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| n. 9-2011 - © copyright |
ALFREDO CONTIERI
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| Prime riflessioni sulle modalità di
gestione del servizio idrico integrato a seguito dell’esito dei referendum
del 12 e 13 giugno 2011
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1 – Il settore dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale.
Il risultato dei referendum del 12 e 13
giugno 2011 ha determinato l’abrogazione dell’art. 23 bis del
D.L. n. 112/2008 – convertito nella legge n. 133/2008, come
modificato dal D.L. 135/2009 (decreto Ronchi), convertito nella
legge n. 166/2009 – che disciplinava l’affidamento dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica e l’abrogazione parziale
dell’art. 154 del D. Lg.vo n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
limitatamente alla previsione dell’inserimento nella composizione
della tariffa di una quota destinata alla remunerazione del capitale
investito e cioè dell’utile del gestore.
Il contemporaneo venir
meno delle due disposizioni apre scenari del tutto nuovi e induce a
svolgere un’opera di ricostruzione dell’attuale quadro normativo,
che va ricomposto, come un puzzle, dovendosi tener conto, non
solo del diritto comunitario, ma anche del continuo susseguirsi di
disposizioni legislative che ha agitato la inquieta materia dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica.
In tale settore
convivono, alla ricerca di un equilibrio, principi e valori di
difficile armonizzazione quali la funzione sociale del servizio
pubblico, come prestazione a vantaggio dei cittadini e la tutela
della concorrenza, volta a favorire l’apertura dei mercati alla
libera competizione tra gli operatori economici. I risultati di
questo conflitto si trasformano in scelte politiche sulle modalità
di gestione e sulle forme di affidamento dei SPL.
E’indubbio che
il legislatore italiano ha seguito con determinazione negli ultimi
anni la strada della privatizzazione dei SPL e di tale scelta
l’abrogato art. 23 bis è stata la più significativa ed
emblematica manifestazione sul piano normativo.
E’ noto che la
Corte Costituzionale, nella fondamentale sentenza n. 325 del
17.11.2010, ha riconosciuto che la disciplina contenuta nell’art. 23 bis era compatibile con il diritto comunitario, ma non ne
costituiva una automatica e doverosa applicazione[1].
In
particolare, la norma prevedeva solo due forme ordinarie di gestione
dei SPL: a) l’affidamento ad imprese private con procedura di
evidenza pubblica; b) l’affidamento diretto a società a capitale
misto pubblico-privato, previa procedura di gara a doppio oggetto,
per la scelta del socio privato operativo, titolare di almeno il 40%
del capitale.
L’affidamento a società in house era
concepito invece dalla norma come soluzione eccezionale e
derogatoria, ammissibile solo in presenza di particolari condizioni
morfologiche e di mercato e previo parere obbligatorio e non
vincolante dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
Inoltre, era previsto un periodo transitorio alla fine del quale
sarebbero scaduti obbligatoriamente gli affidamenti diretti
incompatibili con la norma stessa.
Secondo la Corte,
l’introduzione di questa disciplina così restrittiva nei confronti
del modello gestionale della società in house, pur non
essendo imposta dal Diritto Comunitario, era comunque con esso
compatibile, essendo riconosciuti al legislatore nazionale ampi
margini di discrezionalità nel dar vita ad una disciplina ancor più
aperta alla concorrenza rispetto a quella europea.
Nella medesima
sentenza la Corte aveva anche sancito l’impossibilità del ricorso da
parte degli enti locali alla gestione diretta dei SPL, anche
attraverso azienda speciale, alla luce di scelte legislative
addirittura precedenti all’art. 23 bis (art. 35 comma 15 l.
448/2001 e art. 14 D.L. n. 269/2003). Infine la Corte non ha
riconosciuto alcuno spazio alla potestà legislativa regionale o
all’autonomia statutaria o regolamentare degli Enti Locali, poiché
la materia dei SPL a rilevanza economica rientra nella competenza
esclusiva statale, essendo volta a tutelare la
concorrenza.
Orbene, l’intervenuta abrogazione referendaria
dell’art. 23 bis e della previsione dell’utile d’impresa come
componente nella tariffa del Servizio Idrico Integrato rimette in
discussione in maniera radicale la costruzione che emerge dalle
nette affermazioni contenute nella sentenza n. 325.
