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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 28 gennaio 2011 n. 680
Pres. Giaccardi – Est. Sabatino
E.F. (Avv.ti M. Sanino F. Castiello) c/ Ministero della Difesa - Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (Avv. Stato)


Concorso – Arma dei Carabinieri – Requisiti di partecipazione - Mantenimento requisiti di precedente procedura - Conseguenze – Rivalutazione dei requisiti – Inammissibilità - Ragioni

 

 

In tema di concorsi interni per la stabilizzazione nell’Arma dei Carabinieri, la clausola del bando che prescrive per la partecipazione alla procedura il “mantenimento” del possesso di requisiti già precedentemente accertati (nella specie requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale verificati dall’ Arma dei Carabinieri ai fini dell’ammissione ai corsi di formazione per l’accesso ai ruoli degli ufficiali dei Carabinieri) esclude una valutazione ex novo del possesso dei requisiti, risultando invece necessario verificare il solo mantenimento di quelli già accertati. Ne consegue che è illegittima l’esclusione dell’ufficiale disposta sulla base di circostanze preesistenti alla precedente selezione e non riscontrate dall’amministrazione, non potendo le stesse costituire il fondamento dell’esclusione dal successivo concorso.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso in appello n. 9894 del 2009, proposto da

Egidio Felice, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino e Francesco Castiello, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro



Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di



Luca Armao, Susanna Bisegna, Domenico Franceschini, Gabriele Favero, Antonio Trocino, Fortunato Suriano, Ignazio Lorito;

per l’annullamento



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7623 del 28 luglio 2009;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Castiello, Sanino e l'avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso iscritto al n. 9894 del 2009, Egidio Felice propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7623 del 28 luglio 2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’economia e delle finanze per l'annullamento del provvedimento con cui, in data 17 aprile 2009, lo si è escluso dalla procedura selettiva indetta per la stabilizzazione degli Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente, ritenendolo illegittimo sotto più profili, impugnava, chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività, il provvedimento con cui era stato escluso dalla procedura selettiva indetta per la stabilizzazione degli Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri, ed in particolare degli ausiliari dei ruoli “speciale” e “tecnico-logistico”.
Costituitisi il Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’economia e delle finanze, il ricorso veniva deciso con la sentenza semplificata appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, ritenendo che l’amministrazione avesse fatto corretta applicazione delle procedure di gara, non sussistendo gli estremi per l’ammissione del ricorrente al chiesto beneficio.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’erroneità della sentenza gravata, in relazione alla natura di diritto soggettivo della pretesa alla stabilizzazione, nonché dell’illegittimità degli accertamenti esperiti dall’amministrazione.
Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 12 gennaio 2010, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 69/2010.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO



1. - L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - Ritiene la Sezione che la questione possa essere risolta escludendo l’esame delle ragioni proposte che attengono alla natura della pretesa alla stabilizzazione, atteso che non pare sostenibile l’esistenza di un diritto soggettivo all’inquadramento, e soffermandosi principalmente sul motivo di cui al punto 1.3. dell’atto di appello, che si ricollega al primo dei motivi di ricorso davanti al giudice di primo grado, e con il quale si evidenzia l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con il bando di concorso.
Evidenzia, infatti, l’appellante come le qualità fisiche richieste fossero espressamente indicate nel bando di concorso facendo ricorso al concetto di “mantenimento” dei requisiti accertati in sede di ammissione al ruolo militare che ne legittimava la partecipazione alla procedura di stabilizzazione.
2.1. - La doglianza è fondata.
Occorre evidenziare come il decreto del direttore generale del personale militare del Ministero della difesa n. 14/09, sulla base del quale è stato emanato il bando di concorso, preveda espressamente alla pagina 3, al primo “ritenuto”, che, stante la specialità dell’ordinamento dell’Arma dei Carabinieri, la procedura non possa prescindere “dalla conferma in capo ai partecipanti alle procedure speciali di stabilizzazione indette con il presente decreto del mantenimento del possesso dei prescritti requisiti di idoneità fisio – psico – attitudinale, già accertati ai fini dell’ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata”.
Sulla scorta di tale previsione, anche il bando di concorso, all’art. 8, si riferisce alla “verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico – fisica accertati all’atto dell’espletamento dei concorsi per l’ammissione ai corsi”.
Come si vede, si tratta di un tipo di accertamento che non postula una valutazione ex novo del possesso dei requisiti, ma intende unicamente fare riferimento al mantenimento di quelli già acclarati in sede di ammissione ai corsi di formazione per l’accesso ai ruoli degli ufficiali dei Carabinieri.
Si tratta, con evidenza, di una norma dal contenuto speciale, correlata alla singolarità della procedura di stabilizzazione, di per sé connotata da presupposti e finalità del tutto uniche.
In concreto, i limiti imposti all’accertamento della sussistenza dei requisiti psico – fisici dei candidati erano quindi ulteriormente conformati dall’esistenza di ulteriori e precedenti valutazioni operate dalla stessa pubblica amministrazione, che non poteva quindi che giovarsi della sua pregressa azione e, in questo senso, subire le conseguenze delle eventuali carenze dei suoi precedenti comportamenti.
Sulla scorta di tale inquadramento, occorre allora rilevare, venendo alla questione fattuale sottoposta, come l’attuale appellante sia stato dichiarato non idoneo per la sussistenza di “esiti di chirurgia refrattiva con cheratomia astigmatica in associazione a cheratotomia radiale”. Tale intervento chirurgico era stato tuttavia effettuato nel 1996, ossia in data antecedente alla prima immissione nei ruoli, avutasi nel 2004 per la frequenza del tirocinio del corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale.
Stante la natura della ragione escludente, questa causa ostativa ben avrebbe dovuto essere riscontrata nella procedura di selezione per il tirocinio de qua. In quella sede, l’amministrazione poteva, e legittimamente, escludere l’attuale appellante dalla prima selezione, eliminando in radice la possibilità che venissero ad esistenza i presupposti per la successiva stabilizzazione. Tuttavia, l’appellante, allora giudicato idoneo, ha superato il corso ed ha svolto fino al 2009 le sue funzioni quale ufficiale, senza che la detta situazione clinica gli fosse mai contestata e senza che desse mai adito ad alcun tipo di problema.
Non può quindi che osservarsi, in questa sede, come l’azione della pubblica amministrazione, che ha proceduto ad una nuova disamina del possesso dei requisiti per l’immissione in ruolo, sia stata illegittima, atteso che, in questo caso, si è violato il bando di concorso, che prevedeva unicamente la verifica del “mantenimento” dello stato già accertato. Nella questione qui in scrutinio, la situazione dell’appellante, ossia l’esistenza degli esiti dell’operazione sopra descritta, era vicenda già presente nel 2004, al momento del primo inserimento nei ruoli degli ufficiali dei Carabinieri, e quindi già contenuta concettualmente nella nozione di “mantenimento”, visto che la pubblica amministrazione aveva, erroneamente in quel caso, ritenuto il signor Egidio idoneo a rivestire l’uniforme.
Deve quindi conclusivamente affermarsi che l’azione dell’amministrazione sia stata illegittima, non avendo rispettato i limiti imposti dal bando di concorso e dal precedente decreto dirigenziale n. 14/09.

3. - L’accoglimento della ragione di doglianza relativa all’erronea valutazione delle qualità psico – fisiche rende inutile la disamina delle ulteriori questioni proposte.

4. - L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla novità della questione risolta.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 9894 del 2009 e per l’effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7623 del 28 luglio 2009, accoglie il ricorso di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011





 

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