REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo
MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18
(Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
disposizioni finanziarie), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 1°-5 ottobre 2010, depositato in
cancelleria il 6 ottobre 2010 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi
2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la
Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato alla Regione Piemonte
il 1° ottobre 2010, e depositato presso la cancelleria della Corte
costituzionale il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 101 del 2010), il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità
costituzionale in via principale degli articoli 15 e 27 della legge della
Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie), per
violazione, rispettivamente, dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e
dell’art. 117, primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo comma, della
Costituzione.
2. – Il ricorrente espone che l’art. 15, intitolato
«Modifiche della legge regionale n. 56/1977», inserisce dopo l’articolo 16
di quest’ultima legge (legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56,
Tutela ed uso del suolo), l’articolo 16-bis, censurabile per quanto
disposto dai commi 2 e 3.
2.1. – In particolare, il comma 2 della
nuova disposizione prevede che, nel caso di adozione da parte del
Consiglio comunale di un Piano di alienazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, qualora la Regione non esprima il proprio dissenso
entro 90 giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della
relativa completa documentazione, le modificazioni dello strumento
urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate.
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che nel caso di modificazioni
relative a terreni non edificati, qualunque sia la destinazione dello
strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di
adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
immobiliare, dopo la pubblicazione e le eventuali osservazioni, deve
essere trasmessa alla Regione e alla Provincia interessata per
l’approvazione, tramite Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), della relativa variante urbanistica.
2.2. – Il Piano
comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare,
rivestendo dunque una rilevanza urbanistica con il conseguente possibile
impatto sul territorio, ricade nel campo di applicazione della vigente
normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi
(VAS), disciplinata dall’articolo 6, commi da 2 a 3-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e,
pertanto, deve essere sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilità
a VAS di cui all’art. 12, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, nel caso in cui le previsioni del Piano comunale di alienazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare comportino modifiche sostanziali
al Piano urbanistico comunale, tali da avere conseguenze ambientali
rilevanti, è necessario attivare la procedura di VAS.
La mancata
sottoposizione, da parte della normativa regionale sui Piani comunali di
alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla disciplina
sulla VAS, presenterebbe profili di illegittimità costituzionale in quanto
recherebbe disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento,
afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di
cui all’art. 117, comma 2, lettera s), per la quale lo Stato ha competenza
legislativa esclusiva.
3. – Secondo il ricorrente, poi, l’art. 27,
recante «moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non
integrati», prevede la sospensione sine die delle procedure autorizzative
in corso o attivate successivamente all’entrata in vigore della legge
regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati da
realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al
paragrafo 3.3 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta regionale 28
settembre 2009, n. 30-12221.
3.1. – La disposizione impugnata
eccederebbe la competenza della Regione, invadendo quella statale in
materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui all’art. 117,
secondo comma, lettere e) ed s), nonché in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117,
terzo comma, Cost., e ciò per contrasto con la normativa statale di
principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), oltre che con le norme
internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 della Direttiva
27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), e dunque
anche con violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
Osserva il
ricorrente che il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione
di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo
ambito, impone una prima ponderazione concertata in ossequio al principio
di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti
locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di
contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, con
la formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri
così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti
territoriali.
La costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché
gli interventi di modifica e le opere connesse, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla Regione (art. 12, comma 3), a seguito di un
procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, nel termine massimo di centottanta giorni (comma 4).
L’indicazione di tale termine deve qualificarsi quale principio
fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», in quanto questa disposizione risulta ispirata
alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità
garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la
conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
In definitiva, la norma impugnata, nella parte in cui sospende fino
all’adozione del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida
nazionali, le procedure autorizzative pendenti (in corso o attivate dopo
l’entrata in vigore della legge regionale) per la realizzazione degli
impianti fotovoltaici non integrati, si porrebbe in contrasto con i
suddetti principi, essendo evidente che la sospensione del procedimento di
autorizzazione incide sul rispetto del termine massimo di conclusione del
procedimento.
4. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte,
chiedendo dichiararsi l’infondatezza del ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri.
4.1. – Riguardo alla prima censura la Regione
osserva che nel giudizio di costituzionalità dell’art. 58, commi 1 e 2,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso da essa e da altre
Regioni nella parte in cui tale normativa prevedeva che la delibera del
Consiglio comunale che approva il Piano delle alienazioni immobiliari
costituisce variante automatica, la Corte costituzionale ne ha dichiarata,
con sentenza n. 340 del 2009, l’illegittimità per violazione dell’art.
