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| n. 3-2011 - © copyright |
IVAN DEL GIUDICE
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| L’Università «operatore economico»
del mercato concorrenziale
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1) Premessa. 2) L’esclusione del mercato:
l’affidamento diretto di servizi di ricerca e sviluppo. 3)
L’inclusione nel mercato: le attività «per conto terzi». 4)
L’Università come «operatore economico»: condizioni e limiti di
partecipazione alle gare pubbliche. 4.1) La sentenza della Corte di
Giustizia 23 dicembre 2009, C-305/08. 4.2) La determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 21 ottobre 2010 n.
7. 5) Le attività economiche delle Università nella più recente
giurisprudenza amministrativa. 6) Conclusioni.
1)
Premessa
Il ruolo delle Università e, più in generale, dei
centri di ricerca sembra ormai essere mutato a fronte dell’esigenza
di un loro maggiore coinvolgimento nello sforzo volto
implementazione degli investimenti in innovazione e sviluppo,
crescita che gli Stati membri sono chiamati ad assicurare in vista
degli obiettivi comunitari fissati in materia.
A conferma della
necessità di rafforzare la collaborazione fra amministrazioni
pubbliche, istituti universitari e mondo dell’impresa, del resto, si
può osservare come la recente riforma del sistema universitario,
operata con Legge 30 dicembre 2010 n. 241, sia improntata, tra
l’altro, alla finalità di favorire un più spiccato ricorso a fonti
di finanziamento derivanti dalla realizzazione di attività di
ricerca e di consulenza.
Si tratta di una tendenza che, nel
vedere le Università maggiormente impegnate su terreni contigui al
mercato, sembra essere accompagnata dalla recente evoluzione
giurisprudenziale della Corte di Giustizia, apparentemente subito
seguita da giudici amministrativi, a fronte della quale ormai viene
riconosciuta a tali enti la qualificazione di “operatore economico”,
così legittimandone la partecipazione a gare d’appalto.
La
possibile commistione di attività che potrebbe venire ad
ingenerarsi, fra compiti istituzionali ed attività aventi una
precipua valenza economica, nonché l’eventuale distorsione delle
regolari dinamiche concorrenziali, suscettibile di essere
determinata dall’ingresso sul mercato di un operatore pubblico,
inducono tuttavia a valutare con prudenza gli effetti di tale
recente apertura giurisprudenziale, dovendo verificarne in concreto
la portata anche sulla scorta dei principi consolidati in materia di
deroga al mercato.
2) L’esclusione del mercato:
l’affidamento diretto di servizi di ricerca e
sviluppo.
L’Università può essere destinataria di affidamenti
diretti di incarichi aventi ad oggetto peculiari attività, ancorché
astrattamente suscettibili di valutazione economica, senza che si
determini – per ciò solo – la violazione del principio
concorrenziale e delle norme comunitarie a presidio delle libertà
economiche.
Come noto, infatti, l’art. 19, co. 1 lett. f) del D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. (trasposizione fedele della
disposizione già contenuta nell’art. 16 della direttiva unificata
2004/18/CE)[1] esclude dall’applicazione della disciplina in tema di
contratti pubblici, esentando quindi l’Amministrazione dal bandire
apposite gare d’appalto, una particolare categoria di prestazioni,
la cui connotazione oggettiva ben si attaglia ai compiti
istituzionali delle Università o dei Centri di ricerca.
La
richiamata disposizione, infatti, riguarda i «servizi di ricerca
e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono
esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi
nell’esercizio delle sue attività, a condizione che la prestazione
del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione».
Si tratta, con tutta evidenza, di una
fattispecie negoziale, nella quale l’utilitas propria della
stazione appaltante, ossia il vantaggio acquisito per il tramite
dell’attività commissionata, è sostanzialmente recessiva rispetto
alla prevalenza di un interesse comune ad entrambe le parti
contrattuali. In tal caso, infatti, sia l’Amministrazione
committente che il soggetto incaricato traggono identico beneficio
dalla relazione reciproca, mentre l’aspetto remunerativo assume un
rilievo secondario quale mero strumento per la realizzazione di uno
scopo condiviso.
In questa prospettiva viene ad essere fortemente
attenuato il carattere sinallagmatico della prestazione di ricerca
resa proprio alla luce della sussistenza di un obiettivo comune, in
vista del quale si instaura appunto la relazione
intersoggettiva.
L’applicazione della deroga prevista dall’art.
19 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, invero, è di stretta e rigorosa
interpretazione, tenuto conto della ratio che giustifica
l’esenzione dal rispetto delle regole concorrenziali.
La
disposizione in parola, ben vero, costituisce diretta esplicazione
del principio programmatico espresso dall’art. 163 del Trattato
CE[2] in tema di cooperazione fra imprese ed Università nella
promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, considerate –
a tutta ragione –condizioni essenziali per la crescita della
competitività internazionale del sistema industriale europeo.
I
soggetti pubblici istituzionalmente deputati alla ricerca
(Università, Istituti, Centri di eccellenza, ecc.) devono così
calarsi nel contesto socio-produttivo, intercettandone bisogni ed
esigenze nonché ponendosi quali interlocutori privilegiati, affinché
attraverso un dialogo costruttivo si possa conseguire il duplice
obiettivo, da un lato, di accrescere il bagaglio scientifico e
tecnologico delle imprese, e, dall’altro, di implementare le
conoscenze del mondo accademico, costantemente stimolato dalla
realtà sulla quale è chiamato ad intervenire.
La necessaria
prospettiva di collaborazione fra Università ed imprese, tuttavia,
si fonda necessariamente su una netta distinzione di compiti (che
come si vedrà non sfugge all’ordinamento comunitario), onde evitare
che i ruoli propri di ciascun soggetto vengano inevitabilmente a
snaturarsi.
Come si evince del 23° considerando della
Direttiva 2004/18/CE, infatti, il potenziamento delle basi
scientifiche e tecnologiche delle imprese costituisce il frutto di
un’azione combinata di due fattori, entrambi necessari e
concorrenti: la promozione della ricerca e dello sviluppo e
l’apertura degli appalti pubblici di servizi.
Ne deriva, quindi,
che il coinvolgimento delle Università nell’impegno finalizzato a
favorire la crescita scientifica e tecnologica del sistema
industriale giammai può assurgere, ipso facto, a ragione
giustificativa della deroga alle procedure ad evidenza pubblica da
parte delle Amministrazioni pubbliche: ed, invece, è proprio il
maggiore confronto concorrenziale nell’acquisizione di commesse
pubbliche a rappresentare la pre-condizione per il miglioramento e
l’implementazione delle capacità tecniche e scientifiche degli
operatori economici.
Di qui, dunque, la necessità ineludibile che
l’utilitas derivante dall’attuazione del rapporto negoziale
tra Amministrazione committente ed Università non sia propria ed
esclusiva della prima. Diversamente, l’Università si trasformerebbe
in mero prestatore di servizi, con conseguente ingiustificato
esautoramento delle imprese.
L’art. 19 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163, quindi, viene ad essere circoscritto alle sole ipotesi in
cui l’accordo dia luogo ad un’iniziativa di co-finanziamento di un
programma di ricerca, ipotesi espressamente esclusa dall’ambito
oggettivo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici[3].
La prestazione commissionata, pertanto, deve
consistere in un’attività avente una chiara connotazione
tecnico-scientifica, rientrando così appieno nell’ambito dei compiti
precipui assegnati all’Università. Essa, in altri termini, dovrebbe
configurarsi quale servizio non altrimenti rinvenibile sul mercato,
ossia non erogabile negli stessi modi e termini da qualsiasi altro
operatore economico, in quanto propria ed esclusiva di soggetti
istituzionalmente deputati alla ricerca.
In questo senso,
l’oggetto contrattuale sembra doversi caratterizzare non tanto per
profili di difficoltà o complessità della prestazione, quanto
piuttosto per la specificità dell’attività di studio richiesta,
espressione di alta cultura e di un bagaglio di conoscenze riservato
dall’ordinamento a particolari soggetti.
