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n. 4-2011 - © copyright

 

ALFONSO CELOTTO

Ibis redibis … : quando ad essere incostituzionale è una sola parola (in margine alla sent. n. 115 del 2011)

 

 


 

 

La sentenza della Corte costituzionale sul potere di ordinanza dei sindaci ha destato molto interesse per la sua portata sostanziale.
A me piace cogliere l’occasione per sottolineare soltanto una curiosità di giustizia costituzionale.
Il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 aveva modificato l’ambito del potere di ordinanza dei sindaci specificando che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Era così stato anteposto un “anche” alla classica clausola delle ragioni “contingibili e urgenti” che legittimano le ordinanze del sindaco fin dal testo unico del 1914 e da quello del 1934.
Proprio tale locuzione ha legittimato tutte le ordinanze a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», emanate negli ultimi anni per prevenire i vari pericoli (e pseudo-pericoli) alla sicurezza urbana, nei diversi comuni italiani.
La Corte costituzionale, con la sent. n. 115 del 2011, ritiene che tale potere si configura come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico, genericamente identificato dal legislatore nell’esigenza di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tale ampiezza della discrezionalità confligge con l’imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto, in maniera che l’esercizio del potere sia determinato nel contenuto e nelle modalità, per mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa.
In tal modo la Corte ritiene violata la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. sulle prestazioni personali, l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e la stessa parità di trattamento dei cittadini, rispetto alla eterogeneità delle situazioni locali (art. 3 Cost.).
Viene così dichiarato incostituzionale “l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»”.
In pratica la dichiarazione di incostituzionalità colpisce soltanto una parola, soltanto l’ “anche”!
Non è la prima volta e non sarà l’ultima che una sentenza di accoglimento parziale della Corte costituzionale verte su una sola parola (ad es., cfr. sent. n. 459 del 2000; n. 321 del 2005; n. 371 del 2008; n. 193 del 2010). Tuttavia, stupisce sempre osservare come interi istituti possano reggersi su una sola parola del legislatore e come una sentenza possa radicalmente modificare la portata di una legge eliminando soltanto una parola.
Ma questo stupore dura assai poco, quando sovviene alla mente che già parecchi secoli fa il famosissimo responso della sibilla era fondato non su una parola, ma addirittura su un segno di interpunzione.

 

 

(pubblicato il 14.4.2011)

 

 

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