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| n. 8-2011 - © copyright |
NINO LONGOBARDI
WALTER GIULIETTI
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SCIA: un ventaglio di azioni si apre
a tutelare il terzo.
Osservazioni alla sentenza n. 15 del 2011
dell’Adunanza Plenaria*
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Sommario: 1. Premessa. 2. I profili
sostanziali nella ricostruzione dell’Adunanza Plenaria 3. I profili
processuali. 4. L’attribuzione di valore significativo all’inerzia.
Rilievi critici. 5. Questioni nominalistiche ed opzioni alternative.
6. L’anticipazione della tutela. 7. Il difficile rapporto tra le
conclusioni dell’Adunanza plenaria e l’art. 6 c. 1 del D.L. n. 138
del 2011.
1. L’istituto disciplinato dall’art. 19 della
legge n. 241 del 1990 dimostra tuttora notevole vitalità, ponendosi
quale crocevia di significative evoluzioni, sia sul piano della
politica legislativa, sia su quello giurisprudenziale.
Per la sua
capacità di rendere meglio compatibile la libertà di iniziativa
privata con il controllo pubblico sulla stessa[1] l’istituto è ormai
ripetutamente richiamato e rielaborato nell’ambito di interventi
legislativi diretti a rafforzare la competitività del sistema
economico e produttivo, spesso tuttavia in maniera
propagandistica[2] e contraddittoria[3].
Sotto il secondo
profilo, in ragione della complessità delle interazioni tra potere
pubblico ed interessi coinvolti, l’art. 19 l. proc. ha costituito e
costituisce banco di prova dell’effettività del sistema
giurisdizionale, imponendo alla giurisprudenza interpretazioni
evolutive degli strumenti di tutela posti dall’ordinamento. A
quest’ultimo riguardo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
con la decisione n. 15 del 2011 è intervenuta sulla dichiarazione di
inizio attività (già “denuncia di inizio attività” sino al 2005,
rinominata nel 2010 “Segnalazione certificata di inizio attività”),
precisandone i caratteri sul piano sostanziale e soprattutto
delineando in modo articolato il regime processuale. Va
immediatamente segnalato, a conferma dell’irrequietezza del
legislatore in materia, che con l’art. 6 c. 1 del D.L. n. 138 del
2011, non ancora convertito, sono state dettare regole per la tutela
del terzo in parte contrastanti con la ricostruzione offerta dalla
pronuncia in commento e per la cui prima analisi si rinvia al § 7.
2. In merito alla natura giuridica, con la decisione n. 15
del 2011 vengono motivatamente respinti sia la tesi che riconduce
l’istituto in esame al silenzio assenso, quale sub specie
ulteriormente semplificata di quest’ultimo, sia l’inquadramento
della fattispecie contemplata dall’art. 19 l. proc. in termini di
esercizio di funzioni pubbliche da parte del privato secondo una
sorta di auto-amministrazione.
La disciplina è, invece,
correttamente ascritta ad “un modello di liberalizzazione temperata
che sostituisce l’assenso preventivo con il controllo successivo”.
Secondo questa lettura la segnalazione costituisce “un atto privato
volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività
direttamente ammessa dalla legge”, a cui è connesso “un potere
amministrativo di divieto, da esercitare a valle della
presentazione”.
L’istituto disciplinato dall’art. 19 l. proc. è,
pertanto, rettamente ricondotto al modello teorico della
dichiarazione preventiva in funzione legittimante, caratterizzato
dal concorso di tre elementi:
a) la previsione di un obbligo di
dichiarazione preventiva;
b) la connessione di tale
comunicazione con lo svolgimento lecito dell’attività di cui
costituisce condizione necessaria (ma non sufficiente, occorrendo
anche la conformità dell'attività dichiarata alle norme);
c) il
conferimento all’amministrazione di poteri inibitori ed
eventualmente ripristinatori diretti a incidere sullo svolgimento
dell’attività, connessi alla presentazione della dichiarazione.
