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n. 4-2011 - © copyright

 

NAZARENO SAITTA

Verso una risciacquatura in Arno del codice del processo amministrativo
(pro-memoria per i "correttori" del 2012)

 

 


 

 

1. L'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo avere dettato le disposizioni generali e speciali relative alla delega al Governo "per il riassetto della disciplina del processo amministrativo", nell'ultima parte del comma 4, dispone: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune con lo stesso procedimento e in base agli stessi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti".
Che sia assente nella disposizione in esame la parola "codice" è cosa risaputa, fritta e rifritta. A parte i vari progetti e le rasoiate governative agli stessi apportate, abbiamo dovuto attendere il 2 luglio 2010 per leggere in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto delegato n. 104, il cui articolo unico ha approvato n. 4 "Allegati", al primo dei quali è stata appioppata la denominazione "Codice del Processo Amministrativo"; e di "Codice" parlava la relativa Relazione governativa.
Dunque, habemus codicem! Il minuscolo non appaia irriverente, anche perchè lo si riferisce alle sue dimensioni; 136 articoli (a parte l'osceno art. 137), che ne fanno un codex brevis, il più corto di tutti i codici italiani, quasi che riguardasse una materia di assai contenuto interesse che non meritasse una più diffusa trattazione.
Previgentemente, il legislatore delegante, che ben conosce i suoi polli delegatari, prevedendo che, nonostante i 121 anni di attesa dalla legge Crispi, la redazione della normativa delegata sarebbe stata comunque affrettata ed approssimativa perchè questo è il mos solitus del legislatore italiano, ha previsto una revisione/integrazione del c.p.a. entro il primo biennio dall'entrata in vigore, onde recepire i risultati della sua prima concreta applicazione e porre rimedio agli eventuali errori mediante opportune "correzioni".
Circa i suggerimenti che la prassi applicativa quotidiana potrà fornire – benemerita funzione maieutica dei due vertici giudiziari: Sezioni unite e Plenaria! – occorrerà attendere che questo primo biennio passi, potendosi soltanto il 15 settembre 2012 tirare le prime somme.
Quanto agli errori – ma non solo per questi, potendo i suggerimenti provenire anche dalla dottrina e dall'avvocatura – occorrerà prudentemente verificare la fondatezza delle mende che potranno muoversi al c.p.a., stante l'opinabilità di essi, ovvietà a parte.
Ma la ricostituenda commissione (in funzione non più redigente, ma... emendante), attraverso la quale dovrà necessariamente passare per legge ogni eventuale novità normativa, non perda l'occasione di realizzare quell'auspicio che è implicito nel titolo di queste note. Essa non avrà a disposizione i 13 anni (dal 1827 al 1840) che ebbe don Lisander per rivedere il lessico dei suoi sposi promessi, ma soltanto pochi mesi. Ma non si dimentichi, ce lo ha ricordato pochi anni or sono Stefano Murgia, che "obiettivo di ogni democrazia evoluta è quello di disporre di testi di legge capaci di coniugare rigore e chiarezza"; sulla scia di quell'insuperato studioso del linguaggio legislativo che fu Franco Ledda, secondo il quale il legislatore "deve rendere conto della ricerca e della scelta delle parole più appropriate, dei segnali più chiari e immediati di un pensiero o di un'idea".
Benvenuta e da non lasciarsi sfuggire ogni occasione di una "decisa operazione di igiene del linguaggio", per la quale spesso neppure "occorre l'ausilio di miracolose paste dentifricie o di speciali colluttori" (è sempre l'amico Ledda che parla). "Avere consapevolezza del peso delle parole della legge vuol dire, infatti, avere attenzione e rispetto per chi di quelle parole è destinatario, vuol dire concepire la legge non solo come atto ordinante, ma anche come atto di comunicazione" (S. Murgia, suoi i corsivi).
Sotto altro aspetto, anche se solamente correlato, ricordiamoci che viene da sempre predicata la stessa correttezza grammaticale del linguaggio del legislatore. Anche di recente, Vittorio Italia, che ben può considerarsi come il maggiore esperto italiano di collazione e raccolta di testi normativi, ci ha ricordato che "i problemi del diritto devono essere disciplinati dalle leggi con rigore e precisione, tanto maggiori quanto i problemi sono complessi e delicati", segnalando l'improprio uso di un avverbio ed un errore di punteggiatura:"non sono problemi minimali, basati su minuzie grammaticali [...]. Il linguaggio giuridico deve essere preciso, ogni parola deve essere utilizzata secondo il significato proprio [...] ed anche la punteggiatura delle leggi deve essere precisa. Il legislatore deve utilizzare le parole delle leggi e la scansione delle frasi con attenzione e non disinvolta superficialità".
Il nostro zelo formale va ancora oltre e postula, non comportando uno sforzo esagerato, anche l'uso di un "buon italiano", sintassi e grammatica a parte.
Ebbene, non può dirsi che il testo del codice del processo amministrativo, a parte ogni discorso sulla sostanza, sia un esempio di buon italiano. Perchè, quindi, non approfittare dei prossimi decreti correttivi previsti dalla legge di delegazione per il risciacquo di cui al titolo di queste note?
Senza avere la pretesa di essere gli unici depositari del vocabolario italiano e giustificando ogni svista con la fretta con la quale si è proceduto nella stesura dell'articolato normativo, spinti solamente dal proposito di collaborare per migliorare anche sotto il profilo formale questo testo normativo che anche noi attendevamo da decenni, riteniamo opportuno rivolgere in tal senso un appello alla Commissione di revisione.
Queste le "perle" che, in occasione di una... sistematica lettura del c.p.a., mi è sembrato di rinvenire tra le valve dei vari articoli.