In
particolare, è necessario domandarsi se il Servizio Idrico Integrato
debba ancora considerarsi un SPL a rilevanza economica e se sia di
nuovo possibile il ricorso ad un modello gestionale di diritto
pubblico, scelta effettuata, di recente, dalla Giunta Municipale di
Napoli con la deliberazione n. 740 del 16.6.2011 ove si è statuito,
sul presupposto che “l’acqua è un bene comune, un diritto umano
universale non assoggettabile a meccanismi di mercato”, che “la proprietà e la gestione devono essere pubbliche e improntate a
criteri di equità e solidarietà nel rispetto degli equilibri
ecologici”.
In particolare, è stato previsto che la gestione
dovrà essere svolta da un soggetto di diritto pubblico.
A tale
delibera di principi ha fatto seguito un successivo provvedimento
della Giunta ove si è optato per il modello gestionale dell’azienda
speciale.
Prima di tentare di dare risposta agli anzidetti
quesiti è opportuno segnalare sul piano della legislazione
post-referendaria che la Regione Puglia, con legge n. 11 del 20
giugno 2011, ha operato una scelta analoga poiché ha istituito
un’azienda pubblica regionale alla quale sarà affidato il “Servizio
Idrico Integrato della Puglia”.
A sua volta, il legislatore
statale ha frettolosamente ridisciplinato i servizi pubblici locali
a rilevanza economica con l’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito
nella n. 148/2011) reintroducendo un regime restrittivo degli
affidamenti in house, ma ha escluso al comma 34 che tali
nuove regole siano applicabili al servizio idrico, se non per
aspetti marginali.
2 – Il Servizio Idrico Integrato è
ancora un servizio di rilevanza economica?
Questo quesito
va necessariamente posto non soltanto a seguito dell’intervenuta
abrogazione dell’art. 23 bis, che disciplinava i SPL a
rilevanza economica, ma anche perché il referendum ha
contemporaneamente espunto dal nostro ordinamento quella parte del
1° comma dell’art. 154 che prevedeva che nella composizione della
tariffa del servizio idrico doveva essere inclusa anche un’adeguata
remunerazione del capitale investito e cioè l’utile d’impresa.
In
altre parole, è ancora possibile considerare “di rilevanza
economica” un servizio che non determina un margine di profitto per
il gestore?
A parere di chi scrive, la risposta deve essere
affermativa per un duplice ordine di considerazioni.
In primo
luogo, si condivide l’attenta analisi compiuta dalla Corte
Costituzionale, non solo nella più volte citata sentenza . 325, ma
anche nella precedente n. 272 del 2004, in ordine alla sostanziale
equipollenza tra la nozione comunitaria di Servizio di Interesse
Economico Generale (SIEG) e quella nazionale di SPL a rilevanza
economica.
In entrambi i casi, secondo il Diritto Comunitario
l’interesse economico va considerato un “interesse che attiene a
prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata
generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni
da rendere nell’esercizio di un’attività economica, e cioè di una
qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un
determinato mercato[2]”. Si deve, dunque, fare
riferimento ad una nozione oggettiva di interesse economico e non ad
un servizio già esistente sul mercato, poiché l’economicità
dell’interesse non è determinabile ex post. Ciò che conta,
secondo la Corte, alla luce del Diritto Comunitario è che il
servizio sia svolto secondo un “metodo economico finalizzato a
raggiungere entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la
copertura dei costi”. Sicchè, nella nozione di SIEG non è
consustanziale la percezione di un utile. Lo stesso Diritto
Comunitario riconosce agli stati membri il potere di derogare alle
regole del Trattato relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato,
ove tali regole siano ritenute ostative al perseguimento della
speciale missione e delle finalità sociali del servizio[3].
La
Corte è ritornata sul punto proprio nella sentenza sulla
ammissibilità del quesito referendario relativo all’art. 154 del
Codice dell’Ambiente (n. 26 del 26.1.2011) ove ha rilevato che
l’eliminazione del riferimento al criterio della “adeguatezza
della remunerazione del capitale investito” era finalizzata,
nell’intento dei promotori, a “rendere estraneo alle logiche del
profitto il governo e la gestione dell’acqua”. Tuttavia, ha
concluso la Corte, l’eventuale esito positivo del referendum non
avrebbe comunque determinato l’esclusione del servizio idrico
integrato dal novero dei SPL a rilevanza economica, poiché
“coessenziale alla nozione di rilevanza economica dal servizio è
la copertura dei costi, non già la remunerazione del
capitale”[4].
