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| n. 2-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV -
Sentenza 14 gennaio 2011 n. 185
Pres. Trotta ; Est.
Cacace
Parco dei Templari s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e V. Petrarota) c.
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio,
Filiale Puglia (Avv.St.) e altri |
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1. Processo amministrativo – Note d’udienza – Termini ––
Deposito dopo scadenza – Derogabilità – Apposita richiesta di parte –
Necessità.
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2. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia –
Beni immobili – Confisca – Contratto d’affitto d’azienda – Non
opponibilità al Demanio.
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3. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia –
Confisca – Oggetto – Beni immobili – Diritti dei terzi – Limiti.
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4. Misure di prevenzione e sicurezza – Misure antimafia –
Beni confiscati –– Regime demaniale –Inalienabilità.
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5. Processo amministrativo – Appello – Questione di
legittimità costituzionale – Proposta per la prima volta – Inammissibilità
– Ragioni.
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6. Processo amministrativo – Nuovi provvedimenti in corso
di giudizio – Motivi aggiunti – Inammissibilità – Ragioni.
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1. Sono inammissibili le “note d’udienza” depositate dopo
la scadenza del termine perentorio ex art. 54 c.p.a. (applicabile a
qualunque scritto difensivo, comunque denominato), ferma restando,
comunque, la necessità di apposita richiesta di parte ai fini della
derogabilità.
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2. Il contratto d’affitto d’azienda, conseguente a
cessione di beni in comodato, viene oggettivamente meno nel caso di
confisca di beni immobili ex art. 2 ter L. 575/1965, difettando il
presupposto del bene immobile confiscato, e risultando inopponibile il
titolo al Demanio. Infatti, una volta che il contratto d’affitto d’azienda
perda uno degli elementi costitutivi (legati tra loro da un vincolo di
interdipendenza e complementarietà del fine produttivo), il contratto
stesso deve considerarsi privo di effetti.
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3. La tutela dei diritti dei terzi gravati sui beni
confiscati sono circoscritti a quelli relativi al diritto di proprietà
spettante a terzi ed ai diritti reali di godimento e di garanzia, e non
può essere estesa alla situazione giuridica derivante da contratto
d’affitto d’azienda.
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4. Il regime giuridico dei beni confiscati a norma della
l. n. 575/1965, che a seguito della confisca crea un vincolo di
destinazione a finalità pubbliche (che rappresenta il nucleo dell’istituto
della confisca ancor prima dell’adozione del provvedimento di
individuazione della concreta destinazione prescelta dall’Amministrazione
per il singolo bene di cui si tratta), è assimilabile a quello dei beni
demaniali o compresi nel patrimonio indisponibile. Unica eccezione
all’inalienabilità, propria di detti beni, sussiste per la vendita
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
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5. Va dichiarata inammissibile la questione di
legittimità costituzionale proposta per la prima volta in appello.
