Comune di Bacoli, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Barone, con domicilio eletto
presso & Associati Studio Vinti in Roma, via Emilia N. 88;
contro
Salvatore Di Meo, rappresentato e difeso
dall'avv. Gabriele Gava, con domicilio eletto presso l’avv. Mario
Brancadoro in Roma, via Federico Cesi,72;
nei confronti di
Crasc Soc. Coop., Beatrice Baino;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA -
NAPOLI: SEZIONE I n. 18018/2010, resa tra le parti, concernente
AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER I SERVIZI AL TURISTA NEI LOCALI DEL
CASTELLETTO ED ATTIGUA AREA ESTERNA
Visti il ricorso con istanza di
sospensione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Salvatore Di Meo;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 21 dicembre 2010 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli
avvocati Barone e Gava;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60
cod. proc. amm.;
Il Comune di Bacoli impugna, chiedendone la
sospensione, la sentenza del TAR Campania con cui è stato accolto il
ricorso della Ditta Di Meo proposto contro l’ esclusione dalla gara per la
concessione dei servizi al turista nei locali del Castelletto per mancanza
di sottoscrizione dell’offerta economica e contro la susseguente
aggiudicazione alla CRASC soc. coop.
Invoca la violazione di
inderogabili principi in materia di essenzialità della sottoscrizione
dell’offerta in ragione della funzione di assicurarne la provenienza, la
serietà, l’affidabilità e la non surrogabilità da parte della controfirma
apposta sui lembi della busta che la contiene.
Si è costituita la Ditta
Di Meo assumendo la sufficienza della controfirma apposta sulla busta
contenente l’offerta, attesa la mancanza della previsione dell’esclusione
come conseguenza della mancanza di sottoscrizione ai sensi della legge di
gara, l’assolvimento della funzione di individuazione della provenienza da
parte della controfirma, la necessità di ammissione alla luce del
principio di favor per la massima partecipazione di aspiranti alla
selezione.
Alla camera di consiglio fissata per la discussione
dell’istanza cautelare, accertati i presupposti per la definizione con
sentenza in forma semplificata e sentite le parti ai sensi dell’art.60 c.
pr. amm, il ricorso è stato discusso ed il Collegio se ne è riservata la
decisione.
L’appello è fondato .
La sottoscrizione dell’offerta ,
prescritta ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 163 del 2006 , si configura
come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione
contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare
l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta.
Essa assolve
la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e
insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua
ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale,
potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come
dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.
La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della
manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria,
ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara
(Cons. St. Sez. V, 7.11.2008, n. 5547).
Non può ritenersi equivalente
alla sottoscrizione dell’offerta l’apposizione della controfirma sui lembi
sigillati della busta che la contiene. Invero, tale modalità di
autenticazione della chiusura della busta – talvolta associata o
alternativa alla sigillatura con ceralacca, secondo le prescrizioni della
legge di gara - mira, diversamente dalla sottoscrizione dell’offerta che
serve a far propria la manifestazione di volontà dell’offerente, a
garantire il principio della segretezza dell’offerta e della integrità del
plico, richieste ai fini della regolarità della procedura.
Secondo
piani principi, poi, il favor alla massima partecipazione degli aspiranti
ad una selezione pubblica opera in presenza di clausole di esclusione
incerte od ambigue , da interpretare nel senso più favorevole alla più
ampia partecipazione possibile, ma trova un insuperabile ostacolo nelle
cause di esclusione dipendenti dalla mancanza di elementi essenziali
dell’offerta quali la sottoscrizione.
Del tutto irrilevante è, quindi,
l’accertamento circa la corrispondenza della controfirma apposta sulla
busta rispetto a quella dell’offerente, data la non sostituibilità, in
ogni caso, della sottoscrizione dell’offerta con la controfirma apposta
sull’involucro.
L’appello deve essere quindi accolto .
Le spese del
doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma
della sentenza di primo grado, respinge l’originario ricorso.
Condanna
l’appellata costituita al pagamento in favore del Comune di Bacoli delle
spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro 3.000,00
(tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Francesco
Caringella, Presidente FF
Eugenio Mele, Consigliere
Roberto Capuzzi,
Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Antonio
Amicuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2011