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| n. 3-2011 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza
21 marzo 2011 n. 92
Presidente De Siervo, Redattore Quaranta |
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Istruzione pubblica e privata – Scuola – Art. 2, commi 4
e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
(Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) –
Istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola
dell’infanzia - Conflitto di attribuzione promosso dalle regioni Toscana e
Piemonte – Asserita violazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di
sussidiarietà – Accoglie il ricorso;
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Istruzione pubblica e privata – Scuola – Art. 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
(Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) –
Criteri per l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo
ciclo - Conflitto di attribuzione promosso dalle regioni Toscana e
Piemonte – Asserita violazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di
sussidiarietà – Respinge il ricorso.
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Non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di
nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia,
nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall’art.
2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per
l’effetto annulla l’articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto d.P.R. n. 89 del
2009;
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spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono
rispondere l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo
ciclo, nei termini stabiliti dall’art. 3, comma 1, del suddetto d.P.R. n.
89 del 2009.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO;
Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio
LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitti di attribuzione tra
enti sorti a seguito degli articoli 2, commi 4 e 6, 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), promossi con ricorsi
delle Regioni Toscana e Piemonte, notificati il 10 e il 16 settembre 2009,
depositati in cancelleria il 16 ed il 24 settembre 2009 ed iscritti ai nn.
6 e 8 del registro conflitti tra enti 2009.
Visti gli atti di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno fuori
termine;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Nicoletta Gervasi per la
Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 10 settembre 2009 e
depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 16 settembre,
la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione tra enti nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con riguardo agli
articoli 2, commi 4 e 6, 3, comma 1, per contrasto con gli articoli 117 e
118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di
sussidiarietà.
2.— La Regione Toscana, preliminarmente, richiama il
contenuto delle disposizioni oggetto del conflitto.
L’art. 2, comma 4,
stabilisce «l’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in
collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata
partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema
scolastico nel suo complesso».
L’art. 2, comma 6, prevede che «le
sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a
quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole
isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture
educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di
bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è
determinata nell’annuale decreto interministeriale sulla formazione
dell’organico. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di
progetti attivati, d’intesa e in collaborazione tra istituzioni
scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di
sezioni».
L’art. 3, comma 1, infine, dispone che «l’istituzione e il
funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di
qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione
dell’offerta formativa e nell’ambito di proficue collaborazioni tra
l’amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro
consorziati».
3.— La ricorrente sottolinea che il d.P.R. in questione
è stato adottato in attuazione dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale comma è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle lettere f-bis) ed f-ter),
con la sentenza di questa Corte n. 200 del 2009.
In particolare, le
suddette lettere f-bis) ed f-ter) prevedevano, rispettivamente, che i
regolamenti di attuazione avrebbero dovuto attenersi ai seguenti criteri:
definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica
prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell’offerta formativa (lettera f-bis);
nel caso di chiusura o
accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure
finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti (lettera f-ter).
4.— La ricorrente Regione Toscana ritiene che le norme del citato
d.P.R., in ordine alle quali ha promosso conflitto, intervengano
illegittimamente in ambiti di competenza regionale (programmazione
scolastica e iniziative per ridurre il disagio degli utenti di zone
svantaggiate) e diano attuazione alle disposizioni sopra richiamate, di
cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, ponendosi, dunque,
in contrasto con la citata sentenza n. 200 del 2009.
5.— In
particolare, la difesa regionale assume che l’art. 2, comma 4, e l’art. 3,
comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, violerebbero gli artt. 117 e 118
Cost., nonché il principio di leale collaborazione.
Tali disposizioni,
infatti, interverrebbero su profili organizzativi della rete scolastica,
rientranti nella potestà legislativa delle Regioni ai sensi dell’art. 117,
terzo comma, Cost.
Le stesse norme, per un verso, esulerebbero
dall’ambito delle norme generali sull’istruzione o dei principi
fondamentali della materia, per altro verso, non esprimerebbero esigenze
di carattere unitario che potrebbero legittimare l’intervento statale.
Con le disposizioni censurate, le Regioni verrebbero, di fatto,
private del ruolo primario nell’istituzione di nuove scuole –
dell’infanzia e del Primo ciclo − che rappresenta senz’altro l’aspetto più
rilevante nell’ambito della programmazione e dell’organizzazione della
rete scolastica.
