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n. 2-2011 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 11 gennaio 2011 n. 392
Pres. De Luca – Rel. Segreto – P.M. Ceniccola
Fallimento Nuovo Millennio srl (avv.ti Saracino, Fasanella) c. Comune di San Giovanni Rotondo e Centra srl


1. – Giurisdizione e competenza – Controversie tra privati – Giurisdizione G.O. – Aspetti di pubblico interesse – Irrilevanza.

 

2. – Enti pubblici – Società a partecipazione pubblica – Autonomia da ente locale – Natura pubblica – Esclusione.

 

3. – Giurisdizione e competenza – Pubblici servizi – Controversia su corrispettivo – Giurisdizione G.O. – Interpretazione clausole contrattuali – Irrilevanza ai fini della giurisdizione

 

 

1. – Le controversie tra privati spettano al giudice ordinario anche quando si tratti di conoscere situazioni con aspetti di pubblico interesse o si debbano disapplicare atti amministrativi.

 

2. – La circostanza che una società a responsabilità limitata sia a partecipazione pubblica, non muta la sua natura di soggetto di diritto privato qualora il rapporto tra detta società e l’ente locale sia di assoluta autonomia.

 

3. – La necessità di dovere interpretare clausole contrattuali relative al corrispettivo dovuto per l’espletamento di attività svolte in adempimento di un contratto di affidamento di pubblico servizio, non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto trattasi di accertamento in via incidentale.

 

 


 

 

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