2. Artt. 13, 14 e 16. Prendiamo l'avvio dalle disposizioni riguardanti una delle più rilevanti novità del c.p.a.: la natura inderogabile della competenza territoriale, che il legislatore delegato ha ritenuto opportuno affermare con una disposizione generale di principio: Da qui addirittura la stessa rubrica del primo articolo: "Competenza territoriale inderogabile"; l'inderogabilità viene così una volta per tutte affermata a chiare lettere, in modo da non lasciare dubbio alcuno in quanti si erano abituati al vecchio andazzo, consentito dal sistema precedente, di fare i propri comodi, almeno nella fase iniziale, nella scelta del t.a.r. da adire. Il famoso, anzi famigerato, “turismo cautelare” ne era stata la funesta conseguenza. Adesso, dice il Codice, basta! E lo dice sin dalla prima norma relativa alla competenza, in modo che tutti sappiano, d'ora in avanti, che non si scherza: la competenza territoriale è inderogabile. Nessuna deroga sarà consentita: inderogabile sempre, quindi.
Ma, se questa inderogabilità è affermata nella stessa intitolazione dell'art. 13, perchè ripeterlo altre cinque volte nel corpo dello stesso articolo, composto di soli quattro commi, quindi, addirittura due volte nello stesso (primo) comma?
Ma non basta: nei tre commi del successivo art. 14, l'aggettivo “inderogabile” è ripetuto ancora tre volte, una per ognuno dei tre commi.
Non basta ancora. Art. 16: ancora l'aggettivo “inderogabile” per mettere sostanzialmente fuori gioco il deprecato “turismo cautelare”.
In totale: in tre articoli, l'aggettivo in parola (o avverbializzato) è presente ben 10 volte, quando sarebbe stata più che sufficiente la sola rubrica dell'art. 13.
Una richiesta di errore scusabile in caso di erronea scelta del t.a.r. sarebbe ormai davvero... inescusabile.
Art. 15. Viene perpetuata la confusione terminologica dell'espressione "regolamento", solitamente adoperata per indicare vuoi l'istanza con la quale si chiede che Cassazione o Consiglio di Stato chiariscano e stabiliscano a quale organo giudiziario spetti la giurisdizione o la competenza, vuoi il relativo procedimento che si svolge davanti alle predette magistrature superiori; sicché dire (art. 15, comma 2) che "il regolamento è proposto con istanza..." o che (comma 4) il giudice "pronuncia sul regolamento" (espressione, peraltro, assai brutta, priva com'è dell'iniziale "si") ovvero ancora (comma 6) "è richiesto il regolamento" indica un ingiustificato uso promiscuo della parola “regolamento”. Propria sembra, invece, l'espressione "ricorso per regolamento" (art. 10, comma) dove quest'ultima parola serve ad indicare non l'istanza propositiva, ma l'operazione cui questa tende.
Art. 20. L'articolo consta di due commi, dedicati all'obbligo di assumere l'incarico ed alla possibilità di ricusazione tanto del consulente che del verificatore. Del verificatore si parla in entrambi i commi congiuntamente al consulente. Appare ingiustificato, quindi che la rubrica dell'articolo contempli solamente il consulente. E il verificatore?
Art. 55. E' un articolo assai importante, riguardando le misure cautelari collegiali.
Le improprietà lessicali sono abbastanza numerose.
La più grave riguarda il comma 8: "Il collegio... può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti... fino all'inizio di discussione". Espressione deprecabilissima: perchè non "fino all'inizio della discussione" ?
Passiamo al comma 10: "Il tribunale... fissa con ordinanza collegiale la data di discussione"; semmai "...della discussione". Ma sarebbe stato preferibile dire "la data dell'udienza di discussione".
