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| n. 4-2011 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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| Ibis redibis … : quando ad essere
incostituzionale è una sola parola (in margine alla sent. n. 115 del
2011)
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La sentenza della Corte costituzionale sul potere
di ordinanza dei sindaci ha destato molto interesse per la sua
portata sostanziale.
A me piace cogliere l’occasione per
sottolineare soltanto una curiosità di giustizia
costituzionale.
Il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 aveva modificato
l’ambito del potere di ordinanza dei sindaci specificando che “Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana”.
Era così stato anteposto un “anche” alla
classica clausola delle ragioni “contingibili e urgenti” che
legittimano le ordinanze del sindaco fin dal testo unico del 1914 e
da quello del 1934.
Proprio tale locuzione ha legittimato tutte
le ordinanze a «contenuto normativo ed efficacia a tempo
indeterminato», emanate negli ultimi anni per prevenire i vari
pericoli (e pseudo-pericoli) alla sicurezza urbana, nei diversi
comuni italiani.
La Corte costituzionale, con la sent. n. 115 del
2011, ritiene che tale potere si configura come esercizio di una
discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello
finalistico, genericamente identificato dal legislatore
nell’esigenza di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tale
ampiezza della discrezionalità confligge con l’imprescindibile
necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga
osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello
Stato di diritto, in maniera che l’esercizio del potere sia
determinato nel contenuto e nelle modalità, per mantenere
costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione
amministrativa.
In tal modo la Corte ritiene violata la riserva
di legge di cui all’art. 23 Cost. sulle prestazioni personali,
l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e la stessa
parità di trattamento dei cittadini, rispetto alla eterogeneità
delle situazioni locali (art. 3 Cost.).
Viene così dichiarato
incostituzionale “l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la
locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e
urgenti»”.
In pratica la dichiarazione di incostituzionalità
colpisce soltanto una parola, soltanto l’ “anche”!
Non è la
prima volta e non sarà l’ultima che una sentenza di accoglimento
parziale della Corte costituzionale verte su una sola parola (ad
es., cfr. sent. n. 459 del 2000; n. 321 del 2005; n. 371 del 2008;
n. 193 del 2010). Tuttavia, stupisce sempre osservare come interi
istituti possano reggersi su una sola parola del legislatore e come
una sentenza possa radicalmente modificare la portata di una legge
eliminando soltanto una parola.
Ma questo stupore dura assai
poco, quando sovviene alla mente che già parecchi secoli fa il
famosissimo responso della sibilla era fondato non su una parola, ma
addirittura su un segno di interpunzione.
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(pubblicato il
14.4.2011)
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