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| n. 11-2011 - © copyright |
STEFANO FANTINI
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| Riparto di giurisdizione e poteri di
regolazione e di vigilanza delle Autorità indipendenti*
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Sommario : 1. - Il progressivo inserimento del
giudice amministrativo nel diritto pubblico dell’economia. 2. - La
giurisdizione esclusiva sulle Autorità indipendenti nel codice del
processo amministrativo. 3. - I profili sistematici della
giurisdizione esclusiva in materia di Authorities. 4. - Il
giudice amministrativo quale “giudice dei mercati”. 5. -
Conclusioni.
1. Il progressivo inserimento del
giudice amministrativo nel diritto pubblico
dell’economia
L’argomento assegnatomi rende opportuna
un’introduzione, in prospettiva diacronica, sulla evoluzione
legislativa in tema di tutela giurisdizionale nei confronti degli
atti adottati dalle Autorità indipendenti.
E’ questa, in qualche
modo, la materia, ma forse è meglio dire il “settore” più
recentemente attribuito alla cognizione del giudice amministrativo,
ed in particolare alla sua giurisdizione esclusiva; risulta infatti
indubbio, senza necessità di ripercorrere le tappe storiche della
giustizia amministrativa, che l’area dei rapporti economici solo
marginalmente ha interessato, dal momento dell’istituzione della IV
Sezione del Consiglio di Stato e fino agli anni ’90 del secolo
decorso, la giurisdizione amministrativa.
La prima apertura
significativa si è avuta con l’art. 5 della legge n. 1034 del 1971
(c.d. legge T.A.R.) che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione
di beni e servizi, escludendo peraltro le controversie concernenti
le indennità, i canoni e gli altri corrispettivi, rimessi alla
cognizione del giudice ordinario.
Le concessioni di beni e
servizi costituiscono un primo importante ambito in materia
economica, come appare chiaro considerando il contesto ordinamentale
italiano di quell’epoca, e, del resto, anche quello attuale.
Se
si prescinde dalla disciplina del commercio di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426 [1], nel frattempo abrogata, l’ambito della
giurisdizione esclusiva si è ampliata nelle materie afferenti alla
regolazione economica a partire dagli anni ’90.
In primo luogo,
con la legge antitrust (legge 10 ottobre 1990, n. 287), il
cui art. 33, nel testo antecedente al codice del processo
amministrativo, al primo comma, disponeva apertis vebis che
«i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla
base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente
legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio» [2]; al giudice ordinario (ed in
particolare alla Corte d’Appello competente per territorio) il
secondo comma attribuisce poi la cognizione delle azioni di nullità
e di risarcimento del danno, che costituiscono una forma del c.d. private enforcement del diritto della concorrenza.
L’art.
7, comma 11, del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 [3] assegna alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i
provvedimenti adottati dall’A.G.C.M. in materia di pubblicità
ingannevole, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del
cod. civ.
In entrambe le ipotesi da ultimo enucleate il riparto
della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario
si fonda sul criterio del petitum [4].
Con l’art. 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481 è stata poi prevista la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo sugli atti adottati dalle
Autorità per i servizi di pubblica utilità; di queste è stata
istituita solamente l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Successivamente, e limitandomi ai passaggi più significativi,
l’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha previsto
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nei
confronti dei provvedimenti dell’A.G.Com.
Quindi, con l’art. 33
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo novato dalla legge 21
luglio 2000, n. 205, è stata prevista una più ampia giurisdizione
esclusiva in materia di servizi pubblici, successivamente
ridimensionata dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio
2004, n. 204, ed anche da interventi chiarificatori del legislatore.
In particolare, il dubbio si poneva con riguardo alle “controversie
afferenti alla vigilanza sul credito”, che, sulla base di una prima
lettura dell’art. 33, poteva ritenersi nozione comprensiva anche
delle sanzioni in materia creditizia [5]; sennonché l’art. 1, comma
2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in occasione della riforma del
diritto societario, ha poi confermato che spetta(va) esclusivamente
alla Corte d’Appello la giurisdizione sulle sanzioni in materia
creditizia (di cui all’art. 145 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)
e di intermediazione finanziaria (art. 195 del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58).
Il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs.
1 agosto 2003, n. 259), all’art. 9, ha confermato la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti adottati
dall’Autorità, estendendola anche su quelli emanati dal Ministero
[6].