Comma 11: Idem. "L'ordinanza ... fissa la data di discussione del ricorso" anziché "la data dell'udienza di discussione". Aggiungeremmo un ulteriore appunto circa l'espressione "l'ordinanza fissa…": il potere di fissazione spetta all'organo giudicante, ossia al collegio o al suo presidente, non al... provvedimento da questo emesso. Quindi, non "fissa", ma semmai "indica", come dice, correttamente, il comma 4 del successivo art. 56.
Comma
13: "Il giudice adito può disporre misure cautelari", mentre sarebbe stato preferibile non adoperare questo verbo, che mal si addice ad un potere che non viene e non può essere esercitato in via autoritativa d'ufficio, ma solo su istanza di parte. La misura cautelare richiesta viene "accordata" o "concessa", non "disposta", alias "imposta".
Art. 56, comma 4: "... il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata". Brutta, bruttissima espressione, oltretutto di oscuro significato, dato che non vengono precisati né la data ultima della notificazione né i soggetti ai quali questa va eseguita.
Art. 72, comma 1: "Se al fine della decisione...". Brutto il singolare: molto meglio "ai fini...".
Art. 73, comma 3: "Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza…". Non si è soliti usare il verbo nel modo riflessivo ("si riserva", ecc.)?
Art. 77, comma 2: "... il collegio pronuncia sulla controversia". Si tratta di un semplice refuso? S’intendeva dire "si pronuncia sulla controversia"? Infatti, si pronuncia una sentenza, un'ordinanza; la mancanza del complemento oggetto si fa sentire.
Art. 81: "Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 71, comma 1, e finchè non si sia provveduto su di essa...". Si tratta della decorrenza della perenzione, la cui disciplina, ci sembra, non poteva essere dettata peggio.
Il problema è piuttosto serio perchè questa pessima formulazione della norma è stata finora foriera di fuorvianti commenti, che hanno trovato comodo rifarsi alla lettera della legge, pedissequamente ed acriticamente riferita o tutt'al più parafrasata.
Ci sembra, infatti, errato dire che il termine di perenzione "non decorre dalla presentazione" (in ogni caso, “dalla data della presentazione") della domanda di fissazione dell'udienza pubblica di discussione; semmai, andava precisato che il termine viene sospeso/interrotto dall'adempimento in parola, che solleva da ogni ulteriore onere propulsivo il ricorrente demandando l'ulteriore corso del giudizio al presidente del t.a.r., gravato del potere/dovere di fissare l'udienza. Una volta fissata l'udienza, occorrerà attendere che la stessa abbia luogo, senza, ovviamente, alcuna responsabilità delle parti al riguardo. L'ulteriore sorte del giudizio dipenderà dalla conclusione dell'udienza di discussione. La regola sarà quella del passaggio in decisione del ricorso, ed a questo punto di perenzione non sarà più il caso di parlare. Se, invece, si avrà il rinvio ad altra udienza, idem. Se la pronuncia del giudice non definirà il giudizio, dipenderà dal contenuto della pronuncia stessa l'eventuale onere del ricorrente di 'ripresentare" la domanda di fissazione dell'udienza.
Errato, quindi, dire poi che "il termine di perenzione non decorre... finchè non si sia provveduto…", quasi che, una volta che si sia provveduto, il termine di perenzione ricomincerebbe a scorrere, come se il legislatore avesse disposto una sospensione, più che un'interruzione del termine in parola. Una volta fissata l'udienza, si ripete, bisogna attendere quest'ultima e la successiva pronuncia collegiale, senza nessuna ripresa di decorrenza del termine di perenzione dopo il provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza: ci mancherebbe altro!
Sarebbe stato più esatto dire che il decorso del termine di perenzione viene interrotto dalla presentazione della domanda di fissazione dell'udienza: il massimo degli atti propulsivi. Solo se sorgerà un nuovo onere di presentazione di una seconda istanza, comincerà a decorrere, partendo da zero, un nuovo termine.