117, terzo comma, Cost.: stabilendo 1’effetto di variante ed escludendo
che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità,
con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la
quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), la
disciplina non era semplicemente finalizzata a prescrivere criteri ed
obiettivi, ma si risolveva in una normativa dettagliata che non lascia
spazi d’intervento al legislatore regionale.
Dando esecuzione alla
citata pronuncia, la Regione Piemonte si è limitata a regolamentare
l’istituto del Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare degli enti locali nell’ambito delle proprie competenze come
delineate anche dalla sentenza citata. Se nella normativa non si cita
l’istituto della VAS (così come non se ne parlava nella norma statale di
riferimento), non è certo per derogare ad esso. Bensì si dà per scontata
(senza necessità di un richiamo espresso) l’applicazione di norme (statali
e regionali) in vigore da molti anni.
La legge regionale 14 dicembre
1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione), del resto, unitamente alle successive
disposizioni attuative, obbliga il proponente la variante alla procedura
di verifica e di valutazione a seconda dei casi. In particolare, con
delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931 avente ad oggetto
proprio l’applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (ed in particolare i
“primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia
di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”), sono state
individuate le tipologie di varianti ai piani da sottoporre a valutazione
ambientale o a preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione,
sulla base delle caratteristiche del territorio interessato o della
variante in oggetto.
Ad avviso della Regione, non si vede come tale
normativa possa intendersi implicitamente abrogata o derogata da una norma
successiva che, semplicemente, in attuazione di una norma statale
parzialmente dichiarata incostituzionale, prevede una procedura di
variante semplificata al fine di consentire la valorizzazione
dell’immobile da parte dell’Amministrazione pubblica.
4.2. – Riguardo
alla seconda censura, la Regione osserva che l’art. 27 della legge
regionale n. 18 del 2010, stabilendo una moratoria delle procedure
relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni
ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell’allegato
alla deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221,
persegue lo scopo di salvaguardare alcune parti del territorio piemontese
dalla proliferazione incontrollata e pregiudizievole degli impianti
fotovoltaici c.d. “a terra”, ossia non integrati.
Tale tipologia di
impianti, benché alimentati da fonte energetica rinnovabile, per sua
natura implica rilevanti impatti di carattere ambientale e di consumo del
territorio, e non può essere quindi essere sottratta a tempo indeterminato
al principio di individuazione delle aree non idonee alla loro
localizzazione, sancito dal d.lgs. n. 387 del 2003, solo in virtù del
fatto che non sono state finora approvate, a distanza di sette anni
dall’entrata in vigore dello stesso, le linee guida nazionali dirette a
disciplinare lo svolgimento del procedimento unico per il conseguimento
dell’autorizzazione.
Solo a partire dal 2009, il Ministero dello
sviluppo economico, al fine di procedere alla stesura delle linee guida,
ha costituito specifici tavoli di lavoro che hanno visto la partecipazione
di rappresentanti dei Ministeri coinvolti e di alcune Regioni, tra le
quali il Piemonte. Dopo la sua elaborazione, lo schema di linee guida è
stato oggetto di confronti tecnici in molteplici sedute interregionali
fino ad essere poi esaminato nella seduta tecnica della Conferenza
unificata svoltasi il 22 febbraio 2010 e da ultimo licenziato in quella
del 15 aprile 2010. In attesa delle linee guida, si ravvisa la necessità
di porre temporaneamente un freno alla realizzazione indiscriminata degli
impianti fotovoltaici a terra, sospendendo le procedure autorizzative in
corso relativamente ad impianti da realizzare sui terreni ricompresi in
determinate aree, fino al recepimento regionale delle linee guida
nazionali.
Tale situazione di stallo ha costretto la Regione a
individuare uno strumento che consenta temporaneamente di salvaguardare
alcuni siti da interventi i cui effetti, pur pregevoli sotto il profilo
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, avrebbero come inevitabile risvolto
la compromissione di aree ricomprese nelle aree di esclusione o di
repulsione indicate al paragrafo 3.3 della Relazione programmatica
dell’energia approvata dalla deliberazione della Giunta regionale 28
settembre 2009, n. 30-12221.
Va puntualizzato che la suddetta
Relazione Programmatica quale “atto propedeutico all’aggiornamento del
Piano energetico ambientale Regionale approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642”, individua i criteri di
localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, la cui portata è stata specificata da apposita Circolare
regionale interpretativa del 29 marzo 2010.
Anche alla luce delle
emanande linee guida nazionali per la disciplina del procedimento di cui
all’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, la Circolare ha precisato che
le indicazioni della Relazione Programmatica sull’energia non possono che
intendersi al momento quali primi indirizzi volti ad orientare le
valutazioni degli Enti locali piemontesi nell’espressione degli atti di
rispettiva competenza nell’ambito di procedimenti autorizzatori e/o di
valutazione di impatto ambientale.
