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| n. 2-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV -
Sentenza 28 gennaio 2011 n. 683
Pres. Giaccardi – Est.
Sabatino
Comune di Parma (Avv.ti G. Cugurra, S. A. Romano c/
Quattroemme s.r.l. (Avv.ti S. Dall’Aglio, M. Selvaggi) + altri |
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Edilizia ed Urbanistica – Permesso edilizio in deroga –
Ammissibilità – Condizioni
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In materia di edilizia ed urbanistica, le deroghe al
piano regolatore comunale non possono essere tali da elidere le esigenze
di ordine urbanistico sottese al piano . Ne consegue che i permessi in
deroga possono ritenersi legittimi solo nella misura in cui si allineano
alle destinazioni d’uso ammesse dal piano regolatore all’interno delle
singole zone (fattispecie relativa a illegittimità dell’autorizzazione a
cambio di destinazione d’uso da produttiva a “sede comunità islamica”).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 674 del 2010, proposto
dal
Comune di Parma, in persona del sindaco legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Cugurra e
Salvatore Alberto Romano, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo
in Roma, viale XXI aprile n. 11;
contro
Quattroemme S.r.l., Legatoria Saracchi di
Saracchi A. & C. S.n.c., Societa' Edile Michelotti S.a.s. di Angelo
Michelotti & C., L&C Immobiliare di Lottici Marco & C. S.n.c.,
Capellazzi Bruno & C. S.n.c., Junior Meccanica S.n.c. di Bernieri e
Ravazzoni, Capra Bruno e Roberto S.n.c., Dr.Ing. Tommaso Mori Checcucci
S.a.s., Torneria Sassi S.n.c., Boschi Agostini e Ponzi S.n.c., B.S. di
Bonini e Borelli S.n.c., Elettrauto Elettroparma S.r.l., Ferrari Alfredo
& C. S.n.c., Cape S.n.c. di Cavalli P. e Paraboschi R., Eletras
S.r.l., Baistrocchi Antonio e Luigi S.n.c., Asg S.n.c. di Andrea Gandini
& C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Dall'Aglio e Marco
Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via
Nomentana, 76;
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Walkover S.r.l., Logos S.r.l., Torneria Ronconi S.n.c.,
Zurlini e Lodi S.n.c., Pneus Service S.n.c., A.F. Arredo Casa S.n.c.,
Faroldi S.r.l., Carrozzeria Nazionale S.n.c., Corrado Marvasi, Tiziana
Baroni, Claudio Baroni, Vittorio Giordani, Michele Montagna, Cesare
Piazza, Aronne Leonelli, Beniamino Panciroli;
nei confronti di
Associazione "Comunita' islamica di Parma e
Provincia";
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima,
n. 792 del 26 novembre 2009;
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle
parti resistenti:
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010
il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Romano e
Selvaggi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 674 del 2010, il
Comune di Parma propone appello avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma,
sezione prima, n. 792 del 26 novembre 2009 con la quale è stato accolto il
ricorso proposto da Quattroemme S.r.l., Legatoria Saracchi di Saracchi A.
& C. S.n.c., Società edile Michelotti S.a.s. di Angelo Michelotti
& C., L&C Immobiliare di Lottici Marco & C. S.n.c., Capellazzi
Bruno & C. S.n.c., Junior Meccanica S.n.c. di Bernieri e Ravazzoni,
Capra Bruno e Roberto S.n.c., Dr. Ing. Tommaso Mori Checcucci S.a.s.,
Torneria Sassi S.n.c., Boschi Agostini e Ponzi S.n.c., B.S. di Bonini e
Borelli S.n.c., Elettrauto Elettroparma S.r.l., Walkover S.r.l., Ferrari
Alfredo e C. S.n.c., Logos S.r.l., Cape S.n.c. di Cavalli P. e Paraboschi
R., Torneria Ronconi S.n.c., Eletras S.r.l., Zurlini e Lodi S.n.c., Pneus
service S.n.c., Baistrocchi Antonio e Luigi S.n.c., A.F. Arredo casa
S.n.c., ASG S.n.c. di Andrea Gandini e C., Faroldi S.r.l., Carrozzeria
Nazionale S.n.c., Marvasi Corrado, Baroni Tiziana, Baroni Claudio,
Giordani Vittorio, Montagna Michele, Piazza Cesare (in proprio e in
qualità di procuratore generale di Piazza Gianfranco), Leonelli Aronne e
Panciroli Beniamino per l'annullamento, quanto all’atto introduttivo della
lite, del provvedimento in data 18 marzo 2008, prot.gen. n. 51393
fascicolo n. 571/2008 (con cui il Direttore del Settore Pianificazione
territoriale del Comune di Parma, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 447
del 1998, ha rilasciato al legale rappresentante dell’Associazione
“Comunità Islamica di Parma e Provincia” l’autorizzazione unica per
l’intervento di «cambio destinazione d’uso da “produttivo” a “sede
comunità islamica”» da eseguirsi in via Campanini n. 6), di ogni altro
atto preordinato o comunque connesso e, in particolare, della
deliberazione consiliare n. 21/6 in data 11 marzo 2008 (recante
l’autorizzazione alla deroga alle prescrizioni urbanistiche); quanto
all’atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 dicembre
2008, del verbale del 24 luglio 2008 (con cui l’Amministrazione comunale
ha accertato l’ottemperanza all’ordinanza n. 92177 del 2008), del
certificato di conformità edilizia e agibilità (prot. gen. n. 309/2008 del
14 ottobre 2008), di ogni altro atto pregresso e preordinato, ancorché non
cognito, di accoglimento dell’istanza dell’arch. Garaffa del 19 giugno
2008 (concernente i rapporti di areazione) e, per quanto occorrer possa,
della nota comunale del 29 luglio 2008 (con cui l’Amministrazione ha
informato dell’avvenuta ottemperanza all’ordinanza n. 92177 del 2008);
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 aprile 2009,
della d.i.a. n. 2393/2008 del 5 agosto 2008, prot. n. 141868, e del
silenzio dell’Amministrazione formatosi su di essa, relativi
all’intervento edilizio di manutenzione straordinaria volto all’aumento
della ricettività dell’immobile, nonché di ogni altro atto pregresso e
preordinato o comunque connesso, e in particolare del parere favorevole
sulla richiesta di conformità antincendio rilasciato dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco (Comando prov.le di Parma) in data 3 novembre 2008.
