CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 4 marzo 2011 n. 5243
Pres. Schettino - Rel.Goldoni - P.M. Scardaccione |
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1.- Edilizia - Abusi in materia forestale - Appaltatore - Responsabilità - Limiti.
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2. - Edilizia - Autorizzazione forestale - Autorizzazione ex post - Incidenza su sanzione pecuniaria - Esclusione.
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3. - Illeciti amministrativi - Norma di rango secondario - Individuazione sanzione - Illegittimità.
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1. - Nei casi in cui l'appaltatore non sia un nudus minister, è tenuto a chiedere conto al committente della modifica dell'originario progetto e sincerarsi della presenza di tutte le autorizzazioni forestali onde non essere chiamato a rispondere dell'abuso.
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2. - Il rilascio ex post dell'autorizzazione forestale vale ad evitare di dovere ripristinare lo stato dei luoghi ma non ha influenza sotto l'aspetto sanzionatorio dell'irrogazione di una sanzione pecuniaria.
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3. - E'illegittimo l'art. 55 del Regolamento 1/1993 della Regione Lombardia nella parte in cui prevede sanzioni proprorzionali al danno cagionato al territorio dall'illecito amministrativo in materia forestale, atteso che la norma primaria non aveva previsto in quale ambito, tra un minimo ed un massimo, avrebbe potuto essere determinato il danno cui parametrare proporzionalmente la sanzione.
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