Carestream Health Italia S.r.l., rappresentata e difesa
dall'avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso Maria
Cristina Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo N. 271;
contro
Soresa (Societa' Regionale per la Sanita')
Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio
eletto presso Leopoldo Di Bonito in Roma, largo Arenula,34; Regione
Campania;
nei confronti di
Fujifilm Italia Gia' Fujifilm Medical System
Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio
eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE I n. 02205/2010, resa tra le parti, concernente l’affidamento di
lotti relativi alla fornitura mediante noleggio di "sistemi di RIS e PACS
completi di digitalizzazione diretti ed indiretti"
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Soresa (Societa' Regionale per la Sanita') Spa
e di Fujifilm Italia Gia' Fujifilm Medical System Italia Spa;
Visto
l’appello incidentale di Fujifilm Italia s.p.a.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il Cons. Francesca Quadri e uditi per
le parti gli avvocati Lenoci, Manzia, su delega dell' avv. Di Bonito, e
Barbieri, su delega dell' avv. Vinti;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta
dalla Società regionale per la Sanità s.p.a. per la fornitura mediante la
formula del noleggio di sistemi RIS/PACS completi di sistemi di
digitalizzazione diretti ed indiretti suddivisi in tre lotti, aggiudicata
mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso, collocandosi in
riferimento al lotto n. 2 al secondo posto su due imprese
partecipanti.
Ha impugnato l’aggiudicazione unitamente agli atti di
gara, compreso il bando, in riferimento al lotto n. 2, deducendo, in via
principale, un gruppo di motivi tendenti all’esclusione
dell’aggiudicataria : i) la violazione dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006
per non essere state prodotte le dichiarazioni da parte di tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza;ii) la violazione degli
articoli 11 e 12 del disciplinare di gara, per non essersi l’impresa
vincitrice accollata, diversamente da quanto prescritto dalla lex
specialis, l’alea della fornitura di un maggior numero di pellicole
rispetto alla riduzione preventivata a partire dal secondo anno di
fornitura (riduzione del 90%); iii) la violazione della legge di gara, per
non essere stata esclusa l’offerta della controinteressata pur non
contenendo alcune caratteristiche minime , integrate posteriormente a
seguito di illegittima richiesta di chiarimenti da parte della stazione
appaltante; iv) la violazione della legge di gara per mancata esclusione
dell’aggiudicataria per essere la sua offerta carente della richiesta
fornitura delle buste a corredo delle pellicole; v) la carenza di
motivazione circa la positiva valutazione al termine del subprocedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta della contro interessata; in via
subordinata, sulla base di un interesse strumentale alla riedizione della
procedura : i)l’illogicità del criterio di aggiudicazione in
considerazione della complessità dell’offerta tecnica richiesta; ii) la
violazione degli articoli 4 e 5 del disciplinare di gara, per non avere la
società committente pubblicato sul proprio sito Internet 32 chiarimenti
resi su quesiti formulati dalle ditte concorrenti; iii) la violazione del
principio di collegialità perfetta per essersi svolte alcune sedute in
mancanza di alcuni membri della Commissione.
La controinteressata ha
proposto ricorso incidentale ,sostenendo la necessità di esclusione della
Carestream per mancata presentazione delle dichiarazioni di insussistenza
delle cause ostative alla partecipazione ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006
da parte di soggetti dotati di poteri gestori in base alle risultanze
della certificazione camerale.
Il Tar ha esaminato per prime le
doglianze dirette ad ottenere l’annullamento della gara considerandole
precedenti, in ordine logico , rispetto ai motivi del ricorso incidentale
volti ad affermare la necessità di esclusione della ricorrente (ad effetto
paralizzante) nonché rispetto a quelli della Carestream miranti
all’esclusione della prima classificata.
Ha quindi respinto i primi
motivi, ritenendo non illogica e ricadente nella discrezionalità
dell’amministrazione la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso, essendo dettagliatamente descritti nel disciplinare e negli
allegati tutti gli elementi progettuali dell’offerta così da non lasciare
margini di definizione dei contenuti dell’appalto alle imprese e
costituendo il prezzo l’unica variabile; escludendo che le modalità di
pubblicazione delle risposte ai quesiti soggiacessero ad una particolare
disciplina normativa; considerando attività di mera verifica della
corrispondenza dell’offerta alle caratteristiche progettuali, non
sottoposta al principio di perfetta collegialità, l’attività espletata
dalla commissione.