Le argomentazioni svolte dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri a proposito della violazione del
termine per la conclusione del procedimento, starebbero proprio a
dimostrare come tale norma non possa che essere intesa “a regime”. In caso
contrario, le Regioni sarebbero ristrette tra l’inerzia ministeriale nella
stesura delle linee guida e il termine di centottanta giorni per
concludere i procedimenti autorizzativi in assenza delle medesime linee
guida. Questo lasso di tempo può di fatto compromettere il territorio
neutralizzando l’esito finale delle linee guida e le competenze stesse
delle Regioni che, quanto alla produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia, in una con il governo del territorio e la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, rientrano nelle materie di
legislazione concorrente.
5. – Nell’imminenza dell’udienza, la Regione
Piemonte ha fatto pervenire alla Corte copia delle delibera di Giunta
Regionale 14 dicembre 2010 n. 3-1183, in cui, preso atto dell’approvazione
delle linee guida nazionali, con decreto ministeriale 10 settembre 2010,
pur in attesa dell’assegnazione alle Regioni delle rispettive quote minime
di produzione di energia da fonti rinnovabili, vengono individuati siti ed
aree non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, e si
dispone la cessazione del regime di sospensione di cui all’art. 27 delle
legge regionale n. 18 del 2010.
5.1. – Successivamente la Regione ha
fatto pervenire nota con cui preannuncia che in data 4 aprile 2011, il
Consiglio regionale avrebbe promulgato un testo legislativo di modifica
dell’art. 16-bis della legge regionale n. 56 del 1977, nel senso di
aggiungere un comma 4-bis, con cui si specifica che «le modificazioni allo
strumento urbanistico generale, di cui al presente articolo sono soggette
alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica». La stessa legge sarebbe entrata in vigore il giorno stesso
della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Dal che la
difesa regionale ha inferito la cessazione della materia del contendere, o
comunque il venir meno dell’interesse da parte dello Stato a coltivare la
prima questione di legittimità costituzionale.
5.2. – Nel corso
dell’udienza la Regione ha depositato copia del Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2011 recante Legge regionale 29 marzo
2011, n. 3 (Modifica all’articolo 16-bis della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 – Tutela ed uso del suolo).
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
dubita della legittimità costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge
della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie).
1.1. – Osserva il ricorrente che l’art. 15, della legge della Regione
Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie), intitolato «Modifiche
della legge regionale n. 56/1977», inserisce, dopo l’art. 16 di
quest’ultima (legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso
del suolo), l’art. 16-bis, che regola la procedura di approvazione del
Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Il comma
2 prevede che nel caso di adozione del piano da parte del Consiglio
comunale, le modificazioni dello strumento urbanistico generale, ivi
contenute, si intendono approvate qualora la Regione non esprima il
proprio dissenso entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione
comunale e della relativa completa documentazione; nel caso che il piano
apporti modificazioni riguardo al regime dei terreni non edificati, quale
che ne sia la destinazione urbanistica, è necessaria l’approvazione della
variante tramite la Conferenza dei Servizi, e, a tal fine, in base al
comma 3, la deliberazione di adozione del piano deve essere trasmessa alla
Regione e alla Provincia interessata.
Il Piano comunale di alienazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare, rivestendo dunque una
rilevanza urbanistica con il conseguente possibile impatto sul territorio,
ricadrebbe nel campo di applicazione della vigente normativa sulla
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) disciplinata
dall’articolo 6, commi da 2 a 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e pertanto dovrebbe essere
sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.
12, comma 6, del medesimo decreto legislativo. Inoltre nel caso in cui le
previsioni dello stesso Piano comportino modifiche sostanziali al Piano
urbanistico comunale, tali da avere conseguenze ambientali rilevanti,
sarebbe necessario attivare la procedura di VAS.
La mancata
sottoposizione, da parte della normativa regionale sui Piani comunali di
alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla disciplina
sulla VAS, presenterebbe dunque profili di illegittimità costituzionale
recando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento,
afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di
cui all’art. 117, comma 2, lettera s), per la quale lo Stato ha competenza
legislativa esclusiva.
1.2. – Secondo la difesa della Regione
Piemonte, la norma impugnata regolerebbe gli effetti urbanistici della
approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, e non citando
l’istituto della VAS, non avrebbe certo inteso derogare alla sua
applicazione, imponendosi al contrario un’interpretazione logica che dà
per scontata (senza necessità di espresso richiamo) l’applicazione delle
norme statali e regionali, che quella valutazione impongono.
