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| n. 2-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 24 gennaio 2011 n. 472
Pres. Severini; Est. Contessa
Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.St.) c. Lucci
Salvatore impresa di costruzioni s.r.l. (avv. ti R. Izzo, E. Soprano e
D.Vaiano) e Castelli Giorgio s.r.l. (Avv. ti S. Della corte e M. Russo)
Lucci Salvatore Impresa di costruzioni s.r.l. (avv.ti R. Izzo, E.
Soprano e D.Vaiano) c. soc. Castelli Giorgio s.r.l. (Avv. ti s. Della
Corte e M. Russo) e altri |
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1. Contratti della P.A. – Gare – ATI – Requisiti di
ammissione – Indicazione delle quote di qualificazione, partecipazione ed
esecuzione – Esclusione - Legittimità – Mancata previsione lex specialis –
Irrilevanza.
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2. Contratti della P.A. – Gare – ATI – Partecipazione -
Qualificazione – Indicazione delle quote di partecipazione al
raggruppamento – Non necessità – Presupposto.
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1. Il principio di necessaria corrispondenza tra quote di
qualificazione, di partecipazione e di esecuzione comporta che le suddette
quote non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del
contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis,
un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione
dalla gara.
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2. L’indicazione della rispettiva quota di partecipazione
dei membri al raggruppamento può essere ritenuta non necessaria laddove la
relativa struttura sia tale da non determinare alcun dubbio in merito al
riparto dei lavori, come nel caso di una diversità di categorie di
qualificazione imposte nel bando, fermo restando che deve essere possibile
stabilire l’esatta e necessaria corrispondenza : a) tra le quote di
qualificazione e le quote di partecipazione, b) tra le quote di
partecipazione e le quote di esecuzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4439 del
2008, proposto:
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dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, in
persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soprintendenza per i beni
ambientali delle province di Napoli e Caserta;
contro
dalla soc. Lucci Salvatore Impresa di
Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e nella qualità di Capogruppo di A.T.I.
costituenda con la ditta D'Orazio Pietro Azienda Agricola e con il Prof.
Riccardo Motti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Izzo,
Enrico Soprano e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo Studio
Legale Vaiano-Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
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soc. Castelli Giorgio s.r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di
Capogruppo di A.T.I. con la soc. Giardini e Paesaggi s.a.s. di Marco
Cascella & c. e con la soc. Maurizio Morini & c., rappresentati e
difesi dagli Avvocati Salvatore Della Corte e Maurizio Russo, con
domicilio eletto presso Giuliano Feliciani in Roma, via San Saba, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 4869 del 2010, proposto:
dalla soc. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l. in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di
Capogruppo di A.T.I. costituenda con la ditta D'Orazio Pietro Azienda
Agricola e con il Prof. Riccardo Motti, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Raffaele Izzo, Enrico Soprano e Diego Vaiano, con domicilio
eletto presso lo Studio Legale Vaiano-Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, n.
3
contro
soc. Castelli Giorgio s.r.l. in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di
Capogruppo di A.T.I. con la soc. Giardini e Paesaggi S.a.s. di Marco
Cascella & c. e con la soc. Maurizio Morini & c., rappresentati e
difesi dagli Avvocati Salvatore Della Corte e Maurizio Russo, con
domicilio eletto presso Giuliano Feliciani in Roma, via San Saba, n. 12;
nei confronti di
Commissario ad acta per l’esecuzione della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli,
Sez. VII, n. 163/2008; dott.ssa Maria Rosaria Ingegno;
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Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, tutti
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4439 del 2008:
della
sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione VIII n. 163/2008, resa tra
le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI
PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO
quanto al ricorso n. 4869 del
2010:
della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, Sezione VIII, n.
1929/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI
VALORIZZAZIONE ANFITEATRO E AREA CIRCOSTANTE PARCO ARCHEOLOGICO DI
CUMA
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio:
della soc. Castelli Giorgio s.r.l. in
proprio e nella qualità di Capogruppo di A.T.I. con la soc. Giardini e
Paesaggi S.a.s. di Marco Cascella & c. e con la soc. Maurizio Morini
& c. e
del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, nonché
della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e
Pompei;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il
Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’Avvocato Vaiano e l’Avvocato
dello Stato De Felice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La società ‘Lucci Salvatore Impresa di
Costruzioni’ s.r.l. riferisce di aver partecipato (in qualità di
capogruppo mandataria di un’A.T.I. costituenda con la ditta ‘D’Orazio
Pietro Azienda Agricola’ e con il Prof. Riccardo Motti – d’ora innanzi:
‘l’A.T.I. Lucci’ -) alla gara di appalto indetta nel luglio del 2006 dalla
Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta
per l’affidamento dei lavori di valorizzazione dell’anfiteatro e di
restauro di varie altre aree all’interno del Parco archeologico di
Cuma.
