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| n. 3-2011 - © copyright |
CHIARA MARI
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| Lo spoils system nella
giurisprudenza costituzionale
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Sommario: 1. La disciplina della dirigenza:
profili pubblicistici e privatistici; 2. La presunta
neutralità dell’attività dirigenziale; 3. La simmetria tra
conferimento e revoca dell’incarico; 4. Lo sviluppo delle
garanzie “contro” lo spoils system.
1. La
disciplina della dirigenza: profili pubblicistici e privatistici
La disciplina della dirigenza pubblica è stata oggetto di
numerose pronunce della Corte costituzionale che ne hanno delimitato
l’ambito e le modalità di applicazione. Le sentenze più recenti in
materia si sono occupate, in particolare, del meccanismo dello spoils system che consiste nella cessazione automatica degli
incarichi prima della scadenza naturale, nelle ipotesi di mutamento
della compagine politica. I profili più rilevanti affrontati dalla
Corte attengono al rapporto fiduciario tra dirigenti e organi di
vertice; alla simmetria tra modalità di conferimento e di cessazione
dell’incarico; al ruolo dei dirigenti esterni[1].
Prima di
analizzare tali pronunce, occorre valutare quale sia la ragione di
un intervento così frequente ed incisivo della giurisprudenza
costituzionale in materia.
Il costante intervento della Corte
può essere ricondotto, infatti, alla circostanza che la disciplina
della dirigenza si fonda su un intreccio tra pubblico e privato[2]
che determina numerosi problemi applicativi. Il conferimento degli
incarichi ha, infatti, natura pubblica, ad esempio, nelle
amministrazioni statali è effettuato tramite un decreto del
Ministro[3], mentre il rapporto di lavoro è regolato da un contratto
ed ha, dunque, natura privatistica.
Inoltre, il dirigente da un
lato svolge funzioni pubbliche, poiché agisce per l’interesse della
collettività perseguendo gli obiettivi assegnati, e dall’altro opera
come dipendente dell’Amministrazione di appartenenza.
La
criticità del sistema della dirigenza è dovuta, allora, alla
presenza di forti elementi pubblicistici che convivono con una
disciplina contrattuale di diritto privato. Tramite la
giurisprudenza della Corte costituzionale si tenta, allora, di
risolvere i “conflitti” tra le due sfere – pubblicistica e
privatistica.
E’ opportuno ancora ricordare che lo spoils
system si inserisce nel quadro delle riforme della dirigenza che
possono essere divise in tre momenti: la privatizzazione del
pubblico impiego; l’estensione della privatizzazione alla dirigenza;
la “precarizzazione” della dirigenza. Occorre, in particolare, qui
soffermarsi su quest’ultimo aspetto.
La precarizzazione della
dirigenza è stata determinata da una serie di interventi normativi
che hanno portato alla cessazione automatica degli incarichi apicali
decorsi 90 giorni dal voto di fiducia del nuovo governo, introdotta
dall’art. 19, co.8, d.lgs. 165/2001, poi estesa a tutti i dirigenti
con il D.L. 262/2006, convertito nella legge 286/2006, ed alla
introduzione del meccanismo dello spoils system una
tantum[4]. Quest’ultimo consiste nella cessazione degli
incarichi dirigenziali decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge che lo dispone ed è stato introdotto dalla L. 145/2002 e
dal D.L. 262/2006.
Successivamente, a seguito degli interventi
della Corte costituzionale di censura dello spoils system, è
intervenuta la riforma c.d. Brunetta (d.lgs. 150/2009) che ha
ripristinato la cessazione automatica solo per i dirigenti
apicali.
Infine, il d.l. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010
ha abrogato l’art. 19 co. 1 ter del d.lgs. 165/2001 relativo alla
scadenza dell’incarico, disponendo che il mancato rinnovo debba
essere motivato e comunicato all’interessato e che debbano essere
indicati gli incarichi equivalenti disponibili.