Ciò anche in considerazione del fatto che la
sussistenza di competenze in capo alle Regioni sull’organizzazione
scolastica e sul dimensionamento degli istituti andrebbe ricondotta agli
artt. 138, comma 1, lettere a), b), c), e 143, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Sarebbe palese, quindi, la
violazione dell’art. 117 Cost., poiché le norme impugnate disciplinano
aspetti organizzativi, con riferimento alla determinazione ed
articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica,
senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni.
Né potrebbe
essere invocato l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal momento
che le disposizioni in esame non fissano standard minimi di prestazioni
scolastiche.
Afferma, quindi, la ricorrente che le suddette
disposizioni del d.P.R. n. 89 del 2009 sarebbero da ricondurre alle
previsioni delle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 4 dell’art. 64 del
d.l. n. 112 del 2008, oggetto di pronuncia di incostituzionalità con la
già citata sentenza n. 200 del 2009.
In ragione di quanto sopra, le
disposizioni del d.P.R. medesimo, intervenendo in materia di
organizzazione e di dimensionamento della rete scolastica, sarebbero in
contrasto con l’art. 117 Cost. sotto due profili: il primo, perché lo
Stato disciplina funzioni regionali (in violazione, quindi, dell’art. 117,
terzo comma, Cost.); il secondo, perché tale disciplina è dettata con
regolamento (in violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.).
Le
norme sarebbero ulteriormente lesive delle attribuzioni regionali poiché,
attenendo ad ambiti di competenza regionale, il regolamento nel quale sono
state inserite avrebbe dovuto contenere, con riferimento all’istituzione
di nuove scuole, la previsione dell’intesa con le Regioni interessate,
mentre, nell’un caso (art. 2, comma 4), si richiamano genericamente forme
di collaborazione con gli enti territoriali per l’istituzione delle scuole
dell’infanzia; nell’altro (art. 3, comma 1), addirittura, non si prevede
alcun ruolo delle Regioni nella istituzione e nel funzionamento delle
scuole del Primo ciclo.
Le norme in questione, quindi, invaderebbero
le competenze delle Regioni anche per violazione dell’art. 118 Cost. e del
principio della leale collaborazione e non si giustificherebbero neppure
alla luce del principio di sussidiarietà.
6.— Anche in merito all’art.
2, comma 6, del d.P.R. n. 89 del 2009 la ricorrente ravvisa la violazione
degli artt. 117 e 118 Cost., e del principio di leale collaborazione.
Tale disposizione, in quanto avrebbe la finalità di prevenire e/o
ridurre il disagio per quell’utenza che si trova in zone più svantaggiate
del territorio, riguarderebbe un profilo di competenza concorrente
regionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, che non può formare
oggetto di normativa regolamentare statale.
Anche in ordine a detta
questione, la Regione richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni,
la sentenza n. 200 del 2009.
Mancherebbe, anche in questa ipotesi, la
previsione di idonee forme di concertazione con le Regioni, violandosi, in
tal modo, gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale
collaborazione.
7.— In data 21 ottobre 2010 si è costituito, fuori
termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato.
8.— Con ricorso notificato il 16
settembre 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il
successivo 24 settembre, anche la Regione Piemonte ha impugnato l’art. 2,
commi 4 e 6, e l’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, assumendone
il contrasto con gli artt. 117 (commi terzo e sesto) e 118 Cost., e con i
principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di leale collaborazione.
8.1.— Ad avviso della ricorrente, che prospetta censure analoghe a
quelle formulate dalla Regione Toscana, le disposizioni in esame
interverrebbero su profili organizzativi della rete scolastica di
competenza delle Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., come
affermato dalla Corte con la sentenza n. 200 del 2009.
8.2.— In
particolare, con riguardo all’art. 2, comma 4, e all’art. 3, comma 1, è
dedotta la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di
leale collaborazione.
Nelle disposizioni citate manca ogni riferimento
ai compiti delle Regioni. Queste vengono, di fatto, private del ruolo
primario nell’istituzione di nuove scuole – dell’infanzia e del Primo
ciclo − che rappresenta senz’altro l’aspetto più rilevante nell’ambito
della programmazione e dell’organizzazione della rete scolastica.
Le
norme del d.P.R n. 89 del 2009 disciplinerebbero aspetti organizzativi,
con riferimento alla determinazione ed articolazione dell’azione di
ridimensionamento della rete scolastica, senza prevedere un adeguato
coinvolgimento delle Regioni.