Il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163), a sua volta, all’art. 244, comma 2, ha sancito la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle
controversie relative ai provvedimenti sanzionatori adottati
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
L’excursus che precede, pur nella tediosa elencazione che
contiene, appare però utile ad evidenziare il favor del
legislatore ad attribuire, per regola, alla giurisdizione del
giudice amministrativo la cognizione sugli atti delle Autorità
indipendenti; residua, in alcune materie, una concorrente competenza
del giudice ordinario, allorché le situazioni soggettive rilevino
nella loro dimensione strettamente privatistica, non coinvolgenti le
Autorità [7].
Si può dunque convenire con l’affermazione secondo
cui «con la legge antitrust del 1990 il giudice
amministrativo ha assunto il ruolo di giudice del “mercato”; con le
principali leggi di disciplina di settore, ha assunto in parallelo
quello di giudice dei “fallimenti del mercato” e dei regolatori del
mercato» [8].
Pur riservandoci di tornare su tale profilo,
appare, piuttosto, opportuno chiarire fin da ora come l’espressione
“fallimento del mercato” costituisca la traduzione imprecisa della
locuzione anglosassone “market failure”, che indica
l’insuccesso, la cattiva riuscita, e non già il fallimento in senso
tecnico del mercato.
2. La giurisdizione esclusiva sulle
Autorità indipendenti nel codice del processo
amministrativo
Si deve a questo punto verificare se l’art.
133 del cod. proc. amm., che disciplina le materie di giurisdizione
esclusiva, abbia apportato modifiche significative rispetto al
descritto trend legislativo.
Limitando, ovviamente,
l’esegesi alle Autorità indipendenti, occorre porre in evidenza come
l’art. 133 preveda che sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, tra
l’altro, sub lett. l), «le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli
inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca
d’Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa,
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della
legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione
vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione,
dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese
le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano
le sanzioni ai sensi dell’art. 326 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209».
Già da una prima lettura si desume che la norma, oltre ad
esprimere l’esigenza di una tendenziale unificazione delle fonti, ha
perseguito il più ambizioso obiettivo di reductio ad
unitatem, ovvero di ricondurre alla giurisdizione esclusiva (del
giudice amministrativo) i provvedimenti adottati da tutte le Authorities, compresi quelli sanzionatori, che,
precedentemente, come si è evidenziato, seguivano un differenziato
regime.
In particolare, il problema ermeneutico si pone (o,
meglio, si ripropone) con riferimento alle misure sanzionatorie
adottate dalla Banca d’Italia e dalla Consob; ed infatti per le
altre Autorità la disciplina di settore già enucleava, in linea di
massima, la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Per quanto riguarda la Banca d’Italia, si è detto
come i dubbi interpretativi posti dall’art. 33 del d.lgs. n. 80 del
1998 siano stati, prima del cod. proc. amm., superati con la
riaffermazione della giurisdizione ordinaria contenuta nell’art. 1
del d.lgs. n. 5 del 2003 (disciplinante l’ambito di applicazione
della riforma del diritto societario).
Con riguardo alle sanzioni
irrogate dalla Consob, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 33
del d.lgs. n. 80 del 1998, la giurisprudenza ha mantenuto fermo
l’orientamento secondo cui la competenza giurisdizionale a conoscere
delle opposizioni (ai sensi dell’art. 196 del testo unico
sull’intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58) avverso le sanzioni inflitte dalla Commissione ai promotori
finanziari, anche se di tipo interdittivo, spetta all’autorità
giudiziaria ordinaria; attraverso un’interpretazione sistematica
anche dell’art. 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 si
è dunque continuato a dare prevalenza alla previsione dell’art. 195,
commi 4 e seguenti, del t.u. sull’intermediazione finanziaria [9].
Essenzialmente, da tale giurisprudenza è inferibile l’affermazione
del carattere di specialità degli artt. 195 e 196 del d.lgs. n. 58
del 1998, deroganti alla previsione generale dell’art. 33 del d.lgs.
n. 80 del 1998.
Sennonché l’art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e l’art. 195 del
d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u. delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria) sono stati, da ultimo, abrogati
dall’art. 4, comma 1, rispettivamente nn. 17 e 19, dell’allegato 4
al cod. proc. amm. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), a decorrere dal
16 settembre 2010 [10].
L’orientamento giurisprudenziale
precedente non appare dunque più condivisibile nel nuovo assetto
ordinamentale prefigurato dalla norma “catalogo” [11] sulla
giurisdizione esclusiva.
