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| n. 2-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 24 gennaio 2011 n. 478
Pres. Severini; Est.
Giovagnoli
Eds Electronic Data Systems Italia s.r.l. (Avv. ti
A.Clarizia e M. Zoppolato) e Accenture s.p.a. (Avv.D. Luca Scordino) c.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Avv. St.) e altri |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economica –
Documento identità – Previsione bando – Omessa allegazione – Esclusione –
Legittimità.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Offerta
economica – Allegazione documento d’identità – A pena di esclusione –
Legittimità – Ragioni.
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3. Contratti della P.A. – Atti e documenti di gara –
Termine – Scadenza in giorno non lavorativo – Proroga – Primo giorno
lavorativo successivo – Legittimità.
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1. E’ legittima l’esclusione disposta dalla stazione
appaltante qualora il bando di gara richieda, chiaramente e
inequivocabilmente a pena di esclusione, di allegare all’offerta economica
la copia del documento di identità dei sottoscrittori e gli stessi non
abbiano provveduto (nel caso di specie le copie dei documenti di identità
erano state inserite in altra busta), dovendo l’Amministrazione applicare
in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex
specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la
rilevanza dell’adempimento.
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2. La richiesta di allegare il documento di identità
all’offerta economica non si risolve in un mero formalismo, perché è
diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante,
l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad
un determinato soggetto. Dunque, tale clausola è da considerarsi logica e
proporzionata rispetto all’interesse pubblico perseguito.
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3. Nel caso in cui il termine assegnato dalla stazione
appaltante per l’ adempimento di una prestazione scada in un giorno non
lavorativo, in cui gli uffici amministrativi siano chiusi, questo è
legittimamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo, in
applicazione del principio desumibile dagli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4349 del
2010, proposto da:
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Eds Electronic Data Systems Italia s.r.l. in proprio e
quale mandataria di Rti, Rti Capgemini Italia s.p.a., Rti - Elsag Datamat
s.p.a., Rti - 3m Italia s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv. Angelo
Clarizia, Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia
in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ipzs - Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Fujitsu Siemens Computers s.p.a. in proprio e
quale mandataria di Ati, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Albanese,
Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via
San Basilio, 61; Ati - Scc s.p.a.; Accenture s.p.a., rappresentato e
difeso dall'avv. Luca Scordino, con domicilio eletto presso Associati
Studio Ripa Di Meana & in Roma, piazza dei Caprettari, 70;
sul
ricorso numero di registro generale 4761 del 2010, proposto da:
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Accenture s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Luca Scordino, con domicilio eletto presso Associati Studio Ripa
Di Meana e C. in Roma, piazza dei Caprettari, 70;
contro
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
a.p.a., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Area Acquisti e
Affari Generali, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. -
Funzione Acquisti e Magazzini, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
s.p.a. - Direzione Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,
12;
nei confronti di
Fujitsu Technology Solutions s.p.a. in
proprio e quale mandataria di Rti, Rti Its s.p.a. e in proprio,
rappresentati e difesi dagli avv. Marco Albanese, Eugenio Picozza, con
domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4349 del 2010:
della
sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Bis n. 09793/2010, resa tra
le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA PROGETTO PASSAPORTO
ELETTRONICO - RIS DANNI
quanto al ricorso n. 4761 del
2010:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione Iii Bis n.
09795/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA PROGETTO
PASSAPORTO ELETTRONICO - RIS DANNI
Visti i ricorsi in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ipzs -
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Fujitsu Siemens Computers
s.p.a. in proprio e quale mandataria Ati e di Accenture s.p.a. e di
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. e di Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato s.p.a. - Area Acquisti e Affari Generali e di Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Funzione Acquisti e Magazzini e
di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Direzione Generale e
di Fujitsu Technology Solutions s.p.a. in proprio e quale mandataria di
Rti e di Rti Its s.p.a. e in proprio;
Viste le memorie
difensive;
Visto l’appello incidentale proposto da Fujitsu Tecnhnology
Solutions s.p.a nel giudizio n. 4761/2010;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visto gli artt. 119 e 120 del Codice del processo
amministrativo.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre
2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati
Clarizia, ,Picozza, Scordino e l’avvocato dello Stato
Barbieri.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
1) Ai sensi dell’art. 120,
comma 10 del Codice del processo amministrativo, nelle controversie (quale
quella in esame) relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture,
“i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza e'
redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74” (ovvero
in forma semplificata);
2) La norma è di immediata applicazione in
forza del principio tempus regit actum;
3) Gli appelli devono
essere riuniti stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva,
trattandosi di ricorsi che riguardano la stessa gara;
4) Il ricorso
proposto da EDS deve essere respinto in quanto, a prescindere dalla
legittimità del primo provvedimento di esclusione, risulta certamente
sussistente la causa che ha determinato il secondo provvedimento di
esclusione. Ciò alla luce delle seguenti considerazioni:
4.1.)
