REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11361 del
2004, proposto da
Comune di Capannori, rappresentato e difeso
dall'avv. Mauro Giovannelli, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez
in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Soc. Babe S.r.l. (Gia' Ingrosso Mercerie
Lucchese S.r.l.), rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Giovannelli,
Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale
Parioli, 180;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE:
SEZIONE I n. 00733/2004, resa tra le parti, concernente RIMBORSO MAGGIORI
ONERI SOSTENUTI PER ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE REALIZZIONE P.I.P.
.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Umberto
Realfonzo e udito per la parte resistente l’avvocato Mario Sanino in
proprio e per conto di Giovanni Giovannelli;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il Comune ricorrente
chiede l’annullamento della sentenza del Tar Toscana con cui è stato
dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso diretto ad ottenere la
condanna della appellata società privata al pagamento di un conguaglio,
cui si era vincolata l’originaria assegnataria, concernente maggiori oneri
sostenuti dal Comune per gli espropri necessari al Piano di Insediamenti
Produttivi.
Il Giudice di primo grado avrebbe fondato tale conclusione
sulla natura di “meri atti d’autonomia negoziale e non di contratti
pubblici o d’evidenza pubblica” dei negozi di subentro nell’assegnazione
del capannone e dell’area relativa del P.I.P. .
L’appello è affidato
alla denuncia di un’unica articolata rubrica di gravame relativa alla
violazione dell’articolo 34 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80.
Si è
costituita in giudizio la società controinteressata che, nel confutare le
tesi del Comune, ha invocato numerose decisioni della giurisprudenza
amministrativa e della Cassazione, che conforterebbero la decisione
gravata.
Con memoria per la discussione l’appellante ha replicato alle
predette argomentazioni ed ha concluso per l’accoglimento del
gravame.
Il ricorso è fondato.
Assume il Comune appellante che, nel
caso di specie, erroneamente il Tribunale avrebbe declinato la
giurisdizione sulla causa con cui l’amministrazione pretende, da un
subentrante al fallimento dell’originaria assegnataria, l’adempimento di
una clausola della convenzione del P.I.P. della frazione Carraia,
stipulata ai sensi dell’articolo 27 della L. n. 865/1971, in quanto la
disciplina pubblicistica in materia non si esaurirebbe nella fase della
delimitazione, individuazione ed espropriazione delle aree, ma
concernerebbe anche il trasferimento ai privati delle aree suddette (Cass.
Civ. n. 9508/1997). La disciplina urbanistica in materia quindi
comprenderebbe tutte le controversie di natura patrimoniale sorte tra
l’amministrazione concedente ed il privato concessionario del diritto di
superficie, a nulla rilevando che dette controversie si fondino su
clausole della convenzione di natura negoziale, giacché lo strumento
convenzionale sarebbe servente rispetto alle scelte ed agli obiettivi
pubblicistici di uso e gestione del territorio. Di qui l’irrilevanza del
modulo, privatistico o pubblicistico con cui tale attività è svolta.
A
prescindere dall’inconferenza del riferimento, fatto dalla sentenza
appellata all’articolo 33 del D.Lgs. n. 80/1998 in materia di pubblici
servizi, non potendo il P.I.P. essere considerato un pubblico servizio (e
quindi l’assegnazione di un’area un rapporto individuale di utenza), nel
caso di specie si tratterebbe di una questione in materia di urbanistica
concernente un diritto patrimoniale consequenziale ad una scrittura
privata esecutiva di una convenzione, come tale facente capo alla
giurisdizione esclusiva in materia, conformemente alla pronuncia della
Corte Costituzionale (la n.281/2004).
Il motivo è meritevole di
favorevole considerazione.
L'art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205 -in
vigore al momento della proposizione del ricorso -, che aveva sostituito e
integrato (riscrivendo le originarie previsioni) gli artt. 33, 34 e 35 del
D.lgs. 31 marzo 1998 n.80, prevede al comma 3 lett. b) che "sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ……e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse
equiparate in materia urbanistica ed edilizia"; ed aggiunge che "la
materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del
territorio".
Sul presupposto per cui il modello di gestione,
pubblicistico o privatistico, è sostanzialmente neutro ai fini della
giurisdizione, la Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un. 29 gennaio 2001 n.
29; idem., 11 febbraio 2003, n. 2061) ha ritenuto che la giurisdizione
esclusiva amministrativa in materia urbanistica abbracci la totalità degli
aspetti dell'uso del territorio, per cui, oltre le attribuzioni normative,
devono essere ricondotte a tale ambito anche le attività di gestione,
nell'accezione onnicomprensiva di governo ed uso del territorio.
