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n. 5-2011 - © copyright

 

ANNA MARIA NICO

Anche l’accisa fissa sul prezzo minimo delle sigarette manda in “fumo” la concorrenza?

 

 


 

 

Con la sentenza del 24 giugno 2010, la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia per aver previsto con la Finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 30.12.2004, art.1, commi 485 e 486) che, per il perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica, venisse periodicamente determinato e imposto, con decreto “direttoriale” del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Al riguardo, si deve ricordare che la Commissione aveva presentato il 22 dicembre 2008 ricorso alla Corte di giustizia europea contro l’Italia (causa C-571/08), assumendo la violazione da parte della normativa italiana, dal momento che prevedeva un prezzo minimo per le sigarette, dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE sulle imposte diverse da quella sul volume d’affari (procedura d’infrazione 2005/2107). Più precisamente, il sistema in uso presso lo Stato italiano di determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette imponeva ai singoli produttori di alzare il prezzo dei loro prodotti, sino ad un minimo stabilito periodicamente dall’Amministrazione, con la conseguenza di impedire agli operatori del settore di determinare liberamente il proprio prezzo di vendita delle sigarette al di sotto del prezzo minimo, ostacolando l’ingresso nel mercato di nuovi concorrenti che in tal modo avrebbero potuto offrire un prodotto a prezzi competitivi.
La Commissione aveva osservato in particolare che, in base all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE, produttori e importatori devono essere liberi di fissare i prezzi di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, mentre gli Stati membri, con un politica di armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati e solo per mezzo della loro imposizione, devono e possono garantire la concorrenza tra i diversi produttori appartenenti ad uno stesso gruppo.
La Repubblica Italiana, invece, aveva sempre ritenuto che la fissazione di prezzi minimi potesse costituire una misura di prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo del tabacco e che, nella fattispecie, l’imposizione di un prezzo minimo (elevato) avrebbe potuto dissuadere dall’uso dei prodotti di tabacco soprattutto i giovani.
L’imposizione di tale sistema, che secondo la difesa italiana avrebbe potuto trovare supporto sulla base della tutela della salute pubblica ex art. 30 del Trattato CE, ribadita con la raccomandazione del Consiglio UE del 2.12.2002, con la convenzione OMS e con la raccomandazione 2003/54, non rappresenterebbe invece, secondo la Corte, un valido elemento di dissuasione dal consumo del tabacco.
Ai sensi dell’art. 30, infatti, rimangono impregiudicati per gli Stati membri “i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita(…). Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.
Sempre secondo la Commissione, sebbene il trattato CE consenta agli Stati membri di applicare norme nazionali restrittive del commercio intracomunitario al fine di proteggere la salute e la vita delle persone, affinché le misure adottate ai sensi dell’art. 30 possano ritenersi lecite, occorre non solo che esse siano necessarie per raggiungere l’obiettivo perseguito, ma che questo obiettivo non possa essere raggiunto con misure diverse e meno restrittive per gli scambi intracomunitari.
La Corte, condividendo tale tesi, ha ritenuto che la tutela della salute pubblica possa essere perseguita tramite strumenti non distorsivi della concorrenza, quali gli aumenti dei diritti di accisa in misura percentuale (corsivo nostro) sui prodotti da tabacco. Tali diritti prima o poi si traducono in “un aumento dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione del prezzo” (n. 51).
La decisione della Corte, quindi, è stata quella di ritenere che il prezzo minimo imposto dall’Italia può solo pregiudicare “il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori” (n. 43). Da ciò la conclusione che l’Italia, prevedendo l’imposizione di prezzi minimi, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, laddove prevedeva che i produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi, debbano stabilire liberamente solo il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, al fine di garantire il libero gioco della concorrenza nei rapporti.
