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| n. 2-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV -
Sentenza 28 gennaio 2011 n. 687
Pres. Giaccardi - Est. De
Felice
Quadratec Srl in P. e Q. Mandataria Ati, Ati - Coedil Srl
(Avv.ti M. A. Sandulli, G. Tanzarella) + altri c/ Comune di Milano (Avv.ti
R. Izzo, M. T. Maffey, M. R. Surano) |
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1. Processo amministrativo - Appello - Legittimazione
attiva - Acquirente ramo azienda -Successore a titolo particolare -
Configurabilità -Mancato intervento in primo grado - Irrilevanza.
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2. Processo amministrativo - Valutazioni commissione di
gara - Limiti - Sindacato di legittimità -Fattispecie.
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1. In tema di impugnazioni, il successore a titolo
particolare, quale deve intendersi l’acquirente del ramo di azienda che
coinvolge anche la gara per la quale sussiste una controversia risolta con
sentenza, deve ritenersi legittimato a impugnare, indipendentemente dal
suo intervento nella precedente fase di giudizio(essendo l’acquisto
intervenuto nelle more della definizione), in quanto non è terzo ma parte,
ai fini della previsione di cui all’art. 2909 c.c., avendo acquistato il
ramo d’azienda che nel frattempo le ha fatto assumere la qualità di
partecipante alla gara.
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2. In tema di limiti al sindacato di legittimità del
g.a., la valutazione delle offerte operata da una commissione di gara è
espressione di un’ampia discrezionalità che impinge nel merito dell’azione
amministrativa e come tale sfugge al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza,
illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti
(fattispecie concernente i giudizi del seggio di gara sulla inidoneità dei
progetti dei concorrenti).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4206 del
2010, proposto da:
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Quadratec Srl (Già Quadrio Curzio Spa) in P. e Q.
Mandataria Ati, Ati - Coedil Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Maria
Alessandra Sandulli, Giancarlo Tanzarella, con domicilio eletto presso
Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso
dagli avv. Raffaele Izzo, Maria Teresa Maffey, Maria Rita Surano, con
domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Commissario Straordinario Per il Traffico;
nei confronti di
Milano Parking Srl, La Torrazza Scrl, Sgc
Italia Spa, Comer Srl, Parcheggi Per Milano Srl, Imco 4 Scrl, La Grande
Milano Scrl, Milano Centro Scrl, Pac Spa, La Ducale Spa, Codelfa Spa, Ing.
Claudio Salini Grandi Lavori Spa Già Salini Locatelli Srl; Consorzio
Cogepre, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Biagetti, Federico
Cappella, con domicilio eletto presso Vittorio Biagetti in Roma, via
A.Bertoloni N.35;
sul ricorso numero di registro generale 4250 del
2010, proposto da:
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Ing. Claudio Salini Grandi Lavori Spa in P. e Q.Le
Mandataria Ati, Ati Coedil Srl, rappresentati e difesi dagli avv.
Pierfrancesco Palatucci, Gianluigi Pellegrino, Stefano Vinti, con
domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del
Rinascimento, 11;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso
dagli avv. Raffaele Izzo, Maria Teresa Maffey, Maria Rita Surano, con
domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Commissario Straordinario Per il Traffico, Milano Parking Srl, La Torrazza
Scrl, Sgc Italia Costruzioni e Appalti S.p.A., Parcheggi Per Milano Srl,
Imco 4 Scrl, La Grande Milano Scrl, Milano Centro Scrl, La Ducale Spa,
Comer Srl, Pac Spa, Codelfa S.p.A.; Consorzio Cogepre, rappresentato e
difeso dagli avv. Vittorio Biagetti, Federico Cappella, con domicilio
eletto presso Vittorio Biagetti in Roma, via A.Bertoloni N.35; Quadratec
Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Tanzarella, Maria
Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli
in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4206 del 2010:
della
sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 01159/2010, resa tra le
parti, concernente ASSEGNAZIONE LOCALIZZAZIONE WASHINGTON PER
REALIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI
quanto al ricorso n. 4250 del
2010:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 01159/2010,
resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE LOCALIZZAZIONE WASHINGTON PER
REALIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI
Visti i ricorsi in appello e
i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Comune di Milano e di Consorzio Cogepre e di Comune di Milano e di
Consorzio Cogepre e di Quadratec Spa;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il Cons. Sergio De Felice e uditi per
le parti gli avvocati Sandulli, Resta su delega di Izzo, e Biagetti
Palatucci, Biagetti, Sandulli, Pellegrino Giovanni su delega di Pellegrino
Gianluigi, e Resta su delega di Izzo.;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 2 luglio 2009
proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
proponeva ricorso r.g.n.6771 del 2008 la società Quadratec spa (già
Quadrio Curzio spa), in proprio e quale mandataria della Ati costituenda
con Coedil, agendo per l’annullamento del provvedimento del sindaco di
Milano, quale Commissario per il traffico, di approvazione degli atti di
gara per la assegnazione del diritto di superficie per novanta anni della
localizzazione “Washington” al fine della realizzazione di parcheggi
pertinenziali, dei verbali e degli atti di gara, in particolare dei
verbali nella parte in cui dichiarano la inammissibilità della offerta
Quadrio Curzio, oltre che eventualmente della indizione di nuova gara
laddove si assume che la gara per la assegnazione del diritto di
superficie per la costruzione di tre parcheggi nella localizzazione di via
Washington sia andata deserta e approva gli atti di una nuova gara.
