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| n. 8-2011 - © copyright |
GIUSEPPE GRASSO (*)
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| L’affidamento quale principio
generale del diritto (**)
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1. Il principio di buona fede è esplicitamente
contemplato nel codice civile agli articoli 1375 e 1175, ed anche se
quest’ultimo articolo usa il termine “correttezza” esso può
considerarsi un sinonimo, assieme ad altri termini, come solidarietà
o leale cooperazione.
Bisogna pur dire che sebbene oggi in
giurisprudenza se ne faccia largo uso, in passato si era dubitato
che esso fosse un principio normativo generale ed autonomo,
svincolato dalle particolari fattispecie disciplinate
specificamente. In altre parole esso veniva considerato quasi come
una norma programmatica e non come un principio o clausola generale
dotato di propria autonomia e cogenza giuridica[1].
Certo, si
può oggi constatare, alla luce della quotidiana prassi
giurisprudenziale, che tale principio di strada ne abbia fatta!
Esso è pure richiamato nell’art. 1337 sulla responsabilità
precontrattuale, nell’art. 1366 sull’interpretazione del contratto,
nell’art. 1374 sull’integrazione delle norme contrattuali, in quanto
richiamando la legge, esso richiama pure l’art. 1375 c. c. [2].
In questa sede ci occupiamo - con una breve carrellata data la
enorme vastità dell’argomento - della applicabilità della buona
fede, intesa nel particolare aspetto del legittimo affidamento,
nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale,
soffermandoci in particolare in ambito amministrativo e contabile.
2. Analizziamo inizialmente la materia del diritto
costituzionale ed in particolar modo se possa esistere tale
principio nell’ambito della giurisprudenza della Corte
costituzionale.
Sebbene l’art. 2 della Costituzione riconosca il
principio di solidarietà, al quale la giurisprudenza civile ha
ricollegato costituzionalmente il principio di buona fede, non può
ritenersene consolidata la sua esistenza nell’ambito della
giurisprudenza costituzionale[3], malgrado che tale affermazione
cozzi apparentemente con il dato testuale della stessa.
In
effetti, malgrado l’utilizzazione del concetto di legittimo
affidamento a partire dalla sentenza n. 349/1985, la Corte
Costituzionale ha seguito un percorso non sempre lineare, e se tale
principio è stato confermato in termini favorevoli con la
sentenza,n. 397/1994, n. 416/1999, n. 525/2000, n. 446/2002, n.
364/2007, tuttavia essa non è ancora riuscita a trovare un parametro
di valutazione costante, visto che la Corte ha fatto ricorso
contestualmente al principio di ragionevolezza. Inoltre si deve pure
tenere conto della diversità delle fattispecie trattate, per le
quali la Corte non ha trovato un comune denominatore.
In
effetti, una cosa è il sindacato sulle leggi retroattive, altra
portata ha il sindacato sulle leggi non retroattive, che modificano
comunque situazioni consolidate; tipico esempio si ha, ad esempio,
con le decisioni n. 234/2007, 400/2007, 77/2008, ove si è affermato
che “il fluire del tempo – il quale costituisce di per sé un
elemento di versificatore che consente di trattare in modo
differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la
demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla
generalità delle leggi- non comporta, di per sé, una lesione del
principio di parità di trattamento sancito dall’art. 3 della
Costituzione”.
Si deve quindi concludere che nell’ambito
della giurisprudenza costituzionale rimane ancora incertezza su tale
parametro di valutazione, dovuta al non formarsi di un orientamento
consolidato. Pertanto, non si può affermare con sicurezza che esso
sia ormai immanente nel sindacato di costituzionalità degli atti
legislativi
3. Il principio del legittimo affidamento ha
trovato sin dalle origini vastissima applicazione nell’ambito della
giurisprudenza comunitaria quale principio generale comune a tutti
gli stati membri; in effetti esso invece appartiene - come vedremo
meglio in seguito - alla tradizione germanica, dalla quale la
giurisprudenza la Corte di giustizia europea ha tratto ispirazione,
ma che nel tempo essa ha rielaborato facendo acquisire al principio
caratteristiche proprie ed una pluralità di sfaccettature tali che
esistono, ormai, varie fattispecie e schemi di giudizio su di esso.
L’analisi della giurisprudenza comunitaria non può prescindere
da una preliminare classificazione sulla tipologia del sindacato che
la Corte esercita, distinguendo quello sugli atti normativi,
dall’altro sugli atti più propriamente amministrativi. Poiché, la
Corte di giustizia europea è al tempo stesso un giudice
costituzionale ed amministrativo.
La Corte ha più volte
applicato il principio del legittimo affidamento nell’ambito del
proprio sindacato sui regolamenti e sulle direttive con effetto
retroattivo. In tale contesto, dalle svariate sentenze si possono
enucleare alcuni criteri che sostanzialmente si differenziano dal
sindacato che ha effettuato la nostra Corte Costituzionale, la
quale, ha nettamente dichiarato l’illegittimità di norme
sostanzialmente retroattive[4].
