REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso
QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe
FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
Marta CARTABIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità
parlamentari); della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31
(Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre
1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di
ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e
di quartiere); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7
(Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per
l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi
collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e
comunali e per l’introduzione della preferenza unica) e della legge della
Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione
diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio
comunale e del Consiglio provinciale), promosso dal Tribunale civile di
Catania nel procedimento vertente tra Salvatore Battaglia e Raffaele
Stancanelli ed altri, con ordinanza del 10 dicembre 2010, iscritta al n.
46 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti
l’atto di costituzione di Salvatore Battaglia nonché gli atti di
intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice
relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Antonio Catalioto per
Salvatore Battaglia, Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e
l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio – promosso da un
cittadino elettore nei confronti (tra l’altro) del sindaco del Comune di
Catania, per accertare in capo al convenuto la sussistenza della causa di
incompatibilità tra tale carica e quella di senatore della Repubblica
Italiana, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla prima in
mancanza di esercizio del diritto di opzione – il Tribunale civile di
Catania, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale: a) degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15
febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui
non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di
sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in
presenza delle condizioni di cui all’art. 7, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati), in combinato disposto con l’art. 5 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Repubblica), che estende la
disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei deputati alle elezioni
per il Senato della Repubblica; b) della legge Regione siciliana 24 giugno
1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge
27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità
degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per
i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia
di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali,
provinciali e di quartiere), della legge Regione siciliana 26 agosto 1992,
n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme
per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi
collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e
comunali e per l’introduzione della preferenza unica), e della legge
Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione
diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio
comunale e del Consiglio provinciale), nella parte in cui non prevedono
l’incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e di sindaco di
Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti e viceversa.
Il
rimettente premette, in fatto, che il resistente (eletto sindaco del
Comune di Catania, che ha una popolazione superiore ai 20.000 abitanti,
nelle elezioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008, successivamente
quindi alla elezione del medesimo alla carica di senatore della Repubblica
Italiana, all’esito delle elezioni politiche tenutesi in data 13 e 14
aprile 2008) ricopre entrambe le cariche senza avere esercitato l’opzione,
in quanto la Giunta elettorale per il Senato nella seduta del 3 novembre
2009 ha dichiarato valida l’elezione di tutti i senatori eletti in Sicilia
ed il Comitato per l’esame delle cariche rivestite dai senatori ha
proposto all’assemblea di dichiarare compatibile con il mandato
parlamentare la carica di sindaco del Comune di Catania. Dopodiché egli dà
atto della infondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione del
giudice ordinario a conoscere dell’azione popolare proposta dal ricorrente
(che non verte in materia coperta dalla riserva di autodichia di cui
all’art. 66 Cost., giacché la qualità di deputato o senatore del soggetto
che cumula le due cariche resta del tutto intangibile ed estranea alla
specifica pronunzia invocata e viene in rilievo unicamente alla stregua di
un presupposto esterno di applicazione della normativa in materia di
incompatibilità dell’amministratore dell’ente locale, ferme ed
impregiudicate restando tutte le prerogative costituzionali e sovrane del
Parlamento garantite dalla Costituzione) e di improcedibilità del ricorso
per tardività rispetto al termine previsto dall’art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), in quanto l’azione elettorale si colloca su un piano di
assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida
dell’elezione.
Il giudice a quo deduce, quindi, la rilevanza della
questione sull’assunto che – sebbene la competenza normativa della Regione
siciliana, in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità,
costituisca espressione di una potestà normativa primaria, ai sensi degli
artt. 14 e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello statuto delle Regione siciliana), convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non potendo trovare applicazione la
normativa statale relativa alle Regioni a statuto ordinario di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), né quella dettata con riferimento
sempre alle Regioni a statuto ordinario dalla legge 2 luglio 2004, n. 165
(Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione) – tuttavia, nel caso di incompatibilità tra le predette
cariche degli enti locali e la carica di parlamentare nazionale, la
legislazione regionale siciliana non può operare, perché sussiste una
riserva di legge statale, che l’art. 65 Cost. contempla espressamente al
fine di assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia il
principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti politici che
quello di unità dello Stato. Ne deriva quindi, secondo il rimettente, che
le norme applicabili per la definizione della controversia in esame sono,
anche nella Regione siciliana, in primo luogo quelle contenute nella legge
statale censurata (che, come detto, prevede espressamente che non sono
eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle
Province ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila
abitanti, senza disciplinare l’ipotesi inversa di sopravvenienza della
carica di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento) e poi quelle
regionali, stante la doverosa e necessitata uniformità della previsione
tassativa della cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia
elettorale su tutto il territorio nazionale, che non consente alcuna
discrezionalità in capo al legislatore regionale.