Risulta agli atti che in data 11 gennaio 2007 l’offerta
presentata dall’A.T.I. Lucci risultò essere la migliore fra quelle in gara
e che, pertanto, l’A.T.I. in questione fu dichiarata aggiudicataria in via
provvisoria dell’appalto, fatte salve le verifiche di
legge.
All’indomani dell’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione
procedente richiese all’A.T.I. prima classificata alcune informazioni ed
integrazioni in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta (in
particolare, in relazione ai costi di utilizzazione e di
manutenzione).
L’A.T.I. Lucci provvedeva a fornire le giustificazioni,
ma l’Amministrazione aggiudicatrice con provvedimentto in data 30 marzo
2007 comunicava di averla esclusa dalla gara avendo ritenuto il carattere
anomalo ed ingiustificato dell’offerta di gara, “in quanto i costi di
manutenzione presentati appaiono notevolmente sottostimati e pertanto
anomali” (art. 86 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Il provvedimento
di esclusione veniva impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania dall’A.T.I. Lucci, la quale chiedeva
l’annullamento della determinazione espulsiva adottata a proprio carico
(ricorso n. 2363/07).
A seguito dell’esclusione dell’A.T.I. Lucci dalla
gara, l’Amministrazione aggiudicatrice provvedeva ad individuare quale
aggiudicataria dell’appalto l’A.T.I. costituita fra la società Castelli
Giorgio s.r.l. (capogruppo, mandataria), la soc. Giardini e Paesaggi
s.a.s. di Marco Cascella & c., la soc. Maurizio Morini & c. s.a.s.
e la soc. Sekam s.r.l. (d’ora innanzi: ‘l’A.T.I. Castelli’).
Il
provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell’A.T.I. Castelli
veniva impugnato dall’A.T.I. Lucci con motivi aggiunti nell’ambito del
ricorso pendente innanzi al Tribunale amministrativo per la Campania e
recante il n. 2363/07.
Con ricorso incidentale proposto nell’ambito del
medesimo ricorso, l’A.T.I. Castelli impugnava sotto numerosi profili gli
atti con i quali l’Amministrazione aggiudicatrice aveva omesso di
escludere dalla gara l’A.T.I. Lucci anche per ragioni diverse dalla
rilevata anomalia dell’offerta.
Con sentenza 11 gennaio 2008, n. 163 il
Tribunale amministrativo adìto così decideva sul ricorso n. 2363/07:
-
accoglieva il ricorso proposto in via principale dall’A.T.I. Lucci (e,
conseguentemente, annullava il provvedimento di esclusione adottato in
data 30 marzo 2007 per ragioni di anomalia);
- respingeva il ricorso
incidentale proposto dall’A.T.I. Castelli, ritenendo non fondati i motivi
di impugnativa proposti avverso la mancata esclusione dalla gara
dell’A.T.I. Lucci.
La sentenza veniva appellata dal Ministero per i
beni e le attività culturali (ricorso n. 4439/2008), il quale ne chiedeva
l’integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza.
Si
costituiva in giudizio la soc. Lucci Salvatore (in proprio e nella qualità
di capogruppo mandataria dell’omonima A.T.I. costituenda), la quale
concludeva nel senso della reiezione del gravame.
Si costituiva,
altresì, in giudizio la soc. Castelli Giorgio s.r.l. (in proprio e nella
qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. Castelli), la quale
concludeva nel senso dell’accoglimento del gravame.
All’indomani della
sentenza n. 163 del 2008, la Commissione di gara, riunitasi il 4 marzo
2008, non procedeva sic et simpliciter all’aggiudicazione della
gara in favore dell’A.T.I. Lucci, ma deliberava di richiedere alla
Commissione di prequalifca di procedere nuovamente alla verifica in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese (ivi compresa
l’A.T.I. Lucci).
