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| n. 4-2011 - © copyright |
TOMMASO EDOARDO FROSINI
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| Quale riforma per il diritto di
sciopero?*
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1. I d.d.l. in commento presentano importanti
misure per il contenimento della conflittualità nei servizi di
trasporto pubblico. Si tratta di settori che hanno sempre posto
problemi peculiari con riferimento alla conflittualità sindacale e
che comportano le ricadute più pesanti per la collettività, in
generale, e per taluni “soggetti deboli”, in particolare, come i
pendolari e gli utenti dei mezzi pubblici. Negli ultimi anni,
peraltro, le scadenze contrattuali, le rivendicazioni per un
contratto unico del trasporto ed alcune rilevanti crisi aziendali
hanno ulteriormente incentivato questa conflittualità.
Ma le
esigenze che i due progetti intendono perseguire non hanno carattere
contingente, sono di portata generale: a distanza di vent’anni dalla
legge del 1990, e di dieci anni dalla novella del 2000, una
revisione della legislazione appare utile e opportuna.
I
progetti in esame vi si dedicano introducendo nuovi strumenti
giuridici, trai quali spicca la regola della rappresentatività dei
soggetti proclamanti lo sciopero.
Nella proposta a prima firma
Ichino (AS n. 1409), la regola della rappresentatività minima per la
proclamazione si unisce alla previsione di referendum tra i
lavoratori nel caso di proclamazione avanzata da soggetti sindacali
privi dei requisiti di rappresentatività richiesti, e al ricorso
allo sciopero virtuale come forma tipica di protesta in quei settori
nei quali l’astensione dal lavoro comporterebbe disagi eccessivi
all’utenza, se non veri e propri pericoli per la
cittadinanza.
Nel progetto governativo (AS n. 1473), a questi
strumenti si aggiunge l’ulteriore previsione della dichiarazione
preventiva di adesione, richiesta al singolo lavoratore.
Si
tratta di misure che meritano di essere sperimentate, e che anzi
rappresentano degli importanti avanzamenti rispetto alle lacune
storiche del sistema sindacale italiano. In particolare, si
sottolinea l’esigenza di una disciplina legislativa della
rappresentatività sindacale, la cui frammentazione (talvolta
addirittura con la previsione di un ridottissimo numero di aderenti)
è la principale causa della esasperata conflittualità.
Nelle
audizioni dei sindacati presso queste Commissioni sono stati
avanzati molti dubbi soprattutto sulla dichiarazione preventiva di
adesione allo sciopero, della quale si postula addirittura un
contrasto con l’art. 40 Cost. È senz’altro vero che la riserva di
legge di cui all’art. 40 non significa che il legislatore possa
indefinitamente comprimere il diritto di sciopero, svuotandolo di
significato; e che, anzi, deve essere interpretata come rinvio alla
ragionevole ponderazione del legislatore del contemperamento tra
diritto di sciopero e altri diritti di pari pregio costituzionale.
Si osserva, tuttavia, come lo scopo perseguito dalla previsione
della dichiarazione preventiva appare pienamente conforme alle
esigenze principali da sempre perseguite con la legislazione in
materia di sciopero nei servizi pubblici: quello di assicurare una
corretta e tempestiva informazione all’utenza circa i disagi che
potranno provenire dall’astensione collettiva. Non si vede come
questo intento, che ancora oggi non è assicurato con sufficiente
certezza, possa apparire sproporzionato o lesivo del diritto di
sciopero. Al contrario, esso mira a dare pubblicità e risalto
all’azione di protesta messa in atto dai lavoratori, attraverso una
responsabilizzazione personale che valorizza i motivi e le forme di
lotta di ciascuno degli scioperanti.
Lo stesso vale per quanto
concerne le misure previste dall’art. 2 del d.d.l. governativo:
l’aggiornamento dell’apparato sanzionatorio attualmente vigente è
una esigenza corretta. Bisogna considerare che la Commissione di
garanzia, chiamata ad applicare queste sanzioni, ricorre con estrema
cautela, se non con ritrosia, a questi provvedimenti sanzionatori,
peraltro attestando quasi sempre il valore della sanzione pecuniaria
al minimo previsto, grazie a un’interpretazione estremamente morbida
dei criteri di misurazione della sanzione previsti dalla legge.
Tuttavia, il ricorso a prassi spontanee di sciopero ha posto dei
problemi insormontabili alla Commissione già da alcuni anni, in
vicende in cui, peraltro, proprio i sindacati più organizzati e
strutturati finiscono per essere scavalcati da azioni di protesta
condotte in spregio alle regole legali. Restaurare, anche attraverso
la pienezza della potestà sanzionatoria, il corretto regime
procedimentale giova, dunque, a tutti i soggetti
responsabili.
Alcuni sindacati hanno mosso anche critiche alla
scelta di procedere ad una delegazione legislativa in materia,
arrivando a sostenere l’incostituzionalità del ricorso alla delega
in un settore coperto da riserva di legge. Ora, come è noto, la
giurisprudenza costituzionale è unanime nel ritenere che i decreti
delegati soddisfano in pieno la riserva di legge. Si tratta, semmai,
di verificare che non sussistano, all’interno delle molteplici
deleghe conferite dal provvedimento di iniziativa governativa,
deleghe in bianco: forse, in questo senso, potrebbero essere meglio
specificati oggetto e criteri direttivi con riferimento alle lett. f) ed l) del comma 2 dell’art. 1, oltre che per la
delega alla compilazione di un testo unico di cui all’art. 5 del
d.d.l.