La risposta affermativa al quesito in esame si
fonda anche su un’altra considerazione, relativa all’ordinamento
interno ed in particolare alla persistente vigenza della restante
parte del 1° comma dell’art. 154 del Codice dell’Ambiente ove è’
ancora stabilito che “La tariffa costituisce il corrispettivo del
servizio idrico integrato” e che “tutte le quote della
tariffa … hanno natura di corrispettivo”. Il servizio è, dunque,
ancora costruito dalla normativa statale come un’attività economica
che deve assicurare la copertura dei costi di gestione e degli
investimenti necessari all’ammodernamento delle reti al fine della
conservazione della risorsa idrica, anche a vantaggio delle
generazioni future. Si tratta di una disciplina rimessa alla
competenza esclusiva statale, rientrando nella materia “tutela
dell’ambiente”, essendo finalizzata alla “promozione dei livelli
di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la
salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”
(art. 2, 1° comma del Codice dell’Ambiente). Di conseguenza, non
sono allo stato ipotizzabili spazi di manovra che consentano alla
legislazione regionale o all’autonomia comunale di mettere in
discussione la natura di corrispettivo della tariffa.
In
conclusione, si ritiene che il servizio idrico integrato debba
ancora considerarsi un servizio a rilevanza
economica.
3 – E’ compatibile, con il nuovo quadro
normativo il modello dell’azienda speciale e, più in generale, la
gestione diretta del servizio da parte dei Comuni?
La
risposta a questo secondo quesito richiede preliminarmente
un’analisi delle norme che si sono succedute nel disciplinare le
modalità di gestione dei SPL.
L’originaria versione dell’art. 113
del TUEL (D. Lg.vo n. 267 del 2000), che annoverava l’azienda
speciale tra le forme di gestione dei SPL, venne integralmente
sostituita dall’art. 35, comma 15, l. n. 448 del 2001, sui servizi
pubblici di rilevanza industriale, il quale prevedeva l’obbligo di
trasformazione entro il 31 dicembre 2002 delle aziende speciali
esistenti in società di capitali, con conseguente introduzione del
divieto di gestione pubblica. Tale ultima disposizione è stata poi
abrogata dall’art. 14 del D.L. n. 269/2003 il quale ha apportato
ulteriori modifiche al testo dell’art. 113, fra l’altro introducendo
la definizione di servizi “di rilevanza economica” in luogo
di quella precedente “di rilevanza industriale”. In tale
contesto è intervenuto l’art. 23 bis, che ha riformulato il
testo dell’art. 113 ed è stato poi abrogato dal
referendum.
Orbene, è assolutamente da escludere che l’esito
della consultazione referendaria possa aver determinato la
reviviscenza delle norme abrogate dall’art. 23 bis, sicchè
oggi può dirsi che non persiste alcun divieto alla gestione in
economia da parte dei Comuni o tramite aziende speciali dei servizi
pubblici locali.
Alla medesima conclusione si perviene
analizzando la disciplina di settore, che regola specificamente la
gestione del servizio idrico integrato. Infatti, l’art. 150 del D.
Lg.vo n. 152/2006, quanto alla scelta delle forme di gestione e
procedure di affidamento rinvia al 5° comma dell’art. 113 TUEL, la
cui ultima versione, come si è detto, coincideva con il testo
dell’abrogato art. 23 bis[5].
E’ dunque confermato che è
venuto meno il divieto di gestione pubblica del S.I.I.
Una volta
pervenuti a questa conclusione, non sembrano possano porsi ostacoli,
né secondo l’ordinamento comunitario né per quello nazionale, in
ordine alla scelta di ricorrere al modello dell’azienda
speciale.
Quanto al Diritto Comunitario si è già detto che
quest’ultimo consente la gestione pubblica dei SIEG allorchè
ricorrano condizioni particolari per il perseguimento di fini
sociali.
E’ il caso di ricordare, in proposito, che la direttiva
2000/60/CE riconosce che “l’acqua non è un prodotto commerciale
al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e
trattato come tale”. Lo stesso Trattato di Lisbona (protocollo
26 art. 1) a proposito dai SIEG, da un lato riconosce “l’ampio
potere discrezionale degli stati membri di fornire, commissionare e
organizzare tali servizi il più vicino possibile alle esigenze degli
utenti” e dall’altro dispone che vengano assicurati “un alto
livello di qualità, sicurezza, accessibilità, parità di trattamento,
la promozione dell’accesso universale e dei diritti
dell’utente”.
Del resto, una conferma della possibilità della
gestione pubblica dei SIEG, in presenza di particolari esigenze,
secondo il Diritto Comunitario è offerta indirettamente proprio
dalla compatibilità con quest’ultimo della figura della società in house, la quale è ammessa proprio come longa manus dell’ente pubblico: il “controllo analogo” richiesto dalla
Corte di Giustizia implica che la società debba essere assimilabile
ad una struttura organizzativa interna del soggetto pubblico, in un
rapporto di delegazione interorganica.