Lo Stato italiano, tuttavia, dapprima con un decreto legge [1] (non convertito) di un solo giorno precedente la pubblicazione della sentenza, e dopo con una legge di conversione di un altro decreto legge, ha modificato l’art. 39 octies del D. Lgs. n. 504/95 (T.U. sulla accise) [2], introducendo la c.d. “tassa minima”, cioè una accisa fissa sulle sigarette vendute al di sotto di un determinato prezzo. In tal modo, mentre per le sigarette vendute ad un prezzo superiore a quello delle “sigarette della classe di prezzo più richiesta” (da rilevarsi trimestralmente) l’accisa è fissata in percentuale al prezzo di vendita, per quelle aventi un prezzo di vendita inferiore l’accisa è stabilita in percentuale fissa, pari al 115% dell’accisa dovuta per i prodotti venduti al “prezzo minimo”, il che, sostanzialmente, consiste in un oggettivo aggiramento della decisione della Corte di Giustizia.
Alla luce del quadro normativo appena innanzi delineato, anche le recenti decisioni dei Giudici nazionali, a cui è stato richiesto pure il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia per l’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 95/59/CE e che con ordinanza hanno disposto la sospensione dei giudizi, essendo già pendente innanzi alla Corte altra identica procedura per l’accertamento della violazione dello Stato italiano degli obblighi su di esso incombenti in forza della suddetta direttiva, sono risultate prive di concreti effetti sul mercato delle sigarette.
Il T.A.R. Lazio, infatti, dopo la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia, con sentenze nn. 848 e 849 del 31.01.2011, ha annullato i decreti ministeriali con i quali veniva periodicamente determinato il prezzo minimo delle sigarette, previa disapplicazione della legge nazionale, e più precisamente dell’art.1, comma 486, della Legge n. 311/2004, di cui gli stessi facevano applicazione, in quanto contrastante con il diritto comunitario. Però, lo Stato italiano, così vanificando gli effetti che le pronunce della Corte di Giustizia e dei Giudici nazionali avrebbero potuto determinare sul mercato interno dei tabacchi, aveva, nel frattempo, già approvato la innanzi citata legge n. 122/2010 con la quale ha imposto l’“accisa minima”.
Già prima che tale contesto normativo e giurisprudenziale si concretizzasse, l’Unione Europea, proprio al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa all’interno degli Stati membri, aveva adottato il 16.2.2010 la direttiva 2010/12/UE con la quale ha modificato il sistema di imposizione fiscale prevedendo una crescita progressiva dell’accisa globale calcolata in riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo.
Soltanto con il recente D.Lgs. 31.3.2011, n. 57 lo Stato Italiano ha recepito la direttiva e pur modificando in parte il D. Lgs. n. 504/95 (T.U. sulle accise) adeguandolo a questa, ha, però, lasciato immutata la prescrizione di cui all’art. 39 octies, comma 4, che consente allo Stato l’imposizione di un’accisa fissa sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore al prezzo medio ponderato.
Dopo tale intervento normativo, dunque, il “prezzo minimo” ha cessato di costituire un limite alla attività delle imprese del settore (prima impossibilitate a vendere propri prodotti al di sotto di tale limite), divenendo solo un parametro oltre il quale applicare l’accisa in misura fissa invece che percentuale. Non pare, però, che tale nuova disciplina possa considerarsi conforme allo spirito della decisione della Corte di Giustizia, atteso che l’introduzione dell’accisa fissa al posto del criterio del prezzo minimo non sembra possa indurre effetti distorsivi del mercato più lievi rispetto a quelli prodotti dal prezzo minimo.
Infatti, da un lato, sono stati violati i principi europei che impongono la “osservanza” delle sentenze della Corte di giustizia, vanificando la tutela della concorrenza a cui la su citata decisione nello specifico mirava, in quanto con le innanzi invocate disposizioni normative si sono, ancora una volta, agevolate le multinazionali straniere e danneggiato il piccolo produttore che, anche ove riuscisse a contenere il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette al di sotto di quello medio ponderato, vedrebbe sacrificati i propri utili dalla eccessiva imposizione fiscale; dall’altro, il principio costituzionale di cui all’art. 53 che prevede l’obbligo di informare il sistema tributario a criteri di progressività, laddove lo Stato impone una accisa fissa pari al 115% (per le sole sigarette aventi un prezzo di vendita inferiore al PMP) e non già un’accisa in misura proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

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[1] Decreto legge n. 94 del 23.6.2010.
[2] Con l’art. 55 della Legge 30.07.2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78 del 31.05.2010, sono stati aggiunti all’art. 39 del D.Lgs. n. 504/95, i commi dal 2-bis al 2-quinquies.

 

(pubblicato il 23.5.2011)

 

 

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