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| n. 11-2011 - © copyright |
VALENTINA GASTALDO
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| Possibilità e limiti del potere di
negoziazione nelle procedure di scelta del promotore finanziario
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Sommario: I. Introduzione. – II. La presentazione
delle proposte e la scelta del promotore prima del terzo
correttivo. – III. I sub-procedimenti della nuova finanza
di progetto. – IV. Limiti e discrezionalità nella scelta del
promotore a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 152/2008 e
dal D.L. n. 70/2011. – V. Conclusioni.
I)
Introduzione. - Il presente saggio si propone di
individuare quali siano i limiti del potere di negoziazione nella
procedura di scelta del promotore alla luce delle modifiche
apportate, nel corso degli ultimi anni, al Codice dei Contratti
pubblici. Appare opportuno, per maggiore chiarezza espositiva,
mettere succintamente in evidenza la rapida e continua evoluzione
del quadro normativo in tema di project financing al solo
scopo di comprendere al meglio questa materia nonché di elaborare
alcune considerazioni.
Tale istituto, di derivazione
anglosassone[1], è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine
di agevolare la realizzazione di opere pubbliche che mal si
prestano, sia per l’onere finanziario sia per la complessità della
tecnica, ad essere compiute direttamente dalla pubblica
amministrazione[2]. Caratteristica essenziale dell'operazione
finanziaria consiste nel porre a carico dei soggetti promotori o
aggiudicatari, in tutto o in parte, i costi necessari alla
progettazione ed esecuzione dei lavori, assicurando loro, come unica
controprestazione, il diritto di gestione funzionale e sfruttamento
economico delle opere realizzate[3]. La pubblica amministrazione ha
la possibilità di ricorrere, così, non solo alla capacità
finanziaria dei privati, ma di fare anche appello alle loro qualità
professionali ed avvalersi di soluzioni progettuali maggiormente
rispondenti all’interesse pubblico.
Questa modalità, comparsa nel
nostro ordinamento con l’art. 11 della l. 18 novembre 1998, n. 415
(c.d. “Merloni ter”)[4] e successivamente trasfusa nel codice
dei contratti pubblici[5] ( D. Lgs. 163/06), al fine di fornire una
disciplina organica e tendenzialmente completa nell’ambito
dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione, ha
segnato la propria affermazione nel nostro ordinamento a riprova
della sempre crescente importanza assunta da tale tipologia di
operazioni. L’opera di riordino e semplificazione raggiunta dal
“codice de Lise” ha nuovamente subito rilevanti modifiche, per la
necessità di recepire le osservazioni[6] mosse dalla Commissione
Europea, dapprima con il D.Lgs. 113/2007[7] e, successivamente, con
il D. Lgs 152/08[8].
La novella contenuta nel “terzo decreto
correttivo”[9] del codice dei contratti pubblici, segna un nuovo
capitolo della tormentata vicenda dell’istituto.
Appare utile
anzitutto riepilogare sommariamente i passaggi fondamentali della
disciplina antecedente al correttivo n. 3, in modo da evidenziare le
differenze introdotte dalla nuova normativa.
Prima della novella
dottrina[10] e giurisprudenza[11] erano concordi nel ritenere che il project financing, disciplinato dagli artt. 153 e ss. del
codice dei contratti pubblici, fosse costituito da un’unica
procedura articolata in tre fasi. La prima era volta
all’individuazione della proposta del promotore ritenuta più
rispondente al pubblico interesse, attraverso una verifica della
fattibilità dell’opera, dell’analisi dei requisiti tecnici del
progetto e della realizzabilità dell’intervento. Nella seconda,
sulla base del progetto preliminare presentato dal promotore,
venivano selezionate, mediante gara e attraverso il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le due migliori
proposte. L’ultima - per l’aggiudicazione della concessione -
consisteva, infine, nella negoziazione tra il promotore e i
vincitori della fase precedente.
Uno degli aspetti problematici
di tale procedimento, cadenzato da tre potenziali gare, era
rappresentato dalla durata: la pluralità di passaggi lo sottoponeva,
infatti, ad una elevata possibilità di ricorsi giurisdizionali per
un unica procedura[12].
II) La presentazione delle
proposte e la scelta del promotore prima del terzo correttivo.
-Venendo ora ad analizzare più nel dettaglio il delicato
momento di valutazione della proposta diretta alla selezione del
promotore (art. 154), tale attività si articola in due fasi[13], tra
loro in rapporto di pregiudizialità[14].
La prima tende ad
accertare l’ammissibilità e a stabilire che non vi siano elementi
ostativi alla realizzabilità di ogni singola proposta[15]. Questo
momento valutativo implica considerazioni di ordine tecnico –
discrezionale[16], per cui le amministrazioni possono incaricare
commissioni[17] costituite al fine di esprimere un parere non
vincolante[18] in merito alle proposte presentate[19]. Superata tale
verifica e scartate le offerte ritenute irrealizzabili per ragioni
tecniche, ne potrà scaturire una graduatoria di qualità che,
tuttavia, non costituisce ancora la proposta da mettere in gara per
individuare altri eventuali concorrenti. La scelta del progetto, che
costituirà la base della successiva fase di selezione, rappresenta,
invece, il risultato di una procedura - altamente discrezionale –
scandita da due passaggi[20], l’uno volto alla scelta della
soluzione progettuale più idonea al conseguimento dell’interesse
pubblico[21]; l’altro, alla comparazione delle offerte
presentate.
In questa seconda fase è evidente che
l’amministrazione esercita una valutazione meramente
discrezionale[22], “trattandosi di un giudizio coinvolgente la
valutazione comparativa degli interessi che essa assume rilevanti in
un determinato momento storico” [23]. Si è, pertanto, nell’ambito
della tipica discrezionalità amministrativa[24], regolata dalla
disciplina generale del procedimento amministrativo per tutto ciò
che non è previsto dalla norma speciale.
Pur trattandosi di
attività in cui il margine di scelta è molto ampio, va, tuttavia,
sottolineato che, qualora l’amministrazione consideri una proposta
non rispondente al pubblico interesse, o ve ne sia un’altra più
conforme, la valutazione negativa dovrà essere motivata[25]. In
particolare, è tenuta a fornire tutte le informazioni circa la
scelta operata nonché le giustificazioni che l’hanno indotta a
preferire una offerta rispetto alle altre.
Diversamente, nel caso
in cui la pubblica amministrazione accolga la proposta, la
dichiarazione di pubblico interesse non implicherà la nascita di un
vincolo contrattuale con la stazione appaltante, ma farà sorgere in
capo alla stessa solo l’obbligo procedimentale di indire la
successiva gara alla quale il promotore rimarrà estraneo.
Va
inoltre evidenziato che tra il progetto presentato dal promotore, in
risposta all’avviso pubblico indicativo, e quello posto a base della
successiva gara, ai fini dell’individuazione del concessionario, non
debba esserci piena corrispondenza.
Dottrina [26] e
giurisprudenza[27] concordano, infatti, nel ritenere che, pur in
presenza di una proposta giudicata valida, l’amministrazione possa
suggerire le modifiche necessarie in modo da renderla più aderente
alle esigenze di pubblico interesse.
Questa facoltà,
espressamente sancita dal codice all’art. 155, è avvalorata anche da
ulteriori considerazioni. Infatti, nonostante sussista in capo al
promotore il compito di provvedere alla realizzazione dell’opera
pubblica, rimane comunque alla p.a. l’onere di assicurare, non solo
che la gara nasca sotto i migliori auspici, ma che all’esito della
stessa siano raggiunti gli obiettivi che questa si era prefissata.
In secondo luogo, seppur vero che la proposta del promotore
rappresenta solo la base per l’evoluzione della successiva gara,
tuttavia, qualora non vi siano altri concorrenti, tale offerta
risulta vincolante per il promotore e definitiva per
l’amministrazione.