Preso atto, poi, del
“diritto vivente” consolidatosi, a partire dal 2002, sulla base della
prassi (peraltro ritenuta insindacabile ex art. 66 Cost.) seguita dalle
Giunte per le elezioni di Camera e Senato – le quali (pur nella
consapevolezza dell’esistenza di una lacuna legislativa dovuta alla
mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di incompatibilità
in esame) ritengono di non poterla colmare in via interpretativa,
attraverso l’applicazione analogica delle disposizioni concernenti
l’ineleggibilità, ostandovi il principio di tassatività delle cause
d’ineleggibilità e incompatibilità e la considerazione che l’elettorato
passivo rientra tra i diritti politici fondamentali del cittadino –, il
rimettente rileva tuttavia che, dalla giurisprudenza anche risalente della
Corte costituzionale, emerge la costante valorizzazione del principio
cosiddetto di conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in
cause d’incompatibilità, onde colmare le eventuali lacune legislative
(come da ultimo affermato nella sentenza n. 143 del 2010 proprio in tema
di incompatibilità tra cariche elettive nella Regione Sicilia).
Pertanto, il giudice a quo deduce in primo luogo il contrasto delle
disposizioni statali e regionali censurate con gli artt. 3 e 51 Cost. –
espressivi della fondamentale esigenza, che non degrada la potestà
legislativa regionale esclusiva a competenza concorrente, ma la limita e
la impegna al rispetto del principio costituzionale che esige l’uniforme
garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale,
del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo – giacché la
mancata previsione del divieto di cumulo può comportare una disparità di
trattamento tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed
intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava alcun
obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale
e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del
Parlamento, sui quali grava l’obbligo di dimettersi preventivamente. Ciò,
con lesione anche del principio di ragionevolezza, in quanto un soggetto
non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli
avrebbero precluso l’eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo.
Inoltre, il rimettente denuncia la lesione dell’art. 67 Cost., in
ragione della possibile contrapposizione d’interessi tra enti locali (e
segnatamente tra Comuni aventi una rilevante popolazione) ed
organizzazione statuale nazionale, con conseguente vulnus del principio di
libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l’impegno del
deputato e quello di sindaco; nonché dell’art. 97 Cost., atteso che il
cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di
parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull’efficienza e
imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate.
2. – Si è
costituito il cittadino elettore, ricorrente nel giudizio a quo, che –
alla stregua di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell’ordinanza di
rimessione – ha concluso per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme censurate, eventualmente da estendersi in via
consequenziale alle medesime leggi nella parte in cui non prevedono
l’incompatibilità anche tra la carica di parlamentare e quella di
presidente della Giunta provinciale.
3. – È intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo, in primo luogo, una declaratoria di
inammissibilità della sollevata questione, in ragione del fatto che il
rimettente richiede alla Corte una pronuncia additiva in materia coperta
da riserva di legge, indicando una soluzione per nulla obbligata e
comunque non scevra da implicazioni discrezionali (come dimostrato dai
numerosi e differenti disegni di legge presentati in Parlamento).
