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| n. 12-2011 - © copyright |
FRANCESCO GASPARI
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| Recenti sviluppi in materia di Single
European Sky II: il Reg. (UE) n. 176/2011 e la creazione di blocchi
funzionali di spazio aereo
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Sommario: 1. Premessa. Il Single European
Sky; 2. Functional Airspace Blocks (FABs):
finalità, concetto e distinzioni; 3. Le difficoltà
nell’implementazione dei blocchi funzionali di spazio aereo. Il FAB coordinator; 4. Le nove aree geografiche riguardanti i
blocchi funzionali di spazio aereo. Il BLUE MED FAB e il ruolo
dell’ENAV; 5. Il Reg. (UE) n. 176/2011; 6. Considerazioni conclusive.
1. Premessa. Il Single European Sky.
Molteplici fattori, tra cui
il massiccio aumento della domanda di trasporto aereo e i sempre più
frequenti ritardi nei voli, incidono in misura sempre maggiore sulla
capacità aeroportuale e sulla gestione del traffico aereo (ATM). Al
contempo, la frammentazione della gestione del traffico aereo
impedisce l’uso ottimale della capacità operativa e pone a carico
dei vettori e delle altre imprese aeroportuali inutili oneri
finanziari. Peraltro, in tale contesto, la crescita del trasporto
aereo impone un aggiornamento della normativa in materia sia di
sicurezza sia di ambiente[1].
Da qui le molteplici e sempre più
pregnanti iniziative intraprese, fin dal 1999, dalla Commissione
europea[2], come il Single European Sky (SES), il programma
SESAR (Single European Sky ATM Research)[3], l’istituzione
dell’Agenzia Europea per la Sicurezza dell’Aviazione (EASA), ecc.
In particolare, la creazione del Cielo Unico Europeo persegue
diverse finalità[4]. Esso punta, inter alia, a rafforzare i
livelli di sicurezza, a consentire un uso ottimale dello spazio
aereo europeo, a minimizzare i ritardi.
La normativa in materia
di SES si fonda su quattro Regolamenti del 2004[5]: il n. 549[6], il
n. 550[7]; il n. 551[8] e il n. 552[9], successivamente
modificati[10] e integrati[11].
2. Functional
Airspace Blocks (FABs): finalità, concetto e distinzioni.
Nell’Unione Europea lo spazio aereo è sottoposto a 27
sistemi nazionali di controllo del traffico aereo. Tutte le volte in
cui un velivolo accede allo spazio aereo di uno Stato membro, esso
viene assistito da un diverso fornitore di servizi di navigazione
aerea, il quale opera applicando diverse normative. Detta
frammentazione, da un lato, rende gli Stati membri (singolarmente
presi) attori minori a livello globale e, dall’altro, incide sulla
sicurezza, sulla capacità e sui costi[12].
Secondo gli esperti,
l’unica soluzione per aumentare la capacità e l’efficienza, per
rafforzare la sicurezza e ridurre i costi dei servizi di navigazione
aerea consiste nella creazione di blocchi funzionali di spazio aereo
(Functional Airspace Blocks (FABs)[13], cioè nel rafforzare
la cooperazione e l’integrazione tra i confini[14].
I blocchi
funzionali di spazio aereo rappresentano uno degli strumenti cardine
introdotti dalla normativa sul Cielo Unico[15] per superare dette
frammentazioni, creando maggiore cooperazione e integrazione, per
meglio organizzare l’uso dello spazio e la fornitura dei servizi di
navigazione aerea[16]. In altri termini, i FABs sono preordinati a
concepire il controllo del traffico aereo in modo più funzionale su
base regionale[17].
Sotto il profilo definitorio, tuttavia, non
è chiaro che cosa debba essere inteso per FAB[18]. Il concetto di Functional Airspace Blocks è stato per la prima volta
sviluppato nel 2000 nel Report del Gruppo ad alto
livello[19], ed è stato ulteriormente sviluppato sia nel primo
pacchetto di misure del SES nel 2004, sia nel secondo pacchetto di
misure nel 2009[20].
La versione consolidata del Reg. n. 549/
2004 stabilisce che per FAB si debba intendere “un blocco di
spazio aereo basato su requisiti operativi e istituito
indipendentemente dai confini tra Stati, nel quale la fornitura dei
servizi di navigazione aerea e le funzioni correlate sono orientate
alle prestazioni e ottimizzate in vista dell’introduzione, in
ciascun blocco funzionale di spazio aereo, di una cooperazione
rafforzata tra fornitori di servizi di navigazione aerea o, se del
caso, un fornitore integrato” (art. 2, n. 25).