Ancorché dalla pronuncia in esame non sia espressamente
chiarito, è ovvio che la segnalazione, pur non costituendo ex
se titolo abilitativo, costituisce condizione di legittimazione,
laddove per il lecito svolgimento dell’attività sottoposta alla
dichiarazione preventiva in funzione legittimante deve concorrere,
insieme all’effettiva sussistenza dei requisiti per lo svolgimento
dell’attività (legittimazione sostanziale), la presentazione della
dichiarazione medesima (legittimazione formale)[4].
3. La
soluzione seguita per assicurare la tutela giurisdizionale al terzo
merita una descrizione più articolata.
In primo luogo, l’Adunanza
Plenaria delimita esattamente l’oggetto del giudizio individuandolo
non già nell’accertamento della sussistenza o no dei presupposti per
lo svolgimento dell’attività, bensì nella legittimità del mancato
esercizio (o delle modalità di esercizio) del potere amministrativo
a carattere inibitorio. È chiaro che la cognizione sulla sussistenza
delle condizioni per il lecito esercizio dell'attività privata è
strumentale a siffatto sindacato, costituendo, secondo l’art. 19 l.
proc., proprio l’assenza dei requisiti presupposto e vincolo per
l’esercizio del potere di vietare e di rimuovere gli effetti.
In
secondo luogo, l'Adunanza Plenaria offre, sicuramente sulla scorta
degli spunti evolutivi e dei vincoli contenuti nel codice del
processo amministrativo, un modello di tutela del terzo parzialmente
diverso da quello emerso nella giurisprudenza più recente[5].
Il
modello è così delineato:
a) si riconosce che il decorso del
termine per l’adozione eventuale dell’atto di divieto pone fine al
procedimento amministrativo avviato d’ufficio, con “l’effetto
giuridico di precludere all’amministrazione l’esercizio del potere
inibitorio”;
b) il decorso del termine per provvedere integra
“l’esercizio del potere amministrativo attraverso l’adozione di un
provvedimento tacito negativo equiparato dalla legge ad un, sia pure
non necessario, atto espresso di diniego dell’adozione del
provvedimento inibitorio”.
c) a fronte del silenzio
(melius dell'inerzia dall'esercizio del potere inibitorio) o
dell’archiviazione espressa, che “frustra l’interesse pretensivo del
terzo, portatore di una posizione differenziata e qualificata, ad
ottenere l’adozione del provvedimento interdittivo nel rispetto del
principio di imparzialità dell’azione amministrativa”, il terzo può
proporre un’azione impugnatoria, ex art. 29 del codice del processo
amministrativo, nel rispetto del termine decadenziale di
impugnazione
d) inoltre il terzo, a completamento ed integrazione
dell’azione di annullamento del silenzio significativo negativo, è
legittimato all’esercizio “dell’azione di condanna pubblicistica
(cd. azione di adempimento), tesa ad ottenere una pronuncia che
imponga all’amministrazione l’adozione del negato provvedimento
inibitorio, ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della
denuncia ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della legge n.
241/1990”.
4. L’impugnazione dell’inerzia a cui si
attribuisce valore significativo, nei termini sopra descritti,
appare una soluzione ingegnosa, peraltro già suggerita dalla
dottrina[6], che, rispettando la natura giuridica della
dichiarazione preventiva in funzione legittimante, apre la strada
all'azione che il terzo ha interesse a proporre per la tutela dei
propri interessi giuridici, ovvero l'azione di condanna. Essendo,
infatti, l'oggetto della contestazione il mancato esercizio del
potere inibitorio nel termine decadenziale per la conclusione del
procedimento, l'interesse del terzo, al di là del mero annullamento,
consiste nell'ottenere, previo accertamento dell'illegittima omessa
adozione di un provvedimento inibitorio, una condanna
all'amministrazione all'esercizio di siffatto potere.
Ci si deve
però domandare perché per il terzo non sia possibile richiedere
direttamente la condanna dell’amministrazione rimasta
inerte.