Il quadro
normativo complesso appena delineato rappresenta una delle ragioni
principali dell’intervento costante in materia della Corte
costituzionale che ha tentato di far fronte all’incertezza
determinata dal susseguirsi delle riforme. In particolare, la
riforma Brunetta è stata approvata proprio a seguito delle numerose
pronunce della Corte contrarie all’applicazione del meccanismo dello spoils system. Basti considerare la sentenza n. 103/2007 che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.
145/2002 relativo al meccanismo dello spoils system c.d. una tantum, affermando tre principi fondamentali[5].
In
primo luogo, in tale pronuncia, viene evidenziato il passaggio dalla
dirigenza intesa come “status” alla dirigenza “funzionale”. In
sostanza, la dirigenza non rappresenta una posizione di carriera del
dirigente nella comunità statale, ma è un mezzo per l’esercizio
della funzione amministrativa.
In secondo luogo, la causa di
cessazione dell’incarico dirigenziale deve essere necessariamente
correlata alla responsabilità del dirigente e non può, dunque,
essere automatica. Occorre, infatti, valutare il dirigente per
considerare la necessità della revoca dell’incarico a questi
assegnato. La valutazione non può, poi, prescindere da “un momento
procedimentale di confronto”, vale a dire un contraddittorio con
l’interessato. In terzo luogo, è necessario distinguere tra
indirizzo politico amministrativoe funzione di gestione. Il
dirigente è, infatti, un professionista autonomo responsabile della
gestione che non fonda il proprio rapporto di lavoro sulla fiducia
nei confronti dell’organo politico[6].
I tre principi delineati
si fondano sul rispetto del buon andamento e dell’imparzialità
dell’amministrazione ex art. 97 Cost. Per una corretta applicazione
dello spoils system occorre, allora, una procedura di
conferimento dell’incarico che valuti le qualità tecnico
professionali del dirigente e che non si fondi su un rapporto
soltanto fiduciario, un’attività di gestione autonoma e separata
dall’indirizzo politico, una valutazione prima della cessazione
anticipata dell’incarico.
Le recenti pronunce della Corte
costituzionale sullo spoils system riprendono i principi
delineati e tentano di risolvere i problemi legati al rapporto tra
dirigenza e politica.
2. La presunta neutralità
dell’attività dirigenziale
Con la pronuncia n. 34 del 5
febbraio 2010 la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente
illegittimi l’art. 1, co.1 della l.R. Calabria che prevede la
cessazione automatica degli incarichi di dirigenti quali il
direttore generale della Asl alla data di proclamazione del
Presidente della Giunta della Regione.
Per dichiarare
incostituzionale tale forma di spoils system la Corte, oltre
a riprendere i principi delineati dalla giurisprudenza precedente
relativi alla necessità di una valutazione del dirigente prima della
revoca dell’incarico, si occupa dell’individuazione dei criteri per
escludere la presenza di un rapporto fiduciario tra dirigenti e
politici.
La cessazione anticipata dell’incarico al mutamento dei
vertici politici è, infatti, giustificata se la nomina è fondata su
un rapporto di fiducia: se l’incarico è fiduciario anche la sua
cessazione non necessita di particolare garanzie e può avvenire al
momento del termine del rapporto di fiducia.
La Corte
costituzionale individua, allora, veri e propri indici di esclusione
del rapporto fiduciario. In primo luogo occorre verificare se il
dirigente sia stato scelto in base a requisiti di competenza e
professionalità. Se vi sono tali requisiti il dirigente non è stato
scelto solo per perseguire un indirizzo politico, ma per ragioni di
natura tecnico professionale.
In secondo luogo va valutato se la
nomina sia avvenuta in base ad una selezione che, per quanto non
abbia natura concorsuale, sia basata sull’apprezzamento oggettivo ed
eventualmente anche comparativo delle qualità professionali e del
merito. In presenza di una sorta di selezione, si può escludere la
presenza della fiduciari età poiché i soggetti sono nominati a
seguito di una comparazione con più possibili candidati.
