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n. 7-2011 - © copyright

 

GIANNI FISCHIONE

L’ingiustizia di un ordinamento che non prevede una procedura per l’ eventuale revoca in caso di sopravvenienza di prove decisive: il caso dello scudetto vinto dalla Juventus nel 2006.


L’art 396 c.p.c. stabilisce, tra l’altro, che le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell’avversario.
Non si intende qui dissertare se la parola documento vada intesa o meno in senso ampio e come tale idonea a ricomprendere qualunque prova del mondo reale; né approfondire la tematica concernente i presupposti di qualificazione del documento in termini di elemento probatorio con valore decisivo, ma, più semplicemente, si vuole evidenziare che l’ordinamento processualcivilistico non tollera che il mito della certezza del diritto correlato alla res giudicata possa essere così enfatizzato da portare a sacrificare gli interessi di alcuni consociati, quando questi ultimi risultano soccombenti o pregiudicati nelle loro ragioni sulla base di un quadro probatorio alterato e/o strumentalizzato (a causa della mancata considerazione di elementi probatori rilevanti).
La peculiarità del mezzo impugnatorio in questione è tutta qui: la revocazione è ammessa per riparare danni verificatisi nel giudizio di merito e non più rimediabili mediante gli ordinari mezzi d’impugnazione, che siano in relazione con i fatti indicati dall’art. 395 c.p.c. ( tra cui la sopravvenienza di documenti decisivi), ogni volta che tali fatti abbiano in concreto esplicato, sulla formazione della decisione, una influenza decisiva, tale che il giudizio avrebbe potuto avere esito diverso qualora il Giudicante ne fosse stato a conoscenza o se essi non si fossero verificati.
Stesse insopprimibili esigenze hanno portato al riconoscimento dell’istituto anche nei procedimenti finalizzati a demolire atti/provvedimenti di Autorità amministrative (da ultimo: art. 106 cod. processo amministrativo) e nelle c.d. giustizie domestiche ( si veda, ad esempio, l’ art 39 codice giustizia sportiva).
Alla finalità di ripristinare la legittimità violata o la equità sostanziale tendono anche altri istituti che possono portare ad incidere su provvedimenti amministrativi divenuti definiti per decorrenza dei termini di impugnazione, quali quello dell’ autoannullamento o della revoca: per quanto rileva in questa sede, si osserva che anche i relativi contesti procedurali possono muovere - ovviamente con le dovute garanzie del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati - dall’esigenza di valutare importanti elementi probatori la cui conoscenza è sopravvenuta rispetto all’adozione di un determinato provvedimento per stabilire se confermarlo o riformarlo.
Quanto precede per evidenziare che in casi eclatanti (come quelli correlati , appunto, a elementi probatori decisivi , non valutati dal Giudice o dall’Autorità) l’equità sostanziale irrompe – per usare un termine caro ad un insigne processualista – nella forma, sacrificando anche il giudicato, al fine di ripristinare la percezione di un atto/provvedimento come giusto.
I principi e la trama sottesa a tali istituti soccorrono nella vicenda relativa allo scudetto del campionato di calcio 2005-2006 e alla successiva evoluzione delle risultanze probatorie che l’hanno riguardata, tenuto peraltro conto che l’assegnazione dello scudetto all’Internazionale risulta quantomeno conseguenza dell’atto sanzionatorio con il quale il Commissario Guido Rossi ha penalizzato la effettiva vincitrice di quel campionato,ossia la Juventus (si veda in merito il comunicato stampa 26 luglio 2006).
In particolare, sussiste un atto che, almeno per la parte che ha comportato la predetta assegnazione, appare suscettibile di procedimento di revoca, tenuto conto dell’ indubbia rilevanza degli elementi probatori emersi successivamente all’assegnazione in questione.
Anche a voler ipotizzare l’insussistenza di un atto puntuale e specifico, non può non destare perplessità l’asserita carenza o la mancata individuazione nell’ambito dell’ordinamento della FIGC di un percorso che porti alla individuazione di organi titolari di un potere di sindacare un “fatto giuridico ” o “quasi atto”, tenuto conto che si discorre di un evento cosi esiziale per gli associati della Federazione, qual è l’assegnazione dello scudetto . Del resto, quanto all’attribuzione dei relativi poteri, vi è sempre un organo stabile in una struttura verticistica che ha poteri quantomeno uguali e non inferiori al delegato, ordinario e straordinario che sia, non potendosi ipotizzare che il conferente abbia un potere più ridotto del conferitario.
Le ragioni del ripudio dell’effetto ( distorsivo ) cui porterebbe la carenza di tale percorso sono sin troppo palesi e pressanti: un atto (sentenza o provvedimento che sia), pur passato al vaglio di un’Autorità e pur avente i connotati della res giudicata è e rimane suscettibile di essere “riesaminato” in caso di sopravvenuta conoscenza di nuove decisive prove e un “quasi –atto” o un “fatto giuridico ”, con effetti importantissimi nel relativo segmento ordinamentale , rimane cristallizzato pur in presenza della predetta sopravvenienza di elementi probatori.
Qualsiasi atto di giustizia è un capolavoro: l’errore, soprattutto se grossolano, la falsa; la minima esitazione la incrina; l’approccio frettoloso la deturpa e la degrada. Ciò ancor più nelle giustizie domestiche dove, di norma, l’equità e la sostanza dei fenomeni primeggiano sul rigore delle forme.

 

(pubblicato il 21.7.2011)

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