Appartiene, quindi, alla fisiologia del project financing la circostanza che il progetto del
promotore sia modificato sulla base delle determinazioni delle
amministrazioni interessate.
Questi interventi, se apportati
dalla p.a. unilateralmente, possono, però, tradursi solo in lievi
“correttivi” (tali da non comportare uno stravolgimento degli
aspetti essenziali della proposta)[28], pena il mutamento delle
condizioni di partenza sulla base delle quali le imprese devono
essere valutate comparativamente dall’ente committente[29].
Fuori luogo risulta il richiamo ad una presunta violazione della par condicio, dovendosi tener conto della successiva fase di
gara a cui tutte le imprese possono partecipare adeguando la propria
proposta a quella opportunamente integrata dal promotore.
Sul
presupposto dell’estrema elasticità e informalità che caratterizza
questa fase del procedimento, la giurisprudenza amministrativa[30]
reputa che l’individuazione del promotore non sia, pertanto,
governata dalle regole dell’evidenza pubblica in senso proprio, che
entrano in gioco solo nella fase di licitazione privata. In altre
parole, tale scelta appare incompatibile con il modulo
procedimentale tipico della gara in quanto: 1) l’art. 153 non
prevede la nomina della commissione giudicatrice; 2) la valutazione
tra le proposte presentate risulta essere meramente eventuale[31];
3) nell’ambito di tale comparazione è prevista la possibilità[32]
che vengano sentiti diversi promotori[33].
Va inoltre
sottolineato come l’individuazione del promotore non avvenga sulla
base di un progetto già delineato in tutti i suoi elementi e secondo
criteri di valutazione fondati su dati certi e definiti, ma
attraverso un apporto ideativo di quest’ultimo. Il promotore non è,
dunque, un semplice appaltatore che realizza un’opera pubblica
progettata e programmata dall’amministrazione committente.
La
posizione del Consiglio di Stato[34] evidenzia, comunque, come la
procedura di valutazione del progetto, pur avendo una connotazione
informale, non si sottrae al rispetto dei principi di par
condicio, correttezza e speditezza delle operazioni concorsuali
propri del procedimento amministrativo.
Di differente avviso
parte della giurisprudenza amministrativa[35] la quale, pur
evidenziando come nella procedura di scelta del promotore vi siano
meno vincoli formali, ha sempre ribadito che si tratta di una
procedura selettiva[36] nella quale è doveroso il rispetto di tutti
i principi[37] che sono alla base delle gare pubbliche.
Anche
parte della dottrina non sembra condividere la scelta operata dal
Consiglio di Stato. Questa impostazione evidenzia, infatti, una
innegabile distorsione[38]: il riconoscimento del diritto di
prelazione nella fase di individuazione del soggetto promotore
determina l’anticipazione delle scelte più importanti nella fase pre-gara. Ne discende che il soggetto beneficiario di tale
vantaggio viene selezionato attraverso una procedura informale e non
all’esito di una fase da svolgersi nel rispetto dei valori che
presiedono alle gare pubbliche.
III) I sub-procedimenti della nuova finanza di progetto. - Appare utile riepilogare per sommi capi i passaggi fondamentali
della attuale disciplina. Il nuovo testo[39] all’art. 153, prevede
tre differenti ipotesi attraverso le quali è possibile ricorrere
all’affidamento di iniziative in project financing[40]. In particolare, due modalità alternative
contraddistinte dalla semplificazione del processo di gara, attivate
su iniziativa dell’amministrazione e una terza strada, subordinata
all’inattività della stessa, avviata su impulso di soggetti
privati.
La prima[41] (commi 1-14), considerata una variante[42]
della procedura di aggiudicazione del contratto di concessione,
comporta l’indizione di una gara per l’individuazione del
concessionario, ponendo a base della stessa, non un progetto
preliminare o definitivo, bensì uno studio di fattibilità
predisposto dall’amministrazione, relativo alla realizzazione di
lavori inseriti nei suoi atti di programmazione (ed è qui che si
recupera la peculiarità del project financing).
Le
proposte che i candidati presentano devono consistere in una
pluralità di elaborati fra i quali assumono particolare rilievo il
progetto preliminare, la bozza di convenzione ed il piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito[43]. La
pubblica amministrazione valuta le offerte, ne redige una
graduatoria e nomina promotore colui che ha presentato quella
economicamente più vantaggiosa. Successivamente, l’amministrazione
pone in approvazione il progetto preliminare redatto dal promotore
con le modalità di cui all’art. 97, approvazione che costituisce
presupposto necessario per la stipula del contratto di
concessione.
A questo punto la nuova disciplina pone due percorsi
alternativi. Se il progetto preliminare non esige variazioni
progettuali, la pubblica amministrazione procede direttamente
all’affidamento della concessione ed il promotore diventa
automaticamente aggiudicatario. Ove la proposta necessiti di
modifiche, il promotore nominato, che intende aggiudicarsi la
concessione, può, senza alcun compenso aggiuntivo, procedere in
conformità delle indicazioni della stazione appaltante. In caso di
rifiuto[44], la pubblica amministrazione ha facoltà di negoziare con
i concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle
modifiche progettuali ed economico-progettuali da apportare
all’elaborato del promotore alle stesse condizioni a lui proposte e
da quest’ultimo non accettate. Il primo dei concorrenti che esprime
il consenso acquista la qualifica di promotore e si assicura la
sottoscrizione del contratto di affidamento della concessione.
Da
quanto sopra evidenziato emerge che questo primo procedimento,
denominato anche monofasico, ancorché suddiviso in più fasi,
risulta articolato in un’unica gara, in cui tutti i concorrenti sono
posti sullo stesso piano[45]. Infatti, viene meno ogni privilegio
del promotore il quale partecipa in posizione di parità con gli
altri operatori economici e diviene tale solo all’espletamento
vittorioso della gara.
La gara unica, garantendo tutte le
esigenze di par condicio, sarebbe, pertanto, in grado di
superare le osservazioni, mosse dalla Commissione Europea[46],
inerenti alla mancata partecipazione del promotore alla prima
selezione.
Nonostante il fine della norma sia quello di ottenere
il miglior risultato possibile dalla competizione concorrenziale tra
gli operatori, tuttavia, a parere dello scrivente, questo obiettivo
potrebbe non essere raggiunto. Infatti, in questa fase eventuale di scorrimento potrebbe risultare poco conveniente per le
imprese accettare le migliorie al progetto del promotore. Così
facendo, si assumerebbero l’onere di pagare le spese sostenute da
quest’ultimo per la predisposizione dell’offerta, nonché il rischio
di eseguire un’opera anche strutturalmente diversa da quella
ideata.
Inoltre, parte della dottrina[47] assimila le censure
comunitarie mosse alla fase di scorrimento della graduatoria, in
caso di fallimento, a quelle che potrebbero essere sollevate anche
nella procedura sin qui delineata, in considerazione del rilievo
che, in entrambe le ipotesi, laddove vi siano nuove e diverse
condizioni economiche e contrattuali[48], lo scorrimento
rappresenterebbe una ipotesi di procedura negoziata non contemplata
dalle direttive.
Lo schema del decreto legislativo 152/2008,
fino ad agosto, non disciplinava procedure alternative a quella
della gara unica. In seguito, è stata prevista una differente[49]
possibilità di scelta del concessionario. Questa modalità, (c.d. procedimento bifase), presenta degli aspetti in comune con la
disciplina tradizionale, prevista dal D. Lgs 163/06, poiché non solo
scandisce la scelta del concessionario in due tempi[50], ma
reintroduce il diritto di prelazione[51] in favore del promotore.