A
sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, i
ricorrenti avevano premesso che con d.i.a. in data 31 ottobre 2007,
relativamente ad un capannone industriale sito in area classificata come
«zona produttiva di completamento - ZP3», l’Associazione “Comunità
Islamica di Parma e Provincia” conseguiva il mutamento di destinazione
d’uso dell’immobile da «Ucc» (attività artigianali del settore secondario
di tipo non laboratoriale) a «Uib3» (associazioni a scopo religioso,
politico, sociale e ricreativo per la diffusione della cultura e dello
sport) per il 30% della s.l.u. realizzabile, in conformità del disposto
dell’art. 44 del r.u.e. Successivamente, con istanza presentata il 3 marzo
2008, la medesima associazione richiedeva il rilascio di un permesso di
costruire in deroga, ai sensi dell’art. 15 della legge reg. n. 31 del
2002, al fine di estendere la nuova destinazione d’uso alla totalità
dell’immobile, ovvero per il restante 70% della s.l.u. realizzabile;
l’Amministrazione comunale, da parte sua, valutato sussistente l’interesse
pubblico alla deroga all’art. 44 del r.u.e. (che fissa il tetto del 30%
della s.l.u. consentita), disponeva di autorizzare l’intervento per
l’intero immobile e con riferimento all’uso «Ud» (usi per attività
direzionali e pubblica amministrazione), in particolare all’uso «Uda6»
[sedi delle istituzioni secolari della chiesa cattolica (vescovado) o di
altre organizzazioni religiose], in quanto sede dell’Associazione
“Comunità Islamica di Parma e Provincia”, e disponeva altresì la
sospensione della riscossione del contributo di costruzione e del
reperimento degli standards dovuti (v. delib. cons. n. 21/6 in data 11
marzo 2008), per poi rilasciare, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 447
del 1998, l’autorizzazione unica per l’intervento di «cambio destinazione
d’uso da “produttivo” a “sede comunità islamica”» da eseguirsi in via
Campanini n. 6 (v. provvedimento in data 18 marzo 2008, prot.gen. n. 51393
fascicolo n. 571/2008, a firma del Direttore del Settore Pianificazione
territoriale).
Avverso i suindicati atti hanno proposto impugnativa gli
originari ricorrenti, in quanto proprietari o utilizzatori in locazione
finanziaria di immobili ubicati nei pressi dell’edificio oggetto delle
relative determinazioni, e dichiaratisi interessati ad evitare che vengano
pregiudicati i valori urbanistici della zona artigianale di appartenenza.
Imputano all’Amministrazione comunale di non avere considerato che l’art.
44 del r.u.e. non include in «zona produttiva di completamento - ZP3» la
destinazione tipica degli edifici adibiti a luogo di culto (uso «Uie»,
edifici e attrezzature per il culto), a tale categoria dovendosi
oggettivamente ascrivere l’impiego che dell’immobile l’associazione vuole
fare; lamentano che non si sia in ogni caso valutato l’impatto
dell’aumento di carico urbanistico derivante dalla variazione della
destinazione d’uso, giacché il passaggio da uso «Ucc» a uso «Uda6» avrebbe
comportato il reperimento di 325 mq di parcheggi pubblici, mentre la
deliberazione consiliare non ha fornito alcuna concreta giustificazione
circa la decisione di prescinderne; censurano l’omessa comunicazione di
avvio del procedimento alle ditte che avevano a suo tempo rappresentato
all’Amministrazione comunale dubbi e perplessità a proposito del ventilato
intervento edilizio. Di qui la richiesta di annullamento degli atti
impugnati.
Costituitisi il Comune di Parma e l’Associazione Comunità
islamica di Parma e provincia, il ricorso veniva deciso con la sentenza
appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, evidenziando
l’incompatibilità dell’uso concesso rispetto alla destinazione di
zona.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante
evidenzia la correttezza del proprio operato, contestando la ricostruzione
in fatto ed in diritto operata dal T.A.R..