Il concetto
di FAB va tenuto distinto dal concetto di “blocco di spazio aereo”,
il quale delimita “uno spazio aereo di dimensioni definite, nello
spazio e nel tempo, all’interno del quale sono forniti i servizi di
navigazione aerea” (Reg. (CE) n. 549/2004, art. 2, par. 6)[21].
Diverso dai FABs è anche l’uso flessibile dello spazio aereo
(Flexible Use of Airspace - FUA), disciplinato nel Reg.
2150/2005. La normativa sull’uso flessibile dello spazio aereo non
si riferisce specificamente ai FABs (salvo quanto contenuto nel
dodicesimo Considerando, dove si invoca la necessità di
misure adeguate per realizzare il coordinamento civile-militare
nell’uso dello spazio aereo), ma comunque contiene alcune previsioni
che possono condizionarli[22]. In ogni caso, l’uso flessibile dello
spazio aereo è un concetto di gestione dello spazio aereo descritto
dall’ICAO e sviluppato da Eurocontrol. In base a tale concetto, lo
spazio aereo non viene considerato come uno spazio puramente civile
o puramente militare, ma come un continuum, nel quale tutte
le esigenze degli utenti devono essere soddisfatte nella misura
massima possibile[23].
La creazione di blocchi funzionali di
spazio aereo implica anche un coordinamento duale tra le forze
civili e militari, con riguardo allo spazio aereo ed alla gestione
del traffico aereo,[24] inteso come “interazione fra le autorità
e le componenti di gestione del traffico aereo civili e militari,
necessaria a garantire un uso efficiente e armonioso dello spazio
aereo”[25], che dovrebbe passare attraverso un maggiore
coinvolgimento dei Dipartimenti della Difesa degli Stati membri
implicati nella istituzione dei FABs[26]. Il coordinamento in parola
risulta essere ancor più significativo in considerazione del fatto
che le decisioni relative al contenuto, al campo di applicazione o
all’esecuzione delle operazioni e dell’addestramento militare
eseguite nell’ambito del regime operativo di traffico aereo non
rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione[27].
In Italia,
la cooperazione de qua assume particolare importanza, attesa
la significativa integrazione esistente tra gli ATC systems civili e militari[28].
3. Le difficoltà
nell’implementazione dei blocchi funzionali di spazio aereo. Il FAB coordinator.
Oltre che per il suo carattere
complesso, l’integrazione dei servizi di navigazione aerea in FABs è
stata rallentata anche per ragioni eminentemente politiche[29], come
del resto è accaduto più in generale nella creazione del Sigle
European Sky[30].
Nei diversi studi e atti elaborati dalla
Commissione europea, o per conto di essa, e nelle riflessioni svolte
dalla dottrina (e non solo) si sono messi in evidenza anche altri
fattori che hanno ostacolato l’implementazione di FABs, tra cui
quelli aventi carattere operativo, tecnico, finanziario e
giuridico[31].
In particolare, a livello giuridico e
costituzionale, è stato sollevato il problema della sovranità
nazionale, percepita come “real challenge to the introduction of
the FAB”[32].
Significativa è, sul punto, una Comunicazione
della Commissione europea del 20 dicembre 2007, nella quale dopo
aver premesso che la creazione di FABs costituisce una sfida di tipo
nuovo, “che deve sormontare grosse difficoltà tecniche e
organizzative”, si afferma che “il vero problema che si pone
in questo ambito è rappresentato dalla sovranità nazionale, con
particolare riferimento alle responsabilità degli Stati Membri, alla
responsabilità civile per il loro spazio aereo e alla partecipazione
delle autorità militari”. La sovranità viene strumentalizzata
dagli Stati membri, in quanto ad essa detti Stati fanno ricorso
“per opporsi ad una più intensa cooperazione e integrazione
transfrontaliera”[33].
La creazione di FABs dovrebbe invece
rappresentare una forma innovativa di esercizio della sovranità[34];
anzi, ai FABs dovrebbe essere riconosciuta la funzione di
“integrazione” e non di quella di “invasione”[35]
delle istanze nazionali. Su tale aspetto è stato comunque raggiunto
un compromesso, vale a dire che la creazione di FABs deve essere
realizzata con un approccio “dal basso verso l’alto”. In base
a tale approccio, gli Stati membri condizionano la creazione di FABs
e sono in tal guisa tenuti a realizzare la deframmentazione,
fornendo un appoggio politico continuo e sfruttando le leve
economiche a loro disposizione[36].
Inoltre, i FABs non sono
strumenti di liberalizzazione[37]. Essi servono, piuttosto, a
regolare la liberalizzazione, ad ordinarla per renderla compatibile
con le esigenze di sicurezza, con il rispetto dell’ambiente, con
l’uso efficiente dello spazio aereo, ecc.