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6. La proponibilità, ex art.43 c.p.a., di motivi aggiunti
per l’impugnazione di nuovi provvedimenti emessi in corso di giudizio,
deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo
grado, e non al giudizio d’appello, atteso che una diversa interpretazione
finirebbe per ammettere l’impugnazione “per saltum”, con l’ampliamento
dell’oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il
processo nel grado di appello e col porsi in contrasto con il disposto
dell’art.104 c. 3 c.p.a., che ammette la proponibilità, in tassative
ipotesi, di motivi aggiunti in appello esclusivamente ai fini della
deduzione di “vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” e
che dunque costituiscono oggetto del giudizio di primo grado.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 9575 del 2009, proposto
da
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Parco dei Templari s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e
Vito Petrarota ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in
Roma, via Principessa Clotilde, 2,
contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in persona del Ministro p.t.;
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- l’Agenzia del Demanio, Filiale Puglia, in persona del
legale rappresentante p.t., costituitisi in giudizio, ex lege
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati
presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti di
- CASA MERCATO F.lli Dileo s.n.c., in persona
del legale rappresentante p.t.;
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- Romanelli Giuseppe, D’Agostino Leonardo e Lorito
Vincenzo, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Aldo Loiodice e Filippo Vari ed elettivamente domiciliati presso lo studio
degli stessi, in Roma, via Ombrone, 12 pal. B),
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE I n. 02387/2009, resa
tra le parti, concernente SFRATTO IN VIA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI
CONFISCA.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti i
motivi aggiunti successivamente proposti;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del
Demanio;
Visto l’atto di costituzione degli interventori ad adiuvandum
in primo grado;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive domande e difese;
Vista l’Ordinanza n. 6281/2009,
pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, di
accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza
appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla
pubblica udienza del 7 dicembre 2010, la relazione del Consigliere
Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, gli avv.ti Angelo
Clarizia e Vito Petrarota per l’appellante, gli avv.ti Maurizio Di Carlo e
Luca Ventrella dello Stato per le Amministrazioni appellate e l’avv. Aldo
Loiodice per gli interventori ad adiuvandum;
Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società odierna appellante è affittuaria
di un’azienda ( sita in Comune di Altamura e costituita da una struttura
polivalente, contenente ristorante, pizzeria, bar, sala ricevimemnti ed
albergo ; il tutto completamente attrezzato, arredato e funzionante in
ogni suo settore ) in forza di contratto d’affitto d’azienda intercorrente
con la Sorangelo Pasquale & C. s.n.c., stipulato in data 28 dicembre
1999, avente la durata di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2000 e che
si assume esser stato da ultimo prorogato di ulteriori dieci anni.
Con
provvedimento in data 12 settembre 2008 ( prot. n. 2008/20436/I – Puglia
), l’Agenzia del Demanio le ha ordinato, nella sua qualità di effettiva
utilizzatrice dell’intera, anzidetta, struttura ( comprendente sia il
patrimonio immobiliare della sig.ra Marchetti Maria – proprietaria dei
beni immobili confluiti nell’azienda di cui sopra, oggetto di un contratto
di comodato stipulato in data 21 novembre 1996 fra la stessa e la società
locatrice nel predetto rapporto di affitto d’azienda successivamente
instaurato con l’odierna appellante – sia i complessi aziendali delle due
società ), lo sgombero degli immobili occupati, avvalendosi del potere di
autotutela, di cui all’art. 823 c.c., trattandosi di beni, in relazione ai
quali è stata applicata in via definitiva, dall'Autorità Giudiziaria
Penale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575/1965 e ss. mm., la misura
di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti della sig.ra
Marchetti Maria ( quanto alla proprietà dei terreni e fabbricati ) e nei
confronti delle due società ( quanto ai “complessi aziendali unitari”:
così, in motivazione, il decreto del Tribunale di Bari – Sezione feriale
in funzione di Tribunale per le Misura di Prevenzione, n. 310/02 in data
30 aprile 2003, divenuto definitivo ).
Il citato provvedimento di
autotutela, adottato dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 823,
comma 2, del Codice Civile in relazione ai beni immobili già di proprietà
della sig.ra Marchetti ed ai complessi aziendali delle due società, è
stato dalla società utilizzatrice impugnato dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, che, con la sentenza
indicata in epigrafe, lo ha respinto.
Con l’appello all’esame
l’originaria ricorrente contesta “tale illegittima pronuncia”, in quanto
“gravemente lesiva dei propri diritti e interessi” e “fondata su una
ricostruzione della fattispecie erronea sia in fatto sia in diritto”,
chiedendone pertanto la riforma sulla base di una puntuale riproposizione
critica dei motivi di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per
resistere, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del
Demanio, analiticamente controdeducendo, con successiva memoria, ai motivi
d’appello.
