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n. 3-2011 - © copyright

 

GIANNI FISCHIONE

Quale futuro per i consorzi stabili “misti” (note al parere dell’ AVCP 11 marzo 2010)


1. Nel parere in commento correttamente si riconosce che, alla luce del mutato quadro legislativo, un consorzio stabile possa operare contemporaneamente sia nel settore dei lavori, sia in quello delle forniture/ servizi. Si ammetton, sostanzialmente, i consorzi stabili misti o ad oggetto misto.
La portata di tale affermazione senz’altro fondata , ripetesi, alla luce dell’ art. 36 d. lgs 163/06 (per brevità, Codice), viene – tuttavia - di fatto vanificata, richiedendosi che i consorziati, tutti i consorziati, siano in possesso di attestazione SOA.
Sono davvero inspiegabili le ragioni che portano a ritenere che il consorziato fornitore debba avere l’attestazione SOA anche se chiamato dal suo consorzio (assegnatario di una fornitura) ad eseguire una mera fornitura, così come è irragionevole affermare - muovendo da una prospettiva esecutiva del contratto – che un consorzio misto che acquisisce forniture/servizi possa coinvolgere in qualità di assegnatario un soggetto consorziato solo se lo stesso risulti in possesso di una attestazione di qualificazione concernente un ambito avulso, per così dire, rispetto a quello che lo vedrà coinvolto: in effetti, è pacifico che chi esegue forniture/servizi non debba essere in possesso di attestazione SOA.
D’altro canto, posto che è finalmente fuori discussione che l’istituto del consorzio stabile consente al consorzio di eseguire le prestazioni con uno o più consorziati senza necessariamente dover coinvolgere tutti i consorziati, ben può albergare nel contesto della struttura consortile la componente di consorziati –costruttori (con attestati SOA) e la componente di consorziati –prestatori di forniture/servizi.
Ogni diversa impostazione può risultare obsoleta e, comunque, si risolve in una indebita misura restrittiva .

