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| n. 2-2011 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI
UNITE - Sentenza 12 gennaio 2011 n. 506
Pres. Preden – Rel.
Bucciante – P.M. Ciccolo
Ciffo (avv. Martelli) c. Pallottino (avv.
Caniglia) |
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1. – Edilizia residenziale pubblica – Vendita alloggio a
terzi – Titolo – Norme imperative ex l. 167/1962.
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2. – Edilizia residenziale pubblica – Vendita - Prezzi
fissati dal Comune – Applicazione a tutte le vendite successive.
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3. – Edilizia residenziale pubblica – Vendita – Prezzo
superiore a quello fissato dal Comune – Nullità clausola – Sostituzione
automatica.
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1. – Nel caso in cui gli aventi causa di un consorzio
realizzatore di alloggi di edilizia convenzionata vendano l’alloggi ad un
terzo, il titolo del diritto deriva direttamente dalle norme imperative
dettate dall’art. 10 l. 167/1962 e s.m.i., che demandano ai Comuni di
stabilire i prezzi delle cessioni.
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2. – Il prezzo imposto dai Comune per la vendita degli
alloggi di edilizia convenzionata non si riferisce soltanto alla prima
vendita ma anche a quelle successive.
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3. – Qualora un alloggio di edilizia convenzionata venga
venduto ad un prezzo superiore rispetto a quello stabilito dai Comuni, la
singola clausola contrastando con norma imperativa, viene sostituita
automaticamente di diritto.
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