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| n. 9-2011 - © copyright |
EUGENIO BRUTI LIBERATI
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| Mercati dell’energia e regolazione
finalistica: la disciplina delle reti di trasporto nel Terzo Pacchetto
Energia
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1. Il rafforzamento della regolazione sulle
infrastrutture energetiche e l’adozione di un modello pienamente
finalistico. 2. Il Terzo Pacchetto e le reti di trasporto:
unbundling, controllo sulla pianificazione ed attuazione degli
investimenti e Third Party Access. 3. Il recepimento in Italia del
Terzo Pacchetto. 4. Infrastrutture energetiche di trasporto e
libertà di iniziativa economica.
1. Il
rafforzamento della regolazione sulle infrastrutture energetiche e
l’adozione di un modello pienamente finalistico.
Fin
dall’avvio del processo di liberalizzazione dei mercati
dell’energia, nella seconda metà degli anni novanta del secolo
scorso, la disciplina delle reti di trasporto e delle altre
infrastrutture ha occupato un posto centrale nel nuovo modello di
regolazione adottato dal legislatore europeo e da quello
nazionale.
Gli obiettivi di fondo più o meno consapevolmente
sottesi alle norme sulle infrastrutture energetiche sono sempre
stati due: promuovere lo sviluppo e la modernizzazione delle stesse,
così da realizzare un mercato dell’energia integrato a livello
europeo e da garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; aprire
le reti e le altre infrastrutture all’accesso di tutti gli
operatori, per consentire un’effettiva competizione nella produzione
e nella vendita di energia elettrica e di gas naturale.
Questi
due obiettivi fondamentali sono stati perseguiti sottoponendo
l’attività inerente alla gestione delle infrastrutture a vincoli
regolatori via via più intensi e stringenti, che hanno limitato in
misura sempre crescente la libertà d’impresa degli operatori
interessati.
Il rafforzamento della regolazione è stato
particolarmente consistente per quanto attiene alle reti di
trasporto, che il legislatore europeo considera evidentemente la
spina dorsale del sistema energetico e il veicolo fondamentale per
l’integrazione dei diversi mercati nazionali (prima in mercati
“regionali” e poi) in un unico mercato europeo. E’ per le reti di
trasporto che si ritrovano, nelle due direttive e nei tre
regolamenti che nel loro insieme costituiscono il Terzo
Pacchetto[1], le disposizioni più innovative, che esprimono
chiaramente la scelta di sottoporre ad una regolazione e ad un
controllo pubblici estremamente penetranti le decisioni fondamentali
dei gestori di tali infrastrutture – e anche, com’è opportuno
aggiungere, la scelta di attrarre a livello europeo una parte non
lieve di tale regolazione e controllo.
Appare evidente, alla
luce di tali disposizioni e di quelle nazionali che le hanno
recepite[2], che il modello di regolazione oggi adottato
dall’ordinamento europeo relativamente alle infrastrutture
energetiche di trasporto è di tipo schiettamente finalistico: ben
lungi dal limitarsi a fissare le condizioni per lo svolgimento delle
relative attività d’impresa, l’ordinamento individua i fini pubblici
a cui le medesime attività devono conformarsi e ne persegue il
rispetto da parte delle imprese sia attraverso meccanismi di
incentivazione sia mediante prescrizioni riconducibili al canone del
“command and control”[3].
Vedremo tra breve quali siano i
principali contenuti di tale modello e quali i problemi giuridici
più rilevanti che esso pone.
Prima è peraltro opportuno rilevare
come l’evoluzione della disciplina europea in tema di infrastrutture
energetiche non possa certamente ritenersi conclusa con le
discipline contenute nel Pacchetto: ne fa fede, tra l’altro, la
recente emanazione di una nuova Comunicazione della Commissione
europea – la numero 677/4 del 17 novembre 2010 – in tema di priorità
delle infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, che prefigura
un nuovo approccio operativo e regolatorio e preannuncia la
presentazione di ulteriori proposte normative finalizzate a
garantire la tempestiva realizzazione dei progetti infrastrutturali
ritenuti più urgenti e rilevanti.
E’ anche opportuno ricordare
che, accanto all’azione propriamente regolatoria, ha avuto e
continua ad avere grande rilievo, anche in materia di reti di
trasporto dell’energia, l’intervento della Commissione europea in
veste di autorità antitrust.
Com’è stato da tempo osservato[4], e
com’è confermato anche da casi recenti[5], la Commissione ha non di
rado usato i suoi poteri in materia di tutela della concorrenza per
imporre agli operatori energetici – naturalmente, oggi, nella forma
apparentemente spontanea degli impegni – condotte o misure
strutturali che, a causa delle resistenze opposte da taluni Stati
membri, non erano state ancora codificate a livello regolatorio. E
tali interventi hanno frequentemente avuto ad oggetto la proprietà o
le modalità di gestione delle reti di trasporto o di altre
infrastrutture energetiche.
Qualunque sia il giudizio che si
ritenga di dover dare su questo utilizzo degli strumenti antitrust
in funzione para-regolatoria, è un fatto indubbio che essi
costituiscano oggi un tassello fondamentale non solo della strategia
delle istituzioni europee per realizzare un mercato dell’energia (o,
più esattamente, della produzione e della vendita dell’energia)
integrato e concorrenziale, ma anche, di fatto, della relativa
regolazione settoriale.