2. Altresì non accettabile risulta, a nostro avviso, la conclusione, ancorata ad una lettura non condivisibile dell’art 35 Codice, secondo la quale il consorzio stabile si qualifica nel settore delle forniture/servizi sulla base della qualificazione dei soli consorziati assegnatari.
In merito si osserva quanto segue[1]. Innanzitutto l’art 35, non è affatto decisivo perché ad esso l’art. 36 Codice (norma quest’ultima che riguarda i consorzi stabili nel settore dei lavori, forniture e servizi) rinvia con esclusivo riferimento ai requisiti previsti dall’art. 40 Codice, ossia i requisiti sui lavori.
La disposizione fondamentale per le forniture e servizi è, invece, contenuta nella prima parte del comma 7 dell’art. 36 Codice per effetto della quale la qualificazione del consorzio avviene “sulla base delle qualificazioni possedute dai singoli consorziati”: è , dunque, evidente che anche nel settore delle forniture e servizi il legislatore ha inteso applicare il criterio secondo il quale il consorzio cumula alla rinfusa i requisiti di tutti i consorziati (sul comma 7 si tornerà in seguito).
In altri termini, per effetto di tale disposizione e, comunque, della struttura e funzione del consorzio stabile come delineate dalle altre norme dell’art 36 Codice (“soggetto- impresa” non equiparabile alle ATI ed ai consorzi ordinari, tenuto conto che il consorzio stabile si avvale dei requisiti delle consorziate in forza del patto consortile e della causa mutualistica) è evidente che il Codice stabilisca, anche per il settore delle forniture/servizi, il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa in capo al consorzio stabile dei requisiti dei consorziati; ossia il criterio della mera sommatoria in capo al consorzio stabile dei requisiti di tutti i consorziati (assegnatari e non ), i quali non sono, in ogni caso, equiparabili alle mandanti o e/o alla mandataria delle ATI.
Comunque, l’art. 35 cit. si limita a stabilire che: « I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento, dei i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c (la lettera c riguarda i consorzi stabili, ndr) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate ».
Sul piano letterale, la locuzione «posseduti e comprovati dagli stessi » è suscettibile di essere interpretata come meramente ricognitiva della facoltà in capo al consorzio di decidere come provare il possesso dei requisiti, ossia con attribuzioni proprie e dirette del consorzio stabile, oppure con quelle dei consorziati, da intendere pur sempre di pertinenza del consorzio in virtù dei benefici, per così dire, derivanti dal patto consortile.
Sotto tale ultimo profilo va sottolineato che il modulo del consorzio stabile (come delineato dagli artt 34 e 36 Codice) concretizza un’impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una peculiare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica stessa : questi connotati del modulo organizzativo e gestionale in esame consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati senza dover azionare, per così dire, l’avvalimento ai sensi dell’art 49 Codice. Resta fermo che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente; evenienza questa che può concretamente verificarsi dopo la fase costitutiva del consorzio, quando quest’ultimo, operando come impresa, acquisisce in proprio i requisiti .
D’altro canto, lo stesso art. 35 cit. stabilisce che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria debbono essere posseduti e computati dai consorzi stabili secondo le disposizioni del regolamento, sicché , al limite, è la fonte regolamentare deputata a determinare le modalità attraverso le quali il consorzio stabile prova il possesso dei predetti requisiti diversi (da quelli concernenti attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo), il che , però, potrà fare intervenendo sugli spazi non coperti, per così dire, completamente dalla normativa primaria e, comunque, nel rispetto della stessa .
La delega non può che essere esercitata, in ogni caso, nel rigoroso rispetto dei paletti fissati dalla normativa primaria e segnatamente dal comma 7 dell’art 36 Codice, il quale dispone che il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, tutte e ciascuna le consorziate, e ciò sia con riferimento al settore delle forniture/servizi, sia con riferimento al settore dei lavori.
In tale prospettiva, la disposizione sulle attrezzature, mezzi d’opera e organico contenuta nell’art. 35 cit. risulta mirata a sancire l’applicazione, in ogni caso e in qualsiasi periodo di vita del consorzio stabile, del criterio del cumulo alla rinfusa per i requisiti da essa specificamente menzionati (ossia nella fase costitutiva e nella fase successiva) , piuttosto che a giustificare implicitamente, ed in spregio al comma 7 dell’art 36 Codice, il criterio secondo il quale il consorzio debba possedere direttamente ed in proprio i requisiti di qualificazione tecnici e finanziari.
Del resto, il legislatore del Codice ha abbandonato presto la formula contenuta nella prima versione dell’art 11 legge 109/94 (sostanzialmente riprodotto nella sua versione definitiva, con l’art 35 Codice), con le quali si disponeva espressamente che i requisiti di idoneità dei consorzi stabili dovessero essere “ riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate”: il superamento di tale impostazione, che sottolineava l’esclusivo rilievo del consorzio stabile ai fini della qualificazione, implica all’evidenza la chiara volontà di introdurre un istituto (quello del consorzio stabile) che accentra la qualificazione anche sui requisiti di tutti i consorziati.
Né ha senso richiedere una determinata quota di qualificazione in capo alla consorziata conferente (il requisito), posto che il consorziato assegnatario, in base alle relative norme che ne regolano l’intervento, può, comunque, eseguire le prestazioni quale mera articolazione del consorzio stabile a prescindere dal valore della qualificazione posseduta, il tutto in forza del patto consortile che esclude, peraltro, la configurazione del rapporto tra consorzio e consorziato assegnatario in termini di cessione di contratto o di mero subappalto.

2.1 Nel parere viene richiamata la deliberazione dell’AVLP n. 123/06, ma tale atto si correla ad una disposizione successivamente modificata in modo molto rilevante per la questione qui in esame. Invero, la citata deliberazione è stata emanata quando il comma 7 dell’art 36 Codice non conteneva l’inciso sopra richiamato che afferma in maniera esplicita e senza riserve di sorta che i consorzi stabili, qualsiasi consorzio stabile (quindi anche quelli operanti nei settori delle forniture/servizi o quelli misti), si qualifica con i requisiti dei consorziati, senza distinguere tra consorziati assegnatari e non assegnatari.