Nel giudizio di appello, si
costituivano i ricorrenti di primo grado, chiedendo di dichiarare
inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del
2 marzo 2010, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n.
982/2010.
Alla pubblica udienza del 30 novembre 2010, il ricorso è
stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i
motivi di seguito precisati.
2. - Con il primo motivo di diritto,
il Comune si duole del fatto che il progetto assentito, contrariamente a
quanto sostenuto nella sentenza gravata, non integri un luogo di culto in
senso stretto, ma un’istituzione di un’organizzazione di religione non
cattolica.
A sostegno di tale assunto, viene evidenziato come il
progetto in esame coinvolga una serie di attività che vengono svolte in
moschea, come pure altre ulteriori finalizzate all’integrazione ed alla
pacifica convivenza tra le diverse comunità. In particolare, la sentenza
gravata non tiene conto del fatto che la grande sala multifunzionale
destinata alle attività religiose viene impiegata esclusivamente al culto
solo per due ore la settimana, mentre per il restante tempo viene
impiegata per scopi diversi, quali biblioteca, consultorio, ecc..
Da
tale considerazione, emergerebbe l’erroneità della valutazione operata dal
giudice di prime cure.
2.1. - La doglianza è infondata e va
respinta.
Il giudice di prime cure, con una disamina accurata del
progetto, ha correttamente evidenziato come l’inquadramento
dell’intervento edilizio che comporti una variazione di destinazione d’uso
possa avvenire solo dopo un completo esame di quanto riportato negli
elaborati tecnici. Partendo da questo condivisibile presupposto, ha notato
che il progetto comprende “un locale pari alla metà della superficie
totale disponibile ed espressamente destinato a “sala riunioni” dedicata
ai fedeli – oltre tutto ospitando il mihrab orientato verso la Mecca”. Non
pare quindi contestabile la conclusione che la destinazione principale
dell’edificio sia quello di luogo di culto islamico.
Tale
considerazione viene inoltre avvalorata dall’indicazione delle altre
destinazione dei locali accessori, atteso che, mentre la citata sala
assembleare multifunzionale si estende per mq. 516, gli altri vani
-“ufficio di consulenza (mq. 27)”, “sala Biblioteca (mq. 111)” e “sala
ricreativa (mq. 145)”- assorbono una parte molto meno consistente dello
spazio disponibile.
La detta suddivisione rende palese, in termini
quantitativi, la reale funzione svolta da quell’edificio, per cui non è
sostenibile che la destinazione ad esercizio del culto rivesta un ruolo
meramente secondario e non incida sulla principale destinazione
dell’immobile. Del pari, anche la destinazione temporalmente limitata,
peraltro allegata e non provata, non appare dirimente, atteso che il dato
quantitativo non appare sconfessabile, stante la sua oggettiva
rilevanza.
3. - Con il secondo motivo di diritto, viene sostenuta
la legittimità, quand’anche si affermasse la principale funzione di
dedizione al culto dell’immobile, del permesso di costruire in deroga
rilasciato.
Viene, infatti, affermato che, in quanto edificio destinato
al culto e qualificabile come opera di urbanizzazione secondaria, questo
sarebbe sempre ammissibile tramite lo strumento del permesso edilizio in
deroga.
3.1. - La censura non può essere condivisa.
La norma
applicabile alla fattispecie de qua è l’art. 15 della legge regionale 25
novembre 2002 n. 31 “Disciplina generale dell'edilizia” che espressamente
prevede:
“Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o
di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale”.
“La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e
regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso
ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati
e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del P.O.C. e del P.U.A.
ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi strumenti attuativi”.
Non
appare pertanto sostenibile l’interpretazione ampia data implicitamente
alla norma dalla difesa appellante, atteso che lo stesso legislatore
regionale ha introdotto limiti espressi alla possibilità del rilascio di
un permesso di costruire in deroga.
In dettaglio, emerge come le
deroghe al piano regolatore comunale non possano essere di tale entità da
elidere le esigenze di ordine urbanistico sottese al piano e, in
particolare, non possano legittimare eccezioni alle destinazioni di zona,
sulle quali si fonda la struttura concettuale stessa del piano regolatore
generale nelle scelte fondanti sull’uso del territorio.
Appare quindi
corretto affermare che anche i permessi in deroga debbano osservare tali
principi e sono quindi legittimi nella misura in cui si allineano alle
destinazioni d’uso ammesse dal piano regolatore all’interno delle singole
zone.
Nel caso in esame, quindi, il permesso di costruire in deroga
non poteva assolutamente costituire titolo abilitativo per una
destinazione d’uso («Uie») non compresa in quelle indicate dalla normativa
di piano nella «zona produttiva di completamento - ZP3», ai sensi
dell’art. 44 del r.u.e.
4. - L’appello va quindi respinto.
Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese processuali, determinati dalla novità della questione decisa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in
epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 674 del 2010;
2.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 30 novembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –
Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Giorgio Giaccardi,
Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace,
Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011
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