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| n. 9-2011 - © copyright |
GIANPIERO ZINZI
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| Legittimazione alla impugnazione di atti di localizzazione di discariche e dubbi di costituzionalità in ordine alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio: commento a TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I – 26 ottobre 2010, sent. n. 473.
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La pronuncia n. 473/2010 resa dalla sezione I del Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Parma, offre lo spunto per sviluppare talune brevi considerazioni in ordine alla possibilità, o meno, per le amministrazioni comunali nel cui territorio, ovvero nelle immediate vicinanze, sia disposta la localizzazione di impianti ritenuti potenzialmente produttivi di conseguenze perniciose per gli enti interessati, di censurare in sede giurisdizionale gli atti relativi.
Il Comune di Villanova sull’Arda ha impugnato di fronte al giudice amministrativo il permesso a costruire rilasciato dal confinante Comune di Cortemaggiore e relativo alla realizzazione di un allevamento zootecnico per suini all’ingrasso con contestuale asservimento di aree confinanti ricomprese nel territorio del Comune ricorrente.
Il ricorso proposto dall’Ente risultava imperniato, oltre che sull’asserita violazione delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore in ordine alle modalità del predetto affidamento, essenzialmente sulla considerazione che, sebbene l’insediamento autorizzato fosse ubicato nel territorio del Comune di Cortemaggiore, gli spandimenti di liquami derivanti dall’allevamento dei suini erano destinati ad interessare anche il fondo asservito ricompreso nel proprio territorio determinando, per l’effetto, gravi conseguenze sotto il profilo ambientale e con l’accollo dei relativi oneri economici a carico del bilancio dell’ente.
Sulla scorta di tanto, il Comune ricorrente riteneva di essere pienamente legittimato ad opporsi in sede giurisdizionale ad un permesso di costruire che avrebbe favorito il determinarsi di un significativo impatto ambientale sul proprio territorio, in quanto limitrofo a quello interessato dall’assentito intervento edilizio, obbligando, come già accennato, l’Ente ad affrontare i costi degli interventi necessari a far fronte ad una simile emergenza.
La prospettazione dell’Ente ricorrente non ha, tuttavia, trovato favorevole valutazione da parte della magistratura adita poiché la stessa, in accoglimento dell’eccezione proposta dai costituiti controinteressati, ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione all’impugnazione giurisdizionale per carenza di interesse al ricorso[1].
Sul punto il TAR Emilia Romagna ha affermato, in modo estremamente perspicuo, che “l’Amministrazione ricorrente avrebbe dovuto dare concreta prova delle conseguenze nocive per l’ambiente che subirebbe il proprio territorio in ragione della localizzazione dell’allevamento suinicolo nel territorio del vicino Comune di Cortemaggiore; in effetti, se vi si provvede secondo le modalità autorizzate, i paventati spandimenti di liquami nella parte dell’azienda che ricade nel Comune di Villanova sull’Arda non costituiscono in sé un fattore inquinante, e allora del tutto privo di riscontri si rivela il timore di un impatto ambientale negativo – che scaturirebbe solo da uno sversamento abusivo o incontrollato di simile sostanze (circostanza però ipotetica e perciò irrilevante in questa sede) –, non essendo del resto stata data prova alcuna di altri eventuali pregiudizi suscettibili di prodursi al di là del confine comunale”[2].
Muovendo dalla richiamata pronuncia è possibile sviluppare, come già accennato, talune considerazioni di ordine più generale riferite in particolare all’ipotesi di localizzazione di discariche, ovvero di altri impianti connessi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riferimento alla problematica relativa alla legittimazione attiva.
La sentenza in esame si pone al confine tra il diritto sostanziale e processuale, tra l’individuazione del danno, che giustifica la legittima reazione del titolare dell’interesse[3], e l’individuazione dei presupposti dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 100 c.p.c., disposizione che, in quanto promanazione di un principio generale del contenzioso giudiziario genericamente inteso, trova diretta applicazione anche al processo amministrativo.