In effetti la Corte di
giustizia, pur negando in generale per il rispetto del principio di
certezza del diritto, la retroattività degli atti normativi, ha
ammesso in limitati casi la possibilità di emanazione di norme
retroattive, sulla base di due presupposti; il primo è costituito
dalla giustificazione del pubblico interesse, inteso come
necessarietà dell’effetto retroattivo; il secondo, caratterizzato
nella valutazione del legittimo affidamento degli interessati,[5]
dalla prevedibilità dell’intervento normativo, individuabile
attraverso svariati elementi, come ad esempio la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della proposta normativa, oppure desumibile dal
preambolo motivazionale degli atti modificati da cui era deducibile
una possibile successiva modifica retroattiva.
In particolare,
in tale tipologia di sindacato la Corte ha annullato per la
violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto
dei regolamenti comunitari che, producendo effetti retroattivi, non
consentivano agli interessati, per la loro immediata efficacia alla
data di pubblicazione, di prendere le opportune scelte organizzative
per adeguarsi tempestivamente, considerando, inoltre, che quelle
dell’anno di riferimento erano già state realizzate, tenendo conto
dell’affidamento nella previgente normativa[6].
Altra categoria
di sentenze della Corte in ambito tributario, ha fatto a meno del
primo presupposto ritenendo violato il legittimo affidamento e la
certezza del diritto tout court [7].
Altro filone della
giurisprudenza comunitaria sul legittimo affidamento è quello
relativo ai rapporti di durata in corso, ovvero quella che la
giurisprudenza costituzionale tedesca definisce come retroattività
impropria. Con tale fattispecie si individua quella categoria di
atti normativi che vanno ad incidere su rapporti di durata
modificandone gli effetti futuri. In tali casi la giurisprudenza ha
applicato il principio di non retroattività, precisando
l’applicazione della nuova norma agli effetti futuri di situazioni
nate con la vecchia normativa salvo specifica deroga[8]; ma in altri
casi la Corte di giustizia ha tenuto conto del legittimo affidamento
degli interessati in funzione degli impegni già assunti sulla base
delle norme previgenti. [9]
Altra fattispecie, riconducibile al
legittimo affidamento, è quella derivante da obblighi assunti
dall’istituzione comunitaria da cui essa non può successivamente
discostarsi senza adeguata motivazione. È da notare che il legame
tra la motivazione dell’atto ed il sindacato sull’affidamento è una
costante della giurisprudenza comunitaria[10]. In questo caso siamo
peraltro fuori dall’ambito della retroattività ed interviene un
giudizio sulla coerenza del comportamento dell’amministrazione che
si è obbligata o autovincolata.
Nell’ambito più propriamente
amministrativo, il principio del legittimo affidamento ha trovato
applicazione sin dalle origini e dalle prime sentenze sulla revoca
dell’atto amministrativo. Sono famose le sentenze Algera, Snupat,
Simon, Hoogovens[11], a cui seguono negli anni successivi il caso
Alpha-Steel[12] con l’introduzione della ragionevolezza del tempo
trascorso tenendo conto della misura dell’affidamento del
ricorrente.
A questi segue il caso De Compte[13] in cui si dà
rilievo all’apparenza legittima dell’atto ed al comportamento
dell’interessato che non ha indotto in errore l’amministrazione. Si
deve aggiungere poi tutta quella giurisprudenza in materia di aiuti
di stato e contributi comunitari in cui invece si dà importanza al
rispetto delle regole procedimentali ed alla circostanza che
l’amministrazione, attraverso comportamenti e/o atti univoci, abbia
instaurato negli interessati il convincimento della legittimità
degli atti compiuti[14].
Data la vastità dell’argomento e della
casistica ma, al tempo stesso, la fondamentale importanza della
giurisprudenza comunitaria, questa brevissima e non esaustiva
sintesi ci serve per delineare, come vedremo di seguito, quegli
aspetti applicativi ed interpretativi da riportare nell’ambito
dell’ordinamento interno.
4. Ritornando per un attimo alla
giurisprudenza costituzionale, ma nell’ottica del diritto penale,
possiamo certamente affermare che la sentenza più importante e
famosa sul legittimo affidamento è la n. 364/1988 sulla
illegittimità costituzionale del principio ignorantia legis non
exscusat , sancito dall’art. 5 del codice penale, ma estensibile
alla totalità dell’ordinamento giuridico.
Per quanto qui ci
interessa, in tale sentenza la Corte costituzionale riformulando
l’art. 5 c. p. in termini di conoscibilità, ossia del dovere del
cittadino di essere diligente nell’informarsi sulle norme giuridiche
che lo riguardano, precisa che tale dovere di diligenza si ferma,
concretizzandosi di fatto in una non responsabilità, nel caso in cui
l’amministrazione con propri atti o comportamenti lo abbia indotto a
ritenere corretto e conforme a legge il proprio operato,
nell’interpretazione ed applicazione fattane da essa stessa, da qui
è deducibile la connessione con il principio di certezza del
diritto.
Questo può considerarsi a tutti gli effetti un tipico
caso di legittimo affidamento che, come vedremo, ha avuto specifiche
ricadute normative in altre materie.
5. Difatti, una
specifica applicazione normativa dei principi dettati dalla suddetta
pronuncia si è avuta nell’ambito dell’ordinamento tributario con
l’emanazione della legge 212/2000, Statuto del contribuente, ove
all’art. 10 si prevede che “i rapporti tra contribuente ed
amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede e che non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia
conformato ad indicazioni contenute in atti dell’amministrazione
finanziaria, ancorchè successivamente modificate
dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti
a ritardi, omissioni ed errori dell’amministrazione”.
