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| n. 4-2011 - © copyright |
NAZARENO SAITTA
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Verso una risciacquatura in Arno del
codice del processo amministrativo
(pro-memoria per i "correttori" del
2012)
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1. L'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, dopo avere dettato le disposizioni generali e speciali relative
alla delega al Governo "per il riassetto della disciplina del
processo amministrativo", nell'ultima parte del comma 4, dispone:
"Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le
correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune con lo stesso procedimento e in base agli
stessi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli
originari decreti".
Che sia assente nella disposizione in esame
la parola "codice" è cosa risaputa, fritta e rifritta. A parte i
vari progetti e le rasoiate governative agli stessi apportate,
abbiamo dovuto attendere il 2 luglio 2010 per leggere in Gazzetta
Ufficiale il testo del decreto delegato n. 104, il cui articolo
unico ha approvato n. 4 "Allegati", al primo dei quali è stata
appioppata la denominazione "Codice del Processo
Amministrativo"; e di "Codice" parlava la relativa
Relazione governativa.
Dunque, habemus codicem! Il minuscolo non appaia irriverente, anche perchè lo si
riferisce alle sue dimensioni; 136 articoli (a parte l'osceno art.
137), che ne fanno un codex brevis, il più corto di tutti i
codici italiani, quasi che riguardasse una materia di assai
contenuto interesse che non meritasse una più diffusa trattazione.
Previgentemente, il legislatore delegante, che ben conosce i
suoi polli delegatari, prevedendo che, nonostante i 121 anni di
attesa dalla legge Crispi, la redazione della normativa delegata
sarebbe stata comunque affrettata ed approssimativa perchè questo è
il mos solitus del legislatore italiano, ha previsto una
revisione/integrazione del c.p.a. entro il primo biennio
dall'entrata in vigore, onde recepire i risultati della sua prima
concreta applicazione e porre rimedio agli eventuali errori mediante
opportune "correzioni".
Circa i suggerimenti che la prassi
applicativa quotidiana potrà fornire – benemerita funzione maieutica
dei due vertici giudiziari: Sezioni unite e Plenaria! – occorrerà
attendere che questo primo biennio passi, potendosi soltanto il 15
settembre 2012 tirare le prime somme.
Quanto agli errori – ma non
solo per questi, potendo i suggerimenti provenire anche dalla
dottrina e dall'avvocatura – occorrerà prudentemente verificare la
fondatezza delle mende che potranno muoversi al c.p.a., stante
l'opinabilità di essi, ovvietà a parte.
Ma la ricostituenda
commissione (in funzione non più redigente, ma... emendante),
attraverso la quale dovrà necessariamente passare per legge ogni
eventuale novità normativa, non perda l'occasione di realizzare
quell'auspicio che è implicito nel titolo di queste note. Essa non
avrà a disposizione i 13 anni (dal 1827 al 1840) che ebbe don
Lisander per rivedere il lessico dei suoi sposi promessi, ma
soltanto pochi mesi. Ma non si dimentichi, ce lo ha ricordato pochi
anni or sono Stefano Murgia, che "obiettivo di ogni democrazia
evoluta è quello di disporre di testi di legge capaci di coniugare
rigore e chiarezza"; sulla scia di quell'insuperato studioso del
linguaggio legislativo che fu Franco Ledda, secondo il quale il
legislatore "deve rendere conto della ricerca e della scelta delle
parole più appropriate, dei segnali più chiari e immediati di un
pensiero o di un'idea".
Benvenuta e da non lasciarsi sfuggire
ogni occasione di una "decisa operazione di igiene del linguaggio",
per la quale spesso neppure "occorre l'ausilio di miracolose paste
dentifricie o di speciali colluttori" (è sempre l'amico Ledda che
parla). "Avere consapevolezza del peso delle parole della
legge vuol dire, infatti, avere attenzione e rispetto per chi di
quelle parole è destinatario, vuol dire concepire la legge non solo
come atto ordinante, ma anche come atto di
comunicazione" (S. Murgia, suoi i corsivi).