2. Il Terzo Pacchetto e le reti di
trasporto: unbundling, controllo sulla pianificazione ed attuazione
degli investimenti e Third Party Access.
E’ noto che il cuore
della disciplina contenuta nel Terzo Pacchetto – accanto,
ovviamente, alle disposizioni inerenti alla nuova governance
europea[6] - e anche l’epicentro del conflitto apertosi tra la
Commissione e taluni Stati membri durante la fase di gestazione
delle nuove normative[7], è il tema dell’unbundling, cioè
della separazione tra le attività relative alla gestione delle reti
di trasporto e quelle inerenti alla produzione e alla vendita di
energia.
Sono anche note le tre soluzioni alternative che in
definitiva la nuova disciplina europea ha previsto, lasciando agli
Stati membri, in presenza di determinati presupposti, la facoltà di
scegliere tra le stesse[8].
La prima soluzione – quella più
radicale, che la Commissione europea ha a lungo e senza successo
cercato di imporre – è quella dell’unbundling proprietario,
che implica l’obbligo delle imprese verticalmente integrate di
cedere le loro partecipazioni di controllo o nelle società che
gestiscono le reti di trasporto o in quelle che svolgono attività di
produzione e di vendita di elettricità e/o gas.
La seconda
opzione è quella c.d. dell’Indipendent System Operator o ISO,
imperniata sulla separazione tra proprietà e gestione della rete,
con l’affidamento della seconda ad un soggetto pienamente
indipendente dal proprietario (meccanismo che noi in Italia ben
conosciamo, dato che sostanzialmente coincide con quello
originariamente prescelto dal d.lgs. n. 79/99 per la rete di
trasmissione dell’energia elettrica[9]).
La terza soluzione,
aggiunta in extremis e in modo piuttosto affrettato nel testo finale
delle due direttive su gas ed elettricità, è quella dell’ITO
(Indipendent Transmission Operator), che prevede il
mantenimento della società di gestione della rete di trasporto
all’interno dell’impresa verticalmente integrata ma con la
previsione di una serie estremamente articolata di vincoli
organizzativi e decisionali diretti a neutralizzare – per quanto
possibile – il conflitto d’interessi di cui essa è
portatrice[10].
Dopo la proposta inizialmente avanzata dalla
Commissione europea nel 2007, il dibattito dottrinale e tra gli
addetti ai lavori sul Terzo Pacchetto si era concentrato
fondamentalmente sulla misura dell’ownership unbundling, e in
particolare sui due temi della legittimità di una sua imposizione
alla luce dei principi generali dell’ordinamento comunitario (e
anche dei principi costituzionali di diversi Stati membri)[11] e
della sua reale convenienza rispetto all’obiettivo di stimolare i
necessari investimenti infrastrutturali. In seguito, a valle
dell’emanazione del Pacchetto nel luglio 2009 e in vista
dell’emanazione delle discipline nazionali di attuazione,
l’attenzione dei commentatori si è inevitabilmente spostata sul
raffronto tra le tre soluzioni alternative previste, per valutarne
la rispettiva efficienza rispetto ai fini perseguiti[12].
Dal
punto di vista strettamente giuridico, appare indubbio che, dei tre
modelli delineati dal legislatore europeo, quello più complesso è
l’ITO: riguardo al quale la disciplina introdotta dalle due
direttive 2009/72 e 2009/73, nell’intento di conciliare la garanzia
dell’indipendenza della società che gestisce la rete di trasporto
con la tutela degli interessi proprietari della sua capogruppo
verticalmente integrata, si traduce in un regime di governance per più aspetti speciale (rispetto a quello dei
modelli societari conosciuti nell’ordinamento degli Stati
membri)[13] e richiede un’opera tutt’altro che agevole di
adattamento e di integrazione con i principi generali sottesi a quei
modelli.
D’altro canto, il sistema dell’ITO è connotato anche
dall’attribuzione di significativi poteri di controllo alle autorità
di regolamentazione, a cui spetta ad esempio di approvare gli
accordi commerciali e finanziari tra l’ITO e l’impresa verticalmente
integrata di cui è parte[14] nonché di verificare l’indipendenza
delle persone designate per la gestione dell’ITO e le ragioni della
loro eventuale cessazione anticipata dall’incarico[15]. Come - sulla
base di quali parametri e principi - tali poteri debbano essere
esercitati, e in particolare entro quali limiti le autorità di
regolamentazione possano e debbano per tale via ingerirsi nelle
scelte gestionali dei gestori delle reti di trasporto “itizzati”,
appare questione non semplice né scontata.
E’ naturalmente
compito dei legislatori nazionali, nel recepire le due direttive in
questione, fornire su tali temi indicazioni adeguate, coerentemente
con i caratteri specifici del proprio ordinamento. E vedremo tra
breve se ed in che misura tale compito è stato effettivamente svolto
dal legislatore italiano.
Accanto al tema dell’unbundling,
importanza particolare assumono, nel sistema delineato dalle
direttive del 2009, le norme concernenti gli obblighi dei gestori
delle reti di trasporto in materia di pianificazione ed attuazione
degli investimenti infrastrutturali: norme che forse meglio di ogni
altra realizzano e attestano il carattere propriamente finalistico
del modello di regolazione accolto dal legislatore europeo in tema
di infrastrutture di trasporto dell’energia.
