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| n. 4-2011 - © copyright |
GIAMPAOLO ROSSI
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| Giudice e processo amministrativo.
Introduzione
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San Martino – Venezia 8.4.11
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Sommario
1- Inadeguatezza degli approcci
aprioristici sulla “specialità” del giudice e del processo
amministrativo.
2- Le specificità connesse al tipo di
controversia. Parità delle parti e diversa posizione al di fuori del
processo. Equità e legittimità.
3- Utilità di una ricerca
fondata sull’analisi degli interessi che confliggono nel processo
amministrativo. I diversi tipi di conflitto e di poteri.
L’unilateralità e i conflitti tra privati.
4- La giustizia
amministrativa nel quadro delle vertenze fra pubblica
amministrazione e privati.
5- Giudice terzo e questioni
organizzative.
1. Una introduzione, come è noto,
consiste nell’individuare le questioni da analizzare, il metodo, le
linee di future ricerche.
Il tema si presenta particolarmente
complesso a chi non voglia affrontarlo solo sulla base di opzioni a
priori o di eccessive semplificazioni. Giannini nel suo Discorso
generale sulla giustizia amministrativa (1963) ha sostenuto che
“l’intento di fare il punto degli studi e della realtà della
giustizia amministrativa è irrealizzabile”.
L’approvazione del
codice del processo amministrativo appare come l’esito, anche se non
del tutto completo, di una lunga evoluzione che ha portato a un
processo improntato alla parità delle parti, di fronte a un giudice
terzo. Si dice generalmente che si è ormai passati da un giudizio su
un atto a un giudizio su un rapporto.
Si assiste in tutti i paesi
europei, in varia misura, a quello che E. Garcìa de Entierrìa
definisce un cambio di paradigma: l’eliminazione dei privilegi della
pubblica amministrazione, un processo fra parti uguali volto alla
tutela dei diritti.
Se ne potrebbe trarre la conseguenza del
venir meno del dibattito sull’opportunità di un giudice e di un
codice diversi da quelli ordinari, ma si potrebbe, al contrario,
utilizzare proprio l’argomento della sostanziale omogeneizzazione
delle tutele per considerare superate le ragioni che determinano la
disciplina specifica.
Né a impedire il dibattito potrebbero
essere invocate le norme costituzionali; alcune riforme potrebbero
essere fatte a Costituzione invariata (M. Renna); inoltre le norme
costituzionali negli ultimi decenni si cambiano, anche con eccessiva
disinvoltura, e se non sono irrilevanti in un dibattito scientifico,
non hanno comunque la possibilità di precluderlo.
Si potrebbe
quindi proporre la domanda essenziale: si giustifica, per la
pubblica amministrazione, quando agisce come pubblico potere, un
giudice speciale? Si giustificano norme processuali diverse da
quelle del codice di procedura civile?
Già la domanda, così
formulata, presuppone il superamento della concezione soggettiva,
che configurava il giudice amministrativo come il giudice della
pubblica amministrazione e rifletteva l’idea della sottrazione del
pubblico potere dal giudizio del giudice ordinario, come in passato
si era verificato per determinate categorie di persone (i chierici,
i nobili).
Si potrebbe allora obiettare che la domanda non è
posta in termini scientificamente corretti perché contiene già una
opzione e quindi una risposta fra le tante possibili. Questa opzione
deriva però da una evoluzione che si è ormai consolidata
nell’ordinamento dei rapporti fra cittadini e pubbliche
amministrazioni: è acquisito, quanto meno in Italia, che non è
l’Amministrazione in quanto tale ad avere un foro separato e che il
giudizio amministrativo è volto a sindacare le manifestazioni
dell’esercizio di un potere; la domanda, quindi, può correttamente
essere riferita a questo ambito più circoscritto.
La dottrina, a
questo proposito, ha sempre avuto opinioni opposte, non solo negli
studi degli ultimi decenni ma a partire dal periodo dell’abolizione
del contenzioso amministrativo, quando centocinquanta anni fa la
legge attribuì al giudice ordinario la funzione della tutela
giudiziaria del cittadino contro gli atti illegittimi della pubblica
amministrazione lesivi dei diritti. È a tutti noto che tanto forte
era allora l’idea di una primazia del pubblico potere e
dell’interesse pubblico nei confronti degli interessi privati, che
il giudice (quello ordinario) si ritrasse dall’esercizio di questa
funzione che solo in seguito venne assicurata in modo parziale con
la trasformazione del Consiglio di Stato in organo avente funzioni
anche giurisdizionali, di mero annullamento degli atti viziati da
illegittimità e quindi lesivi non dei diritti (che, si diceva, non
resistono di fronte all’atto del pubblico potere, anche se
illegittimo) ma degli “interessi legittimi”(configurati come
situazioni giuridiche soggettive minori). La dottrina e la
giurisprudenza iniziarono allora un lungo percorso, le cui tappe
sono note, che ha progressivamente portato a rafforzare le
situazioni soggettive dei privati, ad aumentare i poteri del giudice
amministrativo, a riconoscere ambiti significativi di esercizio
della giurisdizione da parte del giudice ordinario, a rivedere le
norme processuali fino all’approvazione del codice del processo
amministrativo.
