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| n. 9-2011 - © copyright |
CLAUDIO VARRONE
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| L’accessione invertita fa finalmente
il suo ingresso nell’ordinamento di settore dalla porta principale
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L’art. 34 del dl 98/2011, convertito in L. 111/2001
reintroduce l’istituto della acquisizione coattiva dell’immobile del
privato, utilizzato dall’amministrazione per fini di interesse
pubblico, istituto questo la cui disciplina, contenuta nel D.P.R. 8
giugno 2001 n.327, era stata annullata dalla Corte Costituzionale (
sentenza n. 293/ 2010 ) per eccesso di delega .
La nuova
normativa prevede la possibilità che l’amministrazione possa
acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene immobile del
privato allorché la sua utilizzazione risponde a “ scopi di
interesse pubblico “, nonostante difetti un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilità.
Il provvedimento di acquisizione può essere adottato
anche nelle ipotesi in cui sia stato annullato l’atto da cui è sorto
il vincolo preordinato all’esproprio, ovvero l’atto che abbia
dichiarato la pubblica utilità di un’ opera o, infine, nel caso che
eguale sorte abbia subito il decreto di esproprio.
Il potere
acquisitivo dell’amministrazione nasce in presenza dei richiamati
presupposti di fatto, vale a dire anche in presenza della pronunzia
giurisdizionale che ha prodotto l’annullamento del provvedimento che
costituiva titolo per l’utilizzazione dell’immobile da parte della
p.a.
L’esercizio del potere acquisitivo non è precluso
dall’esistenza di una sentenza di annullamento del provvedimento
passata in giudicato, in quanto in questi casi trattasi di giudicato
sull’atto annullato e non sul rapporto tra privato e pubblica
amministrazione .
Com’è noto, nel primo caso l’amministrazione
non perde il potere di provvedere: essa, pertanto, può sia
riprendere il procedimento precedente, a partire dall’atto
annullato, depurandolo dai vizi che ne inficiavano la legittimità,
sia, a seguito della nuova previsione legislativa, adottare un
provvedimento di acquisizione, il cui effetto è quello di far
acquistare al bene immobile del privato la diversa natura di bene extra commercium, con conseguente perdita del diritto
di proprietà da parte del suo titolare.
Il secondo periodo del
primo comma dell’art. 34 legittima l’adozione del provvedimento
anche in presenza di un giudizio pendente, purché l’amministrazione
proceda al previo ritiro di quello sub judice. In questo modo
essa è legittimata a sostituire l’atto oggetto del ritiro con quello
avente ad oggetto l’appropriazione acquisitiva.
Tale previsione
costituisce un’ulteriore riprova che le fattispecie disciplinate dal
precedente periodo riguardano i casi di annullamento già
intervenuti, sia quelli per i quali si registra il passaggio in
giudicato della sentenza, sia quelli in cui la sentenza di primo
grado sia ancora suscettibile di impugnazione in grado di
appello.
Tale conclusione, oltre che fondata sulla lettera della
norma, trova fondamento nei principi dianzi richiamati, che
contraddistinguono il giudicato sull’atto o provvedimento, che è
cosa del tutto diverso dal giudicato sul rapporto normalmente
proprio di quello di natura civilistica.
All’amministrazione
viene riconosciuto, in presenza del verificarsi dei presupposti
indicati dalla legge, il potere di trasformare la natura giuridica
del bene, che da bene del patrimonio disponibile del privato, si
tramuta in bene del patrimonio indisponibile dell’amministrazione In
questo modo, viene sottratto alla sfera giuridica soggettiva del
proprietario, al quale viene corrisposta una somma corrispondente al
suo valore di mercato, oltre al riconoscimento forfetario dei danni
derivati dall’illegittima occupazione e del danno, cosa del tutto
inusitata, di natura non patrimoniale.