Ed invero l’art. 133 del codice ha una
portata generale, nel senso che il suo ambito oggettivo di
applicazione si estende a tutti i provvedimenti, compresi quelli
sanzionatori, adottati dalle Autorità indipendenti in esso
espressamente contemplate, e cioè la Banca d’Italia, la Consob,
l’A.G.C.M., l’A.G.Com., l’Autorità per l’energia elettrica ed il
gas, l’A.V.C.P., la C.O.V.I.P. (Commissione di vigilanza fondi
pensione), la neo-istituita Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione [12],
l’I.S.V.A.P. (con riguardo a quest’ultimo, la giurisdizione
esclusiva comprende anche le sanzioni amministrative pecuniarie, di
cui all’art. 326 del codice delle assicurazioni private, di cui al
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Non sembrano dunque più
permanere, con riferimento ai provvedimenti adottati dalle Autorità
suindicate, spazi per la giurisdizione del giudice ordinario; ciò in
quanto le deroghe esistenti in materia bancaria e mobiliare sono
state abrogate dal cod. proc. amm., che ha realizzato un ampliamento
dell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Si può dunque a buona ragione sostenere che
l’estensione dell’ambito della giurisdizione esclusiva a tutte le
Autorità indipendenti ed ai loro provvedimenti costituisca la
maggiore innovazione contenuta in questa parte del cod. proc. amm.
Si impongono peraltro, a questo punto, due precisazioni
ulteriori.
La prima riguarda la clausola espressa di esclusione
dalla giurisdizione amministrativa delle controversie aventi ad
oggetto provvedimenti inerenti ai rapporti di impiego privatizzati
con le Authorities, che è conforme alla disciplina generale e
non richiede dunque considerazioni di ordine sistematico.
La
seconda concerne la complessa e controversa tematica delle azioni
risarcitorie proposte nei confronti delle Autorità per omessa
vigilanza; anche in tale evenienza la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo cede il passo a quella del giudice ordinario.
Non risulta infatti scalfito dalla esaminata riforma attuata dal
cod. proc. amm. l’indirizzo giurisprudenziale, favorevole alla
cognizione del giudice ordinario, formatosi sulle pretese
risarcitorie avanzate dai risparmiatori nei confronti della Consob
per violazione degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato
mobiliare, e fondato su due complementari argomenti, convergenti
nell’escludere che si verta in materia di servizi pubblici : la
considerazione che si tratti di “controversie meramente risarcitorie
che riguardano il diritto alla persona od a cose” (non attribuite
alla giurisdizione esclusiva già dall’art. 33, comma 2, lett. e, del
d.lgs. n. 80 del 1998) [13], e, soprattutto, la più rigorosa
definizione di “servizio pubblico” dovuta alla già ricordata
sentenza “manipolativa” della Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204
[14], che ha dichiarato, come noto, costituzionalmente illegittimo
l’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 nella parte in cui prevede che
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici
servizi, ivi compresi quelli», anziché «le controversie in materia
di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi,
escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di
un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato
dalla legge n. 241 del 1990, ovvero ancora relative all’affidamento
di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti
del gestore».
Così perimetrata la nozione di servizio pubblico,
per rimanere al caso prima ricordato, la pretesa dei risparmiatori
nei confronti della Consob non rientra nella giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, difettando un’Amministrazione che agisce
esercitando il suo potere autoritativo; in particolare, mentre nei
confronti dei “soggetti abilitati” l’Autorità di vigilanza esercita
una serie di poteri diretti ad assicurare che i loro comportamenti
siano «trasparenti e corretti» e la loro gestione sia «sana e
prudente» (cfr. artt. 5 e 91 del d.lgs. n. 58 del 1998), onde le
loro posizioni soggettive si configurano alla stregua di interessi
legittimi, al contrario nei confronti dei risparmiatori la Consob
non esercita alcun potere, sì che gli stessi sono titolari di un
diritto soggettivo, che si assume violato da un comportamento
illecito [15].