Il bando (art. 153, comma 15), pubblicato secondo i
meccanismi[52] già esaminati per il procedimento monofase, deve
espressamente prevedere l’attribuzione al promotore[53] del diritto
di essere preferito rispetto al migliore concorrente individuato con
procedura selettiva. Dunque, la gara si svolge in due fasi. La prima
è volta all’individuazione del promotore quale presentatore della
migliore offerta. La seconda è diretta all’espletamento di una nuova
procedura selettiva[54] sulla base del progetto preliminare[55] ed
alla scelta del concessionario.
La posizione di vantaggio del
promotore si concretizza nel riconoscimento del diritto di
prelazione che questi può far valere, sempre che intenda
adeguare[56] la propria offerta a quella considerata eventualmente
più vantaggiosa a conclusione della seconda fase concorrenziale[57].
In caso di mancato esercizio della prelazione, il vincitore della
seconda procedura selettiva si aggiudica la concessione. L’evidente
scopo della doppia gara è quello di migliorare ulteriormente la
proposta del promotore.
Sebbene si avverta il tentativo del
legislatore di recepire le osservazioni della Commissione Europea,
rimane tuttavia, a parere dello scrivente, una posizione di
privilegio del promotore al quale viene riconosciuta la possibilità
di negoziare per primo con l’amministrazione, divenendo così
concessionario in caso di accettazione delle modifiche. Si dubita
inoltre che, in un regime così sfavorevole, le imprese concorrenti
abbiano un effettivo interesse a partecipare alla seconda
gara.
Le due procedure sinora esaminate sono connotate
dall’impulso dell’amministrazione che pubblica il bando di gara al
fine di individuare il promotore.
Il “terzo correttivo”
contempla, però, un’ulteriore ipotesi[58] di aggiudicazione
caratterizzata dalla possibilità per il privato, di fronte
all’inerzia dell’ente, di attivarsi di propria iniziativa per
assumere la qualifica di concessionario. Questo modello di project financing cosiddetto additivo[59] ricorre in
due differenti ipotesi. Nella prima (comma 16), la pubblica
amministrazione, una volta redatto il documento di programmazione,
non si attiva per la pubblicazione del bando di gara nel termine di
sei mesi. Gli operatori economici, nei quattro mesi seguenti,
possono presentare una proposta avente il contenuto dell’offerta,
con l’impegno a prestare cauzione nel caso in cui non venga bandita
una gara. Nei successivi sessanta giorni, l’amministrazione pubblica
un “avviso” (non un bando), contenente i criteri, in base ai quali
procederà alla valutazione dei progetti pervenuti. A seguito di ciò,
entro novanta giorni, debbono essere presentate le proposte
rielaborate alla luce dei suddetti criteri e anche le nuove
proposte.
Verificato preliminarmente il possesso dei requisiti e
individuata la proposta ritenuta di pubblico interesse,
l’amministrazione può ricorrere, in via alternativa, ad una delle
tre procedure di affidamento previste all’art. 153, comma 16 lett.
a)[60], b)[61] e c)[62] a seconda che il progetto preliminare debba,
o meno, essere modificato. Appare, anche in questo caso, di
difficile comprensione stabilire quale sia per le imprese
concorrenti l’incentivo ad avviare la procedura delineata, se non
l’aspettativa di divenire promotore. Non è, infatti, garantito alcun
rimborso per la presentazione della proposta iniziale e,
diversamente dall’ipotesi di affidamento bifase, è comunque
richiesta la partecipazione del promotore ad una gara (ex artt. 58, 143 o ex art. 153, co. 15).
La seconda ipotesi
(comma 19), così come riscritta dal D.L. n. 70/11, prevede che il
“proponente” presenti una proposta per la realizzazione di opere che
non sono comprese nella programmazione triennale o in diversi
strumenti assimilabili. Tale proposta non è più effettuata mediante
uno studio di fattibilità, ma deve contenere un progetto
preliminare, una bozza di convenzione ed il piano
economico-finanziario asseverato. In particolare, in base alla
novella introdotta dal Decreto Sviluppo, l'amministrazione, entro
tre mesi[63], ne valuta il pubblico interesse e, a pena di
inammissibilità, richiede le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Una volta inserita la proposta nella programmazione
triennale ed approvata mediante conferenza di servizi segue la
procedura concorsuale. Il progetto preliminare è posto a base della
gara alla quale partecipa anche il proponente divenuto, a questo
punto, promotore. Se ne risulta aggiudicatario un terzo, il
promotore può avvalersi del suo diritto di prelazione, assumendo la
concessione alle medesime condizioni proposte da quest’ultimo e
versando allo stesso le spese sostenute per la predisposizione
dell’offerta nei limiti del 2,5% del valore dell’investimento.
Se non lo esercita, il promotore ha, in ogni caso, diritto al
pagamento, a carico dell’aggiudicatario, delle spese sostenute per
la redazione della proposta.
La nuova disciplina, mediante la
previsione di diritti premiali in favore del proponente, ove la
proposta - ritenuta di pubblico interesse - sia posta in gara, ha,
così, in parte colmato le lacune che caratterizzavano la normativa
previgente.
IV) Limiti e discrezionalità nella scelta del
promotore a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 152/2008 e
dal D.L. n. 70/2011. – Gli ultimi interventi del legislatore
hanno ridisegnato l’istituto della finanza di progetto, riaprendo
una serie di questioni che concernono: le regole da applicare alla
procedura di individuazione del promotore, la riconducibilità o meno
di tale fase nell’alveo di una vera e propria gara ed, infine, la
possibilità di modificare la proposta del promotore rispetto a
quella originariamente presentata.
Con la nuova disciplina, ai
sensi dell’art. 153, comma 2 del Codice, lo studio di
fattibilità[64], redatto dalla pubblica amministrazione, viene ad
assumere una funzione essenziale nell’espletamento delle prime due
modalità di gara, nonché nell’individuazione dei requisiti dei
concorrenti, dei criteri di valutazione delle proposte e della loro
relativa ponderazione.
Mentre prima della novella le operazioni
di selezione del promotore dovevano essere precedute da un avviso
pubblico indicativo, caratterizzato da criteri di valutazione meno
incisivi[65] di quelli previsti per i bandi di gara, nell’assetto
normativo odierno l’iniziativa del privato si inserisce in un
contesto che assume come riferimento proprio la lex specialis pubblicata dalla p.a. La scelta del promotore avviene, quindi, sulla
base di un progetto definito in tutti i suoi elementi e ciò comporta
la piena applicabilità alla procedura in esame delle regole
dell’evidenza pubblica[66].
Si viene, pertanto, a ridimensionare
il ruolo del promotore[67] che si allontana dalla tipica figura di
soggetto che formula una proposta d’intervento per un’opera di
futura esecuzione, assomigliando, invece, ad un operatore che si
aggiudica una gara per la realizzazione di lavori già previsti nello
strumento programmatico.
L’istituto del project financing viene, così, a perdere i caratteri identificativi che lo
differenziano dall’appalto ordinario, in quanto i concorrenti sono
ora assoggettati a criteri prestabiliti e non possono più apportare
il loro contributo ideativo sin dalla fase di redazione della
proposta.
Tali regole non risultano vincolanti solo per gli
offerenti ma anche per il committente che gode di una
discrezionalità in senso tecnico. I margini di valutazione, infatti,
risultano maggiormente stringenti, in quanto la selezione delle
offerte dovrà seguire i criteri previsti dall’art. 83 del
Codice[68], nonché l’indicazione dei punteggi specifici per gli
elementi tipici[69] della proposta di project financing e il
disciplinare di gara. Dall’espresso riferimento all’offerta
economicamente più vantaggiosa ne consegue che la comparazione tra i
vari progetti sia compiuta dalla commissione.
Le considerazioni
finora svolte non valgono, tuttavia, per la terza modalità di project financing. La scelta del promotore nella procedura additiva non può essere qualificata come una vera e propria
gara, in quanto l’amministrazione, a seguito delle spontanee
iniziative dei privati, pubblica un avviso contenente solo delle
mere indicazioni, riconoscendo così ai concorrenti un ampio margine
di manovra nella redazione delle offerte.