2.2 Anche il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6498/08 non appare decisivo perché tale sentenza è ancorata all’errato presupposto che attualmente il comma 7 dell’art. 36 Codice si riferisca ai soli appalti di lavori.
Siffatto orientamento trascura, se non proprio dimentica, un particolare di non secondaria importanza nella struttura del settimo comma cit., dato dalla sistemazione dell’inciso “Per i lavorisolo dopo il primo precetto contenuto nel ridetto comma settimo.
Ora, se il legislatore afferma con la prima parte (l’esordio) del comma settimo “Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate” e se , poi, a seguire introduce un precetto autonomo sempre in materia di qualificazione che inizia con l’inciso “Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento a….” vorrà pur dire che la prima parte del comma settimo si riferisce a qualsiasi appalto e , dunque, anche agli appalti di servizi/forniture. Conclusione ancor più solida se si considera che l’inciso “Per i lavori” e la sua particolare collocazione nel contesto del comma 7 non possono considerarsi frutto di una svista, essendo, al contrario, il risultato ponderato e mirato di un intervento puntuale effettuato con uno dei decreti correttivi del Codice, e segnatamente con il d. lgs. 31 luglio 2007 n. 113, intervento volto a separare l’ambito di applicazione del primo precetto (valevole per qualsiasi appalto, in carenza di restrizioni) da quello successivo, valido appunto “ Per i lavori”e, quindi, a fornire un minimum (importantissimo) sulla qualificazione nel settore delle forniture/servizi al quale pur sempre si applica il modulo dei consorzi stabili.
A fronte di tale davvero significativa evoluzione legislativa non ha pregio alcuno affermare che il primo precetto del comma settimo dell’art. 37 cit. si applica ai soli lavori perché utilizza il termine qualificazione ( che è storicamente correlato agli appalti di lavori) in luogo del termine requisiti. Del resto, qualificazione è concetto ampio che descrive la fase di accertamento della idoneità di un concorrente effettuata dalla Stazione Appaltante ; come tale esso ricomprende sia le verifiche delle SS.AA. che si fondano direttamente sui requisiti, sia quelle che poggiano sul riscontro delle attestazioni SOA.
2.3 Alla data in cui viene reso il parere, il Regolamento attuativo del Codice risulta emanato , ma non ancora efficace, sicché potrebbe risultare non del tutto appropriato ancorare una soluzione nell’attualità (negativa o positiva che sia) al contenuto delle norme regolamentari.
Comunque, il secondo e terzo comma dell’art. 277 Reg approvato con DPR 207/10 dispongono rispettivamente quanto segue:
a) la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati (comma 2 dell’art 277 cit.);
b) per la partecipazione alle gare i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori (comma 3 dell’art. 277 cit.).
Tali disposizioni non sembrano fornire – a nostro avviso - un quadro chiaro, lineare e coerente, anche in considerazione della normativa fissata dal Codice.
La disposizione della lettera a) rinvia tout court ai requisiti dei consorziati; il rinvio - in carenza di specifiche limitazioni contenute nella stessa disposizione - deve senz’altro intendersi riferito a tutti i consorziati, a prescindere dal loro coinvolgimento nell’esecuzione dell’appalto e a prescindere dal valore e/o consistenza del requisito posseduto da ciascun consorziato, che, dunque, può essere sempre conferito. Tale conclusione desumibile dal dato letterale della disposizione del Regolamento in esame è conforme all’impianto della normativa primaria sopra esaminato; in definitiva, la disposizione regolamentare sopra riportata sub a) ribadisce la valenza piena ed incondizionata del criterio del cumulo alla rinfusa (mera sommatoria in capo al consorzio stabile dei requisiti di tutti i consorziati) e conferma la specificità della figura del consorzio stabile nel panorama disegnato dalla normativa primaria sui soggetti ammessi a partecipare alle gare .

