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CORTE D'APPELLO DI TORINO - Ordinanza 23 settembre 2011 n. 1787
Pres. Griffey - Est. Patti
Altroconsumo (Avv.ti M. Bin; L. Mittone; F. De Francesco) c/ Omissis


1. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Associazione dei consumatori – Legittimazione attiva – Sussiste – Ragioni .

 

2. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Associazione dei consumatori – Singolo consumatore – Presenza contemporanea in giudizio – Ammissibilità – Ragioni.

 

3. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Consumatori – Identità dei diritti – Verifica – Petitum e causa petendi - Considerazione.

 

4. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Disciplina – Applicazione retroattiva – Inammissibilità – Ragioni – Natura sostanziale.

 

5. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Procedimento – Natura bifasica – Valutazione sull’ammissibilità – Provvedimento conclusivo – Efficacia endoprocessuale – Conseguenze – Impugnazione con reclamo.

 

 

1. In tema di class action, il rapporto istituito tra componente della classe ed associazione che promuove il giudizio investe il piano della rappresentanza processuale ed è riconducibile al genus della rappresentanza tecnica assimilabile alla procura alle liti, non interferendo sulla titolarità e sulla disponibilità del rapporto sostanziale dedotto con l’azione risarcitoria. Infatti, l’azione di classe disciplinata dal Codice del Consumo costituisce una nuova forma di tutela speciale introdotta proprio per fa fronte a situazioni di illegittimità generalizzate ed anche gravi che incidono sulla posizione dei singoli consumatori. Pertanto, i singoli correntisti possono conferire ad un’associazione dei consumatori – priva della titolarità in relazione al rapporto sostanziale - il mandato ad esperire una class action contro gli istituti bancari.

 

2. E’ ammissibile la presenza in un processo del singolo consumatore e dell’associazione di appartenenza che ha promosso l’azione di classe dal momento che tra i due soggetti sussiste un rapporto di rappresentanza “processuale” che non attribuisce al rappresentante la qualità di parte sostanziale.

 

3. Ai fini della proposizione di una azione di classe l’identità dei diritti da tutelare dei singoli consumatori deve essere intesa come mera omogeneità di interessi e quindi verificata in relazione al petitum, vale a dire all’oggetto della richiesta ed alla causa petendi intesa come ragione giuridica a fondamento della pretesa.

 

4. E’ inammissibile l’applicazione retroattiva della disciplina del Codice del consumo sull’azione di classe dal momento che il diritto di azione collettiva ha natura sostanziale e si configura come una nuova forma di tutela. Ne consegue che l’azione di classe non è esperibile nel caso di domande risarcitorie per illeciti relativi a contratti bancari di conto corrente commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta disciplina.

 

5. Il procedimento relativo alla proposizione di una azione di classe ha natura c.d. bifasica essendo costituito da un giudizio di ammissibilità cui segue un accertamento nel merito. Pertanto, il provvedimento conclusivo della prima fase ha efficacia meramente endoprocessuale e può essere impugnato soltanto mediante reclamo alla Corte d’Appello.

 

 


 

 

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