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| n. 6-2011 - © copyright |
FRANCESCO LILLI
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| Breve commento all’art. 4 del
Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 - Prime disposizioni urgenti per
l’economia
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Sommario:
1) Introduzione
2) I requisiti
soggettivi di qualificazione alle gare
2.1) Misure di prevenzione
2.2) Casellario giudiziale
2.3) Intestazioni
fiduciarie
2.4) Sospensione della gara
2.5) Quota
disabili
2.6) Art. 38, comma 1, lett. m-ter
2.7) Art. 38,
comma 2, d.lgs. 163/06
2.8) Art. 28, comma 1, lett.
m-quater
3) Tassatività delle cause di esclusione
4) Controllo
dei requisiti “speciali” – Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
5) Procedura negoziata
6) Bandi – Tipo
7) Forma
e contenuto delle offerte
8) Procedura ristretta
semplificata
9) Varianti progettuali nei lavori
10)
Adeguamento prezzi
11) Scorrimento della graduatoria in caso di
fallimento o risoluzione del contratto
12) Project
financing
13) Settori speciali
14) Accordo bonario
15)
Riserve
16) Lite temeraria
17) Dimostrazione dei
requisiti
18) Esclusione automatica delle offerte anomale
19)
Istituzione presso le prefetture di un elenco di fornitori e
prestatori di servizi esenti da rischi di infiltrazioni
malavitose
20) Modifiche al Regolamento di attuazione del Codice
dei contratti.
1) Introduzione
Sulla
G.U.R.I. n. 110 del 13 maggio u.s., è stato pubblicato il d.l. n.
70/2011 c.d. “sviluppo”, recante un pacchetto di misure finalizzate
alla semplificazione delle attività in alcuni settori strategici ed
al rilancio dell’economia.
Il provvedimento governativo contiene,
tra l’altro, alcune disposizioni innovative in materia di appalti
pubblici, che incidono sull’attuale quadro legislativo e
regolamentare di riferimento.
La novella (entrata in vigore dal
14 maggio u.s.) si compone complessivamente di 12 articoli e
all’art. 4, rubricato “Costruzione delle opere pubbliche”, si
occupa specificamente dei contratti pubblici, introducendo numerose
modifiche alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti
pubblici, perseguendo l’obiettivo di una più ampia semplificazione
delle procedure di affidamento e di riduzione del contenzioso.
In
particolare, l’art. 4 prevede, in sintesi, le seguenti, principali
modifiche:
a) estensione del campo di applicazione della finanza
di progetto;
b) limite alla possibilità di iscrivere
"riserve";
c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti"
e per le opere cc.dd. "compensative";
d) soppressione dei limiti
quantitativi alla procedura negoziata in ipotesi di gara pubblica di
lavori risultate infruttuose e/o deserte.
e) contenimento della
spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei
singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per
gli accordi bonari;
g) istituzione presso le Prefetture di un
elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti "temerarie"
;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di
partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio
di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti
per l'esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli "ex
post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da
parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di
esclusione dalle gare, che possono essere solo quelle previste dal
Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di
attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente
previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di
gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di
risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e
semplificazione del procedimento per la realizzazione di
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge
Obiettivo");
q) innalzamento dei limiti di importo per
l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura
negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso
alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di
lavori.
2) I requisiti soggettivi di qualificazione
alle gare
Significativo rilievo assumono le modifiche
apportate dal d.l. 70/11 all’art. 38 del Codice dei
contratti, che concerne – come noto - l’elenco delle cause che
precludono l’ammissione alle concessioni, agli appalti e ai cottimi,
nonché agli affidamenti in subappalto.
Innanzitutto, va precisato
che le modifiche in commento si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 70/11,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla predetta data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
La norma estende
la nozione di “gravità”, connessa alle violazioni
eventualmente commesse dal concorrente alla gara, anche ad ipotesi
per le quali, in precedenza, non risultava necessaria ai fini della
valutazione da parte della Stazione appaltante, nell’ambito
dell’attività di ponderazione cui la stessa è chiamata a
svolgere.
Si pensi, ad esempio, alle ipotesi connesse al rispetto
degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o delle
norme in materia di sicurezza, in relazione alle quali anche
l’accertamento circa la sussistenza di “lievi” violazioni poteva
indurre la S.A. a valutare negativamente la moralità professionale
del concorrente e precludergli, di fatto, la partecipazione alla
gara.
In buona sostanza, con la novella assume specifica
rilevanza la valutazione in merito alla “gravità” del reato o della
violazione o dell’errore commesso, ai fini
dell’ammissione/esclusione dalle gare, tenendo conto peraltro dei
parametri normativi fissi e predeterminati indicati dalla nuova
normativa, in relazione a talune specifiche ipotesi.
In
quest’ottica, nell’esercizio del potere discrezionale tecnico ad
essa riservato, la S.A. è chiamata ad effettuare una circostanziata
valutazione della idoneità della fattispecie di reato di incidere
negativamente sul vincolo fiduciario e, quindi, ad integrare la
specifica causa di esclusione.
Tutto ciò si traduce nella
necessità di prendere in esame tutti gli elementi caratterizzanti la
“gravità”, secondo le indicazioni interpretative fornite dalla
giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14
settembre 2010, n. 458), e confermate dall’A.V.C.P. (cfr.
Determinazione n. 1/2010), quali, ad esempio, l’elemento
psicologico, l’epoca e la circostanza del fatto, il tempo trascorso
dalla condanna o dalla sanzione, le eventuali recidive, il bene leso
dal comportamento, in relazione anche all’oggetto ed alle
caratteristiche dell’appalto, salvo dover far riferimento – come
precisato - ai parametri forniti dalla novella per la valutazione
della gravità connessa a talune fattispecie (v. infra).
2.1) Con riferimento alla causa di esclusione prevista
alla lettera b) dell’art. 38, il d.l. 70 modifica l’elenco delle
persone che devono essere esenti da procedimenti per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione, di cui all’art. 3 della legge
1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 575/65.
Per le società in nome collettivo, tutti i soci dovranno presentare le dichiarazioni in ordine alla
insussistenza dei procedimenti suindicati.
Per le società di
capitali, oltre agli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e al direttore tecnico, viene introdotto l’obbligo
della dichiarazione in capo al socio unico, ovvero al socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.
