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| n. 9-2011 - © copyright |
PIETRO QUINTO
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Quale giudice dell’ottemperanza per
il ricorso straordinario?
(Ordinanza Consiglio di Stato, Sez. III
4/8/2011)
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Nel mio più recente intervento (1) sulla evoluzione
del ricorso straordinario, sui decisivi contributi giurisprudenziali
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e del Consiglio di
Stato, sull’intervento del legislatore per la ridefinizione
dell’istituto tra i rimedi del «sistema giudiziario», sulla ormai
pacifica azionabilità con il giudizio d’ottemperanza delle decisioni
sul ricorso straordinario, auspicavo che il codice del processo
amministrativo, prendendo atto anche dalle interpolazioni correttive
del Governo sul progetto varato dalla Commissione, si occupasse ex
professo nell’emanando decreto correttivo della disciplina
dell’istituto, quanto meno per l’inquadramento della decisione su
ricorso straordinario nelle varie ipotesi dell’art. 112, che
disciplina il giudizio per l’ottemperanza.
Va ricordato in
proposito, che, a fronte della chiara e netta presa di posizione
delle Sezioni Unite, secondo cui la decisione su ricorso
straordinario si colloca nella ipotesi prevista alla lettera b)
dell’art. 112, comma 2, con la conseguenza che il ricorso per
l’ottemperanza si propone ai sensi dell’art. 113, comma 1, innanzi
allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica «il giudice
che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta»;
ed, altresì, della implicita adesione, anche sotto il profilo della
competenza, dello stesso Consiglio di Stato con la sentenza della
Sez. VI n. 3513 del 10/6/2011, non sono mancate difformi
interpretazioni a livello dottrinario.
Sta in fatto che, nel bel
mezzo del periodo feriale, il 4 agosto 2011, la Sez. III del
Consiglio di Stato, con una motivata ordinanza (n. 4666), pur
aderendo alla regula iuris della Cassazione
sull’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per le decisioni del
ricorso straordinario, e pur richiamando i precedenti dello stesso
Consiglio di Stato e del Cons. Giust. Amm. Siciliana n. 433/2011, si
è pronunciata sul profilo della competenza a seguito di una
eccezione di parte, concludendo per il proprio difetto di competenza
in favore del TAR del Lazio.
Va detto, per quanto possa rilevare,
che la decisione della Sez. III è stata assunta nella Camera di
Consiglio in data 8 luglio 2011, anteriormente cioè alla emanazione
della legge 15 luglio 2011, n. 111, che all’art. 33, comma 6, ha
espressamente annoverato il ricorso straordinario tra i rimedi del
«sistema giudiziario» quale ricorso proponibile (in unico grado) al
Consiglio di Stato. Ed in virtù di tale inquadramento il ricorso
straordinario, al pari dei ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato,
è oggi sottoposto alla disciplina del «contributo unificato nel
processo civile, amministrativo e tributario».
Nella motivazione
dell’ordinanza della Sez. III non vi è quindi alcun riferimento a
questi ulteriori elementi di diritto positivo, nel mentre i giudici
di Palazzo Spada hanno contrastato la soluzione suggerita dalla
Suprema Corte nella sentenza 2065/2011, in quanto non vincolante,
sostenendo che l’ipotesi più consona per l’ottemperanza alle
decisioni sul ricorso straordinario sia quella prevista dall’art.
112, comma 1, lett. d). Si tratta dell’attuazione delle «sentenze
passate in giudicato e (degli) altri provvedimenti ad esse
equiparati per i quali non sia previsto il rimedio
dell’ottemperanza». Rileva il Consiglio di Stato che il c.p.a. non
si è espressamente occupato del ricorso straordinario, ritenendolo
non ricompreso nei limiti della legge delega. Ponendosi però la
necessità di prendere atto di quanto segnalato dalla Commissione
Affari Costituzionali del Senato di dare applicazione agli artt. 6 e
13 della CEDU in ordine alla esecuzione delle decisioni cogenti,
equiparabili a sentenze, l’ipotesi di cui alla lett. d), quale
ipotesi residuale e di chiusura, rappresenta – ad avviso della Sez.
III – quella più appropriata per collocare l’ottemperanza in tema di
ricorso straordinario. Prosegue l’ordinanza che «la formula del
“provvedimento equiparato alla sentenza” sia quella che meglio si
attaglia alla natura tradizionalmente composita, ovvero
“ambivalente”, di tale rimedio. Dove le incertezze sulla natura
dell’istituto riflettono quelle sulla veste del Consiglio di Stato
chiamato ad esprimere il necessario parere».
La posizione
espressa nella ordinanza in esame sembra quindi investire, con
spirito critico, quello che le Sezioni Unite hanno affermato in
merito alla «assimilazione» del rimedio straordinario a quello
giurisdizionale per effetto della sopravvenuta disciplina normativa,
pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto
conclusivo.
Si legge infatti nell’ordinanza della Sez. III che,
«in assenza di una chiara presa di posizione del legislatore, il
moto di avvicinamento del ricorso straordinario a quello
giurisdizionale – nel quadro, più generale, di un rapporto dinamico
e dialettico tra procedimento e processo – possa essere solamente
tendenziale, senza tradursi in una completa equiparazione tra i due
rimedi». Il riferimento è alle questioni di rito ed ai nodi del
contraddittorio, dell’istruzione probatoria e del doppio grado di
giudizio. Questioni tutt’ora ampiamente dibattute in dottrina nella
prospettiva che, una volta pervenuti ad una
«giurisdizionalizzazione» del ricorso straordinario, non potranno
essere elusi interventi di adeguamento procedurale e formale nei
medesimi termini in cui si operò all’epoca della
giurisdizionalizzazione dei ricorsi tributari. (2)
Il vero è che
sul tema del ricorso straordinario e sulla interpretazione del suo
ruolo nel «sistema giustizia», mancando un convinto intervento
sistematico, si è pervenuti ad una «completa rivisitazione»
(l’espressione è delle Sezioni Unite) dell’istituto attraverso
episodici interventi legislativi, che hanno trovato però un
riscontro sia nella giurisprudenza CEDU e sia nella giurisprudenza
nazionale, ed in particolare, al massimo livello, delle Sezioni
Unite in termini di giurisdizione.