Queste grandi conquiste di civiltà si sono
consolidate in pochi paesi del mondo, mentre nella maggior parte
degli altri stanno muovendo solo i primi passi o hanno prodotto
risultati ancora molto parziali.
Permangono ancora alcune
differenze fra processo ordinario e processo amministrativo senza le
quali del resto non si giustificherebbe un codice specifico.
Le
proposte formulate da una parte della dottrina amministrativistica
italiana (ad es. Merusi, Travi) durante la redazione del codice sono
state tutte tese a riprodurre le norme del processo civile: tempi
più lunghi per attivare il processo quanto meno per il risarcimento,
esistenza di un giudice istruttore, onere della prova e ampiezza dei
mezzi probatori, tipologia delle azioni proponibili, a partire da
quella di accertamento , poteri del giudice, piena corrispondenza
fra ciò che viene chiesto e ciò che viene deciso.
Non si può però
misurare la bontà della riforma solo sul parametro della distanza
che la separa dal c.p.c.. Se la tesi di fondo è che si debba
semplicemente applicare il c.p.c. tanto vale dichiararla, senza
spezzettarla in ciascuno dei suoi corollari. Allora si ha l’onere di
dimostrare che questo codice sarebbe adeguato (per esempio è così
scontato che la tipologia delle sentenze possa essere tratta da
quelle delle controversie civili?). Se invece non è questa la tesi
di fondo, o almeno non la si da per scontata, allora bisogna cercare
di capire quali sono le ragioni che differenziano il processo
amministrativo da quello civile.
Molti studiosi danno delle
residue differenze fra i due processi una spiegazione di carattere
storico: si è passati gradualmente da un ricorso che aveva carattere
amministrativo di fronte a un organismo di incerta natura a un
ricorso certamente giurisdizionale di fronte a un giudice terzo.
L’aumento delle tutele ha progressivamente conferito un carattere
sostanziale all’interesse legittimo e arricchito il processo
amministrativo rispetto al semplice modello di annullamento degli
atti, fino a giungere a una tutela piena. Le nuove norme di
procedura prendono atto di questa evoluzione ma risentono
inevitabilmente delle origini e della storia del processo
amministrativo.
Se così fosse, però, la conclusione più coerente
sarebbe solo quella che le residue differenze con il processo
ordinario vanno superate e che si deve applicare pienamente il
codice di procedura civile (e di fronte allo stesso giudice). La
risposta alla domanda prospettata all’inizio sarebbe quindi
scontata.
2. Se si vuole promuovere una nuova riflessione ci
si deve porre una domanda che consenta un approccio non
aprioristicamente scontato: esistono delle ragioni che spiegano e
richiedono una diversa struttura e quindi alcuni diversi principi
del processo amministrativo?
Se esistono, se devono esistere,
principi specifici del processo amministrativo è questione che non
si risolve sulla base della lettura delle nuove norme contenute nel
codice relative ai principi.
Questa parte è forse la meno
riuscita di questa importante opera giuridica che è il codice del
processo amministrativo e questa incertezza deriva, in realtà, da
alcune, più profonde, incertezze sul modo di intendere la giustizia
amministrativa. Il codice stabilisce nel titolo I, capo I, i
“principi generali” della giurisdizione amministrativa: sono quelli
di effettività (art. 1: la giurisdizione amministrativa
assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della
Costituzione e del diritto europeo), del giusto processo (art. 2:
parità delle parti, contraddittorio, e ragionevole durata), della
motivazione e sinteticità degli atti (art.3). Il progetto del
codice, che è stato poi modificato dal Governo, prevedeva altri
principi che non sono stati inseriti nella versione definitiva: il
diritto della parte alla decisione di merito, la corrispondenza fra
chiesto e pronunciato, il pieno accesso agli atti, l’incidenza del
rilievo costituzionale degli interessi azionati ai fini della
ragionevole durata.
La legge di delega prevedeva, fra le finalità
del codice, il coordinamento con le norme del codice di procedura
civile “in quanto espressione di principi generali”; l’art.
39 del codice stabilisce che “per quanto non disciplinato dal
presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, in quanto compatibili o espressione di principi
generali”.
Ci si potrebbe soffermare, volendo, su alcuni dubbi
interpretativi: porsi ad esempio il problema se il principio
effettività abbia un significato ulteriore rispetto a quello della
pienezza della tutela, o, ancora, se vada dato un qualche
significato alla norma che collega la tutela ai principi della
Costituzione e del diritto europeo senza far riferimento anche alla
legge.