L’assetto organizzativo del sistema
scolastico non potrebbe essere ricondotto alle norme generali
sull’istruzione e, pertanto, non potrebbe essere oggetto di regolamento
statale, poiché, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il potere
regolamentare dello Stato esiste solo nelle materie di sua potestà
legislativa esclusiva.
Le norme impugnate sarebbero da ricondurre,
sostanzialmente, alle previsioni dell’art. 64, comma 4, dichiarate
incostituzionali con la sentenza n. 200 del 2009.
In particolare, con
riguardo a tale norma, la Corte ha affermato principi riferibili anche
alle disposizioni del regolamento ora censurate.
Infatti, le norme in
esame, dettate con regolamento e pertanto in violazione dell’art. 117,
sesto comma, Cost., intervengono in materia di dimensionamento e di
organizzazione della rete scolastica, in contrasto con l’art. 117, terzo
comma, Cost.
Le norme sarebbero ulteriormente lesive delle
attribuzioni regionali, poiché non prevedono alcun ruolo delle Regioni,
ledendo così l’art. 118 Cost. ed il principio della leale collaborazione.
9.— In data 22 ottobre 2010 si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, deducendo la inammissibilità e la non fondatezza del ricorso.
9.1.— Le disposizioni regolamentari impugnate costituirebbero diretta
attuazione di norme generali in materia di istruzione, di competenza
esclusiva dello Stato (artt. 33, 34 e 117, secondo comma, Cost.),
contenute nella legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), la
cui attuazione è avvenuta con i relativi decreti legislativi delegati e
con l’art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Peraltro, tale ultima
norma è stata ritenuta, quanto alle disposizioni di principio in essa
contenute, costituzionalmente legittima (citata sentenza n. 200 del 2009),
poiché esse costituiscono norme generali sull’istruzione.
Sempre nella
sentenza sopra richiamata, precisa l’Avvocatura dello Stato, un distinto
titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare la materia, è
ravvisato nella competenza legislativa esclusiva relativa alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale
(art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).
Quindi, alla luce dei
principi enunciati nella citata sentenza, non vi sarebbe alcun dubbio che
le disposizioni del d.P.R. n. 89 del 2009, impugnate dalla Regione,
rientrino tra le norme generali sull’istruzione scolastica e tra i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di organizzazione scolastica e di
utilizzazione del personale dirigente e docente della scuola; norme
rientranti, dunque, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato,
per l’attuazione delle quali sussiste la potestà statale di emanare i
relativi regolamenti (art. 117, secondo comma, lettere n ed m, e sesto
comma).
9.2.— Per quanto concerne, in particolare, l’articolo 2,
relativo alla scuola dell’infanzia, il testo dello stesso confermerebbe,
quale riferimento di base, la disciplina che regola il settore della
scuola dell’infanzia, richiamando integralmente il decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma
dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), attuativo della riforma
introdotta dalla citata legge n. 53 del 2003. Tale riferimento di base
viene integrato dalle nuove disposizioni, conformi alle indicazioni
fissate dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
La
disposizione contenuta nel comma 4, della cui legittimità costituzionale
la Regione Toscana dubita, riguarda la generalizzazione del servizio reso
dalle scuole dell’infanzia e prevede che l’amministrazione scolastica
periferica metta in atto intese con gli enti locali, secondo una logica
collaborativa e programmatoria che include anche il sistema delle scuole
paritarie.
La disposizione contestata, di cui al comma 6, prevede poi
che le sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di iscritti
inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni prive di
strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli
gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni e che
l’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati
d’intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni
interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.
L’articolo
3, anch’esso oggetto di impugnativa, concernente il Primo ciclo di
istruzione, si limiterebbe a riprendere, senza modifiche sostanziali,
quanto previsto, in materia, dal decreto legislativo n. 59 del 2004,
contenente norme generali sull’istruzione, specificandone le finalità
generali e la durata complessiva, e confermando la necessità di proficue
collaborazioni tra l’amministrazione scolastica e gli enti locali.
Pertanto, quest’ultima deve essere considerata una norma
programmatica, che riguarda il sistema scolastico complessivo del Primo
ciclo; essa, dunque, non attiene alla determinazione della rete scolastica
o alla programmazione della stessa. Tenuto conto del riparto delle
competenze tra Stato e Regioni delineato dalla Corte con la sentenza n.
200 del 2009, risulterebbe evidente che la disposizione dell’art. 2, comma
4, stabilisce alcuni principi generali, nel prevedere l’istituzione di
nuove scuole dell’infanzia, di indirizzo alla programmazione della rete
scolastica regionale, la cui disciplina compete alle singole Regioni per
il rispettivo territorio.
