Consorzio G.F.M., in persona del legale rappresentante
pro tempore sig. Alvaro Mazza, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
A. Caputo, con domicilio eletto presso lo studio legale di detto
difensore, in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
contro
Ministero della Difesa, in persona del
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge, in Roma, via dei
Portoghesi, n.12;
nei confronti di
Ditta Panigema Service di Matarrese Modesto
& C., S.n.c., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I. con
la ditta RR Puglia s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Marra, con domicilio
eletto presso il dott. Marco Gardin, in Roma, via L. Mantegazza n. 24;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione Quarta , n. 58 del 13 gennaio 2010;
Visti il ricorso in
revocazione de i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Ministero della Difesa e della Ditta Panigema Service in
proprio e nella qualità dichiarata;
Viste le memorie difensive prodotte
dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. Guido Romano e uditi per le
parti gli avvocati Francesco A. Caputo, F. S. Dodaro in sostituzione
dell’avv. Roberto G. Marra e l’avvocato dello Stato Amedeo
Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Consorzio G.f.M. ha chiesto la
revocazione della sentenza di questa Sezione n. 58 del 13 gennaio 2010 con
la quale è stato respinto l’appello proposto avverso la sentenza del TAR
Lazio n. 1295 del 2009, in quanto il Giudice di appello avrebbe omesso di
pronunziarsi su di un motivo di impugnazione espressamente dedotto e si
sarebbe espresso, invece, su di un punto di diritto non sollevato.
Più
in particolare, ha affermato che, quanto “…al judicium rescindens
sussistono i presupposti di ammissibilità della revocazione per un
evidente errore di fatto, attesa la svista materiale immediatamente
rilevabile da parte del Collegio che risulta dai documenti e dagli atti di
causa e che ha indotto il Giudicante a supporre l’esistenza di una censura
diversa, nei fatti e nella sostanza, da quella spiegata…”; ciò perché
la censura effettivamente dedotta concernerebbe la violazione del
principio di pubblicità in sede di rivalutazione della documentazione
amministrativa, così come operata in seduta segreta il 12 settembre 2008,
non essendo “…assolutamente vero…” che il vizio dedotto di
violazione del principio di pubblicità della seduta di gara riguarderebbe
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, come affermato
nei capi di motivazione rubricati sub 10 e sub 11 della sentenza oggetto
di revocazione.
Quanto allo “…judicium rescissorium pertanto
sussiste il vizio revocatorio ed il nesso di causalità tra il vizio
medesimo e la decisione revocanda, non ravvisandosi nella dedotta
fattispecie una surrettizia introduzione di un ulteriore terzo grado di
giudizio…”, tenuto conto che “…la dedotta svista ha comportato che
non si giudicasse sull’illegittimità tout court del procedimento (per come
all’evidenza minato dalla verifica, rectius: riverifica segreta, della
documentazione amministrativa dei concorrenti rimasti in
gara…”.
2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
della difesa che ha argomentato in ordine all’inammissibilità del ricorso
in revocazione in epigrafe poichè non sussisterebbe nel caso in esame “…il rapporto di causalità necessaria fra l’erronea supposizione e la
pronunzia in concreto resa dal Giudice…” tenuto conto che “…in
definitiva, la decisione che ha concluso il giudizio si è basata sulla
carenza dei requisiti di ammissione alla gara, che non costituisce oggetto
di revocazione, incentrato invece su di una presunta irregolarità
formale…”. In sintesi, tale irregolarità, quantunque ritenuta
sussistente, si dimostrerebbe in ogni caso ininfluente sul motivo di
esclusione dalla gara del Consorzio ricorrente, oltre che
infondata.
3. – Si è costituita, altresì, in giudizio anche
l’aggiudicataria Ditta Paningema Service di Matarresse Modesto & C.
che ha depositato tutta la documentazione di primo grado e le difese ivi
svolte, nonché memoria il 25 ottobre 2010 con la quale ha argomentato in
ordine all’inammissibilità della proposta revocazione.
