 |
| |
 |
 |
| n. 3-2011 - © copyright |
GUIDO GRECO
|
|
| La SCIA e la tutela dei terzi al
vaglio dell'Adunanza Plenaria: ma perchè, dopo il silenzio assenso e il
silenzio inadempimento, non si può prendere in considerazione anche il
silenzio diniego?
|
1. Non è una provocazione, ovvero non è
soltanto una provocazione.
Certo, parlare di silenzio diniego in
una fattispecie che, complessivamente considerata, consente (e non
preclude) al cittadino di esercitare positivamente le proprie
facoltà potrebbe apparire un controsenso. Ma nel tentativo di far
“quadrare il cerchio”, cioè di fornire una ricostruzione
dell'istituto compatibile con i dati normativi della figura e utile
in termini di giustiziabilità delle posizioni coinvolte, anche tale
soluzione forse merita di essere presa in considerazione (accanto a
tutte le altre già prospettate e che sono egregiamente sintetizzate
nell'ordinanza di rimessione della questione interpretativa
all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[1]).
Le tessere del puzzle sono a tutti note, ma val la pena di richiamarle
brevemente:
a) nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 19,
l'autorizzazione, la licenza, la concessione, ecc. “è
sostituita” dalla “segnalazione certificata”, corredata
dalle autocertificazioni e asseverazioni pertinenti, e la relativa
attività, 2° comma, “può essere iniziata dalla data della
[sua] presentazione”;
b) “in caso di carenza dei
requisiti e dei presupposti” indicati al comma 1 (e salvo che
l'interessato provveda, ove possibile, “a conformare l'attività
alla normativa vigente”), l'Amministrazione competente adotta,
entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, appropriati
provvedimenti inibitori e ripristinatori (si tratta di poteri che
sono espressione di un controllo che si può definire di tipo
“generale”);
permangono detti poteri, anche oltre i 60
giorni, sia in caso di dichiarazioni “false e mendaci”[2], sia nel caso di “pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica e la difesa nazionale” (si tratta, nell'uno e
nell'altro caso, di poteri che sono espressione di un controllo che
si può definire di tipo “speciale”);
d) è fatto comunque
salvo il potere di autotutela (annullamento e revoca) da parte
dell'Amministrazione competente.
Fin qui, in estrema sintesi, la
disciplina del novellato art. 19. E va da sé che ogni ipotesi
ricostruttiva deve confrontarsi e deve potersi conciliare con tutto
il materiale normativo testé tratteggiato[3] (oltre che con
ulteriori esigenze, che la giurisprudenza pare considerare come
irrinunciabili[4]). E deve poter fornire anche una soluzione che sia
satisfattoria sul versante della tutela giurisdizionale, con
specifico riferimento alla posizione del terzo, che abbia un
interesse contrario a quello fatto valere attraverso la SCIA: è
questo il vero punctum dolens, che continua a giustificare un
dibattito imponente e la remissione della questione all'Adunanza
Plenaria.
Le annotazioni che seguono saranno peraltro limitate ad
esporre una ulteriore ipotesi interpretativa. E l'analisi delle
varie tesi proposte da dottrina e giurisprudenza[5] -anche delle tre
“principali” richiamate dall'ordinanza di remissione- sarà
circoscritta allo stretto necessario.
2. Trattandosi
di un ambito materiale comunque assoggettato all'intervento
amministrativo, può costituire un accettabile approccio d'analisi
far capo al potere amministrativo, così come è normativamente
previsto. Il quale, lo si è testé richiamato, consiste in un potere
inibitorio e ripristinatorio: un potere, cioè, di tipo restrittivo
rispetto al soggetto che ha messo in moto il procedimento.
Non
esiste – e, comunque, non è configurato dalla norma – alcun potere
di tipo ampliativo (sempre rispetto a tale soggetto). E ciò per la
saliente ragione che con la SCIA, così come già con la DIA, i poteri
autorizzatori, concessori e in senso lato di assenso, sono
normativamente rimpiazzati da quelli repressivi ed inibitori.
Con
la SCIA, così come con la DIA, l'attività è consentita ex
lege[6]. Sempreché ve ne siano i presupposti e sempre che la
mancanza dei presupposti non venga sanzionata con i poteri, appunto,
repressivi, da esercitare (ora) nei fatidici 60 giorni dalla
segnalazione[7], decorsi i quali si esaurisce -è questo un dato che
scaturisce anch'esso testualmente dalla norma- il potere di
controllo “generale” di amministrazione attiva.
In ciò si
manifesta la c.d. (parziale) liberalizzazione del settore. La quale
consiste puramente e semplicemente nella sostituzione di un sistema
di controllo ex ante, in un sistema di controllo ex
post[8], con termini perentori. Secondo diversificati (e
alternativi) schemi di configurazione dell'azione amministrativa, da
tempo ben noti e ampiamente sperimentati[9].
E a questo proposito
non presenta particolare rilievo la circostanza che la scelta tra
detti due opposti moduli di intervento amministrativo sia operata
dalla legge una volta per tutte, ovvero sia rimessa al cittadino
(come previsto dall'art. 22 c. 3 del D.P.R. 380/2001). Dato che
nell'uno e nell'altro caso la struttura della fattispecie appare
comunque la medesima.
Infatti, attraverso la SCIA, le posizioni
sostanziali dei soggetti variamente coinvolti muta profondamente e
risulta sostanzialmente capovolta rispetto a quella del silenzio
assenso e a quella di tutte le fattispecie autorizzatorie,
concessorie, ecc., escluse dall'istituto[10]. E' un po' quel che
succede quando si passa da una fattispecie sottoposta a condizione
sospensiva ad una sottoposta a condizione risolutiva[11].