Orbene, seppur la giurisprudenza ha più volte ribadito che
le circolari dell’amministrazione non sono atti vincolanti neppure
per la stessa amministrazione[15], si deve osservare che il
contribuente, pur di non entrare in conflitto con l’amministrazione
anche per averne un eventuale vantaggio fiscale, tende normalmente
ad adeguarsi alla prassi interpretativa della stessa e quindi non
può poi essere sanzionato qualora si sia adeguato ad una prassi
successivamente disconosciuta.
Qualora, poi, l’amministrazione
abbia archiviato un procedimento o effettuato un accordo con il
contribuente, deve ritenersi illegittima per violazione del
legittimo affidamento la successiva riapertura del procedimento e
l’emanazione di un atto impositivo relativo al medesimo rapporto
tributario senza adeguata motivazione[16].
Come si può
osservare, da una analisi comparata con la giurisprudenza
comunitaria si può ricavare un denominatore comune con i casi in cui
l’istituzione abbia fornito con il proprio comportamento
assicurazioni all’interessato sulla legittimità del proprio operato
e sulla regolarità della sua posizione giuridica; in sintesi tale
ragionamento si sintetizza nel principio non scritto
nell’ordinamento italiano, ma ritenuto dalla giurisprudenza
immanente e ricompreso nelle clausole generali di correttezza e
buona fede del nemo venire contra factum proprium.
6.
Il principio del legittimo affidamento è presente nel diritto
internazionale privato ed in particolare contenuto nei principi
UNIDROIT.
Tali principi rappresentano un insieme di norme
internazionalmente accettate, comuni alle tradizioni civilistiche di
molti stati, ed utilizzati nell’ambito dei contratti internazionali,
ma la loro portata interpretativa grazie anche all’avallo della
giurisprudenza ha assunto una notevole importanza tale da farle
divenire anche norme di riferimento interpretative in ambito
nazionale quando si possano verificare lacune interpretative[17].
Se l’art. 1. 7 prevede espressamente il principio di buona fede,
l’art. 1. 8 ne costituisce una specificazione, si intitola: nemo
venire contra factum proprium e recita: “Una parte non può
agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha
ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente
fatto affidamento a proprio svantaggio”.
Quindi, si
può affermare che il legittimo affidamento sia un principio
espressamente codificato, nella sua struttura tradizionale,
derivante dall’ordinamento germanico, ove esso è conosciuto come Verwirkung.
Il problema che qui si pone è se tale
principio esista o sia in qualche modo trasponibile nell’ordinamento
italiano[18].
Si può affermare che esso, insieme all’abuso del
diritto ed alla presupposizione, rappresenti un gruppo di principi
non espressamente codificati nel codice civile, ma ritenuti dalla
dottrina e dalla giurisprudenza ormai immanenti o comunque
ricavabili dal codice attraverso una interpretazione estensiva della
clausola generale di buona fede e correttezza.
7. A tal
proposito, passando nell’ambito del diritto del lavoro ma con una
portata ampiamente civilistica, non sono mancati casi nei quali la
Corte di Cassazione ha applicato detto principio riallacciandolo
alla clausola generale di buona fede.
Già a partire da una
famosa sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione, ove
si affermò contrario ai principi di buone fede e correttezza
l’operato di una commissione di concorso che, non coerentemente,
aveva applicato criteri di valutazione difformi da quelli stabiliti
dal bando di concorso[19].
Ma, più recentemente, la stessa
Cassazione, con la sentenza n. 9924/2009[20] è ritornata
sull’argomento, affermando la sussistenza del principio nemo
venire contra factum proprium determinante il legittimo
affidamento, anche nell’ambito del nostro ordinamento, quale
espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede,
arrivando a considerare assorbita in esso anche la Verwirkung, intesa come inerzia nell’esercizio del proprio
diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella
controparte.
Il passaggio della Corte è importante,
poiché sottende necessariamente, per la sua interpretazione ed
applicazione, la specifica previsione così come contenuta nell’art.
1. 8 dei principi UNIDROIT: “dall’art. 1175, che assoggetta il
creditore alla regole della correttezza, e dall’art. 1375 c. c. ,
che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede,
nonché dalla comparazione con ordinamenti prossimi al nostro, la
giurisprudenza di questa Corte da tempo valuta il comportamento del contraente titolare di una situazione creditoria o
potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi
così un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa
pretesa, come idoneo a determinare la perdita della situazione
soggettiva. La dottrina tedesca parla in questi casi di Verwirkung
come di una sorta di decadenza derivante dal divieto, più familiare
agli ordinamenti latini, di venire contra factum proprium. Si ha
così la preclusione di un’azione o eccezione, o più generalmente di
una situazione soggettiva di vantaggio, non per illiceità o comunque
per ragioni di stretto diritto, ma a causa del comportamento del
titolare, prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare
a ritenere l’abbandono”.
