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| n. 10-2011 - © copyright |
ROBERTO GIOVAGNOLI
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| Sistemi di realizzazione delle opere
pubbliche e strumenti di finanziamento: dall’appalto pubblico al
partenariato pubblico privato*
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Sommario: 1. Il crescente interesse per gli
strumenti di realizzazione delle opere pubbliche diversi
dall’appalto classico - 2. I problemi aperti delle nuove forme
negoziali - 2.1. Il rischio dell’abuso - 2.2. Le necessità di
procedure di affidamento connotate da una maggiore flessibilità -
2.3. La modifica delle condizioni contrattuali - 3. Il principio di
tipicità degli strumenti di realizzazione delle opere pubbliche e il
suo progressivo superamento - 4. I principali strumenti di
realizzazione e di finanziamento delle opere pubbliche alternative
all’appalto. 4.1. Il leasing: ripartizione dei rischi ed
incidenza sui conti pubblici – 4.2. I contratti di partenariato
pubblico privato come strumento per una più efficiente allocazione
dei rischi tra Amministrazione e privato. - 4.3. Il project
financing: il rischio di “ingessatura” dell’istituto e il
rimedio introdotto dal d.l. n. 70/2011 - 4.4. Il partenariato
pubblico privato istituzionalizzato: la società mista come strumento
di realizzazione delle opere pubbliche – 5. E’ possibile realizzare
lavori pubblici mediante il modello dell’in house?
1. Il crescente interesse per gli strumenti di
realizzazione delle opere pubbliche diversi dall’appalto classico
L’individuazione di sistemi di realizzazione delle
opere pubbliche diversi rispetto al tradizionale contratto di
appalto ha rappresentato, specie nel corso dell’ultimo decennio, un
tema oggetto di grande attenzione, sia a livello nazionale, sia, in
misura forse anche maggiore, a livello comunitario.
E’ sempre
più avvertita e condivisa, infatti, la necessità di trovare modelli
contrattuali alternativi, in grado di assicurare un maggiore
coinvolgimento del partner privato nella fasi di finanziamento,
progettazione e gestione dell’opera pubblica, anche mediante il
trasferimento al medesimo di alcuni “rischi” contrattuali
normalmente assunti dalla pubblica amministrazione.
A livello
comunitario, il crescente interesse verso queste nuove figure
negoziali è testimoniato dalle numerose comunicazioni interpretative
dedicate al fenomeno del cosiddetto partenariato pubblico-privato
(categoria ampia, in grado, come vedremo, di racchiudere gran parte
degli strumenti di realizzazione e di finanziamento delle opere
pubbliche alternativi all’appalto).
Il legislatore nazionale, a
sua volta, non è rimasto indifferente rispetto a queste esigenze
emergenti, come dimostrano i frequenti interventi normativi
succedutisi nel corso di questi ultimi anni, che hanno via via
introdotto figure negoziali alternative al contratto di appalto.
L’espressa previsione nel codice dei contratti pubblici, per effetto
delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 152/2008, dei “contratti di
partenariato pubblico privato”, segna il punto di arrivo di questa
evoluzione e finisce, di fatto, per superare il tradizionale
principio di tipicità ed esclusività delle forme contrattuali,
ancora oggi formalmente sancito, per la realizzazione dei lavori
pubblici, dall’art. 53, comma 1, del codice.
Le ragioni di questo
crescente interesse per le forme negoziali alternative all’appalto,
e, in particolare, per quelle inquadrabili nello schema del c.d.
partenariato pubblico-privato sono riconducibili a più fattori[1].
In primo luogo, la crisi economica e finanziaria e le
conseguenti restrizioni di finanza pubblica rendono oggi
particolarmente appetibili per gli Stati quegli strumenti
contrattuali in grado di spostare, in tutto o in parte, il peso del
finanziamento dell’opera pubblica sul settore privato. Sotto tale
profilo, peraltro, è noto come a livello comunitario siano stati
riconosciuti particolari benefici contabili per le operazioni di
partenariato: in base alla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004
(espressamente richiamata dall’art. 3, comma 15 ter, del
codice dei contratti pubblici) gli Stati membri, ricorrendo
determinate condizioni, possono, infatti, non classificare come
debito pubblico i relativi costi[2].
La partecipazione del
privato, con le sue specifiche competenze tecniche, alla fasi di
progettazione, finanziamento, esecuzione e gestione dell’opera,
viene, inoltre, considerata come un elemento in grado di accrescere
l’efficienza e la qualità del servizio pubblico e della relativa
infrastruttura[3] e di diminuire anche il costo complessivo
dell’intervento. Esso, infatti, consente al settore pubblico di
beneficiare del know-how e dei metodi di funzionamento del
settore privato[4].
Anche a livello macroeconomico, il PPP viene
ormai visto da anni (come dimostra l’attenzione ad esso dedicata
dagli ultimi documenti di programmazione economico-finanziaria) come
una valida soluzione per porre in essere una adeguata politica di
innovazione e sviluppo delle infrastrutture e dei servizi[5].
La
diffusione di forme negoziali in grado di assicurare un maggiore
coinvolgimento del settore privato è, infine, coerente con il nuovo
ruolo dello Stato, che, alla luce anche del principio di
sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma Cost.), ha
dismesso i panni interventisti, per assumere quelli del regolatore,
dell’organizzatore e del controllore dei mercati, attirando così le
energie dei privati, ormai liberi di investire anche in progetti di
rilevanza pubblica.