Sotto altro
aspetto, anche se solamente correlato, ricordiamoci che viene da
sempre predicata la stessa correttezza grammaticale del linguaggio
del legislatore. Anche di recente, Vittorio Italia, che ben può
considerarsi come il maggiore esperto italiano di collazione e
raccolta di testi normativi, ci ha ricordato che "i problemi del
diritto devono essere disciplinati dalle leggi con rigore e
precisione, tanto maggiori quanto i problemi sono complessi e
delicati", segnalando l'improprio uso di un avverbio ed un errore di
punteggiatura:"non sono problemi minimali, basati su minuzie
grammaticali [...]. Il linguaggio giuridico deve essere preciso,
ogni parola deve essere utilizzata secondo il significato proprio
[...] ed anche la punteggiatura delle leggi deve essere precisa. Il
legislatore deve utilizzare le parole delle leggi e la scansione
delle frasi con attenzione e non disinvolta superficialità".
Il
nostro zelo formale va ancora oltre e postula, non comportando uno
sforzo esagerato, anche l'uso di un "buon italiano", sintassi e
grammatica a parte.
Ebbene, non può dirsi che il testo del codice
del processo amministrativo, a parte ogni discorso sulla sostanza,
sia un esempio di buon italiano. Perchè, quindi, non approfittare
dei prossimi decreti correttivi previsti dalla legge di delegazione
per il risciacquo di cui al titolo di queste note?
Senza avere
la pretesa di essere gli unici depositari del vocabolario italiano e
giustificando ogni svista con la fretta con la quale si è proceduto
nella stesura dell'articolato normativo, spinti solamente dal
proposito di collaborare per migliorare anche sotto il profilo
formale questo testo normativo che anche noi attendevamo da decenni,
riteniamo opportuno rivolgere in tal senso un appello alla
Commissione di revisione.
Queste le "perle" che, in occasione di
una... sistematica lettura del c.p.a., mi è sembrato di rinvenire
tra le valve dei vari articoli.
2. Artt. 13,
14 e 16. Prendiamo l'avvio dalle disposizioni riguardanti una
delle più rilevanti novità del c.p.a.: la natura inderogabile della
competenza territoriale, che il legislatore delegato ha ritenuto
opportuno affermare con una disposizione generale di principio: Da
qui addirittura la stessa rubrica del primo articolo: "Competenza
territoriale inderogabile"; l'inderogabilità viene così una
volta per tutte affermata a chiare lettere, in modo da non lasciare
dubbio alcuno in quanti si erano abituati al vecchio andazzo,
consentito dal sistema precedente, di fare i propri comodi, almeno
nella fase iniziale, nella scelta del t.a.r. da adire. Il famoso,
anzi famigerato, “turismo cautelare” ne era stata la funesta
conseguenza. Adesso, dice il Codice, basta! E lo dice sin dalla
prima norma relativa alla competenza, in modo che tutti sappiano,
d'ora in avanti, che non si scherza: la competenza territoriale è
inderogabile. Nessuna deroga sarà consentita: inderogabile sempre,
quindi.
Ma, se questa inderogabilità è affermata nella stessa
intitolazione dell'art. 13, perchè ripeterlo altre cinque volte nel
corpo dello stesso articolo, composto di soli quattro commi, quindi,
addirittura due volte nello stesso (primo) comma?
Ma non basta:
nei tre commi del successivo art. 14, l'aggettivo
“inderogabile” è ripetuto ancora tre volte, una per ognuno
dei tre commi.
Non basta ancora. Art. 16: ancora l'aggettivo
“inderogabile” per mettere sostanzialmente fuori gioco il
deprecato “turismo cautelare”.
In totale: in tre articoli,
l'aggettivo in parola (o avverbializzato) è presente ben 10 volte,
quando sarebbe stata più che sufficiente la sola rubrica dell'art.
13.
Una richiesta di errore scusabile in caso di erronea scelta
del t.a.r. sarebbe ormai davvero... inescusabile.
Art. 15.
Viene perpetuata la confusione terminologica dell'espressione
"regolamento", solitamente adoperata per indicare vuoi
l'istanza con la quale si chiede che Cassazione o Consiglio di Stato
chiariscano e stabiliscano a quale organo giudiziario spetti la
giurisdizione o la competenza, vuoi il relativo procedimento che si
svolge davanti alle predette magistrature superiori; sicché dire
(art. 15, comma 2) che "il regolamento è proposto con istanza..." o che (comma 4) il giudice "pronuncia sul regolamento" (espressione, peraltro, assai brutta, priva
com'è dell'iniziale "si") ovvero ancora (comma 6) "è richiesto il regolamento" indica un ingiustificato uso
promiscuo della parola “regolamento”. Propria sembra, invece,
l'espressione "ricorso per regolamento" (art. 10, comma) dove quest'ultima parola serve ad indicare non
l'istanza propositiva, ma l'operazione cui questa tende.