Nel
merito, l’Avvocatura deduce la non fondatezza della questione medesima, in
quanto – esclusa la sussistenza di un principio costituzionale di
“necessario parallelismo” tra cause originarie di ineleggibilità e cause
sopravvenute di incompatibilità – nella specie neppure si riscontrerebbe
la lamentata lesione delle esigenze di uniformità di disciplina in
materia, in quanto la censurata normativa vige su tutto il territorio
dello Stato. Peraltro, la difesa erariale rileva che il rimettente non ha
tenuto conto della diversità del fondamento della previsione della
ineleggibilità in Parlamento dei sindaci dei Comuni con più di ventimila
abitanti (che si basa sulla tutela della libertà di voto e del corretto
svolgimento della competizione elettorale nella “parità delle armi” dei
contendenti, con esclusione di indebiti vantaggi, in termini di metus
publicae potestatis ovvero di captatio benevolentiae, che possono derivare
dalla carica rivestita nell’ente locale) rispetto al caso inverso del
parlamentare che concorra all’elezione a sindaco, in cui indubbiamente si
attenuano i pericoli di violazione del principio di imparzialità, per
insorgenza di conflitti di interessi ed inefficienze tali da imporre, a
livello costituzionale, la necessità di una previsione legislativa di
incompatibilità.
4. – È intervenuta, altresì, la Regione siciliana, in
persona del Presidente pro-tempore, deducendo, con specifico riguardo alle
sole norme regionali impugnate, l’inammissibilità della questione: a) per
difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza, poiché i dubbi sollevati
dal rimettente si riferiscono alla normativa statale che egli deve
applicare; b) perché posta in modo perplesso, in quanto lo stesso
rimettente dubita dell’applicabilità delle norme regionali, affermando la
necessità di disciplinare la materia in maniera uniforme a livello
nazionale; c) per omessa indicazione dei parametri statutari che sarebbero
stati violati; d) per difetto di motivazione, in quanto le censure si
riferiscono alla normativa statale e solo apoditticamente e senza
specifica motivazione anche a quella regionale.
Nel merito la Regione
conclude per la non fondatezza della questione non avendo essa competenza
legislativa in materia di incompatibilità fra la carica di parlamentare
nazionale e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai
ventimila abitanti.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale civile di Catania censura – in
riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione – gli articoli
1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità
parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la
carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all’art.
7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto con
l’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), che
estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei deputati alle
elezioni per il Senato della Repubblica.
Il medesimo Tribunale –
stante la «doverosa e necessitata uniformità della previsione tassativa
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su
tutto il territorio nazionale» – censura altresì la legge della Regione
siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione
siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,
permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle
misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di
controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i
consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), la legge della Regione
siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio
popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali,
per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il
funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione
della preferenza unica), e la legge della Regione siciliana 15 settembre
1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del
Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio
provinciale), sempre nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità
tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e viceversa.
2. – Con
riferimento ai medesimi parametri, il rimettente impugna quindi
contestualmente (nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la
carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti) norme della legge statale sulle
incompatibilità dei parlamentari e norme di leggi regionali in materia di
elezioni amministrative.
In particolare, onde giustificare
l’estensione delle censure anche a queste ultime leggi, il giudice a quo
muove dall’assunto che – sebbene la competenza normativa della Regione
siciliana, in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità,
costituisca espressione di una potestà normativa primaria, ai sensi degli
artt. 14 e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello statuto delle Regione siciliana), convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non potendo trovare applicazione la
normativa statale relativa alle Regioni a statuto ordinario di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), né quella dettata con riferimento
sempre alle Regioni a statuto ordinario dalla legge 2 luglio 2004, n. 165
(Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione) – tuttavia, nel caso di incompatibilità tra le predette
cariche degli enti locali e la carica di parlamentare nazionale, la
legislazione regionale siciliana non può operare, perché sussiste una
riserva di legge statale, che l’art. 65 Cost. contempla espressamente al
fine di assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia il
principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti politici che
quello di unità dello Stato. Ciò premesso, il rimettente ritiene che la
questione di costituzionalità debba investire «innanzitutto» le norme
della legge statale (che, come detto, prevede espressamente che non sono
eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle
Province ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila
abitanti, senza disciplinare l’ipotesi inversa di sopravvenienza della
carica di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento) e poi anche
quelle delle tre leggi regionali (in quanto affette dalla medesima
lacuna): e queste ultime «sia laddove volesse ritenersi sussistente la
competenza normativa regionale primaria, anche nella materia delle cause
di ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori degli enti
locali che siano anche parlamentari nazionali», «sia in ragione della
doverosa e necessitata uniformità della previsione tassativa della cause
di ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su tutto il
territorio nazionale».