2. I problemi aperti delle nuove
forme negoziali
Lo sviluppo di queste nuove forme negoziali
apre scenari complessi e solleva problemi nuovi, con i quali oggi
sia il legislatore che i giudici sono chiamati a confrontarsi.
2.1. Il rischio dell’abuso
Innanzitutto, c’è il rischio dell’abuso: il rischio
cioè che le nuove forme negoziali vengano utilizzate per aggirare le
misure restrittive di finanza pubblica o per eludere le regole
dell’evidenza pubblica. Come ricordato anche nella Comunicazione
della Commissione del 15 novembre 2005, “i PPP non costituiscono una
soluzione miracolosa: per ciascun progetto è necessario valutare se
il partenariato apporti realmente un valore aggiunto allo specifico
servizio o ai lavori pubblici in questione rispetto ad altre
opzioni, come la conclusione di un contratto tradizionale”.
Non
è possibile quindi affermare aprioristicamente la convenienza di una
forma di finanziamento rispetto ad un’altra, essendo necessario
effettuare, per ogni singolo intervento infrastrutturale,
un’accurata analisi delle condizioni di contesto. In un sistema dove
le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere la loro
attività istituzionale ispirandosi ai criteri di efficacia ed
economicità, una corretta gestione delle risorse pubbliche impone,
infatti, anche di saper valutate, volta per volta, i individuare i
canali di finanziamento e le forme di realizzazione più economiche e
di minor incidenza negativa sul bilancio e sulla collettività.
2.2. Le necessità di procedure di affidamento
connotate da una maggiore flessibilità.
Un ulteriore profilo
problematico attiene alla procedura di selezione del contraente
privato.
Nel nostro ordinamento la procedura di evidenza
pubblica riguarda indifferentemente i contratti di appalto e la
concessione di lavori pubblici. L’art. 144 del codice, con
riferimento alle concessioni, prevede, in particolare, che “le
stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con
procedura aperta o ristretta”.
Sotto tale profilo, la scelta del
legislatore nazionale diverge dall’impostazione dell’ordinamento
comunitario. Nella Comunicazione sui PPPI del 2008, la Commissione
ha, infatti, segnalato il pericolo che le procedure aperte o
ristrette non offrano una sufficiente flessibilità per
l’aggiudicazione di un appalto particolarmente complesso sotto il
profilo finanziario o giuridico, ed ha soggiunto che per le
amministrazioni aggiudicatrici è sempre possibile ricorrere alla
procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara per
l’aggiudicazione di concessioni o contratti pubblici diversi da
quelli disciplinati. Merita ancora ricordare che le direttive
comunitarie 2004/18/CE e 2004/17/CE, in linea con il diritto
comunitario precedente, hanno continuato a sottrarre l’affidamento
delle concessioni alle regole per l’aggiudicazione del contratto di
appalto.
Le ragioni della diversa scelta compiuta dal
legislatore italiano sono note e vanno ricercate nel retaggio della
tradizione e nella persistenza di alcuni pregiudizi ricostruttivi
dell’istituto[6].
Occorre, tuttavia, rilevare che quando si
tratta di procedure concorsuali che non mirano unicamente alla
convenienza dei prezzi o alla minimizzazione dei costi, ma anche
alla individuazione della soluzione più innovativa e vantaggiosa,
dovrebbero trovare applicazione regole più flessibili rispetto a
quelle tipiche dell’aggiudicazione degli appalti, in grado di
lasciare all’amministrazione maggiori margini di scelta,
valorizzando, all’occorrenza, anche elementi di discrezionalità
amministrativa, che consentano di scegliere la soluzione in grado di
massimizzare il benessere sociale.
La rigida applicazione delle
regole tradizionali dell’evidenza pubblica, oltre a poter
rappresentare una remora all’iniziativa e al coinvolgimento del
privato, rischia di obliterare variabili di giudizio, di natura
economica ed extraeconomica, spesso necessarie per la riuscita
dell’operazione di PPP.
Come è stato da più parti rilevato, una
soluzione potrebbe essere offerta, stante lo sfavore mostrato dal
legislatore per la procedura negoziata, dalla procedura del dialogo
competitivo, prevista dall’art. 3, comma 39, e disciplinata
dall’art. 58 del codice per contratti “particolarmente
complessi”[7].
Si tratta di una procedura che consente al
soggetto aggiudicatore di avviare un dialogo con i candidati al fine
di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità
e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati
saranno invitati a presentare le offerte, ed avente ad oggetto tutti
gli aspetti dell’appalto.
Pur essendo previsto per gli appalti,
la ratio e le finalità che sottendono tale istituto valgono a
maggior ragione per l’affidamento dei contratti di concessione e per
altre forme di PPP. In questa direzione si muove del resto la
previsione, inserita dal d.lgs. n. 152/2008 nell’art. 153, comma 16,
lett. a) del codice dei contratti pubblici, del dialogo
competitivo nell’ipotesi in cui il ricorso alla finanza di progetto
scaturisca dall’iniziativa del privato.
2.3. La modifica
delle condizioni contrattuali.
Un altro nodo problematico
attiene alla possibilità di modifica delle condizioni contrattuali
di affidamento. In proposito, la stessa Commissione europea ha
ricordato che i principi del Trattato si oppongono a qualsiasi
intervento del partner pubblico successivo alla selezione del
partner privato che sia tale da pregiudicare la parità di
trattamento tra operatori economici. Ciò in base alla considerazione
che le modifiche intervenute in fase di esecuzione di un
partenariato pubblico privato, quando non sono contemplate dai
documenti contrattuali, sortiscono l’effetto di rimettere in
discussione il principio di parità.