In definitiva, la
fattispecie contrattuale sottratta all’applicazione della disciplina
in tema di contratti pubblici ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 si caratterizza per due aspetti fondamentali: in
primo luogo, la peculiarità del meccanismo negoziale, nel quale
l’apporto economico non si qualifica come corrispettivo a fronte di
una prestazione resa (sinallagmaticità), bensì quale forma
finanziamento di attività di interesse comune, tant’è che il
risultato finale appartiene sia al committente che all’esecutore; in
secondo luogo, la caratterizzazione tecnico-scientifica della
prestazione richiesta, non sussumibile in alcuna categoria di
servizi ordinariamente offerti da altri operatori
economici.
Chiarito il contesto applicativo, si può esaminare la
modalità mediante la quale dare forma al rapporto negoziale tra
un’amministrazione aggiudicatrice ed un’Università in vista della
realizzazione di un servizio di ricerca e sviluppo.
Al riguardo,
il fondamento normativo di tale relazione ben può individuarsi
nell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che – come noto –
rappresenta il riconoscimento esplicito del principio
consensualistico nell’agire pubblico[4] .
La suddetta
disposizione normativa, infatti, legittima le amministrazioni a
stipulare accordi per disciplinare in collaborazione lo svolgimento
di attività di “interesse comune”.
Si tratta, in ipotesi, di
strumenti di organizzazione e semplificazione finalizzati ad
intessere relazioni intersoggettive nel chiaro intento di
razionalizzare competenze, poteri e risorse finanziarie diffuse
ormai in un sistema multilivello, caratterizzato sia dalla presenza
di una molteplicità di attori istituzionali, sia dalla necessaria
apertura all’apporto di investitori privati.
In questa
prospettiva, il sistema della ricerca, più di ogni altro, richiede
forme di intervento di certo non autoritative, unilaterali, ovvero
aprioristicamente determinate. Ben può operare, invece, il
meccanismo convenzionale, più consono all’emersione di una
disciplina dei rapporti “adattata” alle specifiche esigenze e
necessità, frutto di decisioni concordate e condivise[5].
In
ambito comunitario, del resto, convenzioni pubbliche di tal fatta
appaiono pienamente compatibili con le disposizioni del Trattato,
posto che è sempre rimessa alla libera scelta dell’Amministrazione
l’individuazione della modalità organizzativa più efficace per far
fronte ai compiti assegnati, non essendo di per sé obbligato il
ricorso al mercato[6].
La collaborazione tra autorità pubbliche,
quindi, rappresenta senz’altro uno strumento organizzativo
legittimamente utilizzabile. Ciò nondimeno, tale forma organizzativa
non può mascherare operazioni che, lungi dal rappresentare una
modalità congiunta di esercizio funzioni pubbliche, costituiscano
nient’altro che meri affidamenti di incarichi professionali,
altrimenti reperibili sul mercato.
In tal senso, il giudice
comunitario ha definito i presupposti legittimanti il ricorso alla
convenzione pubblica, onde evitare che l’autonomia organizzativa
dell’Autorità pubblica sconfini in pratiche unicamente volte a
limitare l’efficacia del principio concorrenziale.
Con recente
pronuncia[7], infatti, è stato chiarito che nessuna forma di
cooperazione tra autorità pubbliche «può rimettere in questione
l’obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti
pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e
l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati
membri».
La convenzione pubblica, quindi, non deve presentare
nessuno dei caratteri tipici del contratto d’appalto oneroso, sicché
è necessario che la disciplina patrizia, da un lato, sia « finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio
pubblico comune», di modo che sia previsto un ruolo attivo di
entrambe le parti nel raggiungimento del risultato, ancorché in
diversa misura e grado; dall’altro, «non dia luogo a movimenti
finanziari diversi da quelli corrispondenti al rimborso» delle
spese effettivamente sostenute.
Si tratta di caratteristiche che,
a ben vedere, coincidono pienamente con quelle già esaminate in
riferimento al contratto di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 19,
co. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006.
3) L’inclusione
nel mercato: le attività «per conto terzi».
L’Università può
svolgere, collateralmente ai propri compiti istituzionali, anche
prestazioni di ricerca e consulenza nei confronti di enti pubblici e
privati.
Si tratta, come noto, dell’attività cd. “conto
terzi”, disciplinata dall’art. 66 del d.p.r. 11 luglio 1980 n.
382[8], ordinariamente commissionata a dipartimenti ovvero, in
subordine, ad altre strutture (istituti o cliniche) o a singoli
docenti.
La disposizione in parola, invero, contiene una
disciplina specifica unicamente con riferimento alla ripartizione
dei proventi, stabilendo un tetto massimo di quota da assegnare al
personale impegnato nell’attività e demandando ai singoli
regolamenti di Ateneo la definizione dei criteri di assegnazione
delle risorse incamerate, che vengono ad essere destinate alle spese
di carattere generale dell’Università, nonché all’acquisto di
materiale didattico e scientifico ovvero alle spese di funzionamento
dei dipartimenti.
L’attenzione del Legislatore, infatti, è
incentrata sulla finalità precipua di tale attività, essenzialmente
diretta a potenziare le fonti di finanziamento dell’Università[9],
piuttosto che sui presupposti applicativi.
Sul punto, la norma in
parola, per quanto concerne la definizione del contenuto
dell’attività, sconta un elevato tasso di genericità, rimettendo
all’operatore la valutazione caso per caso circa la legittimità
dell’incarico conferito all’Università.
Nessun dubbio, tuttavia,
sussiste in merito alla qualificazione dell’attività che,
evidentemente, assume i caratteri tipici di un’opera professionale,
sussumibile nella categoria del lavoro autonomo[10].
Si tratta,
in altri termini, di prestazioni che perseguono un intento
lucrativo, estraneo a quello proprio dell’Università, il cui scopo è
essenzialmente diretto alla ricerca scientifica ed alla
didattica.
L’esercizio della facoltà prevista dall’art. 66 d.p.r.
n. 382/80, invero, non appare essere soggetto a condizioni ulteriori
rispetto al generale utilizzo delle prerogative ordinariamente
afferenti all’autonomia privata degli enti pubblici.
L’ambito di
esplicazione della capacità giuridica delle pubbliche
amministrazioni è tema ampiamente dibattuto sin dalla risalente
dottrina[11], in via maggioritaria concorde nel ritenere
assolutamente piena e spendibile la sfera giuridico-soggettiva
appartenente ad un soggetto pubblico, con le sole e tassative
limitazioni previste dalle leggi speciali[12].
In tal senso, la
sussistenza di un imprescindibile vincolo di scopo che connota
l’agire degli enti pubblici, funzionalizzando l’azione alla cura di
interessi pubblici[13], non comporta di per sé la riduzione della
capacità giuridica ovvero la necessità di individuare requisiti
aggiuntivi di validità delle pattuizioni contrattuali: la capacità
giuridica dell’ente pubblico, quindi, consente la piena espressione
dell’autonomia negoziale, fermi restando i soli limiti espressamente
previsti nell’ordinamento positivo[14].
Il progressivo abbandono
di una logica fondata sull’affermazione del principio di autorità
verso modelli consensualistici, ancorché nell’ambito di uno statuto
unico della funzione amministrativa[15], come testimonia peraltro
l’art. 1, co. 1 bis della Legge 7 agosto 1990 n.. 241
s.m.i.[16], consente all’Università, a pieno titolo, di candidarsi
per il conferimento di incarichi rientranti nel novero delle
prestazioni di lavoro autonomo, purché – evidentemente – tale
attività non comprometta o sia di ostacolo al perseguimento delle
finalità istituzionali.
Se la norma statale non comporta alcuna
particolare connotazione della prestazione da punto di vista
oggettivo – ben potendo l’ambito applicativo della consulenza essere
oggetto di interpretazione oltremodo estensiva – pur tuttavia deve
ritenersi che non ogni tipologia di incarico possa essere affidata
all’amministrazione universitaria. Al riguardo, la validità del
negozio andrebbe comunque verificata sulla scorta di un giudizio di
compatibilità con le norme statutarie che delimitano la finalità
dell’azione dell’Ateneo, non potendo tale soggetto – al pari di
qualsiasi persona giuridica dell’ordinamento – operare al di là del
proprio oggetto statutario.