Anche in merito alla
facoltà di modificare il progetto del promotore, si rende necessario
operare una distinzione tra i procedimenti.
Nella procedura monofasica si può presumere che l’ente committente, una volta
individuata l’offerta migliore, goda di uno spazio di
adeguamento[70] della proposta assai limitato. Le modifiche,
intervenendo a procedura di gara ultimata, rimetterebbero in
discussione le scelte compiute, alterando così la par
condicio tra i concorrenti. Tuttavia, nel caso in cui risulti
del tutto indispensabile una revisione delle iniziali condizioni di
gara, l’amministrazione sembra essere legittimata ad apportare solo
lievi correttivi.
Ad ulteriore conferma, il dettato normativo di
cui all’art. 153, c.10, lett. c, che fa riferimento a “modifiche
progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto”.
Non è data pertanto all’amministrazione la facoltà di apporre
ulteriori cambiamenti, se non quelli concordati in sede di
approvazione del progetto nell’ambito della conferenza di
servizi.
Il procedimento bifase si caratterizza, invece,
per una netta separazione tra la fase di scelta del promotore,
nell’ambito della quale l’affidamento definitivo dell’opera non
opera automaticamente, e quella successiva in cui si apre una
seconda gara tra i potenziali aggiudicatari.
Questa seconda
tipologia di project appare, pertanto, assai simile nella sua
struttura a quella delineata dalla previgente normativa.
Già in
passato la giurisprudenza[71], formatasi sotto il vigore della
disciplina precedente, aveva riconosciuto nella procedura di scelta
del promotore, caratterizzata da un ampio margine di
discrezionalità, la piena ammissibilità solo di lievi
modifiche.
Questo orientamento appare riferibile, a maggior
ragione, alla nuova disciplina che si contraddistingue per una netta
“procedimentalizzazione” delle operazioni di selezione. Infatti, la
scelta del legislatore è stata quella di far rientrare in
toto nel campo dell’evidenza pubblica anche la selezione del
promotore finanziario.
Veniamo ora alla terza ipotesi in cui il
promotore formula una proposta di intervento per prevedere un’opera
di futura realizzazione.
E’ opportuno precisare che se nelle
procedure ad evidenza pubblica l’amministrazione, predisponendo il
bando di gara, già opera una valutazione di pubblico interesse, ciò
non può dirsi nel procedimento additivo.
Infatti, solo
nella successiva fase di individuazione del progetto preliminare la
p.a. verificherà la rispondenza delle proposte pervenute al pubblico
interesse.
Vale la pena sottolineare come la discrezionalità
riconosciuta all’amministrazione in questa fase del procedimento,
già ampia nell’assetto previgente, sia divenuta ancor più estesa con
l’abrogazione dell’art. 154. La p.a. appare ora del tutto libera di
definire non solo i criteri di valutazione delle proposte, ma anche
l’eventuale ordine di priorità tra gli stessi, non essendo più
limitata dai parametri elencati dalla vecchia disciplina[72]. Si
tratta pertanto di discrezionalità amministrativa che l’ente
appaltatore avrà la facoltà, tuttavia, di autolimitare, stabilendo
criteri predeterminati, a seconda delle aspettative che essa riporrà
negli aspiranti promotori.
V) Conclusioni. – Sebbene
sia prematuro, in mancanza di pronunce giurisprudenziali, formulare
valutazioni definitive sulla nuova disciplina introdotta dal terzo
correttivo, tuttavia, pare opportuno compiere alcune osservazioni di
carattere generale.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto,
appare evidente, a parere di chi scrive, come le ultime correzioni
apportate alla disciplina del project financing non abbiano
risolto i problemi che caratterizzavano il procedimento prima
dell’entrata in vigore del terzo correttivo. Non sembra, infatti,
essere stata semplificata la procedura che, almeno per quanto
attiene all’ipotesi del c.d. promotore additivo, appare
ancora eccessivamente macchinosa ed inidonea ad attrarre
investimenti da parte dei privati. Tantomeno possono dirsi
scongiurate eventuali nuove procedure di infrazione comunitaria nei
confronti dell’Italia. Ci si riferisce, in particolare, alla seconda
e alla terza procedura di affidamento in cui viene reintrodotto,
come sopra evidenziato, il diritto di prelazione a favore del
promotore.
Alla luce dell’evoluzione legislativa, ci si chiede,
inoltre, a quali criteri guida la pubblica amministrazione si
atterrà nella selezione tra le due ipotesi, ad iniziativa pubblica,
di cui all’art. 153. In entrambi i casi, infatti, sceglie di autovincolarsi attraverso la pubblicazione di un bando di
gara, definendo in modo puntuale non solo le priorità che essa
stessa intende perseguire ma anche le modalità e i tempi di
esecuzione. E’ verosimile che l’amministrazione opti per la prima
procedura che, essendo caratterizzata da un’unica fase, garantisce
maggiore speditezza nell’espletamento della gara. Viceversa, ove
l’opera da realizzare risulti particolarmente complessa o di scarso
interesse per il privato, l’ente aggiudicatore avrà la necessità che
qualche operatore economico risponda al bando. L’incentivo del
diritto di prelazione, che caratterizza la seconda ipotesi, appare
lo strumento più opportuno per garantire la maggiore
partecipazione.
Solo la giurisprudenza potrà fare chiarezza sulle
numerose problematiche evidenziate.
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[1] Per un’analisi della finanza di progetto nei
paesi anglosassoni si veda S.L. Hoffman, The Law and Business of
International Project Finance, Cambridge University Press, 2007.
[2] Attraverso la finanza di progetto l’opera viene realizzata
con il contributo dei finanziatori e con la garanzia della
redditività dell’opera stessa, con la conseguenza che la pubblica
amministrazione non è gravata né dall’iniziativa né dagli oneri di
realizzazione dei lavori in oggetto.
[3] Così, C. Malinconico, Il project financing, in Trattato sui contratti
pubblici, a cura di M. A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli,
Vol. IV, Le tipologie contrattuali, Milano, 2008, 2610 ss.
[4] La letteratura in materia di project financing è
vastissima: tra i numerosi contributi si veda, in particolare: P.
Carrière, Finanza di progetto, in Enc. Dir. – Annali,
Milano, 2007, I, 597 ss.; S. Sambri, Project Financing. La
finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, in Trattato dir. dell’ec., diretto da E. Picozza
ed E. Gabrielli, Padova, 2006; S. Gatti, Un’introduzione al project financing e alle ragioni del suo utilizzo in Manuale del project finance, Roma, 2006; G. Fidone, Finanza di progetto. La valutazione della proposta e le scelta
del promotore, in Riv. giur. ed., 2006, 77 ss.; C.
M. Saracino, La finanza di progetto tra dialogo competitivo e
tutela della concorrenza, in Foro amm. Tar, 2006,
3116 ss.; Aa.Vv., La finanza di progetto con particolare
riferimento ai profili pubblicistici, a cura di E. Picozza,
Torino, 2005; G. De Marzo, M. Baldi, Il project financing nei lavori pubblici, Milano, II ed., 2004; Aa.Vv., Finanza
di progetto, Quaderni CESFIN a cura di G. Morbidelli, Torino,
2004; Aa.Vv., Project Financing e opere pubbliche, a cura di
G. F. Ferrari, F. Fracchia, Milano, 2004; Aa.Vv., a cura di S.
Scotti Camuzzi, Il Project financing come strumento di
realizzazione delle opere pubbliche, Milano, 2002; A.
Veronelli, Project financing, in Dig. disc. priv., Sez. com.,
Agg., I, Torino, 2000, 594 ss.; G. De Marzo, Finanza di progetto e Merloni ter., in Urb. App., 1999, 126 ss.