2.2.) L’art. 4 del d.l. n. 70/11 modifica, in
misura significativa, le previsioni contenute alla lettera c) del
comma 1 del citato art. 38, con specifico riferimento alla
sussistenza di sentenze di condanna, di decreti penali di condanna o
di sentenze c.d. “di patteggiamento” pronunciate nei confronti di
soggetti cessati dalla carica ed alle conseguenti iniziative e/o
misure adottate dall’impresa al fine di dimostrare la propria
dissociazione dalla condotta penalmente rilevante.
E’ noto,
infatti, che il divieto di partecipazione agli appalti, di cui alla
citata lettera c) dell’art. 38, opera anche nei riguardi dei
soggetti interessati da pronuncia di condanna per reati gravi che
incidono sulla loro moralità professionale, ancorché gli stessi
siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e sempreché l’impresa dimostri di
aver adottato le misure suindicate.
Orbene, l’art. 4 in commento
dispone, innanzitutto, la riduzione da tre anni ad un anno del periodo di tempo da prendere a riferimento per
l’accertamento della eventuale sussistenza di condanne eventualmente
pronunciate nei riguardi di detti soggetti; in secondo luogo,
precisa che gli atti o le misure che l’impresa adotta nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica ed interessati dal
divieto devono essere di completa ed effettiva
dissociazione.
Con specifico riferimento a tale ultimo
profilo, con la modifica in parola il legislatore sembra aver
recepito l’interpretazione giurisprudenziale della norma contenuta
alla lettera c) del citato art. 38, fatta propria anche
dall’A.V.C.P., secondo cui è necessario che l’impresa dimostri una
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, ai fini dell’ammissione alla gara, pur in presenza di un
soggetto “cessato”, nei cui confronti sussista una condanna per
reati che incidano sulla moralità professionale.
In particolare,
la dissociazione “potrebbe consistere nell’estromissione del
soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con
la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il
licenziamento ed il conseguente avvio di un’azione risarcitoria, la
denuncia penale, etc.” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 22
febbraio 2011, n. 1652).
Ulteriore modifica concerne, poi,
l’ultimo periodo della citata lettera c). Si tratta della
disposizione che faceva salva l’applicazione degli artt. 178 c.p.
(riabilitazione) e 445, comma 2, c.p.p. (estinzione).
In
particolare, la novella sostituisce le previsioni originarie,
stabilendo che l’esclusione dalle gare non opera se il reato
commesso è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (si
rammenta, in proposito, che l’estinzione del reato necessita della
dichiarazione ad opera del Giudice dell’esecuzione penale, ai sensi
dell’art. 445).
2.3) Viene introdotta una precisazione in
merito ai contenuti della lettera d) del citato art. 38, d.lgs.
163/06, recante il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’art. 17 della legge n. 55/90 e s.m.i. (c.d. legge
“Antimafia”).
La norma dispone ora che “l’esclusione (n.d.r. dalle gare) ha durata di un anno, decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa”.
Dunque, al pari
dell’ipotesi relativa alla falsa dichiarazione accertata in merito
al possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente [(cfr.
lettera h) dell’art. 38], la disposizione stabilisce il divieto di
partecipazione alle gare per un periodo “minimo” di un anno,
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione, che può,
tuttavia, eventualmente estendersi oltre l’annualità, là dove la
violazione del divieto di intestazione fiduciaria non sia
adeguatamente rimossa.
Al riguardo, è verosimile ritenere che –
secondo il disposto normativo - il periodo di esclusione dalle gare,
nell’ipotesi considerata, debba necessariamente decorrere dalla
data dell’accertamento effettuato dalla Stazione appaltante, e
non anche dalla data dell’inserimento della annotazione sul
Casellario Informatico dell’A.V.C.P. circa l’avvenuta esclusione
dalla singola gara.
2.4) Anche la lettera h) del citato
art. 38 viene sensibilmente modificata per tener conto della
contemporanea introduzione del nuovo comma 1-ter , da parte
dell’art. 4 del d.l. n. 70/11.
Ed infatti, la nuova previsione
stabilisce che l’eventuale iscrizione nel Casellario informatico di
soggetti, che abbiano reso false dichiarazioni o – nuova previsione
- presentato falsa documentazione in merito al possesso dei
requisiti prescritti per la qualificazione alle gare, può avvenire
solo a seguito di specifica istruttoria promossa dall’A.V.C.P., la
quale deve accertare se la falsa dichiarazione o la falsa
documentazione siano state rese con dolo o colpa grave. In tal caso,
il soggetto è escluso dalle gare o dagli affidamenti in regime di
subappalto per un periodo di un anno dalla relativa annotazione sul
Casellario Informatico, al termine del quale l’iscrizione medesima è
cancellata, perdendo comunque efficacia.
In altri termini, la
novella adegua le previsioni della lettera h) alla disciplina di cui
al citato nuovo comma 1-ter, configurando l’ipotesi di
esclusione dalla gara del concorrente solo nel caso di avvenuta
iscrizione del medesimo nel Casellario, in ragione della gravità
della falsa dichiarazione e/o documentazione accertata dall’Organo
di Vigilanza.
2.5) Viene modificata la lettera l)
dell’art. 38 in commento, concernente la eventuale violazione della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili.
Come
è noto, l’originaria disposizione imponeva l’onere del concorrente
di presentare la certificazione di cui all’art. 17 della legge n.
68/99, ovvero di autodichiarare l’osservanza della normativa che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili.
La novella riserva alla S.A. il compito
di verificare d’ufficio la veridicità della predetta
dichiarazione, essendo
sufficiente che il concorrente renda la dichiarazione di essere
in regola con la suddetta normativa.
Si rammenta, in proposito, che i datori di lavoro
sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle
seguenti misure:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da
36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
2.6) L’art. 4 del d.l. 70/11 modifica anche le
previsioni contenute alla lettera m-ter dell’art. 38,
introdotte dall’art. 2, comma 19, della legge n. 94/09.
Si tratta
dell’ipotesi per la quale sono esclusi dalle gare e dall’affidamento
di subappalti, i soggetti che, anche in assenza nei loro confronti
di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7, del d.l.
152/91, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa
dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di
tipo mafioso), non risultino aver denunciato il fatto all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma
1, legge 689/81 (sulle modifiche al sistema penale), che individua
specifiche cause di esclusione della responsabilità, concernenti:
l’adempimento di un dovere, l’esercizio di una facoltà legittima,
ovvero lo stato di necessità o di legittima difesa.
Tale
circostanza, secondo il disposto normativo, deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della
Repubblica procedente alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio.