Tali norme
disciplinano contenuti e procedure di formazione ed approvazione dei
piani decennali di sviluppo delle reti e lo fanno in termini tali da
far ritenere che i gestori delle reti di trasporto non possano
definire i propri investimenti solo sulla base delle proprie
convenienze e strategie, ma debbano invece tenere conto
necessariamente degli interessi generali del sistema, che in tal
modo li indirizza non soltanto con forme di incentivazione
tariffaria ma anche con prescrizioni inequivocabilmente
imperative.
Depongono in questo senso, in particolare, le norme
che prevedono che sulla proposta di piano decennale elaborata dai
gestori debba svolgersi una consultazione aperta e trasparente di
tutti “gli utenti di sistema effettivi e potenziali” (che
saranno in primis le imprese attive nella produzione e nella
vendita di energia)[16] e che poi subordinano l’approvazione del
piano da parte delle autorità di regolamentazione alla verifica che
esso “contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti
individuati nel corso della procedura consultiva” (oltre che
della sua coerenza con i piani decennali di sviluppo delle reti a
livello comunitario)[17].
Il potenziamento e l’ammodernamento
delle reti di trasporto non è dunque rimesso alle autonome
determinazioni dei relativi gestori, ed è viceversa fatto dipendere
dalle più complessive esigenze del sistema energetico nazionale ed
europeo, come risultano dalla rappresentazione fattane dagli
utilizzatori attuali e potenziali delle reti e dalla valutazione
delle autorità di regolamentazione.
Non solo: perché anche
rispetto alla successiva attuazione dei piani, le direttive del 2009
prevedono – in particolare, con riferimento agli ITO - un controllo
pubblico estremamente penetrante, che può (e deve) spingersi sino
all’adozione di provvedimenti che costringano imperativamente i
gestori a realizzare gli investimenti programmati[18] se ancora
attuali e possibili[19].
La gamma degli strumenti a tale scopo
indicati dal legislatore europeo è assai articolata, e comprende,
accanto alla pura e semplice imposizione di realizzare
l’investimento, l’indizione di una gara d’appalto aperta a tutti gli
investitori ovvero l’imposizione al gestore di un aumento di
capitale finalizzato a finanziare l’investimento e aperto alla
partecipazione di investitori indipendenti[20].
Non mancano, in
tale regime, elementi oggettivamente incerti – come quello inerente
alla circostanza che i meccanismi coercitivi di cui si è detto
possano essere attivati nei confronti del gestore solo se la
mancata, tempestiva attuazione del piano non è dovuta a “motivi
prioritari che sfuggono al suo controllo”. Nel loro complesso
tali norme appaiono peraltro univocamente rivolte a definire un
assetto regolatorio nel quale l’azione dei gestori delle reti di
trasporto dell’energia è largamente funzionalizzata al perseguimento
di interessi generali.
Spetta poi anche in questo caso ai
legislatori nazionali il compito di puntualizzare la disciplina
dettata dalle due direttive sia quanto all’esatto contenuto degli
obblighi dei gestori sia in ordine ai rilevanti poteri attribuiti
alle autorità di regolamentazione. E si vedrà, tra breve, come abbia
provveduto in tal senso il legislatore italiano.
Il Terzo
Pacchetto è poi intervenuto anche sul terzo tassello fondamentale
della strategia del legislatore europeo in tema di reti energetiche
di trasporto, notoriamente costituito dalla disciplina sul Third
Party Access: riguardo al quale molto, in realtà, era già stato
fatto con le due direttive e i due regolamenti di seconda
generazione[21], ma su cui le nuove norme segnano ora una svolta
decisa nel senso dell’attrazione a livello europeo della regolazione
dei profili più critici dell’istituto dell’accesso.
Vanno in
questa direzione, in particolare, le disposizioni che nei due
Regolamenti nn. 714 e 715 disciplinano l’adozione dei codici di rete
da parte dei gestori, attribuendo al riguardo competenze rilevanti
alla neo-istituita Agenzia per la cooperazione dei regolatori
dell’energia e alle nuove Reti europee dei gestori dei sistemi di
trasmissione dell’elettricità e del gas[22]; nonché le norme che
prevedono l’emanazione di “orientamenti” europei, la cui definizione
o modifica è in definitiva rimessa alla Commissione, anzitutto in
materia di corrispettivi di accesso e di procedure di assegnazione
della capacità di trasporto nei casi di congestione[23].
Se già a
partire dal 2003 era stato stabilito (anche a livello europeo)[24]
che le condizioni economiche e tecniche dell’accesso non potevano
essere rimesse alla negoziazione tra le parti (salvo un mero
controllo successivo da parte delle autorità di regolamentazione) ma
dovevano essere sottoposte ad una specifica e preventiva regolazione
amministrativa, con le norme del Terzo Pacchetto si prevede che
parte notevole di tale regolazione venga posta (o fortemente
condizionata nei suoi contenuti) dalle istituzioni comunitarie.
3. Il recepimento in Italia del Terzo
Pacchetto.
Come si è sopra rilevato, rispetto alla disciplina
contenuta nel Terzo Pacchetto, e più precisamente rispetto alle
norme dettate dalle direttive 2009/72 e 2009/73 in tema di
infrastrutture di trasporto, il compito spettante alle legislazioni
nazionali di recepimento era innanzitutto quello di scegliere il
regime di unbundling da applicare nei due settori
dell’elettricità e del gas nonché quello di coordinare il regime
prescelto con i principi e le regole generali del diritto societario
nazionale e di precisare obiettivi, criteri di esercizio e limiti
dei rilevanti poteri di controllo assegnati alle autorità di
regolamentazione.
