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n. 4-2011 - © copyright

 

GIOVANNI D'ALESSANDRO

La Corte ricorre ancora una volta alla figura dell’«inesistenza della legge», ma stavolta a sproposito

 

 


 

 


1. La sent. n. 123 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2010 sul presupposto della perdurante vigenza dell’articolo impugnato, nonostante il «tentativo» di abrogazione (e, successivamente, anche di sospensione) operato attraverso due decreti adottati dal Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario ad acta in materia sanitaria. Per la Corte, infatti, sia il decreto n. 4 che il decreto n. 9 del 2010, adottati dal Presidente della Regione Calabria in veste di commissario ad acta, «per la parte in cui incidono su atti legislativi», devono ritenersi tamquam non essent, ovvero del tutto «inesistenti», poiché – richiamando sul punto la sent. n. 361 del 2011 – «la disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo» (§ 3.2. Cons. dir.).

2. Il Governo nell’atto di ricorso – premesso di essere intervenuto con il decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009) stabilendo l’obbligo per la Regione Calabria della predisposizione di un piano di rientro dai deficit sanitari (art. 22, comma 4), definitivamente approvato con la sottoscrizione dell’Accordo tra il Presidente della Regione e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, in data 17 dicembre 2009 – si doleva del fatto che l’art. 32 della legge regionale n. 8, con una formulazione «incomprensibile», avesse previsto, nei primi due commi, modificando gli artt. 17 e 18 della legge regionale della Calabria n. 22 del 2007, l’elevazione dal 70 al 100 per cento del costo a carico del fondo sanitario regionale delle prestazioni riabilitative a favore di anziani e disabili, in materia dunque di assistenza residenziale e semiresidenziale, e del fatto che, contestualmente, «con la medesima decorrenza», avesse disposto, al terzo comma, da un lato, l’abrogazione integrale degli stessi artt. 17 e 18 modificati dai commi precedenti, e, dall’altro, nel secondo periodo del medesimo terzo comma, paradossalmente, di porre dall’anno 2010 tutti gli oneri per le strutture socio-sanitarie interamente a carico del fondo sanitario regionale, senza alcuna limitazione di tipologia di prestazione.
Ancora più incomprensibilmente, dopo l’impugnazione governativa della legge regionale n. 8, il Presidente della Giunta regionale, nella qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale, ha emanato dapprima il decreto n. 4 del 2010, in cui, all’art. 3, si è prevista l’«abrogazione» dell’art. 32 della legge regionale n. 8 del 2010, e successivamente l’ulteriore decreto n. 9 del 2010, in cui, premesso «di dover adottare disposizioni maggiormente conformi al principio di separazione tra poteri costituzionalmente riconosciuti», e dunque «di dover procedere alla parziale rettifica del proprio decreto n. 4 del 24 agosto 2010», all’art. 3, si è disposto che «fino all’avvenuta formalizzazione delle nuove reti ospedaliera, laboratoristica e di specialistica ambulatoriale, salvo diversa disposizione, non trovano applicazione le disposizioni di legge appresso indicate, e sono sospesi i procedimenti avviati a mente delle stesse», individuando fra le disposizione «sospese» proprio l’art. 32 della legge regionale n. 8 del 2010.

3. Come si vede, la vicenda da cui trae origine la sent. n 123 assume dei tratti alquanto bizzarri, e riguarda ancora una volta la Regione Calabria, com’è avvenuto nel caso deciso dalla sent. n. 361 del 2010.
La Corte stavolta, però, ritenendo che i decreti presidenziali siano da considerarsi «inesistenti», così come era stata ritenuta «nulla-inesistente» la sedicente legge della Regione Calabria oggetto della sent. n. 361, non si avvede probabilmente che in questo caso gli elementi di differenziazione sono ben maggiori degli elementi di analogia con la questione risolta proprio dalla sent. n. 361.
In questo caso, infatti, non è in discussione la riconducibilità dell’act-token al type-legge e, dunque, la ricorrenza dei requisiti di identità dell’atto (nella sent. n. 361 era stata sottoposta al giudizio della Corte una sedicente legge regionale «approvata» dal Presidente della Giunta regionale: cfr. G. D'ALESSANDRO, La Corte costituzionale e le «mere parvenze di legge»: una prima lettura della sent. n. 361 del 2010, in questo sito). Qui siamo invece in presenza di atti che, data la loro «forma» di atti amministrativi, sia pure normativi, non hanno la «forza» idonea ad abrogare o sospendere un atto di natura legislativa (la legge regionale n. 8 del 2010). Siamo qui in sostanza di fronte ad un evidente vizio del contenuto dei due decreti presidenziali, e non dinanzi ad un radicale vizio «formale» che ne infici la loro identificazione. Vizio del contenuto che, nel nostro ordinamento, non è certo sottoposto al regime giuridico della «nullità-inesistenza», quanto piuttosto della disapplicazione da parte del giudice ordinario e della annullabilità dinanzi al giudice amministrativo.

4. Piuttosto la Corte avrebbe potuto semmai ritenere inesistente proprio l’art. 32 della legge impugnata nella parte in cui dispone qualcosa (nei commi 1 e 2) e contestualmente (senza alcuna differenziazione temporale della rispettiva entrata in vigore delle diverse disposizioni) dispone l’abrogazione di quanto previsto nei commi precedenti (nel comma 3).
Questa, infatti, può ritenersi una tipica ipotesi di legge «insensata», categoria individuata in sede giusfilosofica da Hans Kelsen e da Uberto Scarpelli, e sulle loro orme, in sede di dogmatica costituzionalistica soprattutto da Michele Ainis e da Antonio Ruggeri. Ipotesi, come si vede, non del tutto di scuola, ed anzi non di infrequente ricorrenza, come, fra l’altro, dimostra anche il caso della legge n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) che all’art. 6, comma 5, in tema di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, dispone la modifica dell’art. 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, e, contestualmente, all’art. 29, comma 11, lett. c), dispone l’abrogazione del medesimo art. 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005!

 

(pubblicato il 13.4.2011)

 

 

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