Ne deriva, quindi, che la prestazione
richiesta deve necessariamente connotarsi per la sussistenza di
indiscutibili profili di elevato interesse scientifico, ben potendo
l’Università essere chiamata a risolvere quelle questioni che
abbiano importanti ricadute sociali e culturali per la
collettività.
L’opus, in questa prospettiva, deve
richiedere evidentemente l’apporto di un bagaglio di competenze e
capacità che solo nel corpo accademico possono rinvenirsi in quanto
espressione di alta cultura: un insieme di conoscenze quindi “non
cristallizzato” in un corpus stabile di cognizioni alla
portata di qualsiasi operatore economico, bensì ancora in
fieri, suscettibile di costanti approfondimenti per la
risoluzione di problematiche dall’esito ancora incerto[17].
E’
evidente che un tale tipo di valutazione – tanto più necessaria
quando vi è un’evidente concorrenza con professionisti privati (si
pensi alle Facoltà che danno accesso alle professioni liberali:
Architettura, Ingegneria, Giurisprudenza, ecc.) – debba essere
condotta caso per caso, non potendo di certo la norma
aprioristicamente stabilire un limite oggettivo all’affidamento di
attività di consulenza per conto terzi.
4) L’Università
come «operatore economico»: condizioni e limiti di partecipazione
alle gare pubbliche.
Come evidenziato, le Università possono
svolgere attività di chiaro rilievo economico, venendo a porsi in
potenziale concorrenza con imprese e professionisti ordinariamente
operanti sul mercato. In tal senso, la problematica investe
soprattutto – anzi esclusivamente – l’attività cd. “per conto
terzi”, dal momento che gli incarichi di ricerca e sviluppo sono
esentati dall’applicazione delle regole concorrenziali, negli
stretti limiti già esaminati.
In merito, ha sempre costituito un
aspetto controverso la possibilità di equiparare l’Università alle
imprese ai fini della partecipazione ad appalti pubblici banditi da
altre amministrazioni[18], rinvenendosi anche nella giurisprudenza
nazionale un forte contrasto di vedute.
Se, infatti, nel recente
passato si sono manifestati orientamenti favorevoli a consentire
alle amministrazioni universitarie la formulazione di offerte[19],
più meditata ed approfondita era sembrata la ricostruzione del
tessuto normativo in termini contrari alla partecipazione di tali
soggetti alle procedure ad evidenza pubblica[20].
Invero, la
questione ha a lungo coinciso con quella, più ampia, attinente la
natura, tassativa ovvero esemplificativa, dell’elencazione normativa
dei soggetti ammessi a concorrere agli appalti pubblici[21], ora
contenuta nell’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.
La
norma in parola, invero, individua un numero ristretto di figure
legittimate a partecipare a gare pubbliche, tutte accomunate dalla
circostanza di essere soggetti giuridici preposti ad esercitare
attività economiche in modo professionale, ossia sotto forma di
impresa[22].
La formulazione letterale della disposizione
nazionale, in questo del tutto identica alla precedente previsione
di cui all’art. 10, co. 1 della Legge n. 104/94, sembrava – a primo
acchito – voler circoscrivere l’ambito soggettivo ai soli operatori
che operano con finalità essenzialmente lucrative.
In tale
ottica, quindi, la previsione normativa in parola veniva letta in
combinato disposto con l’art. 2082 cod. civ., concernente appunto la
definizione dell’attività di impresa.
La disciplina dettata
dall’ordinamento nazionale, tuttavia, oltre ad essere in sé
contraddittoria stante il contrasto con altre disposizioni del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163[23], appare comunque di gran lunga più
restrittiva delle direttive comunitarie in materia, che – invece –
incentrano la regolamentazione dei requisiti soggettivi di
partecipazione su una nozione diversa e maggiormente elastica, ossia
quella di “operatore economico”[24], la cui definizione assume un
dichiarato intento semplificatorio onde favorire il processo di
integrazione delle legislazioni nazionali.
Si tratta, come noto,
di una categoria ampia che, sebbene non esprima una chiara ed
esaustiva delimitazione, è stata oggetto di interpretazione
estensiva, anche in considerazione del principio di libertà delle
forme nella partecipazione alle gare, sancito dall’art. 4 della
direttiva 2004/18/CE[25].
In tal senso, infatti, la nozione di
impresa fatta propria dalla Corte di Giustizia ricomprende qualsiasi
entità che esercita un’attività economica consistente nell’offerta
di beni o servizi su un determinato mercato contro retribuzione e
con assunzione di rischio; e ciò a prescindere dallo status giuridico e dalla modalità di finanziamento[26].
Ne deriva
che, in ambito comunitario, ai fini definitori non rilevano tanto
requisiti di tipo soggettivo (ad es. forma giuridica, pubblicità,
scopo di lucro), quanto piuttosto il dato sostanziale,
oggettivamente verificabile, inerente lo svolgimento di un’attività
che consista concretamente nello scambio di beni o servizi, ancorché
non in modo prevalente o esclusivo[27]
In considerazione proprio
dell’insegnamento del giudice comunitario, la giurisprudenza
amministrativa – salvo alcune eccezioni[28] – ha avviato un’opera di
depotenziamento della portata estremamente vincolante derivante
dall’elencazione tassativa contenuta nell’art. 34 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, tendendo ad ampliarne i confini
applicativi.
Basti pensare, al riguardo, al riconoscimento della
legittimità della partecipazione di enti privo di connotazioni
imprenditoriali (fondazioni[29], associazioni senza scopo di
lucro[30], ONLUS o Ordini professionali[31]).
Nel delineato
contesto normativo e giurisprudenziale, quindi, si inserisce la
questione concernente la possibilità di configurare quali legittimi
concorrenti anche le Università[32], enti pubblici non economici.
Questione viepiù complicata dalla circostanza che, nel trasporre
nell’ordinamento interno la definizione comunitaria di imprenditore,
prestatore di servizi e fornitore, l’art. 3, co. 19 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 ha espunto dai soggetti rientranti in tali
categorie proprio l’ente pubblico, ripreso invece nell’art. 1, co. 8
della direttiva unificata 2004/18/CE.
Sul punto, nel recente
passato, il dibattito giurisprudenziale aveva registrato la presenza
di due orientamenti specularmente opposti: da un lato, la netta
chiusura all’ammissione di strutture universitarie, anche in
considerazione dei possibili effetti discorsivi derivanti
dall’utilizzo di risorse pubbliche[33]; dall’altro, un atteggiamento
di maggiore apertura, incline a qualificare le università quali
prestatori di servizi, a condizione che le attività richieste
fossero compatibili con i fini istituzionali e le previsioni
statutarie[34].
In linea con l’approccio restrittivo, peraltro,
si era posta anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di
lavori che, con deliberazione n. 119 del 18 aprile 2007[35], aveva
escluso che le Università potessero essere destinatarie di appalti
pubblici, con ciò sposando appieno la tesi della necessaria
connotazione “professionale” dell’attività svolta dal concorrente
sulla scorta della lettura dell’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 in combinato disposto con l’art. 2082 cod. civ.
La questione,
di recente, è stata posta all’attenzione del giudice comunitario,
chiamato a dirimere alcuni dubbi interpretativi sollevati in via
pregiudiziale dal Consiglio di Stato[36].
Le perplessità
manifestate nell’ordinanza di rimessione, in particolare, si
incentravano sulla circostanza che le Università non potessero di
certo essere considerati soggetti “stabilmente” operanti sul
mercato, avendo come scopo istituzionale prevalente la ricerca e la
didattica, sicché la loro connotazione pubblicistica - anche alla
luce del loro finanziamento quasi esclusivamente sostenuto con
risorse erariali – avrebbe potuto determinare un’ingiustificata
posizione di vantaggio e, quindi, un’illecita alterazione della
concorrenza[37].
