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| n. 8-2011 - © copyright |
ROBERTA LOMBARDI
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La legittimazione ad agire degli enti
territoriali: problemi e orientamenti
(in margine a Tar Campania,
Napoli, sez. I, 6 aprile 2011, n. 3623)
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L’interesse collettivo della comunità locale non
può coincidere con l’interesse individuale dei soggetti di cui è
composta la categoria dei cittadini, perché questo è perseguibile
direttamente dal soggetto che ne è titolare
esclusivo.
L’interesse diffuso sebbene riferibile ad una
categoria di soggetti (i componenti la comunità locale) deve
trascendere i singoli interessi, non potendo rappresentare la mera
sommatoria di interessi individuali, che sono singolarmente
tutelabili.
1. La sentenza del Tar Campania
oggetto di commento offre lo spunto per tornare a dibattere su una
tematica “storica” del diritto processuale amministrativo, ovvero
sia la legittimazione a ricorrere di enti esponenziali portatori di
interessi omogenei. In particolare il percorso argomentativo seguito
dai giudici campani, a sostegno di una decisione che – sia subito
precisato – nella fattispecie nega la sussistenza della
legittimazione ad agire in capo al Comune di Francolise in relazione
all’impugnazione di provvedimenti di determinazione della tariffa
relativa al costo della gestione dei rifiuti stabilita dagli organi
della Provincia di Caserta, stimola una nuova ed ulteriore
riflessione per «penetrare il sacro recinto del processo
amministrativo»[1] e fare chiarezza sulla individuazione, in via
generale, delle situazioni atte a fondare la legitimatio ad
causam dell’ente territoriale e, segnatamente, del Comune, a cui
il principio costituzionale di sussidiarietà affida in qualità di
ente locale più vicino ai cittadini la cura concreta di interessi.
La decisione in commento merita un ulteriore profilo di
considerazione dal momento che si discosta da una linea
giurisprudenziale interpretativa, recentemente affermata in
Consiglio di Stato[2], in base alla quale la nuova fisionomia
assunta dagli enti territoriali a seguito della riforma del titolo V
della Costituzione e, in particolare, la lettura del combinato
disposto di cui agli artt. 114 e 118 Cost. portano a desumere la
loro funzione (affidata dall’ordinamento) di enti esponenziali
rappresentativi degli interessi della collettività di riferimento,
da cui implicitamente ricavare sic et simpliciter, sul solo
presupposto del loro collegamento con la popolazione stanziata sul
territorio, la legittimazione a ricorrere in seno al giudizio
amministrativo avverso provvedimenti ritenuti illegittimi e connessi
alla cura di interessi ad essa facenti capo.
Il principio
affermato dal Consiglio di Stato appare in realtà un po’ più
articolato di quanto non sia stato qui possibile sintetizzare e
verrà comunque ripreso nel corso del commento se non altro per
confrontarlo con gli orientamenti affermati nella sentenza del Tar
Campania, oggetto principale di questa breve disamina: ma il dictum sopra riportato nei suoi termini essenziali appare
utile per dimostrare quanto sia acuta l’osservazione di chi ritiene
che «i principi sono cominciamenti, come dice letteralmente il nome,
e cioè punti partenza che indicano un cammino e quindi molte tappe
possibili (…) e per questa stessa ragione nessuna proposizione
esaurisce il principio che può ricevere indeterminate sempre nuove
applicazioni»[3], se è vero – come sembra essere vero – che
fattispecie analoghe, basate su presupposti giuridici verosimilmente
coincidenti sono state decise dal giudice amministrativo in un
identico periodo storico in modo diametralmente opposto e in
entrambi casi con argomentazioni astrattamente plausibili. Nel caso
deciso dal Consiglio di Stato si trattava di valutare la
legittimazione a ricorrere della provincia di Teramo, che era
ricorsa al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento di un
provvedimento assunto da altri (società concessionaria del
servizio), concernente l’ aumento della tariffa autostradale su di
un tratto del percorso coincidente in gran parte col territorio
della Provincia, sul presupposto che tale aumento, ritenuto
ingiustificato, avrebbe comportato un danno agli utenti della
propria collettività[4]; analogamente il Tar Campania è stato
chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza della legittimazione a
ricorrere di un ente territoriale (il Comune) che contestava – come
già anticipato - in qualità di ente esponenziale della comunità
municipale, gli atti di determinazione del costo per la gestione dei
rifiuti indifferenziati e la conseguente determinazione della
tariffa deliberata da altri (organi della Provincia). Nel primo caso
la legittimazione a ricorrere è stata ritenuta sussistente, nel
secondo caso invece è stata negata.