Orbene, l’art. 4 del d.l. 70/11 conferma
sostanzialmente la disciplina introdotta dalla norma in parola,
eliminando tuttavia la previsione relativa alla irrilevanza della
pendenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa a carico del soggetto che non
abbia proceduto alla denuncia del “fatto” all’Autorità giudiziaria, rendendo conseguentemente necessaria la pendenza della procedura
ai fini dell’operatività della causa di esclusione dalle
gare.
In altri termini, secondo la novella, l’imprenditore
che subisca e non denunci pressioni mafiose, potrà essere escluso
dagli appalti, anche se proverà di essere vittima e non complice
delle cosche, ferma restando in ogni caso la necessaria pendenza di
un procedimento a suo carico. Ma la sanzione scatterà a certe
condizioni: se, per esempio, sarà riconosciuta l’aggravante della
modalità mafiosa e se a carico dell’estortore sarà stata almeno
depositata una richiesta di rinvio a giudizio nell’anno (e non tre
anni) antecedente la pubblicazione del bando d’appalto.
2.7) Il comma 2 dell’art. 4 del decreto legge n. 70 sostituisce
l’originario comma 2 dell’art. 38 del Codice, innovando
significativamente le precedenti disposizioni.
In primo luogo,
emerge l’indicazione secondo cui il concorrente è tenuto a
dichiarare tutte le condanne penali disposte nei suoi confronti,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, sul presupposto che – come chiarito dalla giurisprudenza
(cfr. TAR Veneto, sez. I, 21 marzo 2011) – il giudizio sulla
rilevanza delle condanne applicate al concorrente ed il loro grado
di incidenza sulla moralità professionale è riservato alla
valutazione discrezione della S.A. e non può essere rimesso
all’apprezzamento del partecipante alla gara.
In secondo luogo,
in conformità alle modifiche apportate dalla norma in commento, non v’è l’obbligo di dichiarare le condanne per reati
depenalizzati o estinti, ovvero per i casi di intervenuta
riabilitazione.
Il nuovo comma 2 si cura, poi, di precisare
le fattispecie che determinano l’esclusione dalle gare, in relazione
alle ipotesi tipizzate dall’art. 38 del d.lgs. 163
cit..
Segnatamente, la norma precisa che:
- si intendono infrazioni “gravi” alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio, le violazioni individuate
dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. (violazioni gravi e
reiterate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, di cui all’All. I al citato T.U. n. 81, per le quali sia
stata applicata la sospensione delle attività imprenditoriali;
violazioni riscontrate nell’impiego di personale, non risultante
dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20%
del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; violazioni
analoghe che comportino misure interdittive). Restano ferme le
previsioni dell’art. 27, comma 1-bis del citato d.lgs. n. 81
(concernenti la c.d. “patente a punti” dell’imprenditore);
-
parimenti, si intendono “gravi” le violazioni di cui alla lettera
g) dell’art. 38, che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis,
commi 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
pertanto, diventano “gravi” le violazioni, definitivamente
accertate, pari o superiori ai € 10.000,00;
- infine, si
intendono “gravi” le violazioni di cui alla lettera i)
dell’art. 38, che siano ostative al rilascio del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), di cui all’art. 2,
comma 2, legge n. 266/02.
Sul punto, si rendono necessarie alcune
precisazioni.
Il riferimento operato dall’art. 4 del d.l. 70 alla
L. 266 cit., non può prescindere dalle previsioni di cui agli artt.
8 e 9 del d.m. Lavoro e previdenza sociale 24 ottobre 2007 (GURI n.
279 del 30 novembre 2007), che elencano specificamente le cause
non ostative al rilascio del DURC regolare, da parte degli enti
istituzionalmente preposti[1].
Orbene, sulla base delle norme su
richiamate, sembra potersi ritenere che l’attività valutativa della
S.A. in ordine alla sussistenza di “gravi” violazioni in materia di
contributi sociali da parte del concorrente ex art. 38 cit.,
sia di fatto esercitata prioritariamente dall’Istituto
previdenziale, assicurativo o antinfortunistico (INPS, INAIL, Casse
edili).
E’ a quest’ultimo, infatti, che compete accertare se
sussistano o meno i presupposti per il rilascio del DURC
regolare.
Di conseguenza, qualora l’Ente previdenziale o
assicurativo preposto opponga diniego alla richiesta di rilascio del
DURC effettuata dalla S.A., sul presupposto dell’avvenuto
accertamento di “gravi” violazioni da parte del soggetto
interessato, la S.A. dovrebbe gioco-forza prendere atto della
presenza di cause ostative al rilascio del certificato, e per
l’effetto, adottare i conseguenti provvedimenti di esclusione dalla
gara.
In buona sostanza, il Legislatore sembrerebbe aver adottato
una chiara presa di posizione rispetto alle interpretazioni
giurisprudenziali, non sempre univoche, rinvenienti in recenti
pronunce sull’argomento[2].
Ciò nondimeno, anche sulla
vincolatività dei parametri indicati dall’art. 8 del d.m. 24 ottobre
2007 si confrontano opposti indirizzi.
Mentre, da una parte, si
sostiene che detti parametri vanno applicati in maniera automatica,
con conseguente esclusione dalla gara in caso di violazione
contributiva che superi i limiti di scostamento (5% - 100 euro)
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2011, n. 2100; A.V.C.P.
deliberazione n. 230 del 23 ottobre 2008), dall’altra parte, viene
osservato che i parametri che determinano l’irregolarità
contributiva non sono da considerarsi inderogabili, posto che ”la
previsione di un’entità minima del debito previdenziale, al di sotto
della quale non c’è irregolarità contributiva, ha lo scopo di
semplificare il procedimento di rilascio del D.U.R.C, ma non esclude
che, se venga superato il limite anzidetto, non debba la stazione
appaltante verificare la gravità o meno del debito (Cons. Stato,
Sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1228).
In definitiva, la
formulazione proposta dalla novella pare allo stato inidonea a
superare tutti i dubbi interpretativi che hanno accompagnato
l’applicazione della citata lett. i) dell’art. 38.
2.8) Ulteriori modifiche riguardano la lettera m-quater dell’art.
38 (introdotta dall’art. 3 della legge n. 166/09), relativa
all’ipotesi di sussistenza di situazioni di controllo ex art.
2359 cod. civ. o relazione di fatto fra concorrenti che partecipano
alla medesima procedura di affidamento, tale da configurare la
riconducibilità delle offerte di più concorrenti ad un unico centro
decisionale e, quindi, tali da precludere l’ammissione alla gara
degli stessi.