Il primo giudice ha quindi respinto i motivi sia di
ricorso principale che di ricorso incidentale relativi alla mancanza di
dichiarazione sull’inesistenza delle cause ostative ex art. 38 d.lgs. n.
163 del 2006 da parte dei soggetti muniti di poteri gestori per non essere
tali dichiarazioni espressamente richieste dalla legge di gara.
Ha
infine respinto i motivi del ricorso principale a sostegno dell’esclusione
dell’offerta della prima classificata, considerando la proposta non
condizionata al quantitativo di pellicole previsto in diminuzione;
giudicando la richiesta di chiarimenti in ordine ad elementi dell’offerta
(non omessi ma poco chiari) conforme all’art. 46 d.lgs. n. 163/2006 ;
intendendo ricompresa nell’offerta della controinteressata la fornitura di
buste ; ritenendo sufficiente la motivazione del giudizio di esclusione
dell’anomalia dell’offerta.
Carestream Health Italia ha proposto
appello, censurando la sentenza i) per non avere considerato
l’inadeguatezza del criterio di scelta rispetto alle caratteristiche
dell’appalto, a causa dei caratteri innovativi e ad alto contenuto
tecnologico non standardizzato e per questo oggetto di critica da parte
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e
forniture (deliberazione n. 65/09), tali da esigere una valutazione
dell’offerta tecnica come desumibile dai contenuti del capitolato tecnico;
ii)per aver considerato legittima la mancata pubblicazione dei chiarimenti
in violazione del principio di non discriminazione; iii)per aver ritenuto
come attività di semplice verifica la valutazione delle offerte delle
partecipanti svolta dalla Commissione di gara senza il plenum dei propri
membri; iv) per aver ritenuto l’offerta della controinteressata conforme
al disciplinare quanto alla fornitura di pellicole nonostante esso
imponesse l’accollo della fornitura di un materiale maggiore rispetto a
quello preventivato; v) per avere ritenuto idonea l’offerta della
controinteressata nonostante le mancanze inammissibilmente sanate a
seguito della richiesta di chiarimenti, in violazione della par condicio
tra i concorrenti; vi) per aver dato per scontata l’estensione
dell’offerta alle buste pur costituendo queste un elemento fornito
autonomamente dalle pellicole radiografiche.
Si sono costituite la
controinteressata Fujifilm Italia s.p.a. e la SORESA .Entrambe hanno
sostenuto la congruità del criterio prescelto rispetto alle dettagliate
prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare e nei numerosi allegati
nonché rispetto all’obiettivo di equilibrio della gestione corrente del
debito della sanità da salvaguardare; la non vincolatività del parere
dell’Autorità, superato dalla approfondita motivazione del giudice di
prime cure; la mancata dimostrazione della lesione della par condicio per
effetto della mancata pubblicazione dei chiarimenti, peraltro non
prescritta da alcuna normativa; la natura preparatoria e di mera verifica
di conformità dei sistemi offerti dai concorrenti rispetto al disciplinare
dell’attività svolta da un gruppo tecnico di esperti e non dalla
Commissione; l’insussistenza di un obbligo di accollo dell’alea della
fornitura di un quantitativo di pellicole maggiore rispetto a quanto
reiteratamente previsto nel capitolato; la completezza dell’offerta di
Fujifilm semplicemente chiarita in due suoi aspetti, al pari di quella di
Carestream; la conformità dell’offerta anche rispetto alla fornitura di
buste.
Fujifilm ha altresì notificato appello incidentale riproponendo
il motivo fondato sulla mancata presentazione da parte di Carestream delle
dichiarazioni di soggetti dotati di poteri di rappresentanza.
Le parti
hanno depositato memorie. L’appellante ha chiesto la dichiarazione di
inefficacia del contratto nelle more stipulato.
All’udienza del 19
ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ritiene il Collegio per motivi di economia di
giudizio e logicità di principiare dall’esame dell’appello
incidentale,contenente censura peraltro comune a quella specularmente
avanzata anche dal ricorrente principale, in primo grado, ma non
riproposta da questo in grado di appello.
