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| n. 5-2011 - © copyright |
ANNA MARIA NICO
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| Anche l’accisa fissa sul prezzo
minimo delle sigarette manda in “fumo” la concorrenza?
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Con la sentenza del 24 giugno 2010, la Corte di
Giustizia ha condannato l’Italia per aver previsto con la
Finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 30.12.2004, art.1, commi 485 e
486) che, per il perseguimento di obiettivi di difesa della salute
pubblica, venisse periodicamente determinato e imposto, con decreto
“direttoriale” del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il prezzo minimo di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Al riguardo, si deve
ricordare che la Commissione aveva presentato il 22 dicembre 2008
ricorso alla Corte di giustizia europea contro l’Italia (causa
C-571/08), assumendo la violazione da parte della normativa
italiana, dal momento che prevedeva un prezzo minimo per le
sigarette, dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE
sulle imposte diverse da quella sul volume d’affari (procedura
d’infrazione 2005/2107). Più precisamente, il sistema in uso presso
lo Stato italiano di determinazione del prezzo di vendita al
pubblico delle sigarette imponeva ai singoli produttori di alzare il
prezzo dei loro prodotti, sino ad un minimo stabilito periodicamente
dall’Amministrazione, con la conseguenza di impedire agli operatori
del settore di determinare liberamente il proprio prezzo di vendita
delle sigarette al di sotto del prezzo minimo, ostacolando
l’ingresso nel mercato di nuovi concorrenti che in tal modo
avrebbero potuto offrire un prodotto a prezzi competitivi.
La
Commissione aveva osservato in particolare che, in base all’articolo
9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE, produttori e importatori
devono essere liberi di fissare i prezzi di vendita al dettaglio dei
tabacchi lavorati, mentre gli Stati membri, con un politica di
armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati e
solo per mezzo della loro imposizione, devono e possono garantire la
concorrenza tra i diversi produttori appartenenti ad uno stesso
gruppo.
La Repubblica Italiana, invece, aveva sempre ritenuto che
la fissazione di prezzi minimi potesse costituire una misura di
prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva
e passiva al fumo del tabacco e che, nella fattispecie,
l’imposizione di un prezzo minimo (elevato) avrebbe potuto
dissuadere dall’uso dei prodotti di tabacco soprattutto i
giovani.
L’imposizione di tale sistema, che secondo la difesa
italiana avrebbe potuto trovare supporto sulla base della tutela
della salute pubblica ex art. 30 del Trattato CE, ribadita con la
raccomandazione del Consiglio UE del 2.12.2002, con la convenzione
OMS e con la raccomandazione 2003/54, non rappresenterebbe invece,
secondo la Corte, un valido elemento di dissuasione dal consumo del
tabacco.
Ai sensi dell’art. 30, infatti, rimangono impregiudicati
per gli Stati membri “i divieti o restrizioni all’importazione,
all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità
pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della
salute e della vita(…). Tuttavia tali divieti o restrizioni non
devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una
restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati
membri”.
Sempre secondo la Commissione, sebbene il trattato
CE consenta agli Stati membri di applicare norme nazionali
restrittive del commercio intracomunitario al fine di proteggere la
salute e la vita delle persone, affinché le misure adottate ai sensi
dell’art. 30 possano ritenersi lecite, occorre non solo che esse
siano necessarie per raggiungere l’obiettivo perseguito, ma che
questo obiettivo non possa essere raggiunto con misure diverse e
meno restrittive per gli scambi intracomunitari.
La Corte,
condividendo tale tesi, ha ritenuto che la tutela della salute
pubblica possa essere perseguita tramite strumenti non distorsivi
della concorrenza, quali gli aumenti dei diritti di accisa in
misura percentuale (corsivo nostro) sui prodotti da tabacco.
Tali diritti prima o poi si traducono in “un aumento dei prezzi di
vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di
determinazione del prezzo” (n. 51).
La decisione della Corte,
quindi, è stata quella di ritenere che il prezzo minimo imposto
dall’Italia può solo pregiudicare “il vantaggio concorrenziale che
potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti
del tabacco, da prezzi di costo inferiori” (n. 43). Da ciò la
conclusione che l’Italia, prevedendo l’imposizione di prezzi minimi,
è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 9, n. 1, della
direttiva 95/59, laddove prevedeva che i produttori o, se del caso,
i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli
importatori di paesi terzi, debbano stabilire liberamente solo il
prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti,
al fine di garantire il libero gioco della concorrenza nei
rapporti.
