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| n. 9-2011 - © copyright |
FAUSTO VECCHIO
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| Il giudice ordinario italiano e la
tutela multilivello dei diritti fondamentali dopo il Trattato di
Lisbona
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Sommario: 1. Premessa. I contrasti
giudiziari relativi all’applicazione della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo 2. Le innovazioni introdotte dal Trattato di
Lisbona e le interpretazioni possibili dell’art. 6 del
Trattato sull’Unione europea 3. L’intervento del giudice
costituzionale italiano 4. La posizione della sezione
giurisdizionale pugliese della Corte dei conti 5. Conclusioni.
L’opportunità della prudenza e la necessità di un
chiarimento
1. Premessa. I contrasti giudiziari
relativi all’applicazione della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo
In ragione della crescente
importanza acquisita negli ultimi anni dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, la prassi giudiziaria degli ultimi anni ha
registrato un incremento non trascurabile dei casi in cui il giudice
ordinario ha riconosciuto efficacia diretta al diritto convenzionale
e ha privilegiato l’applicazione delle norme sovranazionali
contrarie al diritto interno. Dopo alcune pronunce dei giudici di
merito è stata addirittura la Corte di cassazione che non ha tenuto
conto della volontà espressa dal legislatore nazionale e ha
provveduto a disapplicare la norma interna contrastante[1].
Per
cercare di fronteggiare questa giurisprudenza così erosiva delle
proprie competenze, la Corte costituzionale italiana è stata
costretta a modificare progressivamente il suo tradizionale
atteggiamento di chiusura nei confronti della CEDU[2]. Così,
inaugurando quello che con una parafrasi potrebbe essere definito il
suo “cammino umanitario[3]”, la consulta ha definitivamente
abbandonato l’idea dell’irrilevanza del contenuto materialmente
costituzionale che caratterizza le norme convenzionali e ha
affermato la propria competenza esclusiva a decidere sui contrasti
tra il sistema CEDU e il sistema italiano. Tuttavia, pur
riconoscendo che la nuova formulazione dell’art. 117 della
Costituzione legittima l’integrazione della previsione CEDU nel
parametro di costituzionalità e pur riconoscendo che ai sensi della
stessa disposizione le norme convenzionali sono gerarchicamente
sovraordinate alla legislazione ordinaria, la Corte ha statuito che
(diversamente da quanto accade con riferimento al diritto
dell’Unione) l’applicazione della Convenzione resta subordinata al
rispetto delle regole costituzionali (e non solo dei principi
fondamentali dell’ordinamento) e che pertanto gli eventuali
contrasti ordinamentali sono soggetti alla cognizione del giudice
costituzionale[4]. Questo orientamento che esclude in radice ogni
possibilità di disapplicazione e che limita il ruolo del giudice
ordinario alla possibilità di esperire un tentativo di
interpretazione conforme è stato sostanzialmente ribadito anche
nelle decisioni successive con cui la Corte costituzionale ha
parzialmente rivisto il suo atteggiamento formalistico e, in nome di
una concezione sostanzialistica, ha aperto la porte ad un
bilanciamento giudiziario bidirezionale tra norma costituzionale e
norma convenzionale[5]. Nonostante la timida apertura alla
possibilità di garantire la prevalenza applicativa della Convenzione
sulla norma costituzionale, il giudice costituzionale ha fermamente
ribadito la sua competenza esclusiva di giudice dei diritti.
La
nettissima posizione assunta dalla giurisprudenza costituzionale non
è, però, riuscita ad incidere sulla prassi giudiziaria. Anzi, a
partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i giudici
amministrativi si sono discostati dalle indicazioni provenienti
dalla consulta e hanno iniziato a legittimare l’istituto della
disapplicazione facendo riferimento ad un’avvenuta
“comunitarizzazione” della CEDU. In particolare, sia il TAR Lazio,
sia il Consiglio di stato hanno sostenuto la tesi secondo cui le
norme convenzionali, in quanto principi generali del diritto
dell’Unione, impongono al giudice ordinario gli stessi obblighi
posti dal diritto comunitario[6].
Per cercare di contribuire a
fare un po’ di luce su una questione che contemporaneamente investe
sia il tema dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento
convenzionale, sia il tema dei rapporti tra ordine giuridico
comunitario e sistema CEDU, sia il tema dei rapporti tra diritto
interno e diritto dell’Unione europea, il presente lavoro analizzerà
le principali novità introdotte in questa materia dal Trattato di
Lisbona e presenterà una riflessione sugli ultimissimi sviluppi
giurisprudenziali. L’intento è quello di tentare di mettere in
evidenza i limiti e le ambiguità dell’attuale configurazione
normativa e l’opportunità di un pronto chiarimento da parte delle
istituzioni europee sfruttino le prossime
opportunità.
2. Le innovazioni introdotte dal Trattato
di Lisbona e le interpretazioni possibili dell’art. 6 del
Trattato sull’Unione europea
Il Trattato di Lisbona
ha inciso in maniera assai significativa sulle modalità con cui le
istituzioni europee garantiscono i diritti fondamentali. In primo
luogo, il primo comma dell’art. 6 del Trattato sull’Unione
europea nella sua nuova formulazione oggi prevede che la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione (come modificata nel 2007) abbia lo
stesso valore giuridico dei trattati. In secondo luogo, venendo
incontro ad alcune indicazioni precedentemente formulate dalla Corte
di giustizia[7], il secondo comma della stessa disposizione
autorizza le istituzioni comunitarie ad aderire alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Infine, il terzo comma dell’articolo
in questione, rafforzando l’equiparazione tra CEDU e tradizioni
costituzionali comuni[8], dispone che «i diritti fondamentali,
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto principi generali».