Si potrebbe obiettare che la giurisprudenza ha
escluso dalla giurisdizione esclusiva le domande risarcitorie da
omessa vigilanza della Consob in quanto non rientranti nella materia
dei “servizi pubblici”, mentre, attualmente, deve tenersi conto
dell’ampliato ambito della giurisdizione esclusiva sulle Autorità di
vigilanza; peraltro, anche in questa prospettiva, bene si intende
come difetta quel provvedimento autoritativo che descrive l’ambito
contenutistico della lett. l) dell’art. 133 del cod. proc. amm., e
che dovrebbe, almeno astrattamente, assicurarne la legittimità
costituzionale, proprio tenendo conto delle coordinate fissate dal
già ricordato dictum del “giudice delle leggi” [16].
E’
indubbio, infatti, che tali domande risarcitorie non sono
consequenziali rispetto ad un provvedimento amministrativo, e sono
connesse ad un comportamento omissivo dell’Autorità di controllo
rispetto alla condotta di un soggetto privato.
Ciò che occorre,
in altri termini, a giustificare la giurisdizione esclusiva anche
con riguardo alle Autorità indipendenti è la configurabilità di
“relazioni giuridiche di tipo verticale”, nelle quali «i soggetti
privati che esercitano il diritto d’impresa (soggetti regolati)
interagiscono con una o più amministrazioni pubbliche titolari di
poteri amministrativi in senso proprio (i regolatori)» [17];
diversamente, al cospetto di “relazioni giuridiche di tipo
orizzontale”, non può che postularsi la giurisdizione del giudice
ordinario.
3. I profili sistematici della giurisdizione
esclusiva in materia di Authorities
Si è dunque, nel
paragrafo precedente, cercato di porre in evidenza l’ambito della
“nuova” giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui
all’art. 133, lett. l), del cod. proc. amm.
La norma in
questione, nell’estendere la giurisdizione esclusiva, ne ha anche
realizzato una modifica contenutistica, arricchendo in modo
generalizzato la cognizione del giudice amministrativo anche delle
sanzioni amministrative, e non solo dell’attività regolatoria delle
Autorità.
Dunque, con un apprezzabile sforzo di coerenza, si è
attribuito, sia pure nei limiti delle compatibilità sistemiche, alla
giurisdizione esclusiva il sindacato sul potere di regolazione ed
anche sul potere di vigilanza, che è connesso, ma non omogeneo al
primo.
La giurisdizione esclusiva in materia di Autorità
indipendenti si atteggia alla stregua di “giurisdizione piena” [18]
con riguardo alle plurime modalità attraverso le quali si esercitano
le prerogative dell’Autorità stessa, passando dalle funzioni
latamente normative a quelle repressive.
Come appare chiaro, il
potere di vigilanza è quello che può avere come epilogo
l’irrogazione di sanzioni amministrative, la cui impugnazione
descrive un background processuale ben diverso da quello che
caratterizza gli atti di regolazione.
Non a caso, dunque, l’art.
134 del cod. proc. amm., alla lett. c), prevede che nelle
controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie, comprese
quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti, la
giurisdizione amministrativa è estesa al merito.
Si tratta di una
nuova (seppure già talora sperimentata in via pretoria, anche in
forza di quanto disposto dall’art. 31 della legge n. 287 del 1990
[19]) ipotesi di giurisdizione di merito, finalizzata ad attribuire
al giudice amministrativo gli stessi poteri di rideterminazione
della entità delle sanzioni che l’art. 23 della legge n. 689 del
1981 attribuisce al giudice ordinario in sede di giudizio di
opposizione all’ordinanza-ingiunzione [20].
La lettura in
combinato disposto degli artt. 133, lett. l), e 134, lett. c), ha
indotto qualche commentatore a parlare di una “giurisdizione
amministrativa assoluta”, che «cumula ed esaurisce in sé la
cognizione su tutte le modalità di tutela nei confronti dell’uso
autoritativo del potere in quei particolari settori [e] positivizza
… al tempo stesso la fisionomia di un plesso giurisdizionale
ritenuto così specializzato da essere in grado di esercitare in via
surrogatoria tipici poteri di amministrazione attiva, come quello di
rideterminare le sanzioni pecuniarie irrogate dalle autorità di
garanzia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei
mercati affidati alla loro cura» [21].
4. Il giudice
amministrativo quale “giudice dei mercati”
L’esposizione
precedente pone in chiara evidenza come, ancor più a seguito del
codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo sia il
giudice delle potestà pubbliche regolatorie e dell’attività di
vigilanza sulle Autorità indipendenti, con esclusione, ovviamente,
di quelle che prima si sono definite le “relazioni giuridiche di
tipo orizzontale”, ovvero, con terminologia più risalente, delle
situazioni giuridiche soggettive afferenti a rapporti
paritetici.