Innanzitutto, la norma conferma la necessità del
concorrente di fornire la dichiarazione in parola, ma la nuova
formulazione solleva qualche perplessità.
Ed infatti, secondo
l’art. 4 del decreto, il concorrente deve allegare la dichiarazione
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo, di cui all’art.
2359 del cod. civ., con alcun soggetto e di aver formulato
l’offerta autonomamente, mentre in precedenza la norma faceva
riferimento a “nessun partecipante” alla medesima procedura.
La
differenza non è di poco conto, posto che, nella nuova formulazione,
potrebbero essere escluse dalle gare persino le imprese che
dovessero omettere di dichiarare la sussistenza di situazioni di
controllo con altre Società, completamente estranee
all’appalto.
E’ anche vero, tuttavia, che la S.A. non avrebbe
alcun interesse a sapere che l’offerta è stata formulata in
autonomia rispetto ad una Società terza, che non ha alcun interesse
a partecipare alla procedura.
Inoltre, nel confermare la
necessità di rendere la dichiarazione circa la sussistenza o meno
delle situazioni di controllo o di relazione di fatto, la norma
sopprime l’onere posto in capo ai concorrenti di produrre idonea
documentazione a corredo dell’offerta (a mezzo di separata busta),
atta a dimostrare che la situazione di controllo – ove esistente -
non influisca comunque sulla formulazione della medesima offerta,
resa in modo del tutto autonomo dagli altri concorrenti collegati
e/o controllati, con conseguente ribaltamento in capo alle SS.AA.
della dimostrazione circa la falsità della dichiarazione
medesima.
In buona sostanza, in base alla disciplina
previgente, ai fini dell’ammissione alle gare, i concorrenti
dovevano dichiarare, alternativamente, di non essere in una
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. con altro
partecipante alla medesima procedura, ovvero di trovarsi in una
situazione di controllo formale con altri partecipanti; in tale
ultimo caso, dovevano contestualmente indicare il concorrente con
cui sussisteva la detta situazione, dichiarare di aver formulato
autonomamente l’offerta, allegare i documenti da cui emergesse la
sussistenza di tale autonomia, dando così evidenza che la situazione
di controllo non influiva sulla formulazione dell’offerta.
La
stazione appaltante, preso atto ed esaminata la documentazione
prodotta dai concorrenti, escludeva i concorrenti le cui offerte
riteneva imputabili a un unico centro decisionale.
Dunque, i
concorrenti che si trovavano in una situazione di controllo formale,
pur non essendo autonomamente esclusi dalla gara, erano in qualche
modo soggetti a particolare attenzione, essendo obbligati a fornire
una prova contraria rispetto a una presunzione che, tuttavia, non
rivestiva carattere assoluto.
Con la novella legislativa rimane
in capo ai concorrenti l’obbligo di rendere, alternativamente, la
dichiarazione in parola, ma l’onere della prova che i concorrenti
non abbiano, invero, reso autonomamente le loro offerte e che,
viceversa, la situazione di controllo abbia influito in concreto
sulla formulazione delle stesse, spetta ora alle SS.AA..
Appaiono
evidenti le problematicità che possono scaturire dall’applicazione
della nuova disciplina.
Non è agevole, infatti, individuare gli
elementi e/o indizi oggettivi, precisi, univoci e concordanti che
possono costituire la dimostrazione che la situazione di controllo o
la relazione di fatto tra i concorrenti abbia influito, in concreto,
sulla formulazione delle offerte presentate in gara.
Presumibilmente, occorre far riferimento agli indici individuati
dalla giurisprudenza amministrativa e sulla base dei quali si è
ritenuto che, anche a prescindere da qualsiasi collegamento
societario, possa comunque ritenersi che le offerte provenienti da
un unico centro decisionale vadano per ciò stesso escluse.
E’
stato, peraltro, rilevato come gli elementi che costituiscono indici
rilevatori dell’esistenza del collegamento delle offerte non sono
immediatamente tipizzabili, nel senso che non possono farsi
rientrare in una casistica predeterminata.
Applicando questi
principi alla disciplina in commento, si ritiene che qualunque
elemento possa essere invocato al fine di fornire la suddetta prova,
come fattore sintomatico della provenienza dell’offerta da un unico
centro decisionale (ad esempio: offerte presentate con identiche
modalità; offerte spedite in momenti temporali successivi e da
luoghi identici; polizze fideiussorie rilasciate dal medesimo
istituto con numerazione progressiva; esistenza di rapporti di
parentela tra i soci o tra i componenti degli organi di
amministrazione delle società, etc.).
3) Tassatività
delle cause di esclusione
L’art. 4, comma 2, del d.l. 70
introduce il comma 1-bis all’art. 46 del Codice.
In
particolare, la norma prevede che: “La stazione appaltante
esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e
da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi
e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni
a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque
nulle”.
In buona sostanza, la nuova disposizione prevede che
sono nulle le clausole di esclusione contenute nei bandi o
nelle lettere di invito a gara, che configurino cause di esclusione
ulteriori e diverse rispetto a quelle espressamente contemplate
dalla norma, e che concernono:
il mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre
disposizioni di legge vigenti;
l’incertezza assoluta dell’offerta
e il confezionamento del plico contenente l’offerta, tale da far
ritenere non garantita la segretezza dell’offerta stessa.
Del
resto, l’enunciato viene ribadito con l’introduzione del riferimento
al principio di “tassatività”delle cause di esclusione, contenuta
proprio nella rubrica dell’art. 46.
Al riguardo, non può non
evidenziarsi la rilevanza della norma che, peraltro, dal 14 maggio
u.s. è obbligatoria anche per gli enti operanti nei settori
speciali, in virtù del richiamo esplicito del comma 1-bis
dell’art. 46 nell’ambito dell’elencazione contenuta all’art.
206 (anch’esso novellato) del Codice.
Sul piano strettamente
letterale, la disposizione solleva talune perplessità.
Ed
infatti, essa prevede l’esclusione non per
l’oggettivo, mancato possesso di requisiti generali e/o speciali, ma
per il mancato adempimento alle prescrizioni del
Codice, adempimento che sembra doversi intendere l’adozione
delle dichiarazioni richieste dalla legge (o dal regolamento) e che
il bando di gara riproduce.