Il legislatore italiano ha provveduto al
recepimento con il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante
“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003754/CE e
2003/55/CE”.
Non è questa la sede per un’analisi di
dettaglio di tale disciplina. Basti dire che per quanto attiene in
primo luogo all’unbundling, la scelta è stata di mantenere un
regime diversificato per l’elettricità e il gas. Per la prima, il
legislatore si è sostanzialmente limitato a confermare la
separazione proprietaria già da tempo introdotta tra attività di
produzione e vendita e attività di gestione della rete di
trasmissione[25], ribadendo l’attribuzione di quest’ultima in regime
di concessione a Terna s.p.a.[26] e solo sancendo – in termini più
netti rispetto al passato – il divieto per la stessa di esercitare
direttamente o indirettamente attività di produzione e di fornitura
di energia elettrica e di gestire, anche temporaneamente,
infrastrutture o impianti di produzione di energia
elettrica[27].
E’ bene notare che tale separazione proprietaria
non è assoluta, giacché è comunque consentita – anche dalla
legislazione europea[28] - la partecipazione minoritaria di imprese
di generazione e di vendita al capitale sociale di Terna[29].
Per quanto concerne il gas, il d.lgs. n. 93 ha invece optato in
via generale per la soluzione più soft dell’ITO, la più gradita
ovviamente al campione nazionale Eni e al governo suo azionista,
salvo solo prevedere la facoltà degli altri proprietari di reti di
trasporto di scegliere il regime dell’ISO e quella di tutti gli
operatori (Eni inclusa) di adottare la misura più radicale
dell’ownership unbundling[30].
Data tale scelta, e data la
già sopra rilevata complessità sotto il profilo giuridico
dell’istituto dell’ITO, sarebbe stato onere del legislatore italiano
di integrare e specificare le disposizioni contenute nella direttiva
2009/73, in particolare per chiarire il regime di governance del gestore unbundlizzato e le regole di esercizio dei poteri di
vigilanza spettanti alle autorità di regolamentazione.
Il d.lgs.
93/11 si è invece limitato ad una pedissequa trasposizione delle
norme europee[31], che poco aggiunge alle indicazioni fornite dalle
direttive e che sostanzialmente rimette la soluzione dei dubbi che
la relativa disciplina solleva sotto entrambi i profili ora
richiamati alla normazione secondaria dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas[32] e alle scelte interpretative della
giurisprudenza amministrativa[33].
Analoghe considerazioni, del
resto, valgono anche per le norme in materia di controllo sulla
pianificazione ed attuazione degli investimenti infrastrutturali.
Anche in questo caso, il recepimento è avvenuto con una disciplina
minimale, se possibile ancora più scarna ed essenziale di quella
dettata nelle due direttive del 2009[34].
E’ peraltro
apprezzabile che, sia pure con una qualche attenuazione, i poteri di enforcement che le due direttive prevedono per le autorità di
regolamentazione con riguardo agli investimenti infrastrutturali
dell’ITO siano stati contemplati dal d.lgs. n. 93/11 anche per il
gestore della rete elettrica, nonostante questo operi – come si è
ricordato – in regime di separazione proprietaria.
Nel caso del
gas, l’art. 16 del decreto legislativo disciplina la procedura di
consultazione e di successiva approvazione del piano decennale di
sviluppo della rete in termini sostanzialmente coincidenti con
quanto previsto dalla direttiva 2009/73, salvo solo articolare la
verifica delle previsioni del piano tra il Ministero dello Sviluppo
Economico (a cui in definitiva è attribuito il potere formale di
approvazione del piano) e l’Autorità per l’energia, e prevedere che
tale verifica debba riguardare anche la coerenza di quelle
previsioni con la strategia energetica nazionale[35].
Per quanto
attiene alla rete elettrica, il vincolo per il gestore ad inserire
nel piano decennale di sviluppo impegni di investimento conformi al
fabbisogno emerso in sede di procedura di consultazione è meno
univocamente previsto, ma è comunque desumibile dalla disposizione
secondo cui Terna deve individuare nel piano le “infrastrutture da
potenziare o costruire … anche in risposta alle criticità e alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete” [36].
Relativamente, d’altro canto, al controllo sull’attuazione del
piano, il decreto 93/11 detta una disciplina molto simile per rete
elettrica e del gas, prevedendo che laddove il gestore non realizzi,
“per cause a lui imputabili”, un investimento programmato l’Autorità
per l’energia, nel caso dell’elettricità, ovvero l’Autorità e il
Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso del gas, possono
costringere il medesimo a realizzare gli investimenti programmati.
E’ tuttavia implicitamente escluso, con riferimento ad entrambi i
settori, il potere dei regolatori di imporre le misure coercitive
particolarmente drastiche – come l’indizione di gare d’appalto
aperte a tutti gli investitori o l’adozione di aumenti di capitale
con la partecipazione di investitori indipendenti – che viceversa le
direttive prevedono con riguardo all’ITO[37].