Alla diretta proposizione dell’azione di condanna,
prescindendo quindi dal riconoscimento di un rifiuto implicito da
impugnare, non è di ostacolo l’art. 34. c. 2 c.p.a. primo periodo,
secondo cui in nessun caso il giudice può pronunciarsi con
riferimento a poteri amministrativi non ancora
esercitati.
Riconoscendosi, al riguardo, un termine decadenziale
per l’esercizio eventuale del potere inibitorio, che determina
l’estinzione del procedimento ordinario (e non già la consumazione
del potere, esercitabile anche successivamente in sede di riesame),
la vicenda del potere trova la sua definizione già alla stregua del
comportamento inerte. La conclusione del procedimento con un
non-atto determinato dall’archiviazione ex lege[7], può ben
consentire un sindacato sulla mancanza del provvedimento, a
prescindere dalla fictio iuris che tale comportamento inerte
sia equiparato ad una decisione espressa di non agire.
Non
sembra nemmeno di ostacolo l’art. 31, comma 3, c.p.a. alla stregua
del quale “il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa
dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o
quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio
della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori
che debbano essere compiuti dall'amministrazione”. Al riguardo, la
stessa decisione dell’Adunanza Plenaria afferma che
“lo jussum giurisdizionale non produce un’indebita
ingerenza nell’esercizio di poteri discrezionali riservati alla
pubblica amministrazione ma, sulla scorta dell’accertamento
dell’esistenza dei presupposti per il doveroso potere inibitorio,
impone una determinazione amministrativa non connotata da alcun
profilo di discrezionalità”.
Il riconoscere un atto di rifiuto da
impugnare non è, infine, necessario per consentite una riedizione
del potere amministrativo per ordine del giudice, benché sia scaduto
il termine decadenziale per provvedere. La giurisprudenza ha già
avuto modo di chiarire che, in questo caso, il potere
dell’amministrazione “in quanto volto a dare esecuzione al comando
implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento, deve essere
esercitato a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio
previsto dall’art. 19 l. n. 241/1990 per l’adozione dei
provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei
presupposti dell’autotutela decisoria richiamati sempre dall’art.
19. Non si tratta, infatti, né di un potere di autotutela
propriamente inteso (e, quindi, non è richiesta alcuna valutazione
sull’esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto
prevalente sull’interesse del privato), né del potere inibitorio
tipizzato dall’art. 19 l. n. 241/1990 (per il quale è previsto il
termine perentorio). Si tratta, al contrario, di un potere che ha
diversa natura e che trova il suo fondamento nell’effetto
conformativo del giudicato amministrativo, da cui discende, appunto,
il dovere per l’Amministrazione di determinarsi tenendo conto delle
prescrizioni impartite dal giudice nella motivazione della
sentenza”[8].
Il riconoscimento del carattere significativo
dell’inerzia da fare oggetto di impugnazione viene incontro, invece,
al disposto dell’art. 30, c. 1 c.p.a., ove si stabilisce che
“l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra
azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui
al presente articolo, anche in via autonoma”. L’azione di
annullamento appare dunque rendersi necessaria alla stregua della
previsione del codice - e prima ancora dell’orientamento
tradizionale - che, al di là di specifiche eccezioni emerse nel
tempo e poi codificate (vds. la tutela avverso l’inerzia), subordina
il sindacato sul potere all’impugnazione di un atto, ancorché
dell’atto stesso non vi sia traccia.
Senza dilungarsi nel
richiamare le critiche al riconoscimento all’inerzia di un valore
significativo a carattere negativo quale oggetto di azione
impugnatoria[9], né a considerare la particolarità di un
procedimento d'ufficio che si conclude con un silenzio
significativo, è evidente che la pronuncia di annullamento in sé
considerata non assicura al terzo alcuna tutela a fronte della
mancata emanazione di un provvedimento inibitorio. Ad essa non può
che accompagnarsi (non già “in aggiunta e a completamento”, ma per
consentire la tutela stessa) un ordine del giudice - implicito o
esplicito, dettagliato o sintetico che sia - all'amministrazione di
nuovamente provvedere, inibendo l’attività e rimuovendo gli effetti
prodotti.