Da ultimo, non può ritenersi
ininfluente, nella ridefinizione dell’istituto, la legge 111/2011,
che, seppure ispirata da ragioni economico-finanziarie, ha comunque
posto un sigillo anche in termini nominalistici sull’inquadramento
del ricorso straordinario e sulla sua equipollenza a quello
giurisdizionale. Se il ricorso straordinario non fosse annoverabile
tra i rimedi giurisdizionali non troverebbe causa l’imposizione del
contributo di € 600,00 per la sua proposizione, al pari di quello
dovuto per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato.
Rimane però
indubbio che la mancanza di un intervento legislativo organico e
sistematico e l’avvenuta ricostruzione dell’istituto per
approssimazioni successive, consente tutt’ora interpretazioni
applicative (come ad esempio nelle differenti pronunce della Sez. VI
e della Sez. III del Consiglio di Stato in ordine alla competenza
per il giudizio di ottemperanza) non omogenee, e, di certo, non
corrispondenti a quella fondamentale esigenza di certezza degli
strumenti e dei rimedi per l’efficienza del «sistema
giustizia».
In tal senso assume un rilievo di non secondaria
importanza – come ho avuto modo di evidenziare in altre circostanze
– il tema della competenza, dibattuta in dottrina, ed oggi anche in
giurisprudenza, per l’ottemperanza delle decisioni del ricorso
straordinario.
A parte infatti le implicazioni di natura
sostanziale sulla “natura” della decisione sul ricorso straordinario
al Capo dello Stato (se riferibile al parere vincolante e, quindi,
decisorio del Consiglio di Stato, come tale assimilabile ad un
provvedimento esecutivo del giudice amministrativo, ovvero al
decreto che manifesta quella decisione, quindi quale provvedimento
solo equiparato ad una sentenza), v’è una conseguenza procedurale di
non poco rilievo.
Secondo la disciplina del c.p.a. (art. 113),
solo per l’ipotesi del comma 2 dell’art. 112, lett. b) il ricorso
per l’ottemperanza si propone al medesimo giudice che ha emesso il
provvedimento della cui ottemperanza si tratta e, quindi, avuto
riguardo alla natura decisoria del parere del Consiglio di Stato,
allo stesso giudice di quel parere.
Negli altri casi del 112, la
competenza è del tribunale amministrativo, e, quindi, sul decreto
decisorio del Consiglio di Stato, il TAR Lazio. Ma, in tale
evenienza un giudizio di merito qual è l’ottemperanza verrebbe
deciso da un giudice che non è intervenuto nella decisione della
controversia della cui esecuzione si deve discutere.
Ed è sotto
questo profilo, che una corrente dottrinaria ha «giustificato» la
forzatura interpretativa che sarebbe stata compiuta dalle Sezioni
Unite, rispetto al dato letterale del vigente art. 112 c.p.a., in
connessione con la permanente differenziazione tra decisione del
giudice e decisione del Capo dello Stato.
Ma tutto ciò conferma
l’esigenza non più procrastinabile di una soluzione chiarificatrice
della questione, considerando, tra l’altro che le Sezioni Unite, nel
solco della sentenza n. 2065/2011, hanno «liberato» ulteriori 130
ricorsi di ottemperanza su altrettante decisioni di ricorso
straordinario incagliati sotto il profilo della giurisdizione,
affermando la «regula iuris» dell’azionabilità del giudizio
di ottemperanza. Hanno altresì formulato una indicazione sulla
competenza a decidere, non vincolante per il giudice amministrativo,
così come d’altronde, la specifica ordinanza della Sez. III, nel
sistema della disciplina codicistica sulla competenza, rimane
sindacabile, e non assume carattere di definitività con effetti erga omnes.
E’ quindi ancora più urgente che il tema non
venga eluso nella disciplina organica del c.p.a.. Ma per l’immediato
una strada praticabile in termine operativi potrebbe essere quella
di pervenire ad una pronuncia dell’Adunanza Plenaria,
istituzionalmente chiamata a definire i contrasti giurisprudenziali
tra le sezioni del Consiglio di Stato ed a fornire una risposta
vincolante. Con l’ulteriore possibilità da parte dell’autorevole
consesso di elaborare indicazioni e criteri interpretativi, che,
muovendo dalle acquisizioni di diritto già riportate, possano
incidere sugli adeguamenti del rito, che non richiedono specifici
interventi normativi (come ad esempio per la pubblicità dell’udienza
di discussione).
Se tutto questo potesse avvenire nell’anno di
ricorrenza del 180° dell’istituzione del Consiglio di Stato si
renderebbe un servizio utile (ancor più dei riti celebrativi) alla
gloriosa istituzione, ma soprattutto agli utenti del servizio
giustizia, che richiedono certezza ed effettività di
tutela.
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(1) P. Quinto. L’onerosità del
ricorso straordinario: il prezzo per la giurisdizionalizzazione, in
Giustizia amministrativa 14/9/2011
(2) P. Quinto Il Codice e la
giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario, in Giustamm.it,
n. 9/2010.
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(pubblicato il
20.9.2011)
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