Nonostante tali
parziali omissioni – e pur dovendosi rilevare l’evidente ritrosia
del legislatore delegato a dettare una disciplina compiuta ed
organica degli istituti previsti dalle direttive del 2009 – appare
indubbio che anche il modello di regolazione delle infrastrutture
energetiche di trasporto accolto dal d.lgs. n. 93/11 ha una chiara
connotazione finalistica: i gestori di tali infrastrutture – più o
meno intensamente neutralizzati nei loro conflitti d’interesse e
ovviamente vincolati dalle regole sul TPA – sono chiamati a definire
le proprie scelte d’investimento anche sulla base degli interessi
generali di sistema, quali emergono in sede di pianificazione
partecipata, e sono al riguardo non solo incentivati in via
tariffaria ma anche sottoposti ad un controllo autoritativo
dell’Autorità per l’energia e del Ministero competente.
Occorre
d’altro canto notare che il decreto legislativo in questione
contiene un’ulteriore disposizione di evidente (e ancora più
marcata) impostazione dirigistica, che riguarda non solo le reti di
trasporto ma tutte le infrastrutture elettriche e del gas e anche
gli impianti di produzione. Tale disposizione – non a caso
fortemente criticata dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato[38] - prevede un regime speciale e privilegiato, dal punto
di vista procedimentale e tariffario, per gli investimenti
infrastrutturali ed impiantistici che siano individuati con
riferimento “a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo
temporale” con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri[39].
Ammesso e non concesso che tale disciplina venga
effettivamente attuata e superi le possibili contestazioni che
potrebbero sollevarsi nei suoi confronti[40], essa sembra implicare
che le scelte relative agli interventi di carattere infrastrutturale
da realizzare siano non solo condizionate al soddisfacimento di
determinati interessi generali ma in realtà di fatto affidate in
larga misura ai pubblici poteri (e più esattamente ad organi di
carattere politico). Il che segna una differenza rilevante rispetto
al modello europeo sopra richiamato, giacché in esso si affida ai
regolatori il compito di garantire che gli investimenti nelle reti
siano sufficienti (o, meglio, adeguati) rispetto al fabbisogno del
sistema ma non si prevede nessun disincentivo o disfavore per gli
operatori che, sulla base di proprie valutazioni, vogliano
realizzarne di ulteriori. Mentre l’art. 3 del d.lgs. n. 93 del 2011
sembra prefigurare un assetto nel quale tale disfavore –
procedimentale e tariffario – viceversa esiste[41].
4.
Infrastrutture energetiche di trasporto e libertà
d’iniziativa.
Per effetto delle disposizioni che si sono
sopra richiamate, e delle altre - pur significative -che non è stato
qui possibile menzionare, le attività economiche attinenti alla
proprietà e alla gestione di infrastrutture energetiche di trasporto
risultano oggi sottoposte ad una regolazione molto penetrante, che
lascia uno spazio piuttosto limitato alle autonome determinazioni
delle imprese che operano in tale ambito del mercato
dell’energia.
Il modello di riferimento, gradualmente definito
dal legislatore europeo e da quello nazionale, è quello di un
gestore largamente funzionalizzato, la cui efficienza è promossa non
attraverso meccanismi di mercato (o anche “per il mercato”)[42],
bensì mediante una combinazione di misure imperative, sia
strutturali (come l’unbundling) che comportamentali (come il
TPA e i vincoli sugli investimenti), e di incentivi principalmente
di carattere tariffario.
Coerentemente con i ben noti principi
generali accolti in sede europea, nessuna indicazione è data a
livello legislativo sul carattere pubblico o privato dei gestori. Ma
è coerente con il modello, e di fatto si verifica in non pochi Stati
membri (e certamente in Italia), che i gestori siano
proprietariamente controllati dallo Stato o da altri enti
territoriali. Ad essi, del resto, e in primis ai gestori
della rete elettrica di trasmissione, sono attribuiti anche compiti
di regolazione tecnica (come quelli inerenti al dispacciamento
dell’energia), che per più ragioni appaiono da ricostruire
giuridicamente come (implicanti l’esercizio di) poteri
amministrativi.
Non si vuole qui esprimere un giudizio di merito
su tale modello fortemente centralizzato, e in particolare valutare
se esso sia in effetti il più idoneo al perseguimento degli
obiettivi – di sviluppo e modernizzazione infrastrutturale e di
garanzia della neutralità della gestione e della sicurezza del
sistema – individuati come prioritari dalle normative sopra citate.
E’ solo opportuno sottolineare che esso, accanto ad alcuni vantaggi
indiscutibili, comporta anche, rispetto a sistemi meno
pervasivamente regolati, alcuni rischi evidenti, che sono poi quelli
tipici dei settori assoggettati ad iper-regolazione amministrativa:
innanzitutto, la possibilità che il regolatore s’ingerisca in scelte
propriamente gestionali e che lo faccia per finalità e secondo
logiche di carattere politico (possibilità tanto meno remota quanto
più le relative competenze siano attribuite anche ad organi
ministeriali e non solo ad autorità indipendenti)[43]; il pericolo
di una cattura del regolatore da parte dei gestori, particolarmente
elevato laddove questi ultimi siano pubblici e svolgano anche
compiti di regolazione tecnica in stretta collaborazione con le
autorità di regolamentazione).
Di tali rischi, sin troppo noti a
chi studi l’esperienza italiana di governo dell’economia, è bene
essere consapevoli, sia in sede di disegno del sistema e di
definizione della sua disciplina puntuale, sia nell’interpretare in
sede applicativa la medesima. E ciò anche allo scopo di evitare di
dilatare ulteriormente il modello e di estenderlo anche ove questo
non è in realtà necessario né, verosimilmente, utile.