In terzo
luogo va preso in considerazione il tipo di funzioni che i dirigenti
sono chiamati ad esercitare. Se le funzioni sono strettamente
correlate all’adozione di scelte di natura politica, allora sembra
difficile escludere che la scelta sia stata fondata sulla
fiducia.
Gli indici così delineati sono, allora, utili per
distinguere tra dirigenti “politici” a cui applicare lo spoils
system e dirigenti “non politici” o tecnici a cui non
applicarlo. In realtà nonostante l’indicazione di criteri
determinati per escludere la fiduciarietà, tale distinzione non
risulta così netta. Vi sono, infatti, numerosi esempi di incarichi
dirigenziali non riconducibili alle due categorie basti pensare ai
dirigenti appartenenti ai ruoli che ricoprono per un periodo
incarichi politici per poi rientrare nei ranghi[7].
Si
sottolinea, inoltre, che tra dirigenti apicali e, dunque politici, e
dirigenti non apicali vi sono delle c.d. zone grigie, vale a dire
gli incarichi di snodo tra politica ed amministrazione, come nel
caso dei capi dipartimento. Tali incarichi si caratterizzano proprio
per essere strettamente correlati alle scelte politiche, pur essendo
di gestione. Inoltre in tali casi “è ingenuo pensare che il ministro
effettui una scelta color blind (il colore è il colore
politico..) quando conferisce l’incarico. Il sospetto che egli sia
condizionato da ragioni di partito è … radicato.”[8]
Per tali
ragioni, i criteri individuati dalla Corte non possono ritenersi
validi in assoluto per individuare la fiduciarietà degli incarichi.
La sentenza oggetto di analisi assume un significato rilevante
per un ulteriore aspetto: il riconoscimento in capo al dirigente del
dovere di neutralità. La Corte ritiene, infatti, che i dirigenti,
anche se collaborano per garantire l’applicazione dell’indirizzo
politico, non devono necessariamente condividere gli orientamenti
politici ma devono, al contrario, rispettare il dovere di neutralità
che impone la corretta e leale esecuzione delle direttive che
provengono dall’organo politico[9].
L’introduzione di un simile
principio risponde a due esigenze, da un lato all’imparzialità
dell’amministrazione e dall’altro alla nozione di amministrazione di
servizio che mira alla tutela de cittadini. La P.A., in base a tale
concezione deve mirare al perseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico, come la tutela della salute, a prescindere dall’indirizzo
espresso dai vertici politici.
In realtà, si sottolinea che
l’idea di una amministrazione completamente neutrale sembra non solo
irrealizzabile ma anche controproducente. L’attività dei dirigenti
può, infatti, essere indifferente all’orientamento politico, ma è
necessariamente collegata alle scelte dei vertici. E’ necessario,
allora, una sorta di bilanciamento tra indirizzo politico e
neutralità. Il rapporto tra organi di governo ed amministrazione non
può essere “né di totale immedesimazione, né di totale
indipendenza”[10].
3. La simmetria tra conferimento e
revoca dell’incarico
Con la sentenza 24 giugno 2010, n. 224,
la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 15, co. 6
della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 che prevede la
cessazione dall’incarico del direttore amministrativo e del
direttore sanitario entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
direttore generale[11].
I giudici si occupano, innanzitutto,
della possibilità di delineare una simmetria tra conferimento e
revoca dell’incarico dirigenziale. Il rapporto simmetrico implica
che se l’incarico è stato affidato esclusivamente sulla base della
fiducia dovrebbe cessare necessariamente al mutamento dei vertici
politici. Tale mutamento spezzerebbe, infatti, il vincolo fiduciario
alla base del rapporto tra il dirigente ed il politico che lo ha
incaricato.