Passando alla disposizione contenuta nella lettera sub b), si rileva che essa afferma il criterio del cumulo alla rinfusa (mera sommatoria dei requisiti di tutti i consorziati) per i soli requisiti indicati nell’ultima parte dell’art 35 Codice (attrezzature e mezzi d’opera, nonché quello sull’organico medio annuo ); aggiunge che i requisiti diversi (da quelli sopra specificamente indicati) possono essere cumulati solo se posseduti dai consorziati esecutori. Nulla viene detto per i requisiti diversi posseduti dai consorziati non esecutori e/o per quelli posseduti in proprio dal consorzio stabile.
Non è dato comprendere la portata di siffatta disposizione nella prospettiva, imprescindibile, della normativa primaria.
In particolare, non è chiaro se essa costituisca o meno una specificazione della disposizione sub a).
Una risposta positiva alla questione non sembra praticabile per i motivi che sono di seguito illustrati. Innanzitutto, il Regolamento non può circoscrivere il criterio del cumulo ai soli requisiti dei consorziati esecutori in quanto questa conclusione si pone in contrasto con il comma 7 dell’art 36 Codice nella parte in cui stabilisce che il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, senza limitazioni di sorta (in altri termini, tale norma primaria attribuisce rilievo fondamentale ai requisiti/qualificazioni delle consorziate, senza distinguere tra consorziate esecutrici e consorziate non esecutrici).
Inoltre, ritenere che il consorzio stabile possa cumulare - in aggiunta ai requisiti concernenti le attrezzature, i mezzi e l’organico medio annuo - i requisiti diversi dei soli consorziati destinati ad assumere il ruolo di esecutori significa vanificare quasi radicalmente, almeno nella prima fase di operatività del consorzio stabile (quando quest’ultimo non ha ancora consolidato in proprio i requisiti), il principio, pacifico anche nel settore delle forniture/servizi, in virtù del quale il consorzio stabile può , in quanto impresa operativa, eseguire direttamente le prestazioni affidate ad esso consorzio, senza dover necessariamente coinvolgere nell’ esecuzione dell’appalto i consorziati.
Del resto, la via della pianificazione dell’esecuzione sulla base di una qualificazione acquisita con i requisiti di imprese diverse dalle consorziate o con quelli di consorziate “non esecutrici” comporta, in entrambi i casi, il ricorso all’istituto dell’avvalimento ordinario ex art 49 Codice.
Ma, relegare il ruolo del consorzio stabile a impresa operativa solo nel caso in cui lo stesso faccia ricorso all’avvalimento ordinario ex art 49 cit. equivale, nella sostanza delle cose, a rendere inutile il modulo in questione, a negare la sua caratteristica esiziale ( che è quella di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti delle consorziate, di tutte le consorziate, in forza del patto consortile e della causa mutualistica), a introdurre un’inspiegabile, quanto incoerente, differenziazione tra operatività del consorzio stabile nel settore delle forniture/servizi rispetto all’operatività dello stesso soggetto nel settore dei lavori, nel quale ultimo è pacifico che il consorzio stabile può utilizzare, in qualsiasi fase, per effetto del patto consortile, i requisiti/qualificazione di ogni consorziato.
In definitiva, non può attribuirsi alla disposizione riportata sopra sub b) (ossia al comma terzo dell’art 277 Regolamento) una valenza che , di fatto, porta a demolire la caratteristica fondante del modulo dei consorzi stabili, come risultante dalla normativa primaria contenuta nell’art 36 e nell’art 34 Codice e dal secondo comma dell’art 277 Regolamento, ossia quella di cumulare alla rinfusa in capo al consorzio anche i requisiti delle consorziate non esecutrici, in virtù del patto consortile e della causa mutualistica.
Si potrebbe obiettare che è pur sempre la normativa primaria che delega il Regolamento, con l’art. 35 Codice, a disporre in materia di qualificazione dei consorzi stabili (“…secondo quanto previsto dal Regolamento…”).
Ma, in disparte la considerazione che l’art 35 menziona i soli requisiti tecnici e finanziari (e non anche quelli economici e organizzativi, sui quali pure dispone, invece, il terzo comma dell’art 277 Regolamento), v’è da osservare che la delega deve rispettare i principi sanciti dall’art 36, ossia , da un lato, che il consorzio stabile è anche impresa che esegue direttamente le prestazioni; dall’altro, che il consorzio stabile si qualifica tout court sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati, da tutti i consorziati (arg. ex comma 7 dell’art 36 cit.).
A tali principi si allinea il comma 2 e non anche il comma 3 dell’art 277, comma quest’ultimo che, dunque, non può essere considerato specificativo/integrativo del comma 2 e, soprattutto, non può essere applicato in spregio alla normativa primaria.

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[1] Riportiamo nel presente paragrafo 2 alcune delle considerazioni già svolte in La qualificazione del consorzio stabile nei contratti pubblici alla luce dell’emanando Regolamento attuativo (approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2010), in Arch. Giur. Opere Pubbliche,Roma, Promedi, 2010,I,1959, e , ora, pubblicata anche in questa Rivista telematica.

(pubblicato il 4.2.2011)

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