2. Qualche perplessità può essere avanzata con
riferimento alla parte del testo di iniziativa del Governo dedicata
alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali: il progetto ne propone una
riforma strutturale, che riguarda tanto l’assetto organizzativo
quanto le sue competenze, nonché la sua stessa denominazione come
“Commissione per le relazioni di lavoro”. Sul punto, si segnala che
con il cambio di denominazione, invece di esplicitarsi la natura di
“Autorità” dell’organo, lo si priverebbe anche della espressione
“garanzia”, evocativa all'evidenza di una funzione di
terzietà.
Si tratta di interventi che muovono, nel complesso, al
ridimensionamento del ruolo configurato nella legislazione vigente,
conquistato anche grazie all’attività della Commissione stessa.
Nell’attuale assetto, infatti, la Commissione agisce come garante
del bilanciamento tra diritti fondamentali in un settore che
comporta inevitabili conflitti. E fonda la propria legittimazione
all’esercizio di potestà normative, sanzionatorie e regolative in
senso ampio, sull’indipendenza che la caratterizza e la terzietà
rispetto alle parti sociali.
Nel d.d.l. governativo questa
identità della Commissione muta: in particolare, la competenza a
svolgere prestazioni arbitrali e conciliative, anche di carattere
obbligatorio, nei conflitti collettivi (art. 1, co. 2, lett. g)), finirà per comportare un carico di lavoro molto ingente
per la Commissione, verosimilmente preponderante rispetto
all’attuale attività regolativa del “calendario” degli scioperi. Il
disegno di legge ne è perfettamente consapevole, tanto che prevede
la possibilità, per la Commissione, di avvalersi di uffici e
personale del Ministero del Lavoro: tale scelta appare sotto diversi
profili discutibile, in particolar modo per i riflessi negativi
sull’autonomia e sull’indipendenza della Commissione stessa.
Sarebbe dunque più opportuno dotare la Commissione stessa di un
organico stabile ma più ampio di quello previsto dal successivo art.
3, che ridimensiona addirittura l’attuale dotazione, proponendo “una
mera “fotografia” della situazione esistente al momento di
presentazione del d.d.l. E questo non solo per ovvie esigenze di
funzionalità dell’organo, ma soprattutto perché occorre
salvaguardarne l’indipendenza dal Governo. Il ruolo svolto fino ad
oggi dalla Commissione, infatti, è di fondamentale importanza nella
regolazione del conflitto, nella mediazione tra interessi che spesso
coinvolgono il Governo ed i propri indirizzi.
Proprio con
riferimento al conflitto interno al settore del trasporto, e
segnatamente nel trasporto aereo, il Governo è intervenuto negli
ultimi due anni con frequenti interventi di precettazione, che hanno
ovviamente determinato la reazione dei sindacati. Il ruolo della
Commissione in questa dialettica deve essere quello di un mediatore
imparziale, in grado di contemperare le esigenze di tutti gli attori
coinvolti. Invece, il coinvolgimento della Commissione in questa
fase arbitrale delle controversie, e il suo appoggio agli uffici
ministeriali per l’espletamento di queste mansioni, rischia di farne
parte in causa, con la conseguente perdita della necessaria
autorevolezza per accreditarsi alle parti come interlocutore
credibile.
Ne deriverebbe un danno alla tenuta del sistema: si
consideri che, attualmente, gli inviti della Commissione vengono
rispettati e accolti dalle organizzazioni sindacali con favore
generale, come comprovato dall’alto tasso di adeguamento ai
provvedimenti della Commissione, che è certificato nelle Relazioni degli ultimi anni. Certo, non mancano, tra
Commissione e sindacati, divergenze interpretative, contrasti. Ma si
tratta di una quota minima di questioni rispetto alla gigantesca
mole di procedure aperte ogni settimana. Per conservare l’efficacia
che i provvedimenti regolativi della Commissione riscontrano,
occorre salvaguardarne autorevolezza e capacità persuasiva.
Il
provvedimento riduce il numero dei commissari, da nove a cinque
(benché non è chiara la ragione per cui la disposizione preveda «un
numero massimo di cinque membri», e non, semplicemente, «cinque
membri»). Questo allinea la Commissione ad altre autorità
indipendenti. Ne deriva l’esigenza di una diversa disciplina in
previsione dell’aumentare del carico di lavoro degli stessi. Ma
soprattutto, l’esperienza di questi vent’anni di attività ha
dimostrato la proficuità di un dialogo tra la componente dei
commissari di provenienza accademica e quella proveniente da
professionalità più vicini all’esperienza concreta, così come del
dialogo tra giuristi ed esperti di relazioni industriali (sul punto,
porto la mia testimonianza quale ex componente della Commissione,
che aveva al suo interno una equilibrata rappresentanza di
costituzionalisti e giuslavoristi [1]). Su questo, dunque, non
condivido appieno la proposta di riformulazione, che prevede la
scelta soltanto tra esperti in relazioni industriali. Magari,
sarebbe opportuno fissare meglio i criteri per la nomina, prevedendo
che anziché “generici” esperti di diritto costituzionale e diritto
del lavoro siano professori ordinari nelle materie prima
indicate.
Non è chiaro, infine, dal punto di vista della tecnica
legislativa, perché non si provveda a indicare quali articoli della
legge n. 146 a oggi vigente finiscano per essere abrogati dalle
norme che si mira a introdurre.
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* Testo
dell’audizione, tenuta il 14 aprile 2011, presso le Commissioni Iª e
XIª del Senato della Repubblica, sui d.d.l. A.S. 1473 e 1409,
recanti rispettivamente, «Delega al Governo per la regolamentazione
e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento
alla libera circolazione delle persone» e «Disposizioni per la
regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti
pubblici».
[1] Cfr. il volume: Diritto di sciopero e
assetto costituzionale, a cura di T.E. Frosini e M. Magnani,
Giuffrè, Milano, 2010
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(pubblicato il
18.4.2011)
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