In realtà, la Corte ritiene che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa della Regione, non sussiste un
rapporto di stretta simmetria tra le modalità di conferimento
dell’incarico dirigenziale e le cause di cessazione di esso. La
scelta fiduciaria, nella specie del direttore amministrativo, non
implica che l’interruzione del rapporto che si instaura possa
avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale.
Infatti, una volta instaurato il rapporto di lavoro è necessario
che vengano tutelate ulteriori esigenze. In primo luogo
l’espletamento continuativo delle funzioni assegnate al dirigente.
In secondo luogo la tutela, costituzionalmente protetta, delle
situazioni soggettive del dirigente in quanto “lavoratore”.
La
pronuncia della Corte sembra, dunque, reintrodurre il problema della
fiduciarietà in relazione ai dirigenti non apicali, nonostante tale
profilo fosse già stato affrontato dalla giurisprudenza precedente
del 2007.
Si ribadisce, in questa sede, che l’incarico
dirigenziale non apicale, anche se fiduciario, non può cessare
automaticamente senza una previa verifica.
La simmetria tra
scelta intuitus personae e cessazione dell’incarico al
mutamento del vertice politico non è, dunque, ammissibile.
La
Corte, a sostegno di tale assunto, si sofferma su due aspetti
determinanti e strettamente correlati: le cause di cessazione del
rapporto di lavoro e la valutazione del dirigente.
L’interruzione
del rapporto di ufficio può, infatti, essere determinata soltanto da
cause “interne” che siano idonee a recare un pregiudizio
all’efficienza, efficacia e continuità dell’azione amministrativa.
Solo se la qualità dell’operato del dirigente non è idonea rispetto
alle funzioni a questo attribuite si può determinare la cessazione
dell’incarico.
E’ allora necessario, prima di procedere alla
revoca, valutare i risultati raggiunti in concreto nella gestione
dei “servizi amministrativi” affidati al dirigente.
Una
valutazione è essenziale perché può consentire da un lato la
possibilità di far valere il diritto di difesa del dirigente e
dall’altro garantire uno svolgimento efficiente e continuativo
dell’attività della P.A.
E’ come se la Corte costituzionale
introducesse la necessità di una sovrapposizione tra responsabilità
e spoils system. Tale meccanismo è, infatti, ammesso a
condizione che venga accertata la responsabilità del dirigente ed il
mancato raggiungimento degli obiettivi.
In realtà un adeguato
meccanismo di valutazione sarebbe auspicabile non solo ai fini di
valutare l’opportunità della cessazione dell’incarico, ma anche per
il conferimento.
Si potrebbe, allora, fare riferimento ad un
rapporto di simmetria inteso in termini diversi: non tra incarico
fiduciario e cessazione fiduciaria, ma tra conferimento con
valutazione e revoca con valutazione.
4. Lo sviluppo
delle garanzie “contro” lo spoils system
La
giurisprudenza recente della Corte costituzionale tende, come è
emerso dall’analisi effettuata, a sviluppare garanzie “contro” lo spoils system. Tali garanzie si affiancano agli strumenti di
tutela dei dirigenti introdotti con le pronunce del 2007 ed in
particolare alla necessità di una valutazione e di un procedimento
in contraddittorio per la revoca degli incarichi[12].
E’ allora
opportuno ricostruite i principali aspetti affrontati nella pronunce
che consentono di delineare l’ambito di applicazione del sistema
delle spoglie.
Innanzitutto viene considerata essenziale
l’individuazione della nozione di “incarichi fiduciari” poiché
soltanto in tali ipotesi è applicabile il meccanismo dello spoils
system.
Si sottolinea, infatti, che la riforma Brunetta ha
previsto lo spoils system solo per i dirigenti apicali, ma
non ha specificato come individuare tali posizioni di vertice. Per
valutare quali incarichi siano apicali e, dunque, fondati sulla
fiducia la Corte ha dovuto individuare una serie di indici di
esclusione della fiduciarietà ed in particolare la scelta in base
alla professionalità e una valutazione preventiva. Tali indici
sembrano costituire una sorta di guida per la corretta applicazione
del meccanismo in questione.