4.1) La sentenza della Corte di Giustizia
23 dicembre 2009, C-305/08.
Nella decisione sulla questione
pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato, la Corte di
Giustizia afferma limiti e portata della nozione di “operatore
economico” contenuta nelle direttive appalti, enucleandone la ratio alla luce della propria giurisprudenza, stante
l’assenza di una chiara definizione normativa.
Al riguardo,
infatti, l’ordinanza di rimessione aveva espresso dubbi circa la
legittimità della partecipazione alla gara di un istituto
universitario, ravvisando nella disciplina comunitaria e nel
principio di concorrenza utile la necessità implicita che il
concorrente perseguisse uno scopo lucrativo e, pertanto, fosse
dotato di una struttura articolata ed assicurasse una presenza
stabile sul mercato[38].
Sul punto, il giudice comunitario
afferma, in termini inequivoci, che le direttive appalti non
prevedono affatto la necessità di un’organizzazione
imprenditoriale[39], ovvero di una particolare forma giuridica
dell’offerente[40], per poter concorrere all’aggiudicazione di
contratti pubblici, a ciò ostando l’obiettivo principale della
normativa comunitaria, intesa a garantire l’apertura alla
concorrenza nella misura più ampia possibile anche a vantaggio delle
stesse amministrazioni aggiudicatrici, consentendo così una scelta
più ampia fra soluzioni utili al migliore perseguimento
dell’interesse pubblico [41].
Ne viene fatta derivare, così, la
piena legittimazione delle università a partecipare a gare d’appalto
in posizione di sostanziale parità con i soggetti imprenditoriali, a
ciò non ostando di per sé la particolare qualificazione, né la
sussistenza di sovvenzioni connesso allo svolgimento di una funzione
pubblica.
Nel solco di altro risalente pronunciamento[42],
infatti, il giudice comunitario non ritiene che la posizione
peculiare in cui opera un’istituzione universitaria possa
giustificare un’automatica esclusione dalle gare, dovendo invece
valutarsi – caso per caso – la reale incidenza sulle dinamiche
concorrenziali che l’offerta formulata è in grado di
determinare.
A tal riguardo, quindi, non risulta preclusiva la
mancanza di una specifica “professionalità” da parte
dell’istituzione universitaria, posto che la disciplina, comunitaria
e nazionale, prevede apposite garanzie a presidio dell’attendibilità
dell’offerta; garanzie che sono rappresentate, da un lato, dal
regime dei requisiti (economici e tecnici) di partecipazione,
espressamente oggetto di valutazione da parte del seggio di gara e,
dall’altro, dalla possibilità per l’aggiudicatario di far eseguire
parte della prestazione ad altro soggetto idoneamente
qualificato[43].
La conclusione cui perviene il giudice
comunitario[44], dalla quale scaturisce un’ampia legittimazione alla
partecipazione alle gare[45], appare tuttavia sostenuta – più che da
stringenti motivazioni giuridiche – dalla palesata esigenza di
evitare che l’interpretazione restrittiva della nozione di
“operatore economico” induca le amministrazioni aggiudicatici ad
affidamenti informali, con il rischio di favorire indirettamente
l’elusione delle regole concorrenziali.
Se il Legislatore
nazionale, pertanto, non ha esercitato la facoltà di escludere a
monte una determinata categoria di operatore dall’offrire alcune
prestazioni di servizio, non vi è alcuna possibilità giuridica di
giustificarne il divieto di partecipazione alle gare sulla base di
principi dettati dalla direttiva appalti.
Qualora lo Stato
membro abbia autorizzato in via generale l’istituzione
universitaria, benché non avente finalità di lucro ma principalmente
di didattica e ricerca, ad operare sul mercato, quindi, finisce con
il ricadere sull’Amministrazione aggiudicatrice l’onere di
verificare, di volta in volta ed in concreto, l’ammissibilità
dell’offerta mediante l’utilizzo di istituti che sono essenzialmente
finalizzati ad evitare fenomeni distorsivi del mercato.
In tal
senso, sulla scorta di quanto enunciato dal 4° considerando della direttiva 2004/18/CE[46], viene in rilievo il potere/dovere
dell’Amministrazione di escludere le offerte anormalmente basse[47],
quando il concorrente non sia in grado di giustificare – all’esito
di un procedimento in contraddittorio – le condizioni, ivi compreso
il godimento di aiuti di stato, che consentono di abbattere
sensibilmente il prezzo offerto.
Si individua così un percorso
che, lungi dall’individuare a priori i confini della legittimazione
delle istituzioni universitarie alla partecipazione alle procedure
ad evidenza pubblica, rimette ai singoli seggi di gara la disamina
circa l’anomalia dell’offerta, con tutti le difficoltà che
l’esercizio di tale discrezionalità tecnica necessariamente
comporta.
4.2) La determinazione dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici 21 ottobre 2010 n. 7.
Con
parere n. 7 del 21 ottobre 2010[48], l’Autorità di Vigilanza è
intervenuta a chiarire la portata della decisione del giudice
comunitario, rivedendo il proprio precedente orientamento[49]
fortemente contrario a consentire la partecipazione degli istituti
universitari alle gare d’appalto.
L’Autorità di Vigilanza,
quindi, prende atto delle indicazioni fornite dal giudice
comunitario nei recenti pronunciamenti, laddove la definizione di
operatore economico viene fatta discendere non tanto da presupposti
soggettivi (qualificazione in termini di soggetto pubblico, assenza
di scopo di lucro, ecc.), quanto da elementi puramente oggettivi (la
effettiva sussistenza di uno scambio di beni/servizi con altri
soggetti, ancorché tale attività non costituisca lo scopo principale
dell’organizzazione).
Si tratta di indicazioni che, per quanto
concerne gli istituti universitari, assumono valore dirimente, dal
momento che non si rinvengono nell’ordinamento giuridico nazionale
norme che impongano a tali soggetti un esplicito divieto a contrarre
con le pubbliche amministrazioni.
Ne deriva che, come rilevato
dall’Autorità, l’unico limite preclusivo alla partecipazione alle
gare d’appalto può essere rinvenuto, di volta in volta, nelle
disposizioni statutaria, sulla scorta di un giudizio di
compatibilità delle prestazioni con gli scopi istituzionali, che,
invero, sovente rischia di scontare un elevato tasso di
opinabilità.
Nel tentativo di stemperare la portata espansiva
della recente decisione della Corte di Giustizia, l’Autorità
richiama le stringenti condizioni di legittimità che consentono il
ricorso a forme di parternariato pubblico-privato, anche alla luce
dei recenti orientamenti comunitari[50].
In particolare, si
rimarca l’importanza che la cooperazione istituzionale sia
esclusivamente giustificata dal perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico nell’ambito di una funzione di un servizio che
accomuna entrambe le parti contrattuali, tant’è che l’unico
movimento finanziario ammissibile è quello diretto a rimborsare le
spese sostenute, non certo a remunerare l’attività espletata.
Il
richiamo a tali condizioni, invero, non appare pertinente, dal
momento che è proprio lo strumento giuridico dell’appalto, quale
contratto oneroso e sinallagmatico, ad escludere che si versi in
un’ipotesi di partenariato.
La facoltà delle Università di
concorrere per l’affidamento di contratti pubblici, ormai
riconosciuta dal giudice comunitario, impone di considerare tali
soggetti istituzionali alla stregua di qualsiasi operatore economico
privato, di talché le condizioni di ammissibilità dell’offerta non
possono essere diverse, prevedendo ulteriori e più stringenti
requisiti di partecipazione.
La valutazione della legittimità
della proposta contrattuale, pertanto, va effettuata soltanto
all’interno della procedura ad evidenza pubblica, mediante
l’utilizzo di quegli strumenti oggettivi e giuridico-formali
(giudizio di anomalia) finalizzati a verificare l’attendibilità
dell’offerta, e non sulla scorta di parametri ed elementi esterni
alla gara stessa che consentono il ricorso a forme di
collaborazione.