L'annullamento del silenzio significativo nella
decisione dell’Adunanza Plenaria appare, pertanto, meramente
strumentale all'ingresso dell'azione di condanna, ora finalmente
espressamente ammessa dal codice del processo amministrativo alla
stregua del combinato disposto dell'art. 30, comma 1 e dell'art. 34,
comma 1, lett. c.
Vale osservare che in precedenza, almeno parte
della dottrina, ricavava la proponibilità di una domanda di condanna
ad un facere provvedimentale sulla scorta della
reintegrazione in forma specifica – intesa come azione per
l’adempimento non avente natura risarcitoria[10] - prevista all’art.
7, c.3 l. tar[11].
5. La pronuncia in esame conferma, dunque,
che l’assimilazione della D.I.A. al silenzio-assenso è
intrinsecamente contraddittoria e non è affatto resa necessaria da
esigenze di tutela del terzo. Alla stregua della medesima pronuncia
trova però conferma la riluttanza del giudice amministrativo a
rinunciare alla presenza simbolica, pur se fittiziamente
ricostruita, del provvedimento amministrativo[12].
In ogni caso,
una volta affermata la natura sostanziale del potere ed il
meccanismo di funzionamento dell’istituto secondo la ricostruzione
offerta dall’Adunanza Plenaria, la questione della tipologia di
azione proponibile dal terzo appare assumere carattere
nominalistico, soprattutto in considerazione di un principio già
utilizzato dalla giurisprudenza e formalizzato dal codice all’art.
32 c. 2, ovvero quello della conversione delle azioni da parte del
giudice. Ciò che conta alla luce di questo principio (invocato dalla
stessa Adunanza Plenaria a proposito dell’azione di accertamento
proposta precedentemente alla scadenza del termine e convertita in
annullamento – v. infra) sembra allora che la domanda
proposta sia chiaramente diretta a contestare la mancata emanazione
di un provvedimento di divieto, invocandone per contro il suo
esercizio per ordine del giudice, e che detta contestazione avvenga
nel termine ordinario di decadenza. Il termine decadenziale si
giustifica, a prescindere dal riconoscimento o meno di un fittizio
atto implicito, in considerazione che oggetto del giudizio è la
modalità di utilizzo del potere amministrativo (anche sub specie del
mancato esercizio entro un termine decadenziale), di cui si chiede
il corretto riesercizio.
In questi termini la distanza tra la
pronuncia in esame e la storica sentenza n. 717 del 2009 del
Consiglio di Stato non è poi molta[13].
Si potrebbe anche
ulteriormente osservare, ricercando una maggiore coerenza
sistematica, che l’art. 30 c.1 c.p.a. si riferisce genericamente
alla proposizione dell’azione di condanna contestualmente ad altra
azione e non specificamente all’azione di annullamento, consentendo
di ipotizzare che tale richiesta di condanna a provvedere con un
divieto venga presentata unitamente ad un’azione di accertamento.
Ciò sarebbe compatibile con la considerazione in termini di
archiviazione ex lege del procedimento di controllo senza
alcuna pronuncia espressa. Il “non-atto”, conseguenza del mancato
esercizio del potere di inibizione (da nessuna norma equiparato ad
un atto negativo), escluderebbe in nuce l’applicazione della
citata norma di cui all’art. 34 c. 2 secondo periodo, che preclude
al giudice la possibilità di conoscere della legittimità – appunto –
degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione
di annullamento, aprendo la via all’azione di accertamento da
proporre negli ordinari termini di decadenza alla quale va aggiunta
la richiesta di condanna. Questa verrebbe a costituire l’unica forma
di tutela possibile a fronte di un non-atto, laddove la stessa
Adunanza Plenaria (infra) ha ritenuto ammissibile in via
interpretativa l'esperibilità dell'azione di accertamento tutte le
volte in cui risulti essere l’unica idonea a garantire una
protezione adeguata ed immediata dell’interesse legittimo, ancorché
non espressamente prevista nel testo finale del codice.