Chi si
avvale della SCIA non ha più un interesse legittimo pretensivo alla
emissione dell'autorizzazione, della concessione, ecc., proprio
perché da un lato l'attività è automaticamente consentita e, d'altro
lato, l'Amministrazione non detiene più poteri autorizzatori o
similari. Risulta, viceversa, titolare di un diritto condizionato
dall'eventuale esercizio dei poteri repressivi[12], ovvero, più
correttamente, titolare di un interesse legittimo oppositivo[13].
Simmetrica è la vicenda dei c.d. terzi controinteressati. I
quali, proprio perché portatori di interessi contrapposti a quelli
del presentatore della SCIA, avranno tutto l'interesse a che
l'Amministrazione ne impedisca le attività, utilizzando i poteri
inibitori e ripristinatori previsti dalla norma a tal fine. Un
interesse legittimo pretensivo[14], dunque, a che detti poteri siano
esercitati positivamente, precludendo così, una volta per tutte,
l'attività oggetto di segnalazione certificata.
3. Se
in questo contesto si affronta ora il problema della tutela del
terzo -che si pone nel caso in cui l'Amministrazione non adotti
provvedimenti inibitori e ripristinatori- la prima conclusione che
risulta chiara è che in nessun caso si può parlare di
silenzio–assenso, che costituisca titolo legittimante dell'attività
del privato[15]. Infatti, poiché l'Amministrazione detiene soltanto
un potere inibitorio e ripristinatorio, la relativa inerzia non può
assumere certo il significato di silenzio normativamente qualificato
alla stregua di un provvedimento autorizzatorio, concessorio, ecc.:
si tratterebbe, invero, di un aperto travisamento dei poteri
amministrativi previsti dalla legge e delle posizioni giuridiche
coinvolte (come si è visto, il presentatore della SCIA detiene un
interesse legittimo oppositivo e non pretensivo).
Né in senso
contrario può valere il rilievo che, essendo previsti poteri di
autotutela, l'inerzia dell'amministrazione deve pur acquisire un
carattere provvedimentale (silenzio normativamente qualificato[16]),
rendendo così tra l'altro agevole la tutela dei terzi, attraverso il
consueto modulo impugnatorio. Indipendentemente, infatti, dal
rilievo di siffatte esigenze (il punto sarà ripreso), il silenzio
non può mai assumere nel nostro caso valenza di provvedimento tacito
autorizzatorio, concessorio ecc., per la saliente ragione che – come
si è sottolineato – l'Amministrazione non risulta titolare di alcun
potere di assenso: ed è questa, anzi la principale differenziazione
tra la fattispecie dell'art. 19 e quella dell'art. 20[17].
Va da
sé che tale rilievo vale (si direbbe “a fortiori”) se si
ritenesse di poter anticipare la vicenda provvedimentale al momento
della presentazione della SCIA. La segnalazione certificata,
infatti, è un tipico atto di iniziativa privata e non può rientrare
nella categoria eccezionale dell'esercizio privato di pubbliche
funzioni (in questo caso, di tipo concessorio, autorizzatorio,
ecc.), perchè nella configurazione dell'istituto non sussiste un
potere amministrativo di tal fatta.
Infatti la SCIA “sostituisce”
e non esercita le funzioni amministrative[18] di tipo
autorizzatorio, concessorio ecc., previste nei vari settori
dell'ordinamento (e sempre che ne sussistano i presupposti indicati
dal medesimo art. 19). E la sua funzione, anzi, è appunto quella
(già segnalata) di passare da uno schema procedimentale e
provvedimentale di controllo amministrativo ex ante ad uno
schema procedimentale e provvedimentale di controllo amministrativo ex post. Dunque l'attività oggetto della SCIA è
immediatamente consentita (salvi gli interventi inibitori e
repressivi) e può incominciare ad essere svolta non perchè
un'attività provvedimentale lo consente, né perché interamente
liberalizzata, ma perchè il controllo provvedimentale è spostato in
un secondo momento, ovvero perché detto controllo non ha comportato
effetti interdittivi[19].
Del resto -e indipendentemente da
obbiezioni di più vasto raggio- la sussistenza di poteri repressivi
e inibitori è incompatibile con ogni valenza provvedimentale della
SCIA. Infatti detti poteri non potrebbero certo essere esercitati in
presenza di un titolo positivo di assenso, se non previa la sua
rimozione: il che significherebbe subordinare detti poteri
all'annullamento d'ufficio, mentre la norma non prevede affatto tale
condizionamento.
4. Si ritorna così al problema di
prima, in ordine al significato e alla portata da riconnettere
all'inerzia dell'Amministrazione, che nel termine di 60 giorni non
adotti i “motivati” provvedimenti inibitori e ripristinatori della
situazione originaria. Per il che è stata anche prospettata la tesi
del silenzio – inadempimento[20]: l'Amministrazione, pur in ipotesi
tenuta ad intervenire e che tuttavia lascia scadere il termine
previsto dalla legge, incorrerebbe in un silenzio-inadempimento,
come tale giustiziabile, con il rito ora previsto dagli artt. 31 e
117 del Codice del processo amministrativo.
Si tratta di
un'impostazione sicuramente più convincente, rispetto a quella
richiamata nel paragrafo precedente, se non altro perché si pone
correttamente di fronte al tipo di potere che fa capo
all'Amministrazione e al tipo di posizione (interesse legittimo
pretensivo) del terzo, che assume di essere leso. Né costituisce
ostacolo la circostanza che il silenzio non si sarebbe formato su
istanza di quest'ultimo, dato che l'art. 31 testé citato non
richiede tale requisito e abilita all'azione chiunque vi abbia
interesse.