Determinazione di tariffe
relative ad un servizio pubblico e legittimazione dell’ente
territoriale ad impugnare i relativi provvedimenti appaiono dunque i
termini da cui partire per sviluppare ogni disamina sulla questione
oggetto di controversa interpretazione.
2. L’inquadramento della problematica dell’ente pubblico nella sua
veste (meno frequente) di parte ricorrente nel processo
amministrativo richiede due osservazioni di carattere generale,
tanto scontate quanto necessarie al fine di poter affrontare con
“cognizione di causa” l’analisi delle questioni più specifiche
affrontate dal Tar Campania.
E’ forse fin troppo noto e quindi
può essere qui solo brevemente ricordato che l’impostazione
individualistica del nostro sistema di giustizia dettata dall’art.
24 della Costituzione impone che la pretesa alla legalità
dell’azione amministrativa possa essere fatta valere solo da chi,
situato in situato in una posizione legittimante rispetto
all’esercizio di una potestà pubblica, sia in grado di dimostrare
una lesione diretta della propria sfera di interessi[5]. E’ proprio
in questa precisa prospettiva che la prima delle due condizioni di
ammissibilità del ricorso, la c.d. legitimatio ad causam, evidenzia una relazione fra l’interesse e l’azione processuale,
ponendosi come fattore di congiunzione tra il soggetto e l’interesse
che si pretende di far valere in giudizio.
Questo collegamento
non viene meno, anzi, se possibile, ha maggiore necessità di essere
dimostrato, quando il soggetto portatore dell’interesse sia un ente
esponenziale di un gruppo non occasionale[6], proprio al fine di
evitare il rischio che si crei in capo a tali organismi collettivi
una sorta di riserva di tutela tale da comprimere la sfera di
titolarità del singolo.
Per tale motivo la giurisprudenza è
sempre stata molto chiara nel precisare che la legittimazione a
ricorrere dei soggetti collettivi deve essere riconosciuta quando si
faccia valere nel processo amministrativo un interesse proprio,
riferito alla categoria di soggetti che tali organismi rappresentano
in modo complessivo ed unitario e non quando, invece tale interesse
sia ascrivibile alla sfera giuridica individuale di uno solo o di
una parte di essi[7].
In altri termini l’interesse sul quale
poggia la legittimazione dei soggetti esponenziali di gruppi non
occasionali non corrisponde alla somma degli interessi individuali
dei singoli aderenti, ma deve avere carattere collettivo[8]: perché
possa ritenersi soddisfatto quel fattore di congiunzione tra il
soggetto e l’interesse di cui si chiede tutela che – come si è detto
– sta alla base della legittimazione a ricorrere, occorre dare
prova, da parte del soggetto che propone l’azione, dell’esistenza
della lesione di un interesse proprio ed esclusivo, non potendo il
soggetto collettivo surrogarsi nella situazione di colui che risente
direttamente degli effetti lesivi dell’azione amministrativa (il
rappresentato di cui sia stata lesa la sfera personale) perché non
sono consentite dal nostro ordinamento legittimazioni con le quali
il diritto di azione venga conferito ad un soggetto diverso dal
naturale portatore dell’interesse protetto[9].
Orbene, in questo
primo quadro di considerazioni generali, sembra utile effettuare
ancora un’ osservazione complementare, per così dire, alla
precedente. Occorre cioè rilevare che la situazione del Comune quale
corpo collettore privilegiato di interessi plurisoggettivi, al pari
di quella di ogni altro ente territoriale, non appare invero molto
differente e quindi può senz’altro essere assimilata (in relazione a
diversi profili problematici) a quella degli organismi corporativi
e/o associativi privati, legittimati a far valere nel processo le
istanze e i bisogni di gruppo (o latenti nella società), nella loro
qualità di soggetti esponenziali degli interessi dei propri
aderenti[10]. Non vi è dubbio infatti che l’ente territoriale sia il
naturale portatore degli interessi della popolazione stabilmente
residente sul suo territorio; affermazione che trova un preciso
riscontro normativo non solo – come si è già anticipato – a livello
di principi costituzionali, in quanto con la riforma del titolo V è
stata esplicitata la funzione degli enti territoriali di cura
concreta degli interessi della comunità di riferimento (sia in
relazione all’affermazione della loro autonomia ex art. 114 Cost.,
sia in relazione alla espressa previsione del principio di
sussidiarietà verticale di cui all’art 118, )[11] ma anche a livello
legislativo dal momento che, segnatamente per il Comune, l’art. 3,
co 2, del T. U. d.lgs n. 267/2000, sancisce che l’ente locale
«rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo».