Essa si incentra sulla
mancata indicazione da parte di Carestream di soggetti risultanti dalla
certificazione camerale come procuratori,speciali e non, alcuni dei quali
muniti di poteri di rappresentanza della società, e sulla mancata
presentazione da parte loro della dichiarazione in ordine
all’insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alla
gara.
2. In merito, occorre richiamare la più recente
giurisprudenza, anche di questa Sezione,orientata ad una valutazione
sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative (in particolare
Cons. St. Sez. V, 13.2.2009, n. 829; Sez. VI 4.8.2009, n. 4906, 22.2.2010,
n. 1017).
Questa poggia sulla considerazione che il primo comma
dell’art. 38 ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del
mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non
prevede analoga sanzione per l’ ipotesi della mancata o non perspicua
dichiarazione. Da ciò discende che solo la sussistenza, in concreto, delle
tassative cause di esclusione previste dall’art. 38 comporta, ope legis,
l’automatico effetto espulsivo a meno che la legge di gara non riconnetta
espressamente tale sanzione ad apposite indicazioni o a dichiarazioni dei
soggetti specificamente individuati.
In senso conforme alla prospettata
soluzione depone anche l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE che ricollega
l’esclusione alle sole ipotesi di grave colpevolezza di false
dichiarazioni nel fornire informazioni, non rinvenibile nel caso in cui il
concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi , essendo
in possesso di tutti i requisiti previsti (cfr. Cons. St. n.1017/2010
cit.).
Nella specie, il disciplinare di gara richiede (art. 1, punto 1)
la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 a firma
del legale rappresentante dell’impresa di non trovarsi nelle condizioni
ostative dell’art. 38 e dell’art. 26 L.R. Campania n. 3 del 2007, e (art.
1, punto 2) la dichiarazione di moralità da parte degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico.
I soggetti
di cui l’appellante incidentale lamenta la mancata indicazione e l’omessa
dichiarazione, in base alla certificazione camerale, sono muniti di poteri
di rappresentanza – di diritto comune – ma non sono amministratori, tali
essendo soltanto l’amministratore unico o i componenti del consiglio di
amministrazione (art. 2384 c.c.), ai quali spettano i poteri di
rappresentanza, istituzionale in base ai quali possono compiere tutti gli
atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2384 c.c.). Nemmeno ,
rivestono l’incarico di direttore tecnico, ma sono soltanto autorizzati a
rappresentare l’azienda in specifici atti. Non rientrano, pertanto , nel
novero dei soggetti che, ai sensi del disciplinare, avrebbero dovuto a
pena di esclusione essere indicati e rendere la dichiarazione di
moralità.
L’appello incidentale deve, pertanto, essere
respinto.
3. Quanto ai motivi dell’appello principale, occorre in
primo luogo esaminare quelli, di carattere conservativo della procedura,
volti ad ottenere , in riforma della sentenza di primo grado, l’esclusione
della aggiudicataria, considerato che le censure demolitorie della gara
erano state proposte in primo grado soltanto in via subordinata.
4.
Infondato è il primo di tale gruppo di motivi, con cui l’appellante
lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui
definisce “non condizionata” l’offerta dell’aggiudicataria.
Se è vero
che l’art.11 del capitolato speciale stabilisce che “l’aggiudicatario non
potrà vantare in alcun modo pretese di forniture basate su dati passati o
presunti in base alla mole del lavoro”, è altrettanto vero che lo stesso
art. 11 prevede espressamente una riduzione del 90% del consumo di
pellicole a partire dal secondo anno successivo all’avvio del servizio. In
relazione a tale precisazione , non appare quindi violativa delle
prescrizioni di gara l’offerta della Fuji che si è impegnata alla
fornitura di pellicole secondo quanto previsto dal disciplinare di
gara.
5. Il Collegio ritiene invece fondato il motivo d’appello
concernente l’erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto
ammissibile l’offerta dell’aggiudicataria sebbene carente di due requisiti
minimi di idoneità tecnica poi resi in sede di chiarimenti richiesti dalla
stazione appaltante.
Risulta, infatti, dal verbale di gara del 6.4.
