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n. 9-2011 - © copyright

 

ELISABETTA SEGHI

Due contrastanti pronunzie sull’ammissibilità, in sede revocatoria, della misura cautelare monocratica inaudita altera parte (ex art. 56 CPA)
(nota a Consiglio di Stato Sez. IV, decr. n. 1170 del 14.3.2011 e n. 3032 del 15.7.2011)

 

 


 

 

 

I decreti in commento paiono meritevoli di segnalazione. A soli quattro mesi di distanza l’una dall’altra le due pronunce risolvono, infatti, in maniera opposta la medesima questione giuridica sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato. Non solo, il cambio di orientamento giurisprudenziale avviene all’interno della stessa sezione (e per mano del medesimo Presidente).
Le vicende giudiziarie alle quali attengono i provvedimenti in commento sono del tutto analoghe e riguardano l’impugnazione (previa sospensione dell’efficacia ex art. 55 L. n. 104/2010 e concessione di misura cautelare monocratica provvisoria ex art. 56 l. cit.) di un decreto di estradizione non recante l’indicazione della data massima di consegna dell’estradando, data da cui decorre il termine di scarcerazione indicato dall’art. 18 della Convenzione Europea sull’estradizione, termine il cui rispetto risultava quindi impossibile da verificare.
In entrambi i casi i ricorrenti chiedono la revocazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato per errore di fatto ex artt. 58 l. cit. e 395 n.4 c.p.c.. La domanda viene preceduta dalla richiesta di preventiva concessione della misura cautelare monocratica preventiva di cui all’art. 56 l. cit. posto che sussisterebbero, nel caso di specie, oltre al rischio di pregiudizio grave ed irreparabile (l’estradizione del ricorrente con assoggettamento al diritto del paese straniero), ragioni di gravità ed urgenza tali (l’imminenza della esecuzione del decreto di estradizione con lesione del diritto della persona) da non consentire l’attesa della fissazione della camera di consiglio.
Con il primo provvedimento, il Presidente di Sezione concede la misura cautelare in parola ritenendo ricorrere, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 3 l. n. 205/2000 (rectius art. 56 cit.).
Con il secondo decreto lo stesso organo dichiara, invece, inammissibile l’istanza di misura cautelare monocratica preventiva in quanto “ presentata in un ricorso in revocazione contro un provvedimento cautelare emesso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale”.
Al di là della contraddittorietà delle due pronunzie, che di certo non depone a favore della certezza del diritto, il secondo decreto desta perplessità laddove esclude l’ammissibilità della misura cautelare monocratica preventiva non tanto per l’assenza di previsione normativa (l’art. 58 l.cit. in materia di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare non richiama espressamente l’art. 56 l.cit. come avviene nel caso dell’appello cautelare di cui all’art. 62 l. cit.) quanto piuttosto perchè parrebbe precluderla dopo l’emissione dell’ordinanza collegiale in sede giurisdizionale.
Tale argomentazione però non pare del tutto condivisibile poichè non sembra tener conto della particolare natura della misura cautelare in argomento e della ratio che ne ha ispirato il suo inserimento già a partire dalla L. 205/2000 ed ora riprodotta nell’art. 56 della L. 104/2010. Essa è infatti stata prevista per assicurare l’effettività della tutela giudiziale in quelle particolari situazioni di assoluta urgenza che vedono il ricorrente esposto ad un imminente danno grave ed irreparabile. La legge non pone alcuna espressa limitazione all’adozione di tale misura cautelare, oltre alla presenza di un danno talmente imminente da non consentire neppure di attendere la camera di consiglio. L’orientamento che prevede l’inammissibilità della richiesta misura cautelare monocratica nelle more della camera di consiglio e prima della pronunzia sulla revocazione, rischia quindi di rendere del tutto inutiliter data quest’ultima (in specie ove medio tempore venga eseguita l’estradizione) in evidente violazione della effettività della tutela giuridica e quindi anche degli obiettivi che avevano condotto alla previsione normativa delle misure cautelari monocratiche preventive.
In attesa di ulteriori chiarificatrici pronunzie sul punto ci si augura pertanto che queste siano nel senso di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e quindi che aderiscano al primo dei due orientamenti indicati che ha ritenuto ammissibile una misura cautelare ex art. 56 cit. anche in sede revocatoria.

 

 

(pubblicato il 16.9.2011)

 

 

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