Riconosciuta dunque, nei limiti sopra
evidenziati, una legittimazione degli enti territoriali sul piano
astratto, il vero problema rimane quello di verificare, volta volta,
la sussistenza di quel fattore di congiunzione tra titolarità
dell’azione e riferibilità dell’interesse fatto valere in giudizio,
il quale quale solo permetterà di affermare che l’ente vanti in
giudizio un “genuino interesse legittimo”, essendo oggettivamente
(ed esclusivamente) legittimato a far valere quelle situazioni che
non possono individualizzarsi e personalizzarsi in capo ai singoli
cittadini appartenenti alla collettività di riferimento. Per questo
tipo di indagine occorre, tuttavia, partire da dati
concreti.
3. Nel vagliare l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in
capo all’amministrazione comunale il Tar Campania sviluppa la
propria indagine in modo sistematico, andando inizialmente a
verificare se la titolarità dell’interesse fatto valere in giudizio
non appaia in qualche modo collegata con la funzione istituzionale
dell’ente e l’azione sia stata dunque esercitata a tutela della
propria sfera di attribuzioni. Dal momento che ogni persona
giuridica pubblica ha un complesso di fini (e conseguentemente di
attribuzioni) che le derivano direttamente dalla legge, non vi è
dubbio che essa possa agire, in via ordinaria, in giudizio per
chiedere e ottenere il rispetto del proprio ambito di potere. Del
resto è altresì evidente che un sistema amministrativo, quale quello
attuale, caratterizzato da un accentuato policentrismo istituzionale
e/o decisionale e comunque ancora fondamentalmente ispirato ai
principi del riparto di competenza, sia tale da innescare sempre più
numerose ipotesi di attivazione processuale in caso di conflitti
intersoggettivi tra due o più enti eventualmente contitolari della
medesima funzione pubblica, al punto che si utilizza il giudizio
amministrativo quasi come una forma peculiare di vindicatio
potestatis[12].
Nella decisione in commento, tuttavia, il
giudice amministrativo rileva come il Comune non intenda affatto
contestare la lesione di proprie competenze, né tanto meno la
spettanza in capo alla Provincia delle prerogative attribuite ex
lege circa la (co)determinazione della tariffa relativa allo
smaltimento dei rifiuti indifferenziati (che la l. n. 26/2010,
rimette, in Campania, espressamente ai Presidenti della
Province)[13], ma lamenti invece la lesione relativa alla
correttezza e al buon andamento delle modalità di esercizio delle
competenze provinciali, «con precipuo riguardo alla presunta lesione
inferta sotto il profilo economico ai singoli cittadini utenti del
servizio».
Il che implica automaticamente uno spostamento del
piano di indagine: come è noto infatti l’interesse all’efficacia e
all’efficienza amministrativa – che ha trovato una ulteriore
garanzia processuale nell’istituto della class action amministrativa[14], almeno in relazione alle tre ipotesi tassative
di maladministration delineate dall’art. 1 del d.lgs. n.
198/2009[15] – può essere sindacato dal giudice in via
ordinaria solo quando assurga ad oggetto di una lesione
personale diretta e differenziata del ricorrente, chiedendosi, anche
in questo caso, la titolarità di un interesse protetto provvisto di
concretezza e suscettibile di offesa per il comportamento
inefficiente assunto dalla p.a.
Ecco allora che la richiesta di
tutela circa la presunta lesione economica inferta ai cittadini
avanzata dal Comune deve essere preliminarmente letta e sindacata
dal giudice alla luce di quel collegamento tra soggetto agente e
interesse protetto che si è visto costituire la “lente” privilegiata
di indagine per verificare la sussistenza della condizione di
ammissibilità del ricorso.
Correttamente dunque il Tar Campania
si è posto la questione – risolta poi in senso negativo – nei
termini sopra indicati, andando cioè a verificare se l’ente
territoriale, in qualità di ente esponenziale della comunità,
potesse subire dal sistema tariffario provinciale per lo smaltimento
dei rifiuti una lesione differenziata e qualificata, ma soprattutto
direttamente riferibile al soggetto pubblico (e non solo ai singoli
cittadini), perché implicata con l’ «incidenza sul territorio
comunale dei provvedimenti impugnati».