nonostante l’espressa previsione contenuta a pena di esclusione nel titolo
II, punto 4, del disciplinare di gara. di allegare all’offerta economica
la copia del documento di identità dei sottoscrittori, nessuno dei
componenti del raggruppamento EDS ha presentato la copia del proprio
documento di identità;
4.2.) anche se le copie dei documenti di
identità in questione erano state prodotte nella busta A, contenente la
documentazione amministrativa, l’esclusione disposta dalla stazione
appaltante risulta legittima, perché, a fronte del chiaro ed in equivoco
disposto letterale del citato punto 4 del disciplinare di gara,
l’Amministrazione era tenuta ad applicare in modo rigoroso ed
incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza
alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza
dell’adempimento;
4.3.) la richiesta di allegare il documento di
identità all’offerta economica, del resto, non si risolve in un mero
formalismo, perché è diretto a comprovare, oltre alle generalità del
dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della
dichiarazione ad un determinato soggetto (Cons. Stato, V, 4 novembre 2004,
n. 7140);
4.4.) tale clausola non può dirsi né illogica né
sproporzionata, perché, da un lato, trova la sua ragion d’essere
nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile
dell’Amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della
dichiarazione, e, dall’altro, si limita ad imporre ai partecipanti uno
sforzo minimo (chiedendo loro, in fondo, soltanto di allegare una
fotocopia), senz’altro proporzionato rispetto all’interesse pubblico
perseguito;
4.5.) la giurisprudenza citata d EDS a sostegno
della tesi contraria non risulta pertinente perché nel caso di specie la lex specialis prevedeva esplicitamente che l’offerta economica
dovesse essere corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento
di identità del sottoscrittore.
5) Merita accoglimento l’appello
incidentale proposto da Fujitsu alla luce delle seguenti
considerazioni:
5.1.) la sostituzione del dispositivo di
laminazione da parte di Fuijitsu non ha determinato alcuna violazione dei
principi di evidenza pubblica e di par condicio tra i concorrenti
in quanto il laminatore era irrilevante ai fini della formulazione
dell’offerta tecnica e dei criteri di attribuzione dei punteggi e la
sostituzione è avvenuta in una fase successiva all’aggiudicazione (cfr. il
punto 3 del disciplinare di gara da cui emerge che il punteggio tecnico
sarebbe stato assegnato solo ed esclusivamente avendo riguardo a quelle
apparecchiature espressamente indicate al punto 12 del capitolato, tra le
quali non compare il dispositivo di laminazione);
5.2.) non
risulta violato il termine di 48 ore assegnato dalla stazione appaltante
per la presentazione delle postazioni campione, attesto che la richiesta
di IPZS di consegnare le postazioni campione è stata inviata via fax alla
Fujitsu il pomeriggio di giovedì 17 dicembre 2009, con la conseguenza che
il termine ultimo per la prestazione scadeva sabato 19 dicembre, ovvero in
un giorno non lavorativo in cui gli uffici amministrativi di IPZS erano
chiusi. Legittimamente, pertanto, è stato progato al primo giorno
lavorativo successivo, in applicazione di un principio generale desumibile
dagli articoli 155 Cod. proc. civ. e 2963 Cod. civ.;
6) Alla luce delle
considerazioni che precedono deve accogliersi l’appello incidentale
proposto da Fujitsu e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
va respinto il ricorso di primo grado proposto da Accenture;
7) Ne
discende l’improcedibilità dell’appello principale proposto da Accenture,
con il quale la stessa, sul presupposto dell’illegittimità
dell’aggiudicazione disposta a favore di Fujitsu, ha chiesto che la
sentenza del Tribunale amministrativo venisse riformata nella parte in cui
non ha dichiarato l’inefficacia del contratto ed il conseguente subentro
nel rapporto contrattuale;
8) Vanno dichiarati parimenti improcedibili
per sopravvenuto difetto di interesse gli altri motivi dell’appello
incidentale con cui Fujitsu sostiene che Accenture doveva essere esclusa
dalla gara;
9) Deve disporsi la compensazione delle spese del doppio
grado di giudizio in considerazione della complessità delle questioni
esaminate..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta),definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione
degli appelli in epigrafe;
- respinge l’appello proposto da EDS -
Electronic Data Systems Italia s.r.l.
- accoglie l’appello incidentale
proposto da Fujitsu Siemens Computer s.p.a.;
-dichiara improcedibile
l’appello proposto da Accenture s.p.a.
- per l’effetto, in riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n.
9795/2010, respinge il ricorso proposto in primo grado da Accenture
s.p.a..
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l'intervento
dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Garofoli,
Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli,
Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2011
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