La natura e la rilevanza di tali controversie
giustifica un regime processuale “abbreviato”, enucleato dall’art.
119 del cod. proc. amm., con la previsione anche di una competenza
funzionale inderogabile disciplinata dall’art. 14 dello stesso
codice.
Ma, al di là dei profili di rito, i problemi più
complessi attengono al tipo di sindacato consentito al giudice
amministrativo quale “giudice del mercato”, o, meglio “dei mercati”,
ed in particolare delle Autorità che presiedono, in diversa misura,
alla tutela della concorrenza, che costituisce l’elemento
fondamentale di un mercato libero.
Tale questione non può non
tenere conto del fatto che vengono sottoposti alla cognizione del
giudice amministrativo atti provenienti da organi amministrativi,
secondo la più corretta lettura, ma peculiari per posizione e
funzione, caratterizzati da indipendenza ed elevata competenza
tecnica; dal punto di vista sostanziale, i provvedimenti delle
Autorità hanno spessa la natura di decisioni amministrative, che
esaminano comportamenti (spesso anticoncorrenziali) ed applicano
sanzioni, piuttosto che essere finalizzati alla cura concreta
dell’interesse pubblico [22].
Ciò conferma l’importanza di quanto
si è in precedenza osservato circa la “pienezza” della giurisdizione
esclusiva in questa materia, in cui effettivamente coesistono
diritti soggettivi ed interessi legittimi, ma anche l’esigenza,
soddisfatta dal cod. proc. amm., che la giurisdizione si apra al
sindacato di merito con riguardo alle sanzioni.
Il giudizio non
ha per oggetto soltanto il sindacato sulle valutazioni tecniche
sottese al provvedimento, ma, attraverso la giurisdizione di merito,
il giudice si sostituisce all’Autorità stabilendo il quantum della sanzione; la norma ha dunque inciso proprio sul potere
decisorio.
La formulazione dell’art. 134, lett. c), lascia,
peraltro, aperto un problema interpretativo delicato, con riguardo
all’ambito di tale giurisdizione di merito; occorre cioè chiedersi
se questa si estenda anche all’an della sanzione. La
soluzione più corretta, dal punto di vista sistematico, sembrerebbe
essere quella negativa, atteso che un conto è “rimodulare” una
sanzione, sostituendosi all’Autorità, ma pur sempre facendo
applicazione del parametro, anche di radicamento comunitario, della
proporzionalità (della sanzione) al disvalore del fatto accertato,
altra cosa è attribuire al giudice amministrativo l’apprezzamento
della “non meritevolezza” di una condotta, e dunque dell’opportunità
di punirla.
Resta ovviamente ferma la giurisdizione di
legittimità sulla sanzione, meno penetrante, in quanto non implica
l’esercizio del potere di valutazione e di scelta proprio
dell’Autorità.
Non priva di problemi, da sempre, è anche la
questione concernente la “intensità” del sindacato di legittimità
del giudice amministrativo. E’ nota l’evoluzione giurisprudenziale
in materia; dall’affermazione di un “sindacato di tipo debole”,
basato sulla verifica della logicità, ragionevolezza, congruità del
provvedimento [23], si è passati, senza soluzione di continuità,
alla sottolineatura che si tratta comunque di un “sindacato di tipo
intrinseco”, il quale non incontra alcun limite nell’accertamento
dei fatti [24]; il salto logico, se così può dirsi, si è avuto con
il riconoscimento di un “sindacato pieno e particolarmente
penetrante”, che «si estende sino al controllo dell’analisi
(economica o di altro tipo) compiuta dall’Autorità, potendo -il
giudice amministrativo- sia rivalutare le scelte tecniche compiute
da questa sia applicare la corretta interpretazione dei concetti
giuridici indeterminati alla fattispecie concreta in esame»
[25].
Il percorso giurisprudenziale, seppure caratterizzato da un
moto non lineare, ma pendolare, come è connaturale all’esercizio
dello ius dicere, sembra dunque approdato al risultato di
ammettere un controllo di tipo debole-forte, compatibile con
l’assetto di giurisdizione piena ed effettiva di cui si è in
precedenza parlato, ed anche rispondente alle esigenze del mercato,
il quale richiede inevitabilmente che anche le Autorità
indipendenti, svincolate dal circuito democratico, siano in qualche
modo responsabili, e cioè poste “sotto controllo”.