6.
L'Adunanza Plenaria affronta, infine, la questione dell'accesso alla
giustizia amministrativa da parte del terzo che subisca una lesione
in un arco di tempo anteriore al decorso del termine perentorio
fissato dalla legge per l’esercizio di tale potere. Quanto sopra
consente al Collegio di fissare importanti principi in merito alla
proponibilità dell’azione di accertamento nel giudizio
amministrativo.
La questione si pone, in particolare, alla luce
della (re)introduzione della dichiarazione preventiva a
legittimazione immediata, da cui consegue la possibilità che
l’attività denunciata abbia inizio prima della definizione esplicita
o tacita del procedimento di controllo. In tal caso si rileva che,
non essendosi ancora estinto il procedimento di controllo, l’unica
azione esperibile è quella di accertamento tesa ad ottenere una
pronuncia che verifichi l’insussistenza dei presupposti di legge per
l’esercizio dell’attività oggetto della denuncia, con i conseguenti
effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti
all’autorità amministrativa.
Vengono, al riguardo, rimossi
dall'Adunanza Plenaria due ostacoli teorici alla praticabilità di
questa soluzione: in primo luogo, la mancata previsione di una
generale azione di accertamento; in secondo luogo, la possibilità di
un sindacato su un potere non ancora esercitato.
Sul primo punto,
come già osservato, è ritenuta ammissibile in via interpretativa
l'esperibilità dell'azione di accertamento tutte le volte in cui
risulti essere l’unica idonea a garantire una protezione adeguata ed
immediata dell’interesse legittimo, ancorché non espressamente
prevista nel testo finale del codice. La proposizione di detta
azione nel caso di specie è espressamente ritenuta compatibile con
il limite dettato dall'art. 34 c. 2 c.p.a.
Sul secondo punto,
nonostante si faccia divieto al giudice di pronunciarsi su “poteri
non ancora esercitati”, come è nel caso di un procedimento di
controllo a seguito di segnalazione di inizio attività prima della
scadenza del termine, nella decisione si chiarisce come detta
previsione sia riferita alle sentenze di merito. Così, “per i
ricorsi proposti anteriormente all’esercizio del potere inibitorio e
a partire dal momento in cui la d.i.a. produce effetti giuridici
legittimanti si deve fare applicazione del consolidato insegnamento
giurisprudenziale che distingue tra i presupposti processuali -
ossia i requisiti che devono sussistere ai fini della instaurazione
del rapporto processuale - che devono esistere sin dal momento della
domanda, e le condizioni dell’azione - ossia i requisiti della
domanda che condizionano la decidibilità della controversia nel
merito - che devono esistere al momento della decisione (cfr. Cass.,
sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15082; conf. Cass. 8338/2000; 4985/1998;
Sez. un. 1464/1983; 3940/1988; Cass., Sez. lav., n. 1052/1995).
Nella specie, la scadenza del termine di conclusione del
procedimento è un fatto costitutivo integrante una condizione
dell’azione che, ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 2, cit.,
deve esistere al momento della decisione”. Ne deriva che “in
ossequio ai principi prima ricordati in tema di effettività e di
pienezza della tutela giurisdizionale, di cui la tutela interinale è
declinazione fondamentale, il giudice amministrativo può adottare,
nella pendenza del giudizio di merito, le misure cautelari
necessarie, ai sensi dell’art. 55 del codice del processo
amministrativo, al fine di impedire che, nelle more della
definizione del procedimento amministrativo di controllo e della
conseguente maturazione della condizione dell’azione, l’esercizio
dell’attività denunciata possa infliggere al terzo un pregiudizio
grave ed irreparabile”.