Art.
20. L'articolo consta di due commi, dedicati all'obbligo di
assumere l'incarico ed alla possibilità di ricusazione tanto del
consulente che del verificatore. Del verificatore si parla in
entrambi i commi congiuntamente al consulente. Appare
ingiustificato, quindi che la rubrica dell'articolo contempli
solamente il consulente. E il verificatore?
Art. 55. E' un
articolo assai importante, riguardando le misure cautelari
collegiali.
Le improprietà lessicali sono abbastanza
numerose.
La più grave riguarda il comma 8: "Il
collegio... può autorizzare la produzione in camera di consiglio di
documenti... fino all'inizio di discussione". Espressione deprecabilissima: perchè non "fino all'inizio della discussione" ?
Passiamo al comma 10: "Il tribunale... fissa con ordinanza collegiale la data di discussione"; semmai "...della discussione".
Ma sarebbe stato preferibile dire "la data dell'udienza di discussione".
Comma 11: Idem. "L'ordinanza
... fissa la data di discussione del
ricorso" anziché "la data dell'udienza di
discussione". Aggiungeremmo un ulteriore appunto circa
l'espressione "l'ordinanza fissa…": il potere di fissazione
spetta all'organo giudicante, ossia al collegio o al suo presidente,
non al... provvedimento da questo emesso. Quindi, non "fissa", ma
semmai "indica", come dice, correttamente, il comma 4 del
successivo art. 56.
Comma 13: "Il giudice
adito può disporre misure cautelari", mentre sarebbe
stato preferibile non adoperare questo verbo, che mal si addice ad
un potere che non viene e non può essere esercitato in via
autoritativa d'ufficio, ma solo su istanza di parte. La misura
cautelare richiesta viene "accordata" o "concessa", non
"disposta", alias "imposta".
Art. 56, comma 4: "... il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di
parte notificata". Brutta, bruttissima espressione,
oltretutto di oscuro significato, dato che non vengono precisati né
la data ultima della notificazione né i soggetti ai quali questa va
eseguita.
Art. 72, comma 1: "Se al fine della
decisione...". Brutto il singolare: molto meglio "ai
fini...".
Art. 73, comma 3: "Se la questione
emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza…". Non si è soliti usare il
verbo nel modo riflessivo ("si riserva", ecc.)?
Art.
77, comma 2: "... il collegio pronuncia sulla
controversia". Si tratta di un semplice refuso? S’intendeva dire
"si pronuncia sulla controversia"? Infatti, si
pronuncia una sentenza, un'ordinanza; la mancanza del complemento
oggetto si fa sentire.
Art. 81: "Il termine non
decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'art.
71, comma 1, e finchè non si sia provveduto su di
essa...". Si tratta della decorrenza della perenzione, la
cui disciplina, ci sembra, non poteva essere dettata peggio.
Il
problema è piuttosto serio perchè questa pessima formulazione della
norma è stata finora foriera di fuorvianti commenti, che hanno
trovato comodo rifarsi alla lettera della legge, pedissequamente ed
acriticamente riferita o tutt'al più parafrasata.
Ci sembra,
infatti, errato dire che il termine di perenzione "non decorre dalla presentazione" (in ogni caso, “dalla
data della presentazione") della domanda di fissazione
dell'udienza pubblica di discussione; semmai, andava precisato che
il termine viene sospeso/interrotto dall'adempimento in parola, che
solleva da ogni ulteriore onere propulsivo il ricorrente demandando
l'ulteriore corso del giudizio al presidente del t.a.r., gravato del
potere/dovere di fissare l'udienza. Una volta fissata l'udienza,
occorrerà attendere che la stessa abbia luogo, senza, ovviamente,
alcuna responsabilità delle parti al riguardo. L'ulteriore sorte del
giudizio dipenderà dalla conclusione dell'udienza di discussione. La
regola sarà quella del passaggio in decisione del ricorso, ed a
questo punto di perenzione non sarà più il caso di parlare.
Se, invece, si avrà il rinvio ad altra udienza, idem. Se la
pronuncia del giudice non definirà il giudizio, dipenderà dal
contenuto della pronuncia stessa l'eventuale onere del ricorrente di
'ripresentare" la domanda di fissazione dell'udienza.