9.3.— La difesa dello Stato aggiunge che la
riprova che non sono state toccate competenze regionali sarebbe data dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), con il quale è stata data attuazione
all’articolo 64, comma 4-quinquies, del citato d.l. n. 112 del 2008.
Sarebbe, pertanto, da escludere che, mediante le norme regolamentari
contestate dalla ricorrente, sia stata data attuazione all’articolo 64,
comma 4, lettera f-bis), del d.l. n. 112 del 2008, dichiarato
incostituzionale. Tale norma, comunque, ancor prima della declaratoria di
incostituzionalità, era da ritenersi implicitamente abrogata per effetto
di quanto previsto dall’articolo 64, comma 4-quinquies, già citato.
9.4.— Anche la previsione del comma 6 del medesimo articolo 2, in
ordine alla possibilità di accoglienza di bambini di età compresa tra i
due e i tre anni nelle sezioni di scuola dell’infanzia in specifiche
realtà territoriali, non potrebbe considerarsi lesiva delle attribuzioni
regionali e del principio di leale collaborazione.
Tale disposizione
non appare, infatti, preordinata ad ovviare a disagi derivanti dalla
chiusura di istituzioni scolastiche e, quindi, il richiamo all’articolo
64, comma 4, lettera f-ter), sarebbe inconferente.
La norma si
riferisce ad un servizio aggiuntivo che si vuole garantire e per la cui
erogazione è necessario disporre del relativo organico sulla base del
quale, poi, esso potrà essere dimensionato.
9.5.— Le disposizioni in
questione sarebbero, altresì, rivolte ad assicurare i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
territorio nazionale, di esclusiva potestà legislativa dello Stato, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.
Non sembra,
infatti, dubbio che la normativa in esame sia intesa a prevedere che agli
utenti del servizio scolastico venga garantito un adeguato livello di
fruizione delle prestazioni formative sulla base di standard uniformi
valevoli per l’intero territorio nazionale. La stessa normativa non
esclude la possibilità che le singole Regioni, nell’ambito della loro
competenza concorrente in materia, possano migliorare i livelli delle
prestazioni adeguandoli alle esigenze peculiari del territorio.
9.6.—
Analoghe considerazioni sono prospettate dalla difesa dello Stato in
ordine all’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, che non
comporterebbe lesioni alle attribuzioni proprie delle Regioni, posto che
non introduce alcuna nuova disciplina in un ambito ad esse riservato e non
mette in alcun modo in discussione la spettanza alle medesime delle
funzioni inerenti al dimensionamento della rete scolastica, ma si limita a
riprendere, senza modifiche sostanziali, quanto previsto dal decreto
legislativo n. 59 del 2004, relativo al Primo ciclo di istruzione,
confermando la necessità di proficue collaborazioni tra l’amministrazione
scolastica e gli enti locali per l’istituzione e il funzionamento di
scuole che devono rispondere a criteri di qualità e di efficienza.
Invero, il riferimento a tali criteri non costituirebbe altro che una
esplicitazione del principio fondamentale di buon andamento
dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.
Considerato in diritto
1.— Con distinti ricorsi la Regione Toscana e la
Regione Piemonte hanno promosso conflitto di attribuzione tra enti nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine
all’articolo 2, commi 4 e 6, e all’articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del
Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), deducendo la lesione delle attribuzioni
costituzionalmente garantite alle Regioni, in ragione della violazione
dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di leale
collaborazione e di sussidiarietà.
2.— Le ricorrenti, prospettando
censure sostanzialmente identiche, deducono, nel complesso, che le
disposizioni del d.P.R. in questione invaderebbero ambiti di esclusiva
competenza regionale (programmazione scolastica e iniziative per ridurre
il disagio degli utenti delle zone svantaggiate), dando attuazione a
disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime con la
sentenza di questa Corte n. 200 del 2009.
In particolare, l’art. 2,
comma 4, e l’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, interverrebbero
in materia di dimensionamento e di organizzazione della rete scolastica,
così ledendo l’art. 117 Cost. sotto un duplice profilo: da un lato, lo
Stato disciplinerebbe funzioni regionali, in contrasto con il citato art.