È importante notare
come la Commissione europea stia cercando di superare queste
criticità. Infatti, recentemente, ha trovato implementazione la
proposta avanzata dal Gruppo ad alto livello (Raccomandazione n.
5)[38] di creare un Coordinatore per il sistema di trasporto aereo
con il compito di suscitare l’impegno politico di tutti gli Stati
membri e di tutti i soggetti interessati[39].
Il 12 agosto 2010,
in base all’art. 9 ter, Reg. 550/2004, come modificato, la
Commissione europea ha nominato Mr Georg Jarzembowsky FAB Coordinator[40].
Per quanto riguarda i compiti e
l’attività del Coordinatore, la normativa comunitaria è piuttosto
chiara. Si stabilisce, infatti, che su richiesta di tutti gli Stati
membri interessati e dei Paesi terzi coinvolti in un FAB, il
Coordinatore facilita il superamento delle difficoltà negoziali da
essi incontrate, al fine di accelerare la costituzione di FABs. Il
Coordinatore, che opera sulla base di un mandato degli Stati membri
e non interessati, agisce con imparzialità e non divulga
informazioni acquisite nell’assolvimento della propria funzione
(salvo specifica autorizzazione degli Stati membri). Con cadenza
trimestrale, il Coordinatore riferisce alla Commissione, al Comitato
per il Cielo Unico[41] e al Parlamento europeo sui negoziati e i
loro risultati (Reg. 550/2004, come modificato, art. 9 ter, par.
5).
Per quanto concerne gli impedimenti giuridici e
costituzionali che ostacolano o rallentano, in misura variabile a
seconda degli Stati membri considerati, l’implementazione del Single European Sky, in particolare per quanto riguarda i
FABs, il Report della Performance Review Commission pubblicato nel 2008 invitava la Commissione europea ad intraprendere
uno studio in merito, con particolare riguardo alla creazione di
FABs e cross-border provision dei servizi di navigazione
aerea[42]. Ad oggi, non risulta che la Commissione abbia pubblicato
un tale studio.
4. Le nove aree geografiche
riguardanti i blocchi funzionali di spazio aereo. Il BLUE MED FAB e
il ruolo dell’ENAV.
I FABs prevedono la creazione di
nove aree geografiche da definirsi entro il 4 dicembre 2012[43].
Trattasi di un obiettivo non semplice, in quanto un blocco
funzionale di spazio aereo può essere istituito soltanto in base ad
un accordo reciproco tra tutti gli Stati membri ed eventualmente
tutti i Paesi terzi che hanno responsabilità su una parte dello
spazio aereo incluso nel FAB (Reg. 550/2004, come modificato, art. 9
bis, par. 3)[44].
Finora sono stati istituiti e notificati alla
Commissione europea 4 blocchi funzionali, vale a dire UK-Ireland
FAB[45], Danish-Swedish FAB[46], FABEC[47] e FAB CE[48]. Gli altri
FABs sono in fase di attuazione, inclusa la BLUE MED FAB,
nell’ambito della quale è inclusa anche l’Italia.
Con
particolare riguardo all’iniziativa BLUE MED FAB, essa copre lo
spazio aereo del sud-est del Mediterraneo. Ai quattro Stati membri
di tale area (Italia, Cipro, Grecia e Malta) si aggiungono Tunisia,
Egitto e Albania come Stati associati ed il Regno di Giordania come
osservatore[49].
Gli obiettivi della BLUE MED FAB sono
molteplici, tra cui l’interoperabilità e l’uso di Centri Virtuali
per affrontare service provision improvements[50].
Negli
ultimi tre anni (2008-2011), il progetto BLUE MED FAB, grazie anche
alla capacità di ENAV spa che svolge il ruolo leader del
progetto, ha avuto notevoli sviluppi.
In primo luogo,
nell’ambito della Conferenza dei Ministri dei trasporti degli Stati partner del progetto, una Dichiarazione (preliminary high
level document) è stata firmata a Roma il 4 novembre 2008 dagli
Stati de quibus, ed è stata riconosciuta l’eccellenza e la
rilevanza strategica del progetto BLUE MED[51].
Successivamente,
è stata avviata la fase di “definizione” (Definition Phase)
preordinata ad esaminare tematiche tecniche, operative, economiche e
giuridico-istituzionali derivanti dalla fase precedente, nonché a
valutare in via propedeutica se procedere o meno alla definitiva
implementazione del blocco di spazio aereo funzionale in
questione[52].
La fase di definizione si è conclusa con la
sottoscrizione di un accordo di cooperazione firmato il 29 marzo
2010 dai quattro principali Air Navigation Service Providers di Cipro, Grecia, Italia e Malta[53].