2.1. – La difesa della Regione siciliana ha
eccepito l’inammissibilità della questione riferita alle leggi regionali,
sia per difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza, in quanto i
dubbi sollevati dal rimettente si riferiscono esclusivamente alla
normativa statale; sia perché posta in modo perplesso, giacché è lo stesso
giudice a quo a dubitare dell’applicabilità delle norme regionali,
affermando tuttavia la necessità di disciplinare la materia in maniera
uniforme a livello nazionale.
2.2. – Tali eccezioni sono fondate.
2.3. – Come sottolineato dal rimettente, questa Corte ha ripetutamente
affermato che, in materia elettorale, la potestà legislativa della Regione
siciliana differisce da quella delle Regioni ordinarie, dal momento che
essa, ai sensi dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 9, terzo comma, dello
statuto speciale (sostituiti ad opera dell’art. 1 della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2), è titolare di potestà legislativa
di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la
Costituzione e i princípi dell’ordinamento giuridico della Repubblica,
nonché delle altre disposizioni dello statuto (da ultimo, sentenza n. 143
del 2010). Di modo che l’esercizio del potere legislativo anche da parte
delle Regioni a statuto speciale in ámbiti, pur ad esse affidati in via
primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle
cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del
principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51
Cost. E che, di conseguenza (con specifico riferimento alla potestà
legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di ineleggibilità ed
incompatibilità dei consiglieri degli enti locali, di cui agli artt. 14,
lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto speciale), la disciplina
regionale d’accesso alle cariche elettive deve essere conforme ai princípi
della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto
il territorio nazionale, quale che sia la Regione di appartenenza
(sentenza n. 288 del 2007), giacché proprio il principio di cui all’art.
51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico
fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri
dell’inviolabilità (ex art. 2 Cost.: sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del
2007 e n. 539 del 1990).
Questa Corte ha altresì affermato che –
poiché l’art. 65 Cost., stabilendo che «la legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di
senatore», pone una precisa riserva di legge statale, essendo quindi
precluso al legislatore regionale, anche se fornito come nel caso di
specie di potestà legislativa primaria, di determinare le cause di
incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) con l’ufficio di deputato o
di senatore – spetta solo allo Stato la competenza di stabilire i casi di
incompatibilità con siffatte cariche (sentenze n. 456 del 2005, n. 127 del
1987 e n. 60 del 1966); ciò in quanto la statuizione di una
incompatibilità presuppone logicamente la posizione di un divieto di
cumulo di due uffici ed implica, di conseguenza, una incidenza anche se
indiretta, sulla disciplina dell’uno e dell’altro, finendo inevitabilmente
con il produrre un effetto che determina la violazione della competenza
esclusiva dello Stato.
Orbene, nei termini in cui viene argomentata,
la conclusione cui perviene il rimettente in ordine alla estensione del
dubbio di costituzionalità anche alle leggi regionali risulta viziata
sotto il duplice profilo della formulazione perplessa dell’assunto (svolto
oltretutto in termini contraddittori rispetto alla riconosciuta
sussistenza della riserva di legge statale) relativo alla possibile
configurabilità di una competenza normativa regionale primaria in materia
anche quando vengano coinvolte le cariche parlamentari nazionali; e della
carente motivazione in ordine alla concreta necessità di applicare anche
la normativa regionale per la definizione del giudizio a quo (laddove,
evidentemente, il mero rilievo dato alla esigenza di uniformare sul
territorio nazionale, incidendo anche sulla fonte regionale, la previsione
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità – oltre che nuovamente
contraddire la premessa circa l’applicabilità, nella fattispecie, della
sola norma statale – non è comunque argomento di per sé idoneo a sottrarre
il giudice dal dovere di argomentare in ordine alla effettiva rilevanza di
tale specifica questione nel giudizio a quo: sentenze n. 360, n. 294 e n.
281 del 2010).
3. – Il thema decidendum va dunque limitato al solo
scrutinio degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953, censurati
nella parte in cui non prevedono «l’incompatibilità tra la carica di
Parlamentare e quella di Sindaco di Comune con popolazione superiore ai
20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all’art. 7, lettera
c), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto con l’art. 5
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che estende la
disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei Deputati alle elezioni
per il Senato della Repubblica».