Tuttavia neanche tale costruzione, che presuppone che
il potere non sia stato esercitato, pare compatibile con il quadro
normativo complessivo. Il quale, prevedendo poteri di secondo grado
(e, cioè, poteri di autotutela su atti), sembra basarsi su opposte
premesse.
Inoltre l'azione avverso il silenzio (inadempimento)
non risulta pienamente satisfattoria per il terzo leso. Essa,
infatti, presuppone che l'Amministrazione possa ancora intervenire
sulla fattispecie, mentre -come si è visto- decorsi i sessanta
giorni l'Amministrazione perde definitivamente i poteri correlati al
controllo di tipo “generale”: sicché l'azione di adempimento
potrebbe al più servire per i poteri di controllo di tipo
“speciale”, previa apertura di un apposito (e diverso) nuovo
procedimento al riguardo.
Proprio quest'ultimo limite ha convinto
parte della dottrina e della giurisprudenza a proporre una
“variante” in ordine al silenzio-inadempimento e alla relativa
azione. Il primo, infatti, si formerebbe non già decorso lo spatium deliberandi dell'Amministrazione attiva (i sessanta
giorni, di cui si è detto), sibbene a seguito di un'inutile diffida
del terzo controinteressato, diretta a far esercitare i richiamati
poteri di autotutela (questi, sì, sicuramente persistenti). I quali,
tuttavia dovrebbero essere interpretati non già come poteri di
secondo grado (dato che mancherebbe in detto contesto interpretativo
la preesistenza di atti), sibbene come espressione del medesimo
potere (inibitorio e repressivo) di amministrazione attiva,
subordinato peraltro alle valutazioni discrezionali (sull'interesse
pubblico ad intervenire), proprie degli strumenti di autotutela
sugli atti[21].
Si tratta di una tesi raffinata, ma che “forza”
l'istituto dell'autotutela, forse oltre quanto consentito in via
interpretativa. E inoltre, come è stato ben rilevato in
giurisprudenza[22], anche tale soluzione non garantisce
l'effettività della tutela del terzo, che prima è costretto a
presentare un'istanza di riesame e poi ad agire contro l'eventuale
silenzio per tentare di imporre l'esercizio di un potere non più
vincolato, sibbene con la discrezionalità tipica degli atti di
autotutela.
E, in realtà, una volta che la lesione è ascrivibile
alla mancata adozione di provvedimenti repressivi, non si vede
perché la tutela debba riguardare l'esercizio del diverso (ancorché
collegato) potere di autotutela (comunque lo si voglia ridisegnare).
E proprio per superare siffatta incongruenza è stata prospettata la
soluzione di un'azione di accertamento autonomo del rapporto, del
tutto indipendente dai poteri di autotutela: l'accertamento
riguarderebbe l'”inesistenza dei presupposti della D.I.A. … al
fine di sollecitare il successivo esercizio del potere
amministrativo”[23].
E' anche questa una soluzione
impeccabile come impostazione di fondo[24]. Purché sia chiaro che
oggetto dell'accertamento dovrebbe essere (sempre e comunque) la
fondatezza della pretesa del ricorrente, titolare di un interesse
legittimo pretensivo a che siano esercitati i poteri inibitori e
ripristinatori[25].
Tuttavia anche tale soluzione non si concilia
con la disciplina sostanziale dell’istituto e con i limiti imposti
all’azione (autonoma) di accertamento o di adempimento dal nuovo
codice del processo amministrativo[26].
Sotto il primo profilo,
infatti, sussiste pur sempre (decorsi 60 giorni) l’ostacolo della
decadenza o della consumazione del potere interdittivo di tipo
generale[27], che un’azione di accertamento non può di per sé
ripristinare[28]. E anche se si ritenesse superabile detto ostacolo
e se si ritenesse che l’effetto conformativo della sentenza possa
comunque imporre un “facere” provvedimentale[29], ciò
presupporrebbe pur sempre, trattandosi appunto di sentenza di
accertamento (e non costitutiva), che l’originario potere di
controllo “generale” non sia stato ancora esercitato.
Il che
contrasterebbe sotto altro profilo con l’attuale disciplina del
processo. Infatti, a parte il caso del giudizio sul
silenzio-inadempimento -ove l'azione di accertamento autonomo
risulta tipizzata in un ben individuato rito speciale- vale il
precetto che “in nessun caso il giudice può pronunciare con
riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (art.
34 c. 2 del nuovo Codice).
5. Ma il punto è proprio
questo. Siamo sicuri che in caso di mancata adozione dei
provvedimenti inibitori e ripristinatori ci si trovi, decorsi i
sessanta giorni, di fronte ad una situazione di potere non ancora
esercitato?
Al riguardo occorre tener presente che -come in parte
si è già visto- la fattispecie è ben diversa da quella del
silenzio-inadempimento.
Quest'ultimo, pur superando i termini per
provvedere, non conclude il procedimento, né ha effetti innovativi
sui rapporti giuridici (salva la lesione che deriva dal ritardo e,
così, dal superamento del termine). L'Amministrazione, infatti,
conserva il potere di intervenire ed anzi ha ancora il dovere di
pronunciarsi, a seconda dei casi, in senso positivo o negativo: da
qui il carattere “non significativo” del
silenzio-inadempimento.
