Benedetto Cipriani, rappresentato e difeso dagli avv.
Adriano Casellato e Romano Misserville, con domicilio eletto presso
Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita n. 290;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del
Ministro p.t., il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA,
Sezione I n. 1148 del 29 gennaio 2010, resa tra le parti, concernente il
SILENZIO-RIFIUTO prestato sulla richiesta di verifica del rispetto della
condizione aggiuntiva apposta nel decreto di estradizione dell’appellante
negli Stati Uniti.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 30 novembre 2010 il Cons. Dante D'Alessio e uditi
per le parti l’avvocato Adriano Casellato e l'avvocato. dello Stato Carlo
Sica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Ministro della Giustizia, con decreto del
12 novembre 2005, ha concesso al Governo degli Stati Uniti d’America
l’estradizione dell’appellante sig. Benedetto Cipriani, colpito da mandato
d’arresto emesso il 18 marzo 2004 dalla Corte Superiore di Hartford,
Connecticut (USA), in quanto accusato di omicidio e di associazione per
commettere omicidio, subordinatamente “alla condizione che gli Stati Uniti
non condannino Cipriani Benedetto alla pena capitale o, se irrogata, che
la pena capitale non venga applicata e che sia consentito al Cipriani,
qualora condannato a pena detentiva e ne faccia richiesta, di scontare la
pena in Italia”.
L’appellante, consegnato dall’Italia agli Stati Uniti
il 13 luglio 2007, è stato poi condannato ad una pena complessiva di 200
anni, con sentenza della Corte Superiore del Connecticut in data 1° aprile
2009.
2.- Con domanda indirizzata in data 3 e 4 giugno 2009 al
Ministero della Giustizia, e per conoscenza al Ministero degli Affari
Esteri, il sig. Cipriani ha chiesto che il Ministro della Giustizia assuma
tutti i provvedimenti doverosi, necessari ed opportuni, ai sensi dell’art.
699, commi 3 e 4, c.p.p., per verificare e garantire l’osservanza delle
condizioni apposte al decreto di estradizione del 12 novembre 2005.
Il
sig. Cipriani ha evidenziato di essere stato consegnato agli Stati Uniti
nonostante il Governo di tale paese, con nota del 27 giugno 2007, avesse
rifiutato di accettare una delle due condizioni apposte nel decreto di
estradizione e che il rifiuto da parte del Governo degli Stati Uniti di
accettare l’intero contenuto delle condizioni stabilite nel decreto di
estradizione non poteva consentire una valida consegna, se non in
violazione dell’art. 699, commi 3 e 4, c.p.p.
3.- Scaduto
inutilmente il termine di legge senza che l’amministrazione avesse
risposto e provveduto sulla sua istanza, il sig. Cipriani ha chiesto al
TAR per il Lazio, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis della
legge n. 1034 del 1971, di accertare l’obbligo del Ministero di provvedere
e, dichiarato l’inadempimento di tale obbligo, di ordinare al Ministero di
provvedere, nominando un Commissario ad acta per il caso di ulteriore
inadempimento.
4.- Il TAR per il Lazio, con l’appellata sentenza
della Sezione I, n. 1148 del 29 gennaio 2010, ha però respinto il ricorso
avendolo ritenuto manifestamente infondata in quanto:
- con nota del 27
giugno 2007, il Governo degli Stati Uniti ha rifiutato di accettare la
condizione secondo cui il sig. Cipriani poteva essere trasferito in Italia
per scontare la pena detentiva a cui fosse stato condannato in Connecticut
in quanto il Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Stati Uniti
non autorizzava l’Italia ad imporre unilateralmente una simile condizione
per garantire l’estradizione;
- il sig. Cipriani è stato comunque
consegnato dall’Italia agli Stati Uniti il successivo 13 luglio 2007;
-
nell’eseguire l’estradizione, nonostante il Governo degli Stati Uniti
avesse rifiutato di accettare una delle condizioni apposte nel decreto di
estradizione, il Governo italiano ha sostanzialmente prestato acquiescenza
alla nota del Governo degli Stati Uniti del 27 giugno 2007.
5.-
L’appellante sig. Cipriani ha appellato l’indicata decisione del TAR
ritenendola erronea sotto diversi profili.
Il sig. Cipriani ha
preliminarmente ricordato che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con
decisione 15 giugno 2007, n. 424, aveva annullato la decisione (n. 1046
del 9 ottobre 2006) con la quale il TAR per il Lazio, Sezione di Latina,
aveva annullato il citato decreto di estradizione del 12 novembre 2005, ed
aveva quindi ritenuto legittima ed operante la condizione (inserita nel
decreto di estradizione in aggiunta a quella di non irrogazione della pena
capitale) per cui doveva essergli consentito “…qualora condannato a pena
detentiva …di scontare la pena in Italia”, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 699 c.p.p. che, al comma 3, prevede che il Ministro può
subordinare la concessione dell’estradizione ad altre condizioni che
ritiene opportune, e precisa poi che “il Ministro verifica l’osservanza
della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente
apposte”.