Si sono pure costituiti, ad adiuvandum, i soggetti ( società
fornitrice e dipendenti dell’appellante ) già intervenuti in primo grado,
i quali, con successiva memoria, evidenziano le ragioni di illegittimità
dell’atto oggetto del giudizio.
Con Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata
nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, è stata accolta la
domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
Con
motivi aggiunti notificati in data 5 gennaio 2010 l’appellante ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli
artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, dell’art. 823 cod. civ. e degli
articoli 2 e seguenti della legge n. 375/1965.
Con memoria depositata
in data 29 marzo 2010 l’appellante ha focalizzato l’attenzione su alcuni
punti delle sue precedenti difese.
La trattazione della causa, già
fissata e chiamata alla udienza pubblica del 9 aprile 2010, fu rinviata in
quella sede su concorde richiesta delle parti.
La stessa è stata poi
nuovamente fissata per l’udienza pubblica del 7 dicembre 2010, in vista
della quale le parti hanno depositato memoria ( l’Avvocatura Generale
dello Stato ) e memoria di replica con successive note di udienza
(l’appellante), sviluppando ed argomentando ulteriormente le rispettive
domande e difese.
Con atto notificato in data 4 dicembre 2010 e
depositato in pari data l’appellante ha proposto motivi aggiunti avverso
il provvedimento del Prefetto di Bari in data 21 dicembre 2009,
sopravvenuto in corso di causa, con il quale è stata disposta la vendita
dei complessi aziendali di cui si tratta.
All’udienza pubblica del 7
dicembre 2010 la causa è stata nuovamente chiamata ed alfine trattenuta in
decisione.
2. – Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità
delle “note d’udienza” dall’appellante depositate in data 29 novembre
2010, per violazione del termine perentorio, di cui all’art. 54 c.p.a. (
applicabile a qualunque scritto difensivo, comunque denominato), cui è
possibile derogare, da parte del Collegio, solo su richiesta di parte,
nella fattispecie nemmeno intervenuta.
3. - La causa, come s’è
detto, ha ad oggetto l'ordine di rilascio di immobili e complessi
aziendali acquisiti per confisca al patrimonio pubblico ai sensi degli
articoli 2-ter e ss. della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante
disposizioni contro la mafia.
La disposizione è stata assunta in via
autoritativa dall'Autorità amministrativa a tutela della destinazione
pubblicistica del bene acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 823 c.c., ossia a mezzo della
"procedura in via amministrativa" in autotutela, ivi prevista in
facoltativa alternativa all'esperimento dei "mezzi ordinari a difesa della
proprietà e del possesso regolati dal presente codice".
La
prospettazione attorea muove in appello dalla contestazione della
reiezione, operata dal Giudice di primo grado, del primo e del terzo
motivo del ricorso originario, con i quali, rispettivamente, si facevano
valere la perdurante validità ed efficacia del contratto d’affitto
d’azienda ( che consente alla ricorrente di utilizzare i beni oggetto
dell’ordine di rilascio ) e la natura di acquisto a titolo derivativo
della confisca disposta ai sensi dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965,
“con la conseguenza”, secondo l’appellante, “che i terzi possono far
valere i diritti che hanno sulla cosa anche dopo l’adozione del
provvedimento di confisca”.
Tali tesi non sono
condivisibili.