Allo stesso tempo, occorre,
tuttavia, ricordare che la stessa Commissione ha riconosciuto che,
venendo in rilievo un modello contrattuale finalizzato alla
prestazione di un servizio nell’arco di un periodo di tempo
abbastanza lungo, è necessario che il rapporto partenariato sia “in
grado di adattarsi ad alcune variazioni intervenute nel contesto
economico, giuridico o tecnico”. A tale fine, pertanto, qualora
l’autorità aggiudicatrice “desideri, per ragioni precise, avere la
possibilità di modificare determinate condizioni dell’appalto, dopo
la scelta dell’aggiudicatario, dovrà prevedere espressamente tale
possibilità di adeguamento, così come le sue modalità di
applicazione, nel bando di gara o capitolato d’oneri e delimitare
l’ambito all’interno del quale la procedura deve svolgersi, cosicché
tutte le imprese interessate a partecipare all’appalto ne siano a
conoscenza fin dall’inizio e si trovino pertanto su un piede di
parità al momento della formulazione dell’offerta”.
3. Il
principio di tipicità degli strumenti di realizzazione delle opere
pubbliche e il suo progressivo superamento.
Per comprendere
quale sia il reale spazio applicativo dei nuovi strumenti di
realizzazione delle opere pubbliche occorre prendere le mosse dalla
previsione contenuta nell’art. 53, comma 1, del codice.
Tale
disposizione, nel prevedere che i lavori pubblici possono essere
realizzati “esclusivamente” mediante contratti di appalto o di
concessione, fa espressamente salvi soltanto i contratti di
sponsorizzazione (che, essendo contratti gratuiti, non rientrano
nella nozione di appalto pubblico di cui all’art. 3, comma 6, del
codice) ed i lavori eseguiti in economia (per i quali l’art. 125 del
codice prevede non solo una speciale procedura negoziata, definita
cottimo fiduciario, ma anche il ricorso all’amministrazione
diretta).
Occorre ricordare come tale disposizione, nella parte
in cui individua in modo tassativo ed esclusivo le tipologie di
contratti mediante i quali possono essere realizzati i lavori
pubblici, tra l’altro in senso restrittivo rispetto alle modalità
consentite dall’ordinamento comunitario, specie con riferimento ai
contratti sotto soglia, è stata recentemente oggetto di una
questione di legittimità costituzionale, promossa in via principale
da alcune Regioni.
La Corte costituzionale con la sentenza 23
novembre 2007, n. 401 ha, tuttavia, dichiarato non fondata la
questione di costituzionalità.
La Corte ha osservato in
motivazione che il prevalente ambito materiale in cui si colloca la
norma in esame è rappresentato dall’ordinamento civile (art. 117,
secondo comma, lettera l, Cost.) ed ha, quindi, precisato che spetta
al legislatore statale – ferma restando l’autonomia negoziale delle
singole amministrazioni aggiudicatrici – individuare, per garantire
uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, il tipo
contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di
lavori, servizi e forniture. Nella specie, inoltre, tale uniformità,
nella previsione della tipologia e dell’oggetto dei contratti, è
stata ritenuta funzionale ad assicurare il rispetto dei principi
sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela
della concorrenza.
Questo principio si estende anche ai
contratti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, per i
quali, in relazione al profilo che viene in esame, non sussistono
ragioni che possano giustificare una diversità di regolamentazione.
Tale disposizione potrebbe, quindi, essere interpretata, anche
alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, nel senso di
escludere radicalmente la possibilità che i lavori pubblici vengano
realizzati ricorrendo a tipi negoziali diversi dai contratti di
appalto e di concessione.
Una simile interpretazione, tuttavia,
deve ormai ritenersi superata alla luce, da un lato, dell’art. 160 bis (inserito nel codice dall’art. 2 d.lgs. n. 113/2007), che
disciplina la locazione finanziaria di opere pubbliche, e,
dall’altro, della definizione dei “contratti di partenariato
pubblico privato” posta dall’art. 3, comma 15 ter (inserito
nel codice dall’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2008).
Tali innovazioni, pure in considerazione del favore che
l’ordinamento comunitario riserva alla realizzazione delle opere
pubbliche mediante forme di partenariato pubblico privato, sembrano,
infatti, segnare il passaggio da un sistema connotato dal principio
di tipicità ed esclusività degli strumenti di realizzazione delle
opere pubbliche, ad uno ispirato, invece, ad un tendenziale
principio di atipicità, nel quale l’appalto perde il suo
tradizionale ruolo di centralità e le amministrazioni sono chiamate
a confrontarsi con un ventaglio molto più ampio di strumenti di
realizzazione e di finanziamento.
4. I principali
strumenti di realizzazione e di finanziamento delle opere pubbliche
alternative all’appalto.
Non è questa la sede per esaminare
in maniera dettagliata l’articolata disciplina che il codice riserva
ai sistemi di realizzazione di opere pubbliche diversi dall’appalto.
Ci si limiterà, pertanto, a richiamare l’attenzione sulle figure
negoziali maggiormente diffuse e su alcune questioni interpretative
che, nel corso di questi anni, hanno spesso impegnato il dibattito
dottrinale e giurisprudenziale.
4.1. Il leasing:
ripartizione dei rischi ed incidenza sui conti pubblici.
Con
riferimento al leasing, l’art. 160-bis del codice prevede che
esso possa essere utilizzato sia per la realizzazione ex novo che per l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche.
