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| n. 3-2011 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI
UNITE - Sentenza 3 febbraio 2011 n. 2546
Pres. Carbone – Rel. San
Giorgio – P.M. Gambardella
Rosati (avv. Follieri) c. Comune Malignano
(avv.ti Ranuzzi, Ortenzi) |
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1. – Giurisdizione e competenza – Impugnazione sentenza -
Rilievo d’ufficio difetto di giurisdizione – Censura non specifica sul
punto – Irrilevanza.
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2. – Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica
– Convenzione di lottizzazione – Adempimento o risoluzione – Giurisdizione
G.A.
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3. – Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica
– Accordo transattivi con P.A. – All’interno procedimento amministrativo –
Giurisdizione G.A.
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4. – Giustizia civile – Sentenza emessa ante art. 59,
comma 1, l. 69/2009 – Mancata indicazione possibilità riassunzione –
Legittimità.
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5. - Giustizia civile – Sentenza emessa ante art. 59,
comma 1, l. 69/2009 – Mancata indicazione possibilità riassunzione –
Possibilità per l’interessato di riassumere davanti a giudice munito di
giurisdizione.
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6. – Giustizia civile – Spese di lite – Parte vittoriosa
– Mancato addebito – Valutazione unitaria tra tutti i gradi di giudizio.
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1. – Il potere di rilievo di ufficio della questione di
giurisdizione impone al giudice dell’impugnazione il controllo
dell’esistenza della propria giurisdizione a prescindere dal grado di
specificità delle censure mosse alla decisione impugnata, essendo
sufficiente che sulla questione non si sia formato il giudicato.
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2. – Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la cognizione della controversia, promossa dal privato nei
confronti del Comune, avente ad oggetto l’adempimento o, in subordine, la
risoluzione di una convenzione di lottizzazione.
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3. - Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la cognizione della controversia, promossa dal privato nei
confronti del Comune, avente ad oggetto un accordo transattivo, accordo
che si inserisce all’interno del procedimento amministrativo.
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4. – In caso di sentenza che dichiari il difetto di
giurisdizione emessa prima dell’entrata in vigore dell’art. 59, comma 1,
l. 69/2009, non si può lamentare che la stessa non abbia previsto la
possibilità per l’interessato di riassumere la controversia innanzi al
giudice munito di giurisdizione.
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5. – Nei casi in cui la sentenza non abbia indicato la
possibilità di riassumere la controversia innanzi al giudice munito di
giurisdizione, in quanto emanata prima dell’entrata in vigore dell’art.
59, comma 1, l. 69/2009, l’interessato ben può riassumere il giudizio
innanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione.
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6. – Soltanto la parte interamente vittoriosa non può
essere condannata al pagamento delle spese di giudizio e tale criterio va
riferito unitariamente all’esito finale della lite.
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