Sebbene l’appello sul punto sia incentrato sulla
insistita argomentazione secondo cui la confisca avrebbe riguardato
esclusivamente beni singoli e non le aziende intese in senso unitario (e
ciò per inferirne l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2558 c.c.,
relativo alla successione nei contratti da parte dell’acquirente
dell’azienda, ritenuto nella fattispecie rilevante dal T.A.R., nonché per
affermare il già indicato carattere derivativo del provvedimento di
confisca, che non estinguerebbe pertanto i diritti dei terzi
specificamente gravanti sui beni stessi), rileva il Collegio che, ferma la
pacifica evidenza che l’intervenuta confisca riguarda anche i “complessi
aziendali unitari” delle due società coinvolte nella vicenda ( come ben si
ricava dalla motivazione del citato decreto del Tribunale di Bari divenuto
definitivo, non contraddetto sul punto dal successivo decreto dello stesso
Tribunale in data 24 ottobre 2007, che, nel ribadire che oggetto della
confisca è il complesso aziendale e “non già le quote di detta società”,
ha ordinato all’Amministratore giudiziario di “dismettere qualsiasi
gestione della società”, nel senso, ritiene il Collegio, di rimettere alla
libera autonomia dei socii la gestione delle rispettive quote societarie e
non certo nel senso assolutamente fuorviante e sostanzialmente elusivo
dell’originario provvedimento di confisca, qui propugnato dall’appellante,
di lasciare nella libera disponibilità della società la gestione
dell’azienda e dunque dell’attività imprenditoriale, che di quella si
avvale ), la non opponibilità al Demanio del contratto d’affitto d’azienda
invocato dall’appellante a sostegno della sua posizione deriva dal fatto
che la gran parte dei beni confluiti nell’azienda oggetto del predetto
contratto è costituita dagli immobili, tutti di proprietà della sig.ra
Marchetti Maria ( in danno della stessa specificamente fatti oggetto di
confisca ), ch’ella aveva dato in comodato alla Sorangelo Pasquale &
C. s.n.c. e che detta società ha poi ricompreso nell’azienda concessa in
fitto all’odierna appellante, che, in mancanza dei beni immobili predetti,
viene oggettivamente meno.
E’ chiaro, dunque, come dalla stessa
ricorrente del resto prospettato, che il contratto d’affitto d’azienda
segue, quanto ad opponibilità al soggetto che ha operato la confisca del
complesso dei beni, le sorti del contratto di comodato, che, secondo le
tesi d’appello, “il Demanio, ricorrendone i presupposti, avrebbe dovuto
risolvere”.
Ma siffatta, ultima, proposizione si rivela errata.
E’
pacifico, invero, che il contratto di comodato genera un rapporto di
fiducia che non tollera successioni e conferisce un diritto di carattere
soltanto personale ( v. Cass., 5 luglio 1999, n. 15755 e Cass. Civ., sez.
II, 13 dicembre 2001, n. 15755 ), donde la régola generale
dell’inopponibilità del comodato ai terzi e, in particolare, al soggetto
che si sia reso acquirente del bene in data successiva al contratto di
comodato ( come appunto accade nella fattispecie all’esame ), atteso che
le disposizioni dell’art. 1559 c.c. invocato dall’appellante, per il loro
carattere eccezionale, non sono estensibili a rapporti diversi dalla
locazione.
Tanto comporta che il contratto di comodato a suo tempo
stipulato dall’originaria proprietaria degli immobili ( poi confiscati )
in favore di Sorangelo Pasquale & C. s.n.c. ha perso ogni vigore nei
confronti dell’acquirente Demanio e ciò a prescindere da ogni questione
circa la natura derivativa od originaria del relativo acquisto, sulla
quale dunque invano si sofferma l’appellante.
Da quanto appena
considerato deriva che il contratto di affitto d’azienda stipulato tra la
citata società comodataria e l’odierna appellante, comprendente
nell’azienda proprio quei beni immobili, si ritrova privo di oggetto e
causa e comunque si rivela inefficace nei confronti dell’Amministrazione,
dal momento che la sottrazione dei beni immobili all’affitto d’azienda
vale indubbiamente a privare il complesso della sua stessa attitudine a
conseguire una qualità produttiva, essendo, com’è noto, l’azienda quel
complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa, sì che, una volta che il contratto d’affitto d’azienda perda
uno degli elementi costitutivi dell’azienda stessa ( legati tra loro da un
vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento del
fine produttivo ), il contratto stesso deve ritenersi improduttivo di
effetti, per lo meno, come s’è detto, nei confronti dell’acquirente dei
beni immobili, sottratti all’azienda ( e dunque all’affitto ) nel caso di
specie, come s’è visto, per l’inopponibilità ad esso del contratto di
comodato dei beni stessi, che rappresenta il presupposto logico-giuridico,
oltre che la fonte del diritto costituito dal locatore, del contratto
d’affitto.