Sul punto giova rammentare, infatti, in termini generali e prescindendo dalla specifica materia oggetto della pronuncia de qua, come sia necessaria la sussistenza, ai fini dell’ammissibilità dell'istanza giudiziaria amministrativa, dell'interesse processuale dell’attore.
Tale interesse presuppone una lesione concreta ed attuale, nella prospettazione della parte istante, dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, nonché l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare detto interesse, di talché in mancanza dell'uno o dell'altro requisito l'azione stessa dovrà essere dichiarata inammissibile dal giudice adito.
In altri termini nell'ambito del processo amministrativo l'interesse a ricorrere deve intendersi caratterizzato dalla presenza dei medesimi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., ossia dalla rappresentazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
La ratio sottesa alla richiamata previsione appare del tutto comprensibile ove si consideri come risulterebbe del tutto inutile, e privo peraltro di giustificazione razionale, eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante (in tal senso si veda Cons. Stato, Sez. VI, 03/09/2009, n. 5191).
In ipotesi di iniziativa giudiziaria proposta in mancanza di interesse da parte dell’attore, l’esito, stante la mancanza di un presupposto processuale, non potrà che essere, come già accennato, di inammissibilità dell’istanza medesima per difetto di legittimazione da parte dell’attore stesso e la pronuncia di una sentenza di mero rito impedirà ogni esame del merito della questione portata all’attenzione della giurisdizione amministrativa.
Tanto premesso in ordine ai presupposti processuali legittimanti l’esperimento dell’azione corre l’obbligo di evidenziare come nella pronunzia in commento si disconosca, sebbene per incidens, la correttezza di un’argomentazione che, con specifico riguardo alla problematica relativa alla localizzazione di discariche di rifiuti, pretenda, applicando un percorso di tipo presuntivo (in particolare una presunzione iuris tantum), di far conseguire alla prossimità dell’impianto rispetto all’ambito territoriale del Comune ricorrente la lesività della predetta localizzazione.
In mancanza di alcun percorso presuntivo legislativamente previsto (e, dunque, di una presunzione iuris et de iure), in linea con quanto sopra si è osservato, l’interesse alla proposizione del ricorso ex art. 100 c.p.c. richiede adeguata dimostrazione, ossia, nel caso di specie, specifica prospettazione del danno ambientale (o di tipo economico) che deriverebbe dalla realizzazione dell’impianto in discorso all’ambito territoriale di competenza dell’Amministrazione ricorrente.
La sentenza del TAR Emilia Romagna oggetto delle presenti riflessioni appare in linea di sostanziale continuità con altre pronunce che accolgono il medesimo orientamento[4].
Ed invero il Comune, nella propria qualità di ente esponenziale degli interessi della popolazione residente, è legittimato a ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti ritenuti lesivi di situazioni sostanziali che si ricollegano alle funzioni ed alla posizione istituzionale attribuita all’Ente dalle vigenti disposizioni ordinamentali.
Presupposto per la proposizione del ricorso da parte di un ente territoriale è, in altri termini, che l’asserita illegittimità dell’atto si traduca in un concreto pregiudizio ovvero in una perdita di utilità, anche indirettamente apprezzabile, che sia ad esso specificamente riferibile.
Sul punto pare opportuno rammentare che la tutela giurisdizionale amministrativa è preordinata, anche in virtù delle previsioni costituzionali, non solo alla difesa dell’astratta legittimità degli atti amministrativi e del connesso principio di legalità dell’azione dispiegata dalle PP.AA., ma anche, e forse soprattutto, delle concrete situazioni giuridiche soggettive su cui incide negativamente il provvedimento amministrativo del quale si deduce l’illegittimità.