Nel nostro caso, viceversa, l'inerzia
protratta oltre il sessantesimo giorno conclude il procedimento e
l'Amministrazione perde il potere di intervento (in sede di
controllo per c.d. generale). Per tale ragione la posizione del
terzo controinteressato risulta definitivamente lesa e compromessa,
mentre la posizione del presentatore della SCIA si consolida[30] e
diventa di diritto soggettivo perfetto[31] (salva, nell'uno e
nell'altro caso, l'attivazione dei poteri di controllo
“speciale”[32], che tuttavia presuppongono l'apertura di un apposito
nuovo procedimento).
Ve ne è abbastanza, credo, per riconoscere
che in questo caso il silenzio sia ben significativo. Ma non nel
senso che esso sia rappresentativo di un qualche “assenso”, che a
sua volta evoca un potere ampliativo, che è inesistente. Sibbene,
più semplicemente, nel senso che esso sia rappresentativo dell'esito
negativo del procedimento diretto all'adozione dei provvedimenti
restrittivi, che sono gli unici previsti dalla legge.
E' ovvio,
infatti, che ogni procedimento può concludersi in termini contrari
rispetto all'emanazione del provvedimento prefigurato dalla legge. E
quando ciò accade in un procedimento restrittivo si parla
comunemente di “archiviazione” dello stesso[33]: la quale, dunque,
assume una connotazione negativa rispetto allo sbocco
provvedimentale normativamente previsto.
Analogo significato di
rifiuto o di diniego assume nel nostro caso il silenzio protratto
oltre il sessantesimo giorno. E' come se l'Amministrazione desse
atto che non sussistono i presupposti per disporre i “motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi”.
Infatti, se si
considera il potere amministrativo per quel che è -e, cioè, un
potere restrittivo e repressivo – e se si assume, come credo debba
farsi, che tale potere è stato esercitato, si dovrà convenire che lo
stesso è stato esercitato nel senso negativo, di non dover
intervenire, e non in senso positivo, che condurrebbe ad opposti
risultati.
Del resto è noto che l'atto tipico, lesivo di un
interesse legittimo pretensivo, è quello che presenta una valenza in
tutto o in parte negativa. E a questa correlazione non sfugge
neanche la fattispecie del silenzio serbato dall'Amministrazione di
fronte alla SCIA, dato che incide negativamente sulla posizione del
controinteressato, che è portatore, appunto, di un interesse
pretensivo.
Detta fattispecie presenta, piuttosto, una diversa
peculiarità. Consistente nella circostanza che l'interesse legittimo
pretensivo non è diretto -come di consueto- ad ottenere, su domanda,
un provvedimento ampliativo, sibbene è diretto ad ottenere un
intervento inibitorio e ripristinatorio nei confronti del soggetto
che ha dato impulso al procedimento.
Ma la sostanza del fenomeno
non cambia, una volta che si sia riconosciuta al terzo
controinteressato una posizione differenziata e meritevole di
tutela. E in tal caso l'interesse legittimo pretensivo dovrà poter
trovare la medesima tutela[34], sia nei procedimenti (qualificabili
nel complesso) ampliativi, sia nei procedimenti (qualificabili nel
complesso) restrittivi.
Del resto non si tratta di un caso unico.
La stessa struttura, infatti, presentano taluni procedimenti di
Autorità indipendenti (in particolare, dell'AGCM), là dove non
impediscono comportamenti anticoncorrenziali o comunque in contrasto
con l'ordinamento di settore.
Ebbene, dopo un primo periodo in
cui si è esclusa ogni impugnativa in proposito, è noto che si è
potuto registrare un preciso revirement, anche alla luce
della giurisprudenza comunitaria[35]. Sicché è ora pacificamente
riconosciuta “l'impugnabilità da parte di terzi controinteressati
dei c.d. provvedimenti negativi, con cui l'Autorità antitrust
archivia una determinata denuncia o comunque rifiuta di
intervenire”[36], anche attraverso un mero comportamento
omissivo[37].
Considerazioni analoghe possono valere anche nel
nostro caso, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una
determinazione espressa di archiviazione[38]. E consentono di
coltivare l'idea che il silenzio, in quanto significativo e
conclusivo di procedimento, assuma altresì carattere provvedimentale
tacito[39] e sia così suscettibile di impugnazione da parte dei
terzi controinteressati[40], che assumano di esserne stati
lesi.
Si tratta, del resto, di una semplice ipotesi
ricostruttiva, che occorrerebbe adeguatamente approfondire e
verificare nelle sue premesse dommatiche e sistematiche, oltre che
nella configurabilità stessa di un silenzio di tipo provvedimentale
(interpretazione, questa, sempre opinabile, in mancanza di una
qualificazione normativa espressa). Tuttavia in linea di prima
approssimazione si può rilevare che essa appare la conseguenza
logica di quel “capovolgimento di posizioni”, che la DIA, prima, e
la SCIA, ora, presentano rispetto al tradizionale procedimento
autorizzatorio, concessorio, ecc.: sicché non deve stupire che la
prospettata ricostruzione dell'istituto sia simmetrica, ancorché di
segno opposto, rispetto al silenzio-assenso, di cui all'art.
20.
6. Va da sé che la costruzione proposta può andare
incontro ad una serie di obbiezioni, di cui almeno una è facilmente
prevedibile. E si potrebbe, così, obbiettare che parlare di silenzio
diniego, anziché di silenzio assenso, costituisca un mero gioco di
parole e un apparente capovolgimento dei risultati, cui è pervenuta,
appunto, la giurisprudenza del silenzio-assenso. Infatti, il mancato
esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori equivarrebbe pur
sempre ad assentire l'attività oggetto della SCIA e la tesi qui
prospettata finirebbe per assumere i caratteri di un restyling meramente formale.