La pronuncia commentata, ammettendo la
tutela cautelare nei confronti dell'esercizio di poteri non ancora
esercitati, oltre a consentire la tutela giurisdizionale al terzo
sin dal momento in cui questo riceve pregiudizio a seguito della
efficacia immediatamente legittimante della segnalazione, riconosce
anche la possibilità di una tutela giudiziale, seppur a carattere
cautelare, in fase endoprocedimentale.
L’Adunanza
Plenaria precisa, inoltre, che l’azione di accertamento, una volta
maturato il termine per la definizione del procedimento
amministrativo, si converte automaticamente in impugnazione del
diniego tacito di esercitare il potere inibitorio, fatta salva la
necessità di proporre motivi aggiunti nell’ipotesi in cui la
pubblica amministrazione adotti un atto espresso che evidenzi le
ragioni della mancata adozione della determinazione
inibitoria.
7. Se la pronuncia commentata si presta ai
rilievi critici qui svolti in merito alla costruzione di un
provvedimento negativo tacito meramente strumentale a consentire
l’impugnativa, detti rilievi non inficiano l’importanza della
pronuncia medesima, laddove assicura in modo comunque efficace la
tutela giurisdizionale del terzo nelle ipotesi di applicazione della
Scia, senza forzare la natura dell’istituto.
Nonostante la
decisione dell’Adunanza plenaria, le previsioni contenute all’art. 6
del - non ancora convertito - D.L. 13 agosto 2011 n. 138[14],
allontanano certezza e stabilità in ordine alle tecniche di tutela
utilizzabili dal terzo.
Il c. 1 del citato articolo 6 prevede
l’introduzione di un c. 6-ter nell’art. 19 l. proc. il cui testo è
il seguente: “La segnalazione certificata di inizio attività, la
denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad
attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso
di inerzia, esperire l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
A prescindere dalla
singolare circostanza che vengano utilizzate tutte le denominazioni
storicamente succedutesi per individuare l’istituto di cui all’art.
19 l. proc., le precisazioni offerte dal legislatore, secondo cui
l’istituto medesimo si riferisce a “attività liberalizzate” e che
dal procedimento di controllo non scaturiscono “provvedimenti taciti
direttamente impugnabili”, nella loro esattezza sembrano ormai
ridondanti[15].
Diversamente, sulla questione della tutela del
terzo il legislatore, forse sollecitato dai recenti sviluppi
giurisprudenziali, decide di occuparsi di un aspetto sino ad ora
ignorato dal diritto positivo. La norma - di cui non si auspica la
conversione – pur escludendo la (criticata) impugnabilità del
provvedimento tacito di diniego del potere inibitorio, impedisce
tuttavia l’opportuna (ed auspicata in questo lavoro) ulteriore
evoluzione giurisprudenziale sulla base delle posizioni raggiunte
dall’Adunanza Plenaria. Tra l’altro, il legislatore ricorre ad un
rimedio non nuovo che ha già dimostrato tutti i propri limiti, sia
sul fonte della tutela del terzo, che della stabilità della
situazione del dichiarante[16]. Sembra, infatti, recuperata la
vecchia tesi della sollecitazione da parte del terzo del potere
amministrativo di intervento al fine di creare il presupposto per il
ricorso avverso l’eventuale inerzia ai sensi dell’art. 31 c.p.a.,
riconoscendo quindi al terzo espressamente un potere di denuncia
qualificata[17].
Prescindendo dalle ulteriori incertezze che
l’intervento legislativo alimenta per il solo fatto di turbare
l’equilibrio raggiunto a fatica dalla giurisprudenza, non si vede
cosa c’entri con la competitività a cui si ispira l’intervento
lasciare sine die il dichiarante esposto alla possibilità
(non circoscritta temporalmente) che il terzo solleciti la verifica
della dichiarazione e che sulla base dell’apertura obbligatoria del
relativo procedimento (di riesame?) possa avviare un’azione avverso
l’inerzia (peraltro, proponibile entro un anno dalla chiusura del
procedimento avviato con l’istanza).