E’ in effetti pacifico in
giurisprudenza che l’ente municipale abbia la legittimazione e
l’interesse processuale per ricorrere contro quegli atti incidenti
sul suo territorio[16] che, del resto, giustificano una lesione
diretta dei suoi interessi dal momento che il territorio rappresenta
un elemento identificatore e costitutivo del soggetto pubblico.
Nella fattispecie esaminata, tuttavia, la situazione lesiva
prospettata non sembra soddisfare il requisito della cd.
“territorialità”, dal momento che non è in discussione l’adeguatezza
(o meno) della gestione organizzativa del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti - per la quale sarebbe stato più facilmente
rinvenibile un collegamento con l’assetto territoriale, e quindi con
gli interessi della comunità stanziata, in grado di giustificare un
intervento dell’ente municipale – ma essa attiene viceversa ad un
mero profilo di carattere economico incidente direttamente ed
esclusivamente sulla sfera personale dei singoli utenti del
servizio.
Correttamente quindi il Tar Campania ha negato
l’ammissibilità del ricorso per mancanza delle condizioni
dell’azione.
Ragionando a contrario, infatti, si finirebbe col
riconoscere il diritto di azione ad un soggetto diverso dal naturale
portatore e titolare della posizione incisa dal provvedimento.
In
altri termini il fatto che il Comune sia un ente a fini generali[17]
e abbia ricevuto un esplicito riconoscimento costituzionale quale
soggetto funzionalizzato alla cura concreta degli interessi della
comunità di riferimento, non può certo essere considerato elemento
tale da “creare” una nuova ipotesi di sostituzione processuale, in
grado di conferire all’ente una legittimazione straordinaria a
ricorrere in sostituzione dei propri cittadini/utenti. I quali
ultimi sono semmai legittimati a ricorrere personalmente e
individualmente in via principale: le posizioni di vantaggio non
cessano di far capo agli individui e non perdono la loro singolarità
qualora il loro titolare aderisca ad un organismo collettivo che,
sotto il profilo organizzativo, si occupi della loro “gestione”,
senza tuttavia usurparne o espropriarne la disponibilità al
legittimo titolare[18].
Il rischio è quello, altrimenti, di
sopraffarre la sfera individuale con espulsione del singolo
ricorrente dal processo, al cospetto di corpi collettori cui si
attribuirebbe con troppa facilità la legittimazione a ricorrere. E –
sia notato solo per inciso – l’osservazione proviene paradossalmente
da chi ha sempre ritenuto importante e fondamentale il ruolo giocato
dall’associazionismo nell’ ambito della tutela di quelle situazioni
a carattere plurisoggettivo, di grande rilevanza sociale ma deboli
sotto il profilo della loro individualizzazione[19], che proprio nei
soggetti collettivi trovano facilità di coagulazione ed emersione in
sede processuale. Un conto tuttavia, è cercare di trovare -
attraverso una mirata e “contestualizzata”[20] attività
interpretativa delle norme e degli istituti processuali (in
primis le condizioni dell’azione) - spazi di tutela adeguati a
quegli interessi meritevoli di tutela, per evitare che tra gli
interstizi delle norme, essi corrano il rischio di trovarsi
confinati nella sfera del giuridicamente irrilevante; altra è ben
diversa operazione è invece estendere sproporzionatamente i confini
della legittimazione a ricorrere fino a snaturarne i connotati di
porta di accesso al “processo di parti”, in ipotesi nelle quali
questa carenza di tutela non sussista, finendo per assorbire la
protezione che il singolo può trovare a partire da sé
stesso.
4. Sulla base di queste riflessioni trova
facile commento anche l’ultima delle questioni teoriche affrontate
dalla sentenza qui oggetto di considerazione. Per fugare ogni dubbio
circa la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al Comune
di Francolise il Tar Campania prende infatti le distanze da un
principio, elaborato dalla già citata sentenza del Consiglio di
Stato n.8686/2010, il quale – in caso di accoglimento – avrebbe
potuto certamente rappresentare un argomento a favore dell’accesso
in giudizio dell’ente municipale.