In conseguenza, secondo il sig. Cipriani, il Ministro della
Giustizia ha l’obbligo di provvedere sulla sua domanda volta a avviare il
procedimento per la verifica del rispetto della condizione aggiuntiva
contenuta nel decreto di estradizione ed assumere le conseguenti
determinazioni in ordine al mancato rispetto di tale
condizione.
6.- L’appello deve essere accolto.
Come risulta
pacificamente dagli atti il decreto di estradizione, in data 12 novembre
2005, contiene la clausola secondo cui il sig. Cipriani poteva essere
trasferito in Italia per scontare la pena detentiva a cui fosse stato
condannato in Connecticut.
Tale clausola non risulta rispettata perché
non è stata accettata dagli Stati Uniti che l’hanno ritenuta (con nota del
27 giugno 2007) non ammessa dal Trattato Bilaterale sottoscritto con il
Governo Italiano.
Ciò nonostante il sig. Cipriani è stato consegnato
agli Stati Uniti per poter essere giudicato per i reati per i quali era
stato colpito negli USA da mandato d’arresto (ed è stato poi condannato a
scontare una pena detentiva di 200 anni).
Resta però che la clausola in
questione non è stata cancellata dal decreto di estradizione con un
successivo atto formale dell’amministrazione.
Sulla base di tale
circostanza ritiene questo Collegio che il Ministero della Giustizia non
può restare inerte davanti alle istanze volte ad ottenere il rispetto di
tale clausola che vengono proposte dall’interessato.
7.- Non può,
in particolare, giustificare il silenzio dell’amministrazione la
circostanza, ben evidenziata nel ricorso, della mancata accettazione da
parte del Governo degli Stati Uniti della clausola in questione (infatti
il Governo USA, consentirebbe al sig. Cipriani di scontare in Italia solo
la seconda metà della pena inflitta di 200 anni, condizione questa
evidentemente impossibile da realizzarsi), tenuto conto che il Governo
Italiano potrebbe attivarsi per ottenere una modifica (generale) del
Trattato che regola in materia i rapporti fra i due Stati o anche per
risolvere, in particolare, il caso del sig. Cipriani.
Qualora le due
strade non risultassero percorribili, l’amministrazione potrebbe poi
comunque procedere (ricorrendone i presupposti) ad una modifica in
autotutela del decreto in questione.
Ma non può ritenersi invece
giustificata, come si è detto, la totale inerzia dell’amministrazione nel
rispondere all’istanza di un cittadino che, benché condannato per un grave
reato, chiede il rispetto di un decreto che lo riguarda (e che non risulta
essere stato modificato) e che intende far valere per questo le sue
ragioni.
8.- Non può pertanto essere condivisa la sentenza
appellata, che ha respinto il ricorso del sig. Cipriano affermando che il
Governo italiano ha sostanzialmente prestato acquiescenza alla nota del
Governo degli Stati Uniti del 27 giugno 2007, anche perché l’effettiva
consegna dell’interessato agli Stati Uniti, avvenuta senza operare, come
si è detto, alcuna modifica al decreto di estradizione, poteva ben essere
stata determinata, a prescindere da ogni ulteriore valutazione sulla
clausola in questione, dall’esigenza prioritaria di consegnare alla
giustizia americana un soggetto ritenuto autore di un grave reato e
considerato che gli effetti dell’estradizione non terminano con la
consegna dell’estradato ma proseguono nel tempo proprio con riferimento
alle garanzie della persona estradata (art. 699 c.p.p.) che assumono
particolare rilievo perché, come affermato nel ricorso in appello,
investono diritti fondamentali della persona costituzionalmente
garantiti.
9.- Per tutte le esposte considerazioni il ricorso deve
essere accolto e deve essere quindi riconosciuto l’obbligo
dell’amministrazione di provvedere, nei sensi di cui in motivazione,
sull’istanza dell’interessato.
Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto,
Accoglie l 'appello e, per l'effetto, annulla la
sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sezione I n. 1148 del 29 gennaio
2010.
Ordina al Ministero della Giustizia di provvedere, nei sensi di
cui in motivazione, sull’istanza dell’interessato nel termine di 60 giorni
dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se
anteriore, della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione
resistente al pagamento di € 2.000 (duemila) per le spese e competenze di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 30 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio
Giaccardi, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace,
Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2011