3.1. – Il rimettente prende atto del
“diritto vivente” consolidatosi, a partire dal 2002, sulla base della
nuova prassi seguita dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato, le
quali – pur nella consapevolezza dell’esistenza di una lacuna legislativa
dovuta alla mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di
incompatibilità in esame – affermano di non poterla colmare in via
interpretativa (come in precedenza ritenuto da entrambe le Giunte
parlamentari, con giurisprudenza costante risalente alla Prima
legislatura), attraverso l’applicazione analogica delle disposizioni
concernenti l’ineleggibilità, ostandovi il principio di tassatività delle
cause d’ineleggibilità e incompatibilità e la considerazione che
l’elettorato passivo rientra tra i diritti politici fondamentali del
cittadino. Nel contempo, però, egli rileva che, dalla giurisprudenza anche
risalente di questa Corte, emerge la costante valorizzazione del principio
di parallelismo tra le cause di ineleggibilità sopravvenute e quelle
d’incompatibilità, il quale di recente ha trovato affermazione, proprio in
tema di incompatibilità tra cariche elettive nella Regione siciliana,
nella sentenza n. 143 del 2010.
Secondo il rimettente, dunque, le
disposizioni della censurata legge statale contrasterebbero in parte qua:
a) con gli artt. 3 e 51 Cost., per violazione del principio costituzionale
che esige l’uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del
territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e
passivo, giacché la mancata previsione del divieto di cumulo può
comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che
sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica locale, sui
quali non grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un
ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione
elettorale per uno dei rami del Parlamento, sui quali grava l’obbligo di
dimettersi preventivamente; nonché per violazione del principio di
ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio
mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l’eleggibilità
rispetto a quello ricoperto per primo; b) con l’art. 67 Cost., in ragione
della possibile contrapposizione d’interessi tra enti locali (e
segnatamente tra Comuni aventi una rilevante popolazione) ed
organizzazione statuale nazionale, con conseguente vulnus del principio di
libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l’impegno del
deputato e quello di sindaco; c) con l’art. 97 Cost., atteso che il cumulo
degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di
parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull’efficienza e
imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate.
3.2. –
L’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità della sollevata
questione in ragione del fatto che il rimettente vorrebbe dalla Corte una
pronuncia additiva in una materia coperta da riserva di legge, indicando
una soluzione non obbligata e comunque non scevra da implicazioni
discrezionali, come dimostrato dai numerosi disegni di legge presentati in
questa legislatura in entrambi i rami del Parlamento.
L’eccezione non
è fondata.
Invero, nel formulare la questione il rimettente si limita
a richiedere l’adozione di una pronuncia additiva capace di eliminare il
vulnus derivante dalla evidenziata lacuna normativa attraverso la
trasposizione speculare della causa in esame (direttamente ricavata dal
sistema delle ineleggibilità dei parlamentari) nell’ámbito delle altre
cause di incompatibilità con tale carica elettiva indicate nei censurati
articoli della legge n. 60 del 1953. Pertanto, la pronuncia richiesta a
questa Corte non incide sul diverso profilo della operatività della nuova
causa di incompatibilità, regolata come tutte le altre secondo le norme
vigenti.
3.3. – Sotto altro profilo, va anche rilevato che l’art. 13,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione
sul territorio degli uffici giudiziari), prevede ora che: «fermo restando
quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive
modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di
governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del
2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di
natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici
territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina,
popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a
decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima
legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto. […]».
La espressa posticipazione alla prossima
legislatura della operatività della nuova previsione di incompatibilità
del parlamentare successivamente eletto sindaco rende lo ius superveniens
privo di incidenza, ratione temporis, sulla sollevata questione. È
tuttavia del pari evidente come la novellazione legislativa indichi una
palese opzione per la introduzione di una simmetrica e corrispondente
operatività fra condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, intesa
a soddisfare proprio quella esigenza di “riequilibrio” atta a colmare
quelle lacune legislative (segnalate anche dalle “prassi” adottate dalle
Giunte per le elezioni di Camera e Senato di cui s’è fatto cenno) che il
giudice a quo ha posto a fulcro delle proprie doglianze.