Il
ricorso era stato dapprima proposto dinanzi al TAR Lombardia che (sezione
III, sentenza 23 maggio 2006) aveva accolto il ricorso; proponeva appello
il Comune di Milano; questo Consesso, sezione V, accoglieva la richiesta
cautelare di sospensione della esecutività della sentenza con ordinanza
n.6425 dell’11 dicembre 2007; con sentenza n.3969 del 20 agosto 2008 il
Consiglio di Stato accoglieva l’appello, annullando la sentenza impugnata
e dichiarando la competenza funzionale del TAR Lazio, fissando il termine
per la riassunzione della causa, che veniva riassunta nei termini.
In
tale giudizio si costituiva in resistenza il Comune di Milano; si
costituiva ad adiuvandum la Claudio Salini Grandi Lavori, quale
cessionaria del ramo d’azienda della Quadratec interessato alla gara; si
costituiva in resistenza il Consorzio Stabile Cogepre Costruzioni, unica
impresa riammessa alla procedura concorsuale, a seguito di ricorso
proposto e accolto dinanzi al TAR Lombardia (sentenza 5 dicembre 2006,
n.2867, terza sezione), con sentenza appellata dinanzi al Consiglio di
Stato dal Comune di Milano, il cui appello veniva però dichiarato
irricevibile per tardività, con decisione resa in forma semplificata
(Consiglio di Stato, V, 28 marzo 2008, n.1295).
Alla gara per la
assegnazione del diritto di superficie avevano partecipato la Quadratec e
altre dodici imprese; una delle partecipanti veniva esclusa dalla gara; le
altre dodici proposte venivano ritenute inammissibili per il mancato
rispetto delle prescrizioni tecniche; dagli atti di gara risultava
comunque la graduatoria, nella quale la offerta di Quadratec figurava
prima classificata.
Nella seduta del 2 novembre 2005 la Commissione
comunicava l’intendimento di proporre al Commissario la non assegnazione
delle aree, alla cui proposta aderiva il medesimo Commissario con atto del
22 novembre 2005, nel quale preannunziava la intenzione di bandire una
nuova procedura di gara, indetta con provvedimento del 29 novembre 2005,
n.569.
Il giudice di primo grado provvedeva nel seguente modo: 1) in
via preliminare rigettava la eccezione, sollevata dal Comune di Milano, di
inammissibilità del ricorso perché non proposto anche dalla Coedil, con la
quale Quadratec aveva partecipato in costituenda Ati; 2) rigettava la
eccezione di tardività dei motivi aggiunti proposti avverso la delibera di
nuova indizione di gara, sulla base della asserita applicazione dei
termini dimidiati, sostenuta dall’amministrazione appaltante, in quanto
questione giuridica non ancora risolta, sebbene già rimessa alla Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato; 3) rigettava la eccezione, pure sollevata
dal Comune di Milano, di sopravvenuto difetto di interesse sulla base del
decorso di lungo periodo e della elezione della città di Milano a sede
dell’EXPO 2015, in assenza di atti di revoca della procedura in questione;
4) nel merito rigettava i motivi di ricorso, ritenendo giustificata e
esente dalle mosse censure – oltre che espressione tipica del merito
insindacabile, se non limitatamente, in sede giurisdizionale - la
valutazione di inammissibilità della proposta in ordine ai seguenti
aspetti tecnici: a) varianti migliorative; b) viabilità in costanza di
cantiere; c) cronoprogramma; d) pozzo.
Avverso tale sentenza,
ritenendola errata e ingiusta, propone appello (r.g.n.4206 del 2010) la
Quadratec srl deducendo i seguenti motivi:
1) in primo luogo il bando
prevedeva solo precise cause di esclusione dalla gara e solo macroscopiche
violazioni avrebbero potuto portare alla esclusione dei progetti dalla
gara; a maggior ragione, poiché si trattava di gara informale, non
residuava alcuna discrezionalità in favore della amministrazione al fine
di escludere le offerte compatibili con le caratteristiche stabilite nella
relazione tecnica;
2) in ordine alla viabilità di cantiere, ai tempi
di costruzione, alle rampe di accesso, al pozzo, sostiene la ammissibilità
del progetto per completezza della prodotta documentazione;
3) deduce
e ripropone i vizi di illegittimità derivata proposti con motivi
aggiunti.