Centrando
l’attenzione sui profili connessi al nostro tema di indagine è
possibile rilevare che, in attesa del perfezionamento dell’accordo
di adesione dell’Unione alla Convenzione[9], un primo problema
interpretativo è connesso al momento a partire dal quale i richiami
ai parametri normativi convenzionali iniziano a produrre effetti
giuridici[10]. Secondo una parte della scienza costituzionale, in
virtù del combinato disposto del primo comma dell’art. 6 e
del terzo comma dell’art. 52 della Carta dei diritti
fondamentali, sarebbe stata realizzata una (parziale) sostanziale
incorporazione della CEDU attraverso cui, già a partire dall’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, alcune prescrizioni della
Convenzione sono diventate immediatamente vincolanti per il sistema
giuridico comunitario[11]. Secondo questo orientamento, statuire
che, nell’ipotesi in cui vi sia corrispondenza tra i diritti
tutelati dai due strumenti normativi (Carta e Convenzione), le norme
della Carta hanno lo stesso significato e lo stesso contenuto delle
disposizioni convenzionali equivale a dire che almeno alcune delle
previsioni della Convenzione (quelle che hanno un equivalente nella
Carta[12]) sono da subito operative all’interno del sistema
comunitario, anche a prescindere da un formale atto di adesione
dell’Unione. Questa interpretazione che anticipa l’efficacia
giuridica (di una parte delle norme) della Convenzione in ambito
comunitario è stata contestata da un altro orientamento dottrinario
che, per non introdurre una distinzione tra le disposizioni
convenzionali, ha invece preferito rinviare la produzione di effetti
giuridici al momento della formale entrata in vigore
dell’accordo[13].
Una seconda questione parzialmente connessa con
quella relativa al profilo dell’efficacia temporale della
Convenzione riguarda, invece, le conseguenze giuridiche connesse
all’adesione. A questo proposito ai fini della nostra analisi è
particolarmente importante segnalare come una parte della scienza
giuridica, al di là degli effetti interpretativi e delle inevitabili
conseguenze determinate dall’accettazione di alcuni standard minimi
di tutela[14], ha ritenuto che la nuova formulazione
dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea non si limita ad
incidere nell’ambito comunitario, ma al contrario produce effetti
anche all’interno degli ordinamenti degli stati membri. In virtù del
rafforzamento della equiparazione tra CEDU e tradizioni
costituzionali comuni si sostiene che le norme convenzionali entrano
a far parte dei principi fondamentali del diritto comunitario e che
pertanto sono soggette all’applicazione della dottrina della primauté e dei suoi corollari[15]. Un’interpretazione in
parte differente (anche se non del tutto incompatibile con quella
appena esposta) prevede invece che, a partire dal momento in cui
sarà perfezionato, l’accordo tra Unione europea e CEDU dovrà essere
qualificato come un trattato internazionale ai sensi
dell’art. 216 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e pertanto godrà del rango giuridico di norma
comunitaria[16]. Peraltro, pur essendo in disaccordo sul momento a
partire dal quale le norme convenzionali possono godere dei
privilegi delle norme comunitarie e pur individuando differenti basi
giuridiche, entrambe le interpretazioni finiscono con il concordare
che, per via di un’implicita comunitarizzazione, la disposizione
CEDU gode (o almeno godrà) dell’efficacia diretta e pertanto è
ragionevole pensare che questa previsione possa legittimare la
disapplicazione giudiziaria della norma interna contrastante.
Un
terzo ordine di problemi, legati a doppio filo con l’incertezza che
caratterizza la delimitazione dei confini dell’ordinamento
comunitario, può nascere relativamente all’individuazione dei limiti
che incontra sul piano interno l’efficacia del diritto
convenzionale. Infatti, sebbene la comunitarizzazione soltanto
derivata imponga di pensare che la norma convenzionale gode
dell’efficacia diretta in quei casi che si inscrivono nel quadro
delle competenze dell’Unione e che presentano una specifica
connessione con il diritto comunitario[17], è comunque necessario
fare un’attenta riflessione. In ragione di una certa “porosità” ed
elasticità che caratterizza la recente giurisprudenza europea su
questi delicatissimi temi[18], può diventare molto problematico
individuare concretamente le ipotesi in cui la norma convenzionale
legittima la disapplicazione della norma interna contrastante con la
Convenzione. Anche alla luce di quella giurisprudenza del
Lussemburgo che tende ad allentare il vincolo che dovrebbe legare
l’applicazione dei principi generali dell’Unione e dei diritti
riconosciuti dalla Carta dal requisito della preesistente competenza
comunitaria, diviene estremamente difficile riconoscere le
situazioni che impongono la disapplicazione da quelle in cui un
simile espediente processuale non è richiesto.