L’intervento della Corte è stato,
dunque, necessario per sopperire alle carenze normative in materia.
Si evidenzia però che tali indici, pur costituendo una base
necessaria da cui prendere le mosse per individuare il tipo di
incarico conferito, non sono sempre sufficienti per la
differenziazioni delle posizioni dirigenziali. Vi sono, infatti,
come sostenuto nel paragrafo precedente, c.d. zone grigie di
attività dei dirigenti che rendono difficoltosa
la separazione
netta tra incarichi fiduciari e non fiduciari. Gli indici delineati
in giurisprudenza possono allora costituire soltanto una direttrice
per la corretta applicazione dello spoils system.
La
Corte costituzionale si è occupata, poi, di una ulteriore garanzia
per i dirigenti: la necessità di una valutazione iniziale e finale
per il conferimento e la cessazione dell’incarico. E’, allora,
necessario, secondo quanto emerge dalle pronunce, considerare la
professionalità dei dirigenti per l’attribuzione e la revoca degli
incarichi[13]. Come evidenziato anche dalla giurisprudenza
precedente sul piano normativo il dirigente è, infatti, qualificato
come una figura tecnico professionale avente il compito di
perseguire gli obiettivi gestionali definiti a livello politico. Il
conferimento deve essere, allora, preceduto da una comparazione,
anche se non concorsuale, tra più soggetti e la cessazione deve
essere strettamente correlata ad un accertamento di responsabilità.
La nomina del dirigente deve avere una sorta di carattere
para-concorsuale e, dunque, un “barlume di concorsualità”[14].
Tali garanzie vengono estese anche ai dirigenti esterni ed ai
rapporti tra organi amministrativi. Con la sentenza n. 81 del 2010
viene, in proposito, affermato che la disciplina dello spoils
system, con le dovute garanzie, si applica anche ai dirigenti
esterni. La mancanza di un previo rapporto di servizio dei soggetti
esterni non incide, infatti, sulla distinzione tra attività di
indirizzo politico e compiti gestori e, dunque, sulla funzione che
tali dirigenti svolgono[15]. L’incarico a tali persone estranee alle
amministrazioni statali viene attribuito quando “la professionalità
vantata dal soggetto esterno non sia rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione”[16], ma la natura l’attività da svolgere non
si differenzia rispetto a quella dei dirigenti appartenenti ai
ruoli. Pertanto, è necessario che anche gli incarichi a persone
esterne vengano conferiti tramite una valutazione preventiva della
professionalità e cessino a seguito di un accertamento di
responsabilità. Inoltre, la stessa disciplina trova applicazione
anche nei rapporti tra organi dell’amministrazione. In particolare
ciò viene evidenziato nella sentenza n. 224/2010 citata in cui la
Corte sostiene che le garanzie per tutelare i dirigenti si applicano
anche ai rapporti tra organi amministrativi delle Aziende
universitarie ospedaliere.
Infine, la Corte richiama ai principi
di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Il meccanismo
delineato nelle pronunce ha la funzione, di garantire il
perseguimenti di obiettivi pubblici per lo svolgimento corrette
delle funzioni amministrative. A tal fine, è dunque, necessario
garantire continuità alla attività dei dirigenti per perseguire gli
obiettivi pubblici.
Sembra, dunque, che la Corte ritenga
necessaria una garanzia degli aspetti privatistici del rapporto di
lavoro dirigenziale e di quelli pubblicistici. Ai fini della tutela
del rapporto di lavoro è, infatti, necessario che l’attribuzione
dell’incarico che la cessazione siano sostenuti da opportune
garanzie, come appunto la valutazione e l’accertamento della
responsabilità. Ai fini della tutela della funzione pubblica dei
dirigenti è, poi, opportuno garantire l’efficienza ed il buon
andamento della P.A. L’efficienza si fonda, infatti, su una
continuità nell’incarico dirigenziale che consenta il raggiungimento
degli obiettivi prefissati e che viene garantita delimitando
l’ambito di applicazione dello spoils system. Inoltre, il
buon andamento è perseguito anche tramite la scelta, ai fini del
conferimento dell’incarico, non solo sulla base della fiducia ma
anche sulla base della professionalità.