Il riferimento anche alle
situazioni potestative è una conferma importante ai fini di una
estensione del principio anche all’attività della pubblica
amministrazione; difatti la stessa Corte, in una importante
pronuncia, aveva superato definitivamente la vecchia concezione di
inapplicabilità del principio di buona fede alla pubblica
amministrazione, agganciandolo coerentemente con la giurisprudenza
comunitaria sopra citata, a criteri oggettivi, ovvero al rispetto
dei termini procedimentali; con la sentenza n. 14198/2004,ove essa
ha affermato che “il rispetto dei principi di regolarità
dell’azione amministrativa integra se del caso i canoni di
correttezza e buona fede”. In parole povere, nel caso in
questione, il mancato rispetto dei termini procedimentali e la
mancata conclusione di un procedimento dovuto a favore
dell’interessato ha comportato la violazione del principio
dell’affidamento.
Questa pronuncia assume notevole rilevanza di
principio, poiché essa collega il concetto di buona fede in senso
oggettivo con il parametro certo ed affidabile del rispetto delle
norme che disciplinano l’attività amministrativa, sia autoritativa
che paritetica, disciplinate dalla legge 241/1990 e si pone
addirittura, come vedremo, un passo avanti anche rispetto alla
giurisprudenza del giudice amministrativo.
8. Nel diritto
amministrativo, in origine la dottrina, sulla scia di una concezione
separatistica ed autonoma della scienza amministrativa, negava
l’esistenza e la rilevanza del principio di buona fede,
considerandolo interamente assorbito dall’interesse pubblico ed
ammettendolo esclusivamente nell’ambito dei rapporti paritetici[21].
In realtà la giurisprudenza del giudice amministrativo,
attraverso il sindacato sull’eccesso di potere sotto i profili della
contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento, nei fatti
aveva in concreto applicato detto principio, inteso come dovere di
coerenza procedimentale e provvedi mentale. Tra i tanti arresti
giurisprudenziali rilevanti si segnala, in particolare, quello
secondo cui “è illegittimo per eccesso di potere il provvedimento
contrastante con un precedente atto emesso dalla medesima
amministrazione a breve distanza dal primo, ove il secondo non sia
sorretto da una ampia e puntuale motivazione idonea a giustificare
il diverso orientamento adottato; il vizio di eccesso di
potere per contraddittorietà è configurabile quando sussistano
valutazioni tra loro incompatibili tra atti o comportamenti adottati
dall’amministrazione in circostanze del tutto analoghe e
nell’esercizio del medesimo potere e la diversità di determinazione
non sia giustificabile in base al principio di coerenza
logica”[22].
Non mancano però pronunce che, rimanendo sul
filone pubblicistico tradizionale, facciano tuttavia riferimento al
suddetto principio in termini civilistici. Si legge ad esempio che “la impugnazione di un provvedimento richiesto ed ottenuto
dall’amministrazione e conforme al suo modello legale, concreta una
violazione del divieto di venire contra factum proprium che, nel
processo amministrativo, incide negativamente sull’interesse a
ricorrere” [23]; o ancora che “La validità di un decreto di
annullamento di un’autorizzazione paesaggistica non è inficiata
dalla circostanza per la quale l’amministrazione avrebbe valutato
positivamente, sotto il profilo paesaggistico, un analogo intervento
edilizio realizzato a poca distanza e ciò anche perché non è
impedito all’amministrazione di venire contra factum
proprium, purché vengano illustrate le ragioni sottese al nuovo
indirizzo operativo da essa adottato”[24].
Più recentemente
il Consiglio di Stato, nell’ambito di un contenzioso ove
l’amministrazione con i propri atti ha indotto in errore
l’interessato in buona fede, ha affermato che“ nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione,
l’amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli
specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma
anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui
corrisponde …l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del
proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole
un legittimo affidamento” [25].
Da queste pronunzie,
benché eterogenee, si prende atto della conoscenza da parte della
giurisprudenza amministrativa del principio del nemo venire
contra factum proprium. D’altro canto, però, non esiste
un’applicazione costante e coerente da parte della giurisprudenza
amministrativa di questo principio, rispetto ai canoni dettati dalla
giurisprudenza ordinaria e comunitaria sopra evidenziati; in effetti
nella maggioranza dei casi il giudice amministrativo non lo ha
realmente applicato. Ciò è avvenuto in materia di indebito,
sull’applicabilità o meno del principio di buona fede nell’ambito
del recupero delle somme indebitamente erogate dall’amministrazione.
A tal proposito, sarebbero un punto fermo cinque famose pronunce
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[26] in cui si
statuisce che “il recupero di somme erroneamente corrisposte
dall’amministrazione a un dipendente non costituisce un atto
assolutamente vincolato, dovendo l’amministrazione medesima
verificare se per effetto del recupero il nuovo effettivo importo
della retribuzione si riduca ad entità tale da non assicurare al
lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa,
come imposto dall’art. 36 Cost.
L’atto di recupero di somme
erroneamente corrisposte dall’amministrazione ad un dipendente
contiene per implicito e presuppone l’annullamento in via di
autotutela del pregresso provvedimento recante la determinazione
delle retribuzioni in misura maggiore a quella dovuta, il che
comporta che l’amministrazione, al momento dell’annullamento, è
tenuta a valutare gli effetti già prodotti dall’atto originario e le
situazioni sulle quali ha inciso; pertanto, va ritenuta
insufficiente la motivazione del recupero che si limita ad arginare
un onere finanziario per la p. a. o di osservare la norma che
prevede il recupero.