Il leasing in costruendo può assumere connotazioni e funzioni
diverse a seconda di come venga concretamente strutturata
l’operazione negoziale e vengano suddivisi i rischi tra le parti
coinvolte.
Se il leasing viene utilizzato soltanto per
evitare un esborso di denaro immediato all’Amministrazione, ma tutti
i rischi del progetto ricadono sull’Amministrazione stessa, si
configura un modello negoziale che non si allontana molto dal
“tradizionale” appalto di lavori.
In questo caso ci si trova,
infatti, di fronte ad un contratto misto. Considerato che la
costruzione di un immobile non costituisce un elemento naturale
della locazione finanziaria, ove ciò avvenga, si realizza una
commistione tra contratto di leasing e appalto di lavori: in
questo caso, alla realizzazione dei lavori dovrebbe essere
riconosciuto un ruolo prevalente, atteso che il leasing rappresenta solo un mezzo per conseguirne il finanziamento[8].
Questa configurazione dell’istituto, per quanto, probabilmente,
sia la sola percorribile nel breve periodo, a causa dell’assetto
finanziario in cui versano molti enti pubblici, non è, tuttavia,
certamente quella ottimale. Essa non è nemmeno coerente con la
scelta normativa di inserire il contratto di leasing nell’elenco esemplificativo che compare nella definizione dei
“contratti di partenariato pubblico privato” di cui all’art. 3,
comma 15 ter del codice. Il leasing con esclusiva funzione di
finanziamento non dà infatti luogo ad una allocazione dei rischi
conforme agli indirizzi comunitari vigenti in materia di PPP, in
quanto il rischio di gestione dell’opera rimane in capo al soggetto
pubblico.
Al contrario, al fine di assicurare la convenienza
dell’operazione, garantendo un utilizzo efficiente delle risorse
pubbliche, attraverso l’operazione di leasing l’Amministrazione dovrebbe ottenere il trasferimento di una certa
quantità di rischi all’operatore privato[9]. Del resto, è proprio il
trasferimento dei rischi che dovrebbe giustificare, come accade per
le altre operazioni di PPP, il ricorso a tale strumento.
Secondo
il criterio utilizzato dal manuale SEC 95 (Sistema Europeo dei Conti
Economici), il profilo relativo alla ripartizione dei rischi ha
ripercussioni anche sui conti pubblici nazionali[10]. Se durante il
periodo dell’utilizzazione del bene, la maggior parte dei rischi e
dei vantaggi della proprietà grava sull’Amministrazione pubblica,
l’infrastruttura è registrata nel conto patrimoniale della stessa,
nella categoria degli investimenti fissi lordi, controbilanciati da
un prestito figurativo di pari importo. Si ha così un’incidenza sul deficit della pubblica amministrazione per il valore
dell’investimento, mentre il debito dell’Amministrazione stessa
aumenta per un importo pari all’ammontare del prestito figurativo.
Nel caso opposto, invece, l’infrastruttura è registrata nel conto
patrimoniale della società e solo i pagamenti periodici (canoni)
incidono sul deficit pubblico. Se alla fine del periodo
l’infrastruttura viene trasferita alla pubblica amministrazione,
essa verrà iscritta nei conti patrimoniali di quest’ultima come
investimento fisso lordo, controbilanciato da un trasferimento in
conto capitale: le due partite si compensano senza generare alcuna
incidenza sul deficit della pubblica amministrazione stessa.
Nel manuale SEC 95 si parla nel primo caso di leasing finanziario e nel secondo di leasing operativo.
Al fine
di determinare se un contratto di leasing possa essere
classificato nei conti nazionali come operativo o finanziario,
l’allegato II del SEC 95 suggerisce di valutare gli aspetti legati
all’assunzione di varie tipologie di rischi. Si configura in
particolare un leasing operativo nel caso in cui: 1) la
società di leasing dispone di un significativo e continuo
potere discrezionale circa le modalità di adempimento del contratto,
adotta le decisioni fondamentali in merito alla progettazione e
costruzione dell’infrastruttura e decide le modalità con cui viene
realizzata la prestazione del servizio: 2) la società di leasing assume il rischio di variazione della domanda (i
pagamenti della pubblica amministrazione sono correlati
all’ammontare del servizio utilizzato); 3) la società di leasing assume il rischio di performance (i pagamenti
della pubblica amministrazione possono subire una diminuzione quando
il servizio non è all’altezza degli standard prestabiliti);
4) la pubblica amministrazione non è obbligata ad acquistare
l’infrastruttura alla scadenza del contratto se non ne ha necessità
o l’infrastruttura non è in buone condizioni.
4.2. I
contratti di partenariato pubblico privato come strumento per una
più efficiente allocazione dei rischi tra Amministrazione e
privato.
La definizione di partenariato pubblico-privato
recepita dal legislatore italiano con l’art. 3, comma 15 ter,
del codice si rivela, come molti interpreti hanno sottolineato,
piuttosto generica.
Essa si limita a recepire, in misura
oltretutto parziale, le indicazioni provenienti dal diritto europeo,
senza alcun cenno al regime che sovrintende le relazioni tra i
soggetti, e senza che venga indicato in maniera chiara il
contrassegno distintivo unitario della categoria del PPP.
Secondo
la stessa definizione normativa, elemento caratterizzante del
partenariato pubblico privato è l’allocazione dei rischi “ai sensi
delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”.