In tale decisione i giudici di
palazzo Spada affermano, infatti, che sulla base del sistema
introdotto dal ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici di cui al d.lgs n. 198/2009, è
possibile «collegare la legittimazione all’esistenza di un danno,
diffuso seppure di entità contenuta, che possa ricadere sull’intera
collettività e che, non giustificando l’intervento del singolo
cittadino, autorizza tuttavia l’ente esponenziale a farsene carico,
secondo la logica di contrasto al fenomeno delle cd. small
claims» (ritenendo alla fine ammissibile il ricorso presentato
dalla Provincia di Teramo avverso l’aumento del pedaggio
autostradale deciso dalla società concessionaria per il nocumento
economico arrecato ai propri residenti sul tratto di pertinenza
territoriale).
Il Tar Campania, pur versando in una fattispecie
analoga a quella decisa dal Consiglio di Stato, ritiene invece di
non dover aderire a tale interpretazione, reputando «non
significativo» il richiamo all’azione di classe pubblica, dal
momento che «il rafforzamento della tutela del singolo utente o
consumatore mediante il riconoscimento delle class action, amplifica i poteri delle associazioni di consumatori,
ontologicamente ben distinte dagli enti territoriali, figure
ordinamentali necessarie e connotate da poteri e funzioni stabiliti
da norme costituzionali ed ordinarie».
Il ragionamento merita di
essere condiviso, più che altro sulla base di un’ ulteriore e
diversa considerazione.
L’azione per l’efficienza
dell’amministrazione rappresenta un istituto peculiare del processo
amministrativo, con caratteristiche tali da far assumere al giudizio
sembianze di giurisdizione oggettiva: la sua applicazione deve
essere dunque limitata, in ragione della deroga alla concezione
soggettiva della tutela affermata in Costituzione, sia sotto il
profilo oggettivo (alle sole tre ipotesi di violazioni previste dal
decreto istitutivo), sia sotto il profilo oggettivo (in relazione ai
soggetti legittimati a proporla). Non è certo questa la sede per
portare argomenti alla tesi della natura di rimedio a carattere
oggettivo della class action pubblica sul cui fondamento è
lecito ricavare il divieto di interpretazione analogica
dell’istituto al di fuori delle ipotesi specificamente indicate
dalla norma: per questo valga il rinvio ad altra sede[21] e
soprattutto ad altri autorevoli contributi[22].
Basterà qui solo
ricordare che anche chi propende fermamente nel ricondurre il
ricorso per l’efficienza amministrativa nell’alveo della concezione
soggettivistica della tutela è comunque costretto ad ammettere che
le disposizioni di cui al dl.gs. n. 198/2009 riconoscono una
legittimazione al soggetto ricorrente (singolo o associato) che
prescinde dalla dimostrazione in giudizio di quel famoso
collegamento tra azione e interesse tutelato che si è visto essere
alla base della concezione soggettivistica della tutela. Anche da
parte di tali autori si rileva infatti che «la disposizione (l’art.
4 co 1 d.lgs. n. 198/2008, ndr) non opta né per il meccanismo
della legittimazione ex lege che è volto a trasformare
l’interesse diffuso in interesse collettivo (di modo che i soggetti
in ciò qualificati per legge agiscono istituzionalmente a tutela del
suddetto interesse), né rimette al giudice la verifica della
sussistenza di indici inerenti alla rappresentatività dell’ente
(come le sue finalità istituzionali, la sua organizzazione, il suo
radicamento nel territorio)»[23]. Dal che ogni ulteriore deduzione
circa la natura del rimedio appare – almeno ad avviso di chi scrive
– scontata.
Si consideri poi, da ultimo, che la logica
dell’azione di classe è proprio antitetica a quella della estensione
della imputazione collettiva indicata dal Consiglio di Stato, come
del resto insegna la ben nota tradizione giuridica statunitense
nella quale essa ha trovato inizialmente elaborazione e sviluppo.
Nel senso che lo scopo delle small claims è quello di
assicurare ad ogni cittadino (e non tanto ai soggetti collettivi) il
diritto di accesso alla giustizia con modalità efficienti ed
economiche, anche per pretese di modesto ammontare, tutelando quello
che la prassi giudiziaria anglosassone definisce il right to have
its own day in court (diritto di ciascuno di avere il proprio
giorno in Corte)[24]. Tale convincimento sembra del resto avallato
anche dal Tar Lazio[25], proprio nella decisione che costituisce la
prima applicazione del ricorso per l’efficienza dell’amministrazione
e dei concessionari pubblici, quando si afferma che l’azione di
classe pubblica non ha creato posizioni giuridiche nuove ma le ha
riconosciute in capo ai singoli «elevando gli interessi diffusi
ad interessi individualmente azionabili, a conclusione di un
processo per certi versi opposto a quello, compiuto dalla
giurisprudenza che al fine di garantirne la tutela aveva perorato un
processo di imputazione collettiva».
