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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 28 gennaio 2011 n. 686
Pres. Giaccardi – Est. Sabatino
Saltech AG (avv.ti A. Giebelman, G. Porqueddu, M. Boifava, V. Arena) c/ Companhia brasileira de cartuchos (Avv. D. La Torre)


1. Contratti della p.a. – Gara – Bando – Richiesta certificato produzione munizioni – Ottemperanza parziale – Ragioni - Segreto militare – Ammissibilità

 

2. Contratti della p.a. – Gara – Dimostrazione ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 – Impresa extracomunitaria - Dichiarazione autenticata da notaio - Sufficienza

 

 

1. In tema di gare per la fornitura di cartucce per armi, sebbene una clausola del bando prescriva la produzione di una adeguata certificazione in relazione alla produzione delle munizioni per il proprio paese o per un paese Nato, volta a dimostrare la pregressa attività delle partecipanti, deve ritenersi legittima la documentazione della ditta che fornisca una certificazione solo parzialmente dettagliata in virtù di una clausola contrattuale, corredata da idonea attestazione da parte dello Stato Maggiore competente, che imponga il segreto militare.

 

2. Al fine di dimostrare di non trovarsi in nessuna delle cause d’esclusione ex art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006, è ammissibile, da parte dell’impresa con sede in un Paese extracomunitario, la presentazione di dichiarazione a firma dei due rappresentanti legali autenticata da notaio, ed attestante l’insussistenza delle suddette cause d’esclusione.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso in appello n. 3846 del 2010, proposto da

Saltech AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Giebelman, Giuseppe Porqueddu, Maurizio Boifava e Vittorio Arena, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;

contro



Companhia brasileira de cartuchos, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Dario La Torre, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, lungotevere dei Mellini n. 10;

nei confronti di



Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento



del dispositivo di sentenza n. 97 del 22 marzo 2010 e della sentenza n. 6058 del 9 aprile 2010 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis;

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Companhia brasileira de cartuchos;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Boifava, La Torre e l'avv. dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso iscritto al n. 3846 del 2010, Saltech AG propone appello avverso il dispositivo di sentenza n. 97 del 22 marzo 2010 e la sentenza n. 6058 del 9 aprile 2010 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Companhia brasileira de cartuchos per l'annullamento del provvedimento con cui – il 14.12.2009 – la gara indetta (dal Ministero della Difesa) per la provvista di 1.798.000 cartucce cal. 12,7 mm. “API M8” e “API-TM20” è stata aggiudicata definitivamente alla controinteressata Saltech.
Nel giudizio di primo grado, reputandolo illegittimo sotto più profili, la Companhia brasileira de cartuchos ha impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti e connessi, e chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento con cui il 14.12.2009 la gara indetta dal Ministero della Difesa per la provvista di 1.798.000 cartucce cal. 12,7 mm. “API M8” e “API-TM20” è stata aggiudicata definitivamente alla controinteressata Saltech.
Il T.A.R., ritenuta la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella camera di consiglio del 17.3.2010, data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale, ha ritenuto di definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
All’esito della valutazione, il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze, evidenziando come la Saltech AG non avesse assolutamente dimostrato di aver prodotto un determinato munizionamento per l’Esercito svizzero negli ultimi cinque anni, essendosi limitata dichiarare di averlo “fornito…di recente”; come, in ogni caso, la certificazione resa sul punto dallo Stato Maggiore elvetico non è idonea a comprovare la produzione di entrambe le cartucce oggetto di fornitura; ed infine come l’insussistenza, in capo alla contro interessata, delle cause ostative di cui all’art.38, 1° comma, del d.lg. n.163/2006 non risulta dalla documentazione prevista dai commi 4 e 5 di tale testo normativo.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l’esistenza di tutte i presupposti per conseguire l’aggiudicazione, sollevando una serie di questioni di carattere processuale e sostanziale in merito allo svolgimento del ricorso davanti al T.A.R..
Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa, in aderenza alle posizioni dell’appellante, e la Companhia brasileira de cartuchos, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 30 novembre 2010, il ricorso è stato discusso e deciso come da separato dispositivo, pubblicato in data 1 dicembre 2010.

DIRITTO



1. - L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - In via preliminare, la Sezione ritiene di dover dare priorità alle ragioni di doglianza della Saltech AG che incidono sul contenuto motivazionale della sentenza gravata (ossia il quinto ed il sesto), riservando al prosieguo la valutazione della rilevanza degli ulteriori motivi con i quali l’appellante incide sulla valutazione processuale del rito e della sentenza stessa (ossia i primi quattro), trattandosi di profili che, con evidenza, assumono un valore meno satisfattivo delle pretese della stessa parte.

