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Giurisprudenza
n. 3-2011 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 3 febbraio 2011 n. 2546
Pres. Carbone – Rel. San Giorgio – P.M. Gambardella
Rosati (avv. Follieri) c. Comune Malignano (avv.ti Ranuzzi, Ortenzi)


1. – Giurisdizione e competenza – Impugnazione sentenza - Rilievo d’ufficio difetto di giurisdizione – Censura non specifica sul punto – Irrilevanza.

 

2. – Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica – Convenzione di lottizzazione – Adempimento o risoluzione – Giurisdizione G.A.

 

3. – Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica – Accordo transattivi con P.A. – All’interno procedimento amministrativo – Giurisdizione G.A.

 

4. – Giustizia civile – Sentenza emessa ante art. 59, comma 1, l. 69/2009 – Mancata indicazione possibilità riassunzione – Legittimità.

 

5. - Giustizia civile – Sentenza emessa ante art. 59, comma 1, l. 69/2009 – Mancata indicazione possibilità riassunzione – Possibilità per l’interessato di riassumere davanti a giudice munito di giurisdizione.

 

6. – Giustizia civile – Spese di lite – Parte vittoriosa – Mancato addebito – Valutazione unitaria tra tutti i gradi di giudizio.

 

 

1. – Il potere di rilievo di ufficio della questione di giurisdizione impone al giudice dell’impugnazione il controllo dell’esistenza della propria giurisdizione a prescindere dal grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata, essendo sufficiente che sulla questione non si sia formato il giudicato.

 

2. – Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia, promossa dal privato nei confronti del Comune, avente ad oggetto l’adempimento o, in subordine, la risoluzione di una convenzione di lottizzazione.

 

3. - Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia, promossa dal privato nei confronti del Comune, avente ad oggetto un accordo transattivo, accordo che si inserisce all’interno del procedimento amministrativo.

 

4. – In caso di sentenza che dichiari il difetto di giurisdizione emessa prima dell’entrata in vigore dell’art. 59, comma 1, l. 69/2009, non si può lamentare che la stessa non abbia previsto la possibilità per l’interessato di riassumere la controversia innanzi al giudice munito di giurisdizione.

 

5. – Nei casi in cui la sentenza non abbia indicato la possibilità di riassumere la controversia innanzi al giudice munito di giurisdizione, in quanto emanata prima dell’entrata in vigore dell’art. 59, comma 1, l. 69/2009, l’interessato ben può riassumere il giudizio innanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione.

 

6. – Soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese di giudizio e tale criterio va riferito unitariamente all’esito finale della lite.

 

 


 

 

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