Gli
indirizzi comunitari (che in tal modo vengono ad integrare il
contenuto precettivo della disposizione) individuano tre principali
forme di rischio nei rapporti di PPP: 1) il rischio di costruzione
(è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi
addizionali, a standard inadeguati); 2) il rischio di disponibilità
(è il rischio legato alla performance dei servizi che il
partner privato deve rendere o alla capacità dell’opera di
soddisfare le esigenze dell’amministrazione o dell’utenza[11]); 3)
il rischio di domanda (è il rischio legato ai diversi volumi di
domanda del servizio che il partner privato deve soddisfare).
In
particolare, tenendo conto di quanto emerge dalla già citata
decisione Eurostat del 2004, ciò che distingue il contratto di
partenariato dall’appalto è proprio l’allocazione di questi rischi,
nel senso che il partenariato implica il trasferimento al soggetto
privato, oltre al rischio di costruzione, di almeno uno degli altri
due rischi (rischio disponibilità e rischio domanda).
Si tratta
del resto di un criterio che richiama quello già da tempo utilizzato
(ed ora espressamente recepito dal codice dei contratti) per
distinguere l’appalto da quella che è stata la prima forma di PPP,
ovvero la concessione di lavori.
Caratteristica peculiare
dell’istituto concessorio è l’assunzione da parte del concessionario
del rischio connesso alla gestione dei servizi cui è strumentale
l’intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità
dell’opera di autofinanziarsi, ovvero di generare un flusso di cassa
derivante dalla gestione che consentirà di remunerare l’investimento
effettuato. Viceversa, in assenza di alea correlata alla gestione,
non si configura la concessione bensì l’appalto, nel quale vi è
unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata
valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che
si percepirà a seguito dell’esecuzione dell’opera.
Nella
concessione (e, in generale, nelle altre forme di partenariato) al
rischio di costruzione proprio anche dell’appalto, si aggiunge il
rischio di mercato dei servizi cui è strumentale l’opera realizzata
(rischio di domanda), oppure il rischio di disponibilità.
In
relazione a ciò, si usa classificare le opere suscettibili di
realizzazione mediante strumenti alternativi all’appalto in tre
categorie: opere calde, opere tiepide, opere fredde.
Le prime
sono quelle dotate di una intrinseca capacità di generare reddito
attraverso ricavi di utenza, in misura tale da ripagare i costi di
investimento e di remunerare adeguatamente il capitale coinvolto
nell’arco della vita della concessione.
Le seconde sono quelle
che, pur avendo la capacità di generare reddito, non producono
tuttavia ricavi di utenza in misura tale da ripagare interamente le
risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo così
necessario un contributo pubblico.
Ad esse fanno riferimento gli
articoli 3, comma 11, e 143, comma 4, quando prevedono che il
corrispettivo del concessionario possa anche essere rappresentato,
oltre che dal diritto di sfruttare l’opera, in tale diritto
accompagnato da un prezzo.
Il comma 4 dell’art. 143 precisa,
tuttavia, che la possibilità di alterare la struttura del rapporto
concessorio, introducendo anche un prezzo a carico della parte
pubblica, è ricollegata ad una necessità precisa, che è quella di
imporre al concessionario – in relazione alle caratteristiche e
all’importanza sociale del servizio pubblico affidatogli –
l’applicazione all’utenza di prezzi non propriamente di mercato o,
comunque, di gestire il servizio secondo modalità non remunerative,
per cui, al fine di evitare il fallimento dell’iniziativa, il
concedente può predeterminare (già in sede di gara) una sorta di
proprio contributo all’investimento, che dovrà versare al gestore.
Le opere c.d. fredde sono, infine, quelle per le quali il
privato che le realizza e gestisce fornisce direttamente servizi
alla Pubblica Amministrazione e trae la propria numerazione da
pagamenti effettuati dalla stessa (ad es. ospedali, carceri,
scuole). A tali opere fa riferimento l’articolo 143, comma 9, del
codice (“opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione”), prevedendo che esse possano essere oggetto di
concessione a condizione che resti a carico del concessionario
l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
Affinché
tale condizione si realizzi, è necessario che al privato venga
trasferito il c.d. rischio di disponibilità: l’esborso effettuato
dall’amministrazione deve essere subordinato all’esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali da parte del privato concessionario,
il che richiede una costante ed efficace attività di controllo da
parte dell’Amministrazione aggiudicatrice non soltanto sulla
corretta attuazione del contratto e sulla gestione del servizio.
Come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, si può
pertanto avere concessione di lavori (o, più in generale, si può
ricorrere al PPP) non solo quando il privato possa ritrarre un utile
diretto, tramite il pagamento del prezzo dei fruitori, dalla
gestione dell’opera da lui realizzata, ma anche nel caso in cui
detta gestione non comporti un’offerta o un prodotto divisibile,
oppure un servizio a domanda individuale e non sia così possibile
chiedere a ciascun consumatore il prezzo della singola prestazione.
Tanto però a condizione che, attraverso appositi meccanismi
disincentivanti la cattiva qualità delle prestazioni, il privato,
pur eventualmente ottenendo l’intero prezzo pattuito, se ne vedrà
ridurre l’importo in caso di inadempienza nella gestione dell’opera
e nell’erogazione del servizio.
In quest’ottica, si spiega anche
il riferimento che il legislatore ha voluto fare, come esempio di
PPP, all’istituto del contraente generale, a condizione, peraltro,
che “il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o
in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi”.
Come è noto,
il contraente generale, ai sensi dell’art. 162, comma 1, lett. g)
del codice, “si differenzia dal concessionario di opere pubbliche
per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita”.