2009 che in relazione all’offerta di Fuji il gruppo tecnico incaricato di
valutare l’idoneità tecnica dei prodotti offerti dalle ditte ammesse
relativamente alla corrispondenza delle offerte alle richieste del
capitolato, rilevava la non rispondenza a quanto richiesto dal capitolato
speciale d’appalto sotto due profili: non risultavano chiaramente offerti
gli strumenti di controllo di qualità richiesti nell’allegato 8 del
capitolato speciale, essendo indicati come “opzionali”; non si rilevavano
le schede tecniche dei sistemi UPS richiesti né tali sistemi venivano
menzionati nell’offerta economica senza prezzi.
Occorre, in merito,
considerare che le ditte concorrenti erano tenute a presentare la proposta
conformemente alle specifiche descritte nel capitolato tecnico da
ritenersi come minime (art. 3 capitolato). Un’offerta non conforme alle
specifiche minime – secondo la valutazione di rispondenza operata dal
gruppo tecnico a tale preciso scopo costituito- avrebbe dovuto essere
quindi esclusa.
Diversamente, ed in contrasto con le chiare
prescrizioni di gara, l’offerta Fuji , pur ritenuta non rispondente alle
specifiche del capitolato , veniva tuttavia ammessa ad integrare
tardivamente l’offerta a seguito di richiesta di chiarimenti . L’impresa ,
infatti, solo in data 27 aprile 2009 provvedeva all’integrazione,
asserendo che i sistemi per il controllo di qualità sarebbero stati
ricompresi nell’offerta e fornendo le specifiche tecniche dei sistemi UPS
.
Il successivo giudizio di rispondenza alle specifiche tecniche deve
essere pertanto considerato in contrasto con i principi di par condicio
che governano le procedure ad evidenza pubblica.
Va, infatti, ribadito
il costante orientamento per cui le offerte dei partecipanti a pubbliche
gare non possono essere modificate o integrate nel corso della procedura
di gara e la Commissione di valutazione (o, nella specie , il gruppo di
lavoro per la verifica della conformità) non dispone di alcun margine di
discrezionalità in ordine alla richiesta di correzioni o integrazioni, ma,
in caso riscontri mancanze, deve procedere alla esclusione. In questi casi
il principio del favor participationis non può essere esteso al punto di
richiedere una integrazione o correzione dell’offerta per consentire la
partecipazione di un soggetto ed evitarne l'esclusione, dovendosi
considerare prevalenti le esigenze di par condicio tra i concorrenti ,
rispetto alle quali risulta in contrasto qualunque integrazione postuma .
(Cons. St. sez. V, 14 settembre 2010, n. 6687).
Né hanno pregio gli
argomenti di So.Re.Sa secondo cui la censura presupporrebbe una indebita
equiparazione tra la documentazione tecnica che le concorrenti erano
tenute ad inserire nella busta B e l’offerta tecnica propria delle
procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e la richiesta di chiarimenti da parte del gruppo di lavoro
sarebbe ammissibile ai sensi dell’art. 46 del Codice di contratti
pubblici.
Va considerato infatti che proprio nell’ aggiudicazione con
il sistema del prezzo più basso il sostanziale automatismo della scelta ,
da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti
dal disciplinare di gara (nella specie consistenti nella verifica della
rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche minime stabilite
nel capitolato e, una volta assodata tale rispondenza, nella selezione
dell’offerta al miglior prezzo) esclude ogni opinabilità riconnessa ,
semmai, ad una valutazione in applicazione di criteri variabili quali il
prezzo, il termine di esecuzione, la redditività, il valore tecnico ,
applicati al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa
.
Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, i criteri
disposti ai fini dell’integrazione documentale possono riguardare
esclusivamente documenti incompleti relativi a requisiti di
partecipazione, ma non l’offerta. La possibilità, infatti, d'intervento
dell'amministrazione, inteso a far prevalere la sostanza sulla forma, va
considerata finalizzata soltanto ad ottenere chiarimenti in ordine alla
documentazione prodotta per sanare eventualmente mere irregolarità
formali, ma non può trovare applicazione nel caso in cui l'incompletezza o
la mancata chiarezza o la non conformità alle prescrizioni della legge di
gara riguardi l’offerta o il progetto tecnici ; in caso contrario,
infatti, risulterebbe violato il principio della par condicio dei
concorrenti mediante l'integrazione o modificazione postuma dell’ offerta,
con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma (Cons. St.
Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038; 8 settembre 2008, n. 4253, 11 dicembre
2007, n. 6403).
E’ pertanto illegittima l’ammissione dell’offerta
della Fuji in carenza di elementi tecnici ritenuti indispensabili dal
capitolato che non possono considerarsi integrabili successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle proposte.
6.
L’accoglimento del motivo di appello comporta, in riforma della sentenza
di primo grado, l’accoglimento del ricorso di primo grado per quanto
concerne l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria
ed esime il Collegio dall’esame degli altri motivi di appello conservativi
della procedura . Sono, invece, improcedibili gli ulteriori motivi miranti
alla caducazione della gara, non essendosi verificata la condizione - cui
essi erano subordinati – di rigetto delle prime censure (Cons. St. Sez. V,
23 marzo 2009, n. 1755).
7. Parimenti da accogliere è la richiesta
formulata dall’appellante di dichiarazione di inefficacia del contratto
stipulato nelle more del giudizio , ai sensi dell’art. 122 del codice del
processo amministrativo.
Va ricordato che, in base alla disposizione
predetta, il giudice amministrativo può dichiarare inefficace il contratto
in base al suo equo apprezzamento, ma tenendo conto necessariamente di
quattro criteri: 1) gli interessi delle parti; 2) l’effettiva possibilità
per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontrati, 3) lo stato di esecuzione del contratto; 4) la possibilità
(del ricorrente) di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio
dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la
domanda di subentrare sia stata proposta.
Nella specie, la valutazione
degli interessi delle parti e dello stato di esecuzione del contratto non
ostano alla declaratoria di inefficacia del contratto.
Il vizio
dell’aggiudicazione accertato non comporta l’obbligo di rinnovare la
gara.
L’appellante, che ha ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione
per difformità dell’offerta dell’aggiudicataria dalle specifiche tecniche
richieste e che la segue immediatamente nella graduatoria, ha effettiva
possibilità di conseguire l’aggiudicazione, salve le condizioni di
legge.
Dal contenuto complessivo dell’atto di appello, e in particolare
dal richiamo testuale dell’art. 245 ter cod. contr. allora vigente
e della possibilità del ricorrente di subentrare nel contratto, e dal
riferimento alla effettività della tutela, al bene della vita sottratto
alla ricorrente e al carattere residuale del risarcimento (s’intende, per
equivalente) dei danni, elementi tutti contenuti nella parte dell’atto
relativa alla domanda cautelare ma riferibili, in ragione della sua
strumentalità, al merito, si desume che la domanda di conseguire
l’aggiudicazione e il contratto è stata proposta: su di essa occorre
dunque provvedere.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per
dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato con effetto dal
trentesimo giorno successivo alla comunicazione o alla notificazione della
presente sentenza, salva la positiva verifica da parte della stazione
appaltante delle condizioni di legge.
8. L’appello deve essere
quindi accolto e, in riforma della sentenza di primo grado ed in
accoglimento del ricorso di primo grado, l’aggiudicazione in favore della
Fuji deve essere annullata e dichiarata l’inefficacia del contratto
stipulato con la decorrenza sopra indicata, va accolta la domanda di
conseguire, sotto le condizioni di legge, l’aggiudicazione e il contratto.
.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello, come
in epigrafe proposto,così provvede:
1) respinge l’appello incidentale
di Fujifilm Italia s.p.a. già Fujifilm Medical System Italia
s.p.a..;
2) accoglie l’appello principale di Carestream Health Italia
s.r.l. e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in
accoglimento del ricorso di primo grado, annulla l’impugnato provvedimento
di aggiudicazione;
3) salve le verifiche di legge, dichiara
l’inefficacia del contratto nei termini di cui in motivazione e accoglie
la domanda della ricorrente in primo grado di conseguire l’aggiudicazione
e il contratto;
4) condanna le appellate , in solido, alla rifusione in
favore dell’appellante principale delle spese del doppio grado di giudizio
liquidate in complessivi euro 6.000.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo,
Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella,
Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2011