Il mutamento di status
del bene, rende irrilevante le vicende giuridiche che avevano
determinato la perdita di legittimità del precedente atto
acquisitivo dell’amministrazione, in quanto esse avevano ad oggetto
un res che faceva parte del patrimonio disponibile del suo
proprietario e, quindi, di un bene la cui circolazione giuridica era
regolata dal diritto civile e non dalle differenti disposizioni che
lo stesso codice prevede per i beni del demanio e per quelli del
patrimonio indisponibile sottratti a tali tipo di disciplina ( art
823 e ss. c.c. ).
Le vicende giuridiche precedenti al mutamento
di qualificazione giuridica del bene, ancorché assistite dal
giudicato, non sono perciò idonee a paralizzare la produzione degli
effetti che la disciplina positiva ricollega all’adozione del nuovo
provvedimento, allo steso modo in cui l’annullamento del
provvedimento di pubblica utilità e quello di esproprio non
preclude, ricorrendone i presupposti, l’ adozione di un nuovo
provvedimento che sia immune dai vizi che inficiavano quello
annullato. In entrambi i casi all’annullamento dell’atto determina
la perdita del potere di provvedere.
Il fatto stesso che il
provvedimento non operi con efficacia retroattiva e non abbia,
pertanto, una funzione sanante del provvedimento annullato, come si
desume espressamente dalla disciplina in commento, è la riprova che
si è in presenza di un nuovo atto, distinto ed autonomo da quello
annullato, omogeneo a quello di esproprio, di cui fa le veci nei
casi in cui la p.a già detiene il bene e lo utilizza per ragioni di
pubblico interesse. Finché perdura la situazione di fatto,
rappresentata dall’utilizzazione del bene del privato, ancorché
illecita, l’amministrazione è legittimata ad adottare il
provvedimento di acquisizione al suo patrimonio
indisponibile.
Tali considerazioni vanno altresì lette in un
quadro ancora più ampio, rappresentato dal fatto che l’utilizzazione
alla quale si riferisce la norma consiste nell’esercizio di poteri
dominicali che hanno dato luogo alla realizzazione in tutto o in
parte di manufatti destinati a finalità di interesse pubblico.
La detenzione va, pertanto, intesa nel senso che si è avviato un
processo di trasformazione dell’aera del privato e di realizzazione
in tutto o in parte su di essa delle opere necessarie per il
soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito dalla p.a.
Ciò
rende irreversibile la restituzione della nuda proprietà
superficiaria al privato, in quanto, secondo quanto di recente
evidenziato dal Consiglio di Stato ( Sez. VI n.10324/”011), in tal
modo si pregiudicherebbero le finalità pubblicistiche che si
intendono perseguire con l’avvenuta utilizzazione totale o parziale
dell’area e che verrebbero in tal modo definitivamente pregiudicate.
E’ questo un passaggio decisivo per comprendere la peculiarità
delle vicende giuridiche che sono alla base di tale istituto e che
da più di un ventennio hanno dato luogo ad un travaglio
giurisprudenziale e dottrinario che in questo modo trova il suo
definitivo approdo.
La peculiarità che le distingue è data dal
fatto che il bene del privato è in grado di soddisfare l’interesse
pubblico perseguito dall’amministrazione mediante la sua
trasformazione fisica.
Le esigenze di pubblico interesse
assumono, secondo la normativa in commento, carattere prioritarie
rispetto a quelle fatte valere dal proprietario dell’area, allorché
non si registrano “ ragionevoli alternative” all’adozione dell’atto.
A tale ponderazione degli interessi in gioco fa riferimento la norma
e di essa è necessario fare espressa menzione nella motivazione del
provvedimento acquisitivo.
Il bene del privato serve per la
realizzazione dell’interesse pubblico e la sua perdita da parte del
proprietario si giustifica in ragione della constatata mancanza di
soluzioni alternative in grado di rendere compatibile il
perseguimento di dette finalità con la conservazione della relativa
titolarità a favore del privato.
La legittimità del provvedimento
è altresì subordinata alla necessità che esso sia espressamente
motivato con riferimento alle “ attuali ed eccezionali ragioni di
interesse pubblico “ che ne giustificano l’emanazione, vale a dire
faccia riferimento alla grave anomalia che, per effetto
dell’annullamento dell’atto amministrativo, si è determinata. Il
riferimento all’utilizzazione del bene, in virtù della quale
l’amministrazione si trova ad averne la detenzione, serve appunto a
sottolineare che il limite all’esercizio di tale potere è costituito
dal fatto che perdura l’esigenza di rilevanza pubblicistica da
soddisfare mediante la trasformazione fisica della res del
privato.