Ma così non pare che sia. Il silenzio
assenso presuppone l'esercizio di un potere autorizzatorio,
concessorio, che nella specie (lo si è sottolineato più volte) non
esiste.
Inoltre, anche a prescindere dalla differenza
concettuale tra consentire e non vietare, le implicazioni paiono
nettamente diverse. A cominciare dal c.d. titolo abilitativo, che
secondo la tesi del silenzio-assenso sarebbe da individuare
nell'atto tacito dell'Autorità, mentre risulta tutt'altro se si
accede alla costruzione del silenzio-diniego.
Quest'ultimo,
infatti, non si sostituisce all'atto di autonomia privata, che si
estrinseca nella SCIA. Ma anzi, non paralizzandone gli effetti[41],
consente che questi possano prodursi nel tempo, come sempre avviene
nel caso di mancato avveramento della condizione risolutiva.
E
ancora, a differenza del silenzio-assenso, l'istituto qui
prospettato risulta compatibile con i persistenti poteri inibitori e
ripristinatori del c.d. controllo speciale. Infatti, non vietare
oggi non significa impedire che -di fronte a più specifici e mirati
accertamenti- si possa vietare domani. Viceversa, se si trattasse di
silenzio-assenso detti poteri non sarebbero tout court esercitabili, se non previa la rimozione dell'atto tacito di
assenso: il che significherebbe anche in questo caso subordinare
detti poteri alla autotutela (con i correlati limiti), mentre la
legge ne prevede una applicazione diretta e non mediata.
Infine,
diverse risultano anche le conseguenze dell'eventuale annullamento.
Infatti, annullare il silenzio-assenso significa precludere
definitivamente l'attività, mentre annullare ex tunc il
silenzio-diniego significa riaprire il ciclo dell'azione
amministrativa[42], non solo per consentire all'Amministrazione di
ordinare la rimozione degli effetti dannosi dell'attività del
privato, ma anche per consentire che “ove sia possibile
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni
caso non inferiore a trenta giorni”.
Dunque l'interpretazione
in termini di silenzio diniego presenta comunque sue precise e
autonome implicazioni sul piano delle conseguenze giuridiche. E, se
si pensa di poter accordare ad essa ancora un po' di attenzione, val
la pena di verificare se risulti compatibile con tutto il complesso
delle altre disposizioni, contenute nell'art. 19 (le tessere del puzzle, da cui siamo partiti), oltre che con le esigenze di
effettività della tutela.
Anzitutto con i poteri di autotutela.
La cui previsione – se non è frutto di un errore o di una concezione
anomala del legislatore – presuppone pur sempre la sussistenza di
una misura provvedimentale, esplicita o tacita che sia. E la
soluzione proposta risponde perfettamente a tale esigenza.
Non è
necessario, dunque, procedere a quegli adattamenti, comprensibili ma
manipolativi dell'istituto[43], cui si dovrebbe ricorrere in assenza
di provvedimento o di altro atto o fatto ad esso equiparabile:
l'autotutela svolgerebbe pienamente la sua consueta funzione, con
tutti i caratteri propri, previsti dagli artt. 21 quinquies e
21 nonies, testualmente richiamati dall'art. 19 c. 2 della
legge 241[44].
Quanto alla tutela giurisdizionale, non è
necessario ricorrere alla azione avverso il silenzio inadempimento o
all'azione di accertamento autonomo della sussistenza o meno dei
presupposti per svolgere lecitamente l'attività della SCIA.
Trattandosi di silenzio-diniego, varrà anzitutto l'azione
impugnatoria.
La quale presenta, rispetto all'azione avverso il
silenzio-inadempimento, il vantaggio di un celere consolidamento
della fattispecie. Il tutto, secondo un'esigenza specificamente
sentita dalla giurisprudenza, che, indipendentemente da problemi di
inquadramento, ha assoggettato la reazione del terzo
controinteressato al consueto termine di decadenza di sessanta
giorni, ritenendo sproporzionato rispetto all'istituto un termine
aperto o, comunque, il termine dell'anno, previsto ora dall'art. 31
del Codice del processo amministrativo.
L'azione impugnatoria non
incontra neppure gli ostacoli, costituiti dall'art. 34 c. 2 del
Codice del processo amministrativo. Quale che sia la portata di tale
precetto, è chiaro, infatti, che il problema non si pone nel caso
del silenzio-diniego, che presuppone che il potere sia stato
esercitato.
Non pare, infine, che, nel quadro dell'art. 19,
l'impugnazione del silenzio- diniego fornisca una tutela meno
intensa, rispetto agli altri moduli proposti. Infatti, trattandosi
di attività sostanzialmente vincolata, la legittimità o meno del
diniego scaturisce dalla sussistenza o meno dei presupposti per lo
svolgimento dell'attività oggetto della SCIA e l'intero rapporto,
sia pure all'interno del sistema impugnatorio, può agevolmente
emergere nella sua completezza ed essere come tale oggetto del
giudizio.
L'effetto conformativo della pronuncia dovrebbe, poi,
assicurare la piena effettività della tutela del terzo. Il quale,
comunque, può avvalersi (trattandosi, in questo caso, di azione
cumulativa con quella di impugnazione) anche dell'azione di condanna
“all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione
giuridica soggettiva dedotta in giudizio” (art. 30 c. 1 e art.
34 c. 1 lett. c del Codice).