[5] Per un commento generale sul codice dei contratti si rinvia,
tra gli altri, a: A. Luberti, La finanza di progetto nel codice
degli appalti, in Urb. App., 2008, 694 ss.; A. M.
Balestreri, L’individuazione del promotore nel nuovo codice dei
contratti pubblici, in Riv. Trim. App., 2007, 214 ss.; L.
Fiorentino e C. Lacava, Il Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, Giornale di diritto
amministrativo, Quaderni, 15, Ipsoa, 2007; R. Garofoli,
G. Ferrari, Codice degli appalti pubblici, I codici dei
professionisti, in P. De Lise e R. Garofoli (a cura di), 2007;
Aa.Vv., Commento al codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, Torino, 2007; Vita Russo, Il project
financing, nel Trattato di diritto civile del Consiglio
Nazionale del Notariato, a cura di Perlingeri, Napoli, 2007; R. De
Nictolis, Il nuovo codice degli appalti pubblici, Roma, 2006,
528; A. Cancrini, P. Piselli, V. Capuzza, La nuova legge degli
appalti pubblici, Istituto giuridico opere pubbliche, 2006,
XIX-617; M. Greco, A. Massari, Il nuovo codice dei contratti
pubblici, Bologna, 2006, 870; M. Sanino, Commento al codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
Torino, 2006, 885; L. Fiorentino, Il codice degli appalti, in Giornale Dir. Amm., 2006, 1176 ss.
[6] La Commissione,
pur prendendo atto dell’abrogazione, da parte del legislatore
italiano, del diritto di prelazione, ha comunque ribadito la
sussistenza di una posizione di favore del promotore: “Nel corso
della procedura di attribuzione della concessione, infatti, il
promotore non è su un piede di parità con gli altri operatori
potenzialmente interessati in quanto ha il vantaggio di
partecipare ad una procedura negoziata ( fase della procedura di
attribuzione) nella quale deve confrontarsi unicamente con i
soggetti che hanno presentato le due migliori offerte nella gara
precedente ( fase 1) indetta sulla base della sua proposta”. Inoltre, la Commissione ha effettuato una seconda osservazione in
data 30 gennaio 2008 contestando “l’assenza di pubblicità a
livello comunitario degli avvisi diretti a scegliere il promotore e
il concessionario”.
[7] Il correttivo n. 2, introdotto per
ottemperare ai rilievi mossi dalla Commissione Europea, ha abrogato
il diritto di prelazione a favore del promotore perché in grado di
violare il principio della par condicio dei concorrenti.
Tuttavia, l’eliminazione di questa forma di tutela privilegiata ha suscitato numerose critiche e preoccupazioni, in quanto
avrebbe rappresentato un elemento deterrente alla presentazione di
proposte da parte del promotore. Così, A. Ilacqua, Project
financing: le modifiche. Le variazioni della disciplina: via alla
soppressione della prelazione in www.denaro.it, n. 154, 9 agosto
2008.
In dottrina, per l’inquadramento generale sul D.Lgs.
113/2007, si cfr. R. De Nictolis, La riforma del codice degli
appalti, in Urb. App., 2008, 269 ss. e, ivi, 665
ss, e Le novità normative in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ibidem, , 1061 ss.; C. Lacava, Il secondo correttivo del codice dei contratti pubblici, in Giornale Dir. Amm., 2007, 1255 ss; A. Botto, Il secondo
decreto correttivo (D. Lgs. 31 luglio 2007, n. 113), con particolare
riferimento alla finanza di progetto e alla locazione
finanziaria, Relazione al Convegno IGI, Roma, 18 settembre 2007;
M. Greco, A. Massari, Il secondo decreto correttivo al codice dei
contratti pubblici (commento al D. lgs. 31 luglio 2007, N.113), Rimini, 2007; G.Chinè, Il secondo correttivo al codice dei
contratti pubblici in Il Corriere del Merito, 2007, 1197
– 1201; M. Alesio, Appalti e contratti - Il codice dei contratti
pubblici alla luce del secondo decreto correttivo, in Comuni
d'Italia, 2007, 24 ss.
[8] Il testo integrale del Decreto
legislativo, 11 settembre 2008, n.152 avente ad oggetto: “ Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, a norma dell’art.
25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62” è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008 –
Supplemento Ordinario 227.
[9] Per i primi commenti alle
innovazioni in tema di finanza di progetto nel terzo correttivo: F.
Caringella, Il nuovo volto della finanza di progetto, in Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti, a cura
di G. Cerrina Feroni, Torino, 2011, 99 ss.; S. De
Santis – E. Di Filippo, I nuovi modelli della finanza di progetto in Cooperative e consorzi, 2/2009, 23 ss.; A. M.
Balestreri, La sequenza di regimi della finanza di progetto:
questioni vecchie e nuove sul diritto di prelazione, in Urb.
App., 2009, 525 ss.; G. Grasso, Commento all’art. 153, in Codice degli appalti pubblici e nuovo regolamento SOA, a cura
di R. Garofoli e G. Ferrari, III ed., 2009; G. Tarantini, La
finanza di progetto dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( art. 153, D.Lgs.
n. 163/2006) in federalismi.it n. 9/2009; G. Carlotti, Novità del terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti
Pubblici, D.lgs. n. 163/2006, in
www.ildirittopericoncorsi.it/leggiarticolon.php?id=607, 2009; G.
Astegiano, L’infinita riforma: il terzo decreto correttivo del
codice dei contratti pubblici, in Quaderni
amministrativi, 2009, v. in particolare 28 ss.; M. Ricchi, La
finanza di progetto nel codice dei contratti dopo il terzo correttivo, in Urb. App., 2008, 1375 ss.; Il
promotore nel codice dei contratti a seguito del terzo correttivo D.
Lgs 152/08, in www.itaca.org, 2008 ;
A. Coletta, Finanza di progetto e terzo decreto correttivo del
codice dei contratti pubblici, in www.giustamm.it, 2008;
R. De Nictolis, Le novità del terzo e ultimo decreto correttivo
del codice dei contratti pubblici, in Urb. App.,
2008, 1225 ss.; B. Raganelli, Partenariato Pubblico Privato e
opere pubbliche in Europa. La ricerca di un equilibrio tra
regole e flessibilità, in www.i-com.it Studio
i-com, ottobre 2008; M. Collevecchio, Prime riflessioni sulle
modifiche della finanza di progetto inserite nel “correttivo 3”, in www.federalismi.it, 2008; O. Forlenza, Project financing,
un sistema più complesso, in Guida al diritto, dossier
mensile, n. 9/2008, 111 ss..
[10] C. Malinconico, op. cit., 2618; M. Baldi, Il project financing, in I
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura
di R. De Nictolis, Vol. II, Milano, 2007, 203 ss..
[11] C.G.A.
Sicilia, 29 gennaio 2007, n. 7 in
www.dirittodeiservizipubblici.it .
[12] Così, M. Ricchi, Il promotore nel codice dei contratti a seguito del terzo
correttivo D. Lgs 152/08, cit., 3.
[13]
L’individuazione di queste due distinte fasi nella procedura di
valutazione della proposta era già stata operata dall’Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione del 4 ottobre
2001, n.20. Questa impostazione ha trovato accoglimento nella
giurisprudenza dei TAR, in particolare si veda: Tar, Puglia, Bari,
sez. III, 9 luglio 2004 n. 2993 in Urb. App., 2005, 103, con
nota di A. Tempesta, Project financing: la figura dell’aspirante
promotore; Tar Campania, Napoli, sez. II, 23 marzo 2004 n. 3130
in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Emilia Romagna,
Bologna, sez. II, 20 maggio 2004 n. 762 in
www.giustizia-amministrativa.it; Tar Puglia, Bari, sez. I, 9
settembre 2004 n. 3877 in TAR, 2004, I, 2262 e Tar Veneto,
sez. I, 22 dicembre 2003 n. 6266 in
www.giustizia-amministrativa.it. Un orientamento
interpretativo enfatizza il carattere unitario della procedura
(disciplinata dall’art. 37 ter), pur se articolata in più
fasi, per evidenti esigenze organizzative. Questa posizione ha
trovato la sua compiuta espressione nelle pronunce del Cons. St,
sez. V, 25 gennaio 2005 n.142, in Foro amm. CdS, 2005, 115;
Id. 20 ottobre 2004, n. 6847, in Foro amm. CdS, 2004, 2889.