Dunque, potrebbe sorgere il problema
del concorrente che adempie alle prescrizioni del Codice e, quindi,
rende tutte le dichiarazioni richieste dal bando, ma una di esse sia
falsa: in tal caso, non si potrebbe rinvenire un mancato adempimento
alle prescrizioni, semmai l’insussistenza del requisito
specifico.
Al di là dell’infelice formulazione, la norma riserva
tuttavia alla discrezionalità della S.A., prevista in linea generale
al comma 1 dell’art. 46, la possibilità di disporre la
regolarizzazione o il completamento delle dichiarazioni rese (cfr.
da ultimo: TAR Campania, sez. I, 11 marzo 2011, n. 1441).
Resta
il fatto che, per le cause di esclusione dalle gare, i bandi e le
lettere di invito hanno ora un contenuto “tassativo”, derivante dal
Codice e dal Regolamento attuativo e, di conseguenza, non possono
riportare prescrizioni aggiuntive ed ulteriori (e diverse) non
codificate.
4) Controllo dei requisiti
“speciali” – Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
La novella introduce i commi 2-bis e
2-ter all’art. 48 del Codice, recante la disciplina del
controllo sui requisiti di capacità economico–finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti dalla S.A. ai fini
dell’ammissione alla gara.
Segnatamente, il comma 2-bis prevede che: “I soggetti competenti provvedono, secondo le
modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo”.
Il successivo comma 2-ter stabilisce,
inoltre, che “Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei
requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia
disponibile”.
Le nuove disposizioni si ricollegano alle
previsioni dell’art. 7, commi 3 e 4, del Regolamento n. 207/10, che
prevedono, appunto, l’istituzione presso l’A.V.C.P. della
“Banca-dati”, cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di
diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori,
soggetti indicati rispettivamente all’articolo 3, commi 25, 26, 29,
31, 32 e 33, del Codice e chiunque vi abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente tutelate).
Si rammenta, altresì, che
la Banca-dati è disciplinata con atto del Consiglio dell’Autorità,
che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi
ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione
degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di
conoscibilità degli atti, anche al fine di eventuali contenziosi,
nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni
giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del Codice, e
altri dati ritenuti utili. L’accesso a detti archivi, nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice
dell’amministrazione digitale, è gratuito e aperto al
pubblico.
Dunque, la banca dati nazionale dei contratti pubblici
avrà il compito di fornire alle stazioni appaltanti tutti i dati
relativi al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari dei concorrenti.
Di conseguenza, ove la
documentazione risulti disponibile, la Stazione appaltante, dopo
aver effettuato il sorteggio di cui all’art. 48 del codice dei
contratti, non dovrà più richiedere all’impresa sorteggiata, o alla
prima e alla seconda, sempre a norma del secondo comma dell’articolo
48, la dimostrazione del reale possesso dei requisiti speciali
richiesti, il cui inadempimento, è bene ricordarlo, comporta tre
sanzioni: esclusione, escussione della garanzia provvisoria e
segnalazione all’Autorità, ma - ove disponibile - dovrà verificarne
l’esattezza attraverso la banca dati istituita presso la stessa
Autorità dopo l’entrata in vigore del Regolamento.
Restano,
tuttavia, alcuni dubbi circa l’efficacia della nuova
disposizione.
Si pensi, ad esempio, al rapporto che,
necessariamente, viene a determinarsi tra i dati inseriti nella
banca dati, accessibili a qualsiasi soggetto interessato, ed il
rispetto della normativa sulla privacy.
Inoltre, sarà necessario
chiarire cosa accade nel caso in cui i dati relativi ai requisiti
speciali dell’impresa non siano disponibili.
In tal caso, si pone
ad esempio il problema della indicazione del termine entro cui
l’impresa sorteggiata o aggiudicataria (oppure il secondo in
graduatoria) debba, eventualmente, presentare la documentazione a
comprova del possesso dei requisiti di qualificazione, alla luce
delle sanzioni configurate dall’art. 48 a carico dell’impresa in
caso di inadempimento o mancata conferma delle dichiarazioni rese in
sede di offerta.
5) Procedura
negoziata
L’art. 4 del d.l. sopprime l’ultimo periodo
dell’art. 56, comma 1, lett. a), e dell’art. 57, comma 1, lett. a),
del Codice dei contratti, che fissavano il limite di 1 milione di
Euro per l’operatività delle ipotesi ivi contemplate nel caso di
appalti di lavori.
In virtù di tali abrogazioni, il ricorso alla procedura negoziata con bando in presenza di offerte
irregolari ovvero inammissibili, è ammesso negli appalti
di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dall’importo.
Parimenti, il ricorso alla procedura negoziata senza bando è
consentito in caso di gara deserta o di offerte
inappropriate, anche in tal caso indipendentemente dall’importo
dell’appalto.
La novella riformula, poi, il comma 7 dell’art. 122
del Codice e, contestualmente, abroga il comma 7-bis,
relativi all’utilizzo della procedura negoziata negli appalti di
lavori.
La nuova disposizione – che si applica solo alle
procedure in cui, alla data di entrata del d.l. 70, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare offerte - prevede ora che:
“i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma
6; l’invito è rivolto per i lavori di importo pari o superiore a
500.000 euro ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono
aspiranti idonei in tali numeri. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, conforme all’allegato IX, A punto 5
(avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione
dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo
le modalità di cui all’art. 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni
dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’art. 65,
comma 1”.
La riforma, dunque, non consente in alcun modo di
effettuare affidamenti diretti di lavori a imprese di fiducia: è pur
sempre necessario espletare una procedura concorsuale, con il solo
beneficio della possibilità di limitare il numero dei soggetti da
invitare (almeno 5 per lavori fino a € 500.000; 10 per lavori da €
500.001 a € 1.000.000).
Ed infatti, come rilevato dall’A.V.C.P.
(cfr. Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 – cfr. Circ. n. 169/11),
sussistono regole generali imprescindibili da rispettare, in ogni
caso, quali i principi di “parità di trattamento “, “divieto di
discriminazione”, “trasparenza” e “concorrenzialità”.
Sul punto,
peraltro, l’Autorità non ha mancato di evidenziare che, per quanto
la procedura negoziata prevista dall’art. 122, comma 7, sia
legittimata dal Legislatore sulla base dell’importo, ai fini del
ricorso a tale modalità di gara occorre comunque rispettare i
principi generali del diritto amministrativo: “la Stazione
appaltante nella delibera a contrarre fornisce una spiegazione delle
ragioni che l’anno indotta a preferire tale procedura, atteso che il
dettato normativo esprime a riguardo una possibilità, non certo un
obbligo di utilizzo della procedura negoziata”. Pertanto, “la
motivazione non deve far riferimento alla sussistenza delle
circostanze esplicitate dal legislatore negli artt. 56 e 57 del
Codice: se si verificasse una di quelle situazioni, infatti, il
ricorso alla negoziata sarebbe giustificato ex se dagli artt. 56 e
57, mentre è chiaro che l’art. 122 si riferisce a presupposti
diversi”.