Si tratta, infatti, di valutazioni che attengono
a piani differenziati. La cooperazione istituzionale, infatti, può
realizzarsi, entro i ristretti ambiti già individuati, mediante
l’affidamento diretto di attività aventi un possibile valore
economico ad istituti universitari; ma se si decide di espletare una
procedura di gara, tali soggetti pubblici devono poter concorrere in
posizione paritaria con gli operatori economici privati, non
soffrendo la loro attività di limiti ulteriori e più
gravosi.
5) Le attività economiche delle Università nella
più recente giurisprudenza amministrativa.
Come rilevato, la
tematica inerente la legittimazione delle Università a partecipare
alle gare d’appalto è stata oggetto, in passato, di orientamenti dei
giudici amministrativi fortemente divergenti e contrastanti.
A
seguito della decisione della Corte di Giustizia intervenuta in
materia, tuttavia, i più recenti sviluppi giurisprudenziali
evidenziano una ricomposizione di tale frattura, stante l’affermarsi
di un ormai generalizzato riconoscimento della possibilità per gli
istituti universitari di concorrere all’affidamento di appalti
pubblici.
Ne è riprova il disfavore per qualsiasi forma di
accordo che mascheri il tentativo di eludere l’applicazione delle
regole concorrenziali e, di conseguenza, la necessità ineludibile di
sottoporre la proposta contrattuale dell’Università al vaglio
derivante dall’espletamento di una gara pubblica.
In tal senso,
infatti, in modo adesivo alle conclusioni del giudice comunitario, è
stato di recente affermato che «è legittima la partecipazione ad
una gara per l’affidamento di un servizio di consulenza di una
Università che dispone di finanziamenti e strutture
pubbliche»[51].
Dalla circostanza che l’Università possa
qualificarsi a pieno titolo quale operatore economico, ne scaturisce
– come portato necessario – che l’affidamento diretto mediante
accordo costituisce un’ipotesi assolutamente residuale e, comunque,
circoscritta ai soli casi in cui l’oggetto della prestazione non sia
una normale attività di servizio professionale.
In tal senso, è
stato rilevato che l’attività tecnico istruttoria propedeutica alla
redazione di strumenti di programmazione urbanistica, sebbene
comporti anche una fase di studio e ricerca, comunque si connoti
principalmente per lo svolgimento di un servizio di consulenza
tecnico-scientifica e, come tale, sia sottoposto necessariamente ai
principi dell’evidenza pubblica, non potendo giustificarsi il
ricorso a forme di collaborazione istituzionale[52].
L’accordo
interamministrativo disciplinato dall’art. 15 della legge n. 241 del
1990, pertanto, non appare suscettibile di prestarsi ad usi
indebiti, finalizzati ad aggirare le regole della concorrenza,
dovendo ricorrere necessariamente un interesse di rilievo pubblico
comune ad entrambe le parti contrattuali; circostanza, questa, in
radice esclusa dalla natura sinallgmatica del rapporto di
appalto.
Il prevalente profilo sostanziale dell’operazione
economica (prestazione di un servizio in cambio di un corrispettivo)
comporta – potremmo dire pressoché ontologicamente –
l’inapplicabilità di qualsiasi forma di affidamento diretto fondata
su dinamiche convenzionali, che non siano state già espressamente e
tassativamente autorizzate dal legislatore.
Al riguardo, è stato
di recente affermato che «Al di fuori di una effettiva
collaborazione nello svolgimento di una attività pubblica ed in
assenza di uno specifico interesse comune, l’art. 15, l. 7 agosto
1990 n. 241, non può sicuramente rappresentare lo strumento
normativo utile per individuare in una Università una pubblica
amministrazione di cui un’azienda sanitaria può avvalersi per legge
ex art. 90 co. 1, lett. c) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ai fini
della progettazione di lavori pubblici»[53].
In altri
termini, secondo un principio affermato in materia di
progettazione[54] ma, si ritiene, generalmente valido, se il dato
economico dello scambio corrispettivo non può essere revocato in
dubbio, l’Amministrazione committente non è libera discrezionalmente
di scegliere tra ricorso al mercato (appalto) ed utilizzazione di
mezzi propri (accordi interistituzionali con altra amministrazione).
Solo al Legislatore, infatti, è rimesso il compito di bilanciare a
monte gli interessi contrapposti, autorizzando specificatamente
l’utilizzo di forme organizzative che escludano il mercato.
Di
diverso avviso, tuttavia, sembra essere il Consiglio di Stato che,
in una recente decisione[55], ha affermato la generale possibilità
per le amministrazioni di concludere accordi con riferimento ad
attività che rientrano pienamente nel campo di applicazione delle
direttive comunitarie in materia di appalti.
In particolare, nel
rinviare ai precedenti della Corte di Giustizia in tema di accordi
istituzionali[56], il Consiglio di Stato sembra voler ridurre la
portata innovativa contenuta nella recente decisione del giudice
comunitario[57], con il quale è stata aperta la partecipazione delle
università alle gare d’appalto.
A tal riguardo, infatti, viene
rilevato che il paventato rischio derivante da un’interpretazione
restrittiva della nozione di “operatore economico”, ossia quello di
favorire accordi in violazione delle regole concorrenziali, non
rappresenterebbe altro che «una argomentazione del tutto
incidentale che non appare sorretta dall’usuale supporto
argomentativo, tenuto conto anche dei precedenti arresti delle
medesima Corte».
Da tale assunto, poi, ne viene fatta
inferire la conseguenza, secondo la quale «nella giurisprudenza
comunitaria sia riconosciuta la possibilità che le amministrazioni
pubbliche, ferma la loro legittimazione a concorrere alla pari delle
imprese private nelle pubbliche gare, concludano accordi diretti per
il perseguimento di fini di interesse pubblico»[58].
La
conclusione cui perviene il Consiglio di Stato, invero, non pare
sufficientemente meditata, a tacer d’altro perché sembra postulare
una commistione fra le due (distinte) nature dell’istituzione
universitaria: da un lato ente pubblico, come tale possibile
beneficiario di incarichi diretti attraverso convenzioni o altri
accordi istituzionali; dall’altro operatore economico, quindi
legittimato a concorrere all’affidamento di contratti pubblici
insieme alle imprese del settore.
Ne deriverebbe, come evidente,
una condizione di indiscutibile privilegio in grado di falsare il
regolare andamento delle dinamiche concorrenziali del mercato,
consentendo ad enti di ricerca e similari di negoziare da una
posizione di forza derivante dalla possibilità di godere di canali
preferenziali nell’acquisizione di commesse pubbliche.
Invero, la
riconduzione delle Università nel novero degli operatori economici
operata dal giudice comunitario comporta come conseguenza, ormai
ineludibile, la netta scissione dei diversi piani, sui quali si
dispiega l’azione di tali soggetti pubblici: se l’incarico assume
connotati istituzionali, quale forma di cooperazione nello
svolgimento di compiti di ricerca e sviluppo, ben si giustifica il
ricorso ad accordi interistituzionali; qualora, invece, la
prestazione abbia un contenuto professionale, ossia sia
ordinariamente rinvenibile sul mercato, l’Università deve soggiacere
al necessario confronto concorrenziale.
6)
Conclusioni.
La recente apertura comunitaria alla
legittimazione delle Università nel concorrere all’affidamento di
contratti pubblici, venendo ad esse riconosciuta la qualificazione
di operatore economico, impone una necessaria riconsiderazione del
moduli di azione di tali soggetti pubblici.
Come osservato,
infatti, la norma che autorizza lo svolgimento di attività “per
conto terzi”, quindi aventi rilevanza economica idonea ad incidere
sull’andamento del mercato, non delimita in via generale, in modo
certo ed inequivoco, l’oggetto ed il contenuto dell’incarico di
ricerca e consulenza affidabile all’Università, rimettendo caso per
caso la verifica circa la compatibilità della prestazione con gli
scopi istituzionali dell’ente.