Tuttavia,
l’art. 3, comma 15 ter, allorché condiziona l’inserimento
dell’affidamento a contraente generale nella categoria del PPP alla
corresponsione del corrispettivo per la realizzazione dell’opera al
momento della disponibilità dell’opera per il committente, sembra
alludere proprio, come è stato rilevato[12], “alla
funzionalità/idoneità effettive ed attuali dell’opera ad erogare i
servizi secondo le modalità e gli standard di qualità pattuiti dalle
parti nella convenzione. In tal modo la disponibilità dell’opera
diventa un concetto profondamente correlato alla capacità della
stessa di garantire una gestione efficace.
4.3. Il project financing: il rischio di “ingessatura” dell’istituto
e il rimedio introdotto dal d.l. n. 70/2011.
Con riferimento
al modello di project financing risultante a seguito delle
modifiche apportate dal c.d. terzo correttivo, gli interpreti non
hanno mancato di rilevare il rischio di “ingessatura” dell’istituto
causata dal contenuto eccessivamente dettagliato dello studio di
fattibilità predisposto dall’Amministrazione e posto a base della
gara per la selezione del promotore.
Lo studio di fattibilità ha,
infatti, un contenuto talmente pregnante da ridurre fortemente gli
spazi di manovra e di creatività dell’aspirante promotore e da
rendere l’istituto sempre più simile alla concessione di lavori
pubblici di cui all’art. 143, rispetto al quale la distinzione
incentrata sulla predisposizione, nel secondo caso, del progetto
preliminare da parte dell’Amministrazione appare solo formale,
considerato che il contenuto dello studio di fattibilità abbraccia
anche gli elementi essenziali del progetto preliminare.
L’intima
contraddizione del sistema introdotto dal c.d. terzo correttivo, che
finisce per svuotare l’essenza stessa dell’istituto, ha indotto il
legislatore a porvi rimedio con il d.l. n. 70/2011.
E’ stato cosi
riformulato il comma 19 dell’art. 153 che consente ora la
presentazione di proposte relative a concessioni di lavori pubblici
o di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di
cui all’art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall’Amministrazione sulla base della normativa vigente. Si
stabilisce, inoltre, che la P.A. valuti il pubblico interesse della
proposta, reintroducendo così una fase di discrezionalità
amministrativa piena, analogamente a quanto prevedeva l’art. 37 ter
della legge n. 109/1994.
Si tratta di una valutazione
discrezionale molto ampia, anche in ragione del fatto che la
valutazione dell’Amministrazione (considerando il mancato
inserimento dell’opera nel programma triennale) incontra unicamente
gli ordinari limiti della congruità, dell’adeguata motivazione e
della corretta ponderazione degli interessi configgenti.
Come è
stato rilevato, il modello così introdotto presenta a sua volta dei
momenti di criticità: esso appare difficilmente conciliabile con
l’intervenuta codificazione da parte del d.lgs. n. 163/2006 dei
principi desumibili dagli artt. 43, 49 e 55 del Trattato, di non
discriminazione, trasparenza, parità di trattamento e tutela della
concorrenza[13].
La selezione del promotore è, infatti, sempre
preordinata all’affidamento di un contratto pubblico, per cui, in
applicazione di tali principi, estesi dall’art. 27 del codice ai
contratti pubblici non soggetti a specifiche procedure, la scelta
del contraente di regola è conseguente ad una procedura competitiva
e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal Trattato, in modo
da consentire alle imprese di esplicare le proprie chances partecipative, anche attraverso idonee forme di pubblicità.
Nella
procedura dettata dal D.L. n. 70 del 2011, al contrario, il diritto
di prelazione non è preceduto da un avviso né la discrezionalità
nella valutazione può trovare un limite nel programma triennale.
Per superare i consistenti dubbi di compatibilità comunitari, è
stato proposto[14] di scindere la fase di individuazione del
promotore in due momenti distinti.
Dapprima la valutazione di
pubblico interesse sull’intervento in quanto tale, limitata alla
localizzazione dell’opera ed all’opportunità della realizzazione.
Superata positivamente tale fase, dovrebbe seguire da parte
dell’amministrazione la pubblicazione di un avviso, contenente un
termine entro il quale presentare nuove proposte ovvero rielaborare
quelle già presentate alla luce dei criteri indicati nell’avviso
medesimo.
4.4. Il partenariato pubblico privato
istituzionalizzato: la società mista come strumento di realizzazione
delle opere pubbliche.
Tra gli strumenti di realizzazione
delle opere pubbliche devono ormai ricomprendersi anche le società
miste, espressamente menzionate nell’elencazione esemplificativa
contenuta nella definizione dei contratti di partenariato pubblico
privato di cui all’art. 3, comma 15 ter, del codice.
Tale
conclusione è avvalorata dalle indicazioni provenienti dal diritto
comunitario. In particolare, nella Comunicazione interpretativa
sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e
delle concessioni ai partenariati pubblico-privati
istituzionalizzati, la Commissione europea – dopo aver precisato che
per “partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (PPPI) deve
intendersi “la cooperazione tra partner pubblici e privati che
costituiscono un’entità a capitale misto per l’esecuzione degli
appalti pubblici o di concessioni” e che “l’apporto del privato alle
attività di PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o
altri beni, nella partecipazione attiva all’esecuzione dei compiti
assegnati all’entità a capitale misto e/o nella gestione di tale
entità”, mentre “al contrario, il semplice conferimento di fondi da
parte di un investitore privato ad un’impresa pubblica non
costituisce un PPPI” – ha chiarito le modalità di applicazione delle
disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici e
concessioni in caso di costituzione e gestione di partenariati
pubblici privati istituzionalizzati.