Il che conferma l'ampia
compatibilità della figura sia con le scelte di fondo dell'istituto
della SCIA, sia con la disciplina di dettaglio contenuta nell'art.
19, sia infine con le esigenze di tutela del terzo. E torna così il
quesito posto nel titolo: perché, ai fini ricostruttivi e di tutela,
non si può prendere in considerazione -almeno come ipotesi di
studio- anche il silenzio-diniego?
|
| |
|
----------
|
| |
|
[1] Ordinanza Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2011
n. 14.
[2] Si tratta delle medesime fattispecie previste, ai
fini sanzionatori, dall'art. 21 c. 1 della stessa legge 241/90.
[3] Salvi gli adattamenti del caso, imposti dalla disciplina
speciale, contenuta in alcuni settori, quali l'edilizia, i rifiuti,
ecc..
[4] Mi riferisco alla più volte rappresentata necessità
che, “per esigenze di certezza del diritto”, la tutela
giurisdizionale del terzo sia comunque assoggettata ai termini
decadenziali, anziché prescrizionali, “quale che sia il rimedio
esperibile” (cfr. ordinanza 5 gennaio 2011, n. 14, cit.).
[5] Che sono mirabilmente sintetizzate e criticamente analizzate
da Travi, Dichiarazione di inizio di attività (diritto
amministrativo), voce in Enc. dir., Annali II, tomo II.
Per
una recente rassegna in proposito si può vedere anche Provenzano, Riassumendo sulla D.I.A., in Foto amm.,
T.A.R., 2010, pag. 1152 e ss.
[6] Secondo lo schema
“norma-fatto-effetti” (cfr. L. Ferrara, Dia (e
silenzio-assenso) tra autoamministrazione e semplificazione, in
Dir. amm., 2006, 759).
Cfr. anche Giulietti, Attività
privata e potere amministrativo, Torino, 2008, pag. 76 e ss.; Travi, Silenzio-assenso, denuncia di inizio di attività e
tutela dei terzi controinteressati, in Dir. proc. amm., 2002, 16
e ss.
[7] Fatti salvi i persistenti poteri attinenti al
controllo di tipo “speciale” e le sanzioni e gli ulteriori controlli
previsti dall'art. 21 c. 1 e 2 della medesima legge 241/90.
[8]
Significativo al riguardo è quanto previsto dall'ultima disposizione
dell'art. 19 c. 1: “nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti”.
[9] Cfr. A Romano, in Diritto amministrativo a cura di
Mazzarolli ed altri, Bologna, 2005, pag. 187.
Cfr. anche sul
punto M.P. Chiti, Atti di consenso, in Dir. amm. 1996,
181 e ss, sopratutto sub paragrafo 2.
[10] Si tratta delle
fattispecie “in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici
o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.
[11]
Non si tratta, certo, di considerazione nuova. In tal senso, si era
espresso Donati, Atto complesso, autorizzazione,
approvazione, in Arch. giur. 1903, pag. 47 e ss., come
puntualmente rivelato anche da Giulietti, Attività privata
e potere amministrativo, cit., pag. 109, in nota 25.
[12]
Non si può affrontare, in queste brevi note, la teorica del diritto
soggettivo perfetto, di fronte all'attività vincolata
dell'Amministrazione. Si può solo dire che si tratta di una tesi
teoricamente ammissibile e ricostruttivamente plausibile, ma in
contrasto con le scelte di diritto positivo, quali si desumono anche
dal complesso armamentario di poteri amministrativi (con connesso
relativo regime) contemplato dall'art. 19 della legge 241 e s.m.i.
[13] Cfr. Giulietti, op.cit., pag. 219. Ma cfr. anche le
puntuali osservazioni di Valaguzza, La D.I.A.,
l'inversione della natura degli interessi legittimi e
l'ammissibilità dell'azione di accertamento a tutela del terzo,
in Dir. proc. amm., 2009, pag. 1268.
[14] Cfr. Giletti,
op. cit., pag. 208.
[15] Tale erronea qualificazione si rinviene
talvolta anche nella legge o in atti normativi regolamentari.
E
così l'art. 38 c. 3 lett. f) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112
(“impresa in un giorno”) statuisce che “lo sportello unico
al momento della presentazione della dichiarazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione
di inizio di attività, costituisca titolo autorizzatorio”. E
l'art. 5 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, dopo aver precisato (al
c. 4) che il SUAP “in caso di verifica positiva rilascia
automaticamente la ricevuta”, conferma al c. 6 che tale ricevuta
“costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli
ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela
dell'Amministrazione”.
[16] Anche se sono non prive di
fondamento le considerazioni svolte in proposito da Cocucci, Le ipotesi di tutela del terzo dinanzi alla dichiarazione di
inizio attività tra interventi normativi e giurisprudenza
pretoria, in Foro amm., T.A.R., 2009, pag. 1647.
[17]
Secondo M. Filippi, La nuova dia e gli incerti confini con
il silenzio-assenso, in www.giustamm.it, la D.I.A. costituirebbe
una figura speciale di silenzio-assenso, che si differenzierebbe da
quello dell'art. 20, sopratutto per la natura vincolata del
provvedimento sostituito.
[18] Cfr. E. Ferrari, Dall'inerzia nel provvedere all'inerzia nel vigilare, in
Studi in onore di L. Mazzarolli, Vol. II, pag. 100, che però
sottolinea il carattere di mera “certezza pubblica”
dell'attività amministrativa sostituita.