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[1] M. Nigro, Esperienze e prospettive del
processo amministrativo, in Riv.trim. dir.pubbl., 1981,
403
[2] Il riferimento è a Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2010,
n. 8686, in www.giustizia-amministrativa.it, su cui si segnala il
commento di I.E. Nino, La legittimazione ad agire degli enti
territoriali a difesa degli interessi meta-individuali dei cittadini
residenti, in corso di pubblicazione.
[3] L’affermazione è
di P. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e servizi
sociali, in Dir.pubbl., 2002, 9, cui adde P.
Duret, Riflessioni sulla legittimazione ad causam in
materia ambientale tra partecipazione e sussidiarietà, in Dir.proc.amm., 2008, 688.
[4] Fattispecie analoga è stata
decisa, in senso conforme alla citata decisione del Consiglio di
Stato, anche da Tar Lazio, 21 febbario 2011, n. 1566, in www.
lexitalia.it. In senso contrario cfr. tuttavia Cfr. Cons. Stato ,
Sez. IV, 31 gennaio 2007, n. 399 in www.giustizia-amministrativa.it.
[5] Il principio è costantemente affermato in giurisprudenza. Da
ultimo cfr. Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2546, in www.
giustizia-amministrativa.it. Molto chiaramente anche Tar Lombardia,
Brescia, sez. II, 19 novembre 2009, n. 2238 in Red. Amm. Tar,
2009, 11, secondo cui Il ricorso amministrativo, non essendo un
rimedio dato nell'interesse oggettivo della giustizia, ma
principalmente per tutelare le posizioni dei singoli soggetti,
presuppone la legittimazione e l'interesse ad agire, concernenti
rispettivamente l'esistenza in capo al ricorrente di un interesse
sostanziale tutelato dall'ordinamento, che abbia subito un effettivo
pregiudizio dal provvedimento amministrativo oggetto di ricorso, e
la possibilità che il ricorrente possa ricevere un'utilità o un
vantaggio, anche strumentale, dall'accoglimento del gravame.
L'interesse è considerato sufficiente anche se il suo carattere è
meramente strumentale, avuto riguardo alla finalità di rimettere
semplicemente in discussione il rapporto controverso ai fini del
riesercizio del potere, in termini potenzialmente idonei ad evitare
il pregiudizio sofferto o a conseguire il vantaggio sperato (in
applicazione a questi pacifici principi il Tribunale ha negato in
capo ad un Comune l'interesse ad impugnare le delibere di
costituzione di una ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), che
affermava creata in violazione delle "prerogative costitutive"
dell'Ente locale, in quanto in base al quadro normativo nessun
Comune ha il potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla
gestione del servizio idrico integrato, ma ogni decisione in tal
senso deve avvenire all'interno dell'Autorità d'ambito e secondo le
sue regole di funzionamento).
[6]Il collegamento “non effimero”
tra i soggetti collettivi legittimati ad agire in giudizio ed il
bene oggetto della loro tutela e la rilevanza del requisito
dell’organismo associativo “di inerenza non occasionale” rispetto
alla tutela di un bene diffuso è ben esaminata da M.R. Spasiano, in Interessi pubblici e soggettività emergenti, Giannini
editore, 1996, in particolare al cap. III.