A fronte di tutti
questi problemi è infine possibile immaginare un’ultima e assorbente
questione interpretativa relativa al soggetto istituzionale
legittimato a conoscere dei conflitti tra le norme interne e le
norme convenzionali a qualsiasi titolo comunitarizzate. Nonostante
la scienza giuridica sia stata abbastanza concorde nel ritenere che
in assenza di una specifica competenza comunitaria un simile
accertamento spetti alle istituzioni giudiziarie nazionali[19],
almeno con riferimento al caso italiano, non c’è un accordo diffuso.
Da una parte stanno quanti sostengono che il potere spetti ai
giudici comuni, dall’altra quanti sostengono che esso sia invece di
competenza esclusiva del giudice costituzionale. Inoltre, almeno
astrattamente, è facile presumere che si potrà in futuro assistere a
casi che implichino valutazioni di competenza del giudice del
Lussemburgo. Sembra lecito ipotizzare che, in alcuni casi, spetti
alla Corte di giustizia sia l’esatta identificazione delle ipotesi
in cui la norma convenzionale possa godere dei privilegi connessi
all’efficacia diretta, sia l’individuazione delle basi giuridiche e
del momento a partire che determinano la rilevanza delle norme
convenzionali per l’ordinamento comunitario. Si tratta, in
particolare dei casi in cui la diretta applicabilità interna della
Convenzione è costruita sulla base di norme comunitarie (poco
importa se ciò avvenga ex art. 6 del Trattato sull’Unione
europea o ex art. 216 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione) e può facilmente richiedere l’interpretazione di altre
norme comunitarie (ad esempio le singole prescrizioni in materia di
diritti fondamentali o le regole sulla competenza).
3.
L’intervento del giudice costituzionale italiano
I
problemi lasciati aperti delle considerazioni svolte nel paragrafo
precedente dovrebbero far comprendere le ragioni per le quali la
Corte costituzionale, qualche mese fa, in seguito all’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona, abbia sentito la necessità di
intervenire nuovamente per correggere la posizione dei giudici
ordinari e per chiarire i rapporti tra ordinamento interno e
ordinamenti sovranazionali[20].
Prendendo spunto dalla richiesta
con cui una parte privata (senza presentare una specifica
connessione tra il thema decidendum e il diritto dell’Unione)
aveva posto il problema delle specifiche conseguenze del Trattato di
Lisbona, la Corte ha ribadito con decisione il principio che il
fondamento dell’efficacia giuridica della norma convenzionale deve
essere ricercato nell’art. 117 della Costituzione italiana.
Essa, inoltre, ha richiamato esplicitamente le decisioni “gemelle”
del 2007, e ha categoricamente escluso la possibilità di una
disapplicazione da parte del giudice ordinario.
Innanzitutto, il
giudice costituzionale, aderendo all’orientamento che pospone
l’efficacia giuridica dell’adesione, ha statuito che le recenti
innovazioni del secondo comma dell’art. 6 del Trattato
sull’Unione non sono per il momento produttive di effetti giuridici
per la semplice considerazione che tale adesione non è ancora stata
perfezionata.
In secondo luogo, la Consulta ha ridimensionato il
valore delle modificazioni testuali introdotte dalla nuova
formulazione del terzo comma dell’art. 6 e, ritenendo che la
disposizione in questione non alteri la sostanza dei rapporti tra
gli ordinamenti, ha affermato che le regole precedentemente dettate
dalla Corte in materia di efficacia della norma CEDU devono essere
considerate ancora valide. Né l’equiparazione tra tradizioni
costituzionali comuni e diritti riconosciuti dalla Convenzione, né
l’introduzione della locuzione secondo cui i diritti convenzionali
(che nella versione precedente erano soltanto “rispettati”) «fanno
parte» del diritto dell’Unione, sono state ritenute novità idonee a
legittimare il mutamento di quell’orientamento che ha affermato
«l’impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto
dell’Unione […], di far derivare la riferibilità alla CEDU
dell’art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti
fondamentali in essa riconosciuti come “principi generali” del
diritto comunitario».
In terzo luogo, lo stesso spirito di
conservazione sembra comparire anche in riferimento alla clausola di
equiparazione contenuta nel terzo comma dell’art. 52 della
Carta dei diritti fondamentali. La Corte costituzionale ha
valorizzato al massimo il principio secondo cui la Carta non estende
le competenze dell’Unione; ha escluso la possibilità che «la Carta
costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre
le competenze dell’Unione europea»; ha statuito che «presupposto di
applicabilità della Carta di Nizza è […] che la fattispecie
sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto
europeo –in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e
comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione,
ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una
misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione
– e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale
diritto».