E’ evidente che la motivazione sarebbe legata
all’opportunità e, quindi, caratterizzata dalla discrezionalità che,
di per sé, rende difficile una motivazione convincente, là dove si
dia luogo ad una compressione eccessiva della concorrenza.
Resta
il problema legato alla necessità di selezionare le 5 o 10 ditte da
invitare ai fini della presentazione dell’offerta, il che “pone
il problema di definire la procedura per individuare i soggetti da
invitare, nel caso in cui siano presenti sul mercato più operatori
economici in possesso delle qualificazioni necessarie o prescritte” (cfr. Det. cit.), posto che i principi generali
impediscono la scelta arbitraria o comunque fiduciaria degli
operatori economici.
A tal fine, soccorre la citata
Determinazione n. 2/11, che costituisce un utile contributo sul
piano operativo-procedurale.
La novella impone altresì alle
SS.AA. di dare adeguata pubblicità dell’esito della procedura
negoziata, secondo le modalità specificate ai commi 3 e 5
dell’art. 122, entro 10 gg. dalla data di aggiudicazione
definitiva.
In buona sostanza:
per gli appalti di importo
inferiore a € 500.000:
- profilo del committente;
- siti
informatici di cui all’art. 66, comma 7;
- Albo Pretorio del
Comune;
- Albo della S.A.;
per gli appalti di importo
superiore a € 500.000:
- profilo del committente;
- siti
informatici di cui all’art. 66, comma 7;
- GURI, serie speciale
contratti;
- profilo del committente;
- sito informatico
Ministero Infrastrutture;
- sito informatico Osservatorio;
-
un quotidiano nazionale ed un quotidiano locale.
6) Bandi – Tipo
Viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 64 del Codice, che disciplina il contenuto del bando di
gara.
Orbene, si prevede che le SS.AA. devono predisporre i bandi
di gara sulla base dei modelli standard definiti
dall’Autorità di Vigilanza, previo parere del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, sentite le categorie professionali
interessate.
I bandi-tipo conterranno le cause tassative di
esclusone dalle gare, di cui all’art. 46, comma 1-bis e
saranno vincolanti per le SS.AA., salve deroghe espressamente e
adeguatamente motivate.
Dunque, in aggiunta alla Banca-dati
nazionale gestita dall’Autorità, quest’ultima provvederà ad
elaborare anche bandi-tipo, cui le SS.AA. dovranno conformarsi,
salva la facoltà di derogare alle previsioni negli stessi contenute,
dandone conto nella determina a contrarre.
7) Forma e
contenuto delle offerte
L’art. 4 del d.l. 70 introduce il
comma 2-bis all’art. 74 del Codice, che ora dispone “Le
stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di
dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine
generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i
contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 €,
dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni
appaltanti sulla base dei modelli standard definitivi con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito
l’avviso dell’Autorità”.
La nuova norma va comunque letta in
combinato disposto con il terzo comma del medesimo art. 74, il quale
precisa che: “Salvo che l’offerta del prezzo sia determinata
mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle
offerte non costituisce causa di
esclusione”.
8) Procedura ristretta
semplificata
L’art. 4 del d.l. n. 70 incrementa da €
1.000.000 a € 1.500.000 il limite di importo per l’affidamento di
appalti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori mediante procedura
ristretta semplificata, come disciplinata all’art. 123 del Codice.
Si tratta della originaria “licitazione privata semplificata”,
nella quale le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere
alla pubblicazione di un bando, di inviare a presentare offerta
almeno 20 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione ai lavori oggetto dell’appalto, individuati
tra gli operatori economici iscritti nell’elenco disciplinato dal
citato art. 123.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere
dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco
annuale per l’anno 2012.
9) Varianti progettuali nei
lavori
La riforma contiene anche una modifica alla
disciplina sulle varianti in corso d’opera.
In particolare,
l’art. 4 del d.l. 70/11 introduce una precisazione in relazione alla
copertura finanziaria delle varianti c.d. “migliorative”.
Si
tratta, come noto, della disposizione contenuta all’art. 132, comma
3, secondo periodo del Codice, in base alla quale sono ammesse
varianti progettuali finalizzate al miglioramento dell’opera, a
condizione che la loro possibilità derivi da circostanze successive
ed imprevedibili al momento del contratto e che il maggior importo
per finanziare la variante non superi il 5% del contratto e trovi
copertura nella somma globale stanziata per l’esecuzione dell’opera
(ad esempio, con l’impegno degli imprevisti e con l’utilizzazione di
economie).
Sul punto, la novella precisa che le risorse stanziate
ed utilizzabili per finanziare la variante in parola devono essere
al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti.
10) Adeguamento dei prezzi
La novella modifica i commi 4 e
5 dell’art. 133 del Codice, in tema di compensazione dell’importo
contrattuale, in caso di aumento o diminuzione del prezzo dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni.
In virtù delle
modifiche, i suddetti commi 4 e 5 prevedono ora quanto segue:
“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto delle circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta con il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione per la metà della percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La
compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di
variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno
solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle qualità
accertate dal direttore dei lavori”.
In buona sostanza, viene
introdotto un tetto di spesa per le compensazioni, in caso di
variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione,
stabilendo che la percentuale di variazione del costo del materiale
superiore al 10% ed oggetto di compensazione è ridotta al
50%.
11) Scorrimento della graduatoria in caso di
fallimento o risoluzione del contratto
L’art. 4 modifica
anche l’art. 140 del Codice, che facoltizza la S.A. all’interpello
progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di
gara, per l’eventuale subentro nel contratto per il completamento
dei lavori (facoltà, questa, esercitabile anche nelle forniture e
nei servizi, in virtù dell’art. 297, d.P.R. 207/10).
In
particolare, la nuova disposizione prevede che l’interpello possa
avvenire in caso di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.
135 e 136 del Codice, anche se non imputabile a grave inadempimento
dell’esecutore, e non condiziona più il relativo esperimento alla
necessaria, preventiva riserva della S.A. nel bando di
gara.