In tal senso anche Tar Toscana, sez. II, 2 agosto 2004 n. 2860, cit., secondo cui la valutazione comparativa tra più
proposte, al fine di individuare quella di pubblico interesse, non
sarebbe subordinata ad una pregiudiziale verifica in ordine
all’ammissibilità di ciascuna di esse.
[14] Da questa premessa
ne discende che, se il piano finanziario non risulta in linea con le
indicazioni programmatiche della p.a., la proposta non può che
essere valutata inidonea al passaggio alla fase ulteriore, di
valutazione del pubblico interesse. Condividono tale impostazione
numerosi Autori, cfr. L. Tarantino, Sugli aspetti procedurali
del project financing in Urb. App., 2006, 113 e D. Ielo, Due puntualizzazioni del Consiglio di Stato in tema di project financing, in Urb. App., 2006, 1456. In
giurisprudenza cfr. Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2006 n. 1959 in Urb. App., 2006, 1456 ss.; Cons. St., sez. V, 19 aprile 2005
n. 1802 in Cons. Stato, 2005, I, 699; Cons. St., sez. V, 10
novembre 2005 n. 6287, in Giornale di diritto amm., 2006,
1112 ss., con nota di G. Pasquini; contra, Cons. St.,
sez. V, 20 maggio 2008 n. 2355, con nota di M. Giovannelli, Discrezionalità tecnica e amministrativa nella scelta della
proposta del promotore, in Urb. App., 2008, 1107 ss..
Secondo tale orientamento non sarebbe necessario rispettare un
ordine gerarchico delle fasi, potendosi valutare singolarmente le
proposte pervenute e scartarle se non corrispondenti ai parametri
della stazione appaltante. In tal senso anche Tar Puglia, Bari, sez.
I, 9 settembre 2004 n. 3879 in www.giustizia-amministrativa.it e Tar Toscana, sez. II, 2 agosto 2004 n. 2860 in Urb.
App. 2005, 436 ss. che esclude l’esistenza di un rapporto di
pregiudizialità tra i due momenti valutativi: lo studio di
fattibilità e la verifica di elementi ostativi rappresenterebbero
valutazioni che incidono direttamente sulla rispondenza della
proposta al pubblico interesse.
[15] A. Celeste, Finanza di
progetto. La valutazione della proposta e la scelta del
promotore, in Riv. giur. ed., 2006, 87, il quale
sottolinea come, in questa valutazione, debbano ritenersi centrali
gli aspetti economici e finanziari che costituiscono il cuore dell’operazione
[16] La discrezionalità tecnica consiste
nell’esame di fatti o situazioni sulla base di cognizioni tecniche e
scientifiche, che non sono proprie della generalità dei soggetti di
una comunità, ma sono di carattere specialistico. In questi casi, la
pubblica amministrazione non eserciterà alcun potere discrezionale;
non valuterà, infatti, alcun assetto di interessi pubblici, ma si
limiterà a compiere un giudizio utilizzando proprie competenze
tecniche. Per un panorama dottrinario in rapporto alla nozione di
discrezionalità tecnica, cfr., in generale:.; G. Spattini, Le
decisioni tecniche dell’amministrazione e il sindacato
giurisdizionale, in Riv. Dir. Proc. Amm., 2011, 133, ss;
F. Merusi, Variazioni su tecniche e processo, in Dir.
Proc. Amm., 2004, 973 ss.; A. Travi, Il giudice
amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e
vecchie soluzioni, in Dir. Pubbl., 2004, 439 ss.; F.
Agnino, Discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale:
scelta la strada della coerenza, in Urb. App., 2003, 454
ss.; A. Azzena, Spunti per una riflessione su: regole tecniche e
merito amministrativo in relazione alla possibilità di sindacato
giurisdizionale sulla discrezionalità, in Studi in ricordo di
E. Capaccioli, Milano, 1988, 600 ss.; F. Salvia, Attività
amministrativa e discrezionalità tecnica, in Dir. Proc.
Amm., 1992, 685 ss.;. Inoltre, si vedano i profili ricostruttivi
della più recente manualistica: F. Caringella, Manuale di diritto
amministrativo, Padova, 2007, 953 ss.; V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2008, 279 ss.; F.
Cintoli, Giudice amministrativo, tecniche e mercato, Milano,
2005; R. Villata, L’atto amministrativo, in Mazzarolli ed
altri, Diritto Amministrativo, vol. I, Bologna, 2005, 775
ss.; F. Cangelli, Potere discrezionale e fattispecie
consensuali, Milano, 2004; M. S. Giannini, Diritto
Amministrativo, vol. II, Milano, 1993, 54 ss..
[17] Secondo
D. Ielo, cit., 1464; A. Celeste, cit., 88; G.
Pasquini, cit., 1114 la commissione eventualmente nominata
per la valutazione comparativa delle proposte, ha natura
tecnico-consultiva e l’amministrazione può disattendere,
motivatamente, le conclusioni da questa evidenziate.
[18]
Secondo Cons. St., sez. V, 10 novembre 2005 n. 6287, cit.;
Cons. St., sez. V, 4 maggio 2004 n. 2734, in Giur. It., 2004,
1733 e Tar Veneto, sez. I, 22 dicembre 2003 n. 6266, in Contratti
Stato e enti pubbl., 2004, 80. Il ruolo delle commissioni,
diverso da quello delle commissioni giudicatrici di una gara
pubblica, è di natura meramente istruttoria concretandosi in un
apporto di carattere interno ed ausiliario rispetto alla decisione
finale che resta espressione della più pura discrezionalità
amministrativa.
[19] La legittimità di tale prassi è stata
affermata anche dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con
nota dell’ufficio affari giuridici n. 37191, in cui viene confermato
che, al fine della valutazione delle proposte, le amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi di supporti tecnici, anche
attraverso la nomina di commissioni.
[20] In questo senso D.
Ielo, cit., 1463.
[21] Tale dichiarazione non fa sorgere
alcun vincolo di tipo contrattuale a carico della p.a., ma ha come
effetto quello di validare il progetto del promotore come
rispondente agli interessi dell’amministrazione, determinando un
obbligo procedimentale a carico della stessa.
[22] Condividono
questa impostazione, tra gli altri, M. Giovannelli, cit., 1113; L. Tarantino, cit., 113; P. Fava, Diritto di
prelazione senza rispetto dei principi dell’evidenza pubblica?, Urb.
App., 2006, 456 ss.; F. Manfreda, La disciplina italiana
del project financing: profili ricostruttivi in
www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/5806. In giurisprudenza:
Cons. St., sez. V, 8 febbraio 2011 n. 843 in Foro
Amm.-C.d.S., 2011, II, 445, Cons. St., Ad. Plen., 15 aprile 2010
n. 2155 in Urb. App., 2010, 964; Cons. St., sez. V, 28 maggio
2010 n. 3399, Cons. St., sez. V, 22 giugno 2010 n. 3888, Tar,
Puglia, Bari, sez. I, 23 maggio 2006, n. 1946 in
www.leggiditalia.it; Tar, Sicilia, Catania, sez. , 2006, n.
2193 ivi, 2006, 3675; Cons. St., sez. V, 10 novembre 2005 n.