L’avvio del procedimento finalizzato alla
emissione dell’atto di recupero di somme erroneamente corrisposte
dall’amministrazione ad un dipendente deve essere comunicato al
dipendente ai sensi dell’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241.
In sede
di adozione del provvedimento di recupero di somme erroneamente
corrisposte a un dipendente dall’amministrazione, questa è tenuta
a valutare l’affidamento ingenerato nel lavoratore anche in
relazione al tempo trascorso dall’originaria liquidazione del
trattamento retributivo.
Il provvedimento di recupero di
somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione a un dipendente
deve contenere l’analitico conteggio di quanto erogato in più
rispetto al dovuto, unitamente all’indicazione puntuale: a) degli
atti che hanno costituito occasione di credito da parte della p. a.
,in relazione a determinate norme di legge; b) dell’epoca in cui è
iniziato il non dovuto pagamento e di quella in cui si darà corso al
recupero; c) della rateizzazione eventualmente accordata ; d)
del numero dell’importo e delle singole rate. ”
Ed ancora,
in motivazione il Consiglio di Stato si è affrettato a precisare che “ sembra ad ogni modo che si possa escludere la insorgenza della
buona fede del dipendente allorché maggiorazioni retributive siano
state erogate con la espressa avvertenza che trattavasi di acconti (
per loro natura approssimativi) a valere sui futuri miglioramenti”.
Quindi, la sussistenza di un legittimo affidamento ad avviso
del giudice amministrativo non dovrebbe esistere ove l’interessato
abbia una piena consapevolezza di una situazione di incertezza, con
la possibilità di variazioni in peius del proprio status
giuridico economico.
Tale indirizzo interpretativo è conforme
all’orientamento della giurisprudenza comunitaria sopra accennata,
in cui, parimenti, si esclude la sussistenza del legittimo
affidamento in situazione aventi natura provvisoria o comunque
suscettibili di cambiamenti, di cui l’interessato sia consapevole.
Tuttavia, come vedremo in seguito, la problematica deve essere
affrontata in un’ottica diversa, essendo pacifico che nei casi
suddetti non sussista uno stato di buona fede.
Vi sono altri
passaggi importanti dell’Adunanza Plenaria, che diventano
decisamente rilevanti: “l’Adunanza plenaria ritiene che
l’elemento dell’affidamento, particolarmente allorchè sia decorso un
periodo non breve, durante il quale la buona fede abbia avuto
plurime e costanti occasioni di iterazione, debba ricevere la dovuta
attenzione da parte dell’amministrazione. In questi casi, nulla è
imputabile al dipendente, e, come si è accennato, l’improvvisa
decurtazione della sua retribuzione, se pur conforme a determinate
norme, può risultare sostanzialmente iniqua, anche in relazione alla
sua entità……Ovviamente non si è in grado di fornire indicazioni di
carattere generale, essendo compito esclusivo della amministrazione
la valutazione, caso per caso, della incidenza del tempo decorso e
della valenza della buona fede,……….. Ulteriore ipotesi, idonea ad
escludere il consolidamento dell’affidamento e della situazione
economico-retributiva, è quella in cui la p. a. , in un ragionevole
e non lungo periodo di tempo annulli l’atto erogatore usando del
potere di autotutela, poiché tempestivamente convinta dell’errore
commesso” [27].
Da questo quadro complessivo si
deduce che la giurisprudenza amministrativa, nella sua massima
espressione, abbia effettivamente riconosciuto l’esistenza del
legittimo affidamento, in ragione principalmente del decorso del
tempo, ma non sia riuscita a fornire, come testualmente confermato
dalla stessa motivazione testé citata, dei criteri oggettivi di
parametrazione, né a quantificare un lasso temporale tale da poter
con sicurezza determinare la sua insorgenza, addirittura rimettendo
tale valutazione alla stessa amministrazione; la quale però, essendo
comunque parte in causa, è difficile sostenere che possa agire
imparzialmente, tenendo conto dell’affidamento ingenerato
nell’interessato.
Ma una critica eccessiva sarebbe ingenerosa,
solo ove si pensi che tali decisioni vennero emanate quasi
all’indomani dell’entrata in vigore della legge 241/1990, in una
situazione ancora di insufficiente approfondimento sulla effettiva
portata della legge; e quindi, in positivo, se ne deve apprezzare la
rilevante portata, che aveva individuato come comunque tutelabile il
legittimo affidamento dell’interessato.
Tuttavia la
giurisprudenza successiva e più recente dello stesso Consiglio di
Stato ha disconosciuto tale orientamento. Fra le tante, si legge in
particolare che “la natura vincolata dell’atto di recupero di
somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione esclude che la
mancata comunicazione di avvio del procedimento integri un motivo di
illegittimità… Il recupero di somme erroneamente corrisposte
dall’amministrazione ex art. 2033 c. c. è un atto dovuto, essendo
l’interesse pubblico alla loro ripetizione prevalente rispetto alla
posizione del percipiente, del quale non rileva la buona fede, che
può essere considerata soltanto ai fini delle modalità di esecuzione
del recupero, per non incidere con eccessiva onerosità sulle sue
esigenze di vita”[28].
