La Commissione parlamentare di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale
premesso che è in corso di svolgimento un’inchiesta sul funzionamento delle strutture sanitarie deputate alla cura dei disturbi mentali;
viste le risultanze delle articolate attività istruttorie svolte, in tale ambito, in relazione agli Ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui quello di Montelupo Fiorentino;
valutate, in particolare, le motivazioni dell'ordinanza adottata dal Sindaco di Montelupo Fiorentino in data 11 marzo 2009 ed acquisita agli atti di inchiesta, in relazione alla condizione di sovraffollamento e degrado igienico sanitario dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino;
considerate, altresì, le risultanze delle tre visite ispettive a sorpresa svolte, tra il 22 luglio 2010 e il 21 luglio 2011, presso il predetto OPG da parte di delegazioni della Commissione;
valutate, inoltre, le risultanze della documentazione, acquisita agli atti di inchiesta, relativa ai più recenti controlli igienico-sanitari svolti presso il suddetto OPG dalla competente Azienda sanitaria locale;
ritenuto che, in base ad approfondita valutazione di tutto il concordante materiale istruttorio precedentemente citato, le condizioni igienico-sanitarie, clinico-assistenziali e strutturali, nelle porzioni di struttura più avanti specificate, sono tali da recare pregiudizio a diversi diritti costituzionalmente garantiti dei pazienti ricoverati: segnatamente il diritto a modalità di privazione della libertà non contrarie al senso di umanità; il diritto fondamentale alla salute; il diritto all'incolumità;
considerato che la descritta situazione è tale da vanificare, almeno in parte, la fruttuosità dell'inchiesta parlamentare, in quanto, con ragionevole grado di certezza, a causa della stessa si determineranno, si protrarranno, o si aggraveranno, lesioni a diritti costituzionalmente garantiti, e ciò prima ancora che il Senato della Repubblica sia in condizione di intervenire con gli atti legislativi o di indirizzo indicati in sede di relazione conclusiva dalla Commissione;
preso atto del dictum della Corte Costituzionale, che in epoca oramai risalente ha chiarito che "le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente: e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell’infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze";
considerato altresì che, a fronte della rilevata sussistenza di un grave periculum in mora, che involge posizioni giuridiche incomprimibili, non è ravvisabile la necessità di soffermarsi sui profili del fumus delicti, essendo peraltro estranea alla missione istituzionale della Commissione l'attività di accertamento dei reati, spettante ad altro Potere dello Stato;
ritenuto che, nella fattispecie, deve essere disposto un provvedimento di sequestro con sotteso ordine di sgombero delle porzioni di struttura più avanti specificate, dalla cui libera disponibilità e perdurante operatività deriverebbe causazione, aggravamento o protrazione delle suddette lesioni a diritti costituzionalmente garantiti;
ritenuto, altresì, che il termine per lo sgombero vada fissato, in esito alla comparazione di tutti gli interessi coinvolti, con prevalenza del profilo di tutela della salute, dell'incolumità e della dignità dei pazienti, in maniera diversificata e gradata in relazione alla gravità delle deficienze sussistenti nelle varie porzioni di struttura;
considerato che gravi ed estremamente preoccupanti sono le carenze riscontrate nella sala adibita alle contenzioni, che è priva di idonei strumenti di monitoraggio a distanza e di segnalazione delle emergenze da parte del soggetto coercito; nonché irraggiungibile in maniera sollecita ed autonoma dal personale sanitario, essendo le chiavi di accesso nella esclusiva disponibilità del personale penitenziario;
considerato che gravi ed estremamente preoccupanti sono le condizioni di degrado di larga parte della sezione "Ambrogiana", per la simultanea sussistenza di deficienze strutturali, igienico-sanitarie e clinico-assistenziali, che hanno indotto la stessa Amministrazione penitenziaria a talune dichiarazioni di inagibilità, che tuttavia appaiono del tutto insufficienti, per quantità e qualità dei provvedimenti adottati, a garantire la tutela dei succitati diritti delle persone ristrette;
considerato che gravi e preoccupanti sono le condizioni di degrado di tutte le altre sezioni attualmente operative, patentemente sprovviste dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le strutture psichiatriche;
valutata la radicale inottemperanza, estesa a tutti i locali dell'OPG, alla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi di incendio;
ritenuto, pertanto, che vadano altresì impartite disposizioni cautelari per una sollecita conformazione alla normativa vigente in materia, rispettivamente, di requisiti minimi e prevenzione dei rischi di incendio;
visto l'articolo 82 della Costituzione;
visto l’articolo 1 della Deliberazione istitutiva della Commissione;
visto l'articolo 162, comma 5, del Regolamento del Senato della Repubblica;
visti gli articoli 11 e 15 del Regolamento della Commissione;
visti gli articoli 328, 437 e 591 del Codice penale;
visti gli articoli 259 e 321 del Codice di procedura penale;
vista la deliberazione adottata dalla Commissione nella seduta plenaria del 5 ottobre 2010;
udito l'avviso dei relatori dell'inchiesta sulla salute mentale e il conforme parere dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 28 giugno 2011;
vista la relazione conclusiva delle indagini sugli Ospedali psichiatrici giudiziari, approvata in data 20 luglio 2011 e da intendersi qui integralmente trascritta;
DISPONE
il sequestro dei seguenti locali dell'OPG di Montelupo Fiorentino:
• sala contenzioni (III^ Sezione, piano terra, Padiglione "Pesa"), con immediato sgombero e ridislocazione delle persone eventualmente colà coercite, che dovrà avvenire con modalità tali da preservare l'incolumità dei coerciti e degli astanti;
• sezione "Ambrogiana", limitatamente alle celle n. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 19, ubicate al piano terra, e alle celle n. 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 42, ubicate al primo piano; dette celle dovranno essere sgomberate nel termine perentorio di 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento;
DISPONE
che in esito agli sgomberi la Commissione sia informata senza indugio in merito alla destinazione dei singoli pazienti ricoverati;
DISPONE
l'effettuazione di immediati interventi per conformare tutte le sezioni alla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi da incendio, interventi da completarsi comunque entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dall'emissione del presente provvedimento;
DISPONE
l'effettuazione, da completarsi entro e non oltre 180 giorni dall'emissione del presente provvedimento, di interventi per conformare tutte le sezioni alla normativa nazionale e regionale in merito di requisiti minimi per le strutture riabilitative psichiatriche;
AVVERTE
che ogni inottemperanza alle disposizioni testé date sarà denunciata all'Autorità giudiziaria, quale violazione degli articoli 328, 437, 591 e 650 C.P.;
AVVERTE
che decorsi infruttuosamente i termini per gli interventi conformativi sarà adottato un provvedimento di sequestro esteso all'intera struttura;
NOMINA
quale custode il Direttore penitenziario pro tempore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario;
MANDA
per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute;
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga notificata, a cura di Ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute, nelle mani del Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario; nonché, anche mediante fax, al Ministro della Giustizia; al Ministro della salute; all'Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana; al Prefetto di Firenze; al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze;
DISPONE
che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale del Senato della Repubblica, nella sezione dedicata alla Commissione.
Il Presidente della Commissione
Roma, 26 luglio 2011