IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.
Dott. PROTO Vincenzo -
Presidente di sezione
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di
sezione
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. RORDORF Renato -
rel. Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
Dott.
MAZZACANE Vincenzo - Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo -
Consigliere
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo
studio dell'avvocato CLARIZIA ANGELO, che lo rappresenta e difende, per
delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato PITTORI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIFULCO RAFFAELE, per delega
a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI;
- intimati -
per regolamento di
giurisdizione n. 11360/2009 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di
ROMA;
uditi gli avvocati Andrea PETRILLO per delega dell'avvocato
Angelo Ciarizia, Paolo PITTORI;
udita la relazione della causa svolta
nella camera di consiglio del 04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto APICE, il quale chiede che venga rigettato il
ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La
Corte:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Che:
il C., nominato nel 2007 commissario
liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento in l.c.a.,
venne revocato dall'incarico con decreto del 2 dicembre 2009, n. 297,
emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; decreto che
contestualmente nominò alla carica il P.;
il C. impugnò il decreto
innanzi al TAR Lazio e nel giudizio si costituirono sia i Ministeri, sia
il P., il quale ultimo eccepì il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo;
Lo stesso P., attraverso successivo ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione, ha chiesto dichiararsi il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice
ordinario, fondando la sua richiesta sulla considerazione che il R.D.
n. 267 del 1942, art. 199, richiama, in quanto applicabili al
commissario liquidatore, le disposizioni dettate per il curatore
fallimentare dagli artt. 32, 37 e 38, comma 1, del citato R.D., e che, a
sua volta, l'attuale formulazione del menzionato art. 37 (conseguente alle
modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006) stabilisce che contro
il decreto di revoca reso dal Tribunale (o di rigetto dell'istanza di
revoca) è ammesso reclamo alla Corte d'appello;
Il controricorrente C.
ha chiesto confermarsi la giurisdizione del G.A.; il P.G. ha chiesto che
venga dichiarata la giurisdizione del G.A.;
sia il P. che il C. hanno
depositato memoria per l'udienza; osserva che:
la giurisprudenza di
questa Corte non s'è ancora pronunziata in ordine alla questione ora posta
che, come s'è visto, fonda sull'argomento letterale del richiamo, da parte
del citato art. 199, all'art. 37 che, nell'attuale formulazione, ammette
il reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di revoca del curatore
emesso dal Tribunale;
prima della novella legislativa, giurisprudenza e
dottrina erano concordi nell'escludere l'impugnabilità del decreto del
Tribunale di revoca del curatore, considerando che questo non ha alcun
diritto soggettivo alla conservazione dell'ufficio, che il provvedimento
di revoca ha natura discrezionale non contenziosa, ha carattere interno al
procedimento, è volto a regolarne il successivo svolgimento ed è
espressione del rapporto fiduciario con il giudicante (tra le varie, cfr.
Cass. 5 aprile 2006, n. 7876; 3 settembre 2004, n. 17879; 21 giugno 2002,
n. 9064; 5 ottobre 2000, n. 13271);
la dottrina ha accolto la novella
legislativa circa la reclamabilità del provvedimento di revoca del
curatore come espressione del nuovo ruolo attribuitogli, di maggiore
autonomia ed incisività nelle scelte gestionali della procedura ed, in tal
senso, meritevole di tutela a fronte di provvedimenti
pregiudizievoli;
al contrario, siffatta carenza di tutela non è stata
mai riscontrata quanto agli atti di revoca del commissario liquidatore,
relativamente ai quali è stata tradizionalmente ammessa l'azione di
legittimità innanzi al G.A. (tra le varie cfr. Cons. Stato, sez. 6^, 26
novembre 2008, n. 5834; sez. 6^, 23 ottobre 2007, n. 5834; sez. 6^, 18
ottobre 2000, n. 5589, la quale, in tema di consorzio agrario, ha
applicato la L. Fall., art. 37, quanto all'obbligo di previa
audizione del commissario);
infatti, dottrina e giurisprudenza sono
concordi nel ritenere che il provvedimento di nomina o di revoca del
commissario liquidatore abbia natura amministrativa e che la pretesa del
commissario stesso di conservare il suo ruolo non ha consistenza di
diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo a fronte della piena
discrezionalità della P.A. nell'affidamento e nella revoca dell'incarico,
pur nel rispetto dei requisiti di legge e dell'obbligo di motivare le
ragioni poste a fondamento di provvedimenti di tal genere;
queste
ultime considerazioni portano a ritenere che la novella del 2006 abbia
omesso di coordinare l'art. 199 (nella parte in cui richiama gli artt. 32,
37 e 38) con l'art. 37 nella sua nuova formulazione e che la differenza di
situazioni e di posizioni giuridiche, nonchè l'esigenza sistematica e
razionale non consenta (diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente in
via di interpretazione strettamente letterale) di attrarre la
giurisdizione sulla controversia attinente alla revoca del commissario
liquidatore nella giurisdizione del giudice ordinario; in conclusione deve
essere enunciato il principio in ragione del quale: "il provvedimento
ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nel
procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ha carattere
amministrativo ed a fronte di esso la posizione del commissario
liquidatore non ha natura di diritto soggettivo, bensì di interesse
legittimo; ne consegue che, nonostante il richiamo portato dalla L.
Fall., art. 199, all'art. 37 della citata legge (che, nella nuova
formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, ammette il
reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di revoca o di rigetto
dell'istanza di revoca del curatore), la controversia relativa al
menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella giurisdizione del
giudice amministrativo;
la novità della questione consiglia l'intera
compensazione tra le parti delle spese del giudizio per regolamento
preventivo di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso e
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa interamente
tra le parti le spese del giudizio per regolamento preventivo di
giurisdizione.