In realtà, il decorso del tempo è
invece da ritenersi rilevante ai fini della formazione del legittimo
affidamento; in effetti è perplessa se non errata la stretta
applicazione dell’art. 2033 c. c. , per ragioni di natura normativa.
Vi è da osservare che, sebbene il rapporto giuridico quasi
contrattuale che si instaura tra l’amministrazione e l’accipiens mantenga per giurisprudenza pacifica la sua
natura formale civilistico-paritetica, l’amministrazione non si pone
di fronte a quest’ultimo come un normale privato, ma ha degli
specifici strumenti previsti dall’ordinamento, che gli consentono -
in deroga alle normali prerogative di qualsiasi altro soggetto
privato, che deve all’uopo instaurare un’azione processuale davanti
ad un giudice - di trovare immediata soddisfazione delle sue
ragioni, con strumenti quali ad es. il fermo amministrativo ex art.
69 R. D. 2440/1923, l’ingiunzione speciale ex R. D. 639/1910. Ciò mi
pare coerente con quanto oggi previsto dall’art. 1 comma 1 bis della
legge 241/1990, che statuisce che “la pubblica amministrazione
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le
norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente”.
Attualmente il potere
dell’amministrazione anche sotto il profilo temporale, sia
nell’ambito di rapporti autoritativi che paritetici, è stato
disciplinato per l’esercizio dell’attività di autotutela in termini
più chiari; si pensi, seguendo l’ordine cronologico, all’art. 1
comma 136 della legge 311/2004, ove si prevede che “al fine di
conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di
provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione
degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo
periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o
convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi
dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non
può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia
del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia
perdurante”.
Al successivo art. 21-nonies della legge
241/1990, introdotto dalla legge 15/2005, in cui si prevede che
“il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art.
21octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo
che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge”.
E per ultimo, ma non per importanza, all’art. 1 della
medesima legge 241, come integrato dalla legge 15/2005, ove si
prevede che l’attività amministrativa deve osservare anche “i
principi dell’ordinamento comunitario”, in cui è compreso
anche il principio del legittimo affidamento.
Come è evidente,
l’involuzione della citata giurisprudenza amministrativa oggi trova
smentite sia sul fronte normativo, posto che le suddette norme hanno
attribuito notevole rilevanza al tempo dell’azione amministrativa -
e ciò dovrebbe comportare una revisione degli orientamenti negativi
che nel tempo si sono consolidati, riempiendo la lacuna lasciata
dalle Adunanze plenarie del 1992-93 sopra evidenziate - ma
soprattutto giurisprudenziale, grazie anche ai contributi delle
altre giurisdizioni, che in questa materia sono più avanti della
giurisprudenza amministrativa.
9. In argomento, non si può
che richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione n.
14198/2004 sopra citata, ove si afferma che il comportamento secondo
buona fede, ove sia parte una pubblica amministrazione viene
integrato dalle norme procedimentali amministrative della legge
241/1990. E questo a maggior ragione, visto che il caso in questione
riguardava una attività iure privatorum, trattandosi di una
revoca di incarico professionale; ma è importante anche la
successiva pronunzia n. 9924/2009 sulla Verwirkung, ove si
verteva in materia di rapporto di lavoro con una azienda pubblica.
Ma la più autorevole conferma sulla rilevanza del legittimo
affidamento deriva - a mio parere - dalla giurisprudenza della Corte
dei conti in materia pensionistica, con la sentenza delle Sezioni
Riunite QM7/2007[29], ove si è riconosciuta (e sebbene senza
riferimenti alla citata giurisprudenza civile) la sussistenza del
legittimo affidamento dell’interessato, legata al decorso ed al
mancato rispetto da parte della p. a. dei termini procedimentali
previsti dall’art. 2 della legge 241/1990.
La portata di tale
decisione va al di là dello specifico settore ordinamentale, essendo
estensibile in termini generali anche ad altri ambiti giuridici.
Per ragioni di chiarezza è opportuno richiamare brevemente i
termini della questione; nell’ordinamento pensionistico pubblico, il
principio del legittimo affidamento è specificamente tutelato
dall’art. 206 del DPR 1092/1973, ove si prevede che in caso di
revoca o modifica del provvedimento pensionistico definitivo non si
procede al recupero in mancanza di fatto doloso dell’interessato.
Tuttavia, si è posta una specifica problematica, poiché la
norma, facendo riferimento al solo provvedimento definitivo, non era
testualmente estensibile ai casi in cui tra il provvedimento
pensionistico provvisorio e quello definitivo comportante una reformatio in peius del primo, intercorressero termini
procedimentali di fatto, addirittura più che decennali, per inerzia
dell’amministrazione, determinando l’insorgere a carico dei
pensionati incolpevoli per i ritardi della stessa, indebiti per
somme rilevanti.