Ma, al fine della domanda che ci si è posti (se esistano
principi specifici del processo amministrativo) la risposta non
deriva certamente da quelle norme perché questi principi sono già
tutti nella Costituzione e non valgono solo per il processo
amministrativo.
Se quindi la risposta non si ritrova nelle norme
sui principi contenuti nel codice, la riflessione va posta sul
problema se esistono delle ragioni connesse al tipo di controversia
che spiegano e richiedono una diversa struttura.
A deporre
in senso positivo indurrebbe l’osservazione che il processo
amministrativo non solo sopravvive, con proprie norme, nei paesi in
cui è nato, ma si estende anche nei paesi che si danno un nuovo
ordinamento, come la Cina e anche in quelli, come l’Inghilterra, nei
quali si riteneva che il giudice ordinario fosse anche il giudice
della pubblica amministrazione quando agisce come potere (il che non
era vero, perché si è confusa la mancanza di tutela specifica con la
pienezza di una uguale tutela).
La risposta positiva alla domanda
non può però basarsi sull’idea che il giudice amministrativo debba
farsi carico della permanenza di un privilegio della pubblica
amministrazione, derivante dalla necessità di far prevalere
l’interesse pubblico su quello privato, che conferirebbe (Carnelutti
e Nigro) una rilevanza “politica” al processo amministrativo. Questa risposta è ormai improponibile, perché è incompatibile
sia con il principio di pienezza della tutela sia con quello che
stabilisce la subordinazione del giudice alla legge. È la legge che
determina il punto di equilibrio fra potere pubblico e diritti dei
privati e non una opzione soggettiva del giudice amministrativo e,
tra l’altro, il fenomeno della predeterminazione normativa
dell’assetto degli interessi è sempre più marcato. È vero che la
crescente complessità normativa determina maggiori spazi di scelta
dell’Amministrazione e quindi del giudice (L. Torchia) ma non sono
fondate le fughe in avanti. Alcune tesi recentemente avanzate (ad
es. da G. Romeo) partendo dalla premessa che il giudice
amministrativo è il giudice del pubblico potere, arrivano a
soluzioni francamente paradossali, riconoscendo al giudice
amministrativo il potere di “pervenire a una soluzione giusta
(sostanzialmente, di merito) sacrificando la fattispecie legale in
omaggio a una visione che sostituisce quella del legislatore”;
secondo Romeo “il quid proprium” del processo amministrativo
è la determinazione degli interessi, per via giurisdizionale, in
capo a un soggetto, e non la soluzione di un conflitto tra
contrapposti interessi” (!). Quando, poi, il contenzioso è fra
pubbliche amministrazioni, al giudice amministrativo spetta, secondo
questo tipo di impostazione (v. Quinzio), il potere di arbitro fra
le diverse posizioni.
Queste impostazioni non sono condivisibili.
Il ruolo creativo del giudice è di tutta evidenza e lo è in
particolare quello del giudice amministrativo perché la maggior
complessità delle vicende processuali e la maggiore mobilità dei
rapporti fra le persone e la P.A. lasciano più spazio alla
comprensione dei fatti e all’assetto da dare agli interessi. Non a
caso la legge di delega al codice del processo amministrativo ha
posto fra criteri direttivi delle norme delegate anche quello di
“adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza…delle giurisdizioni
superiori” (art. 44 c. 1 l. 69/2009). Il carattere sempre più
penetrante del sindacato sull’eccesso del potere, che comprende
ormai, anche per il portato del diritto europeo (S. Mirate), il
criterio di proporzionalità e ragionevolezza, avvicina certamente il
giudizio del giudice amministrativo a quello di
equità.
Sull’equità andrebbe fatta una riflessione più
attenta. Il giudice ordinario può decidere in equità “se le parti
gliene hanno fatto concorde richiesta” (art. 114). Non vi è una
norma del genere nel codice del processo amministrativo; per quale
ragione? Perché esso deve pronunciarsi sempre “secondo diritto” o
per il pudore di non dire che in realtà il criterio equitativo è
sempre alla base delle sue decisioni?
Su questi problemi deve
avviarsi un approfondimento che parta proprio dell’esaminare
l’ipotesi della compatibilità fra la decisione equitativa e quella
di legittimità (come si desume del resto dall’art. 339 c.p.c.
sull’appellabilità per violazioni di norme delle sentenze del
giudice di pace pronunciate secondo equità), e ciò soprattutto se ci
si riferisce alla legalità sostanziale, quella cioè che è sempre
fondata sulla legge ma soprattutto sulla sua ratio anziché
solo sulla sua forma. Mentre il “merito” implica una scelta fra gli
interessi, l’”equità” ne individua l’assetto più giusto nel quadro
di un assetto normativo determinato. Su questi temi sarebbe bene
riprendere le problematiche affrontate soprattutto dalla dottrina
civilistica, a partire da Scialoja, da quella penalistica (Bettiol)
e da quella canonistica (Fedele) e solo raramente da quella
amministrativistica (Cammeo) sui rapporti fra ius strictum e ius aequum.