In particolare, la
Commissione ha precisato che per costituire un PPPI in modo conforme
ai principi del diritto comunitario, evitando nel contempo i
problemi connessi ad una duplice procedura (una per la scelta del
socio, una per l’affidamento dei lavori alla società mista), si può
procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato
nell’ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha ad
oggetto sia l’appalto o la concessione da aggiudicare all’entità a
capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato
all’esecuzione di tali prestazione e/o il suo contributo
amministrativo alla gestione dell’entità a capitale misto. La
selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del
PPPI e dall’aggiudicazione dell’appalto pubblico o della concessione
all’entità a capitale misto”
Risulta, quindi, evidente che
nell’ottica della Commissione europea, il diritto comunitario non
impedisce la costituzione di una società mista avente ad oggetto la
realizzazione di determinati lavori pubblici ed il contestuale
affidamento diretto di tali lavori alla società stessa, a condizione
che il ricorso alla società mista non costituisca lo strumento per
eludere le disposizioni comunitarie in materia di appalti e di
concessioni.
Si tratta, evidentemente, di una soluzione analoga
a quella già sperimentata nel settore dei servizi pubblici locali
aventi rilevanza economica, ed ora riproposta, in seguito all’esito
del referendum di giugno, dall’art. 4 del d.l. n.
138/2011.
5. E’ possibile realizzare lavori pubblici
mediante il modello dell’in house?
In conclusione,
merita quanto meno un cenno anche la questione concernente la
possibilità di utilizzare come strumento di realizzazione delle
opere pubbliche alternativo all’appalto l’istituto dell’in house
providing.
Il problema si pone in considerazione del fatto
che nella versione finale del codice dei contratti pubblici non è
stata inserita una norma espressa volta a disciplinare l’affidamento in house di lavori, servizi e forniture. La possibilità di
utilizzare il modello dell’in house era stata espressamente
prevista nell’originario schema del codice: la norma doveva essere
contenuta nell’articolo 15, rubricato "Affidamenti in house",
con il seguente testo: "Il presente decreto non si applica
all’affidamento di servizi, lavori, forniture a società per azioni
il cui capitale sia interamente posseduto da un’amministrazione
aggiudicatrice, a condizione che quest’ultima eserciti sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con
l’amministrazione aggiudicatrice.”
La tesi secondo cui, pur
in mancanza di una norma espressa, l’in house potrebbe
comunque essere utilizzato, si fonda sulla considerazione che tale
istituto, in realtà, più che configurare una eccezione al diritto
comunitario degli appalti e delle concessioni, è, a sua volta,
l’espressione di un principio generale, ben conosciuto sia nel
diritto comunitario sia nell’ordinamento nazionale. Si tratta del
principio di auto-organizzazione o di autonomia istituzionale, in
virtù del quale gli enti pubblici (soprattutto gli enti locali
dotati di un’autonomia costituzionalmente garantita) possono
organizzarsi nel modo ritenuto più opportuno per offrire i loro
servizi o per reperire le prestazioni necessarie alle loro finalità
istituzionali.
Sembrano tuttavia prevalere gli argomenti a
favore della tesi secondo cui il “silenzio” che il codice ha deciso
di mantenere sulla questione debba essere inteso nel senso che
l’in house non possa essere utilizzato per affidare senza
gara prestazioni (lavori, servizi e forniture), che potrebbero
essere oggetto di un contratto di appalto.
In particolare, a
favore della tesi negativa possiamo individuare tre argomenti
principali.
In primo luogo, il carattere eccezionale
dell’istituto dell’in house, più volte sottolineato dalla
giurisprudenza nazionale, secondo cui “l’in house non
costituisce un principio generale, prevalente sulla normativa
interna, ma è un principio derogatorio di carattere eccezionale che
consente, e non obbliga, i legislatori nazionali a prevedere tale
forma di affidamento”. Con la conseguenza che, nel settore dei
lavori pubblici, visto che nessuna previsione normativa interna
consente il ricorso all’affidamento in house, deve escludersi
l’operatività di questa forma di affidamento. Il carattere
eccezionale dell’istituto è peraltro stato confermato dalla
legislazione in materia di servizi pubblici locali, che mostra un
chiaro sfavore per questa forma di affidamento.
In secondo luogo,
l’art. 125 del codice dei contratti pubblici: tale norma consente
alle P.A. di acquisire beni, servizi e lavori in economia mediante
amministrazione diretta (cioè con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati e con personale proprio o assunto per
l’occasione) solo entro precisi limiti di spesa. Si potrebbe allora
ritenere che lo stesso limite di spessa debba, a maggior ragione,
valere per l’in house, sulla base della considerazione che
quello che una P.A. non può fare tramite amministrazione diretta
(cioè con suoi mezzi e suo personale) non lo può fare nemmeno con
l’in house (cioè ricorrendo ad un organismo societario
appositamente creato ed avente una autonoma personalità giuridica).
L’in house quindi sarebbe ammissibile ma solo entro i limiti
di spesa previsti dall’art. 125, e ciò varrebbe a renderlo
certamente poco appetibile, considerati anche i costi di
costituzione e di gestione della società.
In terzo luogo, l’art.
53, comma 1, del codice dei contratti pubblici: tale norma, come si
è già visto, espressamente prevede che “fatti salvi i contratti
di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori
pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione, come definiti nell’art. 3”.