Era evidente che la violazione di qualsiasi
ragionevole termine procedimentale non potesse ricadere
sull’interessato, ignaro ed incolpevole. Sicché la Corte dei conti
ha affermato che la tutela del legittimo affidamento è agganciata al
rispetto da parte dell’amministrazione dei termini procedimentali
previsti dall’art. 2 della legge 241/1990, dichiarando che “in
buona sostanza l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla
legge n. 241/1990 quali integrate dalle disposizioni di legge e
regolamentari ex art. 2 della legge stessa ha innovato non con
riguardo all’obbligo -già esistente- di portare a compimento atti
dovuti, quanto rispetto alle modalità stesse dell’adempimento, per
le quali ora vige il dovere di adottare un provvedimento espresso
entro il termine univocamente applicabile…... Ciò che invece può
rilevare ai fini della valutazione delle conseguenze derivanti
dall’inosservanza del termine regolamentare è che proprio la
reductio ad unum della consistenza dello spatium deliberandi che le
amministrazioni debbono osservare per ciascuna tipologia di
procedimento amministrativo di rispettiva competenza pone in risalto
l’importanza dell’uniformità di trattamento e del rispetto del
principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini, i quali, in
presenza di determinate e qualificate posizioni giuridiche
soggettive, debbono poter legittimamente riporre
nell’amministrazione l’affidamento nella effettiva conclusione dei
procedimenti che li riguardano -entro l’univoco limite temporale di
legge, ovvero autoimposto dall’amministrazione stessa- senza essere
più indeterminatamente soggetti, in uno status di incertezza e di
precarietà solo transitoriamente giustificabile, alla preesistente
incoercibile variabilità di comportamenti dei vari uffici
procedenti, peraltro già di per sé elusiva ed irrispettosa dei
precetti costituzionali del corretto adempimento delle funzioni
pubbliche e del buon andamento dell’amministrazione (artt. 54 e 97
Cost. ).
L’affidamento “oggettivo” assume dunque connotazione
diverse dallo stato soggettivo di buona fede per sua natura
variabile in relazione alle mutevoli circostanze individuali di
ciascun rapporto pensionistico, e, come tale, inidoneo a orientare
con i necessari criteri di uniformità e di certezza sia le
aspettative del privato, sia la condotta della p. a. , sia, infine,
l’operato del giudice di tale rapporto (si confrontino, ad esempio,
nella parallela materia del recupero di emolumenti retributivi
indebitamente percepiti, le recenti, contrastanti pronunce del
Consiglio di Stato: sez. IV 24 maggio 2007 n. 2651 e sez. VI 28
giugno 2007 n. 3773).
L’affidamento nella sicurezza giuridica
costituisce invero un valore fondamentale dello Stato di diritto,
costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento (cfr. Corte
costituzionale, sentenze 17 dicembre 1985 n. 349, 14 luglio 1988 n.
822, 4 aprile 1990 n. 155, 10 febbraio 1993 n. 39), ora ancor più
rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che
l’attività amministrativa sia retta (anche) dai principi
dell’ordinamento comunitario (art. 1, primo comma, della legge 7
agosto 1990 n. 241 quale modificato dall’art. 1 della legge 11
febbraio 2005 n. 15), nel quale il principio di legittimo
affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in
un’ottica di accentuata tutela dell’interesse privato nei confronti
delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee
(Corte di giustizia delle Comunità europee , 15 luglio2004, causa
C459/02; 14 febbraio 1990, causa C350/88; 3 maggio 1978, causa
112/77).
E’ peraltro evidente che l’affidamento di cui si
discute, per essere definito legittimo e tutelabile, deve collocarsi
nel contesto di una condotta del percettore connotata dall’assenza
di qualsiasi violazione dolosa del dovere di correttezza, in tal
caso venendo a mancare il presupposto stesso della tutelabilità
della posizione soggettiva del pensionato che abbia personalmente
concorso alla formazione dell’indebito e che non può dunque
attribuire al comportamento dell’amministrazione in sede di recupero
dell’indebito stesso alcuna censura di contraddittorietà e di
incoerenza, né di penalizzante tardività”.
Da quanto sin qui
evidenziato, possiamo concludere e ribadire che le argomentazioni
delle Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno una valenza che si
pone come un riferimento anche per gli altri plessi giurisdizionali,
considerato che la ormai definitiva acquisizione e sussunzione del
principio del legittimo affidamento di derivazione comunitaria,
anche nell’ambito interno, grazie al rinvio dell’art. 1 della legge
241/1990 ai principi dell’ordinamento comunitario, pone l’esigenza
di una sua generale ed uniforme applicazione in tutte le sue
espressioni, davanti a tutte le giurisdizioni, per garantire la
certezza del diritto e l’uguaglianza sostanziale dei cittadini
davanti alla legge, come previsto dall’art. 3 della Costituzione.
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(*) Magistrato della Corte dei conti, sez. giur.
Sicilia.
(**) Rielaborazione scritta dell’intervento al
convegno di studi sul tema: “Il contratto e le sue
trasformazioni”, svoltosi presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Catania l’11 dicembre 2010.
[1] Cass.
357/1963, in Foro padano 1964,I,1283; si veda pure F.
ROSELLI, Il controllo della Cassazione civile sull’uso delle
clausole generali, Napoli 1983, in particolare 171 e segg..
[2] V. ROPPO, Il Contratto, in Trattato di diritto
privato Iudica e Zatti, Milano,2001, pag. 493.