Di fronte a questo iter argomentativo la dottrina
italiana ha variamente reagito. Da una parte si è messo in evidenza
come la Corte, anziché proseguire sulla strada inaugurata dalle
sentenze del 2009, sia arbitrariamente ritornata a ricostruire il
sistema sulla base della teoria delle fonti e abbia fondato la sua
decisione su assunti che sono in palese contrasto con l’impianto su
cui generalmente si fonda la ricostruzione generale delle relazioni
tra gli ordinamenti[21]. Da un’altra parte si è segnalato come la
decisione non possa essere considerata definitiva e sia legata alle
contingenze del caso in questione[22]. È possibile, quindi,
segnalare, sin da ora, un delicato problema: sebbene la Consulta si
sforzi di costruire la motivazione sul fatto che la copertura
costituzionale offerta dall’art. 117 della Costituzione
(diversamente da quella offerta dall’art. 11) non legittimi
il meccanismo della disapplicazione, essa non riesce ad evitare
incursioni in questioni che non possono prescindere
dall’interpretazione delle disposizioni europee di riferimento e
giunge ad un’arbitraria esclusione della competenza conoscitiva del
giudice lussemburghese. Sia quando statuisce sul significato delle
cosiddette clausole orizzontali della Carta dei diritti
fondamentali, sia quando statuisce sul significato dei riferimenti
alla Convenzione contenuti nell’art. 6 del Trattato
sull’Unione europea, il giudice costituzionale fonda la
ricostruzione dei rapporti tra i vari ordinamenti su alcune
interpretazioni delle norme europee che, prescindendo dal caso di
specie[23], potrebbero non essere condivise dal giudice
comunitario[24].
4. La posizione della sezione
giurisdizionale pugliese della Corte dei
conti
Probabilmente anche a causa delle
contraddizioni che ha lasciato irrisolte, la decisione della Corte
non è riuscita a chiudere definitivamente la questione della liceità
della prassi giudiziaria di disapplicare la norma interna
contrastante con la Convenzione. Anzi, solo un paio di mesi dopo la
sentenza 80 del 2011, la sezione giurisdizionale pugliese della
Corte dei conti è arrivata a smentire apertamente la costruzione
dogmatica della Consulta e, con la decisione del 20 giugno 2011, n. 672 – Ciquera c. I.n.p.d.a.p., ha addirittura
utilizzato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo per ribaltare un orientamento interpretativo
precedentemente proposto dal giudice
costituzionale[25].
Concentrando l’attenzione sui profili
rilevanti ai fini della nostra riflessione è utile iniziare con il
segnalare l’iter argomentativo che, in aperto contrasto con quanto
ha stabilito la Corte costituzionale, porta il giudice ordinario a
statuire che «sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU in
materia di giusto processo […], deve disapplicarsi la normativa di
interpretazione autentica contenuta nel comma 774 dell’articolo 1
della L. n. 296/2006, in quanto non sono stati esposti i
motivi di interesse generale che la Corte EDU richiede a
giustificazione degli interventi legislativi che producono efficacia
retroattiva[26]».
Il primo passo da cui prende lo spunto la
decisione è rappresentato dall’idea che il Trattato di Lisbona, al
di là delle cautele previste dai redattori, ha completamente
stravolto il quadro normativo di riferimento e pertanto impone al
giudice italiano di rivedere gli orientamenti espressi a partire
dalle sentenze gemelle del 2007. Trascurando la ricostruzione
operata dalla sentenza 80 del 2011 e trascurando il fatto che la
Consulta si fosse già pronunciata più volte sulla costituzionalità
dei provvedimenti legislativi contestati dai ricorrenti[27], il
magistrato contabile si richiama alle controverse decisioni del TAR
Lazio e del Consiglio di Stato e decide che, in virtù della nuova
formulazione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, le
norme della Convenzione sarebbero state “comunitarizzate”. L’organo
giurisdizionale pugliese, capovolgendo completamente le statuizioni
del giudice costituzionale, ritiene che, attraverso l’equiparazione
tra tradizioni costituzionali comuni e diritti riconosciuti dalla
Convenzione, con l’introduzione della formula secondo cui i diritti
convenzionali fanno parte del diritto dell’Unione, il Trattato abbia
inteso riconoscere la Convenzione «quale nuova fonte di situazioni
giuridiche tutelate».
Una volta sostenuta l’avvenuta
“comunitarizzazione” della CEDU e una volta inquadrata la norma
convenzionale nell’alveo dei principi generali, il giudice contabile
si preoccupa di ricordare che secondo le decisioni Mangold, Kücükdeveci e Prisco della Corte di giustizia le
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e i principi
generali legittimano la disapplicazione giudiziaria della norma
interna contrastante. Sebbene non ci sia un esplicito riferimento,
questa operazione sembra propedeutica a richiamare
quell’orientamento dottrinale secondo cui la norma convenzionale
comunitarizzata godrebbe dei privilegi di cui godono ordinariamente
le norme comunitarie. In quanto espressive di un principio generale
dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea anche le previsioni
CEDU imporrebbero al giudice comune la disapplicazione.
Sulla
base di questi argomenti il giudice pugliese ha ritenuto che il
richiamo alla giurisprudenza europea sia sufficiente ad esonerare
dall’individuare una qualsiasi connessione tra il thema
decidendum del giudizio e il diritto dell’Unione europea. Esso
si spinge sino a “correggere” i giudici costituzionali e, seppur con
argomentazioni che sganciate dal contesto in cui sono formulate
potrebbero essere almeno in parte condivisibili[28], statuisce che,
in linea con le nuove disposizioni europee, anche la Costituzione
italiana legittima il ricorso alla disapplicazione. Incurante di
quanto ha affermato la Consulta, la Corte pugliese ritiene che la
Convenzione europea possa essere fatta rientrare sotto la
“protezione” offerta dall’art. 11.