In occasione del 6°
“BLUE MED Governing Body meeting”, svoltosi a Nicosia,
Cipro, il 27 luglio 2011, a cui hanno preso parte tutti i
rappresentanti dei Paesi comunitari coinvolti nel Progetto, un
fondamentale passo in avanti è stato fatto nella definizione dello
“State Level Agreement” relativo al progetto BLUE MED. Ciò
significa che il trattato tra Stati membri per la creazione del BLUE
MED FAB sarà firmato e breve, e comunque entro la fine dell’anno
2011.
Come detto, nel progetto BLUE MED FAB l’Italia, con l’ENAV
spa, gioca un leading role[54]. Ciò è dimostrato anche dal
recente meeting di Nicosia, nel quale si è deciso, anche con
il supporto degli Stati del blocco BLUE MED, che il nostro Paese,
nella persona del Direttore Generale dell’ENAV spa Massimo Garbini,
rappresenterà i fornitori di servizi di navigazione aerea del BLUE
MED FAB al Network Management Board, che è un organo
recentemente istituito e incaricato di svolgere attività tecnica, di
supporto, di coordinamento e di pianificazione strategica degli
ATM/ANS nel Single European Sky[55].
5. Il
Reg. (UE) n. 176/2011.
Il Reg. (CE) 550/2004, come
modificato dal Reg. (CE) n. 1070/2009, all’art. 9 bis, paragrafo 3,
stabilisce che gli Stati membri interessati da un FAB devono fornire
“informazioni adeguate” alla Commissione, alla EASA, agli
altri Stati membri e alle altre parti interessate prima della
notifica alla Commissione di un FAB[56], che danno a tali soggetti
la possibilità di formulare osservazioni.
Il Reg. (UE) n.
176/2011[57] disciplina non solo la procedura da seguire per lo
scambio di informazioni per la creazione di FABs, ma anche e
soprattutto le informazioni che gli Stati membri interessati devono
fornire “per ciascun blocco funzionale di spazio aereo”
(Considerando n. 6).
Il Reg. (UE) n. 176 sottolinea, in
particolare, come le informazioni de quibus siano preordinate
a mostrare la conformità con gli obiettivi dei blocchi funzionali di
spazio aereo e ad aiutare gli Stati membri a garantire la coerenza
con altre misure relative al Cielo Unico Europeo
(Considerando n. 4).
Nel dettaglio, le informazioni da
fornire sono individuate nell’allegato al Reg. (UE) n. 176, il quale
distingue le “informazioni generali” (Parte I), da quelle di
cui al Reg. (CE) n. 550/2004 (Parte II), art. 9 bis, paragrafo 2.
Tra le informazioni generali, gli Stati membri devono indicare, inter alia, il punto di contatto per il blocco funzionale di
spazio aereo e le dimensioni definite del blocco funzionale di
spazio aereo. Altre informazioni generali riguardano gli accordi
conclusi riguardanti la creazione o la modifica del blocco
funzionale di spazio aereo (ad es., copia dei documenti che
attestano il mutuo accordo degli Stati membri interessati per creare
il blocco funzionale di spazio aereo). In ogni caso, gli Stati
membri interessati possono fare riferimento alle informazioni già
fornite alla Commissione nell’ambito dell’attuazione del Cielo Unico
Europeo (Parte I, par. 3, allegato).
Le informazioni di cui alla
Parte II dell’allegato sono raggruppate in nove categorie, e
segnatamente: 1) analisi dei valori di sicurezza del blocco
funzionale di spazio aereo; 2) uso ottimale dello spazio aereo,
tenuto conto dei flussi del traffico aereo; 3) coerenza con la rete
Europea delle rotte; 4) valore aggiunto complessivo basato su
un’analisi costi-benefici; 5) garanzia di un trasferimento fluido e
flessibile della responsabilità per il controllo del traffico aereo
fra unità dei servizi del traffico aereo; 6) garanzia della
compatibilità fra le varie configurazioni dello spazio aereo,
ottimizzando fra l’altro le attuali regioni di informazione di volo;
7) accordi regionali conclusi nell’ambito dell’ICAO; 8) accordi
regionali vigenti; 9) obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
Europea.
Nel complesso, si può affermare che tutte queste
informazioni (Parte I e II dell’allegato) sono considerate adeguate
dalla Commissione per agevolare uno scambio di vedute tra i soggetti
coinvolti in un FAB (Reg. (UE) n. 176).
Va detto però che vi
sono dei limiti al dovere di fornire le suddette informazioni: il
Reg. (UE) n. 176, infatti, stabilisce che gli Stati membri “non
devono […] fornire informazioni classificate, segreti industriali o
informazioni riservate di altra natura” (Considerando n.
3).