L’eccesso di potere resta comunque un vizio
di legittimità e lo stesso criterio equitativo (se lo si voglia
sostenere) si svolge sempre all’interno del diritto positivo, sia
pure spingendosi fino al confine cui può arrivare l’interpretazione
evolutiva e la ricerca di una ratio normativa che libera
l’amministrazione, prima del giudice, da vincoli che abbiano solo
carattere formalistico (come da tempo hanno chiarito il Conseil
d’Etat francese e il nostro giudice amministrativo). La pienezza
della tutela e la diminuzione del carattere essenzialmente
impugnatorio e di annullamento del processo amministrativo può
indurre nell’errore di dare per superato il principio del processo
amministrativo che è e resta, salvo che per la giurisdizione
esclusiva e per alcuni profili marginali, quello di verificare che
l’esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione
risponda alla norma che lo contempla. Anzi, è proprio da questa
caratteristica che va ricercata la specialità del processo
amministrativo e di alcuni profili che lo reggono.
Un processo
che decide la controversia sulla base di una valutazione della
legittimità dell’esercizio di un potere ha indubbiamente alcune
caratteristiche che lo differenziano rispetto al normale processo
civile che ha un contenuto essenzialmente patrimoniale e attiene a
interessi disponibili.
Basta pensare alla necessaria presenza nel
processo dei contro interessati al ricorso (figure eventuali,
invece, nel processo civile).
Il pubblico potere, ormai
completamente giuridicizzato, è posto, nel giudizio, in posizione di
parità, di parte che ha la stessa posizione del ricorrente, ma è
diversa la sua posizione che sta a monte del processo, che è
connotata, insieme, dal potere di incidere unilateralmente (in senso
sfavorevole o favorevole) sulle situazioni giuridiche soggettive del
privato, e dalla doverosità dell’esercizio della funzione.
Anche
la posizione a valle del processo è diversa, per lo più in senso
sfavorevole per la pubblica amministrazione, perché trattandosi di
attività doverosa, si possono attribuire (e infatti si sono
attribuiti) al giudice poteri nella fase di esecuzione delle
sentenze più forti di quelli che ha il giudice civile, che non
riesce ad andare oltre agli effetti patrimoniali e non può
costringere il privato a un “fare”. Non servono quindi alla fase di
esecuzione del processo amministrativo le varie decine di articoli
che nel codice di procedura civile disciplinano la fase di
esecuzione del processo. I maggiori poteri del giudice
amministrativo, anche nella ricostruzione del fatto e nella
acquisizione delle prove, si giustificano per la caratteristica che
ha il processo, che tende a dichiarare quale fra le parti abbia
“ragione” ma lo fa verificando la legittimità dell’agire
amministrativo e quindi con un procedimento logico più complesso di
quello, più lineare, che fa il giudice ordinario (A.
Pioggia).
Anche il giustamente apprezzato codice tedesco del
processo amministrativo, costruito sull’idea del rapporto
amministrativo e non sulla supremazia dell’ Amministrazione,
mantiene al processo un carattere inquisitorio che non condiziona la
decisione del giudice solo alle prove fornite dalle parti.
Del
resto, e sia pure in un contesto diverso che non può essere qui
richiamato per analogia, anche per il giudice ordinario, quando in
sede di Cassazione si debba affermare un principio di diritto, il
ricorso può essere deciso, ad iniziativa del procuratore generale,
prescindendo dalle richieste delle parti e anche quando queste
abbiano rinunciato al ricorso (art. 363 cpc).
Non necessario
soffermarsi in particolare sulla mancata previsione delle azioni di
accertamento perché tutti i commentatori hanno chiarito che, in
realtà, esse sussistono, sia pure attraverso l’espediente del
silenzio (forse poi non si tratta di un espediente perché per
l’esercizio dei poteri è proprio il silenzio che richiede un
accertamento).
Infine, l’altro profilo che maggiormente
differenzia la giustizia amministrativa da quella civile è quello
della tempistica per ricorrere e per chiedere il risarcimento
del danno.
La celerità del processo non è fra le caratteristiche
più evidenti alle quali è informato il codice di procedura civile, a
partire dall’esistenza di un giudice istruttore che, sì, deve
tendere “al più sollecito…svolgimento del processo” (art. 175,
c.p.c) ma che può fissare i termini senza vincoli, stringenti del
processo amministrativo. L’idea sottostante è forse che il carattere
patrimoniale della controversia consente la compensazione della
eventuale lunga durata con la corresponsione degli interessi (salvo,
poi, che l’idea si mostra sbagliata quando l’eccessiva durata si
traduce nella vanificazione della tutela).