Tra i numerosi profili
di critica che possono essere rivolti alla decisione spiccano
certamente la pretesa di sostituire il giudice costituzionale e
l’ingiustificabile sganciamento dall’obbligo di trovare una
specifica connessione tra il thema decidendum del giudizio e
il diritto dell’Unione europea. Ai fini del nostro discorso è però
più importante segnalare che, in maniera assolutamente speculare a
quanto fatto con la sentenza 80 del 2011, anche la decisione in
esame travalica le competenze della Corte di giustizia perché
finisce con il dare per scontate alcune questioni di diritto europeo
assai problematiche. A ben vedere, se a sentenziare è un giudice
nazionale, dire che le previsioni europee legittimino la non
applicazione della norma interna contrastante è tanto contestabile
quanto dire che le stesse disposizioni escludono la possibilità di
un’immediata “comunitarizzazione” della Convenzione e il ricorso
alla disapplicazione[29].
5. Conclusioni. L’opportunità
della prudenza e la necessità di un
chiarimento
L’analisi condotta dovrebbe essere stata
sufficiente per mettere in evidenza che il problema relativo alla
legittimità della disapplicazione ruota attorno all’interpretazione
di due questioni di diritto europeo. In primo luogo occorre chiarire
se, sulla base del quadro normativo di riferimento, sia lecito
ritenere che sia avvenuta una “comunitarizzazione”, almeno parziale,
della Convenzione. In secondo luogo occorre definire esattamente
quali sono i confini entro cui le prescrizioni dell’Unione in
materia di diritti fondamentali incidono all’interno degli
ordinamenti nazionali.
Come abbiamo visto sia i giudici
costituzionali che i giudici ordinari italiani hanno provato a
fornire una loro ricostruzione di queste controverse questioni. Le
diverse soluzioni offerte, tuttavia, sono accomunate dal fatto che
non sono coerenti con la configurazione delle relazioni tra
ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario. In particolare,
l’interpretazione di disposizioni dei trattati determina
un’invasione della sfera di competenza riservata alle istituzioni
giudiziarie dell’Unione.
In presenza delle prevedibili difficoltà
che si incontrerebbero per realizzare un riordino normativo di
questa complessa materia[30], sarebbe per lo meno preferibile che i
giudici si mostrassero più disponibili a collaborare con i loro
colleghi del Lussemburgo e, a fronte di vicende che implicano la
necessità di individuare il contenuto concreto di prescrizioni dei
trattati, facessero ricorso allo strumento processuale del rinvio
pregiudiziale.
Una simile soluzione non sembra preclusa né
dall’ordinamento europeo, né dall’ordinamento costituzionale
italiano. Con specifico riferimento all’ordine giuridico
sovranazionale è possibile sostenere che non dovrebbero
rappresentare un problema le numerose clausole con cui si precisa
che né l’adesione alla Convenzione, né il riconoscimento del pieno
valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali determinano
l’attribuzione di nuove competenze in capo all’Unione. Infatti,
tenendo in considerazione le implicazioni del principio di autonomia
del diritto dell’Unione (secondo cui spetta esclusivamente ai
giudici europei l’interpretazione dei trattati), pare opportuno
interpretare tali previsioni nel senso che esse (oltre ad escludere
la possibilità di interventi sovranazionali finalizzati alla
produzione normativa) escludono la possibilità di un controllo
giudiziario svincolato dall’accertamento di una base di competenza
indipendente, ma non nel senso che esse precludono la possibilità di
un controllo giudiziario nei casi in cui vi sia una preesistente
connessione con la normativa europea. Con specifico riferimento al
sistema giuridico nazionale, invece, si può affermare che la scienza
giuridica ha già messo in luce la possibilità di ricondurre la
Convenzione europea nell’alveo dell’art. 11 della
Costituzione e pertanto l’ipotesi per cui la Corte di giustizia
dovesse statuire l’obbligo di disapplicare la norma interna
contrastante con il diritto convenzionale comunitarizzato, pur
imponendo alla Corte costituzionale un (comprensibile) revirement, potrebbe essere facilmente ‘metabolizzata’
attraverso il ricorso alla teoria dei controlimiti[31]. Per di più,
anche alla luce delle previsioni che vanno emergendo in sede di
negoziati di adesione alla Convenzione, il vincolo che lega il
sistema giuridico dell’Unione all’ordinamento convenzionale dovrebbe
(per lo meno in parte) ridimensionare i pur sempre possibili abusi
da parte del giudice del Lussemburgo: pur non escludendo in radice
la possibilità di conflitti, il fatto che sia le istituzioni
nazionali sia le istituzioni comunitarie siano soggette al giudizio
della Corte europea dei diritti dell’uomo riduce in maniera
sensibile la possibilità di divergenze interpretative.
Proprio a
questo proposito è anzi possibile aggiungere che, oltre ad essere
tollerabile dal punto di vista costituzionale italiano, una
decisione con cui il giudice del Lussemburgo dovesse pronunciarsi in
favore dell’obbligo di disapplicare avrebbe almeno due meriti
ulteriori. In primo luogo, per lo meno con riferimento al territorio
dell’Unione, essa fornirebbe una garanzia ulteriore dell’emersione
di standard europei di protezione dei diritti fondamentali e farebbe
segnare un importantissimo passo avanti in un processo di
integrazione fin qui troppo legato alle logiche economicistiche. In
secondo luogo, realizzando un sistema che facilita la partecipazione
del giudice comunitario ai giudizi in cui vengono in rilievo (anche)
le previsioni convenzionali, si renderebbe meno problematica
l’attribuzione di una responsabilità in capo all’Unione e si
potrebbe contribuire a non aggravare il carico di cause pendenti
avanti alla Corte del Lussemburgo[32].