12) Project financing
Novità
significative sono previste anche in tema di project financing, di
cui all’art. 153 del Codice.
Le modifiche introdotte perseguono
l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento dei privati nella
realizzazione in concessione delle opere, anche se non previste
nella programmazione triennale o negli strumenti di programmazione
approvati, consentendo altresì il ricorso all’utilizzo del leasing
finanziario, ex art. 160-bis del Codice.
La procedura per
l’affidamento della concessione viene quindi parzialmente riscritta,
e si articola, in sintesi, nelle seguenti fasi.
La proposta dei
privati, in possesso dei requisiti necessari, deve contenere un
progetto preliminare (prima era previsto lo studio di fattibilità),
una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
(comprensivo delle spese sostenute per la proposta), asseverato da
un banca, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione.
Il termine per valutare il pubblico interesse
viene ridotto a tre mesi. L’ente concedente può chiedere al
proponente di effettuare le modifiche necessarie per l’approvazione,
senza le quali la proposta non può superare l’esame di pubblico
interesse. In seguito, gli enti inseriscono il progetto preliminare
nella programmazione triennale e lo approvano; anche in questo
stadio il proponente è tenuto ad apportare le eventuali, ulteriori
modifiche necessarie all’approvazione del progetto.
Nella fase
successiva di gara, a cui è invitato il promotore, la P.A. specifica
nel bando il diritto di prelazione riconosciuto al medesimo;
inoltre, l’amministrazione può chiedere la presentazione di varianti
al progetto. I concorrenti in possesso dei requisiti devono
presentare un’offerta con una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da una banca, le caratteristiche
del servizio e della gestione e le eventuali varianti. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15
giorni, il diritto di prelazione alle stesse condizioni offerte dal
vincitore della gara, al quale è riconosciuto il rimborso delle
spese di predisposizione dell’offerta. Se il promotore non
aggiudicatario non esercita la prelazione, avrà diritto al rimborso
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei
limiti del 2,5% dell’importo dell’opera.
La proposta dei privati
può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria o leasing in costruendo. L’asseverazione del piano
economico-finanziario potrà essere effettuata anche dalle società di
servizi costituite dalle banche in possesso dei requisiti e dalle
società di revisione.
La nuova procedura non si applica alle
procedure già avviate alla data di entrata in vigore del d.l.
n.70/11.
13) Settori speciali
Fra le
modifiche introdotte alla disciplina della Parte III del Codice,
relativa agli enti operanti nei settori speciali, si segnalano, in
particolare, le seguenti:
a) tra le disposizioni elencate
all’art. 206 – che richiamano le norme della Parte II del Codice
applicabili ai settori speciali – vengono inseriti gli artt. 46,
comma 1-bis (divieto di introduzione di clausole formali a pena di
esclusione) 95 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico in
sede di progetto preliminare) e 96 (Procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico);
b) all’art. 219 – recante la
procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente
esposta alla concorrenza – viene espressamente fatto riferimento
alla disciplina contenuta all’art. 30, comma 6, della direttiva n.
17/2004, che si riporta per comodità[3].
14) Accordo
bonario
In un’ottica di semplificazione e di
accelerazione della procedura volta al raggiungimento di un accordo
bonario, l’art. 4 del d.l. 70/11 modifica talune previsioni
dell’art. 240 del Codice.
In sintesi, le modifiche
riguardano:
a) la necessità che il RUP promuova la costituzione
della commissione deputata alla formulazione della proposta di
accordo bonario, per gli appalti o le concessioni di importo
superiore a € 10.000.000,00 entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione inoltratagli dal direttore dei lavori (cfr. commi
3 e 5 dell’art. 240 cit.);
b) analogo adempimento deve essere
posto in essere dal RUP, entro 30 giorni dal ricevimento da parte
del medesimo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da
definire. In tal caso, la proposta motivata della commissione è
formulata entro 90 giorni dalla costituzione della
commissione (cfr. comma 6);
c) per gli appalti e le
concessioni di importo inferiore a € 10.000.000,00, si precisa che
la costituzione della commissione da parte del RUP è, in ogni caso,
facoltativa (cfr. comma 14);
d) relativamente al compenso da
riconoscersi ai componenti della commissione, si precisa ora che
detto compenso “non può comunque superare l’importo di €
65.000,00 da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministero
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti “ (comma 10, art. cit.).
Le
modifiche introdotte ai punti a) e b) si applicano ai procedimenti
di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in
vigore del d.l. 70; quelle di cui al punto d) si applicano alle
commissioni costituite successivamente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legge.
15) Riserve
All’art. 240-bis del Codice viene introdotta una
previsione che ridimensiona notevolmente la disciplina relativa alle
riserve iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili.
Da un
lato, infatti, è previsto un limite al loro riconoscimento, là dove
si stabilisce che l’importo complessivo riconosciuto non potrà
essere superiore al 20% dell’importo contrattuale; dall’altro,
quanto ai limiti relativi all’iscrizione delle riserve, si prevede
ora che non possano essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che – ai sensi dell’art. 112 del Codice (verifica della
progettazione prima dell’inizio dei lavori) – siano stati già fatti
oggetto di verifica e validazione.
In definitiva, la modifica
mira ad arginare il fenomeno incontrollato della spesa che si
registra in tema di riserve in corso d’opera.
In questa
prospettiva, l’appaltatore non potrà pretendere un compenso
aggiuntivo superiore al 20% dell’importo contrattuale,
indipendentemente dall’ipotesi di varianti per imprevisti, di
eventuali errori progettuali o magari per sorprese
archeologiche.
16) Lite temeraria
La riforma
introduce una sanzione specifica per gli operatori economici che
propongono ricorsi “temerari” avverso i provvedimenti della Stazione
Appaltante.
In particolare, il “disincentivo” viene attuato
attraverso la eventuale condanna al pagamento di una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al
triplo del contributo unificato dovuto in sede di ricorso
introduttivo del giudizio, quando la decisione del Giudice è fondata
su ragioni manifeste ed orientamenti giurisprudenziali consolidati
(cfr. anche art. 26, C.P.A. e d.lgs. n. 104/2010).
17) Dimostrazione dei requisiti
La novella modifica la
disciplina contenuta nel Codice in tema di norme transitorie, ex art. 253, d.lgs. 163/06. Tra le novità più significative
rileva la proroga al 31 dicembre 2013 delle norme agevolative che
consentono alle imprese di costruzione e ai progettisti di
qualificarsi sulla base di un periodo più ampio di riferimento (cfr.
cir. 165/11).