Diversamente esprimendosi, si avrebbe che, se la discussione venisse fissata per un'udienza lontana di oltre un anno, nelle more si potrebbe verificare la perenzione del giudizio, così trasferendosi quella che sarebbe una 'responsabilità' del presidente sulle incolpevoli spalle del ricorrente, reo di non avere compiuto un atto interruttivo ulteriore rispetto all'atto interruttivo principe della perenzione, che è l'istanza di fissazione dell'udienza.
Sorprende leggere nella Relazione che la formulazione della disposizione che abbiamo sopra contestata sarebbe stata suggerita dalla I Commissione del Senato. In verità, il parere in parola, espresso il 18 giugno 2010, si limitava a "segnalare l'opportunità di inserire un comma 2, che chiarisca come il termine annuale non decorra quando sia stata presentata l'istanza di fissazione dell'udienza". Cosa ben diversa e, contrariamente a quanto dice il testo definitivo dell'art. 81 (peraltro, di un comma unico), tutto sommato anche terminologicamente plausibile.
Art. 84: perchè dire al comma 1 che la rinunzia al ricorso avviene mediante dichiarazione "sottoscritta... e depositata" quando non si è detto ancora che la dichiarazione stessa "deve essere notificata alle altre parti"; adempimento che deve, ovviamente, precedere il deposito e che è prescritto solamente nel comma 3, dopo che fra l'altro il disposto del comma 2 presuppone già la pronuncia sulla rinunzia? Un lettore frettoloso del solo comma 1 (ed anche del successivo) non potrebbe essere fuorviato e procedere direttamente al deposito senza la necessaria previa notifica?
Art. 120. La rubrica lascia a desiderare: non sembra corretto parlare di "disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'art. 119". Perchè non "disposizioni specifiche sui giudizi" oppure "per i" oppure ancora "relative ai", ecc.?
Comma 7. Un'autentica sgrammaticatura l'espressione "attinenti la medesima procedura". Va bene che “attineo per i romani era anche transitivo e quindi consentiva l'accusativo, ma quando “attinente” è usato in italiano come sinonimo di “inerente a”, “afferente a”, “relativo a”, il verbo “attenere” (ed il suo participio presente) diviene intransitivo ed il complemento oggetto, quindi, non ci sta proprio.
Comma 11. Un'autentica sottigliezza linguistica, il classico pelo nell'uovo: perchè "proposto" e non piuttosto "promosso"? Si “propone” l'appello, il ricorso; si “promuove” il giudizio. O no?
Art. 130, comma 1. Questa è veramente grossa e si perpetua da decenni (legge n. 1147 del 1966): "atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali". Da quando in qua i comizi elettorali vengono “emanati”!? Viene, semmai, emanato il “decreto di convocazione dei comizi elettorali”, come del resto correttamente dispone, per ben cinque volte, lo stesso decreto legislativo n. 104 del 2010 (una volta all'art. 1 e quattro volte all'art. 2 dell'All. 4).
Art. 133, lett. z). La stessa sgrammaticatura, questa volta ancora più grave di quella segnalata con riguardo al comma 7 dell'art. 120. Qui non abbiamo "afferenti i", ma "inerenti i". Nessuna scusante come per “attineo (transitivo o intransitivo): si tratta di un errore madornale, che si rinviene, purtroppo, frequentemente, anche in scritti giuridici ed in atti processuali in particolare. Il verbo “inerire”, come il latino “inhaerere”, è sicuramente, sempre, ineluttabilmente, intransitivo; quindi, una volta per sempre: "inerenti ai”.
Per non apparire eccessivamente supponenti ci fermiamo qui.

 

(pubblicato l'11.4.2011)

 

 

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