In ogni caso, una
decisione che si basa su un giudizio sulla legittimità
dell’esercizio di un pubblico potere non può restare indefinita per
i tempi ordinari di prescrizione dei diritti. Inoltre, in un
contesto di aumento esponenziale delle situazioni di doverosità
delle pubbliche amministrazioni, non si possono lasciare per lungo
tempo indeterminate le conseguenze patrimoniali dell’azione
amministrativa. Si renderebbe, altrimenti, impossibile qualsiasi
decisione (basti pensare, ad esempio, alla costruzione di una
strada).
Su questi aspetti e cioè sui caratteri che può e deve
avere un processo che decide la fondatezza della pretesa sulla base
di un giudizio di legittimità dell’esercizio di un potere, deve
svolgersi l’approfondimento dei principi propri di questo tipo di
processo.
3. Ciò posto, la ricerca non può fermarsi qui e
ritenersi soddisfatta da formule generalizzanti, come quella del
passaggio da un giudizio su un atto a un giudizio su un rapporto,
perché, dando per scontato che si tratta comunque di un giudizio su
un potere, è necessario capire di che potere si tratta e non è
detto, anzi è da escludere, che si possa dare a questo problema una
risposta univoca.
La distinzione fra tipi di potere che noi
utilizziamo è quella fra potere vincolato e discrezionale o, ancora,
connotato da discrezionalità tecnica, ma, senza mettere ora in
discussione questo approccio, è probabile che a risultati più
interessanti si possa pervenire partendo dal basso, dai casi e cioè
dal tipo di interessi che confliggono nel processo
amministrativo.
Non vi sono ricerche che effettuano questo tipo
di analisi né dati documentali disponibili. Le statistiche
scompongono al più i conflitti per zone territoriali e per materie
(edilizia e urbanistica, impiego pubblico, elezioni, appalti, ecc..)
o per l’esito delle impugnazioni (accolte, respinte) o tipologia
delle decisioni (merito, dichiarative, interlocutorie). Non è
possibile dedurne indicazioni significative degli interessi in
conflitto.
Qualche dato che è stato possibile reperire (grazie al
presidente de Lise, al presidente del Tar Umbria Lamberti e alla
dott.ssa Ferrari) mostra una tipologia estremamente variegata e
significativa. Non sono ancora in grado di definire una
classificazione completa e mi limito ora a segnalare alcuni
aggregati.
Un primo: nel 2010 sono stati depositati 1.368 ricorsi
da parte di pubbliche amministrazioni.
Non disponiamo dei dati
disaggregati, ma per lo più si verte in materia di ambiente e di
decisioni che incidono nell’assetto del territorio. In 505 di questi
casi vi sono anche dei controinteressati e sarà interessante capire
di quali interessi sono portatori.
È evidente che queste vicende
non sono in alcun modo riportabili alla dialettica autorità-libertà
e che anche la spiegazione in termini di “rapporto” non è calzante.
Questo aggregato è interessante anche perché consente di analizzare
il processo amministrativo prescindendo dalla circostanza che il
convenuto sia sempre e solo uno (la pubblica amministrazione).
Un
secondo aggregato significativo e consistente è quello relativo ai
permessi di soggiorno e alle espulsioni di stranieri. A parte il
fatto che qui la normativa distribuisce le competenze
giurisdizionali in maniera del tutto incongrua, in questi casi il
giudice amministrativo esprime un giudizio di legittimità sull’atto
(nel quale è riuscito a dare un’interpretazione restrittiva dei
poteri dell’amministrazione in ordine alla concessione e al rinnovo
dei permessi di soggiorno e molto meno dei decreti di espulsione e
di concessione della cittadinanza che restano connotati da ampia
discrezionalità).
Qui, al contrario del caso precedente, siamo
invece nel pieno della dialettica autorità-libertà e il giudizio è
ben configurabile alla vecchia maniera del giudizio sull’atto.
Un
terzo aggregato è costituito dalle procedure concorsuali (appalti e
concorsi). La sola materia degli appalti forma circa il 10%
dell’intero contenzioso di fronte al giudice amministrativo (6.108
ricorsi depositati nel 2010 su un totale di 67.582). Nel 70% dei
casi vi è stato almeno un controinteressato. Presso il TAR Umbria
nel periodo 2010, primi due mesi del 2011 si sono avuti 21 ricorsi
in materia di appalti, dei quali 18 con controinteressati e 25 per
concorsi (dei quali 23 con controinteressati).
Va osservato, per
altro, che nei pochi casi in cui non vi è il controinteressato ciò
deriva solo dalla circostanza che la fase del procedimento non
consente ancora di individuarlo (ad es. quando viene impugnato un
bando o l’esclusione da una gara).