4. –
All’udienza pubblica del 9 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
5. – La questione sulla quale il Collegio è chiamato a
pronunziarsi è se effettivamente il Giudice del merito, nel pronunziare la
sentenza qui fatta oggetto di revocazione, abbia omesso di decidere un
motivo di appello proposto dal ricorrente Consorzio in quella sede
(laddove avrebbe confuso il riferimento giurisprudenziale operato dalla
parte con l’effettiva deduzione svolta da quest’ultima di violazione del
principio di pubblicità delle sedute di gara, nella specie quella di
riesame della documentazione amministrativa dello stesso Consorzio e non
anche di apertura delle buste dell’offerta economica) e se lo stesso sia
fondato, di talché comporti il travolgimento dell’intero procedimento di
gara, con conseguente modifica del decisum.
Le parti intimate
hanno opposto che il ricorso sarebbe inammissibile non sussistendo i
presupposti della revocazione per errore di fatto di cui all’art. 395, n.
4, del codice di procedura civile, tenuto conto che difetterebbe il
rapporto di causalità necessaria tra l’errore e la sorte dell’appello,
essendo comunque ininfluente il motivo asseritamente omesso, in quanto la
decisione revocanda sarebbe fondata sulla carenza in capo al Consorzio
ricorrente dei requisiti per l’ammissione alla gara, che non
costituirebbero l’oggetto della chiesta revocazione.
5.1 – Osserva il
Collegio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma da tempo
(cfr. SS.UU. n. 561 del 2000 e, tra le ultime, sez. II^, n. 3935 del
2009) che l’errore di fatto che da luogo alla revocazione della
sentenza deve essere, tra l’altro, essenziale e decisivo, nel senso che
tra la percezione asseritamente erronea da parte del Giudice e la
decisione da questi emessa deve esistere un nesso causale tale che senza
l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa.
Alla luce di tale avviso,
che il Collegio condivide, ed in ragione della citata eccezione delle
controparti, si pone allora il problema se la verifica da operarsi nel
caso di specie -qualora si concluda nel senso della superfluità della
decisione del motivo asseritamente omesso, essendo pregiudicata la sorte
dell’appello già in ragione di altro e determinante rilievo- debba
condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in epigrafe,
come sostiene l’Avvocatura di Stato, ovvero debba essere il frutto di
valutazione da operarsi in fase rescissoria, dopo aver positivamente
apprezzato la domanda rescindente del ricorrente.
Ritiene il Collegio
che possa prescindersi dall’esame di tale problema processuale non avendo
la relativa soluzione determinante capacità di incisione sull’economia
complessiva del presente giudizio, comportando l’eventuale soluzione
negativa della vertenza, sia essa adottata già alla fine della fase
rescindente, ovvero alla fine della fase rescissoria, comunque la conferma
della sentenza fatta oggetto di revocazione.
5.2 – Tanto premesso, può
dunque procedere il Collegio all’esame delle deduzioni proposte dal
ricorrente.
Una lettura attenta della sentenza impugnata rende evidente
l’errore di percezione in cui è incorso il relativo Giudicante sol che si
tenga conto del contenuto specifico delle motivazioni rese nei capi 9, 10
ed 11 di detta sentenza.
Ed invero, il riferimento specifico operato da
detto Giudicante alle pagine dell’atto di appello ( “…a pag. 33 e 35
l’appellante ha sinteticamente dedotto…”) nel riassumere il motivo che
stava esaminando, mostra come questi abbia erroneamente fatto riferimento
ad un contenuto dello stesso motivo in effetti non dedotto ( “…richiamando il principio per cui le buste contenenti le offerte
economiche vanno aperte nel corso di una seduta pubblica…”), in quanto
l’appellante si era, invece, doluto, come agevolmente ricavabile dall’atto
di appello, che la violazione di detto principio si fosse verificata in
sede di riesame della “documentazione amministrativa”, all’esito
della quale era stato esclusa dalla gara.
Consegue che, avendo il
predetto Giudicante deciso su questione diversa e con motivazione in
nessun caso estensibile all’effettivo contenuto del motivo effettivamente
proposto dall’appellante, va accolta la domanda rescindente del ricorrente
Consorzio per essersi verificato l’errore di percezione, ovvero la svista,
di cui all’art. 395, n. 4, del c.p.c..