3. - Con il quinto ed il sesto motivo di diritto, viene sottolineata la sufficienza della documentazione prodotta al fine della dimostrazione dei requisiti previsti dal bando di gara, ossia l’aver prodotto il richiesto munizionamento negli ultimi cinque anni e l’essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione ad una procedura per l’affidamento di un pubblico contratto. In effetti, l’appellante, con un’unica sintetica nota, intende rispondere ai primi sei motivi di ricorso proposti in primo grado dalla Companhia brasileira de cartuchos. A tali ragioni, risponde anche con maggiore analiticità e concretezza la memoria dell’Avvocatura dello Stato, che evidenzia la sussistenza dei presupposti per l’aggiudicazione in favore della Saltech AG del contratto de qua.
3.1. - La doglianza deve essere accolta, esaminando in dettaglio le questioni sotto l’angolo visuale delle censure prodotte in primo grado.
3.2. - In merito al primo dei motivi proposti in primo grado dall’attuale appellata Companhia brasileira de cartuchos, va detto che il bando di gara prevedeva che potessero partecipare alla gara anche ditte aventi sede in Paesi non NATO, purché dichiarassero di "aver prodotto il proprio munizionamento, negli ultimi cinque anni, per il proprio Paese o per un Paese NATO, fornendo la relativa certificazione". La Saltech AG, nella domanda di partecipazione del 31 luglio 2009, ha effettivamente dichiarato di aver prodotto "di recente" le proprie munizioni per l'Esercito svizzero, consegnando, unitamente alla sua domanda, una certificazione, del 31 luglio 2009 dallo Stato maggiore dell'Esercito svizzero. In queste si legge che la Saltech AG è legata al segreto militare sulla base di una clausola contrattuale la quale vieta la divulgazione di notizie specifiche sulle munizioni fornite e che la ditta produttrice di munizionamento fornisce da parecchi anni vari tipi di cartucce cal. 12,7 x 99 mm in elementi di nastro metallico mm 99 per mitragliatrice Browning M2 HB alle forze armate svizzere. Tale dichiarazione, che si riferisce alle cartucce cal. 12,7 x 99 mm senza precisarne la specie è stata peraltro ritenuta valida anche in relazione alla mancata produzione di proiettili perforanti, stante la possibilità di ricorrere alla subfornitura del nucleo di acciaio necessario.
Dalla lettura dei documenti, appare quindi del tutto rispettato il requisito di gara, atteso che solo un’interpretazione formale, e peraltro forzata del testo del bando di gara, può far ritenere che la Saltech AG non abbia dimostrato il possesso del suddetto requisito, per essere solo un fornitore ma non un produttore del bene oggetto della gara. Infatti, dal bando di gara non si evinceva la necessità dell’uso di alcuna formula particolare ed i requisiti appaiono evincibili dalla documentazione allegata, atteso che la circostanza di essere fornitore in sé non esclude l'essere produttori e che dalla lettera Stato maggiore svizzero risulta anche la natura di produttore del munizionamento.
Sotto altro profilo, seconda ragione di censura in primo grado, la Companhia brasileira de cartuchos sostiene che la dichiarazione non risponde al requisito stabilito nel banda di gara, di aver prodotto le cartucce negli ultimi cinque anni. Anche tale dichiarazione va peraltro valutata in rapporto a quanto attestato dall’Esercito Svizzero che evidenzia la sottoposizione della società alle esigenze di segreto militare che riguardano i propri armamenti. Peraltro, sempre dalla documentazione di gara emerge che la Saltech AG ha comunque prodotto le cartucce in tempi recenti e essendo stata per anni fornitrice dell'Esercito svizzero.
Anche in relazione alla tipologia di cartucce fornite, terza ragione di doglianza, che vengono definite, nella certificazione dello Stato maggiore svizzero come "vari tipi di cartucce del calibro 12,7 x 99 mm in elementi di nastro metallico M9 per le nostre mitragliatrici Browning M2 HB”, non appare censurabile la scelta della commissione di gara, sia perché non erano previste formule particolari, sia perché la dizione utilizzata è idonea a ricomprendere il munizionamento richiesto dal disciplinare di gara.
In merito poi alla censura del quarto punto del ricorso in primo grado, dove si sostiene che la Saltech AG non doveva essere ammessa per non aver la prescrizione di bando in quanto, avendo sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea, avrebbe dovuto dimostrare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 38, 10 comma, del D.Lgs. 163/2006 mediante i certificati o le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo citato, va detto che l’attuale appellante ha presentato una dichiarazione a firma dei due rappresentanti legali autenticate da notaio, nella quale dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al precitato art. 38, 10 comma del D.Lgs. 163/2006. Tale documento appare in linea con la previsione del disciplinare di gara che richiedeva ai concorrenti con sede nell'Unione europea di presentare una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale a norma del D.P.R. n. 445/2000, mentre i concorrenti esterni a tale ambito avrebbero dovuto dimostrare il requisito di non trovarsi in nessuna delle situazioni suddette, in due modi diversi: o presentando i certificati in questione oppure una o più dichiarazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 38. Il comportamento tenuto dalla Saltech AG appare quindi in linea con le previsioni di gara.
In relazione al quinto motivo di ricorso, dove si sostiene che la Saltech AG non doveva essere invitata alla gara per non aver dimostrato di essere abilitata a produrre e lavorare i manufatti esplosivi oggetto della fornitura di gara e che la relativa licenza era ancora valida alla data di presentazione della domanda di partecipazione, va rilevato come il detto requisito era previsto per i candidati nazionali, e non per quelli stranieri.
Il sesto motivo di doglianza riguarda il supposto mancato obbligo di consegnare la documentazione prevista dall'art. 42 comma 1 del D.Lgs.163/2006. Anche in relazione a tale elemento, va fatto riferimento alla dichiarazione contenuta agli atti, nella quale attesta di aver effettuato forniture di munizioni all'Esercito Svizzero, come risulta dalla certificazione delle Stato Maggiore svizzero del 31 luglio 2009. Sebbene i contenuti di tali forniture siano coperti da segreto militare, non è irragionevole la valutazione della commissione di gara che, sulla base della detta attestazione e sulla circostanza che la Saltech AG è da anni fornitrice dell’Esercito svizzero, la detta impresa dia sufficienti garanzie sulla capacità tecnico-economica di eseguire la fornitura in caso di aggiudicazione.