In qualsiasi caso,
comunque la si pensi sul merito della vicenda, sulla base delle
considerazioni fin qui svolte sembra quindi possibile concludere che
è auspicabile che la Corte di giustizia europea abbandoni il basso
profilo fin qui tenuto sulla questione[33] e approfitti
dell’occasione che offre la domanda pregiudiziale con cui il
Tribunale di Bolzano (caso C – 571/10, Servat) ha
recentemente chiesto chiarimenti sulla possibilità di disapplicare
la norma interna contrastante con la Convenzione[34].
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[1] Vedi la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10542, del 19 luglio 2002. Per i riferimenti alle
decisioni della giurisprudenza di merito vedi F. Liberati, Corte
costituzionale e convenzione europea dei diritti dell’uomo:
sostenibilità del modello accentrato di controllo di
costituzionalità alla luce della recente giurisprudenza e delle
novità in ambito comunitario, in www.federalismi.it.
[2] Vedi a questo proposito le sentenze della Corte
costituzionale, 16/1981 e 17/1981.
[3] La parafrasi della
celeberrima espressione di P. Barile, Il cammino comunitario
della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1973, 1, 2406
– 2419 sembra giustificabile dalla circostanza per cui, in maniera
analoga a quanto ha realizzato la sentenza Frontini per il
diritto comunitario, le decisioni riportate di seguito superano
l’iniziale riferimento al criterio della successione temporale delle
leggi e disegnano un sistema che affida al sindacato di
costituzionalità la risoluzione del contrasto tra gli ordinamenti.
[4] Vedi le sentenze della Corte costituzionale italiana,
348/2007 e 349/2007. Per un commento vedi M. Cartabia, Le
sentenze «gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici, in Giur. cost., 2007, 3564 – 3574.
[5] Vedi le sentenze
della Corte costituzionale italiana, 311/2009 e 317/2009. Per un
commento vedi A. Ruggeri, Conferme e novità di fine anno in tema
di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima lettura di Corte
cost. nn. 311 e 317 del 2009), in www.forumcostituzionale.it.
[6] Vedi la sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato
e la sentenza n. 11984/2010 del TAR Lazio. Per un
commento su questa giurisprudenza vedi A. Celotto, Il Trattato di
Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento
italiano? (in margine alla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di
Stato), in www.giustamm.it e R. Sestini, Il Trattato
di Lisbona ha reso la Cedu direttamente applicabile nell’ordinamento
italiano? (in margine alla nota del prof. Alfonso Celotto sulla
sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato), in www.giustamm.it.
[7] Vedi l’opinione 2/94 con cui la
Corte di giustizia ha statuito che l’adesione alla Convenzione
richiedeva una modifica del sistema dei trattati comunitari.
[8]
Vedi i riferimenti infra nei paragrafi successivi.
[9]
Per quanto riguarda i profili formali dell’adesione dell’Unione
europea alla Convenzione europea occorre ricordare che in vista
della stipula di un formale accordo di adesione si è già provveduto
ad una modifica del testo della Convenzione. Su questa base sono
stati inaugurati dei negoziati tra le parti che dovranno portare
alla redazione di una bozza di accordo che dovrà essere poi
ratificato da tutti i paesi membri della Convenzione e dovrà essere
accettato all’unanimità del Consiglio e dal Parlamento europeo. J.
P. Jaquè, The accession of the European Union to the European
Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms, in Comm.
mark. law rev., 2011, 995 – 1023 prevede che i tempi per
l’effettiva entrata in vigore dell’accordo di adesione non saranno
brevi. Per ulteriori dettagli sul percorso che dovrebbe portare
all’accordo di adesione vedi anche V. Bazzocchi, Verso l’adesione
dell’Unione europea alla CEDU: un negoziato ancora in corso, in www.europeanrights.eu e L. De Matteis, L’adesione dell’UE
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il dibattito in
corso, in www.europeanrights.com.
[10] Per un’analisi
delle altre questioni connesse all’adesione dell’Unione europea vedi
T. Lock, EU accession to the ECRH: implication for judicial
review in Strasbourg, in Eur. law rev., 4, 777 – 798 e
Id., Walking on a tightrope: the draft ECHR accession agreement
and the autonomy of the EU legal order, in Comm. mark. law
rev., 2011, 1025 – 1054.
[11] È questa l’interpretazione
proposta da W. Weiß, Human rights in the EU: rethinking the role
of the European convention of human rights after Lisbon, in Eur. const. law, 2011, 1, 64 – 95.
[12] Secondo quanto
sostiene W. Weiß, op. cit., 69 circa metà delle previsioni
contenute nella Carta hanno sono derivate o, per lo meno, hanno un
equivalente nel testo della Convenzione o nella giurisprudenza della
Corte di Strasburgo. Lo stesso autore fa riferimento alle
spiegazioni allegate alla Carta per individuare i diritti
corrispondenti alle previsioni CEDU.
[13] Per una
interpretazione di questo tipo vedi F. Liberati, op. cit..