La determinazione veniva impugnata dall’ATI Lucci con
un ricorso ai sensi dell’art. 33 l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Nell’occasione, l’ATI ricorrente chiedeva:
a) che fosse ordinato
all’Amministrazione di provvedere con atti espressi a dare attuazione agli
obblighi conformativi rinvenienti dalla sentenza n. 163/2008;
b)
che fosse dichiarata la nullità del richiamato verbale per la parte in cui
veniva richiesta la rinnovazione della verifica in ordine ai requisiti di
partecipazione (e non si procedeva direttamente all’aggiudicazione della
gara in favore dell’A.T.I. Lucci);
c) che fosse assegnato un
termine all’Amministrazione per provvedere ad adottare gli atti e le
determinazioni dinanzi richiamati sub a) e b).
Con sentenza n. 3052 del
30 aprile 2008, il Tribunale amministrativo così decideva sul
ricorso:
- lo accoglieva per la parte in cui si era chiesto
all’Amministrazione di provvedere con atti espressi a dare esecuzione alla
sentenza n. 163 del 2008;
- lo respingeva per la parte in cui era stata
chiesta la declaratoria di nullità del verbale della Commissione, con cui
si era statuito di provvedere ad una nuova verifica in ordine al possesso
dei requisiti di partecipazione in capo alle partecipanti alla gara (e si
era disattesa la pretesa dell’A.T.I. Lucci volta alla diretta
aggiudicazione dell’appalto).
Al riguardo il giudice osservava che non
potesse dirsi precluso all’Amministrazione di procedere in sede
conformativa alla riconsiderazione di profili non incisi dalla sentenza di
annullamento n. 163 del 2008 e comunque afferenti allo stesso
procedimento, il quale – peraltro – non era ancora pervenuto alla sua
naturale e fisiologica conclusione (attraverso l’aggiudicazione
definitiva).
A seguito dell’ulteriore inerzia dell’Amministrazione,
l’A.T.I. Lucci richiedeva la nomina di un Commissario ad acta il
quale, sostituendosi all’Amministrazione inadempiente, adottasse in
proprio favore l’invocato provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
Il Tribunale amministrativo provvedeva nel senso richiesto
dall’A.T.I. Lucci e conseguentemente il Commissario ad acta (avendo
ritenuto –inter alia – che il raggruppamento in questione fosse in
possesso dei necessari requisiti di partecipazione) adottava in data 13
gennaio 2009 il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in
favore dell’A.T.I. Lucci.
Il provvedimento veniva impugnato dall’A.T.I.
Castelli con distinto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, recante il n. 3031/09. Nell’occasione la
ricorrente contestò che, nel disporre l’aggiudicazione in favore
dell’A.T.I. Lucci, il Commissario ad acta non avesse tenuto in
adeguata considerazione il fatto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto
essere esclusa dalla gara per non essere state indicate le quote di
partecipazione delle singole società aderenti all’A.T.I.
costituenda.
Con sentenza n. 1929 del 13 aprile 2010, il Tribunale
amministrativo così accoglieva il ricorso n. 3031/09 e, conseguentemente,
disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Lucci
della gara per cui è causa.
Nell’occasione, il giudice – in via di
estrema sintesi – osservava:
- che era fondato il motivo di esclusione
fondato sulla circostanza per cui l’A.T.I. Lucci non aveva indicato in
sede di domanda di partecipazione le quote delle singole partecipanti al
raggruppamento (in tal modo violando le prescrizioni di cui all’art. 37
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- che il richiamato profilo di
esclusione era ammissibile in quanto – per un verso – l’interesse a
lamentare la mancata esclusione dell’A.T.I. Lucci si era radicato in capo
all’ATI Castelli solo in seguito al’aggiudicazione della gara in favore
della contro interessata ed in quanto – per altro verso – il motivo di
esclusione relativo alla mancata indicazione delle quote di partecipazione
nel raggruppamento era stato conosciuto dall’A.T.I. Castelli solo in data
successiva all’adozione della sentenza n. 163 del 2008;
- che non era
rilevante ai fini del decidere la circostanza per cui il richiamato motivo
di esclusione non era stato rilevato nell’ambito del precedente giudizio
(ricorso n. 2363/07), in quanto l’interesse concreto a dedurlo era sorto
soltanto con il provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto dal
Commissario ad acta.
La sentenza veniva appellata dall’A.T.I.