Sotto il profilo procedurale, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 3 e 4, par. 1, Reg. (UE) n. 176, gli
Stati membri interessati forniscono congiuntamente alla Commissione,
entro il 24 giugno 2012, le informazioni di cui all’allegato[58].
Entro una settimana dal ricevimento di siffatte informazioni, la
Commissione le “mette a disposizione” della EASA, degli altri
Stati membri e delle parti interessate per osservazioni. Le
osservazioni di tali soggetti vengono trasmesse entro due mesi dal
loro ricevimento alla Commissione, la quale “senza indugio”
le comunica, unitamente alle proprie osservazioni, agli Stati membri
interessati. Su questi ultimi non grava alcun obbligo di conformarsi
o di recepire le informazioni in questione, giacché essi hanno
(solo) il dovere di prenderle “in debita considerazione”
(Reg. (UE) n. 176, art. 4, par. 3).
Infine, è da notare come il
Reg. (UE) n. 176 in esame disciplini anche la modifica di un blocco
di spazio aereo esistente, quando vi è “un cambiamento delle
dimensioni definite del blocco funzionale di spazio aereo” (Reg.
(UE) n. 176, art. 5, par. 1). Il procedimento da seguire per la
modifica di un blocco di spazio aereo esistente prevede che almeno
sei mesi prima dell’attuazione di una modifica, gli Stati membri
interessati notifichino congiuntamente alla Commissione le modifiche
proposte e forniscano informazioni a sostegno di dette modifiche
(Reg. (UE) n. 176, art. 5, par. 2). A questo punto la procedura si
identifica con quella relativa allo scambio di informazioni di cui
al già esaminato art. 4 del Reg. (UE) n. 176, cui si rinvia.
Il
Reg. (UE) n. 176 non disciplina invece l’ipotesi in cui uno Stato
membro intenda ritirarsi da un blocco di spazio aereo. In tal caso,
le condizioni per il ritiro sono quelle dettate dall’accordo in base
al quale è stato istituito il blocco, in virtù del disposto di cui
all’art. 9 bis, par. 4, Reg. (CE) n. 550/2004.
6.
Considerazioni conclusive.
La costituzione del Cielo
Unico Europeo è in corso e per raggiungere tale importante obiettivo
l’Unione Europea si serve di diversi tools, tra i quali vanno
primariamente annoverati i blocchi funzionali di spazio aereo
(FABs).
Attraverso tali blocchi funzionali si mira a realizzare
la regionalizzazione intracomunitaria (estendibile ai paesi terzi
vicini all’Unione) del controllo del traffico aereo al fine di
superare la frammentazione nella gestione del traffico aereo, meglio
garantendo l’attuale fase di liberalizzazione del trasporto
aereo.
Il Reg. (UE) n. 176/2011 interviene a regolare la fase
antecedente (e quindi preparatoria, salvo quanto stabilito dall’art.
6 del Regolamento stesso) alla creazione di FABs. Esso, infatti,
disciplina non solo il tipo di informazioni che gli Stati membri
interessati devono fornire in relazione a ciascun FAB, ma anche la
procedura da seguire per lo scambio di tali informazioni.
Sulla
base di siffatte informazioni, destinate ad evidenziare la
conformità con gli obiettivi dei blocchi funzionali di spazio aereo,
gli Stati membri sono messi in condizione di garantire la coerenza
con altre misure relative al Cielo Unico Europeo.
In
conclusione, possiamo affermare che il Reg. (UE) n. 176 in esame, se
da un lato costituisce un importante step per rendere più
realistica la costituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo e,
mediante questi, la costituzione del Cielo Unico Europeo, dall’altro
lato rivela la estrema complessità politica e tecnica nella
creazione di FABs, atteso il ritardo con cui il legislatore
comunitario ha provveduto alla sua emanazione (cfr. Reg. (CE)
550/2004, come modificato, art. 9 bis, paragrafo 3).
Con
l’emanazione del Regolamento de qua, quello che viene
definito un “processo giuridico” mediante il quale gli Stati membri
rafforzano (recte: “devono rafforzare”) la
cooperazione fra i rispettivi blocchi di spazio aereo (Reg. (UE) n.
176/2011, Considerando n. 7) rende certamente più agevole il
compito degli Stati membri nel garantire la coerenza con altre
misure relative al Cielo Unico Europeo (Reg. (UE) n. 176/2011, Considerando n. 4).
Nell’implementare questo “processo
giuridico”, l’Italia, attraverso l’ENAV spa, ricopre già un ruolo
fondamentale, anche nell’ambito del neo istituito Network
Management Board, dove proprio il Direttore Generale dell’ENAV
spa è chiamato a rappresentare i fornitori di servizi di navigazione
aerea del BLUE MED FAB nell’attività, inter alia, di
coordinamento e pianificazione strategica degli ATM/ANS nel Single European Sky.