[3] In effetti,
nella vasta dottrina che ha analizzato la giurisprudenza
costituzionale, si è rilevata la non esistenza di un criterio logico
omogeneo, tale da far desumere con certezza nell’ambito
dell’attività legislativa, la piena applicabilità di esso o
quantomeno di fissare esatti confini per la sua applicazione, avendo
essa anche utilizzato contestualmente a volte il principio di
ragionevolezza, si veda ad es. D.U. GALETTA, Legittimo
affidamento e leggi finanziarie, alla luce dell’esperienza comparata
e comunitaria: riflessioni critiche e proposte per un nuovo
approccio in materia di legittimo affidamento nei confronti
dell’attività del legislatore, Foro amm. TAR n. 6/2008, pag 1912
e segg. ; ma altresì della medesima, La tutela dell’affidamento
nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e
comunitario: un’analisi comparata in Diritto
Amministrativo, 4/2008, pag. 757 ss.. M. GIGANTE, Mutamenti
nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo
affidamento, Milano 2008 pag. 12 e segg. ; in generale si veda:
L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento del cittadino tra
diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998.
[4] I
casi in cui la nostra Corte Costituzionale ha ritenuto di dichiarare
l’incostituzionalità di norme sostanzialmente retroattive,
riguardano la materia tributaria. Si vedano le fondamentali Corte
cost. n. 44/1966 e 65/1969.
Con tali sentenze, ci sembra che la
Corte pur non dichiarandolo esplicitamente e facendo riferimento al
parametro dell’art. 53 della Cost. , in realtà abbia implicitamente
applicato il principio del legittimo affidamento avendo riguardo
alla retroattività remota degli effetti della norma e alla loro
prevedibilità per consentire il formarsi della capacità contributiva
dei soggetti passivi.
[5] C-98/78 Racke; C-276/80 Ferriera
padana; C-110/81 Roquette Frères; C-114/81 Tunnel Refineries, C-
331/88 Fedesa; C-143/88-C92/89 Zuckerfabrik Suederditmarschen;
C-459/02 Gereken; C-260- C-261/91 Diversinte ed Iberlacta; C-108/81
Amylum; C-84/81 Staple.
[6] Sentenza C-368/89 Crispoltoni.
[7] C-396/98 Schlosstrasse; C-62/00 Marks & Spencer.
[8]
C-143/73 Sopad; C-270/84 Licata; C-278/84 Germania; C-162/00 Land
Nordrhein Wesrtfalen.
[9] C-70/74 Cnta;
[10] C-81/72
Commissione c. Consiglio.
[11] C-7/56 Algera; C-42/59 Snupat;
C-15/60 Simon; C-14/61 Hoogovens.
[12] C-14/81 Alpha Steel.
[13] C-90/95 De Compte.
[14] C-15/85 Consorzio cooperative
d’Abruzzo
[15] Cass. SS. UU. 23031/2007, in Rassegna Tributaria
6/2007, con nota di DI SIENA.
[16] Cass. 17576/2002 in Boll.
Trib. 2003,777; Cass. 21513/2006 in Rivista. ssef. it n.
6/2006.
[17] A. COACCIOLI, Manuale di diritto internazionale
privato e processuale,Milano 2011,pag. 49 e segg.
[18] Per
due specifiche ricerche sul tema si veda: F. ASTONE, Venire
contra factum proprium, Napoli 2006; F. FESTI, Il divieto di
venire contro il fatto proprio, Milano 2007.
[19] Cass. sez.
lav. 2067/1992, Mass. Giur. italiana, 1992.
[20] In Riv. it. dir. lav. n. 3/2010, pag. 593 con nota di Ratti.
[21] Per una completa disamina sull’evoluzione della dottrina e
della giurisprudenza rimane fondamentale: F. MERUSI, Buona fede e
affidamento nel diritto pubblico,Milano 2001 ed ivi ci si
riferisce a GUICCIARDI, recensione a Karl Schmitt, in Arch. Dir.
Pubb. , 1936, 561 e segg. ed a M. S. GIANNINI, L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria generale
dell’interpretazione, Milano 1939, 142 e segg. ; ma di recente
si veda nota 3, oltre a : S. ANTONIAZZI, La tutela del legittimo
affidamento del privato nei confronti della pubblica
amministrazione, Torino 2005; F. GAFFURI, L’acquiescenza al
provvedimento amministrativo e la tutela dell’affidamento,
Milano 2006; L. GIANI, funzione amministrativa e obblighi di
correttezza. Profili di tutela del privato, Napoli 2006.
[22]
Cons. di Stato sez. IV 1090/1998; TAR Marche 115/1998, entrambe in Foro amministrativo 1998.
[23] TAR Campania NA 2389/2004,
in Foro amministrativo TAR 2004 con nota di DE FALCO
[24]
TAR Campania SA 346/2006 In Foro amministrativo TAR 2006.
[25] Cons. di Stato sez. IV 3536/2008, in
giustizia-amministrativa. it
[26] Sono rispettivamente la n.
20,21,22,23/1992 in Foro amm. e Rass. C-ons. di Stato 1992 e la successiva n. 11/1993, in Rass. Cons. di Stato 1993
e Riv. Corte dei conti 1993
[27] Consiglio di Stato AP
ivi cit. nota prec.
[28] Consiglio di Stato sez. VI 3950/2009 in Foro amm. CDS 2009
[29] In Rivista della Corte dei
conti, 2007.
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(pubblicato il
1.8.2011)
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