REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 10027 del 2010,
proposto dai
signori Vincenzo PECORIELLO e Giovanna PETRILLI,
rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Ventrella, con domicilio eletto
presso lo studio legale Patricelli in Roma, via Archimede, 17,
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope
legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti di
SOCIETÀ COOPERATIVA LA MERIDIANA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO -
ROMA: SEZIONE III TER nr. 4849/2010, resa tra le parti, concernente
DECRETO DI SCIOGLIMENTO D'UFFICIO EX ART 2545/XVVI C.C. DELLA SOC COOP LA
MERIDIANA CON NOMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE.
Visto l’art. 62
cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista
la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in
primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, alla camera di
consiglio del giorno 25 gennaio 2011, il Consigliere Raffaele
Greco;
Udito l’avv. Ventrella per gli appellanti;
Ritenuto che a
una prima delibazione appare non priva di fondatezza la censura di
incompetenza, dovendo la normativa del 1975 leggersi alla luce del
sopravvenuto principio generale per cui gli atti di gestione – quale
certamente è quello di scioglimento di una società cooperativa –
appartengono alla competenza dirigenziale, e non a quella dell’organo
politico;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 10027/2010) e, per
l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza
cautelare in primo grado, sospendendo l’efficacia del provvedimento ivi
impugnato.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia
trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai
sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Attesa la relativa novità
della questione esaminata, compensa tra le parti le spese di entrambi i
gradi del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento
dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli,
Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino,
Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2011