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| n. 9-2011 - © copyright |
ELISABETTA SEGHI
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Due contrastanti pronunzie
sull’ammissibilità, in sede revocatoria, della misura cautelare
monocratica inaudita altera parte (ex art. 56 CPA)
(nota a
Consiglio di Stato Sez. IV, decr. n. 1170 del 14.3.2011 e n. 3032 del
15.7.2011)
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I decreti in commento paiono meritevoli di
segnalazione. A soli quattro mesi di distanza l’una dall’altra le
due pronunce risolvono, infatti, in maniera opposta la medesima
questione giuridica sottoposta all’attenzione del Consiglio di
Stato. Non solo, il cambio di orientamento giurisprudenziale avviene
all’interno della stessa sezione (e per mano del medesimo
Presidente).
Le vicende giudiziarie alle quali attengono i
provvedimenti in commento sono del tutto analoghe e riguardano
l’impugnazione (previa sospensione dell’efficacia ex art. 55
L. n. 104/2010 e concessione di misura cautelare monocratica
provvisoria ex art. 56 l. cit.) di un decreto di estradizione
non recante l’indicazione della data massima di consegna
dell’estradando, data da cui decorre il termine di scarcerazione
indicato dall’art. 18 della Convenzione Europea sull’estradizione,
termine il cui rispetto risultava quindi impossibile da
verificare.
In entrambi i casi i ricorrenti chiedono la
revocazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato per errore di
fatto ex artt. 58 l. cit. e 395 n.4 c.p.c.. La domanda viene
preceduta dalla richiesta di preventiva concessione della misura
cautelare monocratica preventiva di cui all’art. 56 l. cit. posto
che sussisterebbero, nel caso di specie, oltre al rischio di
pregiudizio grave ed irreparabile (l’estradizione del ricorrente con
assoggettamento al diritto del paese straniero), ragioni di gravità
ed urgenza tali (l’imminenza della esecuzione del decreto di
estradizione con lesione del diritto della persona) da non
consentire l’attesa della fissazione della camera di
consiglio.
Con il primo provvedimento, il Presidente di Sezione
concede la misura cautelare in parola ritenendo ricorrere, nel caso
di specie, i presupposti di cui all’art. 3 l. n. 205/2000
(rectius art. 56 cit.).
Con il secondo decreto lo stesso
organo dichiara, invece, inammissibile l’istanza di misura cautelare
monocratica preventiva in quanto “ presentata in un ricorso in
revocazione contro un provvedimento cautelare emesso dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale”.
Al di là della
contraddittorietà delle due pronunzie, che di certo non depone a
favore della certezza del diritto, il secondo decreto desta
perplessità laddove esclude l’ammissibilità della misura cautelare
monocratica preventiva non tanto per l’assenza di previsione
normativa (l’art. 58 l.cit. in materia di revoca o modifica
dell’ordinanza cautelare non richiama espressamente l’art. 56 l.cit.
come avviene nel caso dell’appello cautelare di cui all’art. 62 l.
cit.) quanto piuttosto perchè parrebbe precluderla dopo l’emissione
dell’ordinanza collegiale in sede giurisdizionale.
Tale
argomentazione però non pare del tutto condivisibile poichè non
sembra tener conto della particolare natura della misura cautelare
in argomento e della ratio che ne ha ispirato il suo inserimento già
a partire dalla L. 205/2000 ed ora riprodotta nell’art. 56 della L.
104/2010. Essa è infatti stata prevista per assicurare l’effettività
della tutela giudiziale in quelle particolari situazioni di assoluta
urgenza che vedono il ricorrente esposto ad un imminente danno grave
ed irreparabile. La legge non pone alcuna espressa limitazione
all’adozione di tale misura cautelare, oltre alla presenza di un
danno talmente imminente da non consentire neppure di attendere la
camera di consiglio. L’orientamento che prevede l’inammissibilità
della richiesta misura cautelare monocratica nelle more della camera
di consiglio e prima della pronunzia sulla revocazione, rischia
quindi di rendere del tutto inutiliter data quest’ultima (in
specie ove medio tempore venga eseguita l’estradizione) in evidente
violazione della effettività della tutela giuridica e quindi anche
degli obiettivi che avevano condotto alla previsione normativa delle
misure cautelari monocratiche preventive.
In attesa di ulteriori
chiarificatrici pronunzie sul punto ci si augura pertanto che queste
siano nel senso di assicurare l’effettività della tutela
giurisdizionale e quindi che aderiscano al primo dei due
orientamenti indicati che ha ritenuto ammissibile una misura
cautelare ex art. 56 cit. anche in sede revocatoria.
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(pubblicato il
16.9.2011)
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