Emblematica è, da questo punto di vista, la vicenda relativa
alla disciplina dell’esenzione dal Third Party Access (e oggi
anche dall’Ownership Unbundling) per le nuove
infrastrutture[44].
Ormai da tempo anche il legislatore europeo
ha previsto che gli operatori che realizzano ex novo importanti infrastrutture o che potenziano quelle esistenti
possono, in presenza di determinati presupposti[45], essere
esonerati dall’obbligo di consentire l’accesso dei
terzi.
L’effetto di tale disciplina derogatoria è stato quello di
creare o mantenere uno spazio per la libertà di iniziativa economica
anche nel segmento della gestione delle infrastrutture energetiche,
affiancando al modello prevalente del gestore funzionalizzato quello
(più marginale) del gestore che persegue il suo esclusivo interesse
– e, nel far ciò, realizza smithianamente l’interesse generale al
potenziamento delle infrastrutture.
Sennonché, la Commissione
europea, che sin da principio ha guardato con diffidenza all’operare
di tale meccanismo di deroga, ha poi di fatto gradualmente imposto
in sede applicativa l’adozione di procedure – c.d. di open
season – intese a costringere chi avesse assunto l’iniziativa
della costruzione o del potenziamento di un’infrastruttura di
definirne la taglia in misura tale da consentirne l’utilizzo anche
da parte di altri operatori a ciò interessati. E tale vincolo è
stato ora, con riferimento al settore del gas naturale, codificato
dal Terzo Pacchetto[46].
Per effetto di tale sviluppo, anche
laddove la progettata nuova infrastruttura energetica non sia una essential facility nella nota accezione antitrust e il
relativo promotore non detenga alcuna posizione dominante nel
mercato, esso è tenuto a condividere i vantaggi della sua iniziativa
con i terzi suoi concorrenti.
Non ci si può non chiedere se
questo regime – indubbiamente coerente con un modello di regolazione
infrastrutturale fortemente pervasivo e finalistico – sia però
conforme al principio di proporzionalità: se, cioè, la limitazione
che per questa via è imposta alla libertà d’impresa sia
effettivamente necessaria o se invece le finalità generali di
promozione della concorrenza e di garanzia della sicurezza non siano
altrettanto, o anche meglio, servite da una disciplina che riconosca
e premi il merito di chi, senza essere in una condizione di
dominanza, assuma iniziative del tutto autonome rispetto ai suoi competitor.
Al di là della risposta da dare a tale
quesito, appare evidente che l’esigenza di valutare con attenzione
tutte le implicazioni del modello di regolazione finalistica accolto
nell’ordinamento europeo per le infrastrutture energetiche di
trasporto, evitando di estenderne l’applicazione in modo
indiscriminato, è reale. E tale esigenza dovrebbe essere
particolarmente avvertita in paesi, come l’Italia, dove la
propensione ad un uso politico e non rispettoso delle logiche
concorrenziali della regolazione è notoriamente molto radicata, ed è
riemersa con forza in questi anni di crisi anche nei settori in cui
l’istituzione di regolatori indipendenti poteva far sperare in un
effettivo cambiamento di paradigma[47].
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[1] E’ noto che il c.d. Terzo Pacchetto, approvato
il 13 luglio 2009, comprende i seguenti atti: la direttiva
2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica; la direttiva
2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale; il regolamento (CE)
n. 713/2009 che istituisce l’Agenzia per la cooperazione dei
regolatori dell’energia; il regolamento (CE) n. 714/2009
sull’accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia
elettrica; il regolamento (CE) n. 715/2009 sull’accesso alle reti di
trasporto del gas naturale. E’ altresì noto che tra le prime due
direttive (la 96/92/CE sull’energia elettrica e la 98/30/CE sul gas
naturale) e il Terzo Pacchetto vi è stata una seconda ondata di
normative europee, che avevano già determinato un significativo
potenziamento della regolazione sulle reti energetiche, tra le quali
è bene qui ricordare le direttive 2003/54/CE sul mercato
dell’energia elettrica e 2003/55/CE sul mercato del gas naturale. In
dottrina, sulle direttive di prima e seconda generazione generazione
v., tra gli altri, P. CAMERON, Legal Aspects of UE Energy
regulation, Oxford, University Press, 2005; ROGGENKAMP,
REDGWELL, RONNE e DEL GUAYO, Energy Law in Europe, Oxford
University Press, 2007.
[2] Il recepimento delle due direttive
del 2009 è avvenuto in Italia con il d.lgs. 1 giugno 2011 n. 93.
[3] La distinzione tra regolazione finalistica, prudenziale e
condizionale, molto in auge nella letteratura amministrativistica
sino ai primi anni dello scorso decennio per segnalare il passaggio
dal vecchio al nuovo paradigma di governo dell’economia, è oggi meno
frequentemente utilizzata ma resta comunque un utile riferimento per
delineare sinteticamente i tratti di fondo delle diverse regolazioni
dei mercati. Per una chiara enunciazione della distinzione v. S.
CASSESE, Fondamento e natura dei poteri della Consob relativi
all’informazione del mercato, in AA.VV., Sistema finanziario
e controlli: dall’impresa al mercato, Milano, 1986, 49 ss.; L.
TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, Padova,
1992, G. VESPERINI, La Consob e l’informazione del mercato
mobiliare. Contributo allo studio della funzione regolativa,
Padova, 1993.
[4] V. ad esempio E. BRUTI LIBERATI, La
regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete,
Milano, Giuffrè, 2006, 147 ss.
[5] Tra tali casi merita
certamente di essere ricordato quello relativo agli impegni di
dismissione di assets assunti da Eni s.p.a. nel 2010,
nell’ambito di procedure per abuso di posizione dominante avviate
dalla Commissione europea relativamente alla gestione di gasdotti in
Germania, Austria e Svizzera.
[6] Su tali disposizioni, che
prevedono innanzitutto l’istituzione dell’Agenzia per la
cooperazione dei regolatori dell’energia, una significativa
espansione dei poteri regolatori della Commissione e un
rafforzamento dell’indipendenza dei regolatori nazionali rispetto ai
rispettivi governi, v. tra gli altri gli scritti di E. BRUTI
LIBERATI e F. DONATI in BRUTI LIBERATI – DONATI (a cura di), La
regolazione dei servizi di interesse economico generale,
Giappichelli, Torino, 2010.
[7] Sul processo che ha condotto
all’emanazione del Terzo Pacchetto v. P. RANCI, Le infrastrutture
energetiche: l’Italia e il mercato unico europeo, in P.M.
MANACORDA (a cura di), I nodi delle reti, Passigli Editori,
Firenze, 2010, 157 ss.; A. CANEPA, La costruzione del mercato
europeo dell’energia e il difficile percorso del “terzo pacchetto”
legislativo, in Amministrare, 2009, n. 2.
[8] V. in
particolare gli artt. 9 ss. della direttiva 2009/72 sull’energia
elettrica e gli artt. 9 ss. della direttiva 2009/73 sul gas
naturale.
[9] Si veda, al riguardo, il testo originario degli
artt. 3 (in particolare, comma 4) e 13 del d.lgs. n. 79/99. In
dottrina v. F. VETRO’, Il servizio pubblico a rete. Il caso
paradigmatico dell’energia elettrica, Torino, Giappichelli; P.
CIRIELLI, La trasmissione dell’energia elettrica in Italia,
Ipsoa, Milano, 2005.
[10] V. in particolare gli artt. 17 ss.
delle due direttive 2009/72 e 2009/73.
[11] V. al riguardo J.
PIELOW, G. BRUNEKREFT e E. EHLERS, Legal and Economic Aspects of
Ownership Unbundling in the EU, in Journal of World Energy
Law and Business, 2009, 96, 1009; M. HUNT, Ownership
Unbundling: the Main Legal Issues in a Controversial Debate, in
B. DELVAUX, M. HUNT e K. TALUS (a cura di), EU Energy Law and
Policy Issues, Brussels, 2008; M. DIATHESOPOULOS, Ownership
Unbundling in European Energy Market and Legal Problems under EU
Law, in Selected Works, available at
http://works.bepress.com/micheal_diathesopoulos/2.
[12] V., tra
gli altri, F. LEVEQUE, J.M. GLACHANT, M. SAGUAN e G. de MUIZON, How to Rationalise the Debate About EU Energy Third Package?
Revisiting Criteria to Compare Electricity Transmission
Organizations, RSCAS 2009/15.
[13] Ricordo solo, al
riguardo, la compresenza, nella società che gestisce la rete, di
organi di amministrazione svincolati dal prevalente controllo
fiduciario dell’impresa verticalmente integrata, ai quali è affidata
la gestione corrente della società, e di un organo – quello “di
sorveglianza” – che è (o, meglio, può essere) invece formato in
maggioranza da persone legate all’impresa verticalmente integrata,
al quale competono le decisioni “che possono avere un impatto
significativo sul valore delle attività degli azionisti” (così
l’art. 20 di entrambe le direttive).
[14] V. artt. 18, comma 7,
delle due direttive.
[15] V. artt. 19, comma 2, delle direttive.
[16] V. gli artt. 22, comma 4, delle due direttive.
[17] Si
vedano gli artt. 22, comma 5. Tali disposizioni sono dettate con
specifico riferimento al modello dell’ITO. Tuttavia, occorre
sottolineare che l’art. 13, comma 2, della direttiva 2009/73
stabilisce in generale che “ogni gestore del sistema di trasporto
costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare
l’infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste
di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e
tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti”. E analoghe
prescrizioni sono dettate per l’elettricità dall’art. 12 della
direttiva 2009/72. Si vedano anche le norme in tema di poteri delle
autorità di regolamentazione poste rispettivamente dall’art. 37,
comma 1, lett. g) della direttiva 2009/72 e dall’art. 41, comma 1,
lett. g) della direttiva 2009/73.
[18] Si noti al riguardo che
le direttive impongono che i piani decennali indichino anche le
scadenze entro cui gli investimenti devono essere realizzati.
[19] V. gli artt. 22, commi 6-8, delle direttive.
[20] V.
gli artt. 22, comma 7, delle due direttive.
[21] V.
rispettivamente le direttive 2003/54 e 2003/55 del 26 giugno 2003
nonché i regolamenti (CE) n. 1228/2003 e n. 1775/2005.
[22] V.
rispettivamente gli artt. 6 ss. del regolamento n. 714/2009 e del
regolamento n. 715/2009.
[23] V. al riguardo gli artt. 18 del
regolamento n. 714/2009 e 23 del regolamento n. 715/2009.