Ai sensi e per gli effetti del più volte menzionato art. 100 c.p.c. l’interesse a ricorrere deve ritenersi sussistente in relazione alla compresenza dei tre fattori costituiti dall’interesse legittimo (ovvero dal diritto soggettivo), dalla lesione diretta, immediata ed attuale, concretamente subita, e dal vantaggio sperato, ricavabile dalla richiesta rimozione giurisdizionale dell’atto impugnato (in tal senso TAR Friuli Venezia Giulia sentenza n. 280/2009, sopra richiamata)
Il principio espresso trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui l’interesse leso sia quello pubblico generalizzato della comunità locale che trova la propria rappresentatività nell’ente territoriale comunale, ma anche nell’ipotesi in cui gli interessi in gioco sono quelli privatistici di un singolo o di un gruppo di singoli ben individuato[5].
Alla luce delle considerazioni esposte appare evidente come la verifica dell’effettiva ricorrenza dell’interesse alla proposizione di un’azione giurisdizionale non sia suscettibile di essere diversamente declinata sulla base di elementi di ordine soggettivo ossia la differente natura, pubblica o privata, dell’attore, né, tanto meno, sulla base di profili di rilievo, per così dire, quantitativo degli interessi azionati (a seconda cioè che gli stessi siano riferibili ad una dimensione superindividuale ovvero a singoli soggetti), ma merita un’enunciazione di ampio respiro e di generale applicabilità.
Il ricorrente (Comune o privato) non può dunque limitarsi a denunciare genericamente un potenziale danno di natura ambientale ridondante sulla salute dell’individuo, ma dovrà fornire una dimostrazione stringente relativa alla sussistenza di aspetti di, quantomeno potenziale, rischio per la salute pubblica.
In altri termini, ai fini dell’ammissibilità della proposta azione giurisdizionale, l’ente territoriale dovrà riuscire a dimostrare che l’impianto di discarica, così come prefigurato dai deliberati amministrativi dei diversi soggetti istituzionali che siano stati investiti della questione, risulti manchevole delle misure tecniche idonee a preservare il territorio circostante e, dunque, il diritto alla salute ex articolo 32 della Carta fondamentale[6].
Se il ricorrente, per contro, si limita a far rilevare la semplice prossimità alla discarica (ovviamente il discorso può essere esteso a tutti i siti e gli impianti connotati da impatto ambientale più o meno rilevante), senza dimostrare che tale vicinanza è in grado di arrecare un danno all’ente ed alla collettività amministrata, questa circostanza non appare sufficiente, stricto iure, a radicare un interesse all’impugnazione.
Appare opportuno precisare come, tra l’altro, nella fattispecie considerata, la sussistenza di un danno non possa ritenersi implicita nella peculiare tipologia di attività autorizzata tanto da potersene omettere la dimostrazione sul presupposto che esso sarebbe connaturato al carattere intrinsecamente “pericoloso” dei rifiuti trattati (in tal senso si rinvia, ex plurimis, a TAR Piemonte, sede di Torino, sent. n. 1585/2009).
Ad abundantiam giova evidenziare come ai fini della verifica della legittimazione ad impugnare atti di localizzazione di impianti connessi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani vengano in rilievo non solo quelli riferiti alla tutela della salute pubblica (suscettibili solo di indiretta qualificazione economica), ma anche interessi di natura propriamente patrimoniale[7].
Si possono concludere le argomentazioni svolte raffrontando la vicenda in esame alla figura della responsabilità da illecito extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. in cui assumono rilievo ai fini dell’integrazione dell’illecito medesimo, oltre i criteri di imputazione soggettiva del fatto, anche gli aspetti fenomenici del danno (qualificato come ingiusto) e del nesso eziologico che collega l’azione all’evento pregiudizievole[8].
Nel campo della responsabilità aquiliana l’emersione del danno e del legame causale rispetto alla condotta qualifica la vicenda.
Senza danno non si manifesta l’illecito, così come per la vicenda dell’interesse a ricorrere avverso gli atti amministrativi di localizzazione di discariche occorre, perché il presupposto processuale di cui all’art. 100 c.p.c. si concreti, che detta localizzazione sia suscettibile, alla luce di un giudizio prognostico, di recare danno all’ambito territoriale del Comune ricorrente, nonché alla sua popolazione.
