CORTE DEI CONTI - SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO - Parere 30 marzo 2011 n. 18
dott. Vittorio Zambrano Presidente, relatore; |
|
COMPENSI DA ATTRIBUIRE AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, ART. 1 COMMI DA 725 A 728
|
|
Su richiesta di parere del Sindaco di Roma capitale, si ritiene che i criteri di individuazione del compenso da attribuire agli amministratori, incluso l’amministratore delegato, delle società partecipate dal suddetto comune non possono essere rinvenuti nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n.195 - la cui disciplina è da ritenere, per i motivi prima richiamati, applicabile nei soli confronti degli amministratori delle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici e società. Vengono pertanto in rilievo i commi da 725 a 728 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dettano una disciplina differenziata secondo che si tratti degli amministratori di società a totale partecipazione di un singolo ente (Comune o Provincia) ovvero di società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali e società ovvero, ancora, di società mista, ossia partecipata da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.
Nel caso di società interamente posseduta dall’ente locale, si applica il comma 725 – come modificato dall’art. 61, co. 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla L. n. 133/2008 – che prevede che “il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, per il presidente, al 70% e, per i componenti del consiglio di amministrazione al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell’art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Relativamente alla remunerazione dell’amministratore delegato, l’onnicomprensività può trovare un temperamento ragionevole, valorizzando la deroga contenuta nel secondo periodo del citato comma 725, laddove si prevede la possibilità di erogare agli amministratori – con implicita ma evidente allusione a quelli investiti di particolari cariche, in primis l’amministratore delegato – un compenso aggiuntivo sotto forma però di “indennità di risultato” e “nel solo caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo”, compenso che potrà essere erogato soltanto all’atto dell’approvazione del bilancio di esercizio, unico momento in cui potrà essere valutato l’apporto fornito dall’amministratore delegato - e, verosimilmente, dal Presidente se investito di particolari deleghe – al positivo risultato della gestione.
Non dissimile è il criterio di determinazione dei compensi attribuibili agli amministratori di società sempre a totale partecipazione pubblica, ma di due o più enti locali, laddove assume rilievo la circostanza che “il compenso di cui al comma 725 (come recita il comma 726: n.d.r.) nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici”.
Criteri di più complessa e articolata applicazione presiedono, in applicazione del comma 728, alla determinazione dei compensi attribuibili agli amministratori delle società a partecipazione mista di enti locali, nelle quali i compensi sono suscettibili di maggiorazione in ragione della partecipazione più o meno elevata di soggetti diversi dagli enti locali - non solo privati, deve ritenersi – nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli locali sia pari o superiore al 50 % del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque di partecipazione nelle società in cui gli enti locali abbiano una partecipazione inferiore al 50% del capitale.
Non presenta particolare difficoltà interpretativa la norma contenuta nel comma 727, che rinvia all’art. 84 del TUEL per ribadire la spettanza, agli amministratori di società degli enti locali , degli emolumenti da detta norma previsti , a titolo di rimborsi spese e indennità di missione, per gli amministratori dei suddetti enti.
|
|
Per visualizzare il testo del documento clicca qui
|
|