Nelle
more del giudizio di costituzionalità risulta, peraltro, promulgata dal
Presidente della Giunta regionale la legge regionale 29 marzo 2011, n. 3
(Modifica all'articolo 16-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2011, con cui si è aggiunto un comma
4-bis all’art. 16-bis: la norma specifica ora che «le modificazioni allo
strumento urbanistico generale, di cui al presente articolo sono soggette
alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica».
1.3. – La modifica apportata, da parte della legge
regionale n. 3 del 2011, alla citata disposizione, ha determinato la
cessazione della materia del contendere sul ricorso dello Stato avverso
l’art. 16-bis della legge n. 18 del 2010, anche in considerazione della
circostanza – desumibile dal tenore della difesa della Regione in ordine
alla prassi amministrativa seguita, non contraddetta dal ricorrente,
secondo cui la verifica di assoggettabilità andava comunque compiuta – che
la norma impugnata non ha comunque determinato medio tempore approvazione
di Piani di alienazioni e valorizzazioni senza preventiva sottoposizione a
VAS.
2. – Il ricorrente impugna anche l’art. 27 della legge della
Regione Piemonte n. 18 del 2010, recante il titolo «Moratoria delle
procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati», che sospende le
procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all’entrata in
vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici
non integrati, da realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di
pregio ambientale, individuate dalla Giunta regionale.
La previsione
della legge regionale eccederebbe la competenza della Regione, invadendo
quella statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui
all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e violando la normativa di
principio statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., oltre
che le norme internazionali e comunitarie con conseguente violazione anche
del primo comma dell’art. 117 Cost., essendo evidente – ad avviso del
ricorrente – che la sospensione del procedimento di autorizzazione incide
sul rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento, fissato
in centottanta giorni dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che è ispirato alle
regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e garantisce
in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un
termine definito del procedimento autorizzativo.
2.1. – La difesa
regionale replica che la moratoria delle procedure di autorizzazione degli
impianti fotovoltaici non integrati agli edifici, da realizzare su terreni
ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell’allegato
alla deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221,
persegue lo scopo di salvaguardare alcune parti del territorio piemontese
dalla proliferazione incontrollata e pregiudizievole di tali impianti, che
implicano rilevanti impatti di carattere ambientale e di consumo del
territorio, in attesa delle linee guida nazionali, atteso che a distanza
di sette anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 2003, delle
linee guida, dirette a disciplinare lo svolgimento del procedimento unico
per il conseguimento dell’autorizzazione, non sono state emanate.
2.2.
– La questione è fondata.
2.3. – La normativa internazionale, quella
comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti
energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima
diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa
comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il
cui art. 12 enuncia i princìpi fondamentali della materia, di potestà
legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione di
energia», cui le Regioni sono vincolate (sentenze nn. 124, 168, 332 e 366
del 2010). Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione
agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela
dell’ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse
alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una
preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale
cooperazione, che il citato art. 12 rimette all’emanazione delle linee
guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza unificata.
Solo in base alla formulazione
delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti
alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non
essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate
zone del territorio regionale (sentenze nn. 166 e 382 del 2009; nn. 119 e
344 del 2010; n. 44 del 2011), e nemmeno sospendere le procedure
autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino
all’approvazione delle linee guida nazionali (sentenze n. 364 del 2006, n.
382 del 2009, nn. 124 e 168 del 2010).
E’ evidente che, prevedendo la
sospensione dei procedimenti in corso al momento della sua entrata in
vigore, e di quelli che saranno iniziati in seguito, la legge regionale ha
l’effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il
rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di
principio (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che, ispirata
alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volta
a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, le regole
del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per
la conclusione del procedimento.
L’impossibilità, da parte delle
Regioni, di interferire sulla procedura autorizzatoria, facendone
dipendere la durata dai tempi di emanazione delle linee guida nazionali,
rende poi irrilevante che queste ultime siano state adottate, con decreto
ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili) (sentenze n. 344 del 2010 e n.
67 del 2011), e che le Regioni vi si siano adeguate.
D’altro canto il
regime autorizzatorio configurato dall’art. 6 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.), successivamente
intervenuto, che ha ratificato le disposizioni delle Linee guida, ivi
compresa la possibilità, per le Regioni, di estendere la soglia di
applicazione della procedura semplificata agli impianti di potenza
nominale fino ad 1 MW elettrico, ha ovviamente applicazione a decorrere
dalla sua entrata in vigore (29 marzo 2011).
L’art. 27 della legge
regionale n. 31 del 2010 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con
il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387
del 2003.
L’accoglimento di tale questione comporta l’assorbimento
della censura formulata con riferimento all’art. 117, primo e secondo
comma, lettere e) ed s), Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione
Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);
dichiara cessata
la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Piemonte n. 18 del
2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.