[7] In tal senso, Tar
Lazio, Latina, 3 febbraio 2003, n. 149 in Foro amm., 2002,
640 in base al quale la legittimazione ad agire in giudizio da parte
delle associazioni collettive è riconoscibile allorquando esse
facciano valere un interesse riferito alla categoria considerata in
modo complessivo ed unitario, e non alla sfera giuridica di uno o di
più associati; in tal caso, infatti, sarebbe violata la regola
generale, racchiusa nell'art. 81 c.p.c., in base alla quale, salve
le eccezioni di legge, in giudizio non è consentito far valere in
nome proprio un diritto altrui (nella specie, in forza di tale
principio, è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto
dall'associazione nazionale distributori per autotrazione contro il
provvedimento comunale di potenziamento dell'impianto di
distribuzione dei carburanti della società controinteressata, fra
l'altro anch'essa facente parte dell'associazione, in base alla
considerazione che essa non agirebbe a difesa dell'interesse comune
agli appartenenti alla categoria, bensì a difesa dell'interesse di
quegli altri soggetti titolari di distributori che, nel caso
concreto, riceverebbero pregiudizio dal potenziamento predetto). In
senso analogo anche Cons. St., sez. VI, 27 maggio 2002, n. 2921,
secondo cui l'interesse sul quale poggia la legittimazione delle
associazioni professionali ad agire in giudizio non corrisponde alla
somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma deve
avere carattere collettivo, deve cioè riferirsi alla categoria
considerata in modo complessivo ed unitario e questo requisito non è
dato riscontrarsi nell'ipotesi di impugnativa avverso la
localizzazione di un ipermercato da parte della Confcommercio e
della Confesercenti poiché, da un lato, la sua realizzazione
restringerebbe gli spazi di mercato degli operatori commerciali
insediati, dall'altro, offrirebbe la possibilità di attivare altri
esercizi commerciali. Sicché potrebbe esserne pregiudicato
l'interesse di alcuni commercianti, ma non quello comune a tutti gli
appartenenti alla categoria.
[8] Il principio si legge in Cons.
St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3586 in
www.giustizia-amministrativa.it.
[9] Cfr. Cons. St., sez. V., 15
luglio 1998, n. 1045 in Foro amm., 1998, 2073.
[10] In
tal senso A. Angiuli, Interessi collettivi e tutela
giurisdizionale, Napoli, 1986, passim che costituisce a
tutt’oggi l’opera fondamentale per la problematica in oggetto; in senso più dubitativo cfr. anche R. Ferrara, Gli interessi
superindividuali fra procedimento e processo: problemi e
orientamenti, in Dir. proc. amm., 1984, 48. Tale opinione
è espressa anche da Cons. St., sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 8686,
cit. secondo cui nelle materie la cui tutela è affidata all’ente
territoriale per legge vi è un riconoscimento esplicito normativo
sulla loro legittimazione, «dove tale riconoscimento manca non si
vede ragione per trattare questi enti generali in maniera difforme e
deteriore rispetto a qualsiasi associazione privata».
[11]
L’affermazione è stata ripresa recentemente da Con. St., sez. V, 9
dicembre 2010, n. 8686, cit.
[12] La considerazione si legge in
A. Romano, Commentario breve alle leggi sulla giustizia
amministrativa, Padova, ult.ed., 391.
[13] Per completezza
di analisi va precisato che la tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti benché formalmente unitaria si compone di due voci distinte,
la prima di competenza provinciale (volta a coprire gli oneri
derivanti dal trattamento, smaltimento e recupero rifiuti) e la
secondo di spettanza comunale per le residue voci di costo di
raccolto e trasporto effettuato in sede locale).
[14] Il
riferimento è in particolare all’azione collettiva per l’efficienza
delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici
attuata con il d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. Su tale azione si
segnalano i lavori di F. Manganaro, L’azione di classe in
un’amministrazione che cambia, F. Cintioli, Note sulla
cosiddetta class action amministrativa, M.T. Paola Caputi
Jambrenghi, Buona amministrazione tra garanzie interne e
prospettive comunitarie. (A proposito di “class action
all’italiana”), A. Bartolini, La class action nei
confronti della pubblica mministrazione tra favole e realtà, F.
Martines, L’azione di classe del d.lgs. n. 198/2009:
un’opportunità per la pubblica amministrazione? , C. Cudia, Il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni: l’interesse
diffuso (finalmente) si «concentra» sull’individuo, tutti
reperibili sul sito www.giustamm.it., nonché C. E. Gallo, La class action nei confronti della pubblica amministrazione, in Urb. app., 2010, p. 501 ss. Sia inoltre consentito il rinvio
a R. Lombardi, La tutela delle posizioni giuridiche
meta-individuali, Torino, 2008 e più specificamente Id. “ La
class action nell’ordinamento giuridico italiano”, Atti del
convegno di Napoli, 19 ottobre 2009, in corso di pubblicazione.
[15]Cfr. in particolare l’art. 1, co 6, del d.lgs. n. 198/2009
che individua i comportamenti di maladministration arrecati
«dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo
da emanarsi entro e non oltre un termine fissato dalla legge o da un
regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte
di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed
economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici dalle
autorità preposte alla regolazione del controllo e , per le
pubbliche amministrazione, definiti dalle stesse in conformità alle
disposizioni di performance contenute nel decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150…».