Va, ancora, osservato che la
presenza di contro interessati si verifica in quasi tutte le
tipologie di processi amministrativi (operazioni elettorali,
edilizia, ambiente, concessioni) con percentuali molto elevate, ed è
presente anche con riferimento ai silenzi e alle dia o scia, nelle
quali pongono, anzi, delicati problemi di tutela del terzo. E’,
invece scarsa o assente in materia di pubblico impiego, di armi e di
stranieri.
La figura del controinteressato nel processo
amministrativo è diversa da quella che si ha nel processo civile.
Anzitutto nel solo processo amministrativo il ricorso è
inammissibile se manca la notifica ad almeno uno dei
controinteressati; inoltre nel processo civile il controinteressato
ha normalmente un rapporto solo con una delle due parti (ad esempio,
il sublocatore controinteressato all’annullamento del contratto di
locazione richiesto da un proprietario dell’immobile ha un rapporto
solo con il locatario); nel processo amministrativo, invece, il
controinteressato ha una pretesa nei confronti dell’amministrazione
ma anche del concorrente, anzi in realtà il conflitto di interesse
in questi casi è fra due privati: se il secondo classificato in una
gara d’appalto impugna l’atto di aggiudicazione ha un conflitto di
interessi con il primo e una pretesa nei confronti
dell’amministrazione; il controinteressato ha già visto soddisfatta
la sua pretesa dall’amministrazione e non vuole perderla e confligge
con il ricorrente. Si potrebbe dire che il rapporto in questo caso è
trilaterale, anziché bilaterale.
Il tipo di potere esercitato in
questi casi dall’amministrazione è diverso in modo evidente da
quello prima indicato. La vicenda non è inquadrabile nella
dialettica autorità-libertà; il conflitto di interessi evidenzia una
relazione conflittuale fra due privati e solo indirettamente di
ciascuno di essi con la pubblica amministrazione che può essere
anche indifferente all’esito del processo, salvo che i profili di
celerità e per quelli eventuali della responsabilità. Vi è ora una
interessante ordinanza (n. 14 del 2011) della IV Sezione del
Consiglio di Stato all’Adunanza plenaria in merito alla tutela del
terzo nella Dia. Nel giudizio di primo grado il comune (Venezia),
che era il convenuto, si era “rimesso alla giustizia e alla
decisione” del T.A.R. L’esito del processo gli era indifferente.
Sostenere che, allora, non si tratta di un potere è sbagliato
perché sempre di un potere si tratta, canonizzato anzi
dall’ordinamento dell’Unione europea.
Solo che è un potere
diverso da quello contro il quale la dottrina ha speso,
opportunamente, le sue migliori energie: è un potere doveroso, che
si esprime con atti che, fino alla stipula del contratto, mantengono
carattere unilaterale e nel quale il profilo caratterizzante è
quello della doverosità perché la funzione consiste nel garantire la par condicio fra gli aspiranti e i contraenti (oltre che,
ovviamente, l’interesse sottostante alla decisione di avviare il
procedimento per acquisire beni, forniture, servizi,
personale).
Un altro aggregato potrebbe forse essere individuato
nei conflitti attinenti ai poteri regolatori delle Autorità
amministrative indipendenti e nella scelta, rimessa al giudice
amministrativo, sulla sorte del contratto d’appalto a seguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione. Anche in questo caso il
conflitto è il più delle volte fra privati. Ne ha trattato
recentemente Giulio Napolitano (Il grande contenzioso economico
nella codificazione del processo amministrativo) che ha messo in
evidenza, come già Alberto Romano “l’estensione del sindacato
giurisdizionale amministrativo sulle attività maggiormente rilevanti
che l’amministrazione esplica, le quali abbiano importanza economica
e, comunque, incidano sul mercato”. La giuridicizzazione di
conflitti che in passato trovavano una composizione di tipo politico
ha indotto il legislatore ad ampliare le competenze del giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva dotandolo di
particolari poteri e prevedendo riti ulteriormente abbreviati.
In
molti di questi casi il carattere equitativo della decisione del
giudice sembra evidente. Questo aggregato (del grande contenzioso
economico) va però verificato perché da un lato il grande
contenzioso economico non è esclusivo del processo amministrativo e
dall’altro comprenderebbe al suo interno vari tipi di conflitti di
interessi che rientrano nelle tipologie prima indicate.
4.
Due ultime questioni sulle quali è opportuna una riflessione. La
prima riguarda il panorama complessivo delle vertenze fra
amministrazioni e privati; la seconda l’ordinamento della
magistratura amministrativa.
Quanto alla prima: prescindiamo in
questa sede dall’insieme dei profili di tutela che si realizzano
prima e comunque al di fuori del processo, a partire da quelli
organizzativi, procedimentali e partecipativi e concentriamoci sulle
vertenze che danno luogo a processi.