18) Esclusione automatica delle offerte
anomale
Fino al 31 dicembre 2013, le stazioni
appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli artt. 122,
comma 9, e 124 comma 8 (criterio di esclusione automatica delle
offerte anomale), per i contratti di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 28.
Pertanto, per i lavori fino a € 4.845.000,00
e per le forniture e servizi fino a € 193.000,00 (€ 125.000,00 per
le autorità governative centrali) è consentito l’utilizzo del
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi degli artt. 122, comma 9 e 124, comma 8
del Codice.
19) Istituzione presso le prefetture di un
elenco di fornitori e prestatori di servizi esenti da rischi di
infiltrazioni malavitose.
Per l’efficacia dei controlli
antimafia nei subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, presso ogni Prefettura è istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di
inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori
dei lavori, servizi e forniture. La Prefettura effettua verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e,
in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa
dall’elenco. Con d.P.C.M., da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del d.l. n. 70, sono definite le modalità
per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, dell’elenco in parola, nonché per
l’attività di verifica.
20) Modifiche al Regolamento
di attuazione del Codice dei contratti.
Per quanto
concerne le modifiche apportate dal d.l. 70/11 al d.P.R. 207/10, si
segnalano, in particolare, le novità introdotte all’art. 357,
recante “norme transitorie”.
In particolare:
1) al comma 6, è
aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “sono fatti salvi i
contratti, già stipulati o da stipulare per la cui esecuzione è
prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al d.P.R.
n. 34 del 2000”;
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le
parole “centottantunesimo” sono sostituite dalle seguenti:
“trecentosessantaseiesimo”; in virtù della modifica, le attestazioni
SOA rilasciate in vigenza del d.P.R. 34/00 conservano validità fino
alla naturale scadenza; gli importi ivi contenuti si intendono
sostituiti dai valori riportati all’art. 61, commi 4 e 5 del
Regolamento, a partire da un anno dalla data di entrata in vigore
del Regolamento;
3) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett.
b), del Regolamento applicano le disposizioni del d.P.R. 34/00 per
la predisposizione dei bandi di gara o delle lettere di invito per
365 gg. successivi alla data di entrata in vigore del Regolamento
medesimo.
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[1] Per comodità, si richiamano in questa sede le
previsioni contenute nei due citati articoli:
“Art. 8
Cause non ostative al rilascio del DURC
• Il DURC è
rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i
quali sia stata disposta la sospensione della cartella
amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o
giudiziario.
• Relativamente ai crediti non ancora
iscritti a ruolo:
• in pendenza di contenzioso
amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla
decisione che respinge il ricorso;
• in pendenza di
contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi
in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento
esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del
giudizio ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
• Ai soli fini della partecipazione a
gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento
non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a
ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si
considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le
somme dovute a quelle versate con riferimento a ciascun periodo di
paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad €
100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo
entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
• Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’art. 1,
comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora
rimborsati o depositati in un conto bloccato.
Art. 9 Irregolarità in materia di tutela delle condizioni
di lavoro non ostative al rilascio del DURC.
• La
violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente
responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia
di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al
presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del
DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna
violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva
l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
• La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il
procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione
obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo n. 758/1994 e dell’art. 15 del decreto legislativo n.
124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis
del codice penale.
• Ai fini della procedura di rilascio
del DURC l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a
suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali
definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui
all’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso
allegato relativo a ciascun illecito.
• Nelle ipotesi
in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA
le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione
rilasciata dall’interessato relativamente alla non sussistenza delle
condizioni ostative di cui al comma 1.
• Le cause
ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono
riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata
in vigore del presente decreto.
• Nell’ambito
degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo
non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento
delle prestazioni già rese alla data dell’accertamento definitivo
dell’illecito.
[2] Da un lato, infatti, è stato
evidenziato che “la formale regolarità contributiva è rimessa al
potere di accertamento e di valutazione dell’Istituto previdenziale,
e che le risultanze del DURC vincolano la P.A. aggiudicatrice, in
ragione della sua natura di dichiarazione di scienza, da collocarsi
fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un
pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di
dati in possesso dell’amministrazione, assistiti da pubblica fede ex
art. 2700, facente pertanto prova fino a querela di falso” (Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 1458; Sez. VI, 6 aprile
2010, n. 1931; TAR Lazio, Sez. II-ter, 22 febbraio 2011, n. 1672).
Di conseguenza, “non residua, dunque, in capo alla stazione
appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine
ai dati e alle circostanze in esso contenute e, quindi, la stazione
appaltante lo riceve quale atto di certezza da cui non può comunque
discostarsi, non avendo alcun potere di valutazione e di
apprezzamento del suo contenuto” (Cons. Stato n. 1458/2009 cit.;
TAR Lazio n. 1672/11 cit.).
Dall’altro lato, è stato invece
precisato che: “La valutazione circa l’esistenza di gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale, come requisito
generale di partecipazione alle gare, costituisce oggetto di
autonoma valutazione da parte della S.A., rispetto alla quale le
risultanze del c.d. D.U.R.C. si pongono come elementi indiziari, da
cui non può prescindersi, ma che comunque non esauriscono l’ambito
di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 49707/2009). La formale
regolarità contributiva è rimessa al potere di accertamento e di
valutazione dell’Istituto previdenziale, mentre la gravità di una
violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della
partecipazione ad una gara pubblica, impone un’ulteriore valutazione
affidata alla S.A., che ben potrà avvalersi del citato D.U.R.C.
nella sua valutazione dell’attività imprenditoriale” (Cons.
Stato, Sez. V3 febbraio 2011, n. 789; Parere 29 settembre 2009, n.
5827).
[3] Per prendere una decisione ai sensi del presente
articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2,
la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal
primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la
notifica o la domanda. Tale termine può tuttavia essere prorogato
una volta di tre mesi al massimo in casi debitamente giustificati,
in particolare se le informazioni che corredano la notifica o la
domanda o i documenti allegati sono incomplete o inesatte o se gli
l'atti riportati subiscono modifiche sostanziali. Tale proroga è
ridotta ad un mese qualora un am¬ministrazione nazionale
indipendente competente nell’attività di cui trattati abbia
stabilito l'applicabilità del paragrafo 1 nei casi di cui al
paragrafo 4, terzo comma.
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(pubblicato il
1.6.2011)
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