In tale giudizio si è costituito il Comune di Milano
chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato; si è costituito
altresì il Consorzio Stabile COGEPRE Costruzioni chiedendo il rigetto
dell’appello perché infondato.
Avverso la medesima sentenza ha proposto
appello (r.g.n.4250 del 2010) la ing. Claudio Salini Grandi Lavori spa,
avente causa della Quadrio Curzio spa, poi Quadratec spa che deduce i
seguenti motivi di appello:
1) omessa valutazione degli effetti del
giudicato derivante dalla sentenza del TAR Lombardia passata in giudicato,
favorevole a Cogepre, che avrebbe dovuto fare riammettere tutte le
offerte, già dichiarate inammissibili, a una nuova rivalutazione;
2)
extrapetizione e comunque erroneità della sentenza laddove ha ritenuto
legittimo l’operato dell’amministrazione che ha dichiarato inammissibili
le proposte progettuali, pur conformi alle prescrizioni di gara, in quanto
ritenute non rispondenti al sostanziale interesse pubblico sotteso al
bando;
3) ribadisce la conformità della proposta di Quadratec alle
prescrizioni di gara quanto alla viabilità in costanza di cantiere, al
crono programma, alla adeguatezza delle rampe di accesso ai parcheggi, ai
sottoservizi esistenti; deduce che eventuali incongruenze avrebbero potuto
essere affrontate e superate a mezzo di chiarimenti, anche tenendo conto
della circostanza per cui era prevista la possibilità di apportare
varianti migliorative alla proposta progettuale; fa presente che a seguito
della su menzionata del TAR Lombardia l’amministrazione non avrebbe
soltanto eseguito, ma avrebbe autonomamente rivalutato la proposta.
In
tale giudizio si è costituito il Comune di Milano chiedendo rigettarsi
l’appello; si è costituita la società Cogepre deducendo la inammissibilità
dell’appello (perché proposto da interveniente ad adiuvandum e perché
dedotta la violazione del giudicato, non dedotta in primo grado) e in ogni
caso chiedendone il rigetto perché infondato; si è costituita anche la
società Quadratec chiedendo invece l’accoglimento dell’appello.
Alla
udienza pubblica del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare, va disposta la riunione,
che è obbligatoria ai sensi di legge, trattandosi di appelli proposti
avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., applicabile
anche al processo amministrativo.
Si ritiene di poter prescindere dalle
eccezioni preliminari attinenti da un lato alla mancanza di legittimazione
ad impugnare della Ing. Claudio Salini spa e dall’altro lato della
violazione dei motivi nuovi in appello, in quanto l’appello è comunque
infondato nel merito e quindi da rigettare.
Il Collegio osserva per
completezza che: il successore a titolo particolare, quale deve intendersi
l’acquirente del ramo di azienda che coinvolge anche la gara per la quale
sussiste una controversia risolta con sentenza, deve ritenersi legittimato
a impugnare, indipendentemente dal suo intervento nella precedente fase di
giudizio, in quanto non è terzo ma parte, ai fini della previsione di cui
all’art. 2909 c.c., avendo acquistato il ramo d’azienda che nel frattempo
le ha fatto assumere la qualità di partecipante alla gara; in relazione
invece alla dedotta inammissibilità del motivo nuovo in appello – di
violazione del giudicato derivante da sentenza del TAR Lombardia – si può
prescindere dall’esaminare la rilevabilità o meno di ufficio del vizio di
violazione del giudicato, in quanto, più propriamente, deve rilevarsi che
chiaramente, per la sentenza, proprio per l’invocato principio secondo cui
la statuizione derivante da sentenza passata in giudicato fa stato solo
tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa, l’obbligo
dell’amministrazione di provvedere a una rinnovazione della valutazione
delle proposte sussisteva soltanto nei confronti della parte che in quel
giudizio (definito con sentenze del TAR Lombardia n. 2867 del 2006 e del
Consiglio di Stato n.1295 del 2008) era risultata vittoriosa, e cioè la
società Cogepre.
2. Con i due appelli si sostiene che il bando
prevedeva solo precise cause di esclusione dalla gara e solo macroscopiche
violazioni avrebbero potuto portare alla esclusione dei progetti dalla
gara; a maggior ragione poiché si trattava di gara informale, non
residuava alcuna discrezionalità in favore della amministrazione al fine
di escludere le offerte compatibili con le caratteristiche stabilite nella
relazione tecnica.
Il motivo è infondato.