In tale contesto, le garanzie di
attuazione del principio di libera concorrenza si rinvengono
all’interno delle procedura ad evidenza pubblica attraverso
l’utilizzo dei quegli strumenti, quali la verifica dell’anomalia
dell’offerta[59], posti a presidio della par condicio fra i
concorrenti: ne deriva che, ancora una volta caso per caso, compete
alla stazione appaltante verificare se le peculiari condizioni in
cui opera l’Università possano aver determinato una situazione di
ingiustificato vantaggio.
A tale riguardo, onde scongiurare il
possibile distoglimento di risorse tecniche e professionali
finanziate dalla fiscalità generale rispetto allo scopo pubblico cui
esse sono assegnate, così determinando un ingiustificato vantaggio
competitivo, appare necessario che le Università procedano a creare
strutture organizzative specificamente dedicate alla acquisizione di
commesse sul mercato, rette da autonoma e distinta
contabilità.
Solo in tal modo, infatti, si eviterebbe il ben noto
fenomeno delle sovvenzioni incrociate, quando un soggetto possa
svolgere sia attività economiche che compiti istituzionali.
Si
tratta, del resto, di una modalità sollecitata dall’ordinamento
comunitario proprio in materia di aiuti di stato a favore della
ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione[60], in quanto in grado
di evitare un’indebita commistione fra l’espletamento di compiti
pubblici[61] e l’erogazione di prestazioni professionali a
prevalente contenuto professionale.
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[1] In dottrina, cfr. A.D. Mazzilli, G. Mari, R.
Chieppa, I contratti esclusi dall’applicazione del codice dei
contratti pubblici, in Trattato sui contratti pubblici (diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli), Vol. I,
Milano, 2008, 444-445
[2] L’art. 163 del Trattato CE
testualmente prevede che «la Comunità si propone l’obiettivo di
rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della
Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività
internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute
necessaire ai sensi di altri capi del presente Trattato. 2 A tal
fine essa incoraggia nell’insieme della Comunità le imprese,
comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le
università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di
alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando
soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le
potenzialità del mercato interno grazie, in particolare,
all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di
norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali
a detta cooperazione»
[3] La finalità della esclusione in
parola, infatti, è affermata in modo in equivoco nel citato 23° considerando della direttiva 2004/18/CE, laddove
espressamente si afferma che «Il cofinanziamento di programmi di
ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva»
[4] In dottrina, cfr. R. Ferrara, Gli accordi fra le
pubbliche amministrazioni, in Codice dell’azione
amministrativa (a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011, 673 ss.
[5] Sul tema, cfr. G. Falcon, Convenzioni ed accordi
amministrativi. I profili generali, in Enc. Giur. IX,
Roma, 1988, 161 ss.
[6] Cfr. Corte di Giustizie UE, 13 novembre
2008, causa C-324/07, Coditel Brabant), in
www.curia.europa.eu, laddove si precisa appunto che un’autorità
pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa
incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far
ricorso ad entità esterne non appartenenti a propri servizi e che
può farlo altresì in collaborazione con altre autorità. Come noto, è
sulla base di tale principio che si è fondata la giurisprudenza in
tema di in house providing.
[7] Cfr. Corte di Giustizia
UE, 9 giugno 2009, causa C-480/06, in www.curia.europa.eu
[8]
L’Art. 1 del D.M. 30 dicembre 1981, recante la Disciplina delle
attività di ricerca e di consulenza delle università, prevede che
«Per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si
intendono quelle prestazioni eseguite dalle università, avvalendosi
delle proprie strutture, che non rientrano nei compiti istituzionali
delle università stesse, ed in cui l’interesse del committente è
prevalente»
[9] L’art. 7, co. 1 della Legge 9 maggio 1989 n.
168, del resto, annovera tra le entrate dell’Università proprio i
corrispettivi di contratti e convenzioni, insieme ai trasferimenti
statali ed ai contributi obbligatori.
[10] Come rilevato in
giurisprudenza, infatti, «la prestazione di collaborazione e
ricerca non si pone in stretto collegamento con le finalità
istituzionali dell’Università medesima ma persegue un fine di lucro
tipico dell’attività privatistica; tale attività convenzionata è
estranea, anche se non ultronea, rispetto alla funzione tipica che è
quella didattica e scientifica, e quindi non ne condivide la
natura» (cfr. App. Potenza, Sez. Lavoro, 18.11.2008. In senso
conforme, cfr. App. Milano, 24.3.1999)
[11] Per un’analisi
storica del dibattito dottrinale formatosi sul tema della capacità
giuridica di diritto privato degli enti pubblici, si rinvia a S.
Vinti, Limiti funzionali all’autonomia negoziale della pubblica
amministrazione nell’appalto di opere pubbliche, Padova, 2008,
25 ss.
[12] E’ nota la tripartizione delle figure contrattuali
elaborata da autorevole dottrina, secondo la quale sono
individuabili tre categorie di negozi: contratti di diritto comune,
quindi rientranti negli ordinari schemi civilistici disciplinati dal
diritto privato; contratti speciali, ossia regolati da norme di
diritto privato speciale; contratti ad oggetto pubblico, connotati
dalla circostanza di essere connessi all’esercizio della funzione e
quindi legati a provvedimenti amministrativi, integrandoli o
sostituendoli nella definizione dell’assetto degli interessi
coinvolti: cfr. M.S. Giannini, Diritto Amministrativo,
Milano, 1993, 356.
[13] Sul principio di funzionalizzazione
dell’attività amministrativa di diritto privato, cfr. M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per
contratti, Milano, 1996; E. Bruti Liberati, Consenso e
funzione nei contratti di diritto pubblico, Milano, 1996; S.
Civitarese Matteucci, Contributo allo studio del principio
contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, 1997; A.
Massera, I contratti, in Trattato di diritto
amministrativo (a cura di S. Cassese), Milano, 2003, Parte
generale, Vol. I, 1365 ss.
[14] L’art. 11 cod. civ., del resto,
stabilisce che «Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici
riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le
leggi e gli usi osservati come diritto pubblico».
[15] Sul
punto, cfr. M.R. Spasiano, La funzione amministrativa: dal
tentativo di frammentazione allo statuto unico
dell’amministrazione, in Dir. amm., 2, 2004, 297 ss. In
tal senso, come rilevato da autorevole dottrina, l’Amministrazione
agisce sempre in base ad opzioni caratterizzate non dalla libertà,
quanto dalla discrezionalità, vendendo il novero delle scelte ad
essere delimitato ab externo dai principi costituzionali
volti a garantire che l’azione abbia ad oggetto il perseguimento
dell’interesse pubblico: cfr. F.G. Scoca, Attività amministrativa (voce), in Enc. Dir., Agg. VI, Milano, 2002, 95 ss.
[16] Per un inquadramento del dibattito relativo alla
disposizione di cui all’art. 1, co. 1 bis della L. n. 241/90
s.m.i., si rinvia a M. Gola, L’applicazione delle norme di
diritto privato, in Codice dell’azione amministrativa (a
cura di M.A. Sandulli), Milano, 2011, 673 ss.
[17] Come rilevato
in dottrina, l’uso arbitrario delle facoltà previste dall’art. 66
del d.p.r. n. 382/80 potrebbe condizionare la programmazione della
ricerca da parte delle Università, dirottando ogni sforzo verso
ricerche con marcati profili applicativi, in luogo della ricerca di
base finalizzata ad ampliare le conoscenze in una determinata
materia: cfr. L. Fulciniti, L’organizzazione della ricerca
scientifica, Milano, 1993, 168 ss. In tal senso, la necessità di
verificare, caso per caso, se il contratto abbia realmente ad
oggetto un’attività di rilevanza scientifica e sociale, non
meramente professionale: cfr. A. Salvini, Attività di ricerca e
consulenza svolta dalle università per conto terzi, in Arch.
Giur. 1983, 91 ss.
[18] In dottrina, cfr. L. De Pauli, La
partecipazione delle università alle procedure ad evidenza
pubblica, in Urb. e App., 2010, 5, 551 ss.