L’orientamento espresso
nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale, sembra,
dunque, delimitare l’ambito di applicazione dello spoils
system nell’ottica del bilanciamento tra aspetti pubblicistici –
perseguimento dell’efficienza e del buon andamento della P.A. e
aspetti privatistici – tutela del rapporto di lavoro.
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[1] Si veda in proposito Logiudice F. e Neri G., La Dirigenza pubblica: lo spoils system dalla giurisprudenza
costituzionale alla recente manovra d’estate, in
www.altalex.com, 2010.
[2] Si veda in proposito M. D’Alberti, La dirigenza pubblica, Bologna, il Mulino, 1990.
[3]
Sulla natura degli incarichi dirigenziali si veda F. Luciani, Natura giuridica degli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali e tecniche di tutela giurisdizionale, in
www.Giustamm.it; L.Olivieri, Il conferimento e la revoca degli
incarichi dirigenziali come atti amministrativi, in
www.GiustAmm.it
[4] M. Cicala, La privatizzazione della
dirigenza pubblica nella giurisprudenza costituzionale, in
www.amministrazioneincammino.it e D. Bolognino, La dirigenza
pubblica nel quadro giurisprudenziale: le criticità emerse in sede
di conferimento dell’incarico, in
www.amministrazioneincammino.it.
[5] In relazione alle sentenze
n. 103 e 104 del 2007 si v. S. de Gotzen, Il bilanciamento tra
spoils system e principio di distinzione tra politica ed
amministrazione nella dirigenza regionale in www.giurcost.org;
F. Merloni, Lo spoils system è inapplicabile alla dirigenza
professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione in
www.giurcost.org
[6] Si consenta di richiamare C. Mari, Il
risarcimento del danno da spoils system, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 4/2008
[7] D’Auria G., Ancora
su nomine fiduciarie dei dirigenti pubblici e garanzie contro lo
“spoils system” in Foro italiano, 2010
[8] G. Corso e G.
Fares, Quale spoils system dopo la sentenza 103 della Corte
Costituzionale? In www.giustamm.it
[9] Si veda,
sull’”imparzialità” della dirigenza F. Merloni, Dirigenza
Pubblica e Amministrazione Imparziale, Bologna, il Mulino, 2006.
[10] G. Corso e G. Fares, op. cit.
[11] Sullo spoils system dei dirigenti nel settore della sanità si v.
Fares G., Rafforzate ancora le garanzie per i burocrati della
sanità: eclissi dello spoils system, in www.giurcost.org, 2010
[12] Si veda, per una ricostruzione della recente
giurisprudenza, Logiudice F. e Neri G., La Dirigenza pubblica: lo
spoils system dalla giurisprudenza costituzionale alla recente
manovra d’estate, in www.altalex.com, 2010; Zerman P.M., “Spoils system ultimo atto”, in
www.giustizia-www.giustizia-amministrativa.it, 2010
[13] Si veda
G. D’Alessio, L’Amministrazione come professione, I dirigenti
pubblici tra spoils system e servizio ai cittadini, Bologna, il
Mulino, 2008.
[14] G. Fares, Rafforzata ancora le garanzie
per i burocrati della sanità: eclissi dello spoils system in
www.giurcost.org.
[15] P. M. Zerman, Spoils system ultimo
atto, in www.giustizia-amministrativa.it
[16] Si v. la
sentenza della Corte Costituzionale, n. 9/2010.
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(pubblicato il
25.3.2011)
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