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1. In tema di class action, il rapporto istituito tra
componente della classe ed associazione che promuove il giudizio investe
il piano della rappresentanza processuale ed è riconducibile al genus
della rappresentanza tecnica assimilabile alla procura alle liti, non
interferendo sulla titolarità e sulla disponibilità del rapporto
sostanziale dedotto con l’azione risarcitoria. Infatti, l’azione di classe
disciplinata dal Codice del Consumo costituisce una nuova forma di tutela
speciale introdotta proprio per fa fronte a situazioni di illegittimità
generalizzate ed anche gravi che incidono sulla posizione dei singoli
consumatori. Pertanto, i singoli correntisti possono conferire ad
un’associazione dei consumatori – priva della titolarità in relazione al
rapporto sostanziale - il mandato ad esperire una class action contro gli
istituti bancari.
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2. E’ ammissibile la presenza in un processo del singolo
consumatore e dell’associazione di appartenenza che ha promosso l’azione
di classe dal momento che tra i due soggetti sussiste un rapporto di
rappresentanza “processuale” che non attribuisce al rappresentante la
qualità di parte sostanziale.
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3. Ai fini della proposizione di una azione di classe
l’identità dei diritti da tutelare dei singoli consumatori deve essere
intesa come mera omogeneità di interessi e quindi verificata in relazione
al petitum, vale a dire all’oggetto della richiesta ed alla causa petendi
intesa come ragione giuridica a fondamento della pretesa.
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4. E’ inammissibile l’applicazione retroattiva della
disciplina del Codice del consumo sull’azione di classe dal momento che il
diritto di azione collettiva ha natura sostanziale e si configura come una
nuova forma di tutela. Ne consegue che l’azione di classe non è esperibile
nel caso di domande risarcitorie per illeciti relativi a contratti bancari
di conto corrente commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta
disciplina.
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5. Il procedimento relativo alla proposizione di una
azione di classe ha natura c.d. bifasica essendo costituito da un giudizio
di ammissibilità cui segue un accertamento nel merito. Pertanto, il
provvedimento conclusivo della prima fase ha efficacia meramente
endoprocessuale e può essere impugnato soltanto mediante reclamo alla
Corte d’Appello.
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