6287, cit.; Tar, Puglia, Bari, sez. III, 9 luglio 2004 n.
2993 cit. e sez. I, 9 settembre 2004 n. 3877 in Urb. App., 2005, 435; Tar, Sicilia, Palermo, sez. II, 30 giugno 2004 n.
1358 in Foro amm.-Tar, 2004, 1864 che riconosce ampia
discrezionalità alla p.a. nella scelta del promotore in quanto tale
fase “ha una connotazione informale che la differenzia profondamente
dalle procedure di evidenza pubblica”; contra, Tar Toscana,
sez. II, 2 agosto 2004 n. 2860 cit.
[23] Così: Tar
Puglia, Bari, sez. I, 5 aprile 2006 n. 1117, in Riv. Amm.
Appalti, 2006, 161.
[24] La discrezionalità amministrativa
consiste nella facoltà di scelta fra più comportamenti
giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico
e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere
esercitato. Si segnalano nella letteratura più recente: G. Bottino, Equità e discrezionalità amministrativa, Milano, 2004; F.G.
Scoca, Sul trattamento giurisdizionale della discrezionalità,
in V. Parisio, Potere discrezionale e controllo giudiziario,
Milano, 1999, 107 ss.; C. Marzuoli, Discrezionalità
amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, in V.
Parisio (a cura di), Potere discrezionale e controllo
giudiziario, Milano, 1999, p.71 ss; V. U. Zuballi, Il
controllo della discrezionalità, in V. Parisio, Potere
discrezionale e controllo giudiziario, Milano, 1999, 147 ss.; F.
Ledda, Determinazione discrezionale e domanda di diritto in Studi, in onore di F. Benvenuti, Modena, 1996, 1413
ss.; A. Pubusa, (voce) Merito e discrezionalità
amministrativa, in Dig. disc. pubbl. vol. IX, 1994, 401
ss.; G. Barone, (voce) Discrezionalità. I) Diritto
amministrativo, in Enc. Giur. vol. IX, 1989; G. Pastori, Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Foro Amm., CDS, 1987, 3165 ss.; L. Benvenuti., La
discrezionalità amministrativa, Padova, 1986; M.S. Giannini, Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Concetto
e problemi, Milano, 1939.
[25] La giurisprudenza, che
considera la scelta compiuta dall’amministrazione come espressione
dell’esercizio di un’amplissima discrezionalità, ritiene assolto
l’onere di motivazione attraverso una valutazione generica, unitaria
e globale della proposta, tenendo conto dei profili indicati
dall’art.154 del Codice dei contratti. Ex multis, Tar Puglia,
Bari, sez. I, 9 settembre 2004 n. 3879, cit.
[26] P.
Fava, cit., 459;
[27] Tar Campania, sez. I, 17 giugno
2004 n. 9571 in Foro amm.-Tar, 2004, 1779; Tar Toscana, sez.
II, 18 luglio 2002 n. 1547 in Riv. giur. ed., 2003, I, 236;
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 2 luglio 2001 n. 4729 in TAR, 2001, I, 2087;
[28] Secondo P. Fava, cit.,
459, ogni altra modifica sostanziale (riguardante anche il piano
economico-finanziario) va concordata con il promotore e sottoposta
ad una verifica di compatibilità. Pertanto, il privato proponente
che non si adegui alle richieste formulate, si espone al rischio di
una pronuncia di non rispondenza della propria proposta al pubblico
interesse.
[29] Tar Calabria, sez. I, 23 febbraio 2004 n. 449 in TAR, 2004, I, 1583; Tar Emilia Romagna, sez. II, 20 maggio
2004 n. 762, cit.;
[30] Si veda Tar Puglia, Bari, sez. I,
5 aprile 2006 n. 1117, cit. e Cons. St, sez. V, 29 gennaio
2007 n. 7, in Arch. giur. oo. pp., 2007, 314, secondo cui
“l’esame delle proposte e la scelta del promotore non sono vincolati
per legge alle rigide forme dell’evidenza pubblica”.
[31]
Qualora non si provveda alla nomina di una commissione tecnica, alla
valutazione, di cui all’art. 154, provvede il responsabile del
procedimento, ovvero il soggetto istituzionalmente preposto ad
esprimere la volontà dell’amministrazione. In tal senso cfr. Tar
Sardegna, sez. I, 18 settembre 2008, n. 1783, in Foro amm.
Tar, 2008, 2612 e Tar Lombardia, Milano, sez. III, 5 giugno
2006, n. 1313, in Foro amm. Tar, 2006, 1961.
[32] In tal
senso, Tar Puglia, Bari, sez. III, 12 maggio 2004 n. 2993, cit., secondo cui la pubblica amministrazione ha la facoltà
di audizione degli aspiranti promotori e non l’obbligo di sentirli.
[33] L’art 153 ha una duplice finalità: garantire alla p.a. una
miglior valutazione delle proposte presentate; consentire ai
promotori di fornire eventuali chiarimenti per una migliore
comprensione dei loro progetti.
[34] Cons. St., sez. V, 10
novembre 2005 n. 6287, con nota di R. Mangani, Pf, nella scelta
del promotore non servono le regole della gara, in Edilizia e
territorio, n. 48/2005 e M. Steccanella, Pf, sulla scelta
senza gara del promotore palazzo spada in contrasto con la corte
ue, ivi, n. 2/2006.
[35] In questo senso si veda:
Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6847 in
www.giustizia-amministrativa.it; Tar Sicilia, Palermo, sez.
II, 30 giugno 2004 n. 1358, cit.; Tar Puglia, Bari, sez. I,
19 maggio 2004 n. 3879, cit.; Tar Lombardia, Milano, sez. ,
22 giugno 2000 n. 2036 ed, in particolare, Tar Toscana, sez. II, 2
agosto 2004 n. 2860, con nota di M. Baldi, I requisiti del
concessionario e le modalità di selezione del promotore, in Urb. App., 2005, 436 ss.. Ad avviso del Collegio toscano
“la fase di scelta del promotore … dovrà rispondere ai
canoni procedimentali che connotano le vere e proprie gare per la
scelta del contraente in materia di opere e servizi pubblici”.
Sembra deporre in tal senso anche l’Unità Tecnica per la Finanza
Progetto secondo cui “formalizzare il procedimento di valutazione
delle proposte significa rendere più trasparente il processo di
valutazione in ottemperanza ai principi comunitari e nazionali
sottesi alla corretta applicazione della legge per i promotori che
si trovano ad affrontare un procedimento chiaro e trasparente”
[36] In tal senso depongono sia il dato normativo, di cui
all’art. 154, nella parte in cui prevede un esame comparativo delle
proposte presentate sia il nesso che lega la proposta del promotore
alla gara successiva.
[37] Si pensi, ad esempio, all’indicazione
dei criteri di valutazione e dei punteggi in un momento preventivo
rispetto all’apertura delle buste contenente gli elementi da
valutare.
[38] E. Tiramani, La scelta del promotore nella
procedura di project financing in
www.altalex.com/index.php?idnot=33474.
[39] Il D.L. n.
70/11 è stato convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106.
[40] Per
quanto concerne il regime transitorio del “diritto di prelazione”,
alla luce dell’abrogazione dell’istituto in parola, ad opera del D.
Lgs. 113/2007 e la sua successiva reintroduzione, attraverso il D.
Lgs. 152/2008, si veda A. M. Balestreri, La sequenza di regimi
della finanza di progetto: questioni vecchie e nuove sul diritto di
prelazione, in Urb. App., 2009, in particolare, 530 ss.
[41] Per ulteriori approfondimenti si veda M. Gentile, La
procedura “monofasica” nel nuovo project financing: prime
riflessioni, in Appalti&Contratti, 2009, 28-32.