Errato,
quindi, dire poi che "il termine di perenzione non decorre... finchè non si sia provveduto…", quasi che, una volta che si
sia provveduto, il termine di perenzione ricomincerebbe a scorrere,
come se il legislatore avesse disposto una sospensione, più che
un'interruzione del termine in parola. Una volta fissata l'udienza,
si ripete, bisogna attendere quest'ultima e la successiva pronuncia
collegiale, senza nessuna ripresa di decorrenza del termine di
perenzione dopo il provvedimento presidenziale di fissazione
dell'udienza: ci mancherebbe altro!
Sarebbe stato più esatto dire
che il decorso del termine di perenzione viene interrotto dalla
presentazione della domanda di fissazione dell'udienza: il massimo
degli atti propulsivi. Solo se sorgerà un nuovo onere di
presentazione di una seconda istanza, comincerà a decorrere,
partendo da zero, un nuovo termine.
Diversamente esprimendosi,
si avrebbe che, se la discussione venisse fissata per un'udienza
lontana di oltre un anno, nelle more si potrebbe verificare la
perenzione del giudizio, così trasferendosi quella che sarebbe una
'responsabilità' del presidente sulle incolpevoli spalle del
ricorrente, reo di non avere compiuto un atto interruttivo ulteriore
rispetto all'atto interruttivo principe della perenzione, che è
l'istanza di fissazione dell'udienza.
Sorprende leggere nella Relazione che la formulazione della disposizione che abbiamo
sopra contestata sarebbe stata suggerita dalla I Commissione del
Senato. In verità, il parere in parola, espresso il 18 giugno 2010,
si limitava a "segnalare l'opportunità di inserire un comma 2, che
chiarisca come il termine annuale non decorra quando sia stata
presentata l'istanza di fissazione dell'udienza". Cosa ben diversa
e, contrariamente a quanto dice il testo definitivo dell'art. 81
(peraltro, di un comma unico), tutto sommato anche
terminologicamente plausibile.
Art. 84: perchè dire al
comma 1 che la rinunzia al ricorso avviene mediante dichiarazione
"sottoscritta... e depositata" quando non si è detto
ancora che la dichiarazione stessa "deve essere notificata alle altre parti"; adempimento che deve, ovviamente, precedere
il deposito e che è prescritto solamente nel comma 3, dopo che fra
l'altro il disposto del comma 2 presuppone già la pronuncia sulla
rinunzia? Un lettore frettoloso del solo comma 1 (ed anche del
successivo) non potrebbe essere fuorviato e procedere direttamente
al deposito senza la necessaria previa notifica?
Art. 120. La rubrica lascia a desiderare: non sembra corretto parlare di
"disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'art.
119". Perchè non "disposizioni specifiche sui giudizi" oppure "per i" oppure ancora
"relative ai", ecc.?
Comma 7. Un'autentica
sgrammaticatura l'espressione "attinenti la medesima
procedura". Va bene che “attineo” per i romani era
anche transitivo e quindi consentiva l'accusativo, ma quando
“attinente” è usato in italiano come sinonimo di “inerente a”,
“afferente a”, “relativo a”, il verbo “attenere” (ed il suo
participio presente) diviene intransitivo ed il complemento oggetto,
quindi, non ci sta proprio.
Comma 11. Un'autentica
sottigliezza linguistica, il classico pelo nell'uovo: perchè
"proposto" e non piuttosto "promosso"? Si “propone” l'appello, il ricorso; si “promuove” il giudizio. O
no?
Art. 130, comma 1. Questa è veramente grossa e si
perpetua da decenni (legge n. 1147 del 1966): "atti del procedimento
elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali".
Da quando in qua i comizi elettorali vengono “emanati”!? Viene,
semmai, emanato il “decreto di convocazione dei comizi elettorali”,
come del resto correttamente dispone, per ben cinque volte, lo
stesso decreto legislativo n. 104 del 2010 (una volta all'art. 1 e
quattro volte all'art. 2 dell'All. 4).
Art. 133, lett. z). La stessa sgrammaticatura, questa volta ancora più
grave di quella segnalata con riguardo al comma 7 dell'art. 120. Qui
non abbiamo "afferenti i", ma "inerenti i". Nessuna scusante come per “attineo” (transitivo o
intransitivo): si tratta di un errore madornale, che si rinviene,
purtroppo, frequentemente, anche in scritti giuridici ed in atti
processuali in particolare. Il verbo “inerire”, come il latino
“inhaerere”, è sicuramente, sempre, ineluttabilmente,
intransitivo; quindi, una volta per sempre: "inerenti
ai”.
Per non apparire eccessivamente supponenti ci fermiamo
qui.
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(pubblicato
l'11.4.2011)
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