Non è nemmeno chiaro quale
potere vada sollecitato: quello originario? (come ciò si concilia
con l’estinzione del procedimento avviato d’ufficio con la
presentazione della Scia?) quello di autotutela? (con quale
efficacia, considerati i limiti contenuti all’art. 19 all’esercizio
dell’autotutela?) o quello sanzionatorio? (che tuttavia non sempre è
previsto in termini ripristinatori).
Sulla incoerenza e
disfunzionalità del rimedio apprestato dal legislatore appare utile
richiamare la decisione n. 1550 del 2007 del Consiglio di Stato, ove
– prescindendo dalle soluzione a cui perviene - con riguardo a tale
tecnica di tutela si osserva che “la tutela del terzo
controinteressato rispetto ad una d.i.a. non può essere certo
costretta negli angusti limiti dell’eventuale esercizio del potere
di autotutela da parte della p.a.. Come per qualsiasi atto
amministrativo illegittimo, mentre il potere di autotutela
dell’amministrazione è subordinato a determinati limiti, oggi
codificati dall’art. 21-nonies della legge n. 241/90, alcun
limite incontra l’intervento del giudice, diretto solamente ad
accertare l’illegittimità dell’atto, e in questo caso del titolo
abilitativo formatosi in seguito a d.i.a.”.
L’evoluzione
giurisprudenziale, condensata nella commentata pronuncia n. 15 del
2011, stava lentamente mettendo a punto un sistema di tutela
efficace e rispettoso della natura dell’istituto. Il legislatore
però rischia di compromettere i risultati raggiunti dell’Adunanza
plenaria, proponendo una soluzione confusa e foriera di incertezza.
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* di Nino Longobardi (§§ 1, 5,6,7) e Walter
Giulietti (§§ 2,3,4)
[1] Vds. N. Longobardi, Attività
economiche e semplificazione amministrativa. La «direttiva
bolkestein» modello di semplificazione, in Diritto e Processo
amministrativo, 3/2009.
[2] Significativa in questo senso è
la ripetuta, quanto inutile, modifica della denominazione.
[3]
È, ad esempio il caso della regola dell’avvio immediato
dell’attività a seguito della presentazione della dichiarazione,
espunta nel 2005 e poi a più riprese reintrodotta e ritornata ad
essere previsione generale. In merito alla scarsa stabilità del
quadro normativo vds. da ultimo, l'art. 5, c. 2 lett. c) della legge
12 luglio 2011, n. 106 che interviene a precisare e correggere
quanto già previsto dall'art. 49 c. 4 bis della l. n. 122 del 2010.
Sul testo così modificato interviene nuovamente l’art. 6 c. 1 del
D.L. n. 138 del 2011.
[4] Vds. N. Paolantonio- W. Giulietti, Art. 19 – Segnalazione certificata di inizio attività – Scia,
in Codice dell’azione amministrativa, M.A. Sandulli (a cura
di), Milano, 2010, p. 750 ss.
[5] Cons. St., VI, 9 febbraio
2009, n. 717; Cons. St., VI, 15 aprile 2010, n. 2139; conformi: TAR
Lombardia, Milano, II, 23 ottobre 2009, n. 4886; Tar Calabria,
Reggio Calabria, 23 agosto 2010, n. 915.
[6] Vds. G. Greco, La SCIA e la tutela dei terzi al vaglio dell'Adunanza Plenaria:
ma perchè, dopo il silenzio assenso e il silenzio inadempimento, non
si può prendere in considerazione anche il silenzio diniego?, in www.giustamm.it, 2010.
[7] Vds. Cons. Stato, Ad. Gen.,
parere 6 febbraio 1992, n. 27, cit., col. 200 ss.; V. Cerulli
Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, 2006,
p. 408.
[8] Così, Cons. Stato, VI, 15 aprile 2010, n. 2139.