Le “ eccezionali “ ragioni di interesse pubblico che ne
giustificano l’emanazione sono appunto rappresentate dalla constata
impossibilità di realizzare altrimenti l’interesse pubblico
perseguito e, dalla conseguente profonda anomalia che è venuta in
tal modo a determinarsi, per il fatto che, per effetto della
detenzione del bene da parte della p.a., in ogni caso la proprietà
del privato è degradata a nuda proprietà , in quanto la
presenza di manufatti in tutto o in parte realizzati sul suolo per
il soddisfacimento del pubblico interesse, precludono al
proprietario il relativo godimento, vale a dire l’esercizio delle
facoltà insite nel contenuto del suo diritto ( art. 832 c.c. ). Nel
contempo, la mancanza di un titolo giustificativo rende illegittima
la detenzione del bene da parte della p.a e la conseguente sua
utilizzazione.
Sono noti i tentativi giurisprudenziali di
costruire la figura della c.d. accessione invertita, e le reprimende
che ne sono derivate da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
Le responsabilità, sia della giurisprudenza, che della
dottrina sono in proposito enormi, in quanto il tutto è dipeso
dall’abbandono dal corretto utilizzo delle disposizioni civilistiche
in materia di risarcimento danni in precedenza elaborato dalla Corte
della Cassazione e che per anni avevano consentito di risolvere
pacificamente le relative controversie tra p.a. e privati, mediante
il riconoscimento del risarcimento per equivalente in luogo di
quello in forma specifica.
Tutto ha origine allorché la Corte di
Cassazione, mutando il suo precedente indirizzo, cominciò ad
avallare l’orientamento legislativo di appropriarsi del bene del
privato senza riconoscergli a titolo risarcitorio il giusto valore
di mercato, nonché il giusto risarcimento conseguente
all’occupazione illegittima del bene. L’istituto inventato dalla
giurisprudenza serviva appunto a legittimare una sorta di usucapione
abbreviata, cui faceva seguito un modesto ristoro del proprietario
che veniva in tal modo privato della proprietà, in palese disprezzo
della tutela costituzionale ad essa riservata.
Di qui le giuste
rampogne della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La decisione
dianzi richiamata del Consiglio di Stato correttamente riprende il
precedente orientamento della Corte di Cassazione, conforme ai
principi basilari che regolano l’istituto del risarcimento del danno
subito dalla vittima dell’illecito civile, vale a dire di
riconoscergli l’integrale riconoscimento del valore patrimoniale del
pregiudizio subito. Orientamento che, per l’autorevolezza del
Collegio giudicante, è auspicabile che trovi definitiva conferma in
futuro, mettendo così un freno a quello, del tutto paradossale, in
termini strettamente civilistici, che ritiene perseguibile la sola
restituzione del bene al privato, vale a dire il solo risarcimento
in forma specifica, omettendo del tutto di considerare che sul suolo
del privato si è intanto realizzata o in corso di realizzazione
un’opera destinata a soddisfare finalità di utilità sociale.
In
base a tale erroneo orientamento le norme in materia di beni
demaniali o del patrimonio indisponibile delle pubbliche
amministrazione, contenute in un apposito capo del codice civile,
secondo le quali i relativi beni non possono essere sottratti alla
loro destinazione ( art. 828 c.c. ), risultano disattese, con la
conseguenza che, in modo del tutto ingiustificato, si riconosce al
diritto di proprietà del privato una primazia che il legislatore non
ha inteso affatto accordargli allorché trattasi di salvaguardare
l’interesse pubblico insito nella presenza sul suolo del privato di
un bene extra commercium.