117, terzo comma, Cost.; dall’altro, tale disciplina sarebbe introdotta
con regolamento, in violazione del sesto comma dell’art. 117 Cost. Le
disposizioni in questione contrasterebbero, altresì, con l’art. 118 Cost.
e con il principio di leale collaborazione, attesa la mancata previsione
della necessaria intesa con le Regioni interessate, nonché con il
principio di sussidiarietà.
A sua volta, l’art. 2, comma 6, del citato
d.P.R. n. 89 del 2009, in quanto avrebbe la finalità di prevenire e/o
ridurre il disagio per quell’utenza che si trova nelle zone più
svantaggiate del territorio, riguarderebbe un profilo di competenza
concorrente regionale, così ledendo l’art. 117, commi terzo e sesto,
nonché l’art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, mancando
la previsione di idonee forme di concertazione con le Regioni.
3.—
In ragione dell’oggetto comune, i due ricorsi devono essere riuniti ai
fini di una trattazione congiunta.
4.— La questione promossa con i
suddetti ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni deve
essere risolta alla luce della pronuncia resa da questa Corte (citata
sentenza n. 200 del 2009) sulla legittimità costituzionale delle
disposizioni contenute nell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; pronuncia di cui,
all’evidenza, non si è tenuto conto nell’adozione del regolamento
governativo di delegificazione emanato, ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con il d.P.R. n.
89 del 2009, recante − tra le altre − le censurate disposizioni di cui
all’art. 2, commi 4 e 6, e all’art. 3, comma 1, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162.
5.— Questa Corte, con
la citata sentenza, nel pronunciarsi sulla questione di fondo concernente
la distinzione tra le norme generali sull’istruzione, riservate in via
esclusiva allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera n), Cost., e i
principi fondamentali della materia istruzione, rientrante questa nella
competenza legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma,
Cost., ha affermato, testualmente, che rientrano tra le norme generali
sull’istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura
portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere
applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il
territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa
omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che
fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo
costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le
scuole statali e non statali».
Sono, invece, espressione di principi
fondamentali della materia dell’istruzione «quelle norme che, nel fissare
criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la
esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine
alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non
sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione
che caratterizza le norme generali sull’istruzione, dall’altra,
necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice
esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale».
6.— Per
stabilire, dunque, se, con le impugnate norme regolamentari, lo Stato
abbia effettivamente invaso una sfera di competenza legislativa regionale,
occorre partire dalle suindicate affermazioni di fondo, fatte da questa
Corte, osservando, in particolare, che, nella stessa sentenza, si è
precisata la non spettanza allo Stato dell’adozione di disposizioni
regolamentari, ancorché contenute in un regolamento di delegificazione,
che fossero esorbitanti dall’ambito della competenza legislativa esclusiva
in tema di determinazione delle norme generali sull’istruzione; ciò in
applicazione, in particolare, di quanto previsto dall’art. 117, sesto
comma, Cost.
Sulla base delle indicate premesse, la Corte, con la
citata pronuncia, ha, in particolare, dichiarato l’illegittimità
costituzionale, proprio con riferimento a quanto previsto dall’art. 117,
commi secondo, lettera n), terzo e sesto, Cost., delle disposizioni
contenute nelle lettere f-bis) ed f-ter) del citato art. 64, comma 4, del
d.l. n. 112 del 2008, aggiunte dalla relativa legge di conversione. Le
disposizioni recate dalle lettere f-bis) ed f-ter) sono state ritenute
estranee all’area della materia rientrante nella locuzione norme generali
sull’istruzione.
Da quanto innanzi, deriva che devono essere ritenute
esorbitanti dall’ambito della competenza esclusiva statale in tema di
norme generali sull’istruzione e lesive della potestà legislativa
concorrente della Regione in materia di istruzione pubblica, le
disposizioni del regolamento governativo che, in qualche modo, possono
essere considerate dipendenti, derivanti o comunque connesse a quelle
dichiarate incostituzionali con la citata sentenza n. 200 del 2009.
7.— Passando all’esame delle singole disposizioni oggetto dei
conflitti, viene, innanzitutto, in rilievo quella contenuta nell’art. 2,
comma 4, del citato regolamento governativo, di cui le ricorrenti assumono
la illegittimità.
La censura è fondata.
Il suddetto comma, con
riferimento alla “Scuola dell’infanzia”, dispone che «l’istituzione di
nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti
territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole
statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso».