[16] Ex multis , cfr. tra le più
significative, Cons. St., sez. V, 3 maggio 2006, n. 2471, in Foro
amm. CDS, 2006, 1434, secondo cui ancorché un impianto di
trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune è ovvio che
esso arreca disagi e danni non solo agli appartenenti al comune di
ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi con la
conseguenza che va riconosciuta la legittimazione ad agire a tale
Comune limitrofo, quale ente competente alla tutela degli interessi
della collettività dei propri cittadini.; Cons. St., sez. VI, 5
dicembre 2002, n. 6657, in Foro amm. CDS, 2002, 3243, il
quale afferma che nel processo amministrativo, come nel processo
civile, salva espressa previsione di legge, non è ammessa l'azione
popolare, ossia l'azione volta ad ottenere un mero controllo
oggettivo della legittimità di un provvedimento amministrativo da
parte del giudice per iniziativa del "quisque de populo". Con
riferimento specifico all'interesse all'impugnazione in materia
ambientale, deve ritenersi ormai pacifico l'interesse a ricorrere
degli enti locali, come ad esempio il comune nel cui territorio è
localizzata una discarica di rifiuti, ai sensi dell'art. 3 bis l. 29
ottobre 1987 n. 441, che è titolare dell'interesse a ricorrere
avverso la delibera di localizzazione, sia in quanto ente
esponenziale dei residenti, sia in quanto titolare del potere di
pianificazione urbanistica su cui incide il provvedimento di
localizzazione, sia in quanto soggetto che per legge può partecipare
al procedimento amministrativo e che in quanto tale può impugnarne
il provvedimento conclusivo.
[17] La ricostruzione dei profili
giuridici ed istituzionali dell’ordinamento delle autonomie
territoriali e, in particolare del Comune, quale ente a fini
generali è ben tracciata da M. R. Spasiano, L’organizzazione
comunale. Paradigmi di efficienza pubblica e buona
amministrazione, ESI, Napoli, 1995, dove l’Autore già individua
il riflesso dei principi organizzatori sul principio di buon
andamento della p.a.
[18] In tal senso cfr. C. Punzi, La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi
collettivi, in Riv.dir.proc., 2002, 675.
[19] Per una
disamina generale del tema sia consentito il rinvio a R.
Lombardi, La tutela delle posizioni giuridiche
meta-individuali, cit.
[20] Il riferimento è ad un’
interpretazione che tenga conto e si adegui ai contesti
storico/sociali sui quali il diritto destinato a giocare i propri
effetti, secondo l’insegnamento di F. Ledda, La giurisdizione
amministrativa raccontata ai nipoti, in Jus, 1997, 384.
[21] R. Lombardi, La class action nell’ordinamento giuridico
italiano, Relazione al Convegno di Napoli, 19 ottobre 2009, in
corso di pubblicazione in Atti.
[22] In via generale,
riscontrano elementi dell’azione ascrivibili ad un tipo di
giurisdizione oggettiva F. Manganaro, L’azione di classe in
un’amministrazione che cambia, F. Cintioli, Note sulla
cosiddetta class action amministrativa, M.T. Paola Caputi
Jambrenghi, Buona amministrazione tra garanzie interne e
prospettive comunitarie. (A proposito di “class action
all’italiana”), A. Bartolini, La class action nei
confronti della pubblica mministrazione tra favole e realtà, F.
Martines, L’azione di classe del d.lgs. n. 198/2009:
un’opportunità per la pubblica amministrazione? , cit.; nel
senso di un’azione comunque di carattere soggettivo oltre al già
ricordato contributo di C. Cudia, Il ricorso per l’efficienza
delle amministrazioni: l’interesse diffuso (finalmente) si
«concentra» sull’individuo, cit. cfr. anche F. Patroni Griffi,
Class action e ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e
dei concessionari pubblici, in www.federalismi.it.
[23] In
tal senso, specificamente, C. Cudia, Il ricorso per l’efficienza
delle amministrazioni: l’interesse diffuso (finalmente) si
«concentra» sull’individuo, cit.
[24] Sul tema sia
consentito il rinvio a R.Lombardi, Azioni collettive e
deontologia professionale, intervento al Convegno di Lucera,
settembre 2010, in corso di pubblicazione.
[25] Cfr. Tar Lazio,
Roma, 20 gennaio 2011, n. 552, in www.giustizia-amministrativa.it.
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(pubblicato il
16.8.2011)
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