[9] Si rinvia, al riguardo, a F.G. Scoca, Il silenzio della
pubblica amministrazione, Milano, 1971, p. 194 ss.; Id., Il
silenzio della pubblica amministrazione alla luce del nuovo
trattamento processuale, in Dir. proc. amm., 2002, p. 273
ss; W. Giulietti, Aspetti problematici di tutela nei casi di
inerzia tipizzata, in www.giustamm.it, 2009
[10] Anzi
tendenzialmente alternativa al risarcimento, eliminando o riducendo
l’area del danno. Vds. Cons. Stato, VI, 18 dicembre 2001, n. 6281.
[11] In senso favorevole a considerare la tutela in forma
specifica, di cui all’art. 7 c. 3 l. tar, diretta a soddisfare
l’interesse legittimo del ricorrente, nei limiti della spettanza del
bene e della possibilità del suo accertamento, vds., in particolare,
F. Trimarchi Banfi, Tutela specifica e tutela risarcitoria degli
interessi legittimi, Torino, 2000, p. 40; A. Police, Il
ricorso di giurisdizione piena davanti al giudice amministrativo.
Contributo alla teoria dell’azione nella giurisdizione
esclusiva, Padova, 2001, vol. II, p. 333; D. Vaiano, Pretesa
di provvedimento e processo amministrativo, Milano, 2002, p.
295; A. Zito, Il danno da illegittimo esercizio della funzione
amministrativa. Riflessioni sulla tutela dell’interesse
legittimo, Napoli, 2003, p. 126 ss.; F.F. Tuccari, Annullamento dell’atto e processo amministrativo
risarcitorio, Napoli, 2004, p. 175.
[12] Vds. N. Longobardi, Attività economiche e semplificazione amministrativa. cit.
[13] In tale contesto, l’impugnazione del diniego implicito di
provvedere appare eventualmente opportuna per ragioni precauzionali,
al fine di evitare interpretazioni formalistiche sull’ammissibilità
del ricorso, che, tuttavia, non dovrebbero essere consentite alla
stregua dell’art. 32, c. 2 c.p.a. Vds., in precedenza, Cons. St.,
IV, 4 maggio 2010, n. 2558, che, pur non prendendo posizione sulla
natura della dia, né sul tipo di azione proponibile – annullamento o
accertamento conformativo –, ha ritenuto la presentazione delle
contestazioni al mancato esercizio del potere nei termini di
decadenza unico requisito essenziale.
[14] Recante “Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo”.
[15] Dovrebbe essere ormai chiaro che assimilare la
dichiarazione preventiva al silenzio assenso significa rinunciare al
primo istituto a favore di un procedimento autorizzatorio.
[16]
Al riguardo, vds. W. Giulietti, Attività privata e potere
amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio
attività, Torino, 2008, in part. p. 237. In tal senso, “Fondare
la tutela del terzo sul riconoscimento di una sua pretesa giuridica
rispetto all’esercizio del potere di riesame, una volta scaduto il
termine per provvedere, ancorché costituisca una ricostruzione
coerente con la natura giuridica della dichiarazione di inizio
attività, si mostra per alcuni versi inappagante. Detto rimedio,
sebbene trovi riscontro nella giurisprudenza, mostra limiti
obiettivi, sia sul piano dell’effettività della tutela, che della
certezza dei rapporti giuridici coinvolti. Non assicura, infatti, né
una piena tutela al terzo, limitandosi a sancire l’obbligo per
l’amministrazione di svolgere un riesame, né la certezza per il
dichiarante sulla stabilità della propria situazione giuridica. In
particolare, il dichiarante risulta esposto alla possibile apertura
di un procedimento di riesame, non solo su iniziativa
dell’amministrazione (e ciò è normale, alla stregua del riformato c.
3 dell’art. 19), ma, in ogni caso ed in ogni tempo, anche alla
stregua della denuncia del terzo. Quest’ultima sempre obbligherebbe
l’amministrazione almeno ad avviare il predetto procedimento di
riesame”.
[17] W. Giulietti, op. cit., p. 224 ss.
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(pubblicato il
24.8.2011)
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