Lucci, la quale ne chiedeva la riforma (ricorso n. 4869/2010), articolando
i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza appellata nella parte
in cui ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso dedotto dall’ATI
Castelli per far valere l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva
disposta in favore dell’ATI Lucci derivante dalla mancata indicazione
preventiva delle quote di partecipazione al raggruppamento da parte delle
imprese costituenti lo stesso;
2) Erroneità della sentenza
appellata nella parte in cui ha accolto, nel merito, il motivo di ricorso
dedotto dall’ATI Castelli per far valere l’illegittimità
dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’ATI Lucci derivante
dalla mancata indicazione preventiva delle quote di partecipazione al
raggruppamento da parte delle imprese costituenti lo stesso.
Si
costituiva in giudizio la soc. Castelli Giorgio s.r.l. (in proprio e nella
qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. Castelli), la quale
concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All’udienza pubblica
del 5 novembre 2010 i procuratori costituiti in entrambi i giudizi
(ricorso n. 4439/2008 e n. 4869/2010) rassegnavano le conclusioni e i
ricorsi venivano trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso
in appello n. 4439/2008, proposto dal Ministero per i beni e le attività
culturali avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
la Campania con cui è stato accolto il ricorso n. 2363/07 proposto da
un’A.T.I. costituenda la quale aveva partecipato alla gara di appalto
indetta nel luglio del 2006 dalla Soprintendenza per i beni Archeologici
delle Province di Napoli e Caserta per l’affidamento di alcuni lavori e,
per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui era stata disposta
l’esclusione di tale raggruppamento dalla gara per anomalia
dell’offerta.
Giunge, altresì, alla decisione del Collegio il ricorso
in appello n. 4869/2010 della capogruppo mandataria della richiamata
A.T.I. costituenda avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Campania con cui, in accoglimento del ricorso proposto da
un’altra partecipante alla medesima gara, è stato disposto l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione adottato dal Commissario ad
acta nominato a seguito della favorevole sentenza sul ricorso n.
2363/07.
2. In primo luogo si ritiene di disporre la riunione degli
appelli per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva (art.
70 C.p.a.).
3. Il Collegio riconosce priorità alla trattazione del
ricorso in appello n. 4869/2010, in quanto il suo esame assume rilievo
assorbente rispetto alla disamina delle questioni coinvolte dal ricorso n.
4439/2008.
In particolare, sulla base della complessa vicenda fattuale,
appare evidente che potrebbe residuare un interesse per il Ministero per i
beni e le attività culturali alla decisione dell’appello n. 4439/2008 solo
nell’ipotesi in cui venisse riformata la decisione del primo giudice
(impugnata con il ricorso in appello n. 4869/2010) con cui è stata
disposta l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. Lucci, vittoriosa nel
giudizio sfociato nel giudizio di appello n. 4439/2008.
4. Con il
primo motivo di appello nell’ambito del ricorso n. 4869/2010, l’A.T.I.
Lucci lamenta che la sentenza n. 1929/2010 sia meritevole di riforma per
non avere il primo giudice rilevato un profilo di inammissibilità del
ricorso di primo grado proposto dall’A.T.I. Castelli (n. 3031/2009)
avverso il provvedimento del Commissario ad acta che aveva disposto
l’aggiudicazione della gara in favore dell’ATI Lucci.
In particolare,
l’appellante osserva che il ricorso n. 3031/2009 avrebbe dovuto essere
dichiarato inammissibile in quanto l’A.T.I. Castelli aveva già avuto modo
di articolare, nell’ambito di un precedente giudizio, le proprie ragioni
nel senso del presunto obbligo di escludere dalla gara l’A.T.I. Lucci (in
particolare, l’A.T.I. Castelli aveva già articolato alcune presunte
ragioni di esclusione nella forma del ricorso incidentale nell’ambito del
giudizio di primo grado recante il n. 2363/07 e definito dal Tribunale
amministrativo con sentenza n. 163 del 2008, la quale aveva –inter
alia – respinto il ricorso incidentale).
Al riguardo, l’A.T.I.
Lucci osserva che i motivi di doglianza articolati dall’A.T.I. Castelli
nell’ambito del ricorso al Tribunale amministrativo n. 3031/2009 avrebbero
dovuto essere dichiarati inammissibili quanto meno per la parte in cui
tendevano a contestare nuovamente l’ammissione alla gara dell’A.T.I. Lucci
per motivi conosciuti o conoscibili già al momento dell’impugnazione
incidentale proposta nell’ambito del giudizio principale n.
2363/2007.