Prevedendo comunque il contratto come forma esclusiva di
realizzazione dei lavori pubblici, la norma citata sembrerebbe
escludere la possibilità di ricorrere a modelli non contrattuali
(come appunto l’in house) per raggiungere lo stesso
risultato. Almeno nel settore dei lavori pubblici, quindi, l’in
house sembrerebbe essere escluso.
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* Relazione tenuta al Convegno “Appalto pubblico:
chance di sviluppo efficiente”, tenutosi a Ravello il 14 e 15
ottobre 2011.
[1] Sul tema, per un’ampia analisi, cfr. Dipace, Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Milano,
2006
[2] La decisione Eurostat riguarda i contratti a lungo
termine tra amministrazione e privato aventi ad oggetto le
realizzazione di infrastrutture e si applica solo nel caso in cui lo
Stato membro sia il principale acquisitore di beni e servizi forniti
dall’infrastruttura (ad es. sanità, istruzione, infrastrutture
stradali). Affinché l’infrastruttura venga classificata fuori
bilancio devono essere soddisfatte alcune condizioni: innanzitutto,
il partner privato si deve assumere, oltre al rischio della
costruzione, almeno uno tra i rischi di domanda e disponibilità.
Eurostat precisa che il rischio di costruzione copre eventi relativi
al ritardo nei tempi di consegna, al mancato rispetto di standard
del progetto, all’aumento dei costi, agli inconvenienti di tipo
tecnico e al mancato completamento dell’opera. Il rischio
disponibilità consiste nella capacità da parte del soggetto privato
di erogare le prestazioni contrattuali stabilite. Il rischio della
domanda riguarda, invece, la variabilità della domanda che non
dipende dalla qualità del servizio prestato dal concessionario della
infrastruttura. Diversamente, le opere realizzate con il PPP
ricadono sui bilanci pubblici con ovvio conseguenze in termini di
impatto sul deficit. Tale decisione conferma che un contratto di
partenariato pubblico privato si distingue in modo sostanziale
dall’appalto, in relazione all’allocazione dei rischi in capo al
partner privato.
[3] Come rileva la Comunicazione della
Commissione del 19 novembre 2009 (Mobilizzazione degli
investimenti privati e pubblici in vista di un rilancio
dell’economia e di una trasformazione strutturale a lungo termine:
sviluppo dei partenariati pubblici-privati) l’esperienza
conferma che il PPP dà risultati migliori rispetto all’appalto
tradizionale per ciò che concerne il rispetto dei termini, del budget di spesa e della qualità dei servizi.
[4] Commissione
europea, Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al
diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, 30
aprile 2004, COM (2004) 327, punto 3.
[5] Emblematiche, in tal
senso, le parole con cui il Presidente della Commissione europea ha
presentato la Comunicazione del 2009: “Nel momento in cui
l'Europa emerge dalla crisi economica, i partenariati
pubblico-privato possono aiutare le autorità pubbliche a creare
posti di lavoro continuando a investire nel futuro, mentre da parte
nostra mettiamo in opera strategie di uscita per riportare le
finanze pubbliche in equilibrio. Se adeguatamente pianificati ed
applicati tenendo conto dell'interesse pubblico a lungo termine, i
PPP possono stimolare investimenti per la creazione di sistemi di
alta qualità nei settori delle cure mediche, dell'istruzione e del
trasporto sostenibile. Possono inoltre servire ad affrontare il
cambiamento climatico e a promuovere l'efficienza energetica. Il
nostro auspicio è che le autorità pubbliche ricorrano ai PPP più
spesso e in modo migliore".
[6] Cartei, Le varie forme di
partenariato pubblico-privato. Il quadro generale, in Urb.
App., 2001, 888 ss.
[7] Cartei, op loc. cit.. Sul
tema cfr. anche Contessa, De Salvo, La procedura del dialogo
competitivo fra partenariato pubblico/privato e tutela della
concorrenza, in Urb. App., 2006, 501 ss.
[8] In tal
senso si segnala il parere motivato n. C(2006)2518 del 28 giugno
2006 della Direzione Generale Mercato Interno della Commissione
Europea: fermo restando che è sempre necessario verificare, caso per
caso, quale sia la corretta qualificazione giuridica di uno
specifico contratto, la Commissione qualifica il leasing immobiliare
in costruendo come appalto di lavori, che comprende anche la
prestazione di servizi finanziari.
[9] Fraccastoro, Commento
all’art. 160 bis, in Baccarini, Chiné, Proietti, Codice
dell’appalto pubblico, Milano, 2011, 1742.
[10] V. sul tema
Fraccastoro, op. loc. cit.
[11] Sul rischio disponibilità
cfr. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27
marzo 2009, con cui si definiscono i criteri per la comunicazione di
informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi
dell’art. 44, coma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
28 febbraio 2008, n. 31. Secondo la circolare, il trasferimento del
rischio di disponibilità postula che i contributi pubblici non
avvengano automaticamente, ma siano correlati al grado effettivo di
disponibilità fornito dal privato, al loro volume ed a determinati
standard di qualità; di conseguenza non potrebbe parlarsi di
assunzione del rischio da parte del privato nell’ipotesi in cui i
pagamenti avvenissero sotto forma di canoni/contributi regolar ed
indipendenti da volumi e parametri prestabiliti.
[12] Cartei, Le varie forme di partenariato pubblico-privato, cit., 892.
[13] Baldi, Il nuovo modello di project financing introdotto
dal d.l. n. 70/2011, in Urb. App., 2011, 1045
[14]
Baldi, Il nuovo modello di project financing, cit.
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(pubblicato il
19.10.2011)
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