E' evidente, pertanto, concludendo sul punto, che, non
essendo sotto alcun profilo opponibile al nuovo proprietario dei beni il
contratto di comodato in data 21 novembre 1996 intervenuto tra la sig.ra
Marchetti Maria e la Sorangelo Pasquale & C. s.nc., l’odierna
appellante, che da quest’ultima società ha ricevuto in affitto l’azienda
ricomprendente detti immobili, non può essere titolare di alcuna pretesa
nei confronti del predetto nuovo proprietario ( il Demanio ), nè è - in
qualche modo - legittimata a far valere nei riguardi di quest’ultimo
diritti derivanti dal contratto di affitto di azienda avente ad oggetto un
bene, i diritti sul quale il locatore ( che ha acquisito la disponibilità
del bene stesso in qualità di comodatario ) non può vantare nei confronti
del proprietario acquirente.
Né, per finire, soccorre l’appellante il
richiamo alla giurisprudenza, secondo cui il provvedimento di confisca non
estingue i diritti dei terzi gravanti sui beni, omettendo essa di
precisare che la giurisprudenza stessa circoscrive la tutela dei diritti
dei terzi alla proprietà ed ai diritti reali di godimento e di garanzia,
che non vengono affatto qui in considerazione ( Cass., Sez. un. pen., 18
maggio 1994 e 28 aprile 1999; Cass. Pen., sez. I, 9 marzo 2005, n. 13413
).
Sotto altra prospettiva, per completezza, valga altresì rilevare che
l’odierna appellante non si pone nemmeno propriamente come terzo rispetto
al bene oggetto di confisca, dal momento che, una volta accertato, come
correttamente rilevato dal T.A.R., “che proprio il complesso aziendale
facente capo alla ricorrente … è rientrato a tutti gli effetti …
nell’ambito della confisca”, è la stessa attività imprenditoriale per
l’esercizio della quale la società è costituita a risultare direttamente
incisa dalla confisca, risultandone estranee soltanto, come del resto
precisato dallo stesso Tribunale che ha irrogato la misura di prevenzione,
“le quote” della società medesima.
Con il secondo motivo di appello, la
sentenza impugnata viene censurata laddove ha respinto il secondo motivo
dell’originario ricorso, con il quale si sosteneva che la P.A. non possa
esercitare i poteri di cui all’art. 823 c.c. prima dell’adozione del
provvedimento di destinazione finale del bene.
La doglianza si rivela
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del decreto
prefettizio sopravvenuto in corso di causa ( prot. n. 27688/09/12.B.1 del
Prefetto della Provincia di Bari in data 21 dicembre 2009, che risulta
fatto oggetto di impugnazione con il secondo atto di motivi aggiunti
proposto nel presente secondo grado di giudizio, di cui si dirà più
innanzi ), di mantenimento dei beni di cui si tratta al patrimonio dello
stato per essere destinati alla vendita.
Né un qualche interesse alla
censura può ritenersi permanere in relazione agli effetti comunque
prodotti dal provvedimento oggetto del giudizio nel periodo anteriore
all’emanazione di detto decreto, dal momento che il primo non risulta
comunque a tutt’oggi esser stato portato ad esecuzione.
La doglianza è
peraltro infondata.
Invero, la speciale normativa della legge n. 575
del 1965 - più volte modificata in virtù del d.l. 14.6.1989, n. 230,
convertito in l. 4.8.1989, n. 282, della l. 7.3.1996, n. 109 e della l.