Al riguardo, l’A.T.I. Lucci contesta la correttezza dei due
argomenti della sentenza al fine di confermare l’ammissibilità del profilo
di doglianza in seguito ritenuto fondato nel merito (si tratta: 1) del
motivo relativo al fatto che l’interesse per l’A.T.I. Castelli a
contestare l’ammissione alla gara della controinteressata di fosse
radicato solo con l’aggiudicazione della gara in favore della contro
interessata e 2) del motivo relativo al fatto che la ragione di esclusione
ritenuta fondata dalla sentenza n. 1929 del 2010 fosse stata conosciuta
dall’A.T.I. Castelli solo a seguito della sentenza n. 163 del
2008).
Quanto al primo aspetto, l’A.T.I. Lucci contesta che l’interesse
ad impugnare la propria ammissione alla gara sia sorto in capo all’A.T.I.
Castelli solo a seguito dell’aggiudicazione definitiva in proprio
favore.
Quanto al secondo aspetto, l’A.T.I. Lucci sottolinea che
l’intera documentazione di gara (e le ragioni relative alla propria
ammissione) erano note alla controparte sin dal giudizio di primo grado
recante il n. 2363/07 e che – pertanto – l’A.T.I. Castelli disponeva sin
dal tempo del primo giudizio di ogni elemento necessario a contestare la
propria ammissione alla gara, laddove ne sussistessero le ragioni.
4.1.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento.
In particolare, il
Collegio ritiene che non sia condivisibile la tesi secondo cui l’A.T.I.
Castelli non avrebbe potuto dedurre le ragioni di esclusione nell’ambito
del ricorso al Tribunale amministrativo n. 3031/09 per essere stata già in
condizione di addurre tali ragioni in sede di ricorso incidentale
nell’ambito del ricorso n. 2363/07.
Al riguardo si osserva:
- che la
sentenza n.. 163 del 2008 si era limitata (nella sua portata
caducatorio-costitutiva) a stabilire l’illegittimità delle determinazioni
con cui l’Amministrazione aveva statuito la sua esclusione dalla gara per
profili relativi alla presunta anomalia dell’offerta;
- che,
conseguentemente, il vincolo conformativo che ne derivava consisteva
unicamente nella necessaria emenda del profilo di illegittimità e nel
conseguente vincolo alla conclusione del procedimento, mentre – invece –
non si poteva ritenere che il vincolo derivante da tale statuizione
comportasse una preclusione all’esame di ulteriori e diversi profili di
esclusione, eventualmente inficianti l’offerta dell’A.T.I. Lucci e non
dedotti, né esaminati nell’ambito del giudizio conclusosi con la sentenza
n. 163 del 2008;
- che (come correttamente statuito dal primo giudice
con la sentenza n. 2661/2009, passata in giudicato), non si può ritenere
che il vincolo conformativo derivante dalla sentenza n. 163 del 2008
comportasse una preclusione a carico dell’Amministrazione nel
riconsiderare altri aspetti di ammissibilità dell’offerta “non
toccat[i] dalla precedente decisione e comunque afferenti allo stesso
procedimento, nel caso non pervenuto ala sua naturale e fisiologica
conclusione (aggiudicazione definitiva)”;
- che a conclusioni
diverse non si può giungere neppure in relazione al fatto (sottolineato
dalla difesa dell’A.T.I. Lucci) che l’A.T.I. Castelli avesse già dedotto
nell’ambito del giudizio n. 2363/07 alcuni profili di esclusione dalla
gara dell’odierna appellante e che tali profili (dedotti nella forma
dell’appello incidentale) fossero stati disattesi dal primo giudice. Sotto
tale aspetto, l’obiettiva diversità fra l’oggetto dei due giudizi e
l’indubbia permanenza di un apprezzabile margine di discrezionalità in
capo al Commissario ad acta nel procedere alla riedizione del
potere amministrativo residuante all’indomani della sentenza di
annullamento, rendono pacifica la possibilità di insorgere avverso i
provvedimenti del Commissario anche per ragioni relative all’originaria
carenza dei requisiti di partecipazione. Al contrario, non si può ritenere
che, in relazione alla deducibilità di tali ragioni, fosse scattata una
qualche forma di preclusione a seguito della definizione del giudizio n.
2363/07.
In definitiva, il motivo di appello relativo all’asserita
inammissibilità che avrebbe viziato il ricorso proposto in primo grado
dall’A.T.I. Castelli non può trovare accoglimento.
