Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex
lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; Ministero dell’economia e delle
finanze, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la
stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti di
Luca Armao, Susanna Bisegna, Domenico
Franceschini, Gabriele Favero, Antonio Trocino, Fortunato Suriano, Ignazio
Lorito;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7623 del 28 luglio
2009;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010
il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Castiello,
Sanino e l'avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 9894 del 2009, Egidio
Felice propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7623 del 28 luglio 2009 con
la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della
difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, la Presidenza del
Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’economia e delle finanze per
l'annullamento del provvedimento con cui, in data 17 aprile 2009, lo si è
escluso dalla procedura selettiva indetta per la stabilizzazione degli
Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri.
A sostegno
delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte
ricorrente, ritenendolo illegittimo sotto più profili, impugnava,
chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività, il
provvedimento con cui era stato escluso dalla procedura selettiva indetta
per la stabilizzazione degli Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei
Carabinieri, ed in particolare degli ausiliari dei ruoli “speciale” e
“tecnico-logistico”.
Costituitisi il Ministero della difesa - Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, la Presidenza del Consiglio dei
ministri ed il Ministero dell’economia e delle finanze, il ricorso veniva
deciso con la sentenza semplificata appellata. In essa, il T.A.R. riteneva
infondate le doglianze, ritenendo che l’amministrazione avesse fatto
corretta applicazione delle procedure di gara, non sussistendo gli estremi
per l’ammissione del ricorrente al chiesto beneficio.
Contestando le
statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’erroneità
della sentenza gravata, in relazione alla natura di diritto soggettivo
della pretesa alla stabilizzazione, nonché dell’illegittimità degli
accertamenti esperiti dall’amministrazione.
Nel giudizio di appello, si
costituiva l’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate,
chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il
ricorso.
All’udienza del 12 gennaio 2010, l’istanza cautelare veniva
respinta con ordinanza n. 69/2010.
Alla pubblica udienza del 5 novembre
2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato e merita accoglimento
entro i termini di seguito precisati.
2. - Ritiene la Sezione che
la questione possa essere risolta escludendo l’esame delle ragioni
proposte che attengono alla natura della pretesa alla stabilizzazione,
atteso che non pare sostenibile l’esistenza di un diritto soggettivo
all’inquadramento, e soffermandosi principalmente sul motivo di cui al
punto 1.3. dell’atto di appello, che si ricollega al primo dei motivi di
ricorso davanti al giudice di primo grado, e con il quale si evidenzia
l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con il bando di
concorso.
Evidenzia, infatti, l’appellante come le qualità fisiche
richieste fossero espressamente indicate nel bando di concorso facendo
ricorso al concetto di “mantenimento” dei requisiti accertati in sede di
ammissione al ruolo militare che ne legittimava la partecipazione alla
procedura di stabilizzazione.
2.1. - La doglianza è fondata.
Occorre
evidenziare come il decreto del direttore generale del personale militare
del Ministero della difesa n. 14/09, sulla base del quale è stato emanato
il bando di concorso, preveda espressamente alla pagina 3, al primo
“ritenuto”, che, stante la specialità dell’ordinamento dell’Arma dei
Carabinieri, la procedura non possa prescindere “dalla conferma in capo ai
partecipanti alle procedure speciali di stabilizzazione indette con il
presente decreto del mantenimento del possesso dei prescritti requisiti di
idoneità fisio – psico – attitudinale, già accertati ai fini
dell’ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata”.
Sulla
scorta di tale previsione, anche il bando di concorso, all’art. 8, si
riferisce alla “verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico
– fisica accertati all’atto dell’espletamento dei concorsi per
l’ammissione ai corsi”.
Come si vede, si tratta di un tipo di
accertamento che non postula una valutazione ex novo del possesso dei
requisiti, ma intende unicamente fare riferimento al mantenimento di
quelli già acclarati in sede di ammissione ai corsi di formazione per
l’accesso ai ruoli degli ufficiali dei Carabinieri.
Si tratta, con
evidenza, di una norma dal contenuto speciale, correlata alla singolarità
della procedura di stabilizzazione, di per sé connotata da presupposti e
finalità del tutto uniche.
In concreto, i limiti imposti
all’accertamento della sussistenza dei requisiti psico – fisici dei
candidati erano quindi ulteriormente conformati dall’esistenza di
ulteriori e precedenti valutazioni operate dalla stessa pubblica
amministrazione, che non poteva quindi che giovarsi della sua pregressa
azione e, in questo senso, subire le conseguenze delle eventuali carenze
dei suoi precedenti comportamenti.
Sulla scorta di tale inquadramento,
occorre allora rilevare, venendo alla questione fattuale sottoposta, come
l’attuale appellante sia stato dichiarato non idoneo per la sussistenza di
“esiti di chirurgia refrattiva con cheratomia astigmatica in associazione
a cheratotomia radiale”. Tale intervento chirurgico era stato tuttavia
effettuato nel 1996, ossia in data antecedente alla prima immissione nei
ruoli, avutasi nel 2004 per la frequenza del tirocinio del corso AUFP,
ausiliari del ruolo speciale.
Stante la natura della ragione
escludente, questa causa ostativa ben avrebbe dovuto essere riscontrata
nella procedura di selezione per il tirocinio de qua. In quella sede,
l’amministrazione poteva, e legittimamente, escludere l’attuale appellante
dalla prima selezione, eliminando in radice la possibilità che venissero
ad esistenza i presupposti per la successiva stabilizzazione. Tuttavia,
l’appellante, allora giudicato idoneo, ha superato il corso ed ha svolto
fino al 2009 le sue funzioni quale ufficiale, senza che la detta
situazione clinica gli fosse mai contestata e senza che desse mai adito ad
alcun tipo di problema.
Non può quindi che osservarsi, in questa sede,
come l’azione della pubblica amministrazione, che ha proceduto ad una
nuova disamina del possesso dei requisiti per l’immissione in ruolo, sia
stata illegittima, atteso che, in questo caso, si è violato il bando di
concorso, che prevedeva unicamente la verifica del “mantenimento” dello
stato già accertato. Nella questione qui in scrutinio, la situazione
dell’appellante, ossia l’esistenza degli esiti dell’operazione sopra
descritta, era vicenda già presente nel 2004, al momento del primo
inserimento nei ruoli degli ufficiali dei Carabinieri, e quindi già
contenuta concettualmente nella nozione di “mantenimento”, visto che la
pubblica amministrazione aveva, erroneamente in quel caso, ritenuto il
signor Egidio idoneo a rivestire l’uniforme.
Deve quindi
conclusivamente affermarsi che l’azione dell’amministrazione sia stata
illegittima, non avendo rispettato i limiti imposti dal bando di concorso
e dal precedente decreto dirigenziale n. 14/09.
3. - L’accoglimento
della ragione di doglianza relativa all’erronea valutazione delle qualità
psico – fisiche rende inutile la disamina delle ulteriori questioni
proposte.
4. - L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro
motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali,
determinati dalla novità della questione risolta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in
epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 9894 del 2009 e per
l’effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio, sezione prima bis, n. 7623 del 28 luglio 2009, accoglie il
ricorso di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese
del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella
camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010, dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei
signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Armando Pozzi,
Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Raffaele Greco,
Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011