Già Piras e Giannini avevano
osservato che non si può capire e valutare il ruolo del giudice
amministrativo se non lo si esamina unitamente a quello del giudice
ordinario nei confronti delle pubbliche amministrazioni e Nigro
aveva dedicato al problema una parte consistente del suo
lavoro.
Una distinzione delle sfere giurisdizionali derivata
dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in
processo (diritto soggettivo o interesse legittimo) non poteva che
prestarsi a incertezze e oscillazioni, quali, appunto si sono
verificate per decenni.
Gli orientamenti della Cassazione sono
stati dei più diversi tipi, andando dalla applicazione generalizzata
del principio di degradazione dei diritti a interessi, fino alle
tesi opposte che hanno dato vita alla nozione di carenza di potere e
all’individuazione di diritti non degradabili, nozione per altro
largamente indefinita, che non coincide comunque con quella dei
diritti fondamentali, altra nozione tanto importante quanto
imprecisa (anche il giudice amministrativo si occupa della tutela di
diritti fondamentali).
Dopo il tentativo di individuazione di
criteri definiti posto in essere dal legislatore con la suddivisione
per materie e l’annullamento da parte della Corte costituzionale,
l’occasione del codice del processo amministrativo è stata
utilizzata per definire meglio le competenze del giudice
amministrativo, e quindi indirettamente di quello ordinario,
utilizzando però a volte, anche nei riti speciali, il criterio
oggettivo del tipo di materia e altre volte quello soggettivo
(l’autorità che adotta l’atto).
Sarebbe bene approfondire, e ci
vorrà del tempo, se il rapporto fra le giurisdizioni da ultimo
individuato è sufficientemente definito (come non sembrerebbe perché
sono evidenti i permanenti conflitti in varie zone di confine),
salvo poi verificarne anche il grado di intrinseca
coerenza.
L’analisi da effettuare per verificare la linearità
dell’assetto del riparto delle competenze giurisdizionali non va
limitata però a questi profili sui quali si sofferma la dottrina
amministrativa.
Prendendo in considerazione l’insieme delle
vicende dalle quali può scaturire un conflitto processuale tra
pubbliche amministrazioni e privati, si costata che l’ambito delle
fattispecie è molto articolato. Una parte consistente anzi
prevalente dei conflitti è sottratta alle competenze del giudice
amministrativo. Oltre al rapporto di impiego privatizzato e alle
questioni meramente patrimoniali, vi è tutto il settore della
previdenza che è assegnato al giudice del lavoro. Vi è, ancora, gran
parte della materia delle sanzioni amministrative (quasi tutte
quelle che riguardano la vita quotidiana delle persone) attribuita
al giudice di pace, anche se l’ultima riforma ha sottratto al
giudice ordinario la materia delle sanzioni della Banca d’Italia,
della Consob, come quelle delle altre autorità amministrative
indipendenti.
V’è, ancora, tutta la questione delle controversie
tributarie affidate a organi dei quali è davvero arduo affermare il
carattere giurisdizionale e di terzietà. Nonostante la presenza dei
magistrati amministrativi e ordinari e il riordino operato con i d.
lgs. 545 e 546 del 1992, l’insoddisfazione per l’assetto della
giustizia tributaria è evidente e ne sono prova i vari disegni di
legge che ne propongono la riforma.
Come è possibile occuparsi,
anche a livello scientifico, della affermazione dello stato di
diritto e non occuparsi del potere impositivo che viene esercitato
con metodi arcaici, esposti al più arcaico formalismo, accompagnati
da forme pseudo-consensuali con le quali il fisco e il contribuente
si accordano sulla definizione di un fatto? Gli studi recenti
avviati dai alcuni colleghi di diritto amministrativo (Civitarese,
Di Benedetto) vanno incoraggiati e approfonditi. Nei Principi di
diritto amministrativo Santi Romano trattava la materia tributaria,
poi è stata lasciata agli specialisti.
Vi sono infine, le
funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, nei giudizi di
conto, responsabilità e pensionistici, dei quali gli
amministrativisti si sono occupati solo marginalmente. Un recente
lavoro di Valentina Giomi ne mette in evidenza i profili
problematici e “il difficile rapporto con i principi del giusto
processo”.
Cosa resta al giudice amministrativo? Non poco se si
ha presente che nel 2009 ha adottato, fra sentenze, decreti e
ordinanze ben 110.523 atti di natura decisionale (di cui 14.046 in
secondo grado), con un carico unitario, per ciascuno dei 282
magistrati relatori in primo grado, di 342 provvedimenti e di 275
per ciascuno dei 51 relatori – estensori nel grado di appello (v. S.
e C. Talice, Analisi dell’attività della giustizia amministrativa
nel 2009, in Giurisd. Amm. N. 9/2010). Una mole di lavoro
consistente se, come in genere avviene, è fatta con scrupolo e da
parte di un corpo limitato e selezionato di giudici e in modo
collegiale.