[19] Cfr. TAR Toscana, 13 febbraio 2006 n. 395, in
www.giustizia-amministrativa.i: TAR Lazio, Roma, Sez. I, 26 luglio
2004 n. 7353, in Foro amm. TAR, 2004, 2119.
[20] Cfr. TAR
Campania, Napoli, Sez. I, 12 giugno 2002 n. 3411, in Foro amm.
TAR, 2002, 2569, con nota di M. Calabrò, Sui limiti della
possibilità dei Dipartimenti universitari di partecipare a pubblici
appalti. In particolare, la tesi espressa dal Tribunale
partenopeo si fonda sull’evidente distorsione della concorrenza che
la partecipazione del soggetto pubblico è idonea a determinare,
stante l’utilizzo di risorse strumentali il cui costo è sostenuto
dalla fiscalità generale.
[21] Per una ricostruzione di tale
dibattito, cfr. S. Usai, La partecipazione delle fondazioni alle
gare d’appalto, in Urb. e app. 2009, 11, 1321 ss.; M.
Didonna, Prima della sua entrata in vigore, già illegittimo
l’art. 34 del codice dei contratti pubblici, in Urb. e app. 2006, 11, 1328 ss.
[22] La questione, come noto, è stata
oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione
europea (Decisione Commissione europea 31 gennaio 2008), poi risolta
dal Legislatore nazionale con le modifiche apportate dal correttivo
al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152,
laddove l’elenco dei soggetti ammessi contenuto nell’art. 34 è stato
integrato con l’inserimento della lett. f bis) inerente gli «operatori economici, ai sensi dell'articolo 3,
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi»
[23] Si fa
riferimento, in particolare, alle disposizioni contenute nell’art. 3
(commi 19 e 22), che nel trasporre le definizioni normative dettate
dalla direttiva comunitaria 2004/18/CE – come si vedrà espresse in
termini più ampi – individua nell’operatore economico qualsiasi
soggetto (imprenditore, fornitore o prestatore di servizi) che offra
sul mercato le proprie prestazioni.
[24] L’art. 1, co. 8 della
direttiva comunitaria 2004/18/CE, nel dettare le definizioni
vincolanti nell’interpretazione dell’articolato normativo, dispone
che «I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di
servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico
o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o
servizi. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore,
il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per
semplificare il testo». In dottrina, cfr. F. Gianpaolo, La
nozione di «operatore economico» nelle gare d’appalto, in Urb. e App. 2007, 8, 943 ss.
[25] L’art. 4 della
direttiva 2004/18/CE, infatti, prevede che «I candidati o gli
offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale
sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui
trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che,
secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato
l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone
giuridiche» (co. 1); «[…] Ai fini della presentazione di
un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni
aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori
economici abbiano una forma giuridica specifica […]» (co. 2).
[26] Cfr. Corte di Giustizia UE, 1 luglio 2008, causa C-49/07,
in www.curia.europa.eu. Sulla nozione di attività economica, cfr.
Corte di Giustizia UE, 10 gennaio 2006, causa C-222/04, in
www.curia.europa.eu
[27] Cfr. Corte di Giustizia UE, 29 novembre
2007, causa C-119/06, in www.curia.europa.eu.
[28] Cfr. TAR
Lazio, Roma, Sez. III, 29 luglio 2008 n. 7591, in
www.giustizia-amministrativa.it, contraria alla partecipazione delle
fondazioni in base all’assunto che la ratio dell’art. 34 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 sarebbe quella di limitare l’accesso
alle gare soltanto a soggetti in grado di garantire maggiore
affidabilità, evitando peraltro che la sussistenza di previsioni
normative di favore (es. benefici fiscali) possano provocare
ingiustificate distorsioni della concorrenza.
Nello stesso
senso, nell’escludere dal novero dei concorrenti le associazioni non
riconosciute, il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di
circoscrivere la sfera di soggetti ammessi alla contrattazione con
pubbliche amministrazioni soltanto a coloro che «garantiscono,
per un verso, un sicuro regime di responsabilità, personale e
patrimoniale, e di imputazione degli effetti del contratto e, per
altro, una evidente capacità all’esercizio dell’attività di
impresa» (cfr. Cons. Stato, n. 2785/2003).
[29] Cfr. TAR
Lazio, Roma, Sez. I, 21 gennaio 2004 n. 3176; Cons. Stato, Sez. VI,
16 giugno 2009 n. 3897
[30] Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio
2002 n. 3790, in Giust. Civ. 2002, I, 2956.
[31] Cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2004 n. 1344, in ww.giustamm.it;; TAR
Veneto, Sez. I, 12 marzo 2009 n. 881, in www.giustamm.it
[32] In
dottrina, cfr. A. Crismani, La partecipazione alle gare di
operatori economici pubblici, in www.giustamm.it.
[33] Cfr.
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 12 giugno 2002 n. 3411 cit.
[34]
Cfr. TAR Toscana, 13 febbraio 2006 n. 395, in
www.giustizia-aministrativa.it; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 26 luglio
2004 n. 7353, in www.giustizia-amministrativa.it
[35] In merito,
l’Autorità rileva che «La caratteristica che accomuna le figure
sopra individuate è l’esercizio professionale dell’attività
economica. Giova richiamare al riguardo l’articolo 2082 del codice
civile, secondo il quale “imprenditore” è colui il quale svolge
un’attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di
un’attività economica; b) in modo professionale; c) mediante
organizzazione; d) al fine della produzione e dello scambio di beni
o servizi. Gli elementi sopra richiamati consentono di individuare
il discrimen fra gli operatori economici e quei soggetti, quali gli
Enti pubblici non economici, le Università ovvero i Dipartimenti
universitari, non rientranti in tale categoria, in quanto rivestono
una finalità diversa dall’attività economica, come noto rivolta alla
produzione di ricchezza».
[36] Cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23
aprile 2008 n. 167, in www.giustamm.it.
[37] Pur tuttavia, il
giudice remittente riconosce che «una interpretazione restrittiva
della normativa comunitaria, che impedisse alle Università, Istituti
di ricerca e loro Consorzi, di partecipare a gare d’appalto, sarebbe
gravemente pregiudizievole per attività di collaborazione tra entità
pubbliche e private, tra attività di ricerca ed attività di impresa,
ed in definitiva limitativa dei principi di libera concorrenza».
[38] Nel soffermarsi sull’ambito soggettivo di partecipazione
alle gare, la Corte di Giustizia aveva già avuto modo di evidenziare
che le direttive comunitarie trovassero necessaria applicazione nei
confronti di operatori economici “attivi” sul mercato, senza
tuttavia fornire alcun elemento utile a chiarire le condizioni di
presenza in un determinato settore economico, ossia se il
concorrente dovesse esercitare “stabilmente” la propria attività:
cfr. Corte di Giustizia UE, 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Auroux, in www.curia.europa.eu
[39] In merito, infatti,
il giudice comunitario rileva che «il legislatore comunitario non
ha inteso restringere la nozione di “operatore economico che offre
servizi sul mercato” unicamente agli operatori che siano dotati di
un’organizzazione di impresa, né introdurre condizioni particolari
atte a porre una limitazione a monte dell’accesso alle procedure di
gara in base alla forma giuridica e all’organizzazione interna degli
operatori economici»
[40] Sul punto, cfr. Corte di Giustizia
UE, 18 dicembre 2007, causa C-357/06, Frigerio, in
www.curia.europa.eu
[41] In termini, cfr. Corte di Giustizia UE,
19 maggio 2009, causa C-538/07, Assitur, in
www.curia.europa.eu; Corte di Giustizia UE, 15 maggio 2008, cause
riunite C-147/06 e C-147/06, Secap, in ww.curia.europa.eu.
[42] Cfr. Corte di Giustizia, 7 dicembre 2000, in causa C-94/99,
in www.curia.europa.eu. In tale sentenza, il giudice comunitario
afferma che «Il principio della parità di trattamento non è
violato per il solo motivo che le amministrazioni aggiudicatici
ammettono la partecipazione ad un procedimento di aggiudicazione di
un appalto pubblico di organismi che beneficiano di sovvenzioni che
consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente
inferiori a quelli degli altri offerenti non sovvenzionati. Infatti,
se il Legislatore comunitario avesse avuto l’intenzione di obbligare
le amministrazioni aggiudicatici ad escludere tali offerenti,
l’avrebbe espressamente indicato».