4. - Venendo ora agli altri motivi di doglianza della Saltech AG, va detto che sono tutti infondati.
4.1. - Il primo motivo, sulla nullità della sentenza e sull’illegittimità costituzionale della disciplina in merito all’emissione delle sentenze in forma semplificata, appare del tutto inconsistente, atteso che non evidenzia alcun elemento a cui ancorare la chiesta valutazione di contrasto con la Carta fondamentale.
4.2. - Il secondo ed il terzo motivo, su altri profili di nullità della sentenza, non considerano che, seppur nella sua essenzialità, la sentenza permetta di ricostruire le ragioni ritenute valide dal giudice di prime cure e che l’attivazione del cd. dovere di soccorso è eventuale, nei casi in cui vi sia documentazione da integrare e qualora sia ritenuto necessario dall’amministrazione.
4.3. - Il quarto motivo riguarda un’eccezione sull’inammissibilità della partecipazione alla gara della Companhia brasileira de cartuchos che avrebbe dovuto essere sollevato in primo grado e con ricorso incidentale. È quindi palesemente inammissibile.

5. - L’accoglimento di due motivi di appello proposti dalla Saltech AG e dal Ministero della difesa impongono di dare contezza delle ragioni di censura proposte in primo grado dall’appellata Companhia brasileira de cartuchos e non valutati nella stringata sentenza del giudice di prime cure.
5.1. - Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, riguardanti la violazione dell’art. 55 del D.Lgs. 163 del 2006, del bando di gara e dei principi giurisprudenziali in tema di clausole ad excludendum, attinenti rispettivamente alla necessità di escludere dalla gara la Saltech AG per mancata documentazione del possesso dei titoli necessari, per l’espressione del possesso in modo non formale, per la mancata indicazione del tipo di munizionamento prodotto, per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163 del 2006, per il possesso delle relative abilitazioni e per il possesso dei requisiti di capacità tecnica, sono stati sopra esaminati e confutati. Dal mancato riscontro di illegittimità, deriva anche il rigetto del settimo motivo di censura, che si fonda su motivi da questi derivati.
5.2. - L’ottavo motivo, dove si sostiene che la cauzione provvisoria presentata dalla Saltech AG non era conforme alla previsione di bando, non è fondato, visto che la circostanza di precisare il luogo dove inviare la richiesta non incide sulla garanzia prestata come pure non è rilevante l’indicazione di una data ultima di permanenza del vincolo, visto che, come strutturata, non contrasta con le ragioni dell’amministrazione.
5.3. - Con il nono motivo, dove si evidenzia il mancato riscontro dell’esistenza dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, si ricorda come gli stessi erano stati già accertati al momento della valutazione delle domande di partecipazione.
5.4. - Con il decimo motivo, in merito alla mancata indicazione di soggetti a cui affidare il subappalto, non può che evidenziarsi come tale indicazione sia solo eventuale e necessaria unicamente quando l’impresa non intenda procedere in proprio a tutte le lavorazioni. Peraltro, come si vedrà, lo schema di contratto prevedeva altresì che tale dichiarazione potesse essere fatta successivamente, a norma dell’art. 11, facoltizzando l’aggiudicataria a proporre un successivo piano di subappalto.
5.5. - Con l’undicesimo motivo, con cui si evidenzia come parte delle lavorazioni, secondo il progetto presentato da Saltech AG, saranno svolte da terzi, si evidenzia come la fattispecie fosse espressamente prevista nello schema di contratto, e dallo stesso testo si possono evincere modi e tempi con cui tale soluzione poteva essere adottata.
5.6. - Con il dodicesimo motivo si censura poi la mancata attivazione della valutazione di anomalia dell’offerta. In tal caso basterà ricordare che, essendovi state solo due partecipanti alla gara, la verifica di congruità non era ipotizzabile e la richiesta dell’amministrazione di fornire ulteriori indicazioni non ha introdotto surrettiziamente alcuna valutazione sulla presunta anomalia.

6. - L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull’esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 3846 del 2010 e per l’effetto, in riforma del dispositivo di sentenza n. 97 del 22 marzo 2010 e della sentenza n. 6058 del 9 aprile 2010 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, respinge il ricorso di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011





 

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