E’ evidente che - in
disparte la considerazione che le censure mosse si appuntano avverso
scelte caratterizzate da ampia discrezionalità, anche di tipo tecnico,
soltanto limitatamente sindacabili dall’adito giudice amministrativo - il
giudizio di inammissibilità delle proposte di gara era in sostanza un vero
e proprio giudizio di inidoneità delle medesime soluzioni progettuali
presentate, giudizio conclusosi con il provvedimento che solo formalmente
viene definito di inammissibilità ma che in sostanza non è da qualificarsi
sub specie di esclusione dalla gara; inoltre, la invocata informalità
della gara fa ritenere maggiormente ampio, piuttosto che più limitato, lo
spazio di discrezionalità solitamente riservato alla amministrazione, a
maggior ragione rispetto alle esigenze emergenziali sottese.
In
definitiva, non ha alcun senso, al proposito della gara in questione,
richiamare il pacifico principio della tassatività delle cause di
esclusione, in quanto deve distinguersi logicamente tra valutazione
negativa della proposta, come nella specie, e esclusione dalla procedura
concorsuale.
3. In ordine ai motivi di appello che sostengono la
bontà dei profili tecnici ritenuti incongrui, inadeguati o insufficienti
dalla Commissione, il Collegio non può non richiamare il consolidato
principio per cui la valutazione (negativa) delle offerte operata da una
commissione di gara è espressione di un’ampia discrezionalità che impinge
nel merito dell’azione amministrativa e come tale sfugge al sindacato di
legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta
irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di
travisamento dei fatti (ex plurimis, Consiglio Stato , sez. V, 29 ottobre
2009, n. 6688).
Volendo comunque esaminare i profili tecnici, sui quali
si soffermano i motivi di entrambi gli appelli, sia pure nella
sindacabilità limitata sopra ricordata e che questo Giudicante ritiene di
dover rispettare, il Collegio osserva che:
a) la descrizione delle
metodologie adottate per il mantenimento della viabilità (due corsie di
scorrimento attraverso passerelle della dimensione di 3,5 metri ciascuna)
è stata ritenuta “insufficiente tenuto conto della presenza di traffico
pesante, dei mezzi pubblici e, soprattutto, delle attività commerciali che
necessitano di spazi di sosta per il carico e lo scarico delle
merci”;
b) i cronoprogrammi relativi a due degli interventi previsti
(Procopio e Costanza) sono stati ritenuti “palesemente incongrui, tenuto
conto delle dimensioni dei parcheggi e delle condizioni da mantenere
relativamente alla viabilità. Il cronoprogramma, inoltre, non riporta
nulla circa le fasi di lavoro per la viabilità di cantiere”;
c) la
scelta di rampe circolari a doppio senso di marcia per i tre parcheggi non
è stata ritenuta compatibile con l’attuale assetto viabilistico e difforme
dalle previsioni dell’isola ambientale; inoltre il parcheggio Procopio
prevede un sistema di rampe non ritenuto adeguato dal punto di vista
funzionale (in relazione al tempo di uscita dal parcheggio) e viabilistico
(in relazione all’accumulo di flussi veicolari sulla viabilità ordinaria);
la Commissione ha ritenuto indispensabile un numero doppio di rampe di
accesso e di uscita;
d) in relazione alle interferenze con i
sottoservizi, la inammissibilità della proposta è stata dovuta anche alla
valutazione che non è stata considerata in sede progettuale la presenza
del pozzo dell’acquedotto presente nell’area del parcheggio di via
Caboto.
In definitiva, il Collegio rileva che tutte le espressioni
utilizzate dalla Commissione nel giudizio di inidoneità della proposta
(sia pure sub specie di inammissibilità) scendendo nel merito tecnico
della proposta medesima (insufficiente, non adeguato, non congruo, non
considerato, non compatibile, palesemente incongrui) sono espressione da
un lato di giusto approfondimento in sede tecnica e dall’altro lato non
sono oltremodo sindacabili dall’adito giudice amministrativo, se non per
profili di macroscopici errori o illogicità, invero neanche rappresentati
come tali e se non a costo di una inammissibile ripetizione delle
valutazioni effettuate in sede di procedura concorsuale.
Infine, non
può condividersi la deduzione, svolta dall’appellante Salini, secondo cui
l’amministrazione avrebbe autonomamente rivalutato la proposta dopo la
sentenza del TAR Lombardia, essendo evidente che, a parte la caducazione
di quella sentenza, la attività era da qualificarsi di mera ottemperanza –
e non acquiescenza o altro - alla decisione giurisdizionale a quell’epoca
da eseguirsi.
4.Per le considerazioni sopra svolte, previa riunione
degli appelli, entrambi vanno respinti in quanto infondati, con
conseguente conferma della impugnata sentenza.
Sussistono giusti
motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in
epigrafe, così provvede:
previa riunione degli appelli, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla
autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 17 dicembre 2010, con l’intervento dei
magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Anna Leoni,
Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice,
Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011
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