22.12.1999, n. 512 - in materia di confisca quale misura di prevenzione
patrimoniale, dopo avere disposto che "i beni confiscati sono devoluti
allo Stato" (art. 2-nonies), stabilisce, al comma 2-undecies, che i beni
immobili devoluti possono essere: "a) mantenuti al patrimonio dello Stato
per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile,
salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) trasferiti al
patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o
sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro
un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione
del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi; c)
trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati
per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il
bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo
gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti
operanti nel territorio ove è sito l'immobile".
Da tale peculiare
disciplina emerge univocamente che gli immobili confiscati a norma della
legislazione antimafia sono inalienabili, con l'unica eccezione della
vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso ed acquisiscono, per effetto della confisca, una impronta
rigidamente pubblicistica, che tipicizza la condizione giuridica e la
destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella
normativamente stabilita ( "finalità di giustizia, di ordine pubblico e di
protezione civile", ovvero "finalità istituzionali o sociali" in caso di
trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni ).
Pertanto, va
riconosciuto che, a seguito dell'insorgenza del vincolo di destinazione a
finalità pubbliche (che rappresenta il nucleo dell’istituto della confisca
ancor prima dell’adozione del provvedimento di individuazione della
concreta destinazione prescelta dall’Amministrazione per il singolo bene
di cui si tratta), il regime giuridico dei beni confiscati a norma della
legge n. 575 del 1965 è assimilabile a quello dei beni demaniali od a
quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile.
La conclusione
trova inequivoca conferma nell'art. 2-decies della stessa legge, laddove è
specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico
interesse è effettuata con provvedimento dell'Amministrazione demaniale (
comma 1 ) e che "anche prima dell'emanazione del provvedimento del
direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del codice
civile" ( comma 3 ); ed il richiamo fatto dall'art. 2-decies all'art. 823
c.c. è univocamente significativo del regime, al quale viene a trovarsi
sottoposto l'immobile confiscato, dato che quest'ultima disposizione
riguarda proprio la condizione giuridica dei beni compresi nel demanio
pubblico e - secondo l'opinione unanime della dottrina e della
giurisprudenza - di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato.
Con il terzo motivo di appello si contesta, infine, la sentenza
impugnata, nei punti in cui ha dichiarato inammissibili per difetto di
giurisdizione il quarto ed il quinto motivo del ricorso introduttivo, con
i quali, rispettivamente, si lamentavano la violazione degli artt. 27 e 28
della legge n. 392 del 1978 relativamente alla parte del provvedimento
gravato nella quale si dà formale disdetta a fini cautelativi della
locazione in essere e la ricomprensione nell’ordine di rilascio di beni
immobili non oggetto di confisca.
Il motivo è in parte inammissibile ed
in parte infondato.
Inammissibile, nella parte in cui contesta la
formale disdetta del contratto d’affitto d’azienda di cui è parte la
ricorrente, come s’è sopra visto in ogni caso non valido e non efficace
nei confronti del Demanio ( il che conferma la natura puramente
cautelativa, del resto espressamente risultante dall’atto, della disdetta
intimata ).
Infondato, laddove insiste apoditticamente ( senza concrete
critiche alla sentenza impugnata ) sulla giurisdizione del Giudice
amministrativo sul provvedimento amministrativo asseritamente attinente a
beni non oggetto di precedente confisca, laddove, invece, è pacifico che,
nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul
presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante
insorga avverso tale ordinanza al fine di sentir negare la demanialità del
bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la
relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in
quanto non investe vizii dell'atto amministrativo, ma si esaurisce
nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla
tutela di posizioni di diritto soggettivo ( Cass 17 giugno 1996 n. 5522
).