Come per l’illecito extracontrattuale, che si qualifica per una condotta produttiva di danno, nella fattispecie oggetto delle presenti riflessioni occorre che la lesività di una particolare localizzazione dell’impianto di discarica costituisca, come già accennato, oggetto di specifica dimostrazione, pur evidenziandosi, contestualmente, una difformità strutturale tra l’una e l’altra vicenda poiché in ipotesi di configurazione di una responsabilità aquiliana, gli eventi si sono realizzati e il danno si è prodotto (e, dunque, ci si trova di fronte ad un giudizio ex post), mentre, nel caso di impugnazione di atti amministrativi ritenuti contra legem la valutazione del giudice adito è necessariamente, almeno di regola, prognostica e come tale proiettata nel futuro.
Per completezza d’esposizione si segnala, da ultimo, che il Codice del Processo Amministrativo, recato dal decreto legislativo n. 104 del 2010, ha, con disposizione di dubbia legittimità costituzionale, riservato alla competenza funzionale esclusiva del TAR Lazio, giusta quanto disposto dall’art. 135, comma 1, lettera e), le questioni di cui alla lettera p) dell’art. 133 ovvero “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
Ai sensi della previsione normativa, dunque, le controversie relative alla “complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti” sono sottratte al TAR che, secondo le regole ordinarie risulterebbe territorialmente competente, per essere devolute alla competenza esclusiva del TAR Lazio.
Ai fini della ricostruzione dell’esatta portata applicativa della disposizione sopra richiamata riveste un ruolo di fondamentale importanza l’ordinanza n. 586 del 26 gennaio 2011 resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato sul regolamento di competenza richiesto dal TAR Lazio in ordine alla impugnativa degli atti relativi all’individuazione del soggetto promotore della gara di progettazione, costruzione e gestione della sezione di incenerimento del complesso impiantistico di Cà del Bue, in Provincia di Verona.
Il massimo organo di giustizia amministrativa con l’ordinanza in esame ha ritenuto che il citato art. 133, comma 1, lett. p), del Codice del Processo Amministrativo riguardi la gestione in sé considerata del ciclo dei rifiuti, in un’accezione ricollegabile sostanzialmente a quella dell’art. 183, comma 1, lett. d, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in forza del quale nel concetto di gestione dei rifiuti vanno ricondotti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura e non le attività preparatorie strumentali rispetto ad essa (quali le procedure finalizzate all’affidamento della gestione dei rifiuti) con conseguente esclusione della competenza del TAR Lazio ed applicazione delle ordinarie regole determinative della competenza giurisdizionale[9].
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[1] Sulla legittimazione ad agire e sull’interesse ad agire cfr. F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1946, 170 ss.; U. Rocco, La legittimazione ad agire, Roma, 1929; V. Andrioli, L’interesse ad agire, Padova, 1958; S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1959, 46; Id, Diritto processuale civile, Padova, 1967, 9; G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1928, 156; P. Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Padova, 1941, 139.
Sulla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste che presentino i requisiti e le caratteristiche di cui all’art. 13 L. 349/1986, cfr. Cons. St., Sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830, in Foro amm. C.d.S., 2007, 1223; Cons. St., Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5365, ivi, 2002, 2344.
Si veda sul punto anche Cons.. St., Sez. VI, 01 febbraio 2010, n. 413, in materia di impugnazione da parte di associazioni ambientalistiche di un provvedimento di localizzazione di un impianto di rigassificazione off shore. I giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso de quo per carenza sia della legittimazione al ricorso, da intendersi come titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata, e dell’interesso al ricorso, qualificato come utilità, anche strumentale e indiretta che dall’accoglimento dell’istanza giudiziaria può derivare. La pronuncia richiamata precisa, inoltre, che ai fini dell’impugnativa di un atto di localizzazione di impianto connesso alla gestione del ciclo dei rifiuti, occorre dimostrare l’esistenza di uno stabile collegamento, cd vicinitas, con l’area interessata che non può coincidere con la mera residenza anagrafica nel territorio comunale.