5. Pertanto, una
volta respinto il motivo relativo all’erroneità della sentenza per non
avere rilevato la presunta inammissibilità del ricorso al Tribunale
amministrativo n. 3031/09, occorre esaminare nel merito la questione della
fondatezza delle ragioni di esclusione dell’A.T.I. Lucci dalla gara
all’origine dei fatti di causa.
Come si è detto, il primo giudice ha
ritenuto fondato il profilo di esclusione derivante dal fatto che in sede
di domanda di partecipazione l’A.T.I. Lucci non aveva indicato le quote di
partecipazione al costituendo raggruppamento, in tal modo violando la
previsione di cui all’art. 37 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Nella tesi
dell’appellante, la decisione sarebbe in parte qua erronea per non
avere il primo giudice rilevato che nessuna incertezza potesse sussistere
in ordine al riparto di quote fra le partecipanti all’A.T.I. Lucci,
trattandosi di raggruppamento costituito da due sole partecipanti, ognuna
delle quali caratterizzata da qualificazioni diverse e non possedute
dall’altra
In definitiva, non vi sarebbe alcuna effettiva possibilità
di “commistione nell’esecuzione dei lavori” tra le due partecipanti
al raggruppamento, essendovi necessariamente – in ragione della diversa
qualificazione posseduta – perfetta coincidenza fra quote di
qualificazione e quote di partecipazione e tra queste ultime e quote di
esecuzione.
5.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
Come
correttamente rilevato dal primo giudice (e come riconosciuto dalla
appellante) un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che dal
combinato disposto degli articoli 37, commi 6, e 13 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e 93, comma 4, d.P.R. n. 21 dicembre 1999, n. 554 si desume
il principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione,
quote di partecipazione all'A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con
la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non
possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del
contratto, costituendo, quand'anche non esplicitato dalla lex
specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina
l'esclusione dalla gara (es. Cons. Stato, VI, 21 maggio 2009, n. 3144;. 8
febbraio 2008, n. 416).
Vero è che la giurisprudenza ammette che
l’indicazione della rispettiva quota di partecipazione dei membri del
raggruppamento possa essere ritenuta non necessaria laddove la relativa
struttura sia “tale da non determinare dubbio alcuno in merito al
riparto dei lavori” (Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n.
5787).
Tuttavia, il principio non può essere invocato a sostegno delle
tesi dell’appellante, se solo si consideri che le modalità di formulazione
dell’offerta dell’A.T.I. Lucci (in cui le categorie OG2, OG11 e OS6 erano
riferibili alla sola società ‘Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni’,
mentre la categoria OS24 era riferibile alla sola ‘Azienda Agricola
D’Orazio Pietro’) consentivano, al più, di dedurre il riparto delle quote
di partecipazione e delle quote di esecuzione, ma non consentivano di
stabilire l’esatta e necessaria corrispondenza: a) fra le quote di
qualificazione e le quote di partecipazione (che, infatti, non erano state
indicate), né b) fra quote di partecipazione e quote di
esecuzione.
Conseguentemente, la decisione n. 1929/2010 deve trovare
conferma per la parte in cui ha affermato che l’offerta formulata
dall’A.T.I. Lucci non avrebbe potuto essere ammessa alla gara per essere
stata omessa in sede di domanda di partecipazione la necessaria
indicazione delle quote di partecipazione delle singole imprese costituite
in raggruppamento.
6. In base a quanto dinanzi esposto, il ricorso
n. 4869/2010 deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza
del Tribunale amministrativo per la Campania n. 1929/2010, che ha disposto
l’esclusione dell’A.T.I. Lucci dalla gara all’origine dei fatti di
causa.
Conseguentemente, il ricorso n. 4439/08 deve essere dichiarato
improcedibile, non residuando in capo al Ministero per i beni e le
attività culturali alcun interesse ulteriore alla coltivazione del gravame
avverso la pronuncia con cui il Tribunale amministrativo aveva annullato
il primo provvedimento di esclusione (ossia, il provvedimento in data 30
marzo 2007 con cui l’offerta formulata dall’A.T.I. Lucci era stata
giudicata ingiustificatamente anomala)..
Sussistono giusti motivi onde
disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in
relazione a entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in
epigrafe proposti, previa riunione, così decide:
- respinge il ricorso
in appello n. 4869/2010 e, conseguentemente
- dichiara improcedibile il
ricorso in appello n. 4439/2008.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Luciano
Barra Caracciolo, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno
Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2011
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