7.1.— Orbene, la istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle
scuole dell’infanzia già esistenti, attiene, in maniera diretta, al
dimensionamento della rete scolastica sul territorio; attribuzione che la
sentenza n. 200 del 2009 ha riconosciuto spettare al legislatore
regionale, in quanto non riconducibile, nel contesto generale del citato
art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, all’ambito delle norme
generali sull’istruzione. Ciò comporta che, con la disposizione inserita
nel predetto comma 4 dell’art. 2 del regolamento governativo, lo Stato ha
invaso la competenza delle ricorrenti sul punto specifico di adattamento
della rete scolastica alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio
regionale, «che ben possono e devono essere apprezzate» in ciascuna
Regione, con la precisazione che non possono, al riguardo, «venire in
rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e,
dunque, sulla didattica» (citata sentenza n. 200 del 2009). In tale
contesto, anche la finalità di assicurare la coordinata partecipazione
delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico
complessivo, cui il medesimo comma 4 fa espresso riferimento, è funzionale
al dimensionamento della rete.
Né, d’altra parte, in senso contrario
può essere addotta la circostanza – prospettata dalla difesa dello Stato −
che analoghe disposizioni sono contenute nel d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81
(Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Da un sommario
esame di tale regolamento governativo può evincersi che la disciplina in
esso prevista è, in larga misura, estranea al dimensionamento della rete
scolastica sul territorio, come conferma la circostanza che la maggior
parte delle sue disposizioni è finalizzata ad un razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, investendo, in sostanza, il
tema della didattica, piuttosto che quello sopra indicato relativo al
dimensionamento della rete scolastica. Comunque, il suddetto regolamento
non ha formato oggetto di impugnazione, né può essere invocato in questa
sede perché sia ritenuta immune dai vizi denunciati la disposizione
oggetto di censura con i ricorsi in esame.
7.2.— Infine, la norma
regolamentare ora impugnata non può essere ascritta all’area dei principi
fondamentali della materia concorrente della istruzione, in quanto la
fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall’art. 117,
sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi. Ed
inoltre (ma ciò si osserva solo ad abundantiam) risulterebbe violato, in
modo palese, il principio di leale collaborazione per la mancata
previsione di ogni forma di coinvolgimento regionale nella adozione delle
relative misure di riordinamento della rete.
8.— Ad analoghe
conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene alla disposizione contenuta
nel comma 6 del medesimo art. 2 del regolamento governativo.
La
relativa censura, pertanto, è fondata.
Detto comma prevede che «le
sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a
quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole
isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture
educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di
bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è
determinata nell’annuale decreto interministeriale sulla formazione
dell’organico». Il suddetto comma prosegue disponendo che «l’inserimento
di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d’intesa e in
collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non
può dar luogo a sdoppiamento di sezioni».
8.1.— Al riguardo, deve
essere rilevato che, come si è già innanzi precisato, questa Corte, con la
sentenza n. 200 del 2009, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 64, comma 4, lettera f-ter), del d.l. n. 112 del 2008, in quanto
demandava all’allora emanando regolamento governativo di prevedere, «nel
caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli
comuni», «specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli
utenti».
A fondamento della suindicata declaratoria di illegittimità
costituzionale questa Corte ha affermato che «la disposizione contenuta in
tale lettera opera una estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva
pertinenza delle Regioni, mediante l’attribuzione allo stesso di un
compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o
dell’accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce
un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente
legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli
organi regionali».
A ciò la Corte ha significatamente aggiunto che è
in facoltà delle Regioni e degli enti locali «prevedere misure volte a
ridurre, nei casi in questione, il disagio degli utenti del servizio
scolastico, proprio per l’impatto che tali eventi hanno sulle comunità
insediate nel territorio e con riguardo alle necessità dell’utenza delle
singole realtà locali».
8.2.— Orbene, l’impugnata disposizione del
regolamento governativo, approvato con il d.P.R. n. 89 del 2009, non può
essere considerata attuazione delle norme generali sull’istruzione, di
specifica competenza legislativa esclusiva dello Stato, contenute nel
citato art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008. Le misure previste dal
comma in questione del suddetto regolamento sono chiaramente volte ad
eliminare o ridurre il disagio dell’utenza del servizio scolastico nei
piccoli comuni, con una valutazione che non può prescindere dalle
particolari condizioni in cui versano le comunità locali di ridotte
dimensioni, perché insediate in territori montani o in piccole isole
ovvero comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture
educative per la prima infanzia. Si tratta, dunque, di misure
specificamente volte a ridurre il disagio degli utenti del servizio
scolastico in un settore, quale quello delle scuole per l’infanzia, in cui
esso può assumere una notevole importanza proprio con riferimento alle
peculiari esigenze di «bambini di età compresa tra i due e i tre anni».