[42] Cfr. R. Mangani, A confronto gara unica in pf e
concessioni: meno vincoli per il nuovo modello, in Edilizia e
territorio, 2008, n. 45, 6 il quale evidenzia le differenze tra
la gara unica di finanza di progetto e la concessione
“ordinaria”.
[43] Il D.L. n. 70/11 riscrive il comma 9
dell'art. 153 allargando la platea dei soggetti che possono
asseverare il piano economico, aggiungendo le società di servizi
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106,
D.Lgs. n. 385/93; inoltre, l'asseverazione può essere fornita anche
da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 L. 1966/39.
[44] In caso di mancato consenso, il promotore vanta un diritto
al rimborso, nei confronti dell’aggiudicatario, delle spese
sostenute per la predisposizione dell’offerta, entro un importo
massimo del 2,5% del valore dell’investimento, come fissato
dall’art. 153 comma 9.
[45] Così, B. Caravita di Toritto – M.
Collevecchio, Il promotore finanziario fra osservazioni della
Commissione, sentenza della Corte di Giustizia e prospettive di
riforma, in www.federalismi.it, 2008, 7.
[46] Vedi supra nota 6.
[47] D. Scalera, Modifiche al Codice dei
contratti pubblici in tema di lavori pubblici a seguito del terzo
correttivo ( D.lgs 152/08), in Amministrazione in
cammino, 25.
[48] Il concorrente che accetta le modifiche
imposte dalla p.a. va a realizzare un progetto diverso sia da quello
originariamente da lui predisposto sia da quello del promotore.
[49] Cfr. M. Collevecchio, cit., 8, il quale afferma che
la previsione di una procedura alternativa ha come scopo quello di
scorgere un bilanciamento tra due esigenze difficilmente
conciliabili: “quella di recepire le osservazioni della Commissione
( di eliminare posizioni di vantaggio del promotore), con quella di
prevedere forme di incentivo per il promotore”.
[50] La prima,
tramite una selezione competitiva, è volta esclusivamente
all’individuazione del promotore dal quale acquisire il progetto
preliminare; la successiva, attraverso un miglioramento della sua
offerta, mira all’individuazione dell’effettivo aggiudicatario della
concessione, con diritto di prelazione del promotore.
[51] F.
Caringella, cit., 116. Secondo l'Autore: l'attuale
configurazione è giustificata dall'opportunità di configurare una
prospettiva "premiale", di introdurre un adeguato corrispettivo allo
sforzo progettuale che viene chiesto ai concorrenti.
[52] La
procedura di evidenza pubblica è espletata sulla base dello studio
di fattibilità e su criteri di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83, nonché sulla base
di criteri di valutazione indicati dal bando di gara.
[53] Il
promotore potrà esercitare il diritto di prelazione solo nel caso in
cui lo valuti conveniente, adattando la propria offerta a quella/e
considerata/e più vantaggiosa al termine della seconda fase
concorrenziale.
[54] Si ritiene che il promotore non debba
partecipare a tale gara in quanto l’art. 153, co. 15 non lo prevede
espressamente. Inoltre, non sarebbe di alcuna utilità far competere
il promotore con gli altri concorrenti avendo come base di gara
proprio la proposta da lui redatta. In tal proposito R. De Nictolis, Riforma del codice appalti , in Urb. App., 2009, 665,
secondo la quale i criteri di valutazione delle offerte devono
essere i medesimi nella prima e nella seconda gara al fine di
evitare uno svantaggio competitivo per il promotore che non
partecipa alla fase successiva.
[55] Il progetto preliminare è
approvato in conformità all’art. 153, comma 10, lett. c e con
l’onere del promotore di modificare il progetto ai fini
dell’approvazione.
[56] Ove siano state presentate offerte
valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore,
quest’ultimo ha la possibilità, entro 45 giorni, di adattare la
propria proposta a quella considerata migliore aggiudicandosi, in
tal modo, il contratto. Viceversa, in caso di mancato esercizio del
diritto di prelazione, il contratto è aggiudicato al soggetto che ha
presentato la migliore offerta.
[57] Qualora non vengano
presentate offerte o queste non siano state valutate economicamente
più vantaggiose rispetto a quella predisposta dal promotore, il
contratto è aggiudicato a quest’ultimo.
[58] Il presupposto
perché possa avere inizio il procedimento additivo è che
l’opera pubblica da realizzare sia inserita nel programma annuale al
fine di avere la certezza della copertura finanziaria di una
eventuale contribuzione pubblica.
[59] Tale denominazione nasce
dal fatto che la pubblica amministrazione sceglie un percorso di
aggiudicazione che nasce su iniziativa dei privati.
[60] Nel
caso in cui il progetto preliminare necessiti di modifiche la p.a.
può indire un dialogo competitivo, ex art. 58, ponendo a base
di esso il progetto stesso e la proposta. Per ulteriori
approfondimenti si veda C. Contessa – N. De Salvo, La procedura
di dialogo competitivo fra partenariato pubblico/privato e tutela
della concorrenza, in Urb. e App., 2006, 508 e G.
Pasquini, cit.
[61] Qualora la proposta sia considerata
adeguata, la pubblica amministrazione può indire una concessione ai
sensi dell’art. 143, invitando alla gara il promotore.
[62] Se
il progetto non necessita di modifiche, si attiva la seconda gara a
cui viene invitato il promotore che gode del diritto di prelazione.
[63] La valutazione di pubblico interesse rientra nell’ambito
dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione;
pertanto, tale termine non deve considerarsi perentorio.
[64] Lo
studio di fattibilità deve identificare le principali categorie di
rischio connesse alla realizzazione e gestione del progetto e
dimostrare il livello di fattibilità amministrativa, tecnica,
economica e finanziaria del progetto. Rappresenta anche la misura
per stabilire il valore della concessione ai fini dell’applicabilità
delle regole di pubblicazione del bando sopra e sottosoglia.. Si
veda in particolare: Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture - Determinazione n. 1, del 14
gennaio 2009 - Linee guida sulla finanza di progetto dopo
l’entrata in vigore del c.d. “terzo correttivo” d.lgs. 11 settembre,
2008, n. 152 in Edilizia e territori, n. 3/2009, 21 ss.;
in dottrina: M. Ricchi, La finanza di progetto nel codice dei
contratti dopo il terzo correttivo, op. cit., 1381 ss.;
F. Lombardo, Project financing: le linee guida dell’Autorità di
vigilanza in Dritto e pratica amministrativa n.2/2009,
38.
[65] L’amministrazione non era completamente libera di
definire i criteri di valutazione delle proposte, ma era vincolata a
prescegliere nell’ambito di quelli elencati all’art. 154, decidendo
ad esempio di prevederne solo alcuni e non altri. In tal senso, E.
Mele in Aa. Vv., La disciplina dei contratti pubblici, a cura
di G. Baldi e R. Tomei, Milano, 2009, 1267 ss.
[66] Tale
tesi è affermata anche da R. Greco, La natura giuridica delle
procedure di project financing dopo il terzo decreto correttivo al
codice degli appalti in
www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2009_3Greco.htm .
[67] M. Collevecchio, cit.,6-7;
[68] In base
all’art 153, comma 4, il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa è a fondamento della scelta del promotore.
[69] Il
bando di gara prevede che l’esame delle proposte sia esteso al
progetto preliminare, al piano economico-finanziario e alla bozza di
convenzione.
[70] M. Gentile, cit,, 32.
[71] Vedi, in
particolare, nota 27.
[72] Parte della dottrina ribadisce la
validità della “sedimentazione interpretativa accumulatasi sulla
dichiarazione di pubblico interesse della previgente normativa”,
nonostante l’intervenuta abrogazione dell’art. 154 del Codice. Cfr.
M. Ricchi, La finanza di progetto nel codice dei contratti dopo
il terzo correttivo, cit.,1387-8.
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(pubblicato il
22.11.2011)
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