5.3 – Parte ricorrente,
nell’incipit della propria illustrazione in “fatto e
diritto”, ha affermato che “…A seguito della sentenza n. 58/2010,
la copiosa vicenda che viene risottoposta all’attenzione del Supremo
Consesso è ora circoscritta al profilo che riguarda l’illegittimità tout
court della procedura, in quanto la verifica della documentazione
amministrativa delle concorrenti è avvenuta -in esito alla riapertura,
dopo cinque anni, del procedimento di gara- in seduta segreta, e tale
profilo è stato oggetto di specifica censura, che il Supremo Giudice ha
confuso con un asserito (e mai spiegato) cespite di impugnativa afferente
l’apertura delle offerte economiche in seduta segreta…”.
L’esame
del Collegio, dunque, è limitato alla verifica, in fase rescissoria, della
fondatezza o meno del motivo effettivamente dedotto in (quella) sede di
appello dall’attuale ricorrente Consorzio ed, in caso positivo, se esso
provochi o meno l’annullamento integrale delle operazioni di gara.
La
giurisprudenza formatasi in tema di pubblicità delle sedute di gara
afferma da tempo, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei
contratti pubblici, che l’obbligo di pubblicità delle sedute delle
commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei
plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei
partecipanti, essendo funzionale non solo al rispetto del principio di
parità di trattamento di tutti i concorrenti, ma anche a presidio della
correttezza, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione
amministrativa (cfr. tra le tante, C.d.S., sez. IV^, n. 2426 del 2007;
sez. V^, n. 4520 del 2010; n. 6311 del 2009; n. 6529 del 2006; sez. VI^,
n. 7380 del 2009).
Orbene, alla stregua di tale pacifico e costante
avviso, che il Collegio fa proprio, la doglianza del ricorrente di
violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara non può
trovare accoglimento in quanto, nel caso in esame, la denunziata “…seduta segreta del 12 settembre 2008…” non ha riguardato
l’apertura per la prima volta del plico contenente la documentazione
amministrativa dei concorrenti, bensì la rivalutazione della
documentazione già esaminata nella seduta del 12 marzo 2003 (dopo,
ovviamente, l’apertura dei plichi in quella sede), come risulta da una
attenta lettura dei relativi verbali e come, sostanzialmente, ammette
anche lo stesso ricorrente Consorzio laddove, nell’illustrare la propria
tesi, pone in risalto anche il notevole tempo intercorso (cinque anni) tra
i due momenti procedimentali.
Peraltro, giova evidenziare che non è
neppure corretto ritenere che la determinazione di esclusione dalla gara
del Consorzio sia stata adottata in “seduta segreta” poiché il
verbale del 12 settembre 2008, a ben vedere, è null’altro che un prodromo
istruttorio della determinazione di esclusione effettivamente assunta
(soltanto) nella seduta pubblica del 30 settembre 2008, alla quale ha
partecipato anche il rappresentante del Consorzio stesso.
Infatti, una
lettura coordinata e non meramente formale del testo di detto verbale
(cfr. allegato 3 della documentazione esibita da Paningema)
evidenzia come esso abbia la doppia valenza, sia di atto di recepimento
delle risultanze istruttorie emerse nella seduta del 12 settembre 2008,
comportanti l’esclusione dalla gara del Consorzio, che pertanto viene
ribadita, sia di atto di “…aggiudicazione del lotto n. 7 al RTI
Paningema-RR Puglia…”.
6. – In conclusione, il ricorso in
revocazione in epigrafe merita di essere respinto e, quanto alle spese di
giudizio, ritiene il Collegio che la soccombenza comporti anche l’onere di
dette spese in capo al ricorrente Consorzio, nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione n.
1639 del 2010, lo respinge.
Condanna il Consorzio G.f.M., in persona
del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese del presente
giudizio che liquida in euro 3.000,00 (euro tremila e centesimi zero) in
favore dell’Amministrazione della Difesa ed in euro 3.000,00 (euro tremila
e centesimi zero) in favore della controinteressata ditta Paningema
Service,oltre, naturalmente, a tutti gli accessori di legge.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta,
Presidente
Vito Poli, Consigliere
Sergio De Felice,
Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Guido Romano, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2011