Pertanto, ai fini dell’individuazione della giurisdizione è erronea
l’indagine sulla natura asseritamente negoziale o meno del titolo fatto
valere dall’Amministrazione attrice, mentre quello che è rilevante è che
la controversia concerna la gestione pubblicistica del territorio urbano,
così come individuata nel P.I.P. .
Le vicende concernenti la successiva
cessione dell’assegnazione dell’area ad un’impresa subentrata al
fallimento della prima assegnataria appaiono inconferenti a modificare la
natura pubblica dell’intervento, in quanto il nuovo soggetto subentra
nella stessa identica posizione, con tutti i riflessi a ciò connessi, ivi
compresa la giurisdizione delle relative controversie.
In ogni caso
poi le convenzioni urbanistiche, attuative di P.I.P., rientrano tra gli
“accordi sostitutivi” del provvedimento per i quali la lL n. 241 del 1990,
art. 11, comma 5, prevede la giurisdizione esclusiva del g.a. per le
controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di detti
accordi (ex Cassazione civile, sez. un., 17 aprile 2009, n.
9151).
L’attribuzione al giudice amministrativo della cognizione sulla
controversia de qua va dunque radicata, non solo con riferimento al D.lgs.
31 marzo 1998, n. 80, art. 34, ma anche in relazione al predetto art. 11
comma 5 , L. n. 241, il quale, nell'ambito della generale riforma del
procedimento amministrativo, specifica che la giurisdizione si estende
“…all’esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento”; ed è questo il tema della presente vertenza.
In tale
prospettazione, quando l’oggetto principale è relativo all’accertamento
della legittimità del contenuto della convenzione originaria, la questione
non può essere limitata ad un giudizio di mero pagamento delle somme
dovute in ragione dei titoli indicati.
Simili controversie, infatti,
implicano un’indagine - che assume carattere pregiudiziale rispetto alle
altre domande - sull’estensione, sull’applicabilità e sul contenuto
concreto del rapporto concessorio, e quindi sulla legittimità degli atti
posti in essere dalla p.a. nell’esecuzione dell’accordo (arg. ex
Cassazione civile, sez. un., 30 marzo 2009, n. 7573).
Nell’ipotesi in
esame, alla richiesta di adempimento di una convenzione attuativa di un
P.I.P., il privato si era opposto, disconoscendo l’accordo originariamente
sottoscritto tra il Comune ed il Consorzio realizzatore dell’intervento
(come ricordato dalla sentenza a pag. 5 ultimo periodo lett. a). Ma
un’obiezione del genere si risolve nella contestazione della legittimità
ab origine della clausola della convenzione concernente le modalità di
accollo dei maggiori oneri per gli espropri, per cui la questione riguarda
non solo un diritto consequenziale, ma l’atto originario, ed in
conseguenza resta attratta dalla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
Né, in contrario, può essere opposto il fatto che la
controversia sia promossa dall'amministrazione, anziché dal
privato.
Se, di norma, la P.A. è parte necessaria resistente nel
processo amministrativo, proprio il ricordato art. 11 comma 5 della L. 8
agosto 1990 n. 241 ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie che trovano titolo negli accordi che
sostituiscono o integrano i provvedimenti amministrativi, ivi incluse la
controversie nelle quali l'amministrazione è parte attrice.
L’ordinamento non conosce, infatti, casi di materie a giurisdizione
frazionata tra diversi giudici in relazione alla differente natura dei
contendenti. In altri termini nei casi in cui la legge prevede
l’affidamento di una materia alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, detta cognizione sussiste a prescindere dalla natura
pubblica o privata della parte attrice o convenuta; sicché deve affermarsi
la giurisdizione del giudice amministrativo anche catodi fronte ad un
giudizio promosso da un’amministrazione nei confronti di un privato quando
la causa petendi attenga sostanzialmente alla legittimità delle clausole
della convenzione o dei conseguenti atti esecutivi.
In definitiva
l'appello del Comune deve essere accolto con conseguente annullamento
della decisione di primo grado e rinvio della causa al primo Giudice.
La definizione delle spese è riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
___ 1 . in accoglimento dell'appello, dichiara la
giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla presente questione, e per
l’effetto annulla la gravata sentenza meglio specificata in
epigrafe;
___ 2 . rinvia la causa davanti al competente Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana per la definizione del giudizio
nel merito;
___ 3 . spese al definitivo.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli,
Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino,
Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2011