È, dunque, del tutto ovvio che spetta alle Regioni, nell’esercizio
della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione
pubblica, non disgiunta (è bene aggiungere) da rilevanti aspetti di
competenza regionale, di carattere esclusivo, in tema di servizi sociali,
l’adozione di misure volte alla riduzione del disagio di tali particolari
utenti del servizio scolastico.
8.3.— Né è senza significato,
d’altronde, che, come già rilevato dalla sentenza n. 200 del 2009, le
Regioni, anche prima del d.l. n. 112 del 2008 e della stessa
riformulazione dell’art. 117 Cost. ad opera della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), erano titolari di competenze attinenti alla programmazione
della rete scolastica e alla attribuzione di contributi alle scuole non
statali. Ciò in base, fondamentalmente, a quanto, a suo tempo, previsto
dall’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle
altre disposizioni legislative richiamate dalla stessa citata sentenza n.
200 del 2009.
8.4.— Anche con riferimento alla contestata disposizione
regolamentare deve essere ribadito quanto prima osservato con riguardo al
precedente comma 4, e cioè che le prescrizioni contenute nel riportato
comma 6 non possono essere considerate espressione di principi
fondamentali della materia concorrente della istruzione, per la inidoneità
della fonte regolamentare a fissare detti principi e, in ipotesi, per la
violazione, comunque, dell’art. 117, comma sesto, Cost., oltre che per la
radicale mancanza di ogni forma di coinvolgimento regionale, in violazione
del canone della leale collaborazione tra istituzioni.
9.— La
difesa dello Stato, con riferimento ad entrambe le questioni relative ai
commi 4 e 6 dell’art. 2 del regolamento, ha richiamato, da un lato, l’art.
118, primo comma, Cost., osservando che i suddetti commi, oggetto
dell’impugnazione regionale, troverebbero fondamento anche nella
attrazione in sussidiarietà, da parte dello Stato, della competenza a
provvedere in materia, e, dall’altro, l’art. 117, secondo comma, lettera
m), Cost., osservando che le misure previste dai medesimi commi sarebbero
ascrivibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale.
Entrambe le deduzioni, da
esaminare congiuntamente con riferimento ai due commi oggetto di
contestazione da parte delle ricorrenti, non possono essere condivise.
Sotto il primo profilo, quello relativo cioè alla chiamata in
sussidiarietà, è sufficiente osservare che, a prescindere da ogni altra e
diversa considerazione ostativa e comunque dalla questione concernente la
utilizzabilità a tale fine della fonte regolamentare, la allocazione al
superiore livello statale di attribuzioni spettanti alle Regioni, secondo
la costante giurisprudenza costituzionale, presuppone che siano previste
adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni al fine di tutelare le
istanze regionali costituzionalmente garantite in un ambito che involge
indubbiamente profili di competenza concorrente (sentenza n. 303 del 2003,
alla quale ha fatto seguito una giurisprudenza costante; da ultimo
sentenza n. 16 del 2010).
Sotto il secondo profilo, è sufficiente
osservare che per la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 282 del
2002) si è in presenza di una normazione attinente ai livelli essenziali
delle prestazioni, quando la normativa al riguardo fissi, appunto, livelli
di prestazioni da assicurare ai fruitori dei vari servizi; fattispecie
questa che certamente esula dallo spettro di applicazione delle norme
regolamentari in ordine alle quali sono stati proposti i ricorsi, ora in
esame, per conflitto di attribuzioni.
10.— Infine, quanto alla
impugnazione dell’art. 3, comma 1, del regolamento governativo de quo, la
cui rubrica è “Primo ciclo di istruzione”, occorre rilevare che, secondo
detto comma, l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo
ciclo «devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio,
nel quadro della qualificazione dell’offerta formativa e nell’ambito di
proficue collaborazioni tra l’amministrazione scolastica e i comuni
interessati anche tra di loro consorziati».
Le ricorrenti denunciano
l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione sulla base dei
medesimi parametri sopra richiamati.
10.1.— La censura non è fondata.
Deve essere, innanzitutto, rilevato che la citata disposizione
regolamentare, nella sua prima parte, si limita, in realtà, ad una mera
affermazione di principio relativamente ad una generale ed ineludibile
esigenza, qual è quella relativa alla fondamentale necessità che anche
l’istituzione e il funzionamento delle scuole statali del Primo ciclo
(come, del resto, per tutti gli ordini di scuole) rispondano a criteri di
qualità ed efficienza del servizio scolastico.