In questi casi, il perdurante
contrasto tra privato e pubblica amministrazione va risolto sulla
base delle regole civilistiche in tema di risarcimento danni,
mediante l’esclusione della possibilità del risarcimento in forma
specifica, per il fatto che la presenza di un manufatto sul suolo
altrui destinato a realizzare una finalità di pubblico interesse
preclude la possibilità della restituzione, in quanto essa sarebbe
eccessivamente onerosa per il debitore, secondo quanto correttamente
rilevato dal Consiglio di Stato. Allorché poi si è in presenza di
un’ opera pubblica già realizzata, tale restituzione è addirittura
giuridicamente impossibile, perchè comporterebbe l’ingiustificato
mutamento di destinazione di una res extra commercium, potere
di cui lo stesso giudice è privo, secondo quanto espressamente si
ricava dalle norme civilistiche appositamente dettate per tale
categoria di beni, dianzi richiamate.
Le norme del codice civile
in materia di beni demaniali e del patrimonio indisponibile non
riconoscono alcun potere in tal senso al giudice, sia esso civile o
amministrativo, con la conseguenza che, in questi casi, non resta
altra via al di fuori del riconoscimento del diritto al risarcimento
del danno per equivalente.
In tale corretto quadro concettuale va
inserito il nuovo istituto, che introduce per via legislativa, la
figura giuridica dell’ accessione invertita, figura questa che, in
passato, la giurisprudenza aveva inteso ricavare dalle pieghe
dell’ordinamento, in luogo di seguire la strada maestra,
precedentemente tracciata, del risarcimento del danno per
equivalente, che tutela il proprietario mediante il riconoscimento
di un bene sostitutivo, il danaro, di portata equivalente a quello
perduto.
La disposizione in commento colma perciò una lacuna
presente non solo nel T.U. sulle espropriazioni, a seguito della
dichiarazione di incostituzionalità, per eccesso di delega, di
quella precedente, ma nello stesso codice civile, che disciplina
unicamente le ipotesi di accessione aventi ad oggetto beni tra loro
omogenei, perché entrambi appartenenti al patrimonio disponibile dei
privati.
L’interesse ritenuto prevalente in questi casi è quello
del proprietario del suolo, mentre quello del terzo è tutelato nei
limiti e con le modalità rimesse alla valutazione di convenienza
manifestate dal titolare del bene (art 936 c.c.).
Una logica
sostanzialmente analoga, a parti invertite, si riscontra allorché si
confrontano l’interesse del privato, proprietario del bene, e quello
pubblicistico di cui è portatore chi ha realizzato il relativo
manufatto che, al di là del fatto che insiste su suolo altrui,
appartiene pur sempre al demanio o al patrimonio indisponibile della
p.a. che l’ha realizzato con pubblico denaro o è destinato ad essere
utilizzato dal privato per finalità di pubblico interesse.
La
differenza tra le due ipotesi non risiede, perciò, solo nella
diversità del soggetto titolare della scelta, ma nel fatto che
quella di cui è portatrice l’amministrazione non è libera, come
quella del privato, ma necessitata e, quindi, dovuta, in presenza
delle condizioni e dei presupposti previsti dalla norma in
commento.
Tale conclusione si ricava dal fatto che il comportamento precedente della p.a. può, secondo il
legislatore, rilevare anche in termini di danno erariale, come
chiaramente è detto nella disciplina in esame.
Ciò rende
avvertiti del fatto che l’amministrazione deve porre in essere tutte
le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione
di illiceità che caratterizza il suo operato e che è in grado di
produrre danni di cui il legislatore ritiene necessario rendere
edotta la competente Corte dei Conti. Pertanto, l’amministrazione
può decidere la restituzione del bene al privato solo quando sono
frattanto cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano
comportato l’utilizzazione del suolo, altrimenti è tenuta ad
acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o
dovrà essere realizzata l’opera pubblica o di pubblico interesse: terzium non datur.
Il protrarsi dell’inerzia si traduce
in un ulteriore danno che sicuramente assume rilevanza come danno
erariale. Ciò comporta che l’attività della p.a. non ha in questi
casi natura discrezionale, ma vincolata, nel senso deve essere
preordinata, in un verso o nell’altro, alla cessazione della
situazione di illiceità.
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(pubblicato il
2.9.2011)
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