La
giurisdizione deve essere dunque piena ed effettiva; per il resto,
«è difficile chiedere al legislatore di stabilire una volta per
tutte se tale sindacato debba essere “debole” o “forte” e se quindi
il giudice, per riprendere la metafora invalsa nell’ordinamento
statunitense, debba mostrare “deferenza”, o, al contrario,
esercitare uno “sguardo penetrante”» [26].
5.
Conclusioni
Non è difficile comprendere come la
“accountability” delle Autorità, che si traduce nel loro
assoggettamento al controllo giurisdizionale, costituisca un
significativo impegno per il giudice amministrativo, vuoi per
l’elevato tasso di difficoltà tecnica che connota dette valutazioni,
vuoi sotto il profilo della sostenibilità del rito abbreviato per
l’organizzazione della giustizia amministrativa, vuoi ancora nella
prospettiva dell’«effetto di spiazzamento, in termini di possibile
allungamento dei tempi decisionali, a danno della altre
controversie» [27].
Ma, sul piano oggettivo, significa avere
attribuito al giudice amministrativo il grande contenzioso
economico, qualificandone la giurisdizione; in altri termini, il
giudice amministrativo ha finito per assumere un ruolo sempre più
centrale in campo economico; attraverso il giudizio impugnatorio,
egli conosce degli interessi in conflitto, e dunque delle situazioni
soggettive di cui sono titolari gli operatori coinvolti.
Il
ragionamento svolto merita, a riprova di quanto si è sostenuto,
un’ultima appendice : la configurazione quale “giudice del mercato”
giustifica, sul piano della coerenza del sistema, il fatto che siano
sottratte al giudice amministrativo le controversie aventi ad
oggetto gli atti del Garante della privacy, che l’art. 152
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 attribuisce al giudice ordinario.
Tale giurisdizione accomuna tanto l’opposizione avverso la decisione
del Garante, quanto il caso in cui l’interessato chieda tutela dei
propri diritti in materia di dati personali, quanto, ancora,
l’impugnativa dei provvedimenti generali del Garante; il fondamento
di razionalità, pur nella diversità delle fattispecie, può essere
rinvenuto nella sua configurabilità in termini di “giurisdizione
esclusiva” del giudice ordinario[28], in cui il petitum sostanziale è, pur sempre, l’accertamento della spettanza o meno del
diritto alla riservatezza [29].
Si tratta, dunque, di una
pretesa che non ha nulla a che vedere con la sfera economica, o
comunque con la regolazione pubblica del mercato, e non di una
schizofrenia del sistema nel riparto della giurisdizione sui
provvedimenti adottati delle Autorità indipendenti.
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* Relazione tenuta al Convegno su “Potere,
mercato e giudice amministrativo nella Costituzione”,
organizzato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
dal Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma, 18 novembre
2011).
[1] Il cui art. 32 prevedeva che «contro i provvedimenti
del sindaco, entro trenta giorni dalla loro notificazione, è ammesso
ricorso alla Giunta provinciale amministrativa fino a quando non sia
costituito e funzionante il tribunale amministrativo regionale».
[2] La formulazione attuale della norma contiene un rinvio alla
disciplina contenuta nel cod. proc. amm.
[3] La relativa
disciplina è oggi contemplata nell’art. 27 del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206, recante il codice del consumo.
[4] Cfr. in
argomento A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, in Sistema del diritto amministrativo italiano, diretto
da F.G. Scoca, F.A. Roversi Monaco, G. Morbidelli, Torino, 2007,
257.
[5] Proprio aderendo ad un’interpretazione estensiva
dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, il T.A.R. Lazio, Sez. I, 7
settembre 2001, n. 7236, in Foro it., 2002, III, 94, ha
affermato la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo delle sanzioni amministrative comminate dalla Banca
d’Italia agli operatori del settore creditizio, con conseguente
abrogazione tacita dell’art. 145, comma 4, del d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385, che riservava alla Corte d’Appello di Roma dette
controversie.
[6] Si è dubitato, in dottrina, della effettiva
utilità di una siffatta norma, essendo già in vigore la legge n. 249
del 1997, oltre che l’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, modificato
dalla legge n. 205 del 2000 : cfr. al riguardo F. Donati, L’ordinamento amministrativo delle comunicazioni, in Sistema del diritto amministrativo italiano, diretto da F.G.