Sotto questo aspetto,
la disposizione censurata, essendo priva di un reale contenuto precettivo,
non sarebbe idonea, per sé sola considerata, a recare alcun vulnus alle
competenze regionali in materia di istruzione.
Nella sua seconda
parte, però, la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 3 contiene una
prescrizione, la quale ha, invece, un suo specifico contenuto precettivo.
Essa precisa che l’obiettivo della qualità ed efficienza del servizio
scolastico nel Primo ciclo deve essere perseguito «nel quadro della
qualificazione dell’offerta formativa e nell’ambito di proficue
collaborazioni tra l’amministrazione scolastica e i comuni interessati
anche tra di loro consorziati».
Considerata nel suo complesso, la
disposizione impugnata, inserita nel citato comma 1 dell’art. 3 del
regolamento governativo di delegificazione, può essere ricondotta, per il
suo contenuto sostanziale, all’attuazione di disposizioni che questa Corte
ha riconosciuto come ascrivibili alla materia delle norme generali
sull’istruzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.). Ciò in quanto essa
tende concretamente a dare attuazione a disposizioni, d’ordine appunto
generale, e come tali operanti in tutto il territorio nazionale, contenute
nell’art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 e qualificate, con la
citata sentenza n. 200 del 2009, come norme generali sull’istruzione.
Infatti, proprio per l’espresso riferimento alle esigenze specifiche
della «qualificazione dell’offerta formativa», la disposizione impugnata
concorre − per quanto attiene particolarmente al Primo ciclo
dell’istruzione, che per sua natura riveste un fondamentale rilievo nella
formazione delle nuove generazioni di scolari al loro primo contatto con
il mondo della scuola − a delineare quel sistema nazionale
dell’istruzione, il quale necessariamente deve essere caratterizzato da
elementi di unitarietà ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
A ciò va aggiunto che la disposizione del comma 1 in questione,
specificamente per il suo riferimento ai «criteri di qualità ed efficienza
del servizio» scolastico del Primo ciclo dell’istruzione, ai fini del
miglioramento dell’offerta formativa, non è in contrasto, ma anzi ne
rappresenta il necessario presupposto, con quanto previsto dal d.lgs. 19
febbraio 2004, n. 59, recante la «Definizione delle misure generali
relative alla scuola dell’infanzia e al Primo ciclo dell’istruzione, a
norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».
Quanto,
infine, ai profili attinenti alla leale collaborazione, con riguardo alle
deduzione delle ricorrenti circa la illegittimità della mancata previsione
nella norma censurata di un coinvolgimento regionale, deve osservarsi che,
vertendosi in materia di competenza statale esclusiva, non sussisteva per
lo Stato alcun obbligo a tale riguardo. Nondimeno, la norma regolamentare
in esame si è data carico del coinvolgimento delle istituzioni locali e ha
corrispondentemente previsto che la qualificazione dell’offerta formativa
deve svolgersi comunque «nell’ambito di proficue collaborazioni tra
l’amministrazione scolastica e i comuni interessati», eventualmente tra
loro consorziati; con ciò prevedendo, appunto, un meccanismo di leale
collaborazione con le istituzioni locali rappresentative degli interessi
delle comunità territoriali e soddisfacendo la relativa esigenza di
coordinamento interistituzionale.
11.— Alla luce, pertanto, delle
considerazioni innanzi svolte, in parziale accoglimento dei due ricorsi
regionali indicati in epigrafe, deve essere dichiarato che non spettava
allo Stato emanare le disposizioni regolamentari contenute nell’art. 2,
commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009. Di tali disposizioni deve essere
disposto l’annullamento.
12.— I due ricorsi devono essere, invece,
respinti nella parte in cui censurano l’art. 3, comma 1, del medesimo
regolamento governativo con la conseguenza che deve essere dichiarato che
spettava allo Stato l’adozione della citata disposizione contenuta nel
medesimo d.P.R. n. 89 del 2009.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara che non
spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole
dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la
composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4
e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
(Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per
l’effetto annulla l’articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto d.P.R. n. 89 del
2009;
b) dichiara che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali
devono rispondere l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del
Primo ciclo, nei termini stabiliti dall’art. 3, comma 1, del suddetto
d.P.R. n. 89 del 2009.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.
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