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| n. 4-2011 - © copyright |
GIOVANNI D'ALESSANDRO
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| La Corte ricorre ancora una volta
alla figura dell’«inesistenza della legge», ma stavolta a
sproposito
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1. La sent. n. 123 del 2011 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 della legge della
Regione Calabria n. 8 del 2010 sul presupposto della perdurante
vigenza dell’articolo impugnato, nonostante il «tentativo» di
abrogazione (e, successivamente, anche di sospensione) operato
attraverso due decreti adottati dal Presidente della Giunta
regionale in qualità di commissario ad acta in materia
sanitaria. Per la Corte, infatti, sia il decreto n. 4 che il decreto
n. 9 del 2010, adottati dal Presidente della Regione Calabria in
veste di commissario ad acta, «per la parte in cui incidono
su atti legislativi», devono ritenersi tamquam non essent,
ovvero del tutto «inesistenti», poiché – richiamando sul punto la
sent. n. 361 del 2011 – «la disciplina contenuta nel secondo comma
dell’art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente
legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un
soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo» (§ 3.2. Cons. dir.).
2. Il Governo nell’atto di ricorso –
premesso di essere intervenuto con il decreto-legge n. 78 del 2009
(convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009)
stabilendo l’obbligo per la Regione Calabria della predisposizione
di un piano di rientro dai deficit sanitari (art. 22, comma 4),
definitivamente approvato con la sottoscrizione dell’Accordo tra il
Presidente della Regione e i Ministri della salute e dell’economia e
delle finanze, in data 17 dicembre 2009 – si doleva del fatto che
l’art. 32 della legge regionale n. 8, con una formulazione
«incomprensibile», avesse previsto, nei primi due commi, modificando
gli artt. 17 e 18 della legge regionale della Calabria n. 22 del
2007, l’elevazione dal 70 al 100 per cento del costo a carico del
fondo sanitario regionale delle prestazioni riabilitative a favore
di anziani e disabili, in materia dunque di assistenza residenziale
e semiresidenziale, e del fatto che, contestualmente, «con la
medesima decorrenza», avesse disposto, al terzo comma, da un lato,
l’abrogazione integrale degli stessi artt. 17 e 18 modificati dai
commi precedenti, e, dall’altro, nel secondo periodo del medesimo
terzo comma, paradossalmente, di porre dall’anno 2010 tutti gli
oneri per le strutture socio-sanitarie interamente a carico del
fondo sanitario regionale, senza alcuna limitazione di tipologia di
prestazione.
Ancora più incomprensibilmente, dopo l’impugnazione
governativa della legge regionale n. 8, il Presidente della Giunta
regionale, nella qualità di commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore
sanitario regionale, ha emanato dapprima il decreto n. 4 del 2010,
in cui, all’art. 3, si è prevista l’«abrogazione» dell’art. 32 della
legge regionale n. 8 del 2010, e successivamente l’ulteriore decreto
n. 9 del 2010, in cui, premesso «di dover adottare disposizioni
maggiormente conformi al principio di separazione tra poteri
costituzionalmente riconosciuti», e dunque «di dover procedere alla
parziale rettifica del proprio decreto n. 4 del 24 agosto 2010»,
all’art. 3, si è disposto che «fino all’avvenuta formalizzazione
delle nuove reti ospedaliera, laboratoristica e di specialistica
ambulatoriale, salvo diversa disposizione, non trovano applicazione
le disposizioni di legge appresso indicate, e sono sospesi i
procedimenti avviati a mente delle stesse», individuando fra le
disposizione «sospese» proprio l’art. 32 della legge regionale n. 8
del 2010.
3. Come si vede, la vicenda da cui trae origine la
sent. n 123 assume dei tratti alquanto bizzarri, e riguarda ancora
una volta la Regione Calabria, com’è avvenuto nel caso deciso dalla
sent. n. 361 del 2010.
La Corte stavolta, però, ritenendo che i
decreti presidenziali siano da considerarsi «inesistenti», così come
era stata ritenuta «nulla-inesistente» la sedicente legge della
Regione Calabria oggetto della sent. n. 361, non si avvede
probabilmente che in questo caso gli elementi di differenziazione
sono ben maggiori degli elementi di analogia con la questione
risolta proprio dalla sent. n. 361.
In questo caso, infatti, non
è in discussione la riconducibilità dell’act-token al type-legge e, dunque, la ricorrenza dei requisiti di identità
dell’atto (nella sent. n. 361 era stata sottoposta al giudizio della
Corte una sedicente legge regionale «approvata» dal Presidente della
Giunta regionale: cfr. G. D'ALESSANDRO, La Corte costituzionale e
le «mere parvenze di legge»: una prima lettura della sent. n. 361
del 2010, in questo sito). Qui siamo invece in presenza di atti
che, data la loro «forma» di atti amministrativi, sia pure
normativi, non hanno la «forza» idonea ad abrogare o sospendere un
atto di natura legislativa (la legge regionale n. 8 del 2010). Siamo
qui in sostanza di fronte ad un evidente vizio del contenuto dei due
decreti presidenziali, e non dinanzi ad un radicale vizio «formale»
che ne infici la loro identificazione. Vizio del contenuto che, nel
nostro ordinamento, non è certo sottoposto al regime giuridico della
«nullità-inesistenza», quanto piuttosto della disapplicazione da
parte del giudice ordinario e della annullabilità dinanzi al giudice
amministrativo.
4. Piuttosto la Corte avrebbe potuto semmai
ritenere inesistente proprio l’art. 32 della legge impugnata nella
parte in cui dispone qualcosa (nei commi 1 e 2) e contestualmente
(senza alcuna differenziazione temporale della rispettiva entrata in
vigore delle diverse disposizioni) dispone l’abrogazione di quanto
previsto nei commi precedenti (nel comma 3).
Questa, infatti, può
ritenersi una tipica ipotesi di legge «insensata», categoria
individuata in sede giusfilosofica da Hans Kelsen e da Uberto
Scarpelli, e sulle loro orme, in sede di dogmatica
costituzionalistica soprattutto da Michele Ainis e da Antonio
Ruggeri. Ipotesi, come si vede, non del tutto di scuola, ed anzi non
di infrequente ricorrenza, come, fra l’altro, dimostra anche il caso
della legge n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) che all’art. 6,
comma 5, in tema di stato giuridico dei professori e dei ricercatori
di ruolo, dispone la modifica dell’art. 1, comma 11, della legge n.
230 del 2005, e, contestualmente, all’art. 29, comma 11, lett. c),
dispone l’abrogazione del medesimo art. 1, comma 11, della legge n.
230 del 2005!
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(pubblicato il
13.4.2011)
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