[24]
Per l’Italia tale sistema era già stato introdotto dalle normative
nazionali di recepimento delle direttive di prima generazione, cioè
dal d.lgs. n. 79 del 1999 e dal d.lgs. n. 164 del 2000.
[25] Si
veda al riguardo l’art. 1-ter del decreto legge 29 agosto 2003 n.
239, convertito con legge 27 ottobre 2003 n. 290, e il successivo
d.p.c.m. 11 maggio 2004, recante “Criteri, modalità e condizioni
per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete
elettrica nazionale di trasmissione”.
[26] V. l’art. 36,
comma 1, del d.lgs. 93/11.
[27] Per tale divieto v. l’art. 36,
comma 2, del suddetto decreto legislativo.
[28] V. l’art. 9,
comma 1, della direttiva 2009/72.
[29] E in effetti Enel s.p.a.
conserva tuttora in Terna una partecipazione significativa, che
supera allo stato il 5% del capitale. Appare incerto, alla luce
della non univoca formulazione del secondo comma dell’art. 9 della
direttiva 2009/72, se Enel (come qualsiasi altra impresa di
produzione e fornitura di elettricità) possa oggi nominare membri
degli organi di amministrazione di Terna.
[30] Si noti che, in
base all’art. 9, comma 8, della direttiva 2009/73, la facoltà di
operare tali scelte spetta in realtà solo alle imprese che fossero
verticalmente integrate il 3 settembre 2009. Per le altre sembra
operare solo il sistema dell’unbundling proprietario (in tal
senso v. anche la sia pur approssimativa previsione dell’art. 10
comma 1, lett. b), del d.lgs. 93/11).
[31] Si vedano al riguardo
gli artt. 11 ss. del decreto legislativo.
[32] L’Autorità è
ripetutamente intervenuta in materia di unbundling. La
disciplina di riferimento è oggi posta dalla delibera n. 11/2007 del
24 gennaio 2007, come successivamente integrata e modificata.
[33] Anche la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di
pronunciarsi sul tema dell’unbundling, e in particolare sul
rapporto tra la relativa disciplina speciale e i principi generali
sulle società dettati dal codice civile (v. al riguardo, tra le
altre, le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, 18 dicembre 2008, nn. 385 ss.; nonché 19 marzo 2009, nn.
3929 ss.; ; e quelle del Consiglio di Stato, 16 dicembre 2008, n.
699 ss.).
[34] V. l’art. 16 del decreto.
[35] V. in
particolare il comma 6.
[36] V. l’art. 36, commi 12 e 13, del
d.lgs. 93.
[37] Per l’elettricità la norma rilevante è, al
riguardo, l’art. 36, comma 14. Per il gas v. invece l’art. 16, comma
8.
[38] V. al riguardo la Segnalazione AS821 del 5 aprile 2011.
[39] V. l’art. 3 del d.lgs. 93/11. Si noti che la formulazione
del primo comma di tale articolo potrebbe suggerire che il d.p.c.m.
da esso previsto non debba avere propriamente ad oggetto
l’individuazione di specifici interventi infrastrutturali o
impiantistici (in esso si prevede infatti che il d.p.c.m. dovrà
individuare “le necessità minime di realizzazione o di
ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in
sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti etroliferi e
le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di
energia” ); i commi successivi (e in particolare il terzo e il
settimo) chiariscono peraltro in modo univoco che il d.p.c.m. deve
provvedere all’individuazione di specifici impianti e
infrastrutture.
[40] Soprattutto la disposizione dettata dal
comma 7 dell’art. 3 appare assai dubbia sul piano della legittimità,
laddove prevede – a quanto sembra – che gli impianti e
infrastrutture “non individuati” nel d.p.c.m. debbano sostenere i
maggiori costi di quelli “individuati” dal medesimo.
[41] E’ poi
naturalmente molto significativo, e accentua i dubbi
sull’opportunità di tale disciplina, la circostanza che essa sia
stata dettata non solo per le reti di trasporto ma anche per le
altre infrastrutture energetiche e per gli impianti di produzione.
[42] Sembra logico chiedersi se, in presenza di un assetto cosi
fortemente regolato e funzionalizzato, i gestori delle reti di
trasporto non dovrebbero in realtà essere scelti mediante meccanismi
di concorrenza per il mercato, cioè attraverso procedure
competitive.
[43] Sul carattere dualistico dell’assetto
istituzionale preposto alla regolazione del settore dell’energia in
Italia v. E. BRUTI LIBERATI, La regolazione dei mercati
energetici tra Autorità per l’energia elettrica e il gas e il
Governo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2009, n. 4, 435 ss..
[44] V. ora l’art. 36 della direttiva 2009/73 e l’art. 17 del
regolamento (CE) 714/2009.
[45] Tali presupposti sostanzialmente
attengono all’idoneità dell’investimento a rafforzare la concorrenza
e la sicurezza del sistema: v. il primo comma dell’art. 36 della
direttiva 2009/73 e il primo comma dell’art. 17 del regolamento
714/2009.
[46] Si veda al riguardo l’art. 36, paragrafo 6, della
direttiva 2009/73.
[47] Si vedano al riguardo, le considerazioni
di M. CLARICH, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di
un modello, Bologna, Il Mulino, 2005; e di G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, Il Mulino,
2005.
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(pubblicato il
26.9.2011)
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