Ciò conferma chiaramente e consolida
il ruolo leader assunto dal nostro Paese nella fase decisiva,
qual è l’attuale, della concreta attuazione dei blocchi funzionali,
superando le competenze nazionali dei singoli service provider.
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[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, Cielo unico europeo II: verso un
trasporto aereo più sostenibile ed efficiente, COM (2008) 389
def., 25 giugno 2008, par. 1.
[2] Cfr. Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento, La creazione del cielo
unico europeo, COM (1999) 614 def., 1 dicembre 1999.
[3] Per
l’implementazione del progetto SESAR è stata costituita un’impresa
comune detta “impresa comune SESAR”: v. Reg. (CE) n. 219/2007 del
Consiglio del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di
un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova
generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), come
modifica dal Reg. (CE) del Consiglio n. 1361/2008 del 16 dicembre
2008. Cfr., altresì, Commissione europea, Relazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla
valutazione intermedia dell’impresa comune SESAR e sui progressi
nell’attuazione del Piano di modernizzazione della gestione del
traffico aereo in Europa, COM (2011) 14 def., 24 gennaio 2011.
Sulla interconnessione tra progetto SESAR e Functional
Airspace Blocks si v. Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo, Costruire il cielo unico
europeo mediante blocchi funzionali di spazio aereo: Relazione di
avanzamento intermedia, COM (2007) 101 def., 15 marzo 2007, p.
13, par. 5.3.
[4] Sul Single Europea Sky la bibliografia
è notevole. Tra i diversi contributi si v., senza pretesa di
completezza, B. Van Houtte, The Single European Sky – EU Reform
of ATM, in AA.VV. (a cura di A. Cook), European Air Traffic
Management. Principles, Practice and Research, Aldershot, 2007,
pp. 181 ss.; A. Masutti, Il diritto aeronautico. Lezioni, casi e
materiali, Torino, 2009, pp. 379 ss.
[5] Cfr.,
in merito, A. Masutti, op. cit., p. 381.
[6] Reg. (CE) n.
549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo
unico europeo (“regolamento quadro”).
[7] Reg. (CE) n.
550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea nel cielo unico
europeo (“regolamento sulla fornitura dei servizi”).
[8]
Reg. (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel
cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”).
[9]
Reg. (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione
del traffico aereo (“regolamento sull’interoperabilità”).
[10] Reg. (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n.
552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità
del sistema aeronautico europeo.
[11] Si v. Reg. (CE)
n. 2096/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005, che
stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di
navigazione aerea (come più volte modificato: v. infra);
Reg. (CE) n. 2150/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005 recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo;
Reg. (CE) n. 1794/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che
istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di
navigazione aerea, come modificato dal Reg. (UE) n. 1191/2010
della Commissione del 16 dicembre 2010); Reg. (UE) n. 691/2010 della
Commissione del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di
prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete
e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005, cit.; Reg. (CE) n.
1315/2007 della Commissione dell’8 novembre 2007, sulla
sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e
recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005, cit.; Reg.
(UE) n. 677/2011 della Commissione del 7 luglio 2011, recante
disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni
della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del
regolamento (UE) n. 691/2010.
[12]
Comunicazione della Commissione, COM (2007) 101 def., cit., pp. 2 e
3, par. 1. Cfr., altresì, B. Van Houtte, op. cit., p. 192.
[13]
Cfr. Comunicazione della Commissione,.COM (2007) 101 def., cit., p.
5, par. 2.
[14] I blocchi funzionali di spazio aereo non sono
solo un “progetto”, ma sono una necessità: così Joint CANSO (Civil
Air Navigation Services Organisation) – ETF (European Transport
Workers’ Association) Conference, Report on Functional Airspace
Blocks, Palermo, 17-18 settembre 2004, p. 7, par. 3.2.3.
[15] I blocchi funzionali di spazio aereo “costituiscono un
elemento chiave del successo del cielo unico europeo”: così
Comunicazione della Commissione,.COM (2007) 101 def., cit., p. 3.
[16] Reg. 550 del 2004, come modificato, cit., art. 9 bis, par.
1 e 2; Comunicazione della Commissione, Prima relazione
sull’applicazione della normativa sul Cielo unico europeo: bilancio
e prospettive, COM (2007) 845 def., 20 dicembre 2007, par. 3.2,
lett. e); B. Van Houtte, op. cit., p. 193.