[19] Sussiste,
viceversa, contestualità dei termini tra inizio di attività ed
esercizio del potere inibitorio nella fattispecie configurata
dell'art. 23 (c. 1 e 6) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ma la
struttura di base dell'istituto non cambia, perché la legittimazione
a compiere l'attività deve essere sempre ricollegata alla
manifestazione di autonomia privata (“la sussistenza del titolo è
provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui
risulta la data di ricevimento della denuncia”: art. 23 c. 5
D.P.R. 380/2001), non paralizzata dall' “ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento” (art. 23 c. 6, cit.).
[20] In tal senso, sembra, Boscolo, DIA, doverosità
del controllo e reintegrazione in forma specifica, in
Urbanistica e appalti, 2004, 1453.
[21] Cfr. l'ampia esposizione
di detta tesi contenuta in Travi, Dichiarazione di inizio
attività, cit., sub par. 6.
[22] Cfr. Cons. Stato, sez. VI,
9 febbraio 2009, n. 717, sub par. 7.6 e 7.7.
[23] Cons. Stato,
sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717, cit., sub par. 7.8 e ss.
[24] Valaguzza, La D.I.A., l'inversione della natura
degli interessi legittimi, ecc., cit.
[25] Si tratta,
infatti, pur sempre del rapporto amministrativo, tra consociato e
Amministrazione dotata di poteri autoritativi, secondo lo schema
norma-potestà-effetti.
Dunque, oggetto dell'accertamento non può
essere “tout court” la sussistenza o l'insussistenza dei
“presupposti per svolgere l'attività sulla base di una semplice
denuncia” (sentenza cit., punto 7.8), sibbene la sussistenza o
insussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti
interdittivi. Anche se, di fronte all'attività vincolata, non v'è
molta differenza in concreto, trattandosi in fondo di due facce
della medesima medaglia.
[26] Per l'azione di adempimento vale,
a tacer d'altro (a tacere, cioè, le note vicende in fase di adozione
del Codice) la preclusione che deriva dal precetto che l'azione di
condanna (non risarcitoria) non può essere autonoma, ma contestuale
ad altra azione (art. 30 c. 1 del Codice).
Né in senso contrario
può trarsi argomento dalla circostanza che la materia è assoggettata
alla giurisdizione esclusiva. Infatti, trattandosi nel nostro caso
di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, non pare possa
valere la deroga pur prevista dal primo comma del citato art. 30.
[27] Il che vale anche per la soluzione, prospettata in dottrina
(Giulietti, op. cit., pag. 244 e ss.), di utilizzare l'azione
di condanna in forma specifica. Infatti, a prescindere dalla
eterogeneità tra azione di adempimento e azione risarcitoria,
quest'ultima non potrebbe mai condurre alla condanna in forma
specifica, perché l'Amministrazione sarebbe ormai priva dei generali
poteri inibitori e ripristinatori.
[28] Cfr. TRAVI,
Dichiarazione di inizio attività, cit., pag. 361, che, con
riferimento all’ipotesi del silenzio inadempimento, constata
puntualmente che il Giudice non può imporre all’Amministrazione di
provvedere, se la legge non le consente più di provvedere.
[29]
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139, che ha giudicato
“la sentenza che accerta l'inesistenza dei presupposti della
d.i.a. ha effetti conformativi nei confronti dell'Amministrazione,
in quanto le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo
venutasi a creare sulla base della d.i.a., segnatamente di ordinare
l'interruzione dell'attività e l'eventuale riduzione in pristino di
quanto nel frattempo realizzato. Tale potere in quanto volto a dare
esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di
accertamento, deve essere esercitato a prescindere sia dalla
scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 19 l. 241/1990
per l'adozione dei provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla
sussistenza dei presupposti dell'autotutela decisoria richiamati
sempre dall'art. 19. Non si tratta, infatti, né di un potere di
autotutela propriamente inteso (e, quindi, non richiede alcuna
valutazione sull'esistenza di un interesse pubblico attuale e
concreto prevalente sull'interesse del privato), né del potere
inibitorio tipizzato dall'art. 19 l. n. 241/1190 (per il quale è
previsto il termine perentorio). Si tratta, al contrario, di un
potere che ha diversa natura e che trova il suo fondamento
nell'effetto conformativo del giudicato amministrativo, da cui
discende, appunto, il dovere per l'Amministrazione di determinarsi
tenendo conto delle prescrizioni impartite dal giudice nella
motivazione della sentenza”.
[30] La più volte citata
sentenza n. 717 del 2009 constata puntualmente (punto 7.4.1) che
“la d.i.a., pur essendo un atto che proviene da un privato, sia
comunque suscettibile, a causa del decorso del tempo e del mancato
tempestivo esercizio del potere inibitorio da parte della P.A., di
consolidare, analogamente a quanto potrebbe fare un provvedimento
espresso, un affidamento meritevole di protezione”.
[31]
Sempre la medesima sentenza da ultimo citata rileva perspicuamente
che, decorso il termine per provvedere, “l'agere licere del
privato … si riespande pienamente” (punto 7.9.1).
[32] Anche
richiamati dall'art. 21 c. 1 bis della legge 241/90, oltre
che le sanzioni previste pure dal medesimo art. 21.
[33] Per lo
più considerato, almeno in passato, quale atto interno
dell'Amministrazione. Cfr. sul punto, sia pur con perplessità, V.
Cerulli Irelli, Manuale di diritto amministrativo,
Torino, 2008, pag. 353.
Nel medesimo senso, e con specifico
riferimento all'esito dell'istruttoria favorevole al soggetto che ha
presentato la D.I.A., cfr. M.P. Chiti, Atti di
consenso, cit., sub par. 3.