[43] In termini, cfr.
Corte di Giustizia, 12 luglio 2001, in causa C-399/98, Ordine
Architetti, in www.curia.europa.eu
[44] In senso conforme,
aveva rassegnato le proprie conclusioni l’Avvocato Generale,
presentate in data 3 settembre 2009, il quale aveva rilevato che
«la nozione di operatore economico va interpretata estensivamente
al fine di includervi ogni persona che offra servizi sul mercato,
sia che ciò avvenga per la prima volta o soltanto isolatamente o
occasionalmente … quanto precede non mette a rischio la qualità del
servizio prestato giacché l’art. 44 della direttiva prevede che gli
appalti vanno aggiudicati solo dopo che l’amministrazione
aggiudicatrice abbia verificato la capacità economica e finanziaria
dell’operatore economico, nonché le sue conoscenze o le capacità
professionali e tecniche»
[45] In tal senso, infatti, si
afferma che «E’ ammesso a presentare un’offerta o a candidarsi
qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in
un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l’esecuzione di detto
appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto,
indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato
o di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in modo
sistematico oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di
essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno».
[46] Il
4° considerando della direttiva 2004/18/CE sancisce l’obbligo
degli Stati membri di provvedere affinché la partecipazione di un
organismo di diritto pubblico ad una gara non determini effetti
distorsivi sul mercato, in virtù della posizione privilegiata di cui
tale soggetto potrebbe godere a fronte del finanziamento pubblico.
[47] Sul procedimento di individuazione dell’offerta anomala,
sia consentito rinviare a I. Del Giudice, La rilevanza della
concorrenza «effettiva» nel giudizio di anomalia dell’offerta:
riflessioni in ordine alla compressione dell’utile d’impresa, in Foro amm. TAR 2009, 1927 ss.
[48] In www.lexitalia.it,
n.10/2010
[49] Cfr. deliberazione n. 119 del 18 aprile 2007, in
www.autoritalavoripubblici.it, laddove si era rilevato come la
mancanza della condizione di esercizio professionale dell’attività
d’impresa precludesse la qualificazione delle Università quali
operatorie economici legittimati alla partecipazione alle gare
pubbliche, a meno che le stesse non costituissero apposite società
sulla base dell’autonomia loro riconosciuta dalla legge n. 168 del
1989. In altro parere, reso con determinazione n. 127 del 23 aprile
2008 (in www.autoritalavoripubblici.it), la stessa Autorità aveva
riconosciuto, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, che gli
enti pubblici non economici potessero partecipare a quelle gare che
avessero ad oggetto prestazioni corrispondenti ai loto fini
istituzionali.
[50] Da ultimo, cfr. Risoluzione del Parlamento
europeo del 18 maggio 2010 (2009/2175INI) sui nuovi sviluppi in
materia di appalti pubblici, in www.europarl.europa.eu.
[51]
Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2010 n. 4318, in
www.giustamm.it. Nella fattispecie si trattava dell’affidamento di
prestazioni professionali aventi ad oggetto servizi geologici da
parte di alcune amministrazioni comunali: sollecitata con
segnalazione del competente Ordine dei geologi, l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato aveva archiviato il procedimento
sanzionatorio, non rivenendo ipotesi di concorrenza sleale. Al
riguardo, è interessante notare come il giudice escluda
tassativamente che gli eventuali effetti distorsivi derivanti da
tale partecipazione possano essere conosciuti dall’Autorità
indipendente, dovendo invece essere sottoposti allo scrutinio di
legittimità del giudice amministrativo, qualora siano impugnati gli
atti di gara, ovvero del giudice ordinario, se venga dedotta
un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2599 cod. civ.
[52] Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 21 luglio 2010 n. 1791, in
www.giustamm.it. In tale pronuncia, si afferma espressamente che
«Non trova applicazione la deroga all’applicazione del Codice dei
contratti contenuta nell’art. 19, co. 1 lett. f) in caso di attività
diretta alla predisposizione di tutta la documentazione
tecnico-istruttoria propedeutica alla redazione vera e propria di
strumenti urbanistici comunali». In tale pronuncia, inoltre,
viene tassativamente escluso che l’istituto dell’accordo ex art. 15
della l.n. 141 del 1990 possa essere utilizzato qualora manchi un
interesse comune, come accade quando un’amministrazione intenda
acquisire da un’altra amministrazione un servizio di proprio
esclusivo interesse verso il pagamento di un corrispettivo.
[53]
Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2010 n. 415, in
www.giustamm.it. Sul punto, il giudice rileva che l’art. 90 del
Codice appalti «ha voluto riconoscere soltanto al legislatore la
possibilità di stabilire quel rapporto tra pubbliche amministrazioni
capace di garantire le esigenze del sistema e quindi di permettere
l’affidamento diretto, dispensando gli agenti dal ricorso a
procedure ad evidenza pubblica»
[54] L’art. 90, co. 1, lett.
c) del d.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, infatti, consente che le
attività di progettazione di lavori pubblici possano essere
espletate anche «dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possano
avvalersi per legge».
[55] Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10
settembre 2010 n. 6548, in www.giustamm.it.
[56] Cfr. Corte di
Giustizia, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, in www.curia.europa.eu;
Corte di Giustizia, 18 dicembre 2007, in causa C-532/03, in
www.curia.europa.eu
[57] Cfr. Corte di Giustizia, 23 dicembre
2009, C-305/08 cit.
[58] Nella fattispecie si trattava
dell’affidamento di un incarico di studio e consulenza
tecnico-scientifica per la redazione di un piano urbanistico in
favore di un istituto universitario in base all’art. 66 del d.p.r.
11 luglio 1980 n. 382.
[59] Come noto, infatti, l’art. 55 della
direttiva 2004/18/CE, recepito nell’art. 87 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 s.m.i., prevede espressamente che nel giudizio di
anomalia dell’offerta la stazione appaltante tenga in considerazione
l’eventualità che l’offerente benefici di un aiuto di stato. In tal
caso, in sede di giustificazioni, l’offerente dovrà dimostrate la
legittimità del finanziamento ricevuto. Al riguardo, nel settore
della ricerca e dello sviluppo, forme di sostegno all’innovazione
possono essere autorizzati non sulla base di una definizione
astratta di innovazione, bensì soltanto per rimediare alle
imperfezioni del mercato. Cfr. R. De Nictolis, Le offerte anomale
e i criteri di rilevazione della congruità dei prezzi, in Trattato sui contratti pubblici (diretto da M.A. Sandulli, R.
De Nictolis, R. Garofoli), Milano, 2008, Vol. III, 2260-2261
[60] Cfr. Comunicazione della Commissione UE (2006/C 323/01), in
GUCE 30.12.2006. In tale comunicazione, si rileva che «Se uno
stesso ente svolge attività sia di natura economica che non
economica, il finanziamento pubblico dell’attività non economica non
rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1,
qualora i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti
possano essere chiaramente distinti». In ambito nazionale, la
disciplina volta a favorire iniziative di sostegno all’attività di
ricerca scientifica e tecnologica è contenuta nel D. Lgs. 27 luglio
1999 n. 297, ove si disciplinano le modalità di collaborazione con
il mondo delle imprese.
[61] Tali attività, non
economiche, sono così definite nella citata Comunicazione della
Commissione UE (2006/C 323/01): «attività di formazione per
disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate; le attività
di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente in vista di
maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la
ricerca e sviluppo in collaborazione; la diffusione dei risultati
della ricerca». A queste si aggiungono le attività di
trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin off , ecc.) che «rivestono carattere non economico
qualora siano di natura interna e tutti i redditi provenienti da
dette attività siano reinvestiti nelle attività principali degli
organismi di ricerca».
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(pubblicato il
25.3.2011)
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