Una rassegna della
normativa comunitaria in materia di FAB è contenuta in Performance
Review Commission (PRC), Evaluation of Functional Airspace Block
(FAB) Initiatives and their contribution to Performance
Improvement, produced by the EUROCONTROL Performance Review
Commission upon the invitation of the European Commission DG-TREN,
final report, Brussels, October 2008, Chapter 3.
[17]
Comunicazione della Commissione, COM (2007) 101 def., cit., p. 2.
[18] Performance Review Commission (PRC), Evaluation,
cit., p. 16, par. 3.1.1 e par. 3.13.3.
[19] Il primo
Gruppo ad Alto Livello sul Cielo Unico Europeo fu istituito da
Loyola de Palacio nel 2000. Sulla base delle raccomandazioni del
Gruppo, la Commissione europea presentò, alla fine del 2001, diversi
provvedimenti legislativi che furono adottati nel marzo del 2004 dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, provvedimenti che entrarono in
vigore nell’aprile dello stesso anno. Cfr., in merito, Comunicazione
della Commissione, COM (2007) 845 def., cit., par. 1.
[20]
Performance Review Commission (PRC), Evaluation, cit., p. 16, par. 3.15.1.
[21] Sulla distinzione in parola si v.
A. Masutti, op. cit.,p. 383, nota n. 9;
[22] Sul dettaglio e
sull’intensità di detto condizionamento si rinvia all’analisi
condotta da Performance Review Commission (PRC), Evaluation,
cit., p. 16, par. 3.6.12.
[23] Reg. n. 2150/2005, cit.,
primo Considerando.
[24] Comunicazione della Commissione,
COM (2007) 845 def., cit., par. 3.3; Comunicazione della
Commissione, COM (2007) 101 def., cit., p. 7, par. 2.3. In dottrina,
v. B. Van Houtte, op. cit., pp. 183-184, 190-192.
[25] Reg. (UE)
n. 677/2011, cit., art. 2, n. 12 (e art. 11, con particolare
riguardo alle funzioni di rete).
[26] Alla stessa conclusione
sono pervenuti ETF e CANSO nella Dichiarazione congiunta adottata
nella European Conference on Functional Airspace Blocks dal
titolo FABs: what added value?, tenutasi a Parigi nei giorni
8-9 ottobre 2007.
[27] Reg. (UE) n. 677/2011, cit., Considerando n. 21.
[28] Performance Review Commission
(PRC), Evaluation, cit., p. 34, par. 4.4.8; Cfr., inoltre, C.
Debertolis, Relazione svolta in occasione del Convegno del 12 luglio
2011, organizzato dal Centro Studi Demetra e dalla Fondazione 8
ottobre 2001, tenutosi presso la Camera dei Deputati, Palazzo
Marini, Roma, dal titolo “Il sistema duale per lo sviluppo del
sistema aerospaziale” (non pubblicata).
[29] Comunicazione
della Commissione, COM (2007) 845 def., cit., par. 3.2, lett. e).
Cfr., altresì, Performance Review Commission (PRC), Evaluation, cit., p. 169, par. 7.3.6; B. Van Houtte,
op. cit., p. 193.
[30] A. Masutti, op. cit.,p. 379.
[31] Una
rassegna di tali impedimenti è riportata in Performance Review
Commission (PRC), Evaluation, cit., p. 169, par.
7.2.17, e in Joint CANSO – ETF Conference, Report on Functional
Airspace Blocks, cit., pp. ss., par. 4.2, 4.3 e 4.4.
Cfr., altresì, M. Garbini, Single European Sky e il ruolo di
ENAV, Relazione svolta al IV Corso di Formazione
Giuridico-Amministrativa - organizzato dal Centro Studi Demetra –
dal titolo Identificazione Giuridica del Comparto Aerospaziale:
Dall’ultraleggero allo Spazio, Università Roma Tre, 12-15
dicembre 2009 (non pubblicata), par. 4 del documento cartaceo.
[32] Così Performance Review Commission (PRC), Evaluation, cit., p. 169, par. 7.2.17, lett. g). Si
v., inoltre, B. Van Houtte, op. cit., p. 193.
[33] Comunicazione
della Commissione, COM (2007) 845 def., cit., par. 3.3.
[34]
Così Comunicazione della Commissione, COM (2007) 845 def., cit.,
par. 3.3. In termini, B. Van Houtte, op. cit., pp. 193-194.
Interessanti sono le considerazioni svolte dalla dottrina
statunitense (B.F. Havel - G.S. Sanchez, Restoring global
aviation’s “cosmopolitan mentalité”, in Boston
University International Law Journal, n. 29 del 2011, pp. 1 ss.,
in particolare pp. 28-29), la quale, a proposito del concetto di
sovranità nel diritto internazionale pubblico, afferma come nel
decennio post-comunista dal 1989, detto concetto sia mutato. Il
nuovo concetto di sovranità si fonda su un paradigma di interazione.