Sicchè, si può ritenere
che sia indifferente per il Diritto Comunitario, una volta
riconosciute le condizioni per l’ammissibilità della gestione
pubblica, il ricorso al modello organizzativo della società in
house, piuttosto che a quello dell’azienda speciale.
Per
quanto riguarda, invece, l’ordinamento italiano, il modello
gestionale della azienda speciale, sebbene cancellato dalla
vorticosa successione di norme che hanno modificato il testo
dell’art. 113 TUEL, è comunque presente nel successivo art. 114 che
così lo definisce: “ente strumentale dell’ente locale dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale e provinciale”.
Pertanto è ancora un modello di diritto positivo, tipizzato nel
nostro ordinamento.
4 – Compatibilità tra la
persistente natura di servizio pubblico a rilevanza economica del
servizio idrico ed il riconoscimento alle Regioni e ai Comuni di
margini di autoregolamentazione del servizio.
Prima di
concludere, è opportuno affrontare un ultimo problema: se il
servizio idrico è ancora da considerarsi un SPL a rilevanza
economica, è tuttora sottoposto alla legislazione esclusiva statale
in materia di concorrenza secondo l’insegnamento della Corte
Costituzionale, da ultimo ribadito nella sentenza n. 325/2010
Per
rispondere a tale ulteriore quesito bisogna partire dalla
considerazione che a seguito della abrogazione della disposizione
(art. 154 del Codice dell’Ambiente) che imponeva di inserire nella
tariffa la remunerazione del capitale investito, il servizio idrico
è divenuto un SPL a rilevanza economica del tutto anomalo, poiché è
ormai bandito l’utile di impresa del gestore.
Pertanto, con tutti
i dubbi e le perplessità che la novità e la delicatezza della
questione impone, deve ipotizzarsi che il mondo delle imprese non
sia più interessato a svolgere il servizio e che, quindi, non sia
più configurabile un mercato competitivo da disciplinare. In tal
caso, verrebbero meno le ragioni che giustificavano che il settore
rientrasse nella competenza legislativa esclusiva dello Stato volta
ad assicurare la concorrenza.
Condividendo questa impostazione,
si deve ritenere che si sono aperti ampi spazi per disciplinare le
modalità di gestione del servizio idrico, in primo luogo alla
legislazione regionale (facoltà già esercitata dalla Regione Puglia,
come si è detto) ed in assenza di questa, alla potestà statutaria e
regolamentare degli enti locali (opzione che il Comune di Napoli
intende esercitare).
5 – Conclusioni.
Si
ritiene, che a seguito dell’esito dei referendum del 12 e 13 giugno
sia possibile per un ente locale, decidere di tornare alla gestione
pubblica del servizio idrico, anche attraverso un’azienda speciale
costituita per tale scopo.
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[1] La sentenza n. 325 è pubblicata su Giur.
Cost. 2010, 166 e ss. con nota critica di A. Lucarelli, La Corte Costituzionale dinanzi al magma dei servizi pubblici
locali: linee fondative per un diritto pubblico europeo
dell’economia.
[2] Cfr. Corte Cost. n. 325/2010, Corte di
Giustizia U.E. 18.6.1998, Causa C35/96. Commissione c/Italia e Libro
Verde sui Servizi di Interesse Generale 21.3.2003, § 2.3 punto 44.
[3] Corte Cost. n. 325/2010.
[4] Corte Cost. sentenza
26.1.2011 n. 26, pubblicata in Giur. Cost. 2011, 307 e ss. con nota di A. Lucarelli, Riconfigurazione del
concetto di “rilevanza economica!” Spunti di riflessione sulla
natura “economica” del servizio idrico integrato in assenza
dell’elemento della remunerazione del capitale investito.
[5] Infatti la Corte Costituzionale nella sentenza 26 gennaio
2011 n. 25 aveva considerato inammissibile il quesito referendario
proposto contro l’art. 150, proprio perchè l’eventuale abrogazione
avrebbe comunque lasciato in vita quanto alle forme di gestione il
23 bis. La sentenza n. 25 è pubblicata su Giur. Cost. 2011, 280 e ss., con nota di A. Lucarelli, Il servizio
idrico integrato in una prospettiva di ridimensionamento della
regola della concorrenza.
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(pubblicato il
28.9.2011)
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