Lo Stato italiano, tuttavia, dapprima con un decreto
legge [1] (non convertito) di un solo giorno precedente la
pubblicazione della sentenza, e dopo con una legge di conversione di
un altro decreto legge, ha modificato l’art. 39 octies del D. Lgs.
n. 504/95 (T.U. sulla accise) [2], introducendo la c.d. “tassa
minima”, cioè una accisa fissa sulle sigarette vendute al di sotto
di un determinato prezzo. In tal modo, mentre per le sigarette
vendute ad un prezzo superiore a quello delle “sigarette della
classe di prezzo più richiesta” (da rilevarsi trimestralmente)
l’accisa è fissata in percentuale al prezzo di vendita, per quelle
aventi un prezzo di vendita inferiore l’accisa è stabilita in
percentuale fissa, pari al 115% dell’accisa dovuta per i prodotti
venduti al “prezzo minimo”, il che, sostanzialmente, consiste in un
oggettivo aggiramento della decisione della Corte di Giustizia.
Alla luce del quadro normativo appena innanzi delineato, anche
le recenti decisioni dei Giudici nazionali, a cui è stato richiesto
pure il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia
per l’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 95/59/CE e che con
ordinanza hanno disposto la sospensione dei giudizi, essendo già
pendente innanzi alla Corte altra identica procedura per
l’accertamento della violazione dello Stato italiano degli obblighi
su di esso incombenti in forza della suddetta direttiva, sono
risultate prive di concreti effetti sul mercato delle
sigarette.
Il T.A.R. Lazio, infatti, dopo la pronuncia resa dalla
Corte di Giustizia, con sentenze nn. 848 e 849 del 31.01.2011, ha
annullato i decreti ministeriali con i quali veniva periodicamente
determinato il prezzo minimo delle sigarette, previa disapplicazione
della legge nazionale, e più precisamente dell’art.1, comma 486,
della Legge n. 311/2004, di cui gli stessi facevano applicazione, in
quanto contrastante con il diritto comunitario. Però, lo Stato
italiano, così vanificando gli effetti che le pronunce della Corte
di Giustizia e dei Giudici nazionali avrebbero potuto determinare
sul mercato interno dei tabacchi, aveva, nel frattempo, già
approvato la innanzi citata legge n. 122/2010 con la quale ha
imposto l’“accisa minima”.
Già prima che tale contesto normativo
e giurisprudenziale si concretizzasse, l’Unione Europea, proprio al
fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e
nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa all’interno
degli Stati membri, aveva adottato il 16.2.2010 la direttiva
2010/12/UE con la quale ha modificato il sistema di imposizione
fiscale prevedendo una crescita progressiva dell’accisa globale
calcolata in riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) di vendita
al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo.
Soltanto con
il recente D.Lgs. 31.3.2011, n. 57 lo Stato Italiano ha recepito la
direttiva e pur modificando in parte il D. Lgs. n. 504/95 (T.U.
sulle accise) adeguandolo a questa, ha, però, lasciato immutata la
prescrizione di cui all’art. 39 octies, comma 4, che consente allo
Stato l’imposizione di un’accisa fissa sulle sigarette aventi un
prezzo di vendita al pubblico inferiore al prezzo medio
ponderato.
Dopo tale intervento normativo, dunque, il “prezzo
minimo” ha cessato di costituire un limite alla attività delle
imprese del settore (prima impossibilitate a vendere propri prodotti
al di sotto di tale limite), divenendo solo un parametro oltre il
quale applicare l’accisa in misura fissa invece che percentuale. Non
pare, però, che tale nuova disciplina possa considerarsi conforme
allo spirito della decisione della Corte di Giustizia, atteso che
l’introduzione dell’accisa fissa al posto del criterio del prezzo
minimo non sembra possa indurre effetti distorsivi del mercato più
lievi rispetto a quelli prodotti dal prezzo minimo.
Infatti, da
un lato, sono stati violati i principi europei che impongono la
“osservanza” delle sentenze della Corte di giustizia, vanificando la
tutela della concorrenza a cui la su citata decisione nello
specifico mirava, in quanto con le innanzi invocate disposizioni
normative si sono, ancora una volta, agevolate le multinazionali
straniere e danneggiato il piccolo produttore che, anche ove
riuscisse a contenere il prezzo di vendita al pubblico delle
sigarette al di sotto di quello medio ponderato, vedrebbe
sacrificati i propri utili dalla eccessiva imposizione fiscale;
dall’altro, il principio costituzionale di cui all’art. 53 che
prevede l’obbligo di informare il sistema tributario a criteri di
progressività, laddove lo Stato impone una accisa fissa pari al 115%
(per le sole sigarette aventi un prezzo di vendita inferiore al PMP)
e non già un’accisa in misura proporzionale al prezzo di vendita al
pubblico.
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[1] Decreto legge n. 94 del
23.6.2010.
[2] Con l’art. 55 della Legge 30.07.2010, n. 122, di
conversione del D.L. n. 78 del 31.05.2010, sono stati aggiunti
all’art. 39 del D.Lgs. n. 504/95, i commi dal 2-bis al 2-quinquies.
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(pubblicato il
23.5.2011)
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