Anche A. Celotto, op. cit. sostiene la tesi per cui
non si possono anticipare gli effetti dell’adesione.
[14] Per le
conseguenze prodotte dall’adesione all’interno dell’ordinamento
giuridico comunitario vedi W. Weiß, op. cit., 75 – 88.
[15] In tal senso vedi W. Weiß, op. cit., 72.
[16]
Per una interpretazione di questo tipo vedi A. Gianelli, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU secondo il Trattato di
Lisbona, in Dir. Un. eur., 2009, 3, 679 – 700.
[17]
In proposito occorre tenere in considerazione anche quelle clausole
normative che si preoccupano di escludere che la Carta dei diritti
fondamentali (vedi il primo comma dell’art. 6 del Trattato
sull’Unione, l’art. 51 della Carta e la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona) e l’adesione
dell’Unione alla Convenzione (vedi il secondo comma dell’art.
6 del Trattato sull’Unione e l’art. 2 del Protocollo al
Trattato di Lisbona relativo a detta adesione) possano determinare
un’espansione delle competenze dell’ordinamento comunitario.
[18] La giurisprudenza europea sembra in un certo senso
orientata ad “autonomizzare” le prescrizioni in materia di tutela
dei diritti fondamentali dall’esistenza di uno preesistente
collegamento specifico con il diritto comunitario. In primo luogo
questo orientamento sembra espresso dalla sentenza C - 144/04, Mangold (per un commento R. Mastroianni, Efficacia
"orizzontale" del principio di eguaglianza e mancata attuazione
nazionale delle direttive comunitarie, in Dir. lav.
merc., 2006, 2, 442–458) e dalla sentenza C - 555/07, Kücükdeveci (per un commento vedi V. Sciarabba, La
sentenza Kücükdeveci e le prospettive della giustizia costituzionale
europea, in www.astrid-online.it) con cui i giudici
comunitari hanno dato applicazione a principi generali e a norme
della Carta dei diritti fondamentali, estendendo, in maniera per lo
meno discutibile, il campo di applicazione del diritto comunitario.
È da notare che con la decisione 2 BvR 2661/06 del tribunale
federale tedesco (per un commento vedi P. Faraguna, Il Mangold-Urteil del BverfG. Controllo ultra-vires si, ma da maneggiare europarechtsfreundlich,
in www.forumcostituzionale.it e F. Vecchio, Il caso
Honeywell del Bundesverfassungsgericht: un’occasione persa per far
chiarezza sui rapporti tra gli ordinamenti?, in corso di
pubblicazione).
Inoltre, con la decisione C – 34/09, Zambrano, (per maggiori indicazioni su questa storica
decisione sia consentito il rinvio a F. Vecchio, Il caso Ruiz
Zambrano tra cittadinanza europea, discriminazioni a rovescio e
nuove possibilità di applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione, in corso di pubblicazione) la Corte di
giustizia opera uno sganciamento del diritto di soggiorno dalla
preventiva circolazione e, come si evince con maggior chiarezza
dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpstone, sfrutta
l’istituto della cittadinanza europea per aprire la strada ad un
vero e proprio sganciamento dei diritti riconosciuti
dall’ordinamento europeo dai prerequisiti per l’azione comunitaria.
[19] Esplicito in questo senso W. Weiß, op. cit., 88 –
91.
[20] Vedi la sentenza 80 del 2011 della Corte costituzionale
italiana. Per un commento alla decisione vedi A. Ruggeri, La
Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di
Nizza – Strasburgo, in www.forumcostituzionale.it e A.
Randazzo, Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011
della Corte costituzionale, in www.giurcost.org. Vedi
anche M. T. Denaro, Spunti problematici in tema di tutela dei
diritti fondamentali in Europa dopo il Trattato di Lisbona, in www.giustamm.it.
[21] In questo senso vedi la critica di
A. Ruggeri, op. cit..
[22] Sottolinea il fatto che
l’indirizzo dei giudici potrebbe essere destinato a mutare F.
Liberati, op. cit.. A. Randazzo, op. cit., invece,
sottolinea il legame tra la soluzione finale adottata dalla Corte e
le contingenze delle argomentazioni giuridiche a cui il ricorso fa
riferimento.
[23] Con riferimento al caso di specie, la
soluzione concretamente individuata dal giudice costituzionale
sembra difficilmente contestabile perché applica la giurisprudenza
europea relativa all’assenza di connessione tra diritto europeo e thema decidendum. Resta però aperto il problema di come
applicare le statuizioni della decisione in commento ai casi futuri
che dovessero individuare una connessione del genere.
[24]
Soltanto a titolo di esempio si potrebbe fare riferimento a quella
interpretazione con cui l’Avvocato generale Sharpstone (nel caso Ruiz Zambrano) ha ritenuto che i limiti contenuti
all’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali vadano
intesi nel senso per cui la Carta ha efficacia in tutti gli ambiti
astrattamente riconducibili alla competenza dell’Unione.
[25] Il
testo della decisione è reperibile su www.astrid-online.it.
[26]
Si legge così nella massima della sentenza. Può inoltre essere utile
segnalare che il caso in questione verteva sull’accertamento di un
diritto alla indennità integrativa speciale ed alla tredicesima
mensilità in favore del titolare di una pensione di reversibilità.