3.4. – Nel
merito la questione è fondata.
L’art. 7, primo comma, lettera c), del
d.P.R. n. 361 del 1957, recante il testo unico per l’elezione della Camera
dei deputati, sancisce che: «Non sono eleggibili: […] c) i sindaci dei
Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti». A sua volta, l’art.
5 del decreto legislativo n. 533 del 1991, recante il testo unico per
l’elezione del Senato della Repubblica, dispone che: «Sono eleggibili a
senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il
quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni
d’ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361».
Gli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle
incompatibilità parlamentari vengono censurati in quanto nulla prevedono,
in termini di incompatibilità, per il caso in cui la identica causa di
ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare. Ed
a sostegno delle doglianze il rimettente richiama la sentenza n. 143 del
2010, nella quale questa Corte ha sottolineato (seppure in riferimento ad
un differente contesto normativo e fattuale) come dalla legislazione
statale in materia elettorale emerga la «previsione di un parallelismo tra
le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con
riguardo all’esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà
nell’esercizio della carica» attraverso una tendenziale esclusione del
co-esercizio con altra carica elettiva.
Si tratta dunque di verificare
la coerenza di un sistema in cui, alla non sindacabile scelta operata dal
legislatore (che evidentemente produce in sé una indubbia incidenza sul
libero esercizio del diritto di elettorato passivo) di escludere
l’eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta
la carica di sindaco di grande Comune, non si accompagni la previsione di
una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica
sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale.
La odierna valutazione della mancata previsione della causa di
incompatibilità in oggetto deve quindi muoversi non solo sul versante
ontologico riferito alla individuazione della diversità di ratio e di
elementi distintivi proprî, per causa ed effetti, delle cause di
ineleggibilità (e della conseguente limitazione dello jus ad officium,
onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio
benevolentiae e di metus publicae potestatis) rispetto a quelle di
incompatibilità – incidenti sullo jus in officio, per scongiurare
l’insorgere di conflitti di interessi – (sentenze n. 288 del 2007 e n. 235
del 1988). L’analisi va viceversa condotta – in ossequio alla esigenza di
ricondurre il sistema ad una razionalità intrinseca altrimenti lesa – alla
stregua di un criterio più propriamente teleologico, nel cui contesto va
evidenziato «il naturale carattere bilaterale dell’ineleggibilità», il
quale inevitabilmente «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a
candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale
l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto
incompatibile con la candidatura in questione» (sentenza n. 276 del 1997).
Tale profilo finalistico non può trovare attuazione se non attraverso
l’affermazione della necessità che il menzionato parallelismo sia
assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque,
ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente
espletamento della carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e
51 Cost. (sentenza n. 201 del 2003). Poiché in ultima analisi le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità si pongono quali strumenti di
protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico
ufficio che viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio
della funzione rappresentativa, il potere discrezionale del legislatore di
introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione di cumulo tra le
due cariche «trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del
principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente
incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale
elusione» (sentenza n. 143 del 2010).
In assenza di una causa
normativa (enucleabile all’interno della legge impugnata ovvero dal più
ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne
ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un
munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni,
nell’uno e nell’altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in
violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di
ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le
cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato
temporale dello svolgimento dell’elezione. Tanto più che la regola della
esclusione “unidirezionale” viene in concreto fatta dipendere, quanto alla
sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale –
connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla
priorità o meno della assunzione della carica elettiva “pregiudicante” a
tutto vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non
soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa
libertà di elettorato attivo e passivo.
3.5. – Pertanto, gli artt. 1,
2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953 devono essere dichiarati
costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono
l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di
Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
3.6. – Restano
assorbiti gli ulteriori profili di censura formulati dal rimettente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15
febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui
non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di
sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per
l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n.
816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori
locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle
commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere);
della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per
l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione
dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei
comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l’introduzione della preferenza unica) e della legge della Regione
siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta
del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del
Consiglio provinciale), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 51, 67
e 97 della Costituzione – dal Tribunale civile di Catania, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.