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n. 2-2011 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Ordinanza 25 gennaio 2011 n. 267
Pres. Numerico; Est. Greco
V.P. e G.P. (avv. G.Ventrella) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. St) e altri


Società cooperativa ed enti mutualistici – Scioglimento d’ufficio – Competenza – Organi politici – Esclusione – Ragioni

 

 

Lo scioglimento d’ufficio delle società cooperative ex art. 2545 spetiesdecies c.c. è configurabile quale attività di gestione e non di indirizzo politico amministrativo e rientra quindi nelle competenze del relativo dirigente. Va quindi sospeso il decreto di scioglimento d’ufficio, adottato dall’organo politico perché affetto da incompetenza.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso in appello nr. 10027 del 2010, proposto dai

signori Vincenzo PECORIELLO e Giovanna PETRILLI, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Ventrella, con domicilio eletto presso lo studio legale Patricelli in Roma, via Archimede, 17,

contro



il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di



SOCIETÀ COOPERATIVA LA MERIDIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita,

per la riforma



dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER nr. 4849/2010, resa tra le parti, concernente DECRETO DI SCIOGLIMENTO D'UFFICIO EX ART 2545/XVVI C.C. DELLA SOC COOP LA MERIDIANA CON NOMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. Ventrella per gli appellanti;

Ritenuto che a una prima delibazione appare non priva di fondatezza la censura di incompetenza, dovendo la normativa del 1975 leggersi alla luce del sopravvenuto principio generale per cui gli atti di gestione – quale certamente è quello di scioglimento di una società cooperativa – appartengono alla competenza dirigenziale, e non a quella dell’organo politico;

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 10027/2010) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, sospendendo l’efficacia del provvedimento ivi impugnato.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Attesa la relativa novità della questione esaminata, compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2011





 

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