In ordine alla possibilità per le associazioni ambientalistiche di impugnare atti amministrativi si vedano M. Calabrò, Sui presupposti della legittimazione ad agire delle associazioni ambientalistiche, in Foro Amm. TAR, n. 2/2003, e S. Nespor, Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste: questioni vecchie e nuove, in Riv. Giur. Ambiente, n. 1/2005.
[2] Sul requisito della vicinitas, che qualifica il pregiudizio che è presupposto dell’istanza giudiziaria, cfr. Cons. St., sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1134, in Riv. Giur. dell’ambiente, che afferma “La legittimazione ad impugnare provvedimenti in materia ambientale deve essere verificata alla luce del criterio della vicinitas, intesa non come stretta contiguità bensì come stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso ed avuto riguardo alla natura e potenzialità dell’impianto autorizzato, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere”. Alcune sentenze specificano che il bacino di utenza da prendere in considerazione ai fini dell’integrazione del pregiudizio che giustifica il ricorso alla via giurisdizionale può estendersi anche decine di chilometri. Così Cons. St., Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4790, in Foro amm. Cd.S., 2004, 1773; Cons. St., Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4821, in Riv. giur. edil., 2008, 1, 359. Per una pronuncia che fa applicazione del criterio della vicinitas rispetto ad atti di pianificazione urbanistica cfr. TAR Lombardia, Sez. II, 9 luglio 2009, n. 4345, in Riv. giur. edil., 2009, p. 1913.
[3] In ordine all’individuazione della tipologia di danno che giustifica l’avvio dell’iniziativa giudiziaria cfr. TAR Toscana, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 17, in Riv. giur. dell’ambiente, 2010, 799, che afferma “Sulla base del criterio della prossimità alla fonte della lesione paventata, deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire ai singoli che, attraverso il ricorso, tendano a prevenire o eliminare il pregiudizio ad essi derivante dalla compromissione degli interessi ambientali, ecologici e paesaggistici coinvolti dall’azione amministrativa, fermo restando che il pregiudizio può anche consistere nella diminuizione del valore economico dei beni situati nelle vicinanze dell’impianto”.
[4] Nella prospettiva considerata particolarmente significativa appare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453, la cui massima testualmente recita: “Quantunque, nel caso di un provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti, la legittimazione all'impugnazione di tale provvedimento si debba normalmente riconoscere ai Comuni nel cui territorio l'impianto dovrebbe essere collocato, anche per tali enti è necessario dimostrare il concreto pregiudizio che la realizzazione dell'impianto sarebbe in grado di produrre negli ambiti territoriali di rispettiva competenza. Logica conseguenza è che, nel caso i Comuni non si siano dati cura di tale dimostrazione fornendo, in particolare, elementi concreti e dimostrabili, utili a confortare l'assunto secondo cui la semplice vicinanza dell'impianto ai rispettivi territori avrebbe potuto produrre il pregiudizio genericamente lamentato, sussiste il difetto di legittimazione attiva a ricorrere, di questi, avverso il provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi”.
Sul punto cfr., inoltre, Cons. St., Sez. V, 02 ottobre 2006, n. 5713, in Ragiusan, 2008, 287-288, 148; Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1725, in Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it (mi pare strano dovrebbe essere www.dirittodeiservizipubblici.it controllare), nonché a TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 24 aprile 2009, n. 280.
[5] Sul punto cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2003, n. 1948, in Foro amm. C.d.S., 2003, 1311, in cui si legge “Anche se in generale la mera vicinanza di un fondo ad una discarica non legittima ex se il proprietario frontista ad insorgere contro il provvedimento autorizzatorio dell'opera, essendo necessaria la prova del danno che da questo egli riceva nella sua sfera giuridica, l'interesse al ricorso deve ritenersi sussistente in capo ai soggetti residenti nelle aree limitrofe allorché la discarica sia localizzata in deroga alla distanza minima di sicurezza dal nucleo abitato”; si evidenzia peraltro come, nel caso di specie, la discarica fosse stata localizzata a distanza dal centro abitato inferiore rispetto a quella minima prevista dal piano dei rifiuti solidi urbani della regione Veneto.