Gli Autori infatti parlano di “sovranità interattiva”. Tale scuola
di pensiero rileva poi che tale mutamento epistemologico sia passato
inosservato al diritto dell’aviazione civile internazionale. L’unico
esempio in tale senso – osservano ancora gli Autori – è
rappresentato dal mercato comune in ambito comunitario in materia di
diritto aeronautico.
[35] Joint CANSO – ETF Conference, Report
on Functional Airspace Blocks, cit., p. 7, par. 3.2.4.
[36] Comunicazione della Commissione, COM (2007) 101 def., cit.,
par. 2.2, p. 6; B. Van Houtte, op. cit., p. 194.
[37] Joint
CANSO – ETF Conference, Report on Functional Airspace Blocks,
cit., p. 7, par. 3.2.4.
[38] HLG 5, Deliver the Single
European Sky.
[39] Comunicazione della Commissione, COM
(2007) 845 def., cit., par. 4.1.3.
[40] Il Coordinatore ha
finora svolto tre relazioni intermedie sull’implementazione dei
FABs: la prima risale a dicembre 2010, la seconda è del marzo 2011,
mentre la terza è stata pubblicata nel mese di luglio 2011.
[41]
Il Comitato per il Cielo Unico assiste la Commissione nell’adozione
delle modalità di esecuzione nel contesto del Cielo Unico. Detto
Comitato può essere chiamato a dare un parere in caso di
controversia fra due o più Stati membri coinvolti in un blocco: Reg.
551/2004, cit., art. 5, par. 6.
[42] Performance Review
Commission (PRC), Evaluation, cit., pp. 181-182, par.
7.3.32-7.3.34.
[43] Reg. 550/2004, come modificato, cit., art. 9
bis, par. 1. Le 9 iniziative FAB sono le seguenti: UK-Ireland FAB;
Danish-Swedish FAB; Baltic FAB (Lithuania, Poland); BLUE MED FAB
(Cyprus, Greece, Italy and Malta); Danube FAB (Bulgaria, Romania);
FAB CE (Austria, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Czech Republic,
Hungary, Slovak Republic, Slovenia); FABEC (Belgium, France,
Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland); North
European FAB (Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Norway and
Sweden); South West FAB (Portugal, Spain).
[44] Sulla
partecipazione dei paesi terzi alla formazione di blocchi funzionali
di spazio aereo con gli Stati membri dell’Unione v. Comunicazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, The EU
and its neighbouring regions: A renewed approach to transport
cooperation, COM (2011) 415 final, 7 luglio 2011, p. 4, par.
2.1.
[45] Accordo del 13 giugno 2008.
[46] Accordo del 17
dicembre 2009.
[47] Accordo del 2 dicembre 2010.
[48]
Accordo del 5 maggio 2011.
[49] Performance Review Commission
(PRC), Evaluation, cit., p. 33, par. 4.4.1.
[50]
Performance Review Commission (PRC), Evaluation, cit., p. 116, par. 5.3.10.
[51] Cfr., sul punto, M. Garbini, Single European Skyi, cit., par. 4.1 del documento cartaceo.
[52] Così M. Garbini, Single European Skyi, cit., par.
4.1 del documento cartaceo.
[53] Cfr. Georg Jarzembowsky – The Functional Airspace Blocks System Coordinator, FAB Coordinator’s Progress Report on the Functional Airspace
Blocks, July 2011, p. 18.
[54] Performance Review Commission
(PRC), Evaluation, cit., p. 33, par. 4.4.2.
[55]
In merito, v. Press Release, BLUE MED FAB PROJECT: 6th Governing
Body Meeting, 4 agosto 2011, consultabile su internet, sul sito
web www.bluemed.aero/.
[56] Il recente Reg. (UE) n. 677/2011,
cit., all’art. 10, par. 5, stabilisce inoltre che nella fase
antecedente all’istituzione di un blocco funzionale di spazio aereo,
“gli Stati Membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea
collaborano per la formulazione di opinioni consolidate su aspetti
relativi del gestore della rete”, come definito e disciplinato agli
art. 2, n. 22, e artt. 3 e 4 dello stesso Regolamento.
[57] Reg.
(UE) n. 176/2011 della Commissione del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e
della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo.
[58]
Lo stesso termine si applica anche alle informazioni relative a
blocchi funzionali già esistenti al momento dell’emanazione del Reg.
(UE) n. 176/2011. L’art. 6 di siffatto Regolamento, infatti,
stabilisce che in relazione a detti FABs, gli Stati membri
provvedono a comunicare alla Commissione le informazioni contenute
nell’allegato al Regolamento stesso.
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(pubblicato il
20.12.2011)
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