Scoca, F.A. Roversi Monaco, G. Morbidelli, Torino, 2007, 222.
[7] Si pone, se mai, il problema inverso di verificare se
sussista la necessità della previa conclusione del procedimento
amministrativo di regolazione prima di esperire l’azione dinanzi al
giudice ordinario, pur prevalendo la tesi dell’autonomia dei rimedi;
in tale senso si è pronunciata anche Cass., Sez. Un., 4 febbraio
2005, n. 2207, in Giur. it., 2005, 1675.
[8] Così M.
Clarich, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un
modello, Bologna, 2005, 188-189.
[9] Cfr. in termini Cons.
Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6474, in Foro amm., CDS, 2007, 3511, nonché Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004, n. 13703, in Foro amm., CDS, 2004, 2004, ed, ancora, Cass., Sez. Un., 11
febbraio 2003, n. 1392, in Banca borsa tit. cred., 2004, II,
292.
[10] In via consequenziale sono stati abrogati dall’art. 4,
comma 1, n. 35, dell’allegato 4 al cod. proc. amm. anche i commi 5 e
6 dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che aveva
attribuito alla giurisdizione amministrativa, non ulteriormente
qualificata, i provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del
risparmio e mercati finanziari adottati dalle varie Autorità
implicate (Banca d’Italia, Consob, ISVAP, COVIP, A.G.C.M.)
[11]
Secondo la definizione di R. Chieppa, Il codice del processo
amministrativo, Milano, 2010, 645 ss.
[12] Di cui all’art.
13 della legge 27 ottobre 2009, n. 150.
[13] In termini Cass.,
Sez. Un., 2 maggio 2003, n. 6719, in Giust. civ., 2003, I,
1488.
[14] In Giur. cost., 2004, 2181.
[15] Cfr. in
termini Cass., Sez. Un., 29 luglio 2005, n. 15916, in Giur. it., 2005, 2395.
[16] Si veda, in argomento, anche M. Mazzamuto, Il processo amministrativo, a cura di A. Quaranta e V.
Lopilato, Milano, 2011, 1088, il quale osserva, nella prospettiva di
fondo dell’inutilità della giurisdizione esclusiva, che la Corte
cost. ha posto dei limiti alla discrezionalità del legislatore «nel
senso che non ogni materia può essere attribuita a tale
giurisdizione, ma soltanto quelle nelle quali l’amministrazione
agisce come “autorità” e vi sia un intreccio tra le situazioni
giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo».
[17]
Così M. Clarich, Autorità indipendenti, cit., 193.
[18]
A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice
amministrativo, II, Padova, 2001, 504.
[19] Cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199, in Giur. it., 2002,
1957.
[20] Merita segnalare che il correttivo al cod. proc. amm.
in questi giorni approvato, estende tale giurisdizione di merito
anche sulle sanzioni alternative (alla pronuncia di inefficacia del
contratto) di cui all’art. 123 dello stesso codice.
[21] Così F.
Lattanzi, Commento all’art. 133, in Codice del processo
amministrativo (a cura di R. garofoli, G. Ferrari), tomo III,
Roma, 2010, 1803-1804.
[22] Cfr. in argomento F. G. Scoca, Giudice amministrativo ed esigenze del mercato, in Dir.
Amm., 2008, 263 ss.
[23] Cfr. in argomento Cons. Stato, Sez.
VI, 18 giugno 2002, n. 5156, in Foro amm., CDS, 2002, 2505.
[24] Così Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004,n. 926, in Foro
it.,2004, III, 6.
[25] Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio
2007, n. 515, in Foro amm., CDS, 2007, 594.
[26] In
termini G. Napolitano, Il grande contenzioso economico nella
codificazione del processo amministrativo, in Gior. dir.
amm., 2011, 682.
[27] Così, ancora, G. Napolitano, op.
ult. cit., 681.
[28] Si veda, in argomento, F. Figorilli, Giurisdizione piena del giudice ordinario e attività della
pubblica amministrazione, Torino, 2002, 300.
[29] Si tratta,
tra l’altro, di un diritto fondamentale di libertà, come evidenzia
G. Verde, Autorità amministrative indipendenti e tutela
giurisdizionale, in Funzione ed oggetto della giurisdizione
amministrativa. Nuove e vecchie questioni, a cura di G.
Morbidelli, Torino, 2000, 9.
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(pubblicato il
21.11.2011)
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