[34] Secondo un'esigenza di
giustizia, comunemente sentita (cfr., ancora. sentenza 717 del 2009,
punto 7.7). Tanto più se si considera che talvolta la scelta tra
titolo abilitativo e D.I.A. è rimessa al soggetto interessato
(sentenza, cit., punto 7.2.4).
[35] Corte di Giustizia 11
ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, punti
14 e 15; 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/Commissione, punto 18;
17 novembre 1987, BAT e Reunolds, cause riunite 142/84 e 156/84,
punto 12; sentenza del Tribunale – Quarta Sezione, 17 febbraio 2000,
T-241/97, Stork Amsterdam BV, punto 53.
[36] Cons. Stato, sez.
VI, 23 luglio 2009, n. 4597.
Cfr. anche, più di recente, T.A.R.
Lazio, Roma, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 628.
L'iter logico seguito da siffatta giurisprudenza è ben esposto in Cons.
Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2761, che ha così statuito:
“Per quanto concerne i c.d. provvedimenti negativi, con cui le
Autorità indipendenti archiviano una determinata denuncia o comunque
rifiutano di intervenire, va rilevato che tali provvedimenti o
l'inerzia dell'Autorità non incidono in senso sfavorevole sulle
imprese che hanno posto in essere il comportamento segnalato, poiché
ne viene riconosciuta la liceità o espressamente o implicitamente
omettendo di intervenire, ma possono incidere sulle posizioni di
soggetti terzi, che assumono così la veste di contro interessati
rispetto al comportamento consentito.
Rispetto a tali
soggetti l'orientamento giurisprudenziale contrario al
riconoscimento della legittimazione a ricorrere è stato
definitivamente superato da questa Sezione, che ha precisato che il
denunziante, in quanto tale, non è titolare di un interesse
qualificato ad un corretto esame della sua denuncia, ma lo diventa
solo quando dimostra di essere portatore di un interesse particolare
e differenziato, che assume essere stato leso dalla mancata adozione
del provvedimento repressivo; la legittimazione deriva allora non
dalla qualità di denunciante, ma da quella di contro interessato
…
Deve, quindi, oggi ritenersi riconosciuta, anche
nell'ordinamento interno, la legittimazione a ricorrere avverso i
provvedimento negativi o di archiviazione delle denunce in capo ai
soggetti “contro interessati” rispetto ai comportamenti esaminati
dalle Autorità indipendenti e tale principio vale per qualsiasi tipo
di provvedimento di tal genere (archiviazione di denunce,
autorizzazioni ad operazioni di concentrazione, chiusure di
istruttorie antitrust con accettazione degli impegni proposti dalle
imprese e giudizi di non ingannevolezza di messaggi
pubblicitari)”.
Cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre
2007, n. 5070; Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2004, n. 3865; Cons.
Stato, sez. VI, 21 marzo 2005, n. 1113; Cons. Stato, sez. VI, 3
febbraio 2005, n. 280.
[37] L'equiparazione in detto contesto
dell'inerzia al provvedimento negativo -se non altro ai fini della
legittimazione ad attivare la tutela giurisdizionale- si rinvengono
in Cons. Stato, sez. Vi, 23 luglio 2009, n. 4597, cit. e in Cons.
Stato, 9 giugno 2008, n. 2761, cit.
[38] Ha ammesso
“l’impugnazione (attizia) dell’esplicito provvedimento di
archiviazione” in un procedimento di D.I.A., distinguendo
peraltro tale caso da quello in cui l’Ente ometta di pronunciarsi
sulla D.I.A. medesima, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 8 maggio 2007 n.
2552.
[39] Del resto, sarebbe singolare che, di fronte ad uno
stesso potere, la lesione di un soggetto (il presentatore della
SCIA) scaturisca da un vero e proprio provvedimento (nel caso,
appunto, di inibizioni e divieti), mentre la lesione del
controinteressato scaturisca da un semplice fatto o non-atto.
[40] Così come sarebbe singolare -oltre che contrario al
principio di “parità delle armi” (art. 2 Cod. proc. amm.)-
che, sempre di fronte al medesimo potere, un soggetto possa
avvalersi della tutela impugnatoria contro il relativo esercizio,
mentre un altro, parimenti leso, debba sollecitare l'esercizio di
ulteriori poteri (di secondo grado) e rivolgere la tutela
giurisdizionale nei confronti di questi ultimi.
[41] Parla di
“denuncia … priva di effetti” l'art. 23 c. 3 del D.P.R.
380/2001, ma a proposito del mancato rilascio “del relativo atto
di assenso”, nei casi in cui l'intervento “sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla
stessa amministrazione comunale”.
[42] A proposito dei
richiamati provvedimenti negativi dell'antitrust è stato
puntualmente sottolineato che il relativo annullamento “arreca
vantaggio per effetto della semplice riedizione del potere da parte
dell'Autorità in ossequio alle statuizioni del giudicato” (Cons.
Stato, sez. Vi, 2 ottobre 2007, n. 5070, cit.).
[43] Che
acquisirebbe i caratteri di un “potere sui generis”, così
come criticamente qualificato dalla più volte citata sentenza del
Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 717, punto 7.4.1.
[44] E' chiaro che la revoca non ha di per sé possibilità di
operare in presenza di una fattispecie interamente vincolata. E
tuttavia il suo richiamo, unitamente all'annullamento d'ufficio, può
risultare espressione di un rinnovato potere di intervento, una
volta che, coll'annullamento, risulti caducato ex tunc il
potere già esercitato.
|
| |
|
(pubblicato il
2.3.2011)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|