In questa sede, infine, si rivela inammissibile la questione di
legittimità costituzionale proposta con il primo atto di motivi aggiunti,
sia perché sollevata per la prima volta in appello (Cons. St., VI, 22
maggio 2008, n. 2432), sia perché i motivi aggiunti, con cui si deducono
per la prima volta in appello censure avverso gli atti impugnati ( ivi
comprese, è da ritenersi, quelle con cui si eccepiscono questioni di
legittimità costituzionale ), sono ammissibili laddove - come nella specie
con tutta evidenza non è avuto riguardo al contenuto del motivo stesso -
sia dimostrata l'impossibilità della loro presentazione in primo grado,
giustificandosi gli stessi solo a seguito di produzioni documentali
eseguite in appello ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2008, nr. 3899;
v. anche, da ultimo, Cons. St., IV, 3 marzo 2009, n. 1219 e l’art. 104,
comma 3, c.p.a. ).
La questione ( con la quale, con riferimento agli
artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, si contesta la legittimità
costituzionale dell’art. 823 cod. civ. e degli articoli 2 e seguenti della
legge n. 375/1965, “nella parte in cui permettono all’amministrazione di
procedere allo sfratto in base ad un provvedimento di confisca anche nei
confronti di soggetto incensurato” ), così come proposta, è peraltro priva
di rilevanza nel presente giudizio, in quanto riferita in via principale a
norme ( gli artt. 2 e ss. della legge n. 575/1965 ), di cui questo Giudice
non deve fare applicazione in questo giudizio ed in via soltanto derivata
all’art. 823 cod. civ., che non opera alcun riferimento alle modalità, di
cui qui in sostanza si contesta la costituzionalità, d’acquisto del bene
pubblico oggetto del provvedimento di autotutela.
Quanto, infine, al
secondo atto di motivi aggiunti ( rivolti avverso il provvedimento del
Prefetto di Bari in data 21 dicembre 2009, sopravvenuto in corso di causa,
con il quale è stata disposta la vendita dei complessi aziendali di cui si
tratta ), si può prescindere dalla questione della sussistenza o meno di
una lesione al principio del contraddittorio in presenza di una loro
proposizione a soli due giorni liberi prima dell’udienza fissata per la
trattazione della causa (questione peraltro superata dall’espressa
rinuncia ai termini espressa da controparte in sede di trattazione orale
della causa), gli stessi vanno dichiarati inammissibili.
Invero, come
questo Consiglio ha già rilevato, la previsione (recata prima dall’art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e poi dall’art. 43 c.p.a.) della
proponibilità di motivi aggiunti anche per l’impugnazione di nuovi
provvedimenti emessi in corso di giudizio connessi con l'oggetto del
ricorso e concernenti le stesse parti, deve essere interpretata nel senso
di riferirsi al solo giudizio di primo grado, atteso che una diversa
interpretazione finirebbe per ammettere l'impugnazione "per saltum", con
ampliamento dell'oggetto del giudizio, in violazione delle regole, che
governano il processo nel grado di appello ( Cons. Stato, V, n. 1330/2007
e, da ultimo, Cons. St., VI, 28 luglio 2010, n. 5029 ) e col porsi in
contrasto con il disposto dell’art. 104, comma 3, c.p.a., che ammette la
proponibilità, in tassative ipotesi, di motivi aggiunti in appello
esclusivamente ai fini della deduzione di “vizi degli atti o provvedimenti
amministrativi impugnati” e che dunque costituiscano oggetto del giudizio
sin dal primo grado.
4. – L’appello, in definitiva, è in parte da
respingere ed in parte da dichiarare inammissibile.
Spese ed onorarii
del presente grado di giudizio, liquidati nella misura indicata in
dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in
epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile e,
per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza
impugnata.
Condanna in solido l’appellante e gli intervenienti ad
adiuvandum alla rifusione delle spese del grado in favore delle
Amministrazioni appellate, liquidandole in complessivi Euro
10.000,00=.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Cessano gli effetti dell’ Ordinanza n. 6281/2009,
pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, di
accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza
appellata.
Così deciso in Roma, addì 7 dicembre 2010, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in
Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Gaetano
Trotta, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace,
Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
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