5. L’ultimo punto è quello dell’ordinamento della
magistratura amministrativa. Questa è diventata ormai, come
osservava de Lise recentemente, il giudice ordinario dell’esercizio
del pubblico potere, e ha acquisito una posizione di terzietà fra le
parti del processo.
L’esercizio contemporaneo della funzione
consultiva e la nomina governativa di una parte dei consiglieri di
Stato risentono certamente dell’evoluzione storica
dell’istituto.
L’evoluzione ha riguardato anche i profili
organizzativi, perché la quota governativa, che riguarda solo i
consiglieri di Stato, si è notevolmente assottigliata, nel totale,
per effetto della istituzione dei TAR (il Governo nomina ora solo 25
su 400 magistrati amministrativi) , e perché il rafforzamento del
Consiglio di Presidenza (l. 205/2000) determina l’autogoverno dei
giudici amministrativi.
Vi è inoltre, la prassi di utilizzare in
prevalenza i consiglieri di Stato nominati dal Governo nella
funzione consultiva.
Il modello è ben diverso da quello francese,
che è rimasto più improntato a una impostazione più funzionariale,
ma non v’è dubbio che il giudice terzo escluderebbe la nomina
proveniente da una delle parti (anche se solo per semplificazione si
può pensare alla P.A. come un tutto unitario) e che gli incarichi di
supporto al Governo conferiti frequentemente ai consiglieri di Stato
possono determinare situazioni di interferenza. Avremo poi due
relazioni dedicate ai profili organizzativi e quindi non mi soffermo
su questo problema.
Per non trarre conclusioni a priori dai
modelli organizzativi andrebbe fatta una analisi dei comportamenti.
Ad esempio, potrebbe essere interessante il confronto con il modello
spagnolo nel quale a una giurisprudenza che E. Garcìa de Enterrìa
considera forse la più regressiva rispetto a quelle degli altri
paesi europei corrisponde un assetto formale che sembrerebbe più
“avanzato” (se si può usare questo termine) di quello italiano
perché non vi sono giudici amministrativi separati da quelli
ordinari ma solo sezioni specializzate della magistratura ordinaria;
tuttavia non sembra che il modello funzioni nel senso di una
maggiore tutela del privato contro gli atti delle pubbliche
amministrazioni perché non mancano i conflitti di competenza fra le
diverse sezioni (v. art. 44 leg. Organica 1.7.1985 n. 6), l’ambito
della giurisdizione amministrativa è più ampio perché più basato sul
criterio soggettivo ed esteso anche a profili di carattere
patrimoniale, la fase esecutiva è meno incisiva di quella
dell’ordinamento italiano. Marcos Almeida potrà poi darci delle
delucidazioni al riguardo.
Un confronto sotto il profilo della
effettività della tutela non si può fare solo sulla base della
lettura delle norme; altrimenti si dovrebbe ritenere che in Italia
la tutela è assicurata già dal 1865 dal giudice ordinario. Le norme
e la giurisprudenza mostrano la tutela che c’è, non quella che
manca. Quando si legge che la sentenza 500 della Cassazione ha
introdotto nel 1999 la responsabilità civile dell’Amministrazione,
non si capisce immediatamente che era stata la stessa Cassazione a
escludere, fino a quella sentenza, l’applicabilità dell’art. 2043 ai
casi di esercizio del potere amministrativo.
Un metodo corretto
dovrebbe forse, anche qui, partire dall’analisi dei casi per
verificare che risposta trovano nei diversi ordinamenti le domande
di giustizia nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non è un
lavoro semplice anche perché non può essere assunto a parametro di
efficienza solo in grado di soccombenza delle P.A. Anzitutto, come
si è visto, è molto frequente la presenza dei controinteressati,
inoltre la parità delle parti nel giudizio vale anche per gli
interessi delle collettività di cui sono portatrici le
amministrazioni, ai quali deve essere data nel processo la stessa
tutela che si dà agli interessi dei privati.
Dopo decenni di
studi volti a superare il deficit di tutela che si aveva nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, si può dire che il
risultato è stato ormai in larga misura raggiunto.
Si apre ora
la possibilità, e la necessità, di nuovi studi che, per produrre
risultati scientificamente validi, vanno fatti studiando anche il
processo civile e la dottrina processuale civilistica (per meglio
capire le affinità e le differenze) e considerando insieme i profili
processuali e quelli della dinamica degli interessi sottostanti al
processo, di tutti gli interessi, compresi quelli dei quali sono
portatrici le pubbliche amministrazioni.
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(pubblicato il
13.4.2011)
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