[27] Vedi la sentenza n. 74 del 12 marzo 2008 con cui il
giudice costituzionale ha escluso che la normativa nazionale alla
base del ricorso fosse viziata da profili di incostituzionalità.
Vedi anche la successiva decisione n. 1 del 2011 con cui la
Corte costituzionale ha ribadito che i provvedimenti di
interpretazione autentica impugnati non violano l’art. 117.
Per una ricostruzione sui precedenti giurisprudenziali di una
questione assai controversa vedi S. Foà, Un conflitto di
interpretazione tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti
dell’uomo: leggi di interpretazione autentica e ragioni imperative
di interesse generale, in www.federalismi.it.
[28] In
particolare il giudice contabile, seguendo la scia di autorevole
dottrina, lamenta l’impossibilità di assicurare una tutela efficace
dei diritti umani.
[29] A ben vedere, anzi, stante la
problematicità di ricostruire un istituto generale della
disapplicazione, la mancata applicazione della norma sembra ancora
più problematica. Per maggiori riferimenti sull’eccezionalità della
disapplicazione nell’ordinamento italiano si rinvia a D. Porena, La disapplicazione normativa: nuovo criterio di risoluzione delle
antinomie o “figura limite” nella teoria delle fonti, in www.federalismi.it.
[30] A questo proposito può essere
utile precisare che, malgrado l’opportunità di un riordino
normativo, sulla base delle previsioni contenute nei trattati,
un’operazione del genere non pare realizzabile con la stipula
dell’accordo di adesione e richiederebbe la modifica del diritto
primario dell’Unione e della Convenzione europea.
[31] Sembra
essere questo il punto di vista espresso da A. Ruggeri, op.
cit..
[32] Uno dei problemi tecnici connessi all’adesione
alla Convenzione riguarda l’individuazione del responsabile nelle
fattispecie in cui la lesione è determinata dalla concomitante
azione (o omissione) delle istituzioni dell’Unione e delle
istituzioni nazionali: si pensi all’ipotesi in cui la lesione sia
stata determinata da un atto di origine sovranazionale che necessita
di un provvedimento di attuazione nazionale o all’ipotesi in cui il
giudice nazionale applichi male (o ometta di applicare) la
giurisprudenza che proviene dal Lussemburgo. Per far fronte a queste
ipotesi, in sede di negoziati dell’accordo di adesione è stata
prospettata l’introduzione della figura del co-respondent che
viene entra in giudizio accanto al rispondente principale. Fermo
restando la necessità di un meccanismo del genere, a chi scrive pare
che, in virtù della prevalenza applicativa delle norme europee, il
facilitare il coinvolgimento delle istituzioni giudiziarie europee
faciliti l’attribuzione di una responsabilità in capo all’Unione e
sdrammatizzi la questione dell’individuazione delle responsabilità.
Un altro dei problemi determinati dall’adesione, invece,
riguarda il fatto che, diversamente da quanto si verifica per gli
stati membri, è possibile immaginare delle ipotesi in cui sia
configurabile una responsabilità dell’Unione (ad esempio per
l’introduzione di un atto europeo dotato di efficacia diretta) senza
che le istituzioni giudiziarie abbiano avuto modo di pronunciarsi
preventivamente. Simili fattispecie contraddicono il principio per
cui la Corte europea dei diritti dell’uomo può pronunciarsi solo a
condizione che i rimedi di diritto interno siano stati esauriti. Per
risolvere questa contraddizione le bozze di accordo di adesione
stanno proponendo soluzioni tecniche che, una volta esauriti i
ricorsi interni, consentano alla Corte di giustizia di intervenire
prima che si pronuncino i giudici di Strasburgo. Una simile
soluzione, malgrado si voglia prevedere che la Commissione europea
funga da filtro preventivo per le cause da sottoporre ai giudici del
Lussemburgo, impone la sospensione del processo avanti la Corte dei
diritti dell’uomo e pertanto può contribuire ad aggravare il già
oggi problematico carico di giudizi pendenti. Viceversa, se si
facilitano i meccanismi processuali per cui il giudice dell’Unione
può intervenire prima dell’instaurazione del giudizio a Strasburgo
si facilita l’operato dei giudici convenzionali e, riducendo i tempi
di attesa, si contribuisce a dare sostanza alla tutela dei diritti
fondamentali.
[33] Con il caso C – 457/09, Chartry, del 1
marzo 2011 il giudice europeo ha toccato incidentalmente la
questione del ruolo della norma CEDU nel sistema comunitario. Per un
commento a questa decisione sia consentito il rinvio a F. Vecchio, Il sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali alla
luce del caso Chartry della Corte di giustizia, in corso di
pubblicazione.
[34] Nel caso in questione (Domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia)
il 7 dicembre 2010 — Kamberaj Servet/Istituto per l’Edilizia Sociale
della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano (Causa
C-571/10)(2011/C 46/11), in Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea 12.2.2011 C 46/7, il Tribunale di Bolzano ha chiesto tra
le altre cose di verificare «Se in caso di conflitto fra norma
interna e CEDU il richiamo operato dall’art. 6 TUE alla CEDU, impone
al Giudice nazionale di dare diretta applicazione all’art. 14 ed
all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12, disapplicando la fonte
interna incompatibile, senza dovere previamente sollevare questione
di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale».
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(pubblicato il
27.9.2011)
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