Cfr., sull’argomento, inoltre Cons. St., 29 luglio 2009, in Foro amm. C.d.S., 2009, 1833, che afferma, in tema di legittimazione al ricorso dei privati, “Considerato l’impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale di una cava, non si può disconoscere, secondo il criterio dell’insediamento abitativo, l’interesse dei proprietari di immobili nella medesima zona al corretto insediamento territoriale ed ambientale della cava, sia sotto il profilo della diminuizione del valore economico degli immobili, ubicati vicino ad una cava, sia sotto il profilo dell’interesse morale e del diritto alla salute di chi abita in una zona il cui pregio paesaggistico, urbanistico ed ambientale subisce un impatto negativo per effetto di un’attività industriale connotata da sensibile impatto visivo ed acustico”.
[6] Onestà intellettuale impone di riferire dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale non del tutto coincidente con la tesi sostenuta nel testo e, in tale ottica, si consideri la recente pronuncia del TAR Veneto, Sez. III, 03 maggio 2011, n. 721.
Con la richiamata sentenza i giudici amministrativi di primo grado hanno respinto l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Regione e dal controinteressato nei confronti di un Comune nel cui territorio avrebbe dovuto essere localizzata una discarica ritenendo che “Sussiste infatti l'interesse a ricorrere degli enti locali quali ad es. il comune nel cui territorio è localizzata una discarica di rifiuti, ai sensi dell'art. 3 bis l. 29 ottobre 1987 n.441"; in proposito si è affermato che "è titolare dell'interesse a ricorrere avverso la delibera di localizzazione, sia in quanto ente esponenziale dei residenti, sia in quanto titolare del potere di pianificazione urbanistica su cui incide il provvedimento di localizzazione, sia in quanto soggetto che per legge può partecipare al procedimento amministrativo e che in quanto tale può impugnarne il provvedimento conclusivo". E' del pari certo che non occorra provare l'esistenza di un danno concreto ed attuale al fine di impugnare il provvedimento di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale ritenuto inquinante in quanto la questione della concreta pericolosità dell'impianto, valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al fine di radicare l'interesse ad impugnare è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata (quali residenti o proprietari o titolari di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti.
Alla luce di quel che precede il “Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per riconoscere legittimazione e interesse a impugnare un provvedimento che autorizza l’avvio di una attività potenzialmente inquinante il ricorrente non è tenuto dimostrare che si è verificato un danno, in quanto tale questione attiene al merito, ed è invece sufficiente la ragionevole prospettazione di ripercussioni negative sul territorio entro il quale l’attività verrà a svolgersi”
[7] Nella prospettiva considerata particolarmente significativa appare, da ultimo, la sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. V, 16 marzo 2010, n. 1479, la cui massima particolarmente icastica recita: “La legittimazione di una persona fisica ad impugnare atti di localizzazione di una discarica e, più in generale, di impianti che potrebbero rivelarsi dannosi per la salute umana, non discende dalla vicinanza dell’abitazione del ricorrente dalla discarica, ma è subordinata alla prova del danno che quest’ultimo riceve nella sua sfera giuridica dal fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore del fondo situato nelle sue vicinanze nonostante le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto a salvaguardia di chi vive nelle vicinanze”.
[8] Sul tema, ex multis, cfr. Cass., Sez. III, 27 gennaio 2003, n. 1191, in Corriere trib., 2003, 1729: l’attività della p.a., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dalla norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della p.a., un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo; infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, dettati dall’art. 97 Cost., la p.a. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario.
[9] Per un primo commento all’ordinanza n. 586/2011 si rinvia alle considerazioni critiche sviluppate da M. Ceruti, Con il Codice del Processo Amministrativo il TAR del Lazio, Roma, finì sommerso dai rifiuti: al Tribunale Amministrativo romano tutte la cause in materia di gestione dei